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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/03/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 271/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 9 febbraio 2021, promossa con atto di citazione da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2 C.F._2
Elisa Castrilli;
appellanti contro
Controparte_1
[... [...]
[...] [
incorporata per fusione con atto n. rep. 20539 e n. racc. 16561 del
[...]
20.06.2024, Notaio Dott. in Persona_1 [...]
Controparte_2
(C.F. e P.IVA )), rappresentata e difesa dall'avv.
[...] P.IVA_1
Tommaso Fantuz;
appellata
Oggetto: “Contratti bancari” - Appello avverso la sentenza n. 1130/2020 pubblicata in data 7 luglio 2020 a definizione del giudizio iscritto al n.
1785/2016 R.G. avanti al Tribunale di Vicenza.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“IN VIA PRINCIPALE: in riforma dell'impugnata Sentenza e per tutte le motivazioni in atti, evocarsi il decreto ingiuntivo n. 4214/15 emesso dal Tr. di
Vicenza il 15.12.15, RG 9195/15, in quanto nullo, illegittimo, invalido, infondato e comunque inefficace nei confronti di entrambi li appellanti.
In ogni caso, per i motivi gradatamente esposti in fatto e in diritto, accertarsi e dichiararsi l'invalidità e/o nullità totale della fideiussione per violazione dell'art.
2, co. 2, lett. a) e co. 3 L. 287/90 o comunque parziale ex art. 1419 co. I c.c.,
l'insussistenza d'inadempimento e la decadenza del termine.
Per l'effetto, liberare ex art. 1956 e 1957 c.c. e ad ogni effetto di legge Pt_2
da qualsiasi obbligo e versamento di somme di denaro sia per capitale che per
2 interessi nei confronti della banca e dichiarare che nulla è dalla stessa dovuto con conseguente revoca del decreto ingiuntivo
n. 4214/2015 emesso dal Tribunale di Vicenza il 15.12.15, RG 9195/15, nei suoi confronti, anche in punto di spese di lite, con ogni consequenziale e connessa statuizione.
IN SUBORDINE: ridurre la somma a quanto effettivamente dovuto, nell'importo ritenuto di Giustizia, decurtando i versamenti già effettuati e le somme illegittimamente addebitate e/o pretese a titolo di interessi, spese, valute e alle altre commissioni per massimo scoperto, relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione alla L. 108/96 nonché ogni altra pretesa in forza delle clausole contrattuali nulle.
In ogni caso ridurre le somme richieste al fideiussore alla luce dei versamenti effettuati come da documentazione in atti.
IN VIA ISTRUTTORIA: si rinnova la richiesta di CTU contabile - come formulata in I grado da entrambi gli appellanti, non esperita - a mezzo della quale, previa ricostruzione dei rapporti intercorsi, con conferma delle indebite imputazioni ed errata quantificazione delle somme, venga individuato il mancato rispetto del tasso di TAEG previsto dalle circolari della Banca d'Italia e le disposizioni della Legge
108/96, i tassi soglia di riferimento, e l'applicazione di interessi usurai, e altresì per confermare che alla data del 15.09.15 di messa in mora degli appellanti con riferimento al “mutuo fondiario privati TV stipulato in data 22.04.2009 dell'importo di Euro 75.000,00” costoro erano in regola con il pagamento delle rate di mutuo citato. Il tutto consentirà inoltre di determinare l'eventuale saldo
3 dare/avere alla luce dei denunciati errori di quantificazione. Si insiste sull'ordine di esibizione dei documenti da parte dell'istituto bancario.
IN OGNI CASO: con vittoria delle spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio, liquidate ai sensi di legge, oltre al rimborso delle spese generali, Iva e
Cpa nella misura di legge per entrambi gli appellanti o quantomeno per il fideiussore .” Parte_2
- per parte appellata:
“IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c. oltre che ai sensi dell'art. 345 cpc relativamente all'eccezione nuova della nullità delle fideiussioni;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- respingere tutte le domande attoree e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1130/2020 e n. 1785/2016 RG pubbl. il 7/07/2020 dal Tribunale di
Vicenza;
- nel denegato e non creduto caso in cui Ill.ma Corte ritenesse di voler apporre modifiche alla sentenza di primo grado si chiede che i sig.ri e Parte_1
vengano comunque condannati al pagamento, in favore di Pt_2 [...]
, della somma di euro € 217.958,36 quanto al sig. ed Controparte_1 Parte_1
€ 62.495,69 oltre la refusione delle spese di primo grado, come liquidate in sentenza.
IN OGNI CASO:
4 con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- rigettare le istanze istruttorie formulate da parte appellante per tutti i motivi esposti in atti;
- con richiamo alla documentazione prodotta in giudizio.”
Motivi della decisione
In fatto
Con atto di citazione del 26 febbraio 2016, ritualmente notificato, Parte_1
e proponevano opposizione avverso il decreto
[...] Parte_2
ingiuntivo n. 4214/2015 del 15 dicembre 2015 con cui il Tribunale di Vicenza aveva condannato il primo a pagare complessivi euro 217.958,36, di cui euro
24.559,05 a titolo di saldo del conto corrente n. 8101/7935, oltre interessi di mora al tasso convenzionale del 14% dal 25 settembre 2015 sulla sola sorte capitale, euro
130.903,62 a titolo di saldo del mutuo fondiario n. 6014308 acceso in data 24 settembre 2008, oltre interessi di mora al tasso convenzionale del 4,10% dal 1° luglio 2015 sulla sola sorte capitale, ed euro 62.495,69 a titolo di saldo del mutuo fondiario n. 6015019, oltre interessi al tasso convenzionale del 3,70% dal 1° luglio
2015 sulla sola sorte capitale, in quest'ultimo caso con la solidarietà passiva della condebitrice ingiunta, quale fideiussore in forza di contratto concluso in data 22 aprile 2009 e ridotto al minor importo di euro 75.000 in data 6 novembre 2009. Gli
5 opponenti contestavano la mala fede della Banca opposta, che aveva intimato la revoca dei rapporti bancari in essere nonostante fosse in esecuzione un piano di rientro pattuito tra le parti fin dal novembre del 2014; eccepivano la sussistenza di anomalie contabili nell'andamento dei predetti rapporti a causa dell'addebito di interessi anatocistici e di commissioni di massimo scoperto mai pattuite;
pretendevano la liberazione della garante dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1956 c.c. e rilevavano da ultimo l'erroneità dei conteggi dei saldi dei vari rapporti, per aver la Banca avversaria imputato i pagamenti provenienti dalla anche ai contratti diversi dal mutuo effettivamente garantito. Pt_2
Con comparsa di costituzione e risposta dell'11 novembre 2016, si costituiva in giudizio la esponendo che in data 25 giugno 2015 aveva sollecitato un _1
incontro con gli attori per rinegoziare il piano di rientro a seguito di circostanze sopravvenute, ma che questi si erano sottratti alla conclusione di un accordo bonario, così legittimando il recesso dai rapporti bancari oggetto di lite. La Banca opposta rilevava, inoltre, che gli importi ingiunti erano già stati depurati dagli errori di imputazione rilevati dalle controparti, escludeva che rispetto al mutuo garantito ricorresse una fattispecie di concessione abusiva del credito e chiedeva quindi il rigetto integrale dell'opposizione avversaria.
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, veniva rigettata l'istanza attorea di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
la causa era istruita mediante l'assunzione di prove testimoniale e successivamente trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 7 febbraio 2020, previa concessione dei termini di rito
6 per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica ex art. 190 c.p.c..
Con sentenza n. 1130/2020 pubblicata in data 7 luglio 2020, il Tribunale di
Vicenza, riteneva infondati gli addebiti così decidendo:
“
1. rigetta l'opposizione proposta da e da Parte_1 Parte_2
e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 4214/2015 emesso dal Tribunale di
Vicenza in data 15.12.2015, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. condanna e , in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2
rifondere in favore di le Controparte_3
spese di lite, liquidate in € 13.430,00 per compenso, oltre 15% per spese generali
e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.”
In particolare, il Tribunale non accoglieva le contestazioni relative ai saldi dei rapporti bancari, con cui gli opponenti lamentavano l'addebito di commissioni indeterminate e di interessi ultralegali e anatocistici, ritenendole generiche e non provate. Inoltre, non considerava il recesso della Banca dai rapporti in essere – ritenuto dagli opponenti “repentino e arbitrario” – contrario alla buona fede negoziale in quanto giustificato dall'inaffidabilità del debitore relativamente all'impegno assunto di formalizzare una nuova proposta di rientro che prevedesse la copertura immediata dell'esposizione debitoria del conto corrente e l'aumento della rata mensile per la restituzione dei mutui. Riteneva altresì infondata l'eccezione attorea secondo cui i saldi del conto corrente e dei mutui fondiari scontavano un'errata imputazione delle somme versate dal fideiussore, poiché la
7 le aveva già rettificate;
infine, rigettava la richiesta di liberazione della _1
ai sensi dell'art. 1956 c.c., poiché “si è costituita fideiussore solo per il Pt_2
più recente dei tre rapporti bancari in contestazione, ossia per il mutuo fondiario
n. 6015019 stipulato in data 22.4.2009 […]. Successivamente, nessun altro finanziamento è stato concesso dalla Banca al ”. Parte_1
Avverso la sentenza, e , con atto di Parte_1 Parte_2
citazione del 5 febbraio 2021, hanno proposto tempestivo appello invocandone l'integrale riforma per i seguenti motivi.
Col primo motivo hanno lamentato il travisamento e l'erronea valutazione dei fatti di causa: il piano di rientro concordato sarebbe stato rispettato e le successive modifiche richieste dalla configurerebbero un contesto di trattative pendenti _1
che per loro essenza e natura non potevano essere unilateralmente imposte. Ne conseguirebbe l'illegittimità del recesso della in quanto arbitrario e _1
ingiustificato, con violazione del principio di buona fede e correttezza.
Col secondo motivo hanno lamentato la nullità della fideiussione ai sensi degli artt.
1956 c.c., 2, co. 2, lett. a), L. 287/1990 e del provvedimento n. 55/2005 della Banca
d'Italia. La fideiussione sottoscritta sarebbe affetta da nullità totale in quanto elaborata sulla base dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, sanzionato dalla Banca d'Italia col provvedimento n. 55/2005, con cui ha censurato gli artt. 2,
6, 8.
Col terzo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata per la falsa applicazione degli artt. 1944 e 1948 c.c.. Al momento dell'azione monitoria il
8 non era insolvente né moroso in relazione al mutuo fondiario 6015019 Parte_1
e, pertanto, nei confronti della non poteva essere escussa la garanzia né Pt_2
esperita alcuna domanda. Il Tribunale avrebbe errato laddove ha posto a fondamento dell'azione esperita verso la la mancata rinegoziazione del Pt_2
mutuo da parte del e non avrebbe valutato l'errata imputazione delle Parte_1
somme versate dagli appellanti. L'errore, ammesso dalla persisterebbe _1
anche nella relativa rettifica dell'istituto, infatti, secondo quanto dallo stesso sostenuto, prima del ricorso per decreto ingiuntivo sarebbero ravvisabili imputazioni non autorizzate ed errori di calcolo.
Col quarto motivo gli appellanti hanno lamentato la violazione delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova relativamente all'an e al quantum delle pretese creditorie verso il;
l'istituto bancario non avrebbe dato prova Parte_1
dell'esatto ammontare e del fatto costituivo del credito, limitandosi a una produzione unilaterale e contraddittoria. Di conseguenza l'importo dovrebbe essere ricalcolato tenendo conto delle somme già versate e apportando le relative decurtazioni, ivi compresi gli interessi ultralegali e anatocistici.
Parte appellata, con atto di costituzione e risposta del 26 maggio 2021, ha eccepito in primis l'inammissibilità dell'appello per violazione del principio di necessaria specificità delle contestazioni;
ha ribadito la fondatezza della revoca dei fidi e dell'azione monitoria “alla luce della situazione debitoria particolarmente
“pesante” (esposizione per complessivi euro 217.958,36 da decreto ingiuntivo)”, nonché la natura specifica, e non omnibus, della fideiussione, con conseguente
9 inapplicabilità del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 riferibile esclusivamente alle fideiussioni omnibus. Infine, per quanto riguarda la prova del fondamento e della quantificazione del credito, ha ribadito di aver prodotto prima in sede monitoria e poi in primo grado tutta la documentazione, compresi gli estratti conto integrali nonché le rielaborazioni effettuate a seguito del corretto computo delle somme versate dalla . Pt_2
La causa veniva trattenuta in decisione una prima volta all'udienza del 23 marzo
2023, con concessione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
successivamente, a seguito dell'assegnazione ad altro consigliere relatore, la causa veniva trattenuta in decisione una seconda volta all'udienza del 16 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., contenenti le conclusioni precisate dalle parti come sopra trascritte con assegnazione di termini ridotti (20 + 20) per il deposito di conclusionali e repliche, avendone le parti in precedenza già usufruito.
Con le note scritte del 16 gennaio 2025 parte appellata ha dato atto e documentato che con decorrenza Controparte_1
dal 1° luglio 2024, a seguito dell'atto di fusione, n. rep. 20539 e n. racc. 16561 del
20 giugno 2024, Notaio Dott. (all. A: atto di fusione), per Persona_1
incorporazione con Controparte_4
, e ha cambiato
[...] CP_5 CP_6 Controparte_7
denominazione sociale in
[...]
(all. B: visura); Controparte_2
10 In diritto
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello, sollevata dalla Banca appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., va rigettata, posto che l'appellante ha indicato sia le parti della sentenza che intendeva censurare, sia – con sufficiente precisione – le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo Giudice, contrapponendovi argomenti idonei, nella sua prospettazione, a determinare la modifica della decisione (v. Cass. sez. un. sent. n. 27199/2017 e sent.
n.36481/2022; nello stesso senso, più di recente, Cass. ord. 18 gennaio 2024,
n.1932).
Con il primo motivo gli appellanti lamentano l'erroneità della decisione per non avere il primo Giudice valutato come contraria a buona fede la condotta della
Banca, receduta dai rapporti in essere in pendenza di trattative finalizzate alla formalizzazione di un piano di rientro dall'esposizione debitoria.
Il motivo non merita accoglimento.
Va innanzitutto osservato che grava sulla parte, la quale assume l'illegittimità del recesso per arbitrarietà e contrarietà al principio di buona fede, l'onere di enunciarne le ragioni e di fornire la relativa prova, dovendo il debitore, il quale agisca per far dichiarare arbitrario l'atto di recesso di una banca dal rapporto di affidamento di credito per violazione della buona fede, dedurre e provare che le giustificazioni date dalla banca non risultino ragionevoli.
Nel caso di specie tale onere non è stato assolto.
11 La revoca degli affidamenti e la costituzione in mora del debitore principale e della garante da parte della odierna appellata, con raccomandata del 15 settembre _1
2015, trova infatti giustificazione nella circostanza – non riferita da , Parte_1
ma appresa autonomamente dalla – dell'avvenuta iscrizione ipotecaria sui _1
beni del debitore, nel febbraio 2015, in forza di decreto ingiuntivo ottenuto da parte di un fornitore (v. doc.14 fascicolo monitorio), unitamente al fatto che la posizione debitoria del predetto era già stata segnalata a sofferenza da altro istituto di credito.
Precedentemente alla revoca, il responsabile dell'ufficio crediti, dott. , aveva Per_2
inviato a , in data 25 giugno 2015, una mail, rappresentandogli la Parte_1
necessità di un incontro (“Da tempo cerco di poter fissare un appuntamento con
Lei e a tal fine ho sentito anche il suo legale che mi doveva chiamare … Ci dobbiamo comunque rivedere a breve perché era negli accordi” v. doc. 10 fascicolo di primo grado opponenti). Tuttavia, all'esito dell'incontro svoltosi in data 15 luglio 2015 tra , il dott. ed il direttore di filiale dott. Parte_1 Per_2
allo scopo di rinegoziare il rientro dall'esposizione debitoria venutasi a CP_8
creare, contrariamente alle intese, non perveniva da parte del alcuna Parte_1
proposta.
Lo scarso grado di solvibilità del cliente, reso evidente dalla segnalazione a sofferenza e dalla presenza di un decreto ingiuntivo con conseguente iscrizione ipotecaria da parte di creditore diverso dalla banca in questione, evidenziato nella comunicazione di recesso, giustifica pertanto nel caso di specie l'avvenuto esercizio di tale facoltà concessa dalla legge, considerato che è proprio il parametro della solvibilità ad orientare le scelte della banca circa il mantenimento o la revoca
12 degli affidamenti concessi, anche con effetto immediato e che la banca, per esercitare il suo diritto di recesso, non deve dimostrare che sussista un vero e proprio stato di insolvenza del debitore, in quanto allora si richiederebbe ad essa, irragionevolmente, di recuperare il proprio credito quando questo sia divenuto addirittura irrecuperabile (Cass. 24 agosto 2016, n. 17291).
Come già in premessa ricordato, a fronte dell'esercizio del diritto di recesso da parte della è onere e della controparte – la quale alleghi la violazione della _1
clausola della buona fede e correttezza nei rapporti interprivati – provare l'integrazione della fattispecie abusiva, ciò che nel caso di specie non è avvenuto.
Non ha pregio, infatti l'assunto degli appellanti per cui, “Fintanto che non fosse sopravvenuto un diverso accordo, le parti erano tenute a prestare osservanza al piano di rientro pattuito il 19.11.14, sempre rispettato dagli opponenti…” considerato che la necessità di rinegoziare detto piano di rientro era sorta proprio a seguito dell'emersione di circostanze precedentemente sconosciute alla Banca, ossia l'esistenza di un decreto ingiuntivo con iscrizione ipotecaria ottenuto da un creditore terzo nei confronti di e che la posizione fosse già stata Parte_1
segnalata a sofferenza da altro istituto di credito.
La situazione era mutata e pertanto, legittimamente, la ha richiesto una _1
revisione dell'accordo iniziale, che non ha trovato effettivo riscontro da parte del debitore. Di qui la legittimità della revoca.
L'azione intrapresa con il deposito del ricorso monitorio, nel novembre 2015 è di gran lunga successiva sia alla comunicazione di revoca degli affidamenti e di costituzione in mora, il 15 settembre 2015, sia all'incontro svoltosi il 23 settembre
13 2015 nel corso del quale aveva chiesto di non procedere Parte_1
esecutivamente promettendo dei pagamenti ed il rientro dall'esposizione debitoria condizionatamente, tuttavia, all'annullamento della revoca dei fidi, soluzione non percorribile alla luce della già avvenuta segnalazione a sofferenza.
L'inaffidabilità del ha peraltro trovato conferma nella testimonianza Parte_1
resa dal dott. direttore della filiale, che, sentito all'udienza del 19 Testimone_1
giugno 2019, ha dichiarato: “l'andamento della posizione era molto irregolare … io stesso ho richiamato più volte il all'adempimento delle promesse Parte_1
di rientro che venivano sempre disattese.
Per questi motivi
la posizione è poi stata passata al collega , il quale la seguiva specificamente con me quale direttore Per_2
della filiale … il aveva già più volte promesso di saldare il debito Parte_1
senza dare seguito alla promessa”.
In definitiva, il recesso dai rapporti in essere con la richiesta di restituzione degli importi finanziati e la sospensione di ulteriore credito, da parte della risulta _1
lecito e non censurabile alla stregua del generale principio della buona fede, in quanto non risulta integrata la pretestuosità delle motivazioni adottate dall'istituto di credito.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno eccepito la nullità della fideiussione sottoscritta da , “in quanto elaborata su schema contrattuale Parte_2
tipo predisposto dalla associazione delle banche italiane – ABI – come emerge dal
Provv. 55 del 02.05.2005 della Banca di Italia che ha censurato gli art.2, 6, 8 da applicarsi alle fideiussioni che riproducono il medesimo modello”.
14 Il motivo non ha pregio.
Già le Sezioni Unite, componendo un contrasto tra due diversi orientamenti, con la nota sentenza n.10531/2013, avevano affermato che il Giudice può rilevare d'ufficio le eccezioni in senso lato, anche in appello, purché esse risultino documentate agli atti – ritualmente acquisiti – a prescindere dalla specifica allegazione di parte.
Il fatto posto a fondamento dell'eccezione deve essere già legittimamente acquisito sul piano probatorio. Infatti, un conto è permettere che la parte alleghi dopo la scadenza delle preclusioni (e anche in appello), o che il Giudice rilevi, fatti già documentati o provati in atti, ossia ritualmente acquisiti. In tal caso si consente il rilievo anche se l'eccezione non sia allegata dalla parte interessata nella fase procedimentale deputata all'esercizio dei poteri assertivi.
Invece, un altro conto sarebbe consentire di sottrarre alle preclusioni non solo il potere di allegare e rilevare fatti (già provati nel processo) ma anche di provare e, dunque, di introdurre come oggetto di prova, per la prima volta quei fatti. In tal modo, si riaprirebbe una fase procedimentale che deve invece considerarsi ormai chiusa, nell'ordinato svolgimento del processo.
Anche di recente la Suprema Corte ha chiarito (cfr. Cass.23 febbraio 2024, n.4867) che è necessario che, nel giudizio di merito, risultino acquisiti i fatti su cui si fonda la nullità. Invece, non importa che essa non sia stata rilevata né dalla parte interessata, né dallo stesso giudice del merito. Infatti, la nullità può “essere bensì rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma solo là dove siano acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene
15 l'esistenza”.
Nel caso di specie, invece, solo con l'atto di appello, con cui e Parte_1 Pt_2
hanno per la prima volta eccepito la nullità della fideiussione, sono stati prodotti in giudizio il provvedimento della Banca d'Italia del 2005, lo schema ABI ed il parere dell'AGCM.
In ogni caso vale osservare che, quanto all'“estensione” dell'accertamento che ha portato all'emanazione del Provvedimento della n. 55/2015 (indicativamente, annualità 2003-2005) alle fideiussioni successive al 2005, come quella oggetto di causa, sottoscritta dalla il 6 novembre 2009, la giurisprudenza di merito Pt_2
ha in più occasioni, escluso che l'accertamento della possa estendersi de plano anche alle fideiussioni concluse in un periodo successivo a quello oggetto di accertamento (2002-2005), gravando sull'attore l'onere della prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale e della applicazione uniforme delle rilevanti clausole contrattuali.
Ritiene il Collegio che tale impostazione, coerentemente aderente al principio normativo in materia di distribuzione dell'onere della prova, e già seguita da questa
Corte (cfr. Appello Venezia, 13 settembre 2021, n. 2356; 23 febbraio 2025, n.323), sia indubbiamente corretta e vada, quindi, anche qui confermato che – gravando sull'attore-garante l'onere della prova circa l'esistenza (e la persistenza) di un'intesa anticoncorrenziale, indefettibile presupposto della richiesta di nullità della fideiussione ex artt. 2 L. n. 287/1990 e 1419, comma 1, c.c., e non potendo trarsi alcun serio indizio in tal senso dal solo fatto che nella singola fideiussione siano state inserite le medesime tre clausole già sanzionate nel 2005 – in assenza di
16 un'indicazione, da parte del soggetto a ciò tenuto, sufficientemente plausibile di seri indizi dimostrativi della fattispecie denunciata come idonea ad alterare la libertà di concorrenza, la domanda di nullità della fideiussione (e/o di alcune clausole della medesima) non possa essere accolta.
In sintesi, la produzione del contratto di fideiussione contenente clausole analoghe a quelle dello schema ABI 2003 censurato, non consente di ritenere provato, né che l'intesa anticoncorrenziale accertata nel 2005 fosse perdurante al momento della stipulazione della fideiussione in contestazione (e ciò tanto più laddove la stipulazione della fideiussione si allontani nel tempo rispetto all'anno 2005), né che l'utilizzo di tali clausole sia l'effetto di quella specifica intesa accertata all'epoca piuttosto che l'espressione della convenienza dell'utilizzo di clausole di analogo tenore – di per sé non contrario a norme imperative – per la parte predisponente le condizioni generali di contratto.
Nel caso di specie, gli opponenti odierni appellanti non hanno neppure allegato la concreta applicazione nel caso concreto di tali clausole, a prescindere dalla relativa inclusione nel contratto di fideiussione oggetto di causa, né quali effetti conseguirebbero dalla loro espunzione dal contratto, limitandosi a caldeggiare la declaratoria di nullità – integrale o parziale – del contratto di fideiussione azionato.
Né hanno allegato l'appartenenza di Banca del Centroveneto Credito Cooperativo soc. coop. Longare alle intese vietate così come l'uniformità e la non occasionalità delle condizioni contrattuali applicate.
Infine, come già detto, – e l'argomento è decisivo – gli appellanti non hanno tempestivamente prodotto né il modello ABI, né il provvedimento n.55/2005 della
17 Banca d'Italia, sicché l'eccezione di nullità è irrimediabilmente tardiva e la Corte non potrebbe comunque rilevarla d'ufficio.
Quanto alla richiesta di liberazione della ex art.1956 c.c., vale rimarcare Pt_2
che la predetta si è costituita fideiussore esclusivamente per l'ultimo dei tre rapporti bancari in contestazione, il mutuo fondiario n.6015019, successivamente al quale nessun altro finanziamento è stato concesso dalla Banca a . Parte_1
Con il terzo motivo gli appellanti lamentano che nei confronti della non Pt_2
poteva essere proposta alcuna domanda né la fideiussione essere escussa, in quanto non era insolvente né moroso in relazione al mutuo fondiario 6015019, Parte_1
mentre la decisione impugnata si sarebbe fondata su di un'errata imputazione delle somme versate dagli appellanti e sui conseguenti errori di calcolo commessi dalla
Banca.
Il motivo non merita accoglimento.
Vale in proposito osservare che già con il ricorso monitorio la aveva _1
espressamente indicato che, per la linea di credito garantito dalla con Pt_2
fideiussione specifica (il mutuo fondiario n. 6015019), l'importo ingiunto era al netto delle somme ricevute in versamento dalla garante stessa ed inizialmente erroneamente computate ad un'altra linea (v. pag. 3 del ricorso: “con riferimento al doc. n. 10 si precisa che l'importo per cui si richiede l'ingiunzione è inferiore a quello della certificazione del credito ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. 385/93 in quanto antecedentemente alla messa in mora sono intervenuti alcuni versamenti”).
Nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado la ha _1
18 esaurientemente illustrato la genesi dell'errore e le rettifiche apportate già, come si
è detto, con la richiesta di ingiunzione, rettifiche non efficacemente contestate (v. pagg.10-11 della comparsa: “In relazione al saldo del predetto conto corrente n.
18/81017935/0 indicato nella certificazione depositata nel fascicolo monitorio
(cfr. doc. n. 3), il sottoscritto procuratore precisa che la banca, all'atto del deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento, accortasi che le somme corrisposte dalla
SI.ra nel c/c n. 010 81017282-6 erano erroneamente imputate dalla Pt_2 Pt_3
filiale a riduzione dell'esposizione del c/c n. 18/81017935/0, anziché alle rate scadute del mutuo fondiario n. 6015019, che essa 11 garantiva, provvedeva ad effettuare la corretta imputazione delle somme versate, rielaborando il rapporto di
c/c n. 010 81017282-6, ove le rate del mutuo venivano accreditate, così ottenendo, alla data del passaggio a sofferenza un saldo positivo del c/c n. 010 81017282-6 pari ad € 6.466,58, somma che è stata accreditata sul c/c n. 18/81017935/0, anch'esso rielaborato (doc. n. 23: elenco movimenti del c/c n. 010 81017282-6 dal primo versamento della SI.ra al passaggio a sofferenza;
doc. n. 24: Pt_2
rielaborazione del c/c n. 010 81017282-6). La predetta rielaborazione ha portato alla richiesta di ingiunzione di pagamento in relazione al c/c n. 18/81017935/0 per
l'importo corretto di € 24.559,05, dato dall'importo pari alla differenza tra il saldo negativo del predetto conto corrente, pari ad € 31.025,63 e la somma di € 6.466,58 ivi accreditata al momento della chiusura per passaggio a sofferenza del c/c n. 010
81017282-6 (doc. n. 25: rielaborazione del c/c n. 18/81017935/0). Nel contempo gli importi versati dalla SI.ra venivano correttamente imputati al Pt_2
contratto di mutuo fondiario n. 6015019 che ella garantiva, cosicché il saldo del
19 predetto mutuo alla data del passaggio a sofferenza risultava pari ad € 62.495,69, somma ingiunta in decreto, di importo inferiore rispetto alla certificazione del credito ivi depositata (cfr. doc. n. 10) e come precisato anche nella richiesta di ingiunzione di pagamento”).
Quando è stato proposto il ricorso monitorio il credito garantito presentava, all'esito delle rettifiche apportate, un saldo passivo oltre 62.000,00 euro e, pertanto, correttamente la ha chiesto che l'ingiunzione anche nei confronti della _1
, in qualità di garante mutuo fondiario n. 6015019, entro il limite Pt_2
dell'importo garantito.
Con il quarto motivo, infine, gli appellanti contestano la quantificazione del credito e la mancata ammissione di consulenza tecnica d'ufficio; assumono che gli errori di calcolo e le errate imputazioni si sono riverberate anche sull'an e sul quantum preteso dall'istituto di credito nei confronti di ed altresì che l'istituto Parte_1
bancario non avrebbe provato l'esatto ammontare delle somme, limitandosi ad una produzione documentale unilaterale e contraddittoria.
Il motivo non merita accoglimento.
Va innanzitutto ribadito quanto sopra esposto, ossia che i lamentati errori risultano essere stati emendati già con il ricorso monitorio, a seguito di una rielaborazione che ha determinato l'ingiunzione, con il decreto, di una somma inferiore rispetto alla certificazione del credito (v. doc.10 fascicolo monitorio).
La ha comunque prodotto, oltre all'estratto conto certificato, tutti gli estratti _1
conto integrali oltre alle rielaborazioni effettuate a seguito del corretto computo
20 delle somme versate dalla (v. docc.22-25 fascicolo di primo grado della Pt_2
erroneamente imputate, in un primo momento, a riduzione dell'esposizione _1
del c/c n. 18/81017935/0, anziché alle rate scadute del mutuo fondiario n. 6015019, che la predetta garantiva, e quindi sul c/c n. 010 81017282-6, ove le rate del mutuo venivano accreditate.
Va infine condivisa la decisione del primo Giudice di non disporre la sollecitata consulenza tecnico contabile in ragione della genericità delle doglianze degli attori opponenti in ordine all'asserito addebito di commissioni indeterminate e di interessi ultralegali e anatocistici, senza nemmeno precisare per quali rapporti e per quali periodi l'accertamento peritale veniva richiesto.
In definitiva, rigettato l'appello, l'impugnata sentenza deve trovare integrale conferma.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri medi di cui al d.m. n. 147/22, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da euro 52.001 a euro 260.000) e delle fasi effettivamente svolte.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo a e Parte_1 Parte_2
di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
21
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n. 1061/23 r.g., così ha deciso:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna e alla rifusione in favore Parte_1 Parte_2
di Controparte_2
(già
[...] [...]
delle spese del grado, che liquida in euro Controparte_1
9.991,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater d.p.r. n.
115/02 a carico di e . Parte_1 Parte_2
Venezia, 18 marzo 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Gabriella Zanon
22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 9 febbraio 2021, promossa con atto di citazione da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2 C.F._2
Elisa Castrilli;
appellanti contro
Controparte_1
[... [...]
[...] [
incorporata per fusione con atto n. rep. 20539 e n. racc. 16561 del
[...]
20.06.2024, Notaio Dott. in Persona_1 [...]
Controparte_2
(C.F. e P.IVA )), rappresentata e difesa dall'avv.
[...] P.IVA_1
Tommaso Fantuz;
appellata
Oggetto: “Contratti bancari” - Appello avverso la sentenza n. 1130/2020 pubblicata in data 7 luglio 2020 a definizione del giudizio iscritto al n.
1785/2016 R.G. avanti al Tribunale di Vicenza.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“IN VIA PRINCIPALE: in riforma dell'impugnata Sentenza e per tutte le motivazioni in atti, evocarsi il decreto ingiuntivo n. 4214/15 emesso dal Tr. di
Vicenza il 15.12.15, RG 9195/15, in quanto nullo, illegittimo, invalido, infondato e comunque inefficace nei confronti di entrambi li appellanti.
In ogni caso, per i motivi gradatamente esposti in fatto e in diritto, accertarsi e dichiararsi l'invalidità e/o nullità totale della fideiussione per violazione dell'art.
2, co. 2, lett. a) e co. 3 L. 287/90 o comunque parziale ex art. 1419 co. I c.c.,
l'insussistenza d'inadempimento e la decadenza del termine.
Per l'effetto, liberare ex art. 1956 e 1957 c.c. e ad ogni effetto di legge Pt_2
da qualsiasi obbligo e versamento di somme di denaro sia per capitale che per
2 interessi nei confronti della banca e dichiarare che nulla è dalla stessa dovuto con conseguente revoca del decreto ingiuntivo
n. 4214/2015 emesso dal Tribunale di Vicenza il 15.12.15, RG 9195/15, nei suoi confronti, anche in punto di spese di lite, con ogni consequenziale e connessa statuizione.
IN SUBORDINE: ridurre la somma a quanto effettivamente dovuto, nell'importo ritenuto di Giustizia, decurtando i versamenti già effettuati e le somme illegittimamente addebitate e/o pretese a titolo di interessi, spese, valute e alle altre commissioni per massimo scoperto, relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione alla L. 108/96 nonché ogni altra pretesa in forza delle clausole contrattuali nulle.
In ogni caso ridurre le somme richieste al fideiussore alla luce dei versamenti effettuati come da documentazione in atti.
IN VIA ISTRUTTORIA: si rinnova la richiesta di CTU contabile - come formulata in I grado da entrambi gli appellanti, non esperita - a mezzo della quale, previa ricostruzione dei rapporti intercorsi, con conferma delle indebite imputazioni ed errata quantificazione delle somme, venga individuato il mancato rispetto del tasso di TAEG previsto dalle circolari della Banca d'Italia e le disposizioni della Legge
108/96, i tassi soglia di riferimento, e l'applicazione di interessi usurai, e altresì per confermare che alla data del 15.09.15 di messa in mora degli appellanti con riferimento al “mutuo fondiario privati TV stipulato in data 22.04.2009 dell'importo di Euro 75.000,00” costoro erano in regola con il pagamento delle rate di mutuo citato. Il tutto consentirà inoltre di determinare l'eventuale saldo
3 dare/avere alla luce dei denunciati errori di quantificazione. Si insiste sull'ordine di esibizione dei documenti da parte dell'istituto bancario.
IN OGNI CASO: con vittoria delle spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio, liquidate ai sensi di legge, oltre al rimborso delle spese generali, Iva e
Cpa nella misura di legge per entrambi gli appellanti o quantomeno per il fideiussore .” Parte_2
- per parte appellata:
“IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c. oltre che ai sensi dell'art. 345 cpc relativamente all'eccezione nuova della nullità delle fideiussioni;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- respingere tutte le domande attoree e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1130/2020 e n. 1785/2016 RG pubbl. il 7/07/2020 dal Tribunale di
Vicenza;
- nel denegato e non creduto caso in cui Ill.ma Corte ritenesse di voler apporre modifiche alla sentenza di primo grado si chiede che i sig.ri e Parte_1
vengano comunque condannati al pagamento, in favore di Pt_2 [...]
, della somma di euro € 217.958,36 quanto al sig. ed Controparte_1 Parte_1
€ 62.495,69 oltre la refusione delle spese di primo grado, come liquidate in sentenza.
IN OGNI CASO:
4 con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- rigettare le istanze istruttorie formulate da parte appellante per tutti i motivi esposti in atti;
- con richiamo alla documentazione prodotta in giudizio.”
Motivi della decisione
In fatto
Con atto di citazione del 26 febbraio 2016, ritualmente notificato, Parte_1
e proponevano opposizione avverso il decreto
[...] Parte_2
ingiuntivo n. 4214/2015 del 15 dicembre 2015 con cui il Tribunale di Vicenza aveva condannato il primo a pagare complessivi euro 217.958,36, di cui euro
24.559,05 a titolo di saldo del conto corrente n. 8101/7935, oltre interessi di mora al tasso convenzionale del 14% dal 25 settembre 2015 sulla sola sorte capitale, euro
130.903,62 a titolo di saldo del mutuo fondiario n. 6014308 acceso in data 24 settembre 2008, oltre interessi di mora al tasso convenzionale del 4,10% dal 1° luglio 2015 sulla sola sorte capitale, ed euro 62.495,69 a titolo di saldo del mutuo fondiario n. 6015019, oltre interessi al tasso convenzionale del 3,70% dal 1° luglio
2015 sulla sola sorte capitale, in quest'ultimo caso con la solidarietà passiva della condebitrice ingiunta, quale fideiussore in forza di contratto concluso in data 22 aprile 2009 e ridotto al minor importo di euro 75.000 in data 6 novembre 2009. Gli
5 opponenti contestavano la mala fede della Banca opposta, che aveva intimato la revoca dei rapporti bancari in essere nonostante fosse in esecuzione un piano di rientro pattuito tra le parti fin dal novembre del 2014; eccepivano la sussistenza di anomalie contabili nell'andamento dei predetti rapporti a causa dell'addebito di interessi anatocistici e di commissioni di massimo scoperto mai pattuite;
pretendevano la liberazione della garante dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1956 c.c. e rilevavano da ultimo l'erroneità dei conteggi dei saldi dei vari rapporti, per aver la Banca avversaria imputato i pagamenti provenienti dalla anche ai contratti diversi dal mutuo effettivamente garantito. Pt_2
Con comparsa di costituzione e risposta dell'11 novembre 2016, si costituiva in giudizio la esponendo che in data 25 giugno 2015 aveva sollecitato un _1
incontro con gli attori per rinegoziare il piano di rientro a seguito di circostanze sopravvenute, ma che questi si erano sottratti alla conclusione di un accordo bonario, così legittimando il recesso dai rapporti bancari oggetto di lite. La Banca opposta rilevava, inoltre, che gli importi ingiunti erano già stati depurati dagli errori di imputazione rilevati dalle controparti, escludeva che rispetto al mutuo garantito ricorresse una fattispecie di concessione abusiva del credito e chiedeva quindi il rigetto integrale dell'opposizione avversaria.
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, veniva rigettata l'istanza attorea di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
la causa era istruita mediante l'assunzione di prove testimoniale e successivamente trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 7 febbraio 2020, previa concessione dei termini di rito
6 per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica ex art. 190 c.p.c..
Con sentenza n. 1130/2020 pubblicata in data 7 luglio 2020, il Tribunale di
Vicenza, riteneva infondati gli addebiti così decidendo:
“
1. rigetta l'opposizione proposta da e da Parte_1 Parte_2
e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 4214/2015 emesso dal Tribunale di
Vicenza in data 15.12.2015, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. condanna e , in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2
rifondere in favore di le Controparte_3
spese di lite, liquidate in € 13.430,00 per compenso, oltre 15% per spese generali
e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.”
In particolare, il Tribunale non accoglieva le contestazioni relative ai saldi dei rapporti bancari, con cui gli opponenti lamentavano l'addebito di commissioni indeterminate e di interessi ultralegali e anatocistici, ritenendole generiche e non provate. Inoltre, non considerava il recesso della Banca dai rapporti in essere – ritenuto dagli opponenti “repentino e arbitrario” – contrario alla buona fede negoziale in quanto giustificato dall'inaffidabilità del debitore relativamente all'impegno assunto di formalizzare una nuova proposta di rientro che prevedesse la copertura immediata dell'esposizione debitoria del conto corrente e l'aumento della rata mensile per la restituzione dei mutui. Riteneva altresì infondata l'eccezione attorea secondo cui i saldi del conto corrente e dei mutui fondiari scontavano un'errata imputazione delle somme versate dal fideiussore, poiché la
7 le aveva già rettificate;
infine, rigettava la richiesta di liberazione della _1
ai sensi dell'art. 1956 c.c., poiché “si è costituita fideiussore solo per il Pt_2
più recente dei tre rapporti bancari in contestazione, ossia per il mutuo fondiario
n. 6015019 stipulato in data 22.4.2009 […]. Successivamente, nessun altro finanziamento è stato concesso dalla Banca al ”. Parte_1
Avverso la sentenza, e , con atto di Parte_1 Parte_2
citazione del 5 febbraio 2021, hanno proposto tempestivo appello invocandone l'integrale riforma per i seguenti motivi.
Col primo motivo hanno lamentato il travisamento e l'erronea valutazione dei fatti di causa: il piano di rientro concordato sarebbe stato rispettato e le successive modifiche richieste dalla configurerebbero un contesto di trattative pendenti _1
che per loro essenza e natura non potevano essere unilateralmente imposte. Ne conseguirebbe l'illegittimità del recesso della in quanto arbitrario e _1
ingiustificato, con violazione del principio di buona fede e correttezza.
Col secondo motivo hanno lamentato la nullità della fideiussione ai sensi degli artt.
1956 c.c., 2, co. 2, lett. a), L. 287/1990 e del provvedimento n. 55/2005 della Banca
d'Italia. La fideiussione sottoscritta sarebbe affetta da nullità totale in quanto elaborata sulla base dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, sanzionato dalla Banca d'Italia col provvedimento n. 55/2005, con cui ha censurato gli artt. 2,
6, 8.
Col terzo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata per la falsa applicazione degli artt. 1944 e 1948 c.c.. Al momento dell'azione monitoria il
8 non era insolvente né moroso in relazione al mutuo fondiario 6015019 Parte_1
e, pertanto, nei confronti della non poteva essere escussa la garanzia né Pt_2
esperita alcuna domanda. Il Tribunale avrebbe errato laddove ha posto a fondamento dell'azione esperita verso la la mancata rinegoziazione del Pt_2
mutuo da parte del e non avrebbe valutato l'errata imputazione delle Parte_1
somme versate dagli appellanti. L'errore, ammesso dalla persisterebbe _1
anche nella relativa rettifica dell'istituto, infatti, secondo quanto dallo stesso sostenuto, prima del ricorso per decreto ingiuntivo sarebbero ravvisabili imputazioni non autorizzate ed errori di calcolo.
Col quarto motivo gli appellanti hanno lamentato la violazione delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova relativamente all'an e al quantum delle pretese creditorie verso il;
l'istituto bancario non avrebbe dato prova Parte_1
dell'esatto ammontare e del fatto costituivo del credito, limitandosi a una produzione unilaterale e contraddittoria. Di conseguenza l'importo dovrebbe essere ricalcolato tenendo conto delle somme già versate e apportando le relative decurtazioni, ivi compresi gli interessi ultralegali e anatocistici.
Parte appellata, con atto di costituzione e risposta del 26 maggio 2021, ha eccepito in primis l'inammissibilità dell'appello per violazione del principio di necessaria specificità delle contestazioni;
ha ribadito la fondatezza della revoca dei fidi e dell'azione monitoria “alla luce della situazione debitoria particolarmente
“pesante” (esposizione per complessivi euro 217.958,36 da decreto ingiuntivo)”, nonché la natura specifica, e non omnibus, della fideiussione, con conseguente
9 inapplicabilità del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 riferibile esclusivamente alle fideiussioni omnibus. Infine, per quanto riguarda la prova del fondamento e della quantificazione del credito, ha ribadito di aver prodotto prima in sede monitoria e poi in primo grado tutta la documentazione, compresi gli estratti conto integrali nonché le rielaborazioni effettuate a seguito del corretto computo delle somme versate dalla . Pt_2
La causa veniva trattenuta in decisione una prima volta all'udienza del 23 marzo
2023, con concessione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
successivamente, a seguito dell'assegnazione ad altro consigliere relatore, la causa veniva trattenuta in decisione una seconda volta all'udienza del 16 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., contenenti le conclusioni precisate dalle parti come sopra trascritte con assegnazione di termini ridotti (20 + 20) per il deposito di conclusionali e repliche, avendone le parti in precedenza già usufruito.
Con le note scritte del 16 gennaio 2025 parte appellata ha dato atto e documentato che con decorrenza Controparte_1
dal 1° luglio 2024, a seguito dell'atto di fusione, n. rep. 20539 e n. racc. 16561 del
20 giugno 2024, Notaio Dott. (all. A: atto di fusione), per Persona_1
incorporazione con Controparte_4
, e ha cambiato
[...] CP_5 CP_6 Controparte_7
denominazione sociale in
[...]
(all. B: visura); Controparte_2
10 In diritto
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello, sollevata dalla Banca appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., va rigettata, posto che l'appellante ha indicato sia le parti della sentenza che intendeva censurare, sia – con sufficiente precisione – le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo Giudice, contrapponendovi argomenti idonei, nella sua prospettazione, a determinare la modifica della decisione (v. Cass. sez. un. sent. n. 27199/2017 e sent.
n.36481/2022; nello stesso senso, più di recente, Cass. ord. 18 gennaio 2024,
n.1932).
Con il primo motivo gli appellanti lamentano l'erroneità della decisione per non avere il primo Giudice valutato come contraria a buona fede la condotta della
Banca, receduta dai rapporti in essere in pendenza di trattative finalizzate alla formalizzazione di un piano di rientro dall'esposizione debitoria.
Il motivo non merita accoglimento.
Va innanzitutto osservato che grava sulla parte, la quale assume l'illegittimità del recesso per arbitrarietà e contrarietà al principio di buona fede, l'onere di enunciarne le ragioni e di fornire la relativa prova, dovendo il debitore, il quale agisca per far dichiarare arbitrario l'atto di recesso di una banca dal rapporto di affidamento di credito per violazione della buona fede, dedurre e provare che le giustificazioni date dalla banca non risultino ragionevoli.
Nel caso di specie tale onere non è stato assolto.
11 La revoca degli affidamenti e la costituzione in mora del debitore principale e della garante da parte della odierna appellata, con raccomandata del 15 settembre _1
2015, trova infatti giustificazione nella circostanza – non riferita da , Parte_1
ma appresa autonomamente dalla – dell'avvenuta iscrizione ipotecaria sui _1
beni del debitore, nel febbraio 2015, in forza di decreto ingiuntivo ottenuto da parte di un fornitore (v. doc.14 fascicolo monitorio), unitamente al fatto che la posizione debitoria del predetto era già stata segnalata a sofferenza da altro istituto di credito.
Precedentemente alla revoca, il responsabile dell'ufficio crediti, dott. , aveva Per_2
inviato a , in data 25 giugno 2015, una mail, rappresentandogli la Parte_1
necessità di un incontro (“Da tempo cerco di poter fissare un appuntamento con
Lei e a tal fine ho sentito anche il suo legale che mi doveva chiamare … Ci dobbiamo comunque rivedere a breve perché era negli accordi” v. doc. 10 fascicolo di primo grado opponenti). Tuttavia, all'esito dell'incontro svoltosi in data 15 luglio 2015 tra , il dott. ed il direttore di filiale dott. Parte_1 Per_2
allo scopo di rinegoziare il rientro dall'esposizione debitoria venutasi a CP_8
creare, contrariamente alle intese, non perveniva da parte del alcuna Parte_1
proposta.
Lo scarso grado di solvibilità del cliente, reso evidente dalla segnalazione a sofferenza e dalla presenza di un decreto ingiuntivo con conseguente iscrizione ipotecaria da parte di creditore diverso dalla banca in questione, evidenziato nella comunicazione di recesso, giustifica pertanto nel caso di specie l'avvenuto esercizio di tale facoltà concessa dalla legge, considerato che è proprio il parametro della solvibilità ad orientare le scelte della banca circa il mantenimento o la revoca
12 degli affidamenti concessi, anche con effetto immediato e che la banca, per esercitare il suo diritto di recesso, non deve dimostrare che sussista un vero e proprio stato di insolvenza del debitore, in quanto allora si richiederebbe ad essa, irragionevolmente, di recuperare il proprio credito quando questo sia divenuto addirittura irrecuperabile (Cass. 24 agosto 2016, n. 17291).
Come già in premessa ricordato, a fronte dell'esercizio del diritto di recesso da parte della è onere e della controparte – la quale alleghi la violazione della _1
clausola della buona fede e correttezza nei rapporti interprivati – provare l'integrazione della fattispecie abusiva, ciò che nel caso di specie non è avvenuto.
Non ha pregio, infatti l'assunto degli appellanti per cui, “Fintanto che non fosse sopravvenuto un diverso accordo, le parti erano tenute a prestare osservanza al piano di rientro pattuito il 19.11.14, sempre rispettato dagli opponenti…” considerato che la necessità di rinegoziare detto piano di rientro era sorta proprio a seguito dell'emersione di circostanze precedentemente sconosciute alla Banca, ossia l'esistenza di un decreto ingiuntivo con iscrizione ipotecaria ottenuto da un creditore terzo nei confronti di e che la posizione fosse già stata Parte_1
segnalata a sofferenza da altro istituto di credito.
La situazione era mutata e pertanto, legittimamente, la ha richiesto una _1
revisione dell'accordo iniziale, che non ha trovato effettivo riscontro da parte del debitore. Di qui la legittimità della revoca.
L'azione intrapresa con il deposito del ricorso monitorio, nel novembre 2015 è di gran lunga successiva sia alla comunicazione di revoca degli affidamenti e di costituzione in mora, il 15 settembre 2015, sia all'incontro svoltosi il 23 settembre
13 2015 nel corso del quale aveva chiesto di non procedere Parte_1
esecutivamente promettendo dei pagamenti ed il rientro dall'esposizione debitoria condizionatamente, tuttavia, all'annullamento della revoca dei fidi, soluzione non percorribile alla luce della già avvenuta segnalazione a sofferenza.
L'inaffidabilità del ha peraltro trovato conferma nella testimonianza Parte_1
resa dal dott. direttore della filiale, che, sentito all'udienza del 19 Testimone_1
giugno 2019, ha dichiarato: “l'andamento della posizione era molto irregolare … io stesso ho richiamato più volte il all'adempimento delle promesse Parte_1
di rientro che venivano sempre disattese.
Per questi motivi
la posizione è poi stata passata al collega , il quale la seguiva specificamente con me quale direttore Per_2
della filiale … il aveva già più volte promesso di saldare il debito Parte_1
senza dare seguito alla promessa”.
In definitiva, il recesso dai rapporti in essere con la richiesta di restituzione degli importi finanziati e la sospensione di ulteriore credito, da parte della risulta _1
lecito e non censurabile alla stregua del generale principio della buona fede, in quanto non risulta integrata la pretestuosità delle motivazioni adottate dall'istituto di credito.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno eccepito la nullità della fideiussione sottoscritta da , “in quanto elaborata su schema contrattuale Parte_2
tipo predisposto dalla associazione delle banche italiane – ABI – come emerge dal
Provv. 55 del 02.05.2005 della Banca di Italia che ha censurato gli art.2, 6, 8 da applicarsi alle fideiussioni che riproducono il medesimo modello”.
14 Il motivo non ha pregio.
Già le Sezioni Unite, componendo un contrasto tra due diversi orientamenti, con la nota sentenza n.10531/2013, avevano affermato che il Giudice può rilevare d'ufficio le eccezioni in senso lato, anche in appello, purché esse risultino documentate agli atti – ritualmente acquisiti – a prescindere dalla specifica allegazione di parte.
Il fatto posto a fondamento dell'eccezione deve essere già legittimamente acquisito sul piano probatorio. Infatti, un conto è permettere che la parte alleghi dopo la scadenza delle preclusioni (e anche in appello), o che il Giudice rilevi, fatti già documentati o provati in atti, ossia ritualmente acquisiti. In tal caso si consente il rilievo anche se l'eccezione non sia allegata dalla parte interessata nella fase procedimentale deputata all'esercizio dei poteri assertivi.
Invece, un altro conto sarebbe consentire di sottrarre alle preclusioni non solo il potere di allegare e rilevare fatti (già provati nel processo) ma anche di provare e, dunque, di introdurre come oggetto di prova, per la prima volta quei fatti. In tal modo, si riaprirebbe una fase procedimentale che deve invece considerarsi ormai chiusa, nell'ordinato svolgimento del processo.
Anche di recente la Suprema Corte ha chiarito (cfr. Cass.23 febbraio 2024, n.4867) che è necessario che, nel giudizio di merito, risultino acquisiti i fatti su cui si fonda la nullità. Invece, non importa che essa non sia stata rilevata né dalla parte interessata, né dallo stesso giudice del merito. Infatti, la nullità può “essere bensì rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma solo là dove siano acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene
15 l'esistenza”.
Nel caso di specie, invece, solo con l'atto di appello, con cui e Parte_1 Pt_2
hanno per la prima volta eccepito la nullità della fideiussione, sono stati prodotti in giudizio il provvedimento della Banca d'Italia del 2005, lo schema ABI ed il parere dell'AGCM.
In ogni caso vale osservare che, quanto all'“estensione” dell'accertamento che ha portato all'emanazione del Provvedimento della n. 55/2015 (indicativamente, annualità 2003-2005) alle fideiussioni successive al 2005, come quella oggetto di causa, sottoscritta dalla il 6 novembre 2009, la giurisprudenza di merito Pt_2
ha in più occasioni, escluso che l'accertamento della possa estendersi de plano anche alle fideiussioni concluse in un periodo successivo a quello oggetto di accertamento (2002-2005), gravando sull'attore l'onere della prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale e della applicazione uniforme delle rilevanti clausole contrattuali.
Ritiene il Collegio che tale impostazione, coerentemente aderente al principio normativo in materia di distribuzione dell'onere della prova, e già seguita da questa
Corte (cfr. Appello Venezia, 13 settembre 2021, n. 2356; 23 febbraio 2025, n.323), sia indubbiamente corretta e vada, quindi, anche qui confermato che – gravando sull'attore-garante l'onere della prova circa l'esistenza (e la persistenza) di un'intesa anticoncorrenziale, indefettibile presupposto della richiesta di nullità della fideiussione ex artt. 2 L. n. 287/1990 e 1419, comma 1, c.c., e non potendo trarsi alcun serio indizio in tal senso dal solo fatto che nella singola fideiussione siano state inserite le medesime tre clausole già sanzionate nel 2005 – in assenza di
16 un'indicazione, da parte del soggetto a ciò tenuto, sufficientemente plausibile di seri indizi dimostrativi della fattispecie denunciata come idonea ad alterare la libertà di concorrenza, la domanda di nullità della fideiussione (e/o di alcune clausole della medesima) non possa essere accolta.
In sintesi, la produzione del contratto di fideiussione contenente clausole analoghe a quelle dello schema ABI 2003 censurato, non consente di ritenere provato, né che l'intesa anticoncorrenziale accertata nel 2005 fosse perdurante al momento della stipulazione della fideiussione in contestazione (e ciò tanto più laddove la stipulazione della fideiussione si allontani nel tempo rispetto all'anno 2005), né che l'utilizzo di tali clausole sia l'effetto di quella specifica intesa accertata all'epoca piuttosto che l'espressione della convenienza dell'utilizzo di clausole di analogo tenore – di per sé non contrario a norme imperative – per la parte predisponente le condizioni generali di contratto.
Nel caso di specie, gli opponenti odierni appellanti non hanno neppure allegato la concreta applicazione nel caso concreto di tali clausole, a prescindere dalla relativa inclusione nel contratto di fideiussione oggetto di causa, né quali effetti conseguirebbero dalla loro espunzione dal contratto, limitandosi a caldeggiare la declaratoria di nullità – integrale o parziale – del contratto di fideiussione azionato.
Né hanno allegato l'appartenenza di Banca del Centroveneto Credito Cooperativo soc. coop. Longare alle intese vietate così come l'uniformità e la non occasionalità delle condizioni contrattuali applicate.
Infine, come già detto, – e l'argomento è decisivo – gli appellanti non hanno tempestivamente prodotto né il modello ABI, né il provvedimento n.55/2005 della
17 Banca d'Italia, sicché l'eccezione di nullità è irrimediabilmente tardiva e la Corte non potrebbe comunque rilevarla d'ufficio.
Quanto alla richiesta di liberazione della ex art.1956 c.c., vale rimarcare Pt_2
che la predetta si è costituita fideiussore esclusivamente per l'ultimo dei tre rapporti bancari in contestazione, il mutuo fondiario n.6015019, successivamente al quale nessun altro finanziamento è stato concesso dalla Banca a . Parte_1
Con il terzo motivo gli appellanti lamentano che nei confronti della non Pt_2
poteva essere proposta alcuna domanda né la fideiussione essere escussa, in quanto non era insolvente né moroso in relazione al mutuo fondiario 6015019, Parte_1
mentre la decisione impugnata si sarebbe fondata su di un'errata imputazione delle somme versate dagli appellanti e sui conseguenti errori di calcolo commessi dalla
Banca.
Il motivo non merita accoglimento.
Vale in proposito osservare che già con il ricorso monitorio la aveva _1
espressamente indicato che, per la linea di credito garantito dalla con Pt_2
fideiussione specifica (il mutuo fondiario n. 6015019), l'importo ingiunto era al netto delle somme ricevute in versamento dalla garante stessa ed inizialmente erroneamente computate ad un'altra linea (v. pag. 3 del ricorso: “con riferimento al doc. n. 10 si precisa che l'importo per cui si richiede l'ingiunzione è inferiore a quello della certificazione del credito ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. 385/93 in quanto antecedentemente alla messa in mora sono intervenuti alcuni versamenti”).
Nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado la ha _1
18 esaurientemente illustrato la genesi dell'errore e le rettifiche apportate già, come si
è detto, con la richiesta di ingiunzione, rettifiche non efficacemente contestate (v. pagg.10-11 della comparsa: “In relazione al saldo del predetto conto corrente n.
18/81017935/0 indicato nella certificazione depositata nel fascicolo monitorio
(cfr. doc. n. 3), il sottoscritto procuratore precisa che la banca, all'atto del deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento, accortasi che le somme corrisposte dalla
SI.ra nel c/c n. 010 81017282-6 erano erroneamente imputate dalla Pt_2 Pt_3
filiale a riduzione dell'esposizione del c/c n. 18/81017935/0, anziché alle rate scadute del mutuo fondiario n. 6015019, che essa 11 garantiva, provvedeva ad effettuare la corretta imputazione delle somme versate, rielaborando il rapporto di
c/c n. 010 81017282-6, ove le rate del mutuo venivano accreditate, così ottenendo, alla data del passaggio a sofferenza un saldo positivo del c/c n. 010 81017282-6 pari ad € 6.466,58, somma che è stata accreditata sul c/c n. 18/81017935/0, anch'esso rielaborato (doc. n. 23: elenco movimenti del c/c n. 010 81017282-6 dal primo versamento della SI.ra al passaggio a sofferenza;
doc. n. 24: Pt_2
rielaborazione del c/c n. 010 81017282-6). La predetta rielaborazione ha portato alla richiesta di ingiunzione di pagamento in relazione al c/c n. 18/81017935/0 per
l'importo corretto di € 24.559,05, dato dall'importo pari alla differenza tra il saldo negativo del predetto conto corrente, pari ad € 31.025,63 e la somma di € 6.466,58 ivi accreditata al momento della chiusura per passaggio a sofferenza del c/c n. 010
81017282-6 (doc. n. 25: rielaborazione del c/c n. 18/81017935/0). Nel contempo gli importi versati dalla SI.ra venivano correttamente imputati al Pt_2
contratto di mutuo fondiario n. 6015019 che ella garantiva, cosicché il saldo del
19 predetto mutuo alla data del passaggio a sofferenza risultava pari ad € 62.495,69, somma ingiunta in decreto, di importo inferiore rispetto alla certificazione del credito ivi depositata (cfr. doc. n. 10) e come precisato anche nella richiesta di ingiunzione di pagamento”).
Quando è stato proposto il ricorso monitorio il credito garantito presentava, all'esito delle rettifiche apportate, un saldo passivo oltre 62.000,00 euro e, pertanto, correttamente la ha chiesto che l'ingiunzione anche nei confronti della _1
, in qualità di garante mutuo fondiario n. 6015019, entro il limite Pt_2
dell'importo garantito.
Con il quarto motivo, infine, gli appellanti contestano la quantificazione del credito e la mancata ammissione di consulenza tecnica d'ufficio; assumono che gli errori di calcolo e le errate imputazioni si sono riverberate anche sull'an e sul quantum preteso dall'istituto di credito nei confronti di ed altresì che l'istituto Parte_1
bancario non avrebbe provato l'esatto ammontare delle somme, limitandosi ad una produzione documentale unilaterale e contraddittoria.
Il motivo non merita accoglimento.
Va innanzitutto ribadito quanto sopra esposto, ossia che i lamentati errori risultano essere stati emendati già con il ricorso monitorio, a seguito di una rielaborazione che ha determinato l'ingiunzione, con il decreto, di una somma inferiore rispetto alla certificazione del credito (v. doc.10 fascicolo monitorio).
La ha comunque prodotto, oltre all'estratto conto certificato, tutti gli estratti _1
conto integrali oltre alle rielaborazioni effettuate a seguito del corretto computo
20 delle somme versate dalla (v. docc.22-25 fascicolo di primo grado della Pt_2
erroneamente imputate, in un primo momento, a riduzione dell'esposizione _1
del c/c n. 18/81017935/0, anziché alle rate scadute del mutuo fondiario n. 6015019, che la predetta garantiva, e quindi sul c/c n. 010 81017282-6, ove le rate del mutuo venivano accreditate.
Va infine condivisa la decisione del primo Giudice di non disporre la sollecitata consulenza tecnico contabile in ragione della genericità delle doglianze degli attori opponenti in ordine all'asserito addebito di commissioni indeterminate e di interessi ultralegali e anatocistici, senza nemmeno precisare per quali rapporti e per quali periodi l'accertamento peritale veniva richiesto.
In definitiva, rigettato l'appello, l'impugnata sentenza deve trovare integrale conferma.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri medi di cui al d.m. n. 147/22, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da euro 52.001 a euro 260.000) e delle fasi effettivamente svolte.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo a e Parte_1 Parte_2
di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n. 1061/23 r.g., così ha deciso:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna e alla rifusione in favore Parte_1 Parte_2
di Controparte_2
(già
[...] [...]
delle spese del grado, che liquida in euro Controparte_1
9.991,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater d.p.r. n.
115/02 a carico di e . Parte_1 Parte_2
Venezia, 18 marzo 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Gabriella Zanon
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