TRIB
Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 25/08/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 462/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario Michele Dentale, ha pronunziato la seguente SENTENZA resa nella controversia iscritta al numero 462 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto PROPRIETA' TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 procura alle liti su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'Avvocato Mario Pietrunti presso il cui studio professionale, in Campobasso via Francesco Pietrunti n. 20, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE
E
, nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti Controparte_1 in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Michelina Moffa presso il cui studio professionale, in Riccia via Casale n. 24, è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis cpc e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ritualmente notificati, la sig.ra conveniva in giudizio il sig. per Parte_1 Controparte_1 ottenere la condanna di quest'ultimo al rilascio immediato degli immobili di sua proprietà esclusiva, siti in Jelsi al C.so Vittorio LE (abitazione) e in via IV Novembre (autorimessa), acquistati con atto pubblico per notar del 18.2.2004 Deduceva l'attrice, in particolare, che in precedenza i Per_1 suddetti immobili erano stati occupati dal convenuto a seguito di ordinanza di assegnazione dell'11.12.2017, resa in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che detta ordinanza veniva poi revocata con sentenza n. 202/2021 con la quale il Tribunale di Campobasso, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in parte motiva accertava altresì cessata la funzione di casa coniugale dei predetti immobili. Premettendo che la detta sentenza era divenuta cosa giudicata, concludeva chiedendo la condanna del convenuto al rilascio degli immobili di cui all'atto pubblico per pagina 1 di 8 Notar del 18.3.2004 e al risarcimento del danno da illegittima occupazione a decorrere dal Per_1 mese di Gennaio 2018 e sino all'effettivo rilascio.
Si costituiva in giudizio il convenuto per contestare la richiesta attorea, evidenziando che, al di là della formale intestazione dei beni siti in Jelsi disposta per soli motivi fiscali, gli stessi si appartenevano ad entrambi i coniugi per aver contribuito economicamente, esso convenuto, nella misura percentuale del
72,39%. Deduceva, in particolare, che i venditori furono dei suoi prossimi congiunti e sebbene nell'atto notarile entrambi i coniugi dichiaravano che i suddetti beni restavano esclusi dalla comunione legale perché acquistati dall'attrice con proprio danaro proveniente dalla alienazione di beni personali, la vendita dissimulava una parziale donazione mista ad una parziale vendita laddove il pagamento per l'acquisto avveniva attraverso un prestito ricevuto da entrambi i coniugi. Precisava che il corrispettivo riportato nell'atto notarile, pari ad euro 81.000,00, era stato versato nella sola misura di euro 44.734,97 mentre la restante quota era stata donata ad esso convenuto dai suoi prossimi congiunti venditori;
che per il pagamento della somma di euro 44.734,97 entrambi i coniugi richiedevano ed ottenevano un prestito di euro 41.737,29 dal sig. residente in [...], di cui euro 2.648,64 erano Persona_2 ancora da restituire dal convenuto, ed euro 10.648,64 da parte dell'attrice; che per provvedere alla restituzione del prestito aveva venduto una casetta di sua proprietà esclusiva con atto del 22.12.2005; che a seguito di un incendio dell'immobile in Jelsi i coniugi, per poter far fronte alle spese di ristrutturazione, avevano congiuntamente richiesto ed ottenuto un mutuo postale di euro 41.000,00 oltre interessi, di cui la metà versata da esso convenuto, pari ad euro 29.884,49. Contestando la domanda di risarcimento del danno per occupazione illegittima, il convenuto rassegnava le seguenti conclusioni: “1.
In via preliminare disporre il mutamento del rito ex art.702 ter cpc fissando udienza ex art.183 cpc per le ragioni di cui in narrativa.
2. Nel merito ed in via principale rigettare la richiesta di restituzione degli immobili siti in Jelsi al corso Vittorio LE n.169 da parte del resistente nonché l'annessa richiesta di risarcimento dei danni da illegittima occupazione.
3. Nel merito ed in via subordinata, in caso di mancato accoglimento delle istanze sub 2), concedere congruo termine per il rilascio e quantificare l'eventuale indennità di occupazione in una misura ben minore di quella richiesta da controparte ed in linea col reale mercato degli affitti in Jelsi, nonché con decorrenza dalla data di deposito della sentenza n.202 del 24.03.2021 del Tribunale di Campobasso.
4. In via riconvenzionale e principale, accertare e dichiarare in comproprietà tra le parti e , in Controparte_1 Parte_1 ragione dei reali oneri di acquisto e delle reali donazioni, la porzione dell'edificio sito in Jelsi al corso
Vittorio LE n.169, consistente in “Casa di abitazione con ingresso in Corso Vittorio LE civici 169-171, costituita da un vano, cucinino, cantina, vano luce, bagno, disimpegno e ingresso ad uso comune al piano terra;
da cinque vani, un cucinino e piccolo bagno al secondo piano;
il tutto in pagina 2 di 8 confine con e , Corso Vittorio LE e via IV Novembre;
Controparte_2 Parte_2 riportata nel Catasto Fabbricati del comune di Jelsi al Foglio 16 particella 665 sub 18 (derivante dal frazionamento e fusione delle originarie particelle 665 sub 12 e 665 sub 14) Corso Vittorio LE
n.169-171, Piano T-2, Categoria A/2, Classe 2, Consistenza vani 9, rendita catastale €.697,22” e
“Autorimessa al piano terra, con ingresso esclusivo dalla via IV novembre civico 1 … in catasto fabbricati del comune di Jelsi al Foglio 16 particella 665 sub 17 ..” 5. In via riconvenzionale e principale: conseguentemente dichiarare che le quote di comproprietà degli immobili sub n.4 sono le seguenti: una quota pari al 72,39 % in capo al sig. , e una quota pari al 27,61% in Controparte_1 capo alla sig.ra .
6. In via riconvenzionale e subordinata, in caso di mancato Parte_1 accoglimento delle richieste di cui ai n.4 e 5, il sig. chiede il rimborso/la restituzione di CP_1 ogni somma sostenuta per l'immobile de quo, in primis quelle di acquisto (€.22.367,485) e di ristrutturazione (€.29.884,495, cioè la metà della somma globale del mutuo cessato nel Dicembre
2021), nonché qualunque altra afferente il predetto appartamento sito in Jelsi al corso Vittorio
LE n.169 e l'annessa autorimessa, unitamente agli interessi ed agli accessori di legge, negli importi predetti o in quegli altri, maggiori o minori, che saranno determinati in corso di causa”.
Disposto il mutamento del rito in ordinario ed istruita la causa con la prova documentale e il solo interrogatorio formale deferito all'attrice, all'udienza del 4 luglio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, ultimo comma.
1.Domanda di restituzione degli immobili siti in Jelsi di proprietà dell'attrice.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che: 1) con ricorso del 22.07.2014 presentato innanzi il Tribunale di Campobasso, le odierne parti hanno chiesto dichiararsi la separazione consensuale, poi omologata con decreto del 27.11.2014; 2) a seguito della richiesta di modifica da parte dell'attrice delle condizioni della separazione, il Tribunale di Campobasso con provvedimento dell'11.06.2015 affidava i minori ad entrambi i genitori, con loro collocamento presso l'abitazione in Jelsi di proprietà dell'attrice; 3) quest'ultima, con ricorso del 16.6.2017, adiva il Tribunale di Campobasso per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e nel contempo chiedeva di essere autorizzata a trasferirsi, unitamente ai figli, in Campobasso;
4) con ordinanza dell'11.12.2017, il
Tribunale, oltre ad autorizzare la sig.ra a trasferire la residenza dei figli in Campobasso alla Via Pt_1
Ungaretti, assegnava altresì la casa coniugale al coniuge;
5) il Giudice Istruttore Controparte_1 designato nell'ambito del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiarava inammissibile la domanda avanzata dal di accertamento della comproprietà degli immobili CP_1 siti in Jelsi, in proprietà esclusiva della sig.ra 6) con sentenza n. 202/2021 del 24.03.2021, il Pt_1
Tribunale di Campobasso dichiarava cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra pagina 3 di 8 le odierne parti processuali revocando l'assegnazione della casa coniugale precedentemente disposta in favore del precisando, nella parte motiva, il venir meno della funzione di casa coniugale CP_1 degli immobili di proprietà esclusiva della dalla stessa acquistati con atto per notar del Pt_1 Per_1
18.03.2004 e disponendo, infine, che “ogni questione sull'uso, sulla proprietà/comproprietà/comunione/restituzione del bene è dunque estranea all'odierno processo e deve essere eventualmente affrontato in separato giudizio (cfr. pag. 5 della sentenza); 7) detta sentenza non è stata appellata ed è divenuta cosa giudicata.
Ciò premesso, a seguito di tale provvedimento giudiziale di revoca dell'assegnazione, con il quale è stato accertato il venir meno delle condizioni che avevano legittimato l'assegnazione della casa coniugale al è pacifico come quest'ultimo non avesse più titolo per occupare gli immobili CP_1 in Jelsi (cfr. Cass. 12705/2003; Cass. n. 18754/2004).
E altrettanto pacifico, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, come: "nell'ipotesi di immobile di esclusiva proprietà di un coniuge, allorché venga disposta la revoca dell'assegnazione dell'immobile all'altro coniuge, debba necessariamente conseguire la restituzione dell'immobile all'avente diritto" (cfr. Cass. 21593/2012) e, inoltre, come la condanna al rilascio debba ritenersi implicita nel provvedimento con il quale viene revocata l'assegnazione della casa familiare.
Senonchè, nelle more processuali e, precisamente, con verbale del 3 luglio 2023 (cfr. in atti di parte attrice), parte convenuta ha provveduto a rilasciare gli immobili oggetto di causa e a consegnarli alla sig.ra , così determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuta Parte_1 meno ogni ragione di contrasto tra le parti in ordine alla pronuncia nel merito sulla domanda di restituzione degli immobili.
b. Domanda riconvenzionale di accertamento in comproprietà tra le parti degli immobili in Jelsi per simulazione dell'atto di compravendita del notaio del 18.3.2004. Persona_3
Prima di esaminare la domanda spiegata dall'attrice di risarcimento del danno per la illegittima occupazione senza titolo degli immobili di cui trattasi, va preliminarmente valutata la fondatezza o meno della domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto, in relazione all'eccepita simulazione dell'atto di compravendita e quella di restituzione di ogni somma sostenuta per l'immobile sito in Jelsi.
Parte convenuta eccepisce la parziale simulazione dell'atto di compravendita dissimulante, per una quota, una donazione per la qualità dei venditori, suoi prossimi congiunti, e per l'altra parte, l'acquisto congiunto tra gli ex coniugi mediante somme ricevute in prestito. Parte convenuta, inoltre, ha chiesto di provare tali circostanze a mezzo di presunzioni (pagamento del prezzo, dichiarazione dei venditori quanto alla ricezione delle somme e dichiarazione della quanto all'utilizzo delle somme Pt_1 rinvenienti dalla vendita di beni personali), prova documentale (rendiconto sulla restituzione del pagina 4 di 8 prestito al sig. e ricevute di pagamento del prezzo della vendita) e, infine, a mezzo Persona_2 di prova testimoniale.
Va anzitutto rilevato che il convenuto ha proposto una domanda di simulazione di un contratto di compravendita immobiliare dove anch'egli era parte dello stesso contratto.
Tale circostanza implica l'applicabilità della regola di diritto fissata dall'art.1417 c.c., norma secondo cui tra le parti contraenti la prova testimoniale della simulazione è ammissibile soltanto “qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato”, illiceità che nel caso di specie non è stata dedotta né in alcun modo sussiste.
Di conseguenza, va confermata l'ordinanza di inammissibilità della prova testimoniale richiesta dal convenuto per dimostrare l'esistenza della simulazione.
Trattandosi inoltre di contratto di compravendita immobiliare che, ai sensi dell'art.1350 c.c., deve farsi per iscritto, la prova dell'accordo simulatorio doveva essere anch'essa fornita per iscritto: condivisibile giurisprudenza, facendo leva anche sul disposto degli artt. 2724 e 2725 c.c., afferma in proposito che
“in tema di simulazione, qualora il contratto simulato sia stato concluso per iscritto e tale forma sia richiesta a pena di invalidità (nullità ai sensi dell'articolo 1350 cod. civ.), la prova dell'accordo simulatorio, traducendosi nella dimostrazione del negozio dissimulato, deve essere fornita con la produzione in giudizio dell'atto contenente la controdichiarazione, sottoscritta dalle parti o comunque dalla parte contro la quale è esibita” (Cass. civ. sent. n. 12487 del 28.5.2007; si vedano nella medesima direzione anche Cass. civ. sent. n. 768 del 4.2.1985, Cass. civ. sent. n. 21111 del 4.11.2004; in tema di simulazione relativa si veda in particolare Cass. civ. sent. n. 10240 del 4.5.2007).
Unico caso in cui è ammessa la prova testimoniale è quello di cui al n. 3) dell'art.2724 c.c., quivi di certo non ricorrente.
Ciò posto, si deve rilevare che a sostegno della dedotta simulazione il non ha prodotto CP_1 alcun accordo simulatorio scritto (cd. controdichiarazioni) teso a rivelare l'esistenza tra le parti di una simulazione ovvero il reale negozio che esse intendevano perseguire.
A ciò si aggiunga che nell'atto di compravendita si dà espressamente atto che: "La compravendita si è perfezionata per il convenuto complessivo prezzo di euro 81.000,00, somma che la parte venditrice dichiara di avere già in precedenza ricevuto dall'acquirente e, pertanto, ora per allora, ne forma quietanza”.
L'accoglimento della prospettazione del dunque, presupporrebbe comunque che sia CP_1 dimostrata la natura simulata di tale quietanza, che, come si è detto sopra, non può essere data né per testimoni né per presunzioni dal convenuto, in quanto è anch'egli è stato parte dell'atto di compravendita;
né gli effetti di tale quietanza possono essere rimossi ex art. 2732 c.c., poiché il pagina 5 di 8 non ha allegato né dimostrato che la stessa sia stata determinata da errore di fatto o CP_1 violenza.
Si legge inoltre nell'atto di compravendita del notaio che: “ i coniugi e Per_1 Controparte_1
dichiarano che i beni innanzi descritti restano esclusi dalla comunione legale perché Parte_1 acquistati da essa con proprio danaro proveniente dalla alienazione di beni Parte_1 personali”.
Deve rilevarsi, al riguardo, come da giurisprudenza di legittimità costante, che in caso di acquisto di bene immobile o mobile registrato effettuato da uno dei coniugi dopo il matrimonio, l'art. 179 c.c., comma 2, al fine di escludere la comunione legale richiede, oltre alla sussistenza di uno dei requisiti oggettivi previsti dal comma 1, lett. c), d), e f), dello stesso articolo, anche che detta esclusione risulti espressamente dall'atto di acquisto purchè a detto atto partecipi l'altro coniuge;
la mancata contestazione, da parte di quest'ultimo, in detta sede, ovvero la esplicita conferma, attraverso una propria dichiarazione, di quella dell'acquirente in ordine alla natura personale del bene di cui si tratta, come nella specie, ha carattere ricognitivo e non negoziale, e tuttavia “costituisce pur sempre un atto giuridico volontario e consapevole, cui il legislatore attribuisce la valenza di testimonianza privilegiata, ricollegandovi l'effetto di una presunzione "juris et de jure" di esclusione della contitolarità dell'acquisto; il vincolo derivante da tale presunzione, peraltro, non è assoluto, potendo essere rimosso per errore di fatto o per violenza nei limiti a cui ciò è consentito per la confessione”
(cfr. Cass. 1917/2000), ipotesi non ricorrente nella fattispecie.
La domanda riconvenzionale di simulazione dell'atto di compravendita va dunque rigettata.
Va rigettata, infine, anche la domanda riconvenzionale con la quale il convenuto chiede la restituzione di ogni somma sostenuta per gli immobili oggetto di causa, in particolare, escluso le spese per l'acquisto dell'immobile per quanto sopra detto, chiede la restituzione della quota parte delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile a seguito dell'incendio del 2006.
In punto di diritto, si rileva che "nel contenzioso post coniugale i coniugi separati o separandi non possono rimettere in discussione tutte le voci di spesa di cui ciascuno si è fatto carico nel periodo di convivenza matrimoniale, rientrando tali spese tra quelle effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà familiare in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c." (cfr. Cass. n. 26777/2019). Dunque, le spese dei coniugi per i bisogni della famiglia sono un'obbligazione spontanea che si sostiene non in vista di una futura restituzione, ma con l'intento della reciproca assistenza: se una prestazione è dovuta perché prevista come doverosa da una norma giuridica (art. 143 c.c.), è evidente che non è ammessa la ripetibilità, posto che l'art. 2034 c.c. esclude la ripetizione di quanto spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali (cfr. Cass. n. pagina 6 di 8 10927/2018). Principio questo riaffermato anche in fattispecie analoga a quella per cui è causa laddove il giudice di legittimità, chiamato a pronunciarsi in materia di assegno divorzile, ha riaffermato che l'assunzione, in tutto o in parte, delle spese di ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale, di proprietà esclusiva dell'altro coniuge, rientra nell'ambito dei doveri primari di solidarietà e reciproca contribuzione ai bisogni della famiglia durante la comunione di vita coniugale (cfr. Cass. n.
4909/2023).
Nel caso in esame, parte convenuta non ha in alcun modo provato un titolo diverso per il pagamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, non avendo neppure allegato la circostanza di averli effettuati, in costanza di matrimonio, con finalità diversa dall'adempimento dei doveri di solidarietà familiare. È pacifica, infatti, la circostanza che a seguito dell'intervento di ristrutturazione dell'immobile dopo l'incendio, i coniugi hanno continuato ad abitarvi sino alla separazione avvenuta in data 22.7.2014 (cfr. all. 3 di parte attrice).
In definitiva le domande riconvenzionali avanzate dal convenuto vanno entrambe rigettate.
c. Domanda di risarcimento del danno avanzato dall'attrice per l'illegittima occupazione degli immobili in Jelsi.
La domanda di condanna del convenuto al pagamento dell'indennità da occupazione sine titulo deve essere disattesa, essendo rimasta del tutto sfornita di prova.
Deduce parte attrice che “il mancato utilizzo dell'immobile da parte dell'unica e legittima proprietaria ha determinato un danno rilevante che il dovrà risarcire e che appare evidente e certo in CP_1 re ipsa e che, unicamente per quanto attiene la sua monetizzazione, si rimette, allo stato, alla libera ed equa determinazione del Tribunale…….”
Senonchè, al riguardo, mette conto richiamare la recente giurisprudenza di legittimità secondo cui "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale" (cfr. Cass.
SS.UU. n. 33645/2022).
In particolare, è stato ritenuto che il danno da occupazione sine titulo non va inteso come danno in re ipsa, quanto, piuttosto, come danno presunto o danno normale, dovendosi privilegiare la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. Trattandosi di danno presunto, la giurisprudenza di legittimità ha quindi chiarito che, ai fini della valutazione della sua fondatezza , è richiesta l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento pagina 7 di 8 che è andata persa. In altri termini, il danneggiato deve allegare la concreta possibilità di godimento perduta e, cioè, gli specifici pregiudizi subiti, fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato.
Tenuto conto del nuovo e recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, condivisibile dal
Tribunale, può concludersi che l'attrice non ha assolto all'onere di allegazione e prova del danno lamentato nei termini sopra menzionati.
Le spese di lite, in ragione del rigetto della domanda di risarcimento del danno e della domanda riconvenzionale del convenuto, ma della manifesta soccombenza virtuale del convenuto in merito alla domanda di restituzione dell'immobile, vanno compensate per la metà mentre la restante quota graverà sul convenuto e vengono liquidate come da dispositivo.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice Onorario Michele Dentale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla sig.ra nei confronti del sig. Parte_1 CP_1
nonché sulle domande riconvenzionali spiegate da quest'ultimo, ogni avversa istanza, deduzione
[...] ed eccezione rigettata così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di restituzione degli immobili siti in Jelsi al C.so Vittorio LE (abitazione) e in via IV Novembre (autorimessa);
- rigetta la domanda avanzata dall'attrice di risarcimento del danno per illegittima occupazione degli immobili predetti;
- rigetta le domande riconvenzionali del convenuto;
- condanna il sig. al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese di lite Controparte_1 che, già compensate nella misura del 50%, liquida in complessive euro 3.800,00, tenuto conto delle attività difensiva svolta e del valore della controversia (indeterminabile complessità bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge nonché euro
143,00 per esborsi.
Così deciso in Campobasso il 25 agosto 2025.
Il Giudice Onorario
Michele Dentale
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario Michele Dentale, ha pronunziato la seguente SENTENZA resa nella controversia iscritta al numero 462 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto PROPRIETA' TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 procura alle liti su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'Avvocato Mario Pietrunti presso il cui studio professionale, in Campobasso via Francesco Pietrunti n. 20, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE
E
, nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti Controparte_1 in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Michelina Moffa presso il cui studio professionale, in Riccia via Casale n. 24, è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis cpc e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ritualmente notificati, la sig.ra conveniva in giudizio il sig. per Parte_1 Controparte_1 ottenere la condanna di quest'ultimo al rilascio immediato degli immobili di sua proprietà esclusiva, siti in Jelsi al C.so Vittorio LE (abitazione) e in via IV Novembre (autorimessa), acquistati con atto pubblico per notar del 18.2.2004 Deduceva l'attrice, in particolare, che in precedenza i Per_1 suddetti immobili erano stati occupati dal convenuto a seguito di ordinanza di assegnazione dell'11.12.2017, resa in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che detta ordinanza veniva poi revocata con sentenza n. 202/2021 con la quale il Tribunale di Campobasso, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in parte motiva accertava altresì cessata la funzione di casa coniugale dei predetti immobili. Premettendo che la detta sentenza era divenuta cosa giudicata, concludeva chiedendo la condanna del convenuto al rilascio degli immobili di cui all'atto pubblico per pagina 1 di 8 Notar del 18.3.2004 e al risarcimento del danno da illegittima occupazione a decorrere dal Per_1 mese di Gennaio 2018 e sino all'effettivo rilascio.
Si costituiva in giudizio il convenuto per contestare la richiesta attorea, evidenziando che, al di là della formale intestazione dei beni siti in Jelsi disposta per soli motivi fiscali, gli stessi si appartenevano ad entrambi i coniugi per aver contribuito economicamente, esso convenuto, nella misura percentuale del
72,39%. Deduceva, in particolare, che i venditori furono dei suoi prossimi congiunti e sebbene nell'atto notarile entrambi i coniugi dichiaravano che i suddetti beni restavano esclusi dalla comunione legale perché acquistati dall'attrice con proprio danaro proveniente dalla alienazione di beni personali, la vendita dissimulava una parziale donazione mista ad una parziale vendita laddove il pagamento per l'acquisto avveniva attraverso un prestito ricevuto da entrambi i coniugi. Precisava che il corrispettivo riportato nell'atto notarile, pari ad euro 81.000,00, era stato versato nella sola misura di euro 44.734,97 mentre la restante quota era stata donata ad esso convenuto dai suoi prossimi congiunti venditori;
che per il pagamento della somma di euro 44.734,97 entrambi i coniugi richiedevano ed ottenevano un prestito di euro 41.737,29 dal sig. residente in [...], di cui euro 2.648,64 erano Persona_2 ancora da restituire dal convenuto, ed euro 10.648,64 da parte dell'attrice; che per provvedere alla restituzione del prestito aveva venduto una casetta di sua proprietà esclusiva con atto del 22.12.2005; che a seguito di un incendio dell'immobile in Jelsi i coniugi, per poter far fronte alle spese di ristrutturazione, avevano congiuntamente richiesto ed ottenuto un mutuo postale di euro 41.000,00 oltre interessi, di cui la metà versata da esso convenuto, pari ad euro 29.884,49. Contestando la domanda di risarcimento del danno per occupazione illegittima, il convenuto rassegnava le seguenti conclusioni: “1.
In via preliminare disporre il mutamento del rito ex art.702 ter cpc fissando udienza ex art.183 cpc per le ragioni di cui in narrativa.
2. Nel merito ed in via principale rigettare la richiesta di restituzione degli immobili siti in Jelsi al corso Vittorio LE n.169 da parte del resistente nonché l'annessa richiesta di risarcimento dei danni da illegittima occupazione.
3. Nel merito ed in via subordinata, in caso di mancato accoglimento delle istanze sub 2), concedere congruo termine per il rilascio e quantificare l'eventuale indennità di occupazione in una misura ben minore di quella richiesta da controparte ed in linea col reale mercato degli affitti in Jelsi, nonché con decorrenza dalla data di deposito della sentenza n.202 del 24.03.2021 del Tribunale di Campobasso.
4. In via riconvenzionale e principale, accertare e dichiarare in comproprietà tra le parti e , in Controparte_1 Parte_1 ragione dei reali oneri di acquisto e delle reali donazioni, la porzione dell'edificio sito in Jelsi al corso
Vittorio LE n.169, consistente in “Casa di abitazione con ingresso in Corso Vittorio LE civici 169-171, costituita da un vano, cucinino, cantina, vano luce, bagno, disimpegno e ingresso ad uso comune al piano terra;
da cinque vani, un cucinino e piccolo bagno al secondo piano;
il tutto in pagina 2 di 8 confine con e , Corso Vittorio LE e via IV Novembre;
Controparte_2 Parte_2 riportata nel Catasto Fabbricati del comune di Jelsi al Foglio 16 particella 665 sub 18 (derivante dal frazionamento e fusione delle originarie particelle 665 sub 12 e 665 sub 14) Corso Vittorio LE
n.169-171, Piano T-2, Categoria A/2, Classe 2, Consistenza vani 9, rendita catastale €.697,22” e
“Autorimessa al piano terra, con ingresso esclusivo dalla via IV novembre civico 1 … in catasto fabbricati del comune di Jelsi al Foglio 16 particella 665 sub 17 ..” 5. In via riconvenzionale e principale: conseguentemente dichiarare che le quote di comproprietà degli immobili sub n.4 sono le seguenti: una quota pari al 72,39 % in capo al sig. , e una quota pari al 27,61% in Controparte_1 capo alla sig.ra .
6. In via riconvenzionale e subordinata, in caso di mancato Parte_1 accoglimento delle richieste di cui ai n.4 e 5, il sig. chiede il rimborso/la restituzione di CP_1 ogni somma sostenuta per l'immobile de quo, in primis quelle di acquisto (€.22.367,485) e di ristrutturazione (€.29.884,495, cioè la metà della somma globale del mutuo cessato nel Dicembre
2021), nonché qualunque altra afferente il predetto appartamento sito in Jelsi al corso Vittorio
LE n.169 e l'annessa autorimessa, unitamente agli interessi ed agli accessori di legge, negli importi predetti o in quegli altri, maggiori o minori, che saranno determinati in corso di causa”.
Disposto il mutamento del rito in ordinario ed istruita la causa con la prova documentale e il solo interrogatorio formale deferito all'attrice, all'udienza del 4 luglio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, ultimo comma.
1.Domanda di restituzione degli immobili siti in Jelsi di proprietà dell'attrice.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che: 1) con ricorso del 22.07.2014 presentato innanzi il Tribunale di Campobasso, le odierne parti hanno chiesto dichiararsi la separazione consensuale, poi omologata con decreto del 27.11.2014; 2) a seguito della richiesta di modifica da parte dell'attrice delle condizioni della separazione, il Tribunale di Campobasso con provvedimento dell'11.06.2015 affidava i minori ad entrambi i genitori, con loro collocamento presso l'abitazione in Jelsi di proprietà dell'attrice; 3) quest'ultima, con ricorso del 16.6.2017, adiva il Tribunale di Campobasso per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e nel contempo chiedeva di essere autorizzata a trasferirsi, unitamente ai figli, in Campobasso;
4) con ordinanza dell'11.12.2017, il
Tribunale, oltre ad autorizzare la sig.ra a trasferire la residenza dei figli in Campobasso alla Via Pt_1
Ungaretti, assegnava altresì la casa coniugale al coniuge;
5) il Giudice Istruttore Controparte_1 designato nell'ambito del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiarava inammissibile la domanda avanzata dal di accertamento della comproprietà degli immobili CP_1 siti in Jelsi, in proprietà esclusiva della sig.ra 6) con sentenza n. 202/2021 del 24.03.2021, il Pt_1
Tribunale di Campobasso dichiarava cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra pagina 3 di 8 le odierne parti processuali revocando l'assegnazione della casa coniugale precedentemente disposta in favore del precisando, nella parte motiva, il venir meno della funzione di casa coniugale CP_1 degli immobili di proprietà esclusiva della dalla stessa acquistati con atto per notar del Pt_1 Per_1
18.03.2004 e disponendo, infine, che “ogni questione sull'uso, sulla proprietà/comproprietà/comunione/restituzione del bene è dunque estranea all'odierno processo e deve essere eventualmente affrontato in separato giudizio (cfr. pag. 5 della sentenza); 7) detta sentenza non è stata appellata ed è divenuta cosa giudicata.
Ciò premesso, a seguito di tale provvedimento giudiziale di revoca dell'assegnazione, con il quale è stato accertato il venir meno delle condizioni che avevano legittimato l'assegnazione della casa coniugale al è pacifico come quest'ultimo non avesse più titolo per occupare gli immobili CP_1 in Jelsi (cfr. Cass. 12705/2003; Cass. n. 18754/2004).
E altrettanto pacifico, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, come: "nell'ipotesi di immobile di esclusiva proprietà di un coniuge, allorché venga disposta la revoca dell'assegnazione dell'immobile all'altro coniuge, debba necessariamente conseguire la restituzione dell'immobile all'avente diritto" (cfr. Cass. 21593/2012) e, inoltre, come la condanna al rilascio debba ritenersi implicita nel provvedimento con il quale viene revocata l'assegnazione della casa familiare.
Senonchè, nelle more processuali e, precisamente, con verbale del 3 luglio 2023 (cfr. in atti di parte attrice), parte convenuta ha provveduto a rilasciare gli immobili oggetto di causa e a consegnarli alla sig.ra , così determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuta Parte_1 meno ogni ragione di contrasto tra le parti in ordine alla pronuncia nel merito sulla domanda di restituzione degli immobili.
b. Domanda riconvenzionale di accertamento in comproprietà tra le parti degli immobili in Jelsi per simulazione dell'atto di compravendita del notaio del 18.3.2004. Persona_3
Prima di esaminare la domanda spiegata dall'attrice di risarcimento del danno per la illegittima occupazione senza titolo degli immobili di cui trattasi, va preliminarmente valutata la fondatezza o meno della domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto, in relazione all'eccepita simulazione dell'atto di compravendita e quella di restituzione di ogni somma sostenuta per l'immobile sito in Jelsi.
Parte convenuta eccepisce la parziale simulazione dell'atto di compravendita dissimulante, per una quota, una donazione per la qualità dei venditori, suoi prossimi congiunti, e per l'altra parte, l'acquisto congiunto tra gli ex coniugi mediante somme ricevute in prestito. Parte convenuta, inoltre, ha chiesto di provare tali circostanze a mezzo di presunzioni (pagamento del prezzo, dichiarazione dei venditori quanto alla ricezione delle somme e dichiarazione della quanto all'utilizzo delle somme Pt_1 rinvenienti dalla vendita di beni personali), prova documentale (rendiconto sulla restituzione del pagina 4 di 8 prestito al sig. e ricevute di pagamento del prezzo della vendita) e, infine, a mezzo Persona_2 di prova testimoniale.
Va anzitutto rilevato che il convenuto ha proposto una domanda di simulazione di un contratto di compravendita immobiliare dove anch'egli era parte dello stesso contratto.
Tale circostanza implica l'applicabilità della regola di diritto fissata dall'art.1417 c.c., norma secondo cui tra le parti contraenti la prova testimoniale della simulazione è ammissibile soltanto “qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato”, illiceità che nel caso di specie non è stata dedotta né in alcun modo sussiste.
Di conseguenza, va confermata l'ordinanza di inammissibilità della prova testimoniale richiesta dal convenuto per dimostrare l'esistenza della simulazione.
Trattandosi inoltre di contratto di compravendita immobiliare che, ai sensi dell'art.1350 c.c., deve farsi per iscritto, la prova dell'accordo simulatorio doveva essere anch'essa fornita per iscritto: condivisibile giurisprudenza, facendo leva anche sul disposto degli artt. 2724 e 2725 c.c., afferma in proposito che
“in tema di simulazione, qualora il contratto simulato sia stato concluso per iscritto e tale forma sia richiesta a pena di invalidità (nullità ai sensi dell'articolo 1350 cod. civ.), la prova dell'accordo simulatorio, traducendosi nella dimostrazione del negozio dissimulato, deve essere fornita con la produzione in giudizio dell'atto contenente la controdichiarazione, sottoscritta dalle parti o comunque dalla parte contro la quale è esibita” (Cass. civ. sent. n. 12487 del 28.5.2007; si vedano nella medesima direzione anche Cass. civ. sent. n. 768 del 4.2.1985, Cass. civ. sent. n. 21111 del 4.11.2004; in tema di simulazione relativa si veda in particolare Cass. civ. sent. n. 10240 del 4.5.2007).
Unico caso in cui è ammessa la prova testimoniale è quello di cui al n. 3) dell'art.2724 c.c., quivi di certo non ricorrente.
Ciò posto, si deve rilevare che a sostegno della dedotta simulazione il non ha prodotto CP_1 alcun accordo simulatorio scritto (cd. controdichiarazioni) teso a rivelare l'esistenza tra le parti di una simulazione ovvero il reale negozio che esse intendevano perseguire.
A ciò si aggiunga che nell'atto di compravendita si dà espressamente atto che: "La compravendita si è perfezionata per il convenuto complessivo prezzo di euro 81.000,00, somma che la parte venditrice dichiara di avere già in precedenza ricevuto dall'acquirente e, pertanto, ora per allora, ne forma quietanza”.
L'accoglimento della prospettazione del dunque, presupporrebbe comunque che sia CP_1 dimostrata la natura simulata di tale quietanza, che, come si è detto sopra, non può essere data né per testimoni né per presunzioni dal convenuto, in quanto è anch'egli è stato parte dell'atto di compravendita;
né gli effetti di tale quietanza possono essere rimossi ex art. 2732 c.c., poiché il pagina 5 di 8 non ha allegato né dimostrato che la stessa sia stata determinata da errore di fatto o CP_1 violenza.
Si legge inoltre nell'atto di compravendita del notaio che: “ i coniugi e Per_1 Controparte_1
dichiarano che i beni innanzi descritti restano esclusi dalla comunione legale perché Parte_1 acquistati da essa con proprio danaro proveniente dalla alienazione di beni Parte_1 personali”.
Deve rilevarsi, al riguardo, come da giurisprudenza di legittimità costante, che in caso di acquisto di bene immobile o mobile registrato effettuato da uno dei coniugi dopo il matrimonio, l'art. 179 c.c., comma 2, al fine di escludere la comunione legale richiede, oltre alla sussistenza di uno dei requisiti oggettivi previsti dal comma 1, lett. c), d), e f), dello stesso articolo, anche che detta esclusione risulti espressamente dall'atto di acquisto purchè a detto atto partecipi l'altro coniuge;
la mancata contestazione, da parte di quest'ultimo, in detta sede, ovvero la esplicita conferma, attraverso una propria dichiarazione, di quella dell'acquirente in ordine alla natura personale del bene di cui si tratta, come nella specie, ha carattere ricognitivo e non negoziale, e tuttavia “costituisce pur sempre un atto giuridico volontario e consapevole, cui il legislatore attribuisce la valenza di testimonianza privilegiata, ricollegandovi l'effetto di una presunzione "juris et de jure" di esclusione della contitolarità dell'acquisto; il vincolo derivante da tale presunzione, peraltro, non è assoluto, potendo essere rimosso per errore di fatto o per violenza nei limiti a cui ciò è consentito per la confessione”
(cfr. Cass. 1917/2000), ipotesi non ricorrente nella fattispecie.
La domanda riconvenzionale di simulazione dell'atto di compravendita va dunque rigettata.
Va rigettata, infine, anche la domanda riconvenzionale con la quale il convenuto chiede la restituzione di ogni somma sostenuta per gli immobili oggetto di causa, in particolare, escluso le spese per l'acquisto dell'immobile per quanto sopra detto, chiede la restituzione della quota parte delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile a seguito dell'incendio del 2006.
In punto di diritto, si rileva che "nel contenzioso post coniugale i coniugi separati o separandi non possono rimettere in discussione tutte le voci di spesa di cui ciascuno si è fatto carico nel periodo di convivenza matrimoniale, rientrando tali spese tra quelle effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà familiare in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c." (cfr. Cass. n. 26777/2019). Dunque, le spese dei coniugi per i bisogni della famiglia sono un'obbligazione spontanea che si sostiene non in vista di una futura restituzione, ma con l'intento della reciproca assistenza: se una prestazione è dovuta perché prevista come doverosa da una norma giuridica (art. 143 c.c.), è evidente che non è ammessa la ripetibilità, posto che l'art. 2034 c.c. esclude la ripetizione di quanto spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali (cfr. Cass. n. pagina 6 di 8 10927/2018). Principio questo riaffermato anche in fattispecie analoga a quella per cui è causa laddove il giudice di legittimità, chiamato a pronunciarsi in materia di assegno divorzile, ha riaffermato che l'assunzione, in tutto o in parte, delle spese di ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale, di proprietà esclusiva dell'altro coniuge, rientra nell'ambito dei doveri primari di solidarietà e reciproca contribuzione ai bisogni della famiglia durante la comunione di vita coniugale (cfr. Cass. n.
4909/2023).
Nel caso in esame, parte convenuta non ha in alcun modo provato un titolo diverso per il pagamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, non avendo neppure allegato la circostanza di averli effettuati, in costanza di matrimonio, con finalità diversa dall'adempimento dei doveri di solidarietà familiare. È pacifica, infatti, la circostanza che a seguito dell'intervento di ristrutturazione dell'immobile dopo l'incendio, i coniugi hanno continuato ad abitarvi sino alla separazione avvenuta in data 22.7.2014 (cfr. all. 3 di parte attrice).
In definitiva le domande riconvenzionali avanzate dal convenuto vanno entrambe rigettate.
c. Domanda di risarcimento del danno avanzato dall'attrice per l'illegittima occupazione degli immobili in Jelsi.
La domanda di condanna del convenuto al pagamento dell'indennità da occupazione sine titulo deve essere disattesa, essendo rimasta del tutto sfornita di prova.
Deduce parte attrice che “il mancato utilizzo dell'immobile da parte dell'unica e legittima proprietaria ha determinato un danno rilevante che il dovrà risarcire e che appare evidente e certo in CP_1 re ipsa e che, unicamente per quanto attiene la sua monetizzazione, si rimette, allo stato, alla libera ed equa determinazione del Tribunale…….”
Senonchè, al riguardo, mette conto richiamare la recente giurisprudenza di legittimità secondo cui "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale" (cfr. Cass.
SS.UU. n. 33645/2022).
In particolare, è stato ritenuto che il danno da occupazione sine titulo non va inteso come danno in re ipsa, quanto, piuttosto, come danno presunto o danno normale, dovendosi privilegiare la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. Trattandosi di danno presunto, la giurisprudenza di legittimità ha quindi chiarito che, ai fini della valutazione della sua fondatezza , è richiesta l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento pagina 7 di 8 che è andata persa. In altri termini, il danneggiato deve allegare la concreta possibilità di godimento perduta e, cioè, gli specifici pregiudizi subiti, fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato.
Tenuto conto del nuovo e recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, condivisibile dal
Tribunale, può concludersi che l'attrice non ha assolto all'onere di allegazione e prova del danno lamentato nei termini sopra menzionati.
Le spese di lite, in ragione del rigetto della domanda di risarcimento del danno e della domanda riconvenzionale del convenuto, ma della manifesta soccombenza virtuale del convenuto in merito alla domanda di restituzione dell'immobile, vanno compensate per la metà mentre la restante quota graverà sul convenuto e vengono liquidate come da dispositivo.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice Onorario Michele Dentale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla sig.ra nei confronti del sig. Parte_1 CP_1
nonché sulle domande riconvenzionali spiegate da quest'ultimo, ogni avversa istanza, deduzione
[...] ed eccezione rigettata così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di restituzione degli immobili siti in Jelsi al C.so Vittorio LE (abitazione) e in via IV Novembre (autorimessa);
- rigetta la domanda avanzata dall'attrice di risarcimento del danno per illegittima occupazione degli immobili predetti;
- rigetta le domande riconvenzionali del convenuto;
- condanna il sig. al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese di lite Controparte_1 che, già compensate nella misura del 50%, liquida in complessive euro 3.800,00, tenuto conto delle attività difensiva svolta e del valore della controversia (indeterminabile complessità bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge nonché euro
143,00 per esborsi.
Così deciso in Campobasso il 25 agosto 2025.
Il Giudice Onorario
Michele Dentale
pagina 8 di 8