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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 29/01/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3103/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3103/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ACETO NUNZIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA MARCO POLO 15 65126 PESCARA, presso il difensore avv.
ACETO NUNZIA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI NTroparte_1 P.IVA_1
TONTO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA VENEZIA, 4, PESCARA, presso il difensore avv. DI TONTO FRANCESCO
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità per vizi – risarcimento danni
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato in data 12-7-2021, conveniva in giudizio innanzi a Parte_1 questo Tribunale la al fine di sentir accogliere le seguenti NTroparte_1 CP_2 conclusioni: “accertare e dichiarare che tra l'attrice e la venne NTroparte_3 stipulato nel gennaio 2018 il contratto di compravendita per la realizzazione, la fornitura ed il montaggio di un piano da cucina su misura corredato di relativo schienale in materiale denominato
"Lapitec"; accertare e dichiarare che la si è resa parzialmente NTroparte_3 NTroparte_1 inadempiente al contratto di vendita, non avendo eseguito a regola d'arte i lavori commissionati che, quindi, presentano i vizi ed i difetti evidenziati nella CTU redatta in sede di ATP e, per l'effetto, NT dichiarare il parziale inadempimento della al contratto di compravendita per la realizzazione, la fornitura ed il montaggio di un piano da cucina su misura corredato di relativo schienale in materiale denominato "Lapitec" ripassato tra le parti nel gennaio 2018 per fatto e colpa esclusivi dell'impresa
condannare la in NTroparte_3 NTroparte_3 persona del suo legale rappresentante pro tempore a corrispondere all'attrice, a titolo di risarcimento pagina 1 di 5 dei danni, la somma di € 9.974,39 così composta: € 3.800,01 costo piano e schienale cucina in "Lapitec", € 1.700,00 per ripristino dello stato dei luoghi, € 1.800,00 per mancato godimento parziale della cucina in conseguenza del difetto di conformità del piano e dello schienale in "Lapitec", € 2.374,38 per spese e compenso professionale per l'ATP, € 300,00 per competenze professionali CTP, oltre interessi di legge dal dovuto al soddisfo;
in via subordinata e per il caso che fossero ritenuti riutilizzabili il piano ed il fondo in "Lapitec", condannare la in NTroparte_3 persona del suo legale rappresentante pro tempore a corrispondere all'attrice, a titolo di risarcimento dei danni, la minore somma risultante dalla differenza tra quanto richiesto in via principale ed il valore dei componenti ancora utilizzabili;
condannare in ogni caso la NTroparte_3 CP_1 l pagamento delle spese e del compenso professionale del presente giudizio”.
[...]
A sostegno della domanda, deduceva di aver commissionato, tramite la propria figlia nel Parte_2 mese di gennaio 2018 alla la realizzazione, la fornitura ed il NTroparte_3 montaggio di un piano da cucina su misura corredato di relativo schienale, in materiale denominato
"Lapitec". L'impresa odierna convenuta, realizzato il piano e lo schienale, aveva provveduto al montaggio nel febbraio 2018 ed era dall'attrice stato corrisposto il corrispettivo convenuto, pari ad €
3.800,01 (doc. n. 1 fascicolo attrice). Tuttavia, la posa in opera era stata mal realizzata, tanto che il piano non aderiva allo schienale, come avrebbe dovuto essere se le misure prese ed il taglio fossero stati fatti a regola d'arte. Le lastre, invece, pur non combaciando, venivano comunque posizionate e gli spazi riempiti con silicone nero lucido. Tali "ritocchi" avevano manifestato subito la loro inadeguatezza non solo in quanto il materiale utilizzato era di colore diverso dal colore Lapitec Antracite Satin del NT piano e dello schienale, ma anche perché presentavano sbavature. La aveva tentato di ovviare ai difetti, riempiendo le fughe, createsi in conseguenza degli errori di misurazione e di esecuzione, dapprima con dello stucco per marmo color antracite e successivamente, staccatosi lo stucco, con un sigillante, prescritto dalla ditta produttrice del "Lapitec". Anche tale soluzione non aveva risolto il problema, posto che il predetto componente veniva applicato in maniera non uniforme e presentava diverse sfumature di colore e bolle d'aria al suo interno, con la conseguenza che la cucina non poteva essere pienamente utilizzata, poiché che i residui di alimenti e di liquido utilizzati nella preparazione dei pasti si insinuavano nelle ampie fughe determinatesi tra il piano e lo schienale, cadendo o colando lungo il muro dietro lo schienale dei mobili sottostanti.
2) Si costituiva in giudizio la contestando la natura giuridica Parte_3 del rapporto contrattuale inter partes ed eccependo la prescrizione e decadenza dell'esperita azione.
Rassegnava dunque le seguenti conclusioni: “In via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un contratto d'opera ovvero un contratto di appalto e per l'effetto, in ragione di quanto sopra detto, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione ex art.
2226 cc ovvero 1667 cc della attrice dalla domanda per le ragioni di cui in narrativa;
Nel merito rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
In via subordinata, nella denegata e veramente non creduta ipotesi di accoglimento della avversa domanda ridurre la pretesa risarcitoria nella minore misura ritenuta di giustizia per le ragioni tutte sopra esposte;
Con vittoria di spese e competenze professionali”; 3) Espletata l'istruttoria a mezzo di produzione documentale e prova orale, depositata in atti la
Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata in sede di Accertamento Tecnico Preventivo, la causa veniva riassunta a seguito di interruzione per decesso del procuratore di parte attrice e veniva infine trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
4) Deve innanzitutto ritenersi che nel caso di specie sia configurabile un contratto d'opera e non di mera vendita o fornitura di materiali, atteso che, pur non esistendo un contratto scritto, la stessa parte NT attrice ha dedotto di aver commissionato alla la realizzazione, la fornitura ed il montaggio di un piano da cucina su misura corredato di relativo schienale. Secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione “si ha contratto di appalto, e non contratto di vendita, quando, secondo la volontà dei contraenti, la prestazione della materia è un semplice mezzo per la produzione dell'opera, il lavoro
pagina 2 di 5 essendo prevalente rispetto alla materia, sicché è corretta la qualificazione come appalto del contratto avente ad oggetto la costruzione di un capannone di grandi dimensioni (ottomila metri cubi), trattandosi necessariamente di un'opera da realizzare "su misura" rispetto alle specifiche esigenze del committente, con prevalenza, quindi, dell'obbligazione di "facere" rispetto alla pattuita fornitura di elementi prefabbricati da parte dell'appaltatore” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20301 del 20/11/2012, Rv. 624246 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20391 del 24/07/2008, Rv. 604732 – 01; Cass. Sez. 2 - ,
Sentenza n. 5935 del 12/03/2018, Rv. 647849 - 01); anche “in caso di contratto misto di vendita ed appalto, al fine di stabilire la disciplina applicabile, compresa quella della garanzia per vizi, deve aversi riguardo al criterio della prevalenza causale sulla base della volontà delle parti, sicché si ha appalto quando la prestazione dell'opera ed il lavoro costituiscono lo scopo essenziale, mentre si ha compravendita quando il risultato perseguito dalle parti è essenzialmente il trasferimento del bene, e la prestazione dell'opera è prevista al solo fine di assicurare l'utilità del bene ceduto. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto prevalente la disciplina della garanzia per vizi in materia di compravendita in un contratto nel quale il venditore di una vasca era obbligato unicamente a rendere funzionante la piscina con gli impianti annessi, forniti insieme alla vasca, collegando l'impianto idrico ed elettrico al bene venduto)” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 17855 del 22/06/2023, Rv. 668324 – 01; Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 5935 del 12/03/2018, Rv. 647849 - 01). Nel caso di specie, il piano e lo schienale della cucina sono stati realizzati su misura, non trattandosi di NT elementi prefabbricati, e la è azienda che si occupa specificamente di lavorazione marmi, con apposita organizzazione dei mezzi e del lavoro a tale scopo, dovendosi dunque ritenere di essere in presenza di un contratto d'opera.
5) Comunque, anche qualora si volesse ritenere il rapporto tra le parti quale compravendita, la parte attrice non può essere ritenuta decaduta dall'azione, dovendosi ritenere che vi sia stato riconoscimento NT dei vizi da parte della , il che, sulla scorta di giurisprudenza costante, escluderebbe la necessità di apposita denunzia (per tutte: Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 19343 del 16/06/2022, Rv. 664999 - 02); risulta infatti che la odierna convenuta si sia attivata prontamente con interventi di sistemazione, provvedendo ad apporre silicone, stucco o sigillante per ovviare ai problemi lamentati dalla Parte_1 (a mezzo della figlia); detta circostanza, riferita non solo dalla figlia dell'attrice ma anche Parte_2 dal teste (indifferente rispetto alle parti) non è stata smentita da parte convenuta pur se essa Tes_1 non si è espressamente assunta responsabilità in ordine ai vizi. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “In tema di vizi della cosa nella compravendita (come nel contratto d'opera o di appalto) ed al fine d'integrare l'ipotesi del riconoscimento ex art. 1495, secondo comma, cod. civ., ad opera del venditore (o prestatore) - che esonera la controparte dall'obbligo di denunzia entro i prescritti termini
- non è sufficiente la mera conoscenza (o possibilità di conoscenza) del vizio, in quanto detto riconoscimento, se non implica una manifestazione di volontà, costituisce pur sempre una manifestazione di verità o di scienza relativa alla sussistenza di un fatto produttivo di conseguenze giuridiche negative per il dichiarante. Tale manifestazione, peraltro, non essendo soggetta a forme particolari, può essere desunta sia da qualsivoglia espressione linguistica, purché univoca e convincente, sia da "facta concludentia", senza necessità che ad essa si accompagni l'ammissione del vizio o della responsabilità o l'assunzione di obblighi” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4893 del 01/04/2003,
Rv. 561617 - 01); ed ancora, “In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, il riconoscimento da parte del venditore, che esclude la necessità della denunzia da parte del compratore, concerne la materiale esistenza del vizio (nella specie, lo sfaldamento delle tegole antichizzate oggetto della fornitura), non essendo necessaria un'ammissione di responsabilità del venditore medesimo” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18050 del 25/07/2013, Rv. 627297 - 01). Simile previsione contiene anche il D. lgs.
6 settembre 2005, n. 206, c.d. Codice del Consumo (che equipara ai contratti di vendita, tra gli altri, quelli di appalto e d'opera), all'art. 132, nella formulazione ratione temporis applicabile al caso in esame, che stabilisce che “la denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto”.
pagina 3 di 5 NT Deve dunque ritenersi che il comportamento concludente della , intervenuta per sistemare il piano e lo schienale, integri gli estremi della manifestazione di scienza in ordine alla materiale esistenza del vizio.
Inoltre, “In tema di compravendita, il comportamento del venditore - nella specie consistito in successivi interventi di riparazione della cosa venduta - è incompatibile con la volontà di contestare
l'esistenza dei vizi e costituisce, ai sensi dell'art 2944 c.c., atto idoneo ad interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia, di cui all'art. 1495, comma 3, c.c.” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 33380 del 30/11/2023, Rv. 669444 – 01; Cass. Sez. 2, 21/06/2019, n. 16766, Rv. 654550 – 03; Cass. Sez. U.,
21/06/2005, n. 13294, Rv. 582103 – 01).
6) A ciò si aggiunga che non vi è prova che le problematiche denunziate siano insorte perché fu la NT ricorrente tramite la figlia a pretendere, malgrado gli fosse stato espressamente sconsigliato dalla , che il silicone venisse sostituito con lo stucco perché non gradiva il colore, atteso che il teste Tes_2 non essendo stato presente al montaggio delle opere poiché intervenuto successivamente per utilizzare un prodotto che rimuovesse il silicone, non ha spiegato per quale motivo si dovesse rimuovere il NT silicone, ma ha solo potuto affermare di aver sconsigliato, come aveva fatto la azienda di cui è dipendente, di utilizzare il secondo prodotto bicomponente;
né vi è prova alcuna che il fatto che la NT stuccatura sia divelta in un punto non sia addebitabile alla , bensì all'opera dell'elettricista intervenuto in loco per il montaggio dei led sottopensili, il quale, a detta di parte convenuta, avrebbe provocato il distaccamento di parte della fuga, non essendovi alcuna evidenza probatoria in tal senso.
Le affermazioni della teste in merito al piano che non aderiva allo schienale, alle differenze Parte_2 di colore del silicone utilizzato rispetto al piano e alle fughe createsi tra le lastre, che non combaciavano, pur se ella non risulta essere pienamente attendibile in quanto figlia dell'attrice, devono invece ritenersi confermate, oltre che dalle dichiarazioni del menzionato teste , recatosi in Tes_1 loco, dalle risultanze della CTU effettuata in sede di ATP e prodotta agli atti nel fascicolo di parte attrice.
7) Dalla detta relazione peritale, tratta a seguito degli opportuni accertamenti sui luoghi di causa al fine di accertare se la fornitura e posa in opera del piano cucina e dello schienale in Lapitec fossero conformi alla regola d'arte (nonché i costi necessari per l'eliminazione dei difetti di conformità oltre al danno da mancato pieno godimento e utilizzo della cucina), redatta in maniera analitica e precisa, congrua nel motivare e da ritenersi condivisibile nelle sue conclusioni, è emerso che “la posa in opera non si può dire sia stata effettuata a regola d'arte … dal rilievo effettuato si evince che la superficie coperta con il Lapitec non ha dimensioni regolari e questo potrebbe essere dovuto al fuori squadro delle pareti che non sono perfettamente livellate o non sono perfettamente perpendicolari sul piano di pavimento. Questo viene messo in evidenza dalla sporgenza del piano, nella parte centrale dove si trova il lavello di 4 mm e nella parte centrale dove si trova il piano di cottura di 5 mm”; la Consulente ha pure evidenziato che lo spigolo tra le due lastre dello schienale, nella parte a destra del lavello, forma un'ampia fessura la cui larghezza “varia, dall'alto verso il basso, da 0 mm a 3 mm tanto da rendere perfettamente visibile il colore bianco della parete retrostante”, e che “… anche la finitura delle fughe non risulta effettuata a regola d'arte in quanto ci si trova di fronte ad una posa irregolare. Dalle foto di rilievo si può vedere come il collante si sia staccato dalla superficie” (pag. 8 e 9, cap. B.2, relazione di ATP, doc. n. 3 in atti), nonché che tutto ciò comportava “il non utilizzo o utilizzo limitato NT del piano per possibili infiltrazioni di liquidi”. Nel rispondere alle osservazioni della difesa della , poi, ha precisato che “… il fatto che si siano formate delle sporgenze, rigonfiamenti o andamento irregolare della posizione del piano in n.2 punti come da descrizione, significa che non sia stato correttamente posato il piano da lavoro della cucina”.
Da quanto affermato dalla CTU si evince pure che non solo la posa in opera non è stata effettuata a regola d'arte, ma che evidentemente le lastre di cui si componevano il piano e lo schienale non erano state tagliate in maniera conforme alle esatte dimensioni della superficie da coprire, e ciò non può essere addebitato esclusivamente alle pareti “fuori squadro”, atteso che uno specialista del settore pagina 4 di 5 dovrebbe essere perfettamente in grado di ovviare al problema di pareti non lineari o fuori squadro o non perfettamente perpendicolari al piano di pavimento, inconvenienti riscontrabili nella maggior parte delle abitazioni. Né risulta in atti che la proprietaria sia stata resa edotta dalla CLM della particolare difficoltà di lavorazione o della possibile emersione di problematiche a causa delle pareti “fuori squadro”.
All'attrice deve essere riconosciuto dunque il ristoro della intera somma sborsata per l'acquisto delle lastre di cui si compongono il piano e lo schienale, dovendo essere ritenute inutilizzabili, sia perché di dimensioni non conformi, sia per il rischio, paventato dal CTU, di danneggiamento durante la loro rimozione, necessaria per gli interventi di ripristino descritti nella relazione.
8) La CTU ha quantificato i danni in € 3.500,00, di cui € 1.700,00 per costi di ripristino, escluso il costo del materiale, ed € 1.800,00 per il danno da limitato utilizzo della cucina, oltre al costo del materiale Lapitec da definirsi secondo preventivi di fornitori e/o ditte specializzate. Al riguardo deve rilevarsi che nella relazione peritale si fa riferimento, per la quantificazione della fornitura e lavorazione del nuovo materiale, a un preventivo della Lapitec, non presente in atti, dove invece è presente la fattura della convenuta, dalla quale si evince il prezzo pagato dall'attrice per il rivestimento in Lapitec;
visto che la stessa attrice ha richiesto nell'atto di citazione, nell'ambito della somma chiesta a titolo di risarcimento dei danni, il solo “prezzo corrisposto dalla Sig,ra per l'acquisto Parte_1 delle lastre in "Lapitec"” può quindi essere riconosciuto per tale voce di danno l'importo di € 3.800,01, come da fattura prodotta in atti (doc. n. 1).
Deve ritenersi tuttavia eccessiva la quantificazione del danno da limitato utilizzo della cucina in €
1.800,00, atteso che, come anche affermato dalla Consulente, la cucina risultava utilizzabile, anche se con i disagi creati dalla mancanza di stuccatura, soprattutto nelle zone vicine al lavabo, con conseguente possibilità di scolo di liquidi lungo le pareti. Può dunque essere riconosciuto a tal fine, in via equitativa, l'importo di € 600,00, per un totale dunque di € 6.100,01 (1.700,00+3.800,01+600).
9) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Non possono essere riconosciute invece le spese legali e di CTP sostenute dall'attrice per l'A.T.P., pari ad € 2.374,38, richieste nell'atto di citazione, atteso che non vi è prova in atti del loro pagamento da parte dell'attrice (i docc. 4 e 5 del fascicolo dell'attrice, relativi alle spese di difesa tecnica e di CTP, sono dei meri preventivi, non idonei a tal fine).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 3103/2021, per le causali di cui in motivazione, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, così provvede: accerta e dichiara la responsabilità della in persona del legale NTroparte_3 rappresentante pro tempore, per i difetti riscontrati nelle opere realizzate e, per l'effetto, la condanna alla corresponsione, in favore di dell'importo di € 6.100,01, oltre interessi legali dalla Parte_1 data della domanda giudiziale sino al soddisfo;
condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, NTroparte_3 alla rifusione, in favore di delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € Parte_1
4.064,00, di cui € 264,00 per spese ed € 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e
CPA come per legge.
Pescara, 28 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3103/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ACETO NUNZIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA MARCO POLO 15 65126 PESCARA, presso il difensore avv.
ACETO NUNZIA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI NTroparte_1 P.IVA_1
TONTO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA VENEZIA, 4, PESCARA, presso il difensore avv. DI TONTO FRANCESCO
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità per vizi – risarcimento danni
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato in data 12-7-2021, conveniva in giudizio innanzi a Parte_1 questo Tribunale la al fine di sentir accogliere le seguenti NTroparte_1 CP_2 conclusioni: “accertare e dichiarare che tra l'attrice e la venne NTroparte_3 stipulato nel gennaio 2018 il contratto di compravendita per la realizzazione, la fornitura ed il montaggio di un piano da cucina su misura corredato di relativo schienale in materiale denominato
"Lapitec"; accertare e dichiarare che la si è resa parzialmente NTroparte_3 NTroparte_1 inadempiente al contratto di vendita, non avendo eseguito a regola d'arte i lavori commissionati che, quindi, presentano i vizi ed i difetti evidenziati nella CTU redatta in sede di ATP e, per l'effetto, NT dichiarare il parziale inadempimento della al contratto di compravendita per la realizzazione, la fornitura ed il montaggio di un piano da cucina su misura corredato di relativo schienale in materiale denominato "Lapitec" ripassato tra le parti nel gennaio 2018 per fatto e colpa esclusivi dell'impresa
condannare la in NTroparte_3 NTroparte_3 persona del suo legale rappresentante pro tempore a corrispondere all'attrice, a titolo di risarcimento pagina 1 di 5 dei danni, la somma di € 9.974,39 così composta: € 3.800,01 costo piano e schienale cucina in "Lapitec", € 1.700,00 per ripristino dello stato dei luoghi, € 1.800,00 per mancato godimento parziale della cucina in conseguenza del difetto di conformità del piano e dello schienale in "Lapitec", € 2.374,38 per spese e compenso professionale per l'ATP, € 300,00 per competenze professionali CTP, oltre interessi di legge dal dovuto al soddisfo;
in via subordinata e per il caso che fossero ritenuti riutilizzabili il piano ed il fondo in "Lapitec", condannare la in NTroparte_3 persona del suo legale rappresentante pro tempore a corrispondere all'attrice, a titolo di risarcimento dei danni, la minore somma risultante dalla differenza tra quanto richiesto in via principale ed il valore dei componenti ancora utilizzabili;
condannare in ogni caso la NTroparte_3 CP_1 l pagamento delle spese e del compenso professionale del presente giudizio”.
[...]
A sostegno della domanda, deduceva di aver commissionato, tramite la propria figlia nel Parte_2 mese di gennaio 2018 alla la realizzazione, la fornitura ed il NTroparte_3 montaggio di un piano da cucina su misura corredato di relativo schienale, in materiale denominato
"Lapitec". L'impresa odierna convenuta, realizzato il piano e lo schienale, aveva provveduto al montaggio nel febbraio 2018 ed era dall'attrice stato corrisposto il corrispettivo convenuto, pari ad €
3.800,01 (doc. n. 1 fascicolo attrice). Tuttavia, la posa in opera era stata mal realizzata, tanto che il piano non aderiva allo schienale, come avrebbe dovuto essere se le misure prese ed il taglio fossero stati fatti a regola d'arte. Le lastre, invece, pur non combaciando, venivano comunque posizionate e gli spazi riempiti con silicone nero lucido. Tali "ritocchi" avevano manifestato subito la loro inadeguatezza non solo in quanto il materiale utilizzato era di colore diverso dal colore Lapitec Antracite Satin del NT piano e dello schienale, ma anche perché presentavano sbavature. La aveva tentato di ovviare ai difetti, riempiendo le fughe, createsi in conseguenza degli errori di misurazione e di esecuzione, dapprima con dello stucco per marmo color antracite e successivamente, staccatosi lo stucco, con un sigillante, prescritto dalla ditta produttrice del "Lapitec". Anche tale soluzione non aveva risolto il problema, posto che il predetto componente veniva applicato in maniera non uniforme e presentava diverse sfumature di colore e bolle d'aria al suo interno, con la conseguenza che la cucina non poteva essere pienamente utilizzata, poiché che i residui di alimenti e di liquido utilizzati nella preparazione dei pasti si insinuavano nelle ampie fughe determinatesi tra il piano e lo schienale, cadendo o colando lungo il muro dietro lo schienale dei mobili sottostanti.
2) Si costituiva in giudizio la contestando la natura giuridica Parte_3 del rapporto contrattuale inter partes ed eccependo la prescrizione e decadenza dell'esperita azione.
Rassegnava dunque le seguenti conclusioni: “In via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un contratto d'opera ovvero un contratto di appalto e per l'effetto, in ragione di quanto sopra detto, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione ex art.
2226 cc ovvero 1667 cc della attrice dalla domanda per le ragioni di cui in narrativa;
Nel merito rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
In via subordinata, nella denegata e veramente non creduta ipotesi di accoglimento della avversa domanda ridurre la pretesa risarcitoria nella minore misura ritenuta di giustizia per le ragioni tutte sopra esposte;
Con vittoria di spese e competenze professionali”; 3) Espletata l'istruttoria a mezzo di produzione documentale e prova orale, depositata in atti la
Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata in sede di Accertamento Tecnico Preventivo, la causa veniva riassunta a seguito di interruzione per decesso del procuratore di parte attrice e veniva infine trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
4) Deve innanzitutto ritenersi che nel caso di specie sia configurabile un contratto d'opera e non di mera vendita o fornitura di materiali, atteso che, pur non esistendo un contratto scritto, la stessa parte NT attrice ha dedotto di aver commissionato alla la realizzazione, la fornitura ed il montaggio di un piano da cucina su misura corredato di relativo schienale. Secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione “si ha contratto di appalto, e non contratto di vendita, quando, secondo la volontà dei contraenti, la prestazione della materia è un semplice mezzo per la produzione dell'opera, il lavoro
pagina 2 di 5 essendo prevalente rispetto alla materia, sicché è corretta la qualificazione come appalto del contratto avente ad oggetto la costruzione di un capannone di grandi dimensioni (ottomila metri cubi), trattandosi necessariamente di un'opera da realizzare "su misura" rispetto alle specifiche esigenze del committente, con prevalenza, quindi, dell'obbligazione di "facere" rispetto alla pattuita fornitura di elementi prefabbricati da parte dell'appaltatore” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20301 del 20/11/2012, Rv. 624246 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20391 del 24/07/2008, Rv. 604732 – 01; Cass. Sez. 2 - ,
Sentenza n. 5935 del 12/03/2018, Rv. 647849 - 01); anche “in caso di contratto misto di vendita ed appalto, al fine di stabilire la disciplina applicabile, compresa quella della garanzia per vizi, deve aversi riguardo al criterio della prevalenza causale sulla base della volontà delle parti, sicché si ha appalto quando la prestazione dell'opera ed il lavoro costituiscono lo scopo essenziale, mentre si ha compravendita quando il risultato perseguito dalle parti è essenzialmente il trasferimento del bene, e la prestazione dell'opera è prevista al solo fine di assicurare l'utilità del bene ceduto. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto prevalente la disciplina della garanzia per vizi in materia di compravendita in un contratto nel quale il venditore di una vasca era obbligato unicamente a rendere funzionante la piscina con gli impianti annessi, forniti insieme alla vasca, collegando l'impianto idrico ed elettrico al bene venduto)” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 17855 del 22/06/2023, Rv. 668324 – 01; Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 5935 del 12/03/2018, Rv. 647849 - 01). Nel caso di specie, il piano e lo schienale della cucina sono stati realizzati su misura, non trattandosi di NT elementi prefabbricati, e la è azienda che si occupa specificamente di lavorazione marmi, con apposita organizzazione dei mezzi e del lavoro a tale scopo, dovendosi dunque ritenere di essere in presenza di un contratto d'opera.
5) Comunque, anche qualora si volesse ritenere il rapporto tra le parti quale compravendita, la parte attrice non può essere ritenuta decaduta dall'azione, dovendosi ritenere che vi sia stato riconoscimento NT dei vizi da parte della , il che, sulla scorta di giurisprudenza costante, escluderebbe la necessità di apposita denunzia (per tutte: Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 19343 del 16/06/2022, Rv. 664999 - 02); risulta infatti che la odierna convenuta si sia attivata prontamente con interventi di sistemazione, provvedendo ad apporre silicone, stucco o sigillante per ovviare ai problemi lamentati dalla Parte_1 (a mezzo della figlia); detta circostanza, riferita non solo dalla figlia dell'attrice ma anche Parte_2 dal teste (indifferente rispetto alle parti) non è stata smentita da parte convenuta pur se essa Tes_1 non si è espressamente assunta responsabilità in ordine ai vizi. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “In tema di vizi della cosa nella compravendita (come nel contratto d'opera o di appalto) ed al fine d'integrare l'ipotesi del riconoscimento ex art. 1495, secondo comma, cod. civ., ad opera del venditore (o prestatore) - che esonera la controparte dall'obbligo di denunzia entro i prescritti termini
- non è sufficiente la mera conoscenza (o possibilità di conoscenza) del vizio, in quanto detto riconoscimento, se non implica una manifestazione di volontà, costituisce pur sempre una manifestazione di verità o di scienza relativa alla sussistenza di un fatto produttivo di conseguenze giuridiche negative per il dichiarante. Tale manifestazione, peraltro, non essendo soggetta a forme particolari, può essere desunta sia da qualsivoglia espressione linguistica, purché univoca e convincente, sia da "facta concludentia", senza necessità che ad essa si accompagni l'ammissione del vizio o della responsabilità o l'assunzione di obblighi” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4893 del 01/04/2003,
Rv. 561617 - 01); ed ancora, “In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, il riconoscimento da parte del venditore, che esclude la necessità della denunzia da parte del compratore, concerne la materiale esistenza del vizio (nella specie, lo sfaldamento delle tegole antichizzate oggetto della fornitura), non essendo necessaria un'ammissione di responsabilità del venditore medesimo” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18050 del 25/07/2013, Rv. 627297 - 01). Simile previsione contiene anche il D. lgs.
6 settembre 2005, n. 206, c.d. Codice del Consumo (che equipara ai contratti di vendita, tra gli altri, quelli di appalto e d'opera), all'art. 132, nella formulazione ratione temporis applicabile al caso in esame, che stabilisce che “la denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto”.
pagina 3 di 5 NT Deve dunque ritenersi che il comportamento concludente della , intervenuta per sistemare il piano e lo schienale, integri gli estremi della manifestazione di scienza in ordine alla materiale esistenza del vizio.
Inoltre, “In tema di compravendita, il comportamento del venditore - nella specie consistito in successivi interventi di riparazione della cosa venduta - è incompatibile con la volontà di contestare
l'esistenza dei vizi e costituisce, ai sensi dell'art 2944 c.c., atto idoneo ad interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia, di cui all'art. 1495, comma 3, c.c.” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 33380 del 30/11/2023, Rv. 669444 – 01; Cass. Sez. 2, 21/06/2019, n. 16766, Rv. 654550 – 03; Cass. Sez. U.,
21/06/2005, n. 13294, Rv. 582103 – 01).
6) A ciò si aggiunga che non vi è prova che le problematiche denunziate siano insorte perché fu la NT ricorrente tramite la figlia a pretendere, malgrado gli fosse stato espressamente sconsigliato dalla , che il silicone venisse sostituito con lo stucco perché non gradiva il colore, atteso che il teste Tes_2 non essendo stato presente al montaggio delle opere poiché intervenuto successivamente per utilizzare un prodotto che rimuovesse il silicone, non ha spiegato per quale motivo si dovesse rimuovere il NT silicone, ma ha solo potuto affermare di aver sconsigliato, come aveva fatto la azienda di cui è dipendente, di utilizzare il secondo prodotto bicomponente;
né vi è prova alcuna che il fatto che la NT stuccatura sia divelta in un punto non sia addebitabile alla , bensì all'opera dell'elettricista intervenuto in loco per il montaggio dei led sottopensili, il quale, a detta di parte convenuta, avrebbe provocato il distaccamento di parte della fuga, non essendovi alcuna evidenza probatoria in tal senso.
Le affermazioni della teste in merito al piano che non aderiva allo schienale, alle differenze Parte_2 di colore del silicone utilizzato rispetto al piano e alle fughe createsi tra le lastre, che non combaciavano, pur se ella non risulta essere pienamente attendibile in quanto figlia dell'attrice, devono invece ritenersi confermate, oltre che dalle dichiarazioni del menzionato teste , recatosi in Tes_1 loco, dalle risultanze della CTU effettuata in sede di ATP e prodotta agli atti nel fascicolo di parte attrice.
7) Dalla detta relazione peritale, tratta a seguito degli opportuni accertamenti sui luoghi di causa al fine di accertare se la fornitura e posa in opera del piano cucina e dello schienale in Lapitec fossero conformi alla regola d'arte (nonché i costi necessari per l'eliminazione dei difetti di conformità oltre al danno da mancato pieno godimento e utilizzo della cucina), redatta in maniera analitica e precisa, congrua nel motivare e da ritenersi condivisibile nelle sue conclusioni, è emerso che “la posa in opera non si può dire sia stata effettuata a regola d'arte … dal rilievo effettuato si evince che la superficie coperta con il Lapitec non ha dimensioni regolari e questo potrebbe essere dovuto al fuori squadro delle pareti che non sono perfettamente livellate o non sono perfettamente perpendicolari sul piano di pavimento. Questo viene messo in evidenza dalla sporgenza del piano, nella parte centrale dove si trova il lavello di 4 mm e nella parte centrale dove si trova il piano di cottura di 5 mm”; la Consulente ha pure evidenziato che lo spigolo tra le due lastre dello schienale, nella parte a destra del lavello, forma un'ampia fessura la cui larghezza “varia, dall'alto verso il basso, da 0 mm a 3 mm tanto da rendere perfettamente visibile il colore bianco della parete retrostante”, e che “… anche la finitura delle fughe non risulta effettuata a regola d'arte in quanto ci si trova di fronte ad una posa irregolare. Dalle foto di rilievo si può vedere come il collante si sia staccato dalla superficie” (pag. 8 e 9, cap. B.2, relazione di ATP, doc. n. 3 in atti), nonché che tutto ciò comportava “il non utilizzo o utilizzo limitato NT del piano per possibili infiltrazioni di liquidi”. Nel rispondere alle osservazioni della difesa della , poi, ha precisato che “… il fatto che si siano formate delle sporgenze, rigonfiamenti o andamento irregolare della posizione del piano in n.2 punti come da descrizione, significa che non sia stato correttamente posato il piano da lavoro della cucina”.
Da quanto affermato dalla CTU si evince pure che non solo la posa in opera non è stata effettuata a regola d'arte, ma che evidentemente le lastre di cui si componevano il piano e lo schienale non erano state tagliate in maniera conforme alle esatte dimensioni della superficie da coprire, e ciò non può essere addebitato esclusivamente alle pareti “fuori squadro”, atteso che uno specialista del settore pagina 4 di 5 dovrebbe essere perfettamente in grado di ovviare al problema di pareti non lineari o fuori squadro o non perfettamente perpendicolari al piano di pavimento, inconvenienti riscontrabili nella maggior parte delle abitazioni. Né risulta in atti che la proprietaria sia stata resa edotta dalla CLM della particolare difficoltà di lavorazione o della possibile emersione di problematiche a causa delle pareti “fuori squadro”.
All'attrice deve essere riconosciuto dunque il ristoro della intera somma sborsata per l'acquisto delle lastre di cui si compongono il piano e lo schienale, dovendo essere ritenute inutilizzabili, sia perché di dimensioni non conformi, sia per il rischio, paventato dal CTU, di danneggiamento durante la loro rimozione, necessaria per gli interventi di ripristino descritti nella relazione.
8) La CTU ha quantificato i danni in € 3.500,00, di cui € 1.700,00 per costi di ripristino, escluso il costo del materiale, ed € 1.800,00 per il danno da limitato utilizzo della cucina, oltre al costo del materiale Lapitec da definirsi secondo preventivi di fornitori e/o ditte specializzate. Al riguardo deve rilevarsi che nella relazione peritale si fa riferimento, per la quantificazione della fornitura e lavorazione del nuovo materiale, a un preventivo della Lapitec, non presente in atti, dove invece è presente la fattura della convenuta, dalla quale si evince il prezzo pagato dall'attrice per il rivestimento in Lapitec;
visto che la stessa attrice ha richiesto nell'atto di citazione, nell'ambito della somma chiesta a titolo di risarcimento dei danni, il solo “prezzo corrisposto dalla Sig,ra per l'acquisto Parte_1 delle lastre in "Lapitec"” può quindi essere riconosciuto per tale voce di danno l'importo di € 3.800,01, come da fattura prodotta in atti (doc. n. 1).
Deve ritenersi tuttavia eccessiva la quantificazione del danno da limitato utilizzo della cucina in €
1.800,00, atteso che, come anche affermato dalla Consulente, la cucina risultava utilizzabile, anche se con i disagi creati dalla mancanza di stuccatura, soprattutto nelle zone vicine al lavabo, con conseguente possibilità di scolo di liquidi lungo le pareti. Può dunque essere riconosciuto a tal fine, in via equitativa, l'importo di € 600,00, per un totale dunque di € 6.100,01 (1.700,00+3.800,01+600).
9) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Non possono essere riconosciute invece le spese legali e di CTP sostenute dall'attrice per l'A.T.P., pari ad € 2.374,38, richieste nell'atto di citazione, atteso che non vi è prova in atti del loro pagamento da parte dell'attrice (i docc. 4 e 5 del fascicolo dell'attrice, relativi alle spese di difesa tecnica e di CTP, sono dei meri preventivi, non idonei a tal fine).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 3103/2021, per le causali di cui in motivazione, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, così provvede: accerta e dichiara la responsabilità della in persona del legale NTroparte_3 rappresentante pro tempore, per i difetti riscontrati nelle opere realizzate e, per l'effetto, la condanna alla corresponsione, in favore di dell'importo di € 6.100,01, oltre interessi legali dalla Parte_1 data della domanda giudiziale sino al soddisfo;
condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, NTroparte_3 alla rifusione, in favore di delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € Parte_1
4.064,00, di cui € 264,00 per spese ed € 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e
CPA come per legge.
Pescara, 28 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
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