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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 01/08/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1947/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 1947/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORGI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA
e
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOTTI ILARIA CP_1 C.F._2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in San Romano (PI), il 15 ottobre 2022, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Montopoli in Val d'Arno (PI), Anno 2022, Parte II, Serie
A, n°14 e che, dalla loro unione, non erano nati figli.
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi. Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi uniti in Parte_1 CP_1 matrimonio il 15 ottobre 2022 in San Romano (PI), con atto trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Montopoli in Val d'Arno (PI), Anno 2022, Parte II, Serie A, n°14, alle seguenti condizioni:
1) entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere alcuna somma a titolo di mantenimento l'uno dall'altro;
2) entro un mese dalla sottoscrizione del presente ricorso (depositato in data 12 CP_1 giugno 2025) provvederà a trasferire la propria residenza altrove, prelevando i propri effetti personali dalla casa coniugale sita in Via Rondoni a San Miniato;
3) il Sig. si impegna a fissare la data del rogito notarile per rilevare la quota del 50% Pt_1 dell'immobile di proprietà della Sig.ra entro 20 giorni dalla data di omologa CP_1 delle presenti condizioni di separazione;
4) resterà nella casa coniugale e si farà carico delle utenze;
Parte_1
5) il mutuo contratto al 50%, dal mese di gennaio 2025 viene onorato integralmente dal Sig.
mentre la Sig.ra si impegna a sostenere nella misura del 50%, Parte_1 CP_1 le spese notarili e tecniche necessarie per il trasferimento della quota di proprietà dell'immobile;
6) il Sig. si impegna, entro il tempo che risulterà utile allo svolgimento delle Parte_1 necessarie formalità, e comunque entro 20 giorni dalla data di omologa delle condizioni di separazione, a rilevare la quota del 50% dell'immobile di proprietà della Sig.ra CP_1 accollandosi per intero il mutuo suddetto contratto al 50%;
7) alla quota di proprietà della Sig.ra viene concordemente attribuito dalle parti il CP_1 valore di €80.000,00 (ottantamila), somma già decurtata del 50% del residuo mutuo ancora da pagare e che verrà corrisposta contestualmente alla sottoscrizione del rogito notarile di trasferimento;
8) la Sig.ra con la sottoscrizione del presente atto (depositato in data 12 giugno 2025) CP_1 dichiara di ritenere la suddetta somma di € 80.000,00 congrua e satisfattiva, per cui fin d'ora dichiara che, una volta ricevuta, non avrà null'altro da avere o pretendere per nessun titolo o ragione dal Sig. Pt_1
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 1/08/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 1947/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORGI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA
e
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOTTI ILARIA CP_1 C.F._2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in San Romano (PI), il 15 ottobre 2022, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Montopoli in Val d'Arno (PI), Anno 2022, Parte II, Serie
A, n°14 e che, dalla loro unione, non erano nati figli.
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi. Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi uniti in Parte_1 CP_1 matrimonio il 15 ottobre 2022 in San Romano (PI), con atto trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Montopoli in Val d'Arno (PI), Anno 2022, Parte II, Serie A, n°14, alle seguenti condizioni:
1) entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere alcuna somma a titolo di mantenimento l'uno dall'altro;
2) entro un mese dalla sottoscrizione del presente ricorso (depositato in data 12 CP_1 giugno 2025) provvederà a trasferire la propria residenza altrove, prelevando i propri effetti personali dalla casa coniugale sita in Via Rondoni a San Miniato;
3) il Sig. si impegna a fissare la data del rogito notarile per rilevare la quota del 50% Pt_1 dell'immobile di proprietà della Sig.ra entro 20 giorni dalla data di omologa CP_1 delle presenti condizioni di separazione;
4) resterà nella casa coniugale e si farà carico delle utenze;
Parte_1
5) il mutuo contratto al 50%, dal mese di gennaio 2025 viene onorato integralmente dal Sig.
mentre la Sig.ra si impegna a sostenere nella misura del 50%, Parte_1 CP_1 le spese notarili e tecniche necessarie per il trasferimento della quota di proprietà dell'immobile;
6) il Sig. si impegna, entro il tempo che risulterà utile allo svolgimento delle Parte_1 necessarie formalità, e comunque entro 20 giorni dalla data di omologa delle condizioni di separazione, a rilevare la quota del 50% dell'immobile di proprietà della Sig.ra CP_1 accollandosi per intero il mutuo suddetto contratto al 50%;
7) alla quota di proprietà della Sig.ra viene concordemente attribuito dalle parti il CP_1 valore di €80.000,00 (ottantamila), somma già decurtata del 50% del residuo mutuo ancora da pagare e che verrà corrisposta contestualmente alla sottoscrizione del rogito notarile di trasferimento;
8) la Sig.ra con la sottoscrizione del presente atto (depositato in data 12 giugno 2025) CP_1 dichiara di ritenere la suddetta somma di € 80.000,00 congrua e satisfattiva, per cui fin d'ora dichiara che, una volta ricevuta, non avrà null'altro da avere o pretendere per nessun titolo o ragione dal Sig. Pt_1
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 1/08/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina