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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/05/2025, n. 2082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2082 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 06/05/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 8147/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.45 sono presenti l'avv. Nicolò Favuzza in sostituzione dell'avv.
CARRÀ RAFFAELE per parte ricorrente nonché l'RIZZO ADRIANA
GIOVANNA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 16.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8147 /2024 del Ruolo Generale Lavoro promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. CARRÀ RAFFAELE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Palermo, via Dante n. 58/a, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1 legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
via Laurana 59, con l'Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA, giusta procura CP_1 in atti
-resistente –
oggetto: opposizione ATP avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso.
Dichiara l'insussistenza del requisito sanitario e che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' CP_1
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 - Premesso che, con ricorso depositato il 28.05.2024, la ricorrente in epigrafe, deduceva di avere proposto ricorso per ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'assegno di invalidità civile;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato, dott. Per_1
, concludeva ritenendola invalida nella misura del 50 % e quindi non
[...]
meritevole dell'assegno mensile di assistenza;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che veniva fatta esplicita richiesta di nomina di un nuovo CTU, alla luce delle situazioni verificatesi e che in fase di opposizione veniva nominato nuovo CTU il dott. ; Persona_2
- rilevato che le conclusioni del CTU, Dott. vanno condivise, in quanto Per_2
immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti) e, pertanto la ricorrente è da considerarsi invalida nella misura del 54 % senza diritto all'assegno mensile di assistenza;
- rilevato, per ciò che concerne le spese, che la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale agli atti.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica CP_1
già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Decide come in parte dispositiva.
Palermo, 06/05/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio
3
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 06/05/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 8147/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.45 sono presenti l'avv. Nicolò Favuzza in sostituzione dell'avv.
CARRÀ RAFFAELE per parte ricorrente nonché l'RIZZO ADRIANA
GIOVANNA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 16.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8147 /2024 del Ruolo Generale Lavoro promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. CARRÀ RAFFAELE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Palermo, via Dante n. 58/a, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1 legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
via Laurana 59, con l'Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA, giusta procura CP_1 in atti
-resistente –
oggetto: opposizione ATP avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso.
Dichiara l'insussistenza del requisito sanitario e che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' CP_1
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 - Premesso che, con ricorso depositato il 28.05.2024, la ricorrente in epigrafe, deduceva di avere proposto ricorso per ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'assegno di invalidità civile;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato, dott. Per_1
, concludeva ritenendola invalida nella misura del 50 % e quindi non
[...]
meritevole dell'assegno mensile di assistenza;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che veniva fatta esplicita richiesta di nomina di un nuovo CTU, alla luce delle situazioni verificatesi e che in fase di opposizione veniva nominato nuovo CTU il dott. ; Persona_2
- rilevato che le conclusioni del CTU, Dott. vanno condivise, in quanto Per_2
immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti) e, pertanto la ricorrente è da considerarsi invalida nella misura del 54 % senza diritto all'assegno mensile di assistenza;
- rilevato, per ciò che concerne le spese, che la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale agli atti.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica CP_1
già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Decide come in parte dispositiva.
Palermo, 06/05/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio
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