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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/03/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1104/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., emessa dal Tribunale di Benevento, comunicata il 17.02.2022, pendente:
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
in virtù di procura alle liti apposta in calce all'atto di appello, dall'Avv.
Giancarlo Di Gregorio (C.F. ; C.F._2
APPELLANTE
E
(P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Palmariello (C.F. ), giusta procura C.F._3
allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
APPELLATA
Oggetto: pagamento compenso prestazione d'opera intellettuale.
Conclusioni:
per l'appellante: “affinché l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento del gravame, voglia riformare integralmente l'ordinanza impugnata e, di conseguenza, condannare l' in Controparte_1
persona del L.r.p.t., al pagamento a favore dell'appellante della somma di
€ 6.690,00 a titolo di competenze professionali, così come indicata nel ricorso introduttivo;
Condannare altresì la società appellata, in persona del L.r.p.t., al pagamento delle competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione;
In subordine, qualora l'Ecc.ma Corte dovesse ritenere non esaustiva ai fini della decisione la produzione versata in atti dall'appellante, ammettere la prova orale così come articolata nelle note di udienza del
17.02.2022, disattendendo le richieste istruttorie di controparte ..”;
per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita:
- Rigettare l'appello principale, perché inammissibile e infondato, sulla scorta dei motivi come formulati nell'atto di costituzione in appello, confermando interamente l'Ordinanza del 17.02.2022 del Tribunale di
Benevento.
pag. 2/21 - Rigettare sempre tutte le domande formulate dall'appellante, perché inammissibili, infondate e prive di pregio, per tutti i motivi dedotti nella narrativa dell'atto di costituzione in appello e nelle difese del primo grado, accertando sempre che nulla è dovuto dall'appellata.
- In via subordinata, nella non creduta ipotesi in cui la Corte ritenesse di accogliere l'appello relativamente alle richieste istruttorie, Voglia rigettare sempre la prova orale di controparte perché inammissibile e ammettere quella articolata dall'appellata/resistente, ritualmente riproposta nel presente grado.
- Con vittoria di spese e competenze legali, da attribuirsi al sottoscritto difensore antistatario.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 4.10.2021, Pt_1
deduceva che: quale dottore commercialista e contabile, aveva
[...]
prestato la propria attività a favore della società
[...]
titolare di un'attività di vendita carburanti con Controparte_1
insegne ENI, con sede alla C.da Camporeale di Ariano Irpino, relativamente agli anni fiscali 2017 – 2018 – sino al secondo trimestre fiscale 2019; l'attività era consistita A) nella tenuta delle scritture contabili (in forma ordinaria); B) nella elaborazione e trasmissione all'A.E. delle fatture emesse e ricevute (cd. spesometro); C) nella elaborazione e trasmissione all'A.E. della liquidazione periodica iva;
D) nella elaborazione e trasmissione all'A.E. della dichiarazione annuale pag. 3/21 iva;
E) nella elaborazione e trasmissione all'A.E. del modello di dichiarazione dei redditi;
F) depositario delle scritture contabili;
G) predisposizione e deposito presso la CCIAA di Avellino dei bilanci societari;
per tale complessiva attività, applicando le vigenti tariffe professionali ai minimi, l'importo dovuto dalla resistente era pari ad €
6.690,00.
Poste tali premesse, il ricorrente chiedeva condannarsi
[...]
al pagamento, in suo favore, dell'importo di €. Controparte_1
6.690,00.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società Area di servizio
Camporeale, che, nel resistere alla domanda, contestava la titolarità attiva del rapporto, in capo al ricorrente, assumendo di avere intrattenuto il rapporto esclusivamente con la società IMAS S.r.l., di cui il dott. era stato legale rappresentante. Pt_1
Assumeva, in particolare, che: nel mese di agosto del 2017 si era rivolta alla società IMAS S.r.l., affidando a quest'ultima l'incarico per la tenuta e il deposito delle scritture contabili, per l'attività di consulenza fiscale, contabile e del lavoro, per l'elaborazione, la smaterializzazione dei documenti contabili e per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle fatture per lo spesometro e le dichiarazioni periodiche della liquidazione iva, della dichiarazione annuale iva, del modello di dichiarazione dei redditi;
l'attività era stata espletata sino al luglio del
2019, allorquando il venir meno di alcuni dipendenti nell'organico della IMAS S.r.l. aveva determinato l'impossibilità di essa S.r.l. di garantire la medesima professionalità nei servizi di assistenza;
a pag. 4/21 seguito della cessazione del rapporto tra essa resistente e la IMAS S.r.l., avvenuto nel luglio del 2019, il dottor , quale persona Parte_1
fisica e in proprio, avanzava, nei confronti dell'Area di Servizio, la richiesta di pagamento dei compensi inerenti alle attività precedentemente eseguite dalla IMAS S.r.l. e a quest'ultima già pagate;
il ricorrente era stato il legale rappresentante della IMAS sino all'1.10.2020 e, sino alla predetta data, la sede legale della società era ubicata in viale Tigli ad Ariano Irpino, ove si trovava anche lo studio professionale del dottore;
l'Area di Servizio e la IMAS S.r.l., a Pt_1
mezzo dei rispettivi legali rappresentanti, avevano concordato un compenso annuo forfettario pari ad € 1.220,00 (comprensivo di IVA), per l'attività dei 5 mesi dell'anno 2017 - essendo stata attivata la società in data 10.08.2017 - e di € 1.342,00 (comprensivo di iva) a semestre per i successivi anni, per le attività oggetto dell'incarico: tenuta della contabilità, elaborazione dati, trasmissione delle fatture e delle dichiarazioni, consulenza fiscale, contabile e del lavoro;
gli importi concordati erano stati regolarmente pagati dalla committente con bonifico o in contanti, come comprovato dalle relative ricevute/quietanze, cui non seguiva, peraltro, l'emissione di fattura, ad eccezione di quella relativa alle competenze per contabilità fiscale relativa all'annualità 2018.
All'esito del giudizio, l'adito Tribunale di Benevento, senza svolgere attività istruttoria, pronunciava l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale così statuiva: “1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento alla resistente delle spese di giudizio, che liquida in euro
pag. 5/21 3.215,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione al difensore antistatario”.
§ 2.
Avverso la suddetta ordinanza, proponeva appello, Parte_1
con atto tempestivamente notificato il 15.3.2022, nel rispetto del termine di trenta giorni di cui all'art. 702 quater c.p.c., decorrente dal
17.2.2022, data di comunicazione al ricorrente dell'ordinanza impugnata, sollecitandone l'integrale riforma e chiedendo accogliersi le sopra trascritte conclusioni.
Si costituiva , resistendo al gravame e Controparte_1
sollecitandone il rigetto.
Con ordinanza del 9.9.2022, emessa all'esito della prima udienza tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.11.2024.
Disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione di tale udienza con il deposito di note scritte, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, nelle note rispettivamente depositate, la causa era assegnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
l'ultimo dei quali è scaduto il 24.2.2025.
Depositate da entrambe le parti le conclusionali e le repliche, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
§ 3.
pag. 6/21 Il Tribunale perveniva all'impugnata pronuncia di rigetto, osservando che “La resistente ha fornito prova documentale che l'attività per la quale il ricorrente vanta di essere creditore fu affidata e fu svolta dalla
IMAS S.r.l. a mezzo dei suoi dipendenti e sotto la direzione dell'amministratore e legale rappresentate . Per Parte_1
l'attività di cui al ricorso la resistente ebbe a concordare un compenso annuo forfettario pari ad € 1.220,00 (comprensivo di IVA), per l'attività dei 5 mesi dell'anno 2017 - essendo stata attivata la società in data
10.08.2017 - e di € 1.342,00 (comprensivo di iva) a semestre per i successivi anni e gli importi concordati risultano essere stati regolarmente pagati dalla committente con bonifico o in contanti, con rilascio delle relative ricevute/quietanze, alle quali sarebbe dovuta seguire l'emissione di fattura, quest'ultima rilasciata dalla IMAS solo con riferimento all'annualità 2018. Segnatamente:
- ricevuta/quietanza del 16.01.2019, per le competenze per contabilità fiscale relativa al primo semestre 2019, per l'importo di € 1.342,00
(comprensivo di IVA);
- ricevuta/quietanza del 14.09.2018, per le competenze per contabilità fiscale relativa al 2017 (dal mese di agosto), per l'importo di € 1.220,00
(comprensivo di IVA);
- ricevuta/quietanza del 25.07.2019, per le competenze per contabilità fiscale relativa all'annualità 2018, per l'importo di € 2.684,00
(comprensivo di IVA), cui è seguita l'emissione della fattura n. 62/2019 di pari importo.
pag. 7/21 Risulta inoltre, dalla documentazione versata in atti, le attività svolte dalla IMAS Srl, per mezzo dei dipendenti ragionieri e Parte_2
e dello stesso amministratore . Persona_1 Parte_1
Peraltro, la sede legale della IMAS S.r.l., ovverosia gli uffici di Viale Tigli di Ariano Irpino, sono gli stessi in cui il dott. svolgeva l'attività Pt_1
libero professionale e le stesse mail prodotte dal ricorrente, con dominio
@studioschiavo.info, dimostrano che l'organizzazione interna della IMAS si integrava, per lo svolgimento dell'attività di cui era stata incaricata dalla resistente, con i mezzi, anche di comunicazione, posti a disposizione della società dal suo amministratore.
D'altra parte, mentre la IMAS rilasciava quietanze e fattura per l'attività di consulenza fiscale, contabile, di tenuta delle scritture contabili, di elaborazione dei dati, di trasmissione delle fatture e delle dichiarazioni, nonché di elaborazione delle buste paga, lo non ebbe mai a Pt_1
chiedere alcunché in pagamento, né a rilasciare fattura, se non a conclusione del rapporto tra essa IMAS e la resistente.
A illuminare la vicenda è anche il fatto che il ricorrente, nel ricorso introduttivo, non ha fatto alcuna menzione della IMAS, società di cui era amministratore e legale rappresentante dalla data di costituzione e fino al 2020, né dei rapporti intercorsi tra la IMAS e la resistente, né dei pagamenti effettuati da quest'ultima alla IMAS per l'attività di consulenza contabile e fiscale. Peraltro, non a caso, la somma pagata dalla resistente alla IMAS si avvicina molto a quella richiesta dal ricorrente, il quale, considerato il suo doppio ruolo di amministratore della IMAS e commercialista, avrebbe dovuto quanto meno, per
pag. 8/21 chiarezza, farsi conferire per iscritto l'incarico quale singolo professionista e persona fisica, distinguendolo da quello affidato alla
IMAS stessa.
Va, infine, rilevato, che a fronte della documentazione prodotta, appaiono inammissibili ed irrilevanti per la decisione i mezzi di prova orale richiesti dalle parti”.
§ 4.
Con un unico motivo, l'appellante censurava la sentenza deducendo che: IMAS S.r.l., di cui egli era stato il legale rappresentante, si occupava di provvedere solo alla elaborazione elettronica dei dati contabili, non avendo le competenze per integrare anche le attività contabili e fiscali;
in primo grado, esso istante, in allegato alle note scritte di udienza depositate il 10.02.2022, aveva prodotto “n. 14 ricevute, provenienti dalla IMAS S.r.l.., con le quali quest'ultima dichiarava di essersi ricevuta i documenti contabili dell'appellata società al fine di procedere all'incarico di elaborazione in forma elettronica dei dati contenuti in detti documenti consegnati dal ricorrente”; il Giudice non aveva tenuto distinte la posizione e l'attività della IMAS S.r.l. da quella del professionista, tant'è che le e-mail, da esso prodotte, recavano appunto il dominio dello studio e non già della IMAS S.r.l.; esso istante, Pt_1
invero, trasmetteva periodicamente la documentazione contabile dei suoi clienti alla IMAS S.r.l. al solo ed esclusivo scopo di operare la
“smaterializzazione” dei dati contabili;
la mancata emissione delle fatture si spiegava in ragione del fatto che, secondo il principio contabile di cassa, il professionista deve emettere fattura al momento pag. 9/21 dell'effettivo pagamento;
la IMAS S.r.l., per tutti i clienti dello studio
, operava solo ed esclusivamente la elaborazione in forma Pt_1
elettronica dei dati non potendo fornire prestazione di carattere contabile e fiscale;
esso istante, quale depositario delle scritture contabili della resistente, aveva redatto, elaborato e trasmesso all'Agenzia delle Entrate tutti i modelli dichiarativi e fiscali dell'appellata, nonché i bilanci sociali alla CCIAA di Avellino;
la IMAS
S.r.l., quale società commerciale e non società di professionisti, si occupava solo di elaborazione elettronica di dati contabili;
le attività del professionista e della IMAS erano distinte e l'espletamento dell'incarico contabile e fiscale nel suo complesso non poteva essere affidato né compiuto dalla IMAS;
il Giudice aveva omesso di valorizzare il documento, da esso prodotto, proveniente dall'Agenzia delle Entrate, dal quale emergeva il suo ruolo di tenutario e depositario delle scritture contabili della resistente;
tale dato, alla luce del disposto di cui all'art. 35 del DPR 633/72, per il quale ogni contribuente ha l'obbligo, al momento di attivazione della partita Iva, di comunicare il tenutario delle scritture contabili, era stato erroneamente sottaciuto dal Tribunale;
la prova del conferimento dell'incarico professionale, ad esso istante, emergeva, quindi, dal fatto che la resistente aveva comunicato, all'Agenzia delle Entrate, di avere affidato il deposito e conseguentemente la tenuta delle proprie scritture contabili al dr.
. Pt_1
L'appellante deduceva, poi, che: il primo Giudice aveva valorizzato documentazione prodotta dall'appellata e proveniente da terzi, in pag. 10/21 ordine alla quale, esso istante, aveva operato immediata contestazione con le note scritte di udienza del 10.02.2022; peraltro, il Tribunale non aveva tenuto conto del principio per cui le scritture private provenienti da terzi ed introdotte nel processo, costituenti prove atipiche e con valore meramente indiziario, possono solo contribuire a fondare il convincimento del giudice se corroborate da altre prove;
nella specie, la resistente aveva depositato ricevute con quietanze di pagamento provenienti dalla IMAS S.r.l., non recanti un numero progressivo e sottoscritte da un soggetto diverso dal legale rappresentante della società, sicché tale documentazione non poteva assurgere a rango di prova.
§ 5.
L'appello è infondato.
Giova premettere che “Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 2, Ordinanza n. 21522 del 20/08/2019; conf. ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 3016 del 10/02/2006, secondo cui
“L'incarico professionale può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti e la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo dell'estensione del relativo oggetto, grava sull'attore”).
pag. 11/21 Nella specie, come correttamente rilevato nell'impugnata ordinanza, tale onere non può dirsi assolto.
Ed invero, non risulta dirimente, a tal fine, l'avvenuta produzione, in primo grado, dell'esito della comunicazione per la nascita d'impresa, trasmessa dal dott. all' Ufficio del Registro delle Imprese, nella Pt_1
quale si legge che l'odierno appellante era il soggetto che effettuava la relativa comunicazione quale professionista incaricato dall'impresa,
Del pari non risulta decisiva Controparte_1
l'ulteriore documentazione prodotta dall'originario ricorrente, attestante che questi aveva” redatto, elaborato e trasmesso all'Agenzia delle Entrate tutti i modelli dichiarativi e fiscali dell'appellata, nonché i bilanci sociali alla CCIAA di Avellino”.
Al riguardo merita osservare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “.. Il D.P.R. n. 322 del 1998, art. 3, commi 3, 3 bis e 3 ter
(abrogato, con la L. n. 183 del 2011, art. 4, comma 35, a decorrere dall'anno 2012, .. , considera incaricati della trasmissione in via telematica delle dichiarazioni all'Agenzia delle entrate le figure professionali ed i centri di assistenza fiscale - elencati nelle lettere da a) ad e) del comma 3 - e li obbliga a trasmettere le dichiarazioni, soltanto se incaricati di predisporle, prevedendo un compenso a carico del bilancio dello Stato, per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa.
La rilevanza dei compiti svolti dall'intermediatore nei confronti del Fisco non vale, peraltro, ad escludere la natura privatistica del rapporto tra
l'intermediatore ed il contribuente, quale desumibile dalle disposizioni citate, in relazione sia all'an dell'incarico, che il contribuente è libero di
pag. 12/21 non conferire (potendo, appunto, provvedere "direttamente" alla presentazione delle dichiarazioni, in base all'art. 3, comma 2, in esame), che alla scelta dell'intermediario, purché abilitato (Cass. n. 8630/2012).
Ciò posto, non può farsi discendere l'obbligo di presentare la dichiarazione dal solo fatto che il contribuente avesse conferito al commercialista l'incarico di tenuta della contabilità, dovendo ritenersi che l'invio telematico della dichiarazione richieda uno specifico incarico, trattandosi di adempimento cui il contribuente può provvedere in via autonoma .. la disciplina del D.P.R. n. 322 del 1998, artt. 1 e 3, che prevedono la necessità che la dichiarazione dei redditi sia sottoscritta a pena di nullità dal contribuente, o da chi ne abbia la rappresentanza legale o negoziale, o, in caso di dichiarazione in via telematica, da intermediario a ciò specificamente incaricato. Il conferimento di tale incarico all'intermediario e comunque la mancanza del potere di rappresentare il contribuente ai fini della presentazione della dichiarazione, se contestato dal suddetto contribuente, va dunque specificamente accertato dal giudice di merito. L'invio telematico della dichiarazione non costituisce un adempimento naturalmente attribuito al proprio consulente fiscale e, in difetto di specifico incarico, tale adempimento non può farsi rientrare nel perimetro del rapporto professionale” (cfr. Cass. civ. Sez. 5, Sentenza n. 13138 del 2014, che pur essendo relativa a controversia di impugnazione di cartella esattoriale, nella quale veniva in rilievo la questione della validità di una dichiarazione dei redditi che il contribuente assumeva non essergli imputabile siccome da esso non firmata e trasmessa da professionista al quale negava di avere rilasciato il relativo incarico, esprime principi pag. 13/21 riferibili anche alla fattispecie in esame, nella quale si controverte del rapporto privatistico tra il professionista ed il cliente).
Nel medesimo senso, il comma 3 bis del citato art. 3 del d.p.r. n.
322/98, nella formulazione ratione temporis applicabile, dispone che
“I soggetti di cui al comma 3, incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse”.
Quindi, a fronte della contestazione sollevata dalla resistente, la presentazione telematica, da parte del dott. , delle dichiarazioni Pt_1
fiscali e contabili, relative alla società, come pure la circostanza che il medesimo figurasse quale tenutario delle scritture contabili della società, non sono elementi di per sé dirimenti, in difetto della prova attestante che Area di Servizio avesse conferito tale incarico al professionista.
Ed al riguardo, merita rimarcare che l'appellante non ha fornito del conferimento dell'incarico né una prova documentale, - mancando in atti, giova ribadirlo, la dichiarazione della resistente che comunicava agli enti preposti (agenzia delle entrate) di avere scelto il dott. Pt_1
quale professionista abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni contabili e fiscali -, né, tantomeno orale.
A tale ultimo riguardo, infatti, la richiesta, dallo stesso formulata solo nelle conclusioni dell'appello, di ammissione della prova orale così come articolata nelle note di udienza del 17.02.2022, deve ritenersi inammissibile, in quanto, avendo il primo Giudice, nell'ordinanza pag. 14/21 impugnata, dichiarato non ammissibili le prove orali, l'istante era onerato di censurare tale capo di pronuncia, esponendo le ragioni per le quali, invece, la prova per testi dovesse ritenersi ammissibile e rilevante.
In altri termini, se è vero che, secondo la Cassazione, “Qualora il giudice di primo grado rigetti la domanda per mancanza di prova, ai fini della specificità dei motivi di appello è sufficiente che si lamenti il rigetto e si chieda la prova, la cui mancanza ha portato al rigetto, senza che occorra alcuna altra deduzione, che sarebbe, del resto, impossibile” (cfr. Cass. civ.
Sez. 2, Sentenza n. 28424 del 2013), occorre osservare che, nella specie, l'appellante ha finanche omesso di indicare il capo della decisione, nel quale il Tribunale aveva ritenuto inammissibili le prove orali, tra quelli oggetto dell'appello e non ha, nella parte motiva dell'atto di gravame, nemmeno sollecitato la richiesta di ammissione di tali mezzi di prova.
Ne segue che, avuto riguardo al tenore complessivo dell'appello, deve ritenersi che, nella parte in cui giudicava come inammissibili le prove orali, l'ordinanza non sia nemmeno stata oggetto di impugnazione.
§ 6.
Osserva, poi, la Corte che l'ulteriore documentazione prodotta dall'originario ricorrente non sia idonea a dimostrare il contestato rapporto di prestazione d'opera professionale tra il dott. e Pt_1
l'Area di Servizio.
pag. 15/21 In particolare, quanto alle dichiarazioni, depositate dal dott. , Pt_1
con le quale la IMAS dava atto di ricevere dallo stesso i documenti contabili dell'appellata al fine di procedere all'incarico di elaborazione in forma elettronica dei dati, si deve rimarcare che, già in primo grado,
ne aveva contestato la rilevanza, opinando come, in Controparte_1
effetti, essendo lo , all'epoca, anche il legale rappresentante Pt_1
della IMAS, i predetti documenti dovevano ritenersi di provenienza unilaterale dello stesso e, come tali, privi di valenza probatoria.
Il rilievo coglie nel segno e spiega, in maniera assolutamente plausibile, perché di tale documentazione non possa tenersi conto al fine di ritenere che, il rapporto intercorso tra Area di Servizio ed IMAS, abbia riguardato, come sostenuto dall'appellante, la sola elaborazione in forma elettronica dei dati.
Né, invero, è condivisibile il rilievo dell'appellante, a mente del quale le quietanze e la fattura, rilasciate da IMAS ad Area di Servizio a fronte del pagamento del corrispettivo della prestazione professionale di tenuta della contabilità fiscale, prodotte in giudizio dalla resistente, essendo scritti provenienti da terzi, di cui esso aveva negato la valenza probatoria, sarebbero irrilevanti.
In contrario, merita rimarcare che, per consolidata giurisprudenza, “Le scritture proveniente da terzi estranei alla lite non hanno efficacia di prova piena in ordine ai fatti da esse attestati e possono contribuire a fondare il convincimento del giudice solo unitamente ad altre circostanze che ne confortino l'attendibilità” (cfr. Cass. civ. Sez. 3,
pag. 16/21 Sentenza n. 23788 del 07/11/2014; Sez. 2 - , Sentenza n. 21554 del
07/10/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 9329 del 08/04/2024).
Ciò posto, deve rilevarsi che, nella specie, le citate quietanze e la fattura, prodotte dalla resistente, siano state correttamente valutate dal primo Giudice.
Ed invero, le stesse, alla luce della ferma contestazione del rapporto con lo , opposto da , della mancanza di una Pt_1 Controparte_1
prova, documentale ovvero orale, di esso, da parte del ricorrente, del ruolo rivestito, all'epoca, dallo , che, quale legale Pt_1
rappresentante di IMAS, poteva disporre della stessa, salvo compiere personalmente, in qualità di commercialista, gli adempimenti
(trasmissione di dichiarazioni fiscali) per i quali era richiesta tale qualità, inducono a ritenere che il rapporto di prestazione d'opera professionale sia intercorso tra l'appellata ed IMAS stessa.
In tal senso, peraltro, milita anche l'esito di altro giudizio, vertente su questioni analoghe, deciso dal Tribunale di Benevento.
In particolare, l'appellata, in uno alla comparsa conclusionale, depositava la “sentenza n. 1140/2024 del Tribunale di Benevento, depositata il 07.06.2024, adottata nel giudizio R.G. n. 3012/2024 di appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Ariano Irpino n.
381/2023, e passata in giudicato”, resa a definizione di un giudizio nel quale, come accaduto in quello in esame, il dott. aveva invocato Pt_1
la condanna, di una sua pretesa cliente, al pagamento del corrispettivo pag. 17/21 relativo alle prestazioni professionali di tenuta della contabilità e trasmissione delle dichiarazioni fiscali.
In particolare, all'esito di quel giudizio, nel quale vi era stata anche l'assunzione di prova orale, il Tribunale di Benevento, nel respingere la domanda di pagamento proposta dallo , aveva ritenuto non Pt_1
decisiva la circostanza che, come accaduto anche nel caso al vaglio di questa Corte, “lo era depositario delle scritture contabili della Pt_1
convenuta, e che i modelli fiscali dichiarativi relativi all'attività della sono stati validati e trasmessi all'Agenzia delle Entrate con le Parte_3
credenziali di accesso e password dell'appellato, “2dott-AntonioSchiav0”
..”.
Invero, secondo la condivisibile affermazione del Tribunale, “dalle dichiarazioni rese dai testi escussi in primo grado emerge che per
l'attività professionale di cui si discute la (n.d.r.: vale a dire il Parte_3
soggetto con cui in quel processo lo assumeva di avere Pt_1
intrattenuto il rapporto di prestazione d'opera) ebbe a concordare con
IMAS s.r.l. un compenso annuo forfettario pari ad Euro 1.200,00; tale importo è stato pagato trimestralmente in contanti e, in occasione di ogni pagamento, è stata rilasciata dalla società la relativa quietanza”.
Significativo, ai fini in esame, è il fatto che i testi, le cui deposizioni venivano valorizzate nella predetta sentenza, si identifichino in
[...]
e , i quali erano, secondo quanto emerge dagli Parte_2 Persona_1
atti, i dipendenti della IMAS e coloro che, secondo l'assunto dell'odierna appellata, rilasciavano ricevute/quietanze di pagamento ed intrattenevano i rapporti con la società Area di Servizio (cfr. prova per pag. 18/21 testi, articolata dall'odierna appellata nella memoria di costituzione depositata in primo grado).
Alcun dubbio residua, del resto, in ordine all'utilizzabilità, ai fini del decidere, del citato precedente del Tribunale di Benevento, atteso che lo stesso veniva emesso nel corso del presente grado di giudizio e che, in ordine alla circostanza del relativo passaggio in giudicato, alcuna obiezione veniva sollevata dal dott. nella memoria di replica Pt_1
dal medesimo depositata il 25.2.2025.
Ciò posto, il rigetto della domanda che il dott. aveva proposto Pt_1
nei confronti di , confuta, in maniera decisiva, uno Controparte_2
dei principali argomenti addotti dall'appellante, vale a dire quello secondo cui “La IMAS S.r.l. per tutti i clienti dello studio operava Pt_1
solo ed esclusivamente la elaborazione in forma elettronica dei dati non potendo fornire prestazione di carattere contabile e fiscale”.
In definitiva, quindi, l'impugnazione deve essere respinta, rivelandosi superflua l'assunzione della prova per testi, della quale l'appellata con la comparsa di costituzione aveva reiterato l'ammissione, considerato che, già alla luce delle considerazioni dinanzi svolte, è risulta carente la prova del rapporto di prestazione d'opera intellettuale posto a fondamento della domanda.
§ 7.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio.
pag. 19/21 La relativa liquidazione viene operata, nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00, tenuto conto del disputatum, e riconoscimento dei compensi tabellari medi, ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria, per la quale si giustifica l'applicazione dei minimi tenuto conto della ridotta attività difensiva in concreto espletata in questo grado di giudizio.
Le spese processuali debbono distrarsi in favore dell'Avv. Stefania
Palmariello, dichiaratasi antistataria.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, così provvede:
[...]
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore dell'Avv. Parte_1
Stefania Palmariello, difensore distrattario, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 4.888,00 per pag. 20/21 compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 04/03/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 21/21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1104/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., emessa dal Tribunale di Benevento, comunicata il 17.02.2022, pendente:
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
in virtù di procura alle liti apposta in calce all'atto di appello, dall'Avv.
Giancarlo Di Gregorio (C.F. ; C.F._2
APPELLANTE
E
(P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Palmariello (C.F. ), giusta procura C.F._3
allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
APPELLATA
Oggetto: pagamento compenso prestazione d'opera intellettuale.
Conclusioni:
per l'appellante: “affinché l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento del gravame, voglia riformare integralmente l'ordinanza impugnata e, di conseguenza, condannare l' in Controparte_1
persona del L.r.p.t., al pagamento a favore dell'appellante della somma di
€ 6.690,00 a titolo di competenze professionali, così come indicata nel ricorso introduttivo;
Condannare altresì la società appellata, in persona del L.r.p.t., al pagamento delle competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione;
In subordine, qualora l'Ecc.ma Corte dovesse ritenere non esaustiva ai fini della decisione la produzione versata in atti dall'appellante, ammettere la prova orale così come articolata nelle note di udienza del
17.02.2022, disattendendo le richieste istruttorie di controparte ..”;
per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita:
- Rigettare l'appello principale, perché inammissibile e infondato, sulla scorta dei motivi come formulati nell'atto di costituzione in appello, confermando interamente l'Ordinanza del 17.02.2022 del Tribunale di
Benevento.
pag. 2/21 - Rigettare sempre tutte le domande formulate dall'appellante, perché inammissibili, infondate e prive di pregio, per tutti i motivi dedotti nella narrativa dell'atto di costituzione in appello e nelle difese del primo grado, accertando sempre che nulla è dovuto dall'appellata.
- In via subordinata, nella non creduta ipotesi in cui la Corte ritenesse di accogliere l'appello relativamente alle richieste istruttorie, Voglia rigettare sempre la prova orale di controparte perché inammissibile e ammettere quella articolata dall'appellata/resistente, ritualmente riproposta nel presente grado.
- Con vittoria di spese e competenze legali, da attribuirsi al sottoscritto difensore antistatario.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 4.10.2021, Pt_1
deduceva che: quale dottore commercialista e contabile, aveva
[...]
prestato la propria attività a favore della società
[...]
titolare di un'attività di vendita carburanti con Controparte_1
insegne ENI, con sede alla C.da Camporeale di Ariano Irpino, relativamente agli anni fiscali 2017 – 2018 – sino al secondo trimestre fiscale 2019; l'attività era consistita A) nella tenuta delle scritture contabili (in forma ordinaria); B) nella elaborazione e trasmissione all'A.E. delle fatture emesse e ricevute (cd. spesometro); C) nella elaborazione e trasmissione all'A.E. della liquidazione periodica iva;
D) nella elaborazione e trasmissione all'A.E. della dichiarazione annuale pag. 3/21 iva;
E) nella elaborazione e trasmissione all'A.E. del modello di dichiarazione dei redditi;
F) depositario delle scritture contabili;
G) predisposizione e deposito presso la CCIAA di Avellino dei bilanci societari;
per tale complessiva attività, applicando le vigenti tariffe professionali ai minimi, l'importo dovuto dalla resistente era pari ad €
6.690,00.
Poste tali premesse, il ricorrente chiedeva condannarsi
[...]
al pagamento, in suo favore, dell'importo di €. Controparte_1
6.690,00.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società Area di servizio
Camporeale, che, nel resistere alla domanda, contestava la titolarità attiva del rapporto, in capo al ricorrente, assumendo di avere intrattenuto il rapporto esclusivamente con la società IMAS S.r.l., di cui il dott. era stato legale rappresentante. Pt_1
Assumeva, in particolare, che: nel mese di agosto del 2017 si era rivolta alla società IMAS S.r.l., affidando a quest'ultima l'incarico per la tenuta e il deposito delle scritture contabili, per l'attività di consulenza fiscale, contabile e del lavoro, per l'elaborazione, la smaterializzazione dei documenti contabili e per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle fatture per lo spesometro e le dichiarazioni periodiche della liquidazione iva, della dichiarazione annuale iva, del modello di dichiarazione dei redditi;
l'attività era stata espletata sino al luglio del
2019, allorquando il venir meno di alcuni dipendenti nell'organico della IMAS S.r.l. aveva determinato l'impossibilità di essa S.r.l. di garantire la medesima professionalità nei servizi di assistenza;
a pag. 4/21 seguito della cessazione del rapporto tra essa resistente e la IMAS S.r.l., avvenuto nel luglio del 2019, il dottor , quale persona Parte_1
fisica e in proprio, avanzava, nei confronti dell'Area di Servizio, la richiesta di pagamento dei compensi inerenti alle attività precedentemente eseguite dalla IMAS S.r.l. e a quest'ultima già pagate;
il ricorrente era stato il legale rappresentante della IMAS sino all'1.10.2020 e, sino alla predetta data, la sede legale della società era ubicata in viale Tigli ad Ariano Irpino, ove si trovava anche lo studio professionale del dottore;
l'Area di Servizio e la IMAS S.r.l., a Pt_1
mezzo dei rispettivi legali rappresentanti, avevano concordato un compenso annuo forfettario pari ad € 1.220,00 (comprensivo di IVA), per l'attività dei 5 mesi dell'anno 2017 - essendo stata attivata la società in data 10.08.2017 - e di € 1.342,00 (comprensivo di iva) a semestre per i successivi anni, per le attività oggetto dell'incarico: tenuta della contabilità, elaborazione dati, trasmissione delle fatture e delle dichiarazioni, consulenza fiscale, contabile e del lavoro;
gli importi concordati erano stati regolarmente pagati dalla committente con bonifico o in contanti, come comprovato dalle relative ricevute/quietanze, cui non seguiva, peraltro, l'emissione di fattura, ad eccezione di quella relativa alle competenze per contabilità fiscale relativa all'annualità 2018.
All'esito del giudizio, l'adito Tribunale di Benevento, senza svolgere attività istruttoria, pronunciava l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale così statuiva: “1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento alla resistente delle spese di giudizio, che liquida in euro
pag. 5/21 3.215,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione al difensore antistatario”.
§ 2.
Avverso la suddetta ordinanza, proponeva appello, Parte_1
con atto tempestivamente notificato il 15.3.2022, nel rispetto del termine di trenta giorni di cui all'art. 702 quater c.p.c., decorrente dal
17.2.2022, data di comunicazione al ricorrente dell'ordinanza impugnata, sollecitandone l'integrale riforma e chiedendo accogliersi le sopra trascritte conclusioni.
Si costituiva , resistendo al gravame e Controparte_1
sollecitandone il rigetto.
Con ordinanza del 9.9.2022, emessa all'esito della prima udienza tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.11.2024.
Disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione di tale udienza con il deposito di note scritte, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, nelle note rispettivamente depositate, la causa era assegnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
l'ultimo dei quali è scaduto il 24.2.2025.
Depositate da entrambe le parti le conclusionali e le repliche, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
§ 3.
pag. 6/21 Il Tribunale perveniva all'impugnata pronuncia di rigetto, osservando che “La resistente ha fornito prova documentale che l'attività per la quale il ricorrente vanta di essere creditore fu affidata e fu svolta dalla
IMAS S.r.l. a mezzo dei suoi dipendenti e sotto la direzione dell'amministratore e legale rappresentate . Per Parte_1
l'attività di cui al ricorso la resistente ebbe a concordare un compenso annuo forfettario pari ad € 1.220,00 (comprensivo di IVA), per l'attività dei 5 mesi dell'anno 2017 - essendo stata attivata la società in data
10.08.2017 - e di € 1.342,00 (comprensivo di iva) a semestre per i successivi anni e gli importi concordati risultano essere stati regolarmente pagati dalla committente con bonifico o in contanti, con rilascio delle relative ricevute/quietanze, alle quali sarebbe dovuta seguire l'emissione di fattura, quest'ultima rilasciata dalla IMAS solo con riferimento all'annualità 2018. Segnatamente:
- ricevuta/quietanza del 16.01.2019, per le competenze per contabilità fiscale relativa al primo semestre 2019, per l'importo di € 1.342,00
(comprensivo di IVA);
- ricevuta/quietanza del 14.09.2018, per le competenze per contabilità fiscale relativa al 2017 (dal mese di agosto), per l'importo di € 1.220,00
(comprensivo di IVA);
- ricevuta/quietanza del 25.07.2019, per le competenze per contabilità fiscale relativa all'annualità 2018, per l'importo di € 2.684,00
(comprensivo di IVA), cui è seguita l'emissione della fattura n. 62/2019 di pari importo.
pag. 7/21 Risulta inoltre, dalla documentazione versata in atti, le attività svolte dalla IMAS Srl, per mezzo dei dipendenti ragionieri e Parte_2
e dello stesso amministratore . Persona_1 Parte_1
Peraltro, la sede legale della IMAS S.r.l., ovverosia gli uffici di Viale Tigli di Ariano Irpino, sono gli stessi in cui il dott. svolgeva l'attività Pt_1
libero professionale e le stesse mail prodotte dal ricorrente, con dominio
@studioschiavo.info, dimostrano che l'organizzazione interna della IMAS si integrava, per lo svolgimento dell'attività di cui era stata incaricata dalla resistente, con i mezzi, anche di comunicazione, posti a disposizione della società dal suo amministratore.
D'altra parte, mentre la IMAS rilasciava quietanze e fattura per l'attività di consulenza fiscale, contabile, di tenuta delle scritture contabili, di elaborazione dei dati, di trasmissione delle fatture e delle dichiarazioni, nonché di elaborazione delle buste paga, lo non ebbe mai a Pt_1
chiedere alcunché in pagamento, né a rilasciare fattura, se non a conclusione del rapporto tra essa IMAS e la resistente.
A illuminare la vicenda è anche il fatto che il ricorrente, nel ricorso introduttivo, non ha fatto alcuna menzione della IMAS, società di cui era amministratore e legale rappresentante dalla data di costituzione e fino al 2020, né dei rapporti intercorsi tra la IMAS e la resistente, né dei pagamenti effettuati da quest'ultima alla IMAS per l'attività di consulenza contabile e fiscale. Peraltro, non a caso, la somma pagata dalla resistente alla IMAS si avvicina molto a quella richiesta dal ricorrente, il quale, considerato il suo doppio ruolo di amministratore della IMAS e commercialista, avrebbe dovuto quanto meno, per
pag. 8/21 chiarezza, farsi conferire per iscritto l'incarico quale singolo professionista e persona fisica, distinguendolo da quello affidato alla
IMAS stessa.
Va, infine, rilevato, che a fronte della documentazione prodotta, appaiono inammissibili ed irrilevanti per la decisione i mezzi di prova orale richiesti dalle parti”.
§ 4.
Con un unico motivo, l'appellante censurava la sentenza deducendo che: IMAS S.r.l., di cui egli era stato il legale rappresentante, si occupava di provvedere solo alla elaborazione elettronica dei dati contabili, non avendo le competenze per integrare anche le attività contabili e fiscali;
in primo grado, esso istante, in allegato alle note scritte di udienza depositate il 10.02.2022, aveva prodotto “n. 14 ricevute, provenienti dalla IMAS S.r.l.., con le quali quest'ultima dichiarava di essersi ricevuta i documenti contabili dell'appellata società al fine di procedere all'incarico di elaborazione in forma elettronica dei dati contenuti in detti documenti consegnati dal ricorrente”; il Giudice non aveva tenuto distinte la posizione e l'attività della IMAS S.r.l. da quella del professionista, tant'è che le e-mail, da esso prodotte, recavano appunto il dominio dello studio e non già della IMAS S.r.l.; esso istante, Pt_1
invero, trasmetteva periodicamente la documentazione contabile dei suoi clienti alla IMAS S.r.l. al solo ed esclusivo scopo di operare la
“smaterializzazione” dei dati contabili;
la mancata emissione delle fatture si spiegava in ragione del fatto che, secondo il principio contabile di cassa, il professionista deve emettere fattura al momento pag. 9/21 dell'effettivo pagamento;
la IMAS S.r.l., per tutti i clienti dello studio
, operava solo ed esclusivamente la elaborazione in forma Pt_1
elettronica dei dati non potendo fornire prestazione di carattere contabile e fiscale;
esso istante, quale depositario delle scritture contabili della resistente, aveva redatto, elaborato e trasmesso all'Agenzia delle Entrate tutti i modelli dichiarativi e fiscali dell'appellata, nonché i bilanci sociali alla CCIAA di Avellino;
la IMAS
S.r.l., quale società commerciale e non società di professionisti, si occupava solo di elaborazione elettronica di dati contabili;
le attività del professionista e della IMAS erano distinte e l'espletamento dell'incarico contabile e fiscale nel suo complesso non poteva essere affidato né compiuto dalla IMAS;
il Giudice aveva omesso di valorizzare il documento, da esso prodotto, proveniente dall'Agenzia delle Entrate, dal quale emergeva il suo ruolo di tenutario e depositario delle scritture contabili della resistente;
tale dato, alla luce del disposto di cui all'art. 35 del DPR 633/72, per il quale ogni contribuente ha l'obbligo, al momento di attivazione della partita Iva, di comunicare il tenutario delle scritture contabili, era stato erroneamente sottaciuto dal Tribunale;
la prova del conferimento dell'incarico professionale, ad esso istante, emergeva, quindi, dal fatto che la resistente aveva comunicato, all'Agenzia delle Entrate, di avere affidato il deposito e conseguentemente la tenuta delle proprie scritture contabili al dr.
. Pt_1
L'appellante deduceva, poi, che: il primo Giudice aveva valorizzato documentazione prodotta dall'appellata e proveniente da terzi, in pag. 10/21 ordine alla quale, esso istante, aveva operato immediata contestazione con le note scritte di udienza del 10.02.2022; peraltro, il Tribunale non aveva tenuto conto del principio per cui le scritture private provenienti da terzi ed introdotte nel processo, costituenti prove atipiche e con valore meramente indiziario, possono solo contribuire a fondare il convincimento del giudice se corroborate da altre prove;
nella specie, la resistente aveva depositato ricevute con quietanze di pagamento provenienti dalla IMAS S.r.l., non recanti un numero progressivo e sottoscritte da un soggetto diverso dal legale rappresentante della società, sicché tale documentazione non poteva assurgere a rango di prova.
§ 5.
L'appello è infondato.
Giova premettere che “Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 2, Ordinanza n. 21522 del 20/08/2019; conf. ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 3016 del 10/02/2006, secondo cui
“L'incarico professionale può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti e la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo dell'estensione del relativo oggetto, grava sull'attore”).
pag. 11/21 Nella specie, come correttamente rilevato nell'impugnata ordinanza, tale onere non può dirsi assolto.
Ed invero, non risulta dirimente, a tal fine, l'avvenuta produzione, in primo grado, dell'esito della comunicazione per la nascita d'impresa, trasmessa dal dott. all' Ufficio del Registro delle Imprese, nella Pt_1
quale si legge che l'odierno appellante era il soggetto che effettuava la relativa comunicazione quale professionista incaricato dall'impresa,
Del pari non risulta decisiva Controparte_1
l'ulteriore documentazione prodotta dall'originario ricorrente, attestante che questi aveva” redatto, elaborato e trasmesso all'Agenzia delle Entrate tutti i modelli dichiarativi e fiscali dell'appellata, nonché i bilanci sociali alla CCIAA di Avellino”.
Al riguardo merita osservare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “.. Il D.P.R. n. 322 del 1998, art. 3, commi 3, 3 bis e 3 ter
(abrogato, con la L. n. 183 del 2011, art. 4, comma 35, a decorrere dall'anno 2012, .. , considera incaricati della trasmissione in via telematica delle dichiarazioni all'Agenzia delle entrate le figure professionali ed i centri di assistenza fiscale - elencati nelle lettere da a) ad e) del comma 3 - e li obbliga a trasmettere le dichiarazioni, soltanto se incaricati di predisporle, prevedendo un compenso a carico del bilancio dello Stato, per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa.
La rilevanza dei compiti svolti dall'intermediatore nei confronti del Fisco non vale, peraltro, ad escludere la natura privatistica del rapporto tra
l'intermediatore ed il contribuente, quale desumibile dalle disposizioni citate, in relazione sia all'an dell'incarico, che il contribuente è libero di
pag. 12/21 non conferire (potendo, appunto, provvedere "direttamente" alla presentazione delle dichiarazioni, in base all'art. 3, comma 2, in esame), che alla scelta dell'intermediario, purché abilitato (Cass. n. 8630/2012).
Ciò posto, non può farsi discendere l'obbligo di presentare la dichiarazione dal solo fatto che il contribuente avesse conferito al commercialista l'incarico di tenuta della contabilità, dovendo ritenersi che l'invio telematico della dichiarazione richieda uno specifico incarico, trattandosi di adempimento cui il contribuente può provvedere in via autonoma .. la disciplina del D.P.R. n. 322 del 1998, artt. 1 e 3, che prevedono la necessità che la dichiarazione dei redditi sia sottoscritta a pena di nullità dal contribuente, o da chi ne abbia la rappresentanza legale o negoziale, o, in caso di dichiarazione in via telematica, da intermediario a ciò specificamente incaricato. Il conferimento di tale incarico all'intermediario e comunque la mancanza del potere di rappresentare il contribuente ai fini della presentazione della dichiarazione, se contestato dal suddetto contribuente, va dunque specificamente accertato dal giudice di merito. L'invio telematico della dichiarazione non costituisce un adempimento naturalmente attribuito al proprio consulente fiscale e, in difetto di specifico incarico, tale adempimento non può farsi rientrare nel perimetro del rapporto professionale” (cfr. Cass. civ. Sez. 5, Sentenza n. 13138 del 2014, che pur essendo relativa a controversia di impugnazione di cartella esattoriale, nella quale veniva in rilievo la questione della validità di una dichiarazione dei redditi che il contribuente assumeva non essergli imputabile siccome da esso non firmata e trasmessa da professionista al quale negava di avere rilasciato il relativo incarico, esprime principi pag. 13/21 riferibili anche alla fattispecie in esame, nella quale si controverte del rapporto privatistico tra il professionista ed il cliente).
Nel medesimo senso, il comma 3 bis del citato art. 3 del d.p.r. n.
322/98, nella formulazione ratione temporis applicabile, dispone che
“I soggetti di cui al comma 3, incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse”.
Quindi, a fronte della contestazione sollevata dalla resistente, la presentazione telematica, da parte del dott. , delle dichiarazioni Pt_1
fiscali e contabili, relative alla società, come pure la circostanza che il medesimo figurasse quale tenutario delle scritture contabili della società, non sono elementi di per sé dirimenti, in difetto della prova attestante che Area di Servizio avesse conferito tale incarico al professionista.
Ed al riguardo, merita rimarcare che l'appellante non ha fornito del conferimento dell'incarico né una prova documentale, - mancando in atti, giova ribadirlo, la dichiarazione della resistente che comunicava agli enti preposti (agenzia delle entrate) di avere scelto il dott. Pt_1
quale professionista abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni contabili e fiscali -, né, tantomeno orale.
A tale ultimo riguardo, infatti, la richiesta, dallo stesso formulata solo nelle conclusioni dell'appello, di ammissione della prova orale così come articolata nelle note di udienza del 17.02.2022, deve ritenersi inammissibile, in quanto, avendo il primo Giudice, nell'ordinanza pag. 14/21 impugnata, dichiarato non ammissibili le prove orali, l'istante era onerato di censurare tale capo di pronuncia, esponendo le ragioni per le quali, invece, la prova per testi dovesse ritenersi ammissibile e rilevante.
In altri termini, se è vero che, secondo la Cassazione, “Qualora il giudice di primo grado rigetti la domanda per mancanza di prova, ai fini della specificità dei motivi di appello è sufficiente che si lamenti il rigetto e si chieda la prova, la cui mancanza ha portato al rigetto, senza che occorra alcuna altra deduzione, che sarebbe, del resto, impossibile” (cfr. Cass. civ.
Sez. 2, Sentenza n. 28424 del 2013), occorre osservare che, nella specie, l'appellante ha finanche omesso di indicare il capo della decisione, nel quale il Tribunale aveva ritenuto inammissibili le prove orali, tra quelli oggetto dell'appello e non ha, nella parte motiva dell'atto di gravame, nemmeno sollecitato la richiesta di ammissione di tali mezzi di prova.
Ne segue che, avuto riguardo al tenore complessivo dell'appello, deve ritenersi che, nella parte in cui giudicava come inammissibili le prove orali, l'ordinanza non sia nemmeno stata oggetto di impugnazione.
§ 6.
Osserva, poi, la Corte che l'ulteriore documentazione prodotta dall'originario ricorrente non sia idonea a dimostrare il contestato rapporto di prestazione d'opera professionale tra il dott. e Pt_1
l'Area di Servizio.
pag. 15/21 In particolare, quanto alle dichiarazioni, depositate dal dott. , Pt_1
con le quale la IMAS dava atto di ricevere dallo stesso i documenti contabili dell'appellata al fine di procedere all'incarico di elaborazione in forma elettronica dei dati, si deve rimarcare che, già in primo grado,
ne aveva contestato la rilevanza, opinando come, in Controparte_1
effetti, essendo lo , all'epoca, anche il legale rappresentante Pt_1
della IMAS, i predetti documenti dovevano ritenersi di provenienza unilaterale dello stesso e, come tali, privi di valenza probatoria.
Il rilievo coglie nel segno e spiega, in maniera assolutamente plausibile, perché di tale documentazione non possa tenersi conto al fine di ritenere che, il rapporto intercorso tra Area di Servizio ed IMAS, abbia riguardato, come sostenuto dall'appellante, la sola elaborazione in forma elettronica dei dati.
Né, invero, è condivisibile il rilievo dell'appellante, a mente del quale le quietanze e la fattura, rilasciate da IMAS ad Area di Servizio a fronte del pagamento del corrispettivo della prestazione professionale di tenuta della contabilità fiscale, prodotte in giudizio dalla resistente, essendo scritti provenienti da terzi, di cui esso aveva negato la valenza probatoria, sarebbero irrilevanti.
In contrario, merita rimarcare che, per consolidata giurisprudenza, “Le scritture proveniente da terzi estranei alla lite non hanno efficacia di prova piena in ordine ai fatti da esse attestati e possono contribuire a fondare il convincimento del giudice solo unitamente ad altre circostanze che ne confortino l'attendibilità” (cfr. Cass. civ. Sez. 3,
pag. 16/21 Sentenza n. 23788 del 07/11/2014; Sez. 2 - , Sentenza n. 21554 del
07/10/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 9329 del 08/04/2024).
Ciò posto, deve rilevarsi che, nella specie, le citate quietanze e la fattura, prodotte dalla resistente, siano state correttamente valutate dal primo Giudice.
Ed invero, le stesse, alla luce della ferma contestazione del rapporto con lo , opposto da , della mancanza di una Pt_1 Controparte_1
prova, documentale ovvero orale, di esso, da parte del ricorrente, del ruolo rivestito, all'epoca, dallo , che, quale legale Pt_1
rappresentante di IMAS, poteva disporre della stessa, salvo compiere personalmente, in qualità di commercialista, gli adempimenti
(trasmissione di dichiarazioni fiscali) per i quali era richiesta tale qualità, inducono a ritenere che il rapporto di prestazione d'opera professionale sia intercorso tra l'appellata ed IMAS stessa.
In tal senso, peraltro, milita anche l'esito di altro giudizio, vertente su questioni analoghe, deciso dal Tribunale di Benevento.
In particolare, l'appellata, in uno alla comparsa conclusionale, depositava la “sentenza n. 1140/2024 del Tribunale di Benevento, depositata il 07.06.2024, adottata nel giudizio R.G. n. 3012/2024 di appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Ariano Irpino n.
381/2023, e passata in giudicato”, resa a definizione di un giudizio nel quale, come accaduto in quello in esame, il dott. aveva invocato Pt_1
la condanna, di una sua pretesa cliente, al pagamento del corrispettivo pag. 17/21 relativo alle prestazioni professionali di tenuta della contabilità e trasmissione delle dichiarazioni fiscali.
In particolare, all'esito di quel giudizio, nel quale vi era stata anche l'assunzione di prova orale, il Tribunale di Benevento, nel respingere la domanda di pagamento proposta dallo , aveva ritenuto non Pt_1
decisiva la circostanza che, come accaduto anche nel caso al vaglio di questa Corte, “lo era depositario delle scritture contabili della Pt_1
convenuta, e che i modelli fiscali dichiarativi relativi all'attività della sono stati validati e trasmessi all'Agenzia delle Entrate con le Parte_3
credenziali di accesso e password dell'appellato, “2dott-AntonioSchiav0”
..”.
Invero, secondo la condivisibile affermazione del Tribunale, “dalle dichiarazioni rese dai testi escussi in primo grado emerge che per
l'attività professionale di cui si discute la (n.d.r.: vale a dire il Parte_3
soggetto con cui in quel processo lo assumeva di avere Pt_1
intrattenuto il rapporto di prestazione d'opera) ebbe a concordare con
IMAS s.r.l. un compenso annuo forfettario pari ad Euro 1.200,00; tale importo è stato pagato trimestralmente in contanti e, in occasione di ogni pagamento, è stata rilasciata dalla società la relativa quietanza”.
Significativo, ai fini in esame, è il fatto che i testi, le cui deposizioni venivano valorizzate nella predetta sentenza, si identifichino in
[...]
e , i quali erano, secondo quanto emerge dagli Parte_2 Persona_1
atti, i dipendenti della IMAS e coloro che, secondo l'assunto dell'odierna appellata, rilasciavano ricevute/quietanze di pagamento ed intrattenevano i rapporti con la società Area di Servizio (cfr. prova per pag. 18/21 testi, articolata dall'odierna appellata nella memoria di costituzione depositata in primo grado).
Alcun dubbio residua, del resto, in ordine all'utilizzabilità, ai fini del decidere, del citato precedente del Tribunale di Benevento, atteso che lo stesso veniva emesso nel corso del presente grado di giudizio e che, in ordine alla circostanza del relativo passaggio in giudicato, alcuna obiezione veniva sollevata dal dott. nella memoria di replica Pt_1
dal medesimo depositata il 25.2.2025.
Ciò posto, il rigetto della domanda che il dott. aveva proposto Pt_1
nei confronti di , confuta, in maniera decisiva, uno Controparte_2
dei principali argomenti addotti dall'appellante, vale a dire quello secondo cui “La IMAS S.r.l. per tutti i clienti dello studio operava Pt_1
solo ed esclusivamente la elaborazione in forma elettronica dei dati non potendo fornire prestazione di carattere contabile e fiscale”.
In definitiva, quindi, l'impugnazione deve essere respinta, rivelandosi superflua l'assunzione della prova per testi, della quale l'appellata con la comparsa di costituzione aveva reiterato l'ammissione, considerato che, già alla luce delle considerazioni dinanzi svolte, è risulta carente la prova del rapporto di prestazione d'opera intellettuale posto a fondamento della domanda.
§ 7.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio.
pag. 19/21 La relativa liquidazione viene operata, nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00, tenuto conto del disputatum, e riconoscimento dei compensi tabellari medi, ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria, per la quale si giustifica l'applicazione dei minimi tenuto conto della ridotta attività difensiva in concreto espletata in questo grado di giudizio.
Le spese processuali debbono distrarsi in favore dell'Avv. Stefania
Palmariello, dichiaratasi antistataria.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, così provvede:
[...]
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore dell'Avv. Parte_1
Stefania Palmariello, difensore distrattario, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 4.888,00 per pag. 20/21 compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 04/03/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 21/21