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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 14/07/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRAPANI
Sezione civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Carlo Salvatore Hamel ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1327 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], con Parte_1
gli avv.ti AVELLONE ROBERTA, AVELLONE ROBERTO e CENTINEO
CAVARRETTA MAZZOLENI FELICE, che la rappresentano e difendono per mandato in atti;
– ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] in data [...] e detenuto CP_1
presso la casa circondariale di Milano Opera, nella persona del tutore
, nata a BUSETO PALIZZOLO (TP) in [...] Persona_1
15/11/1944;
– convenuto contumace –
E NEI CONFRONTI DEL
Controparte_2
;
[...]
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 1327/24
OGGETTO: risarcimento danno da reato;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte ricorrente concludeva come da note in sostituzione dell'udienza di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.9.2024, Parte_1
convivente more uxorio di , conveniva in giudizio Persona_2
, nella qualità di tutore e legale rappresentante di Persona_1
, chiedendone la condanna al risarcimento del danno CP_1
subito per la morte del proprio compagno, avvenuta in Valderice, il 26
settembre 1988, a seguito di agguato mafioso, mentre rientrava in contrada Baglio Quartana di Lenzi, nei pressi della Comunità terapeutica
Saman, insieme ad una sua collaboratrice, . Durante il CP_3
tragitto di ritorno dalla sede dell'emittente R.T.C. alla Comunità di recupero da lui fondata, veniva attinto all'interno della propria Per_2
automobile, una Fiat Duna, da vari colpi d'arma da fuoco;
l'omicidio veniva ordinato dal vertice di “cosa nostra” a causa dell'opera di aspra denunzia delle attività criminali dell'organizzazione nel trapanese da parte di Per_2
In relazione a tale tragico fatto, la Corte di Assise di Trapani, con sentenza n. 2/2014, condannava , odierno convenuto, CP_1
unitamente a , alla pena dell'ergastolo nonché alla pena CP_4
accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici e all'interdizione legale, ritenendoli colpevoli “del delitto di cui agli artt. 110, 575, 577 n. 3,
61 n.l e n. 5 c.p., per avere, il , quale mandante, nella CP_1
qualità di capo della famiglia mafiosa di Trapani ed il quale CP_4
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esecutore materiale, cagionato la morte di , all'indirizzo Persona_2
del quale venivano esplosi due colpi di fucile da caccia semiautomatico
calibro 12, che lo attingevano alle spalle ed al capo, e due colpi di pistola
calibro 38 che lo attingevano al capo;
con l'aggravante di aver profittato di
circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la privata difesa, avendo
agito al buio ed in una strada isolata. Fatto commesso in Valderice il 26
settembre 1988”.
Le pronuncia in questione disponeva la condanna dell'imputato al risarcimento danni – da liquidarsi in separata sede – in favore delle parti civili costituite, tra cui l'odierna ricorrente alla quale Parte_1
veniva riconosciuta una provvisionale di € 50.000,00.
In appello, la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di
Palermo n. 2/2018 confermava le statuizioni di condanna nei confronti di
, con pronuncia divenuta irrevocabile nei suoi confronti in CP_1
data 27.11.2020, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione Sez. I
n. 557 del 2020, di rigetto del ricorso dell'imputato.
Allegava la ricorrente, nella qualità di convivente more uxorio della vittima, che tale illecito aveva cagionato gravi danni al suo nucleo familiare, privandola del rapporto con il suo compagno di vita e padre di sua figlia, con cui aveva condiviso, per larga parte della vita, pure l'impegno sociale, chiedendo il risarcimento dovuto come in ricorso.
2. Non si costituiva in giudizio il convenuto, rappresentato dal tutore,
citato regolarmente, con conseguente sua declaratoria di contumacia;
il ricorso veniva notificato anche al Controparte_5
, ai sensi dell'art. 5 co. 3, l. 512/99, che non si
[...]
- 3 - Tribunale di Trapani
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costituiva.
3. Ciò premesso, la produzione, da parte dell'attrice, della sentenza di condanna passata in giudicato per la vicenda in questione nei confronti di esime da ogni indagine ricostruttiva della responsabilità di CP_1
costui per l'illecito per cui è causa.
Ai sensi dell'art. 651 c.p.p., infatti, la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato,
nell'ambito del giudizio civile per il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso (Cass. 16391/2009): come è noto, per “fatto” deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica, costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso,
di talché tali elementi non possono rimettersi in discussione in senso contrario al giudicato penale, pur essendo l'accertamento dell'esistenza e dalla misura del danno riservato al giudice della liquidazione (v. pure
Cass. n. 11432/2004 e n. 11283/1999).
E' dunque da ritenersi assolto l'onere probatorio con riguardo al fatto costitutivo della domanda;
l'accertamento in ordine ad esistenza e misura del danno non può che prendere le mosse dalle richieste risarcitorie avanzate dalla ricorrente.
4. Ciò posto, si osserva che all'interno della categoria, ontologicamente unitaria, del danno non patrimoniale è certamente riconoscibile alla
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ricorrente – iure proprio – il cd. “danno parentale per morte del congiunto”, per la cui liquidazione è lecito avvalersi dello strumento presuntivo (Cass. n. 12124 del 2003, n. 15022 del 2003.
Infatti, la perdita del rapporto parentale si inscrive pienamente nell'ambito della più ampia categoria ex art. 2059 c.c. e consiste, al pari dei coinvolgimenti dell'integrità psicofisica, nella lesione di un interesse essenziale della persona, inerendo alla “sfera degli affetti e alla reciproca
solidarietà nell'ambito della famiglia, alla libera e piena esplicazione delle
attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della formazione
sociale che è la famiglia” e, in senso più ampio, come articolandosi essa come “modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo, alla
stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, sia
generando bisogni e doveri, sia dando luogo a gratificazioni, supporti,
affrancazioni e significati” (Cass. Civ., sent. n. 8827 del 2003).
La perdita del congiunto, del resto, è idonea a provocare, oltre al crudo senso di vuoto generato dall'assenza fisica della persona amata,
l'annientamento delle relazioni fondate “…sull'affettività, sulla
condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e
marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che
per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere
inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (Cass. Civ.,
sent. n. 10107 del 2011; ancora, la Suprema Corte ha ribadito che:
“Principio informatore di rango costituzionale (anche europeo, cfr.: art. 2 -
62 e 63 Cost. ratificata dall'Italia con L. 7 aprile 2005, n. 57) è quello del
diritto delle vittime al risarcimento totale dei danni, patrimoniali e non
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patrimoniali, conseguenti alla lesione di diritti umani fondamentali. (Cfr.
Corte Cost. 6 maggio 1985 n. 132 e Corte Cost. sentenza del 14 luglio 1986
n. 184). Il danno da morte dei congiunti (cd. danno parentale) come danno
morale interessa la lesione (divenendo perdita non patrimoniale) di due
beni della vita, inscindibilmente collegati: a) il bene della integrità familiare,
con riferimento alla vita quotidiana della vittima con i suoi familiari, in
relazione agli artt. 2, 3, 29, 30, 31, 36 Cost. (cfr: puntuale il riferimento in
Corte Cost. 1985 n. 132 cit.); b) il bene della solidarietà familiare, sia in
relazione alla vita matrimoniale che in relazione al rapporto parentale tra
genitori e figli e tra parenti prossimi conviventi, specie quando gli anziani
genitori sono assistiti dai figli, e ciò in relazione agli artt. 2, 3, 29 e 30
Cost.” (Cass. civ. n. 15760/2006, in motivazione).
Tali considerazioni, raggiunta la prova dell'an, conducono quindi all'enunciazione degli ulteriori criteri che devono guidare la liquidazione,
la quale, quand'anche tabellare, non potrà che essere equitativa, avuto riguardo al disposto dell'art. 1226 cc., richiamato dall'art. 2056 cc. per la responsabilità aquiliana, previa esplicitazione delle regole di equità
applicate correndo l'obbligo, come precisato dal S.C. (10107/11 cit.) di tenere “conto dell'irreparabilità della perdita della comunione di vita e di
affetti e della integrità della famiglia subita dai prossimi congiunti della
vittima, di talché la relativa quantificazione esige un'attenta considerazione
di tutte le circostanze idonee a lumeggiare la pregnanza, in concreto,
dell'entità della lesione subita dai superstiti”.
Non può non precisarsi, inoltre, che, nello sforzo di adeguare il risarcimento alle circostanze del caso concreto, vanno tenuti presenti
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fattori quali l'età della vittima, il grado di parentela, la gravità del fatto lesivo ed ogni altro elemento in concreto rilevante per la quantificazione del pretium doloris e della perdita subita, pur considerata “l'irriducibile e
somma disomogeneità - nella materia in esame - tra bene inciso e mezzo
attraverso il quale ne viene attuata la reintegrazione e, prima e ancor più,
l'impossibilità fisica di erogare la tutela in favore del soggetto che di quel
bene era titolare” (Cass. n. 10107 del 2011).
Ora, al riguardo deve osservarsi che, prendendo le mosse dalla constatazione delle marcate disparità emerse dall'osservazione della giurisprudenza di merito, non solo nei valori liquidati a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, ma anche nel metodo utilizzato per la liquidazione, il Supremo Collegio ha evidenziato come sia riferibile alla nozione di equità, oltre che la funzione di adattamento della legge a caso concreto, anche quella di “strumento di eguaglianza”, attuativo del precetto di cui all'art. 3 Cost., nella misura in cui consente di trattare i casi dissimili in modo dissimile, ed i casi analoghi in modo analogo, in quanto tutti ricadenti sotto la disciplina della medesima norma o dello stesso principio (“Equità, in definitiva, non vuol dire soltanto “regola del
caso concreto”, ma anche “parità di trattamento”…Ciò è tanto più vero
quando, come nel caso del danno non patrimoniale, ontologicamente difetti,
per la diversità tra l'interesse leso (ad esempio, la salute o l'integrità
morale) e lo strumento compensativo (il denaro), la possibilità di una sicura
commisurazione della liquidazione al pregiudizio reddituale subito dal
danneggiato; e tuttavia i diritti lesi si presentino uguali per tutti, sicché solo
un'uniformità pecuniaria di base può valere ad assicurare una tendenziale
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uguaglianza di trattamento, ad un tempo sintomo e garanzia
dell'adeguatezza della regola equitativa applicata nel singolo caso, salva la
flessibilità imposta dalla considerazione del particolare” (Cass. Civ., sent.
n. 12408 del 2011).
Il conseguimento di una ragionevole equità nella liquidazione del danno deve, dunque, ubbidire a due principi che, essendo tendenzialmente contrapposti (la fissazione di criteri generali e la loro adattabilità al caso concreto), non possono essere applicati in modo
“puro” e il contemperamento delle due esigenze richiede sistemi di liquidazione che associno all'uniformità pecuniaria di base del risarcimento ampi poteri equitativi del giudice, eventualmente entro limiti minimi e massimi, necessari al fine di adattare la misura del risarcimento alle circostanze del caso concreto.
Ancora, di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito l'orientamento per cui “in tema di liquidazione equitativa del danno non
patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle
circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi
analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato
seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre
all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai
precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti,
tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado
di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con
la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della
particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non
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imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno
senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. n. 10579 del 21.4.2021, così
anche Cass. 26300/2021 e n. 20292/2022; 5948/2023).
5. Attualmente i sistemi di liquidazione basati su tabelle articolate con il sistema a punti, conformi quindi alle indicazioni della Suprema Corte,
sono principalmente quello predisposto dal Tribunale di Roma e quello predisposto, di recente, dal 2022, dal Tribunale di Milano (riveduto e corretto dopo le censure della sentenza della Suprema Corte richiamata).
Nel caso di specie, è preferibile optare per il sistema tabellare a punti predisposto dal Tribunale di Milano, in base alle Tabelle aggiornate al
2024, che prevedono un numero maggiore e meglio articolato di parametri liquidatori. Queste Tabelle, in primo luogo, prendono in considerazione non solo l'aspetto propriamente sofferenziale, ma anche quello dinamico relazione;
includono, inoltre, un importante parametro, relativo alla qualità e intensità della relazione affettiva, per come risultante dall'istruttoria, che permette una migliore personalizzazione del risarcimento e articolano maggiormente il caso della sussistenza di superstiti e il parametro della convivenza.
6. Va detto, sin d'ora, però, che il caso di specie si presenta come assolutamente eccezionale, anche nel purtroppo già ampio e desolante panorama delle vicende relative alle vittime dell'associazione mafiosa
“cosa nostra”.
In primo luogo, va considerato l'alto valore morale e sociale dell'attività
svolta nella sua vita dalla vittima, figura straordinaria Persona_2
dei primi quarant'anni della Repubblica, personalità eclettica e capace di
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portare entusiasmo e voglia di superare pregiudizi e rinnovare il pensiero in tutte le disparate avventure della sua, pur breve, ma intensissima vita.
Dal movimento studentesco all'esperimento milanese di Macondo, dal periodo in India fino all'arrivo in Sicilia ed alla fondazione della Comunità
Saman, è stato simbolo di vicinanza agli ultimi e ai fragili, Per_2
emblema di una purezza di ideali ardua da pareggiare, alfiere di legalità e giustizia anche in una terra martoriata come quella siciliana.
Ancora, va tenuto conto dell'efferatezza dell'omicidio, con l'aggravante della minorata difesa, perpetrato su mandato del capo della famiglia mafiosa di Trapani per mettere a tacere la voce della vittima che tramite un'emittente locale aveva alzato il velo sugli interessi di “cosa nostra” a
Trapani.
Da ultimo, va considerata l'eco che tale violenza ha avuto negli anni e le difficoltà nell'accertamento della verità, che emergono dalla lettura delle sentenze di condanna del , anche dovute alle anomalie nelle prime CP_1
indagini e alle false piste che hanno condizionato i passi degli inquirenti verso l'individuazione dei responsabili, coinvolgendo anche la stessa ricorrente, così amplificando, se possibile, un dolore già enorme, dovuto al vuoto spalancato dalla morte del padre di sua figlia e proprio caro, con cui aveva condiviso, per una parte della vita, l'impegno sociale.
Tutto ciò può portare ad avvicinarsi alla comprensione dell'entità della perdita subita dalla ricorrente, imponendo un incremento significativo del danno risarcibile anche di molto oltre i valori tabellari indicati.
7. Così, muovendo dalle tabelle milanesi, ai fini della liquidazione del danno, ogni punto attribuito alla convivente more uxorio equivale ad €
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3.911,00: e così ad quale convivente vanno attribuiti Parte_1
punti 72, precisandosi che, in relazione al parametro “E”, si è attribuito un punteggio pari al massimo di 30, in considerazione della condivisione di vita e impegno sociale da parte della vittima e della convivente,
dimostrata sia dalle sentenze penali che hanno accertato le responsabilità
dell'odierno resistente (cfr. doc. 4, 5 e 6 al ricorso), sia dalla sentenza che ha statuito sulla dichiarazione di paternità naturale di Persona_2
nei confronti della giovane anche sul presupposto di una Per_3
convivenza more uxorio tra e di oltre 17 Parte_1 Persona_2
anni (cfr. doc. 1 al ricorso).
E, quindi, in concreto possono essere riconosciuti i seguenti punti:
- 22 (parametro “A” età del congiunto);
- 20 (parametro “B” età della vittima);
- 16 (parametro “C” convivenza);
-14 (parametro “D” sopravvivenza di congiunti del nucleo familiare primario);
- 30 (parametro “E” qualità e intensità della relazione affettiva).
Da ciò, il risarcimento del danno dovuto per punti risulterebbe pari ad
€ 398.922,00, già oltre il valore massimo previsto per tabella, e quindi da contenere entro il limite di € 391.103,00.
Tale somma, per l'assoluta eccezionalità dell'evento, per come già
delineata in precedenza, deve essere notevolmente aumentata, per la immancabile personalizzazione del risarcimento, di tal che si perviene a quantificare l'ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale, in valori attuali, in € 700.000,00 (si veda, ad esempio, per il caso
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dell'omicidio del prof. il risarcimento pari al doppio dei Persona_4
valori tabellari riconosciuto ai familiari da CDA di Palermo nn. 571 e
572/2024).
8. Infine, vanno equalizzati i calcoli, sia al fine di individuare la somma risarcitoria concreta al momento della decisione, sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che, secondo l'insegnamento della Suprema
Corte, debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione, atteso che i danni sopra liquidati sono espressi per il danno non patrimoniale in valuta attuale.
Per questa ragione, va tenuto presente che è necessaria una
“devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale a titolo di danno non patrimoniale, rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno, seguita quindi dalla rivalutazione in conformità al principio già enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995.
La somma devalutata al dì del fatto risulta pari ad € 273.437,00, i giorni totali per computo di interessi quantificati in n. 13396, il totale degli interessi dovuti pari ad € 576.204,27.
Si perviene, dunque, alla conclusione per cui la somma complessivamente dovuta alla ricorrente, a titolo di danno non patrimoniale, comprensiva di rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, previa devalutazione al dì del fatto del capitale riconosciuto in valori attuali, è pari ad € 1.276.202,99 (somma da intendersi al lordo della provvisionale già disposta in favore della ricorrente con la sentenza
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penale).
Su detto importo graveranno gli interessi al tasso legale dalla decisione sino al soddisfo.
10. Risulta rispettato, peraltro, il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la somma di € 1.000.000,00 indicata in ricorso deve considerarsi orientativa e riferita al solo capitale in valori attuali, in ragione della formula utilizzata dalla ricorrente “o in quell'altra
misura che il Tribunale vorrà equitativamente determinare ex art. 1226 cod.
civ., oltre rivalutazione e interessi, tenuto conto del danno parentale patito”.
11. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra il ricorrente e il resistente e si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri di cui al
D.M. 55/14, per le fasi di giudizio effettivamente svolte, sulla base della natura delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta.
Devono ritenersi, viceversa, sussistere i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali nei confronti del Fondo
di rotazione, tenuto conto della peculiare posizione processuale da questo rivestita nel presente giudizio, in virtù della mancata proposizione di domande nei riguardi dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e/o assorbita, così provvede:
condanna , rappresentato dal tutore p.t., CP_1 [...]
n.q., al pagamento in favore di della Per_1 Parte_1
complessiva somma di € 1.276.202,99, oltre interessi legali dalla decisione fino al soddisfo.
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Sezione Civile R.G. n. 1327/24
Condanna , rappresentato dal tutore p.t., CP_1 [...]
n.q., alla rifusione in favore del ricorrente, delle spese del Per_1
giudizio che si liquidano in complessivi € 11.866,00, di cui € 10.180,00
per compensi ed € 1.686,00 per esborsi, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Spese compensate nei rapporti tra la ricorrente e il
[...]
. Controparte_2
Indica in , rappresentato dal tutore p.t., CP_1 [...]
, il soggetto nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta Per_1
prenotata a debito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59 e 60 T.U.
imposta di registro.
Così deciso in Trapani, in data 14.7.2025.
Il Giudice
Carlo Salvatore Hamel
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Sezione civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Carlo Salvatore Hamel ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1327 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], con Parte_1
gli avv.ti AVELLONE ROBERTA, AVELLONE ROBERTO e CENTINEO
CAVARRETTA MAZZOLENI FELICE, che la rappresentano e difendono per mandato in atti;
– ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] in data [...] e detenuto CP_1
presso la casa circondariale di Milano Opera, nella persona del tutore
, nata a BUSETO PALIZZOLO (TP) in [...] Persona_1
15/11/1944;
– convenuto contumace –
E NEI CONFRONTI DEL
Controparte_2
;
[...]
Tribunale di Trapani
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OGGETTO: risarcimento danno da reato;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte ricorrente concludeva come da note in sostituzione dell'udienza di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.9.2024, Parte_1
convivente more uxorio di , conveniva in giudizio Persona_2
, nella qualità di tutore e legale rappresentante di Persona_1
, chiedendone la condanna al risarcimento del danno CP_1
subito per la morte del proprio compagno, avvenuta in Valderice, il 26
settembre 1988, a seguito di agguato mafioso, mentre rientrava in contrada Baglio Quartana di Lenzi, nei pressi della Comunità terapeutica
Saman, insieme ad una sua collaboratrice, . Durante il CP_3
tragitto di ritorno dalla sede dell'emittente R.T.C. alla Comunità di recupero da lui fondata, veniva attinto all'interno della propria Per_2
automobile, una Fiat Duna, da vari colpi d'arma da fuoco;
l'omicidio veniva ordinato dal vertice di “cosa nostra” a causa dell'opera di aspra denunzia delle attività criminali dell'organizzazione nel trapanese da parte di Per_2
In relazione a tale tragico fatto, la Corte di Assise di Trapani, con sentenza n. 2/2014, condannava , odierno convenuto, CP_1
unitamente a , alla pena dell'ergastolo nonché alla pena CP_4
accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici e all'interdizione legale, ritenendoli colpevoli “del delitto di cui agli artt. 110, 575, 577 n. 3,
61 n.l e n. 5 c.p., per avere, il , quale mandante, nella CP_1
qualità di capo della famiglia mafiosa di Trapani ed il quale CP_4
- 2 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 1327/24
esecutore materiale, cagionato la morte di , all'indirizzo Persona_2
del quale venivano esplosi due colpi di fucile da caccia semiautomatico
calibro 12, che lo attingevano alle spalle ed al capo, e due colpi di pistola
calibro 38 che lo attingevano al capo;
con l'aggravante di aver profittato di
circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la privata difesa, avendo
agito al buio ed in una strada isolata. Fatto commesso in Valderice il 26
settembre 1988”.
Le pronuncia in questione disponeva la condanna dell'imputato al risarcimento danni – da liquidarsi in separata sede – in favore delle parti civili costituite, tra cui l'odierna ricorrente alla quale Parte_1
veniva riconosciuta una provvisionale di € 50.000,00.
In appello, la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di
Palermo n. 2/2018 confermava le statuizioni di condanna nei confronti di
, con pronuncia divenuta irrevocabile nei suoi confronti in CP_1
data 27.11.2020, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione Sez. I
n. 557 del 2020, di rigetto del ricorso dell'imputato.
Allegava la ricorrente, nella qualità di convivente more uxorio della vittima, che tale illecito aveva cagionato gravi danni al suo nucleo familiare, privandola del rapporto con il suo compagno di vita e padre di sua figlia, con cui aveva condiviso, per larga parte della vita, pure l'impegno sociale, chiedendo il risarcimento dovuto come in ricorso.
2. Non si costituiva in giudizio il convenuto, rappresentato dal tutore,
citato regolarmente, con conseguente sua declaratoria di contumacia;
il ricorso veniva notificato anche al Controparte_5
, ai sensi dell'art. 5 co. 3, l. 512/99, che non si
[...]
- 3 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 1327/24
costituiva.
3. Ciò premesso, la produzione, da parte dell'attrice, della sentenza di condanna passata in giudicato per la vicenda in questione nei confronti di esime da ogni indagine ricostruttiva della responsabilità di CP_1
costui per l'illecito per cui è causa.
Ai sensi dell'art. 651 c.p.p., infatti, la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato,
nell'ambito del giudizio civile per il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso (Cass. 16391/2009): come è noto, per “fatto” deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica, costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso,
di talché tali elementi non possono rimettersi in discussione in senso contrario al giudicato penale, pur essendo l'accertamento dell'esistenza e dalla misura del danno riservato al giudice della liquidazione (v. pure
Cass. n. 11432/2004 e n. 11283/1999).
E' dunque da ritenersi assolto l'onere probatorio con riguardo al fatto costitutivo della domanda;
l'accertamento in ordine ad esistenza e misura del danno non può che prendere le mosse dalle richieste risarcitorie avanzate dalla ricorrente.
4. Ciò posto, si osserva che all'interno della categoria, ontologicamente unitaria, del danno non patrimoniale è certamente riconoscibile alla
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ricorrente – iure proprio – il cd. “danno parentale per morte del congiunto”, per la cui liquidazione è lecito avvalersi dello strumento presuntivo (Cass. n. 12124 del 2003, n. 15022 del 2003.
Infatti, la perdita del rapporto parentale si inscrive pienamente nell'ambito della più ampia categoria ex art. 2059 c.c. e consiste, al pari dei coinvolgimenti dell'integrità psicofisica, nella lesione di un interesse essenziale della persona, inerendo alla “sfera degli affetti e alla reciproca
solidarietà nell'ambito della famiglia, alla libera e piena esplicazione delle
attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della formazione
sociale che è la famiglia” e, in senso più ampio, come articolandosi essa come “modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo, alla
stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, sia
generando bisogni e doveri, sia dando luogo a gratificazioni, supporti,
affrancazioni e significati” (Cass. Civ., sent. n. 8827 del 2003).
La perdita del congiunto, del resto, è idonea a provocare, oltre al crudo senso di vuoto generato dall'assenza fisica della persona amata,
l'annientamento delle relazioni fondate “…sull'affettività, sulla
condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e
marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che
per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere
inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (Cass. Civ.,
sent. n. 10107 del 2011; ancora, la Suprema Corte ha ribadito che:
“Principio informatore di rango costituzionale (anche europeo, cfr.: art. 2 -
62 e 63 Cost. ratificata dall'Italia con L. 7 aprile 2005, n. 57) è quello del
diritto delle vittime al risarcimento totale dei danni, patrimoniali e non
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patrimoniali, conseguenti alla lesione di diritti umani fondamentali. (Cfr.
Corte Cost. 6 maggio 1985 n. 132 e Corte Cost. sentenza del 14 luglio 1986
n. 184). Il danno da morte dei congiunti (cd. danno parentale) come danno
morale interessa la lesione (divenendo perdita non patrimoniale) di due
beni della vita, inscindibilmente collegati: a) il bene della integrità familiare,
con riferimento alla vita quotidiana della vittima con i suoi familiari, in
relazione agli artt. 2, 3, 29, 30, 31, 36 Cost. (cfr: puntuale il riferimento in
Corte Cost. 1985 n. 132 cit.); b) il bene della solidarietà familiare, sia in
relazione alla vita matrimoniale che in relazione al rapporto parentale tra
genitori e figli e tra parenti prossimi conviventi, specie quando gli anziani
genitori sono assistiti dai figli, e ciò in relazione agli artt. 2, 3, 29 e 30
Cost.” (Cass. civ. n. 15760/2006, in motivazione).
Tali considerazioni, raggiunta la prova dell'an, conducono quindi all'enunciazione degli ulteriori criteri che devono guidare la liquidazione,
la quale, quand'anche tabellare, non potrà che essere equitativa, avuto riguardo al disposto dell'art. 1226 cc., richiamato dall'art. 2056 cc. per la responsabilità aquiliana, previa esplicitazione delle regole di equità
applicate correndo l'obbligo, come precisato dal S.C. (10107/11 cit.) di tenere “conto dell'irreparabilità della perdita della comunione di vita e di
affetti e della integrità della famiglia subita dai prossimi congiunti della
vittima, di talché la relativa quantificazione esige un'attenta considerazione
di tutte le circostanze idonee a lumeggiare la pregnanza, in concreto,
dell'entità della lesione subita dai superstiti”.
Non può non precisarsi, inoltre, che, nello sforzo di adeguare il risarcimento alle circostanze del caso concreto, vanno tenuti presenti
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fattori quali l'età della vittima, il grado di parentela, la gravità del fatto lesivo ed ogni altro elemento in concreto rilevante per la quantificazione del pretium doloris e della perdita subita, pur considerata “l'irriducibile e
somma disomogeneità - nella materia in esame - tra bene inciso e mezzo
attraverso il quale ne viene attuata la reintegrazione e, prima e ancor più,
l'impossibilità fisica di erogare la tutela in favore del soggetto che di quel
bene era titolare” (Cass. n. 10107 del 2011).
Ora, al riguardo deve osservarsi che, prendendo le mosse dalla constatazione delle marcate disparità emerse dall'osservazione della giurisprudenza di merito, non solo nei valori liquidati a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, ma anche nel metodo utilizzato per la liquidazione, il Supremo Collegio ha evidenziato come sia riferibile alla nozione di equità, oltre che la funzione di adattamento della legge a caso concreto, anche quella di “strumento di eguaglianza”, attuativo del precetto di cui all'art. 3 Cost., nella misura in cui consente di trattare i casi dissimili in modo dissimile, ed i casi analoghi in modo analogo, in quanto tutti ricadenti sotto la disciplina della medesima norma o dello stesso principio (“Equità, in definitiva, non vuol dire soltanto “regola del
caso concreto”, ma anche “parità di trattamento”…Ciò è tanto più vero
quando, come nel caso del danno non patrimoniale, ontologicamente difetti,
per la diversità tra l'interesse leso (ad esempio, la salute o l'integrità
morale) e lo strumento compensativo (il denaro), la possibilità di una sicura
commisurazione della liquidazione al pregiudizio reddituale subito dal
danneggiato; e tuttavia i diritti lesi si presentino uguali per tutti, sicché solo
un'uniformità pecuniaria di base può valere ad assicurare una tendenziale
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uguaglianza di trattamento, ad un tempo sintomo e garanzia
dell'adeguatezza della regola equitativa applicata nel singolo caso, salva la
flessibilità imposta dalla considerazione del particolare” (Cass. Civ., sent.
n. 12408 del 2011).
Il conseguimento di una ragionevole equità nella liquidazione del danno deve, dunque, ubbidire a due principi che, essendo tendenzialmente contrapposti (la fissazione di criteri generali e la loro adattabilità al caso concreto), non possono essere applicati in modo
“puro” e il contemperamento delle due esigenze richiede sistemi di liquidazione che associno all'uniformità pecuniaria di base del risarcimento ampi poteri equitativi del giudice, eventualmente entro limiti minimi e massimi, necessari al fine di adattare la misura del risarcimento alle circostanze del caso concreto.
Ancora, di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito l'orientamento per cui “in tema di liquidazione equitativa del danno non
patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle
circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi
analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato
seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre
all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai
precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti,
tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado
di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con
la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della
particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non
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imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno
senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. n. 10579 del 21.4.2021, così
anche Cass. 26300/2021 e n. 20292/2022; 5948/2023).
5. Attualmente i sistemi di liquidazione basati su tabelle articolate con il sistema a punti, conformi quindi alle indicazioni della Suprema Corte,
sono principalmente quello predisposto dal Tribunale di Roma e quello predisposto, di recente, dal 2022, dal Tribunale di Milano (riveduto e corretto dopo le censure della sentenza della Suprema Corte richiamata).
Nel caso di specie, è preferibile optare per il sistema tabellare a punti predisposto dal Tribunale di Milano, in base alle Tabelle aggiornate al
2024, che prevedono un numero maggiore e meglio articolato di parametri liquidatori. Queste Tabelle, in primo luogo, prendono in considerazione non solo l'aspetto propriamente sofferenziale, ma anche quello dinamico relazione;
includono, inoltre, un importante parametro, relativo alla qualità e intensità della relazione affettiva, per come risultante dall'istruttoria, che permette una migliore personalizzazione del risarcimento e articolano maggiormente il caso della sussistenza di superstiti e il parametro della convivenza.
6. Va detto, sin d'ora, però, che il caso di specie si presenta come assolutamente eccezionale, anche nel purtroppo già ampio e desolante panorama delle vicende relative alle vittime dell'associazione mafiosa
“cosa nostra”.
In primo luogo, va considerato l'alto valore morale e sociale dell'attività
svolta nella sua vita dalla vittima, figura straordinaria Persona_2
dei primi quarant'anni della Repubblica, personalità eclettica e capace di
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portare entusiasmo e voglia di superare pregiudizi e rinnovare il pensiero in tutte le disparate avventure della sua, pur breve, ma intensissima vita.
Dal movimento studentesco all'esperimento milanese di Macondo, dal periodo in India fino all'arrivo in Sicilia ed alla fondazione della Comunità
Saman, è stato simbolo di vicinanza agli ultimi e ai fragili, Per_2
emblema di una purezza di ideali ardua da pareggiare, alfiere di legalità e giustizia anche in una terra martoriata come quella siciliana.
Ancora, va tenuto conto dell'efferatezza dell'omicidio, con l'aggravante della minorata difesa, perpetrato su mandato del capo della famiglia mafiosa di Trapani per mettere a tacere la voce della vittima che tramite un'emittente locale aveva alzato il velo sugli interessi di “cosa nostra” a
Trapani.
Da ultimo, va considerata l'eco che tale violenza ha avuto negli anni e le difficoltà nell'accertamento della verità, che emergono dalla lettura delle sentenze di condanna del , anche dovute alle anomalie nelle prime CP_1
indagini e alle false piste che hanno condizionato i passi degli inquirenti verso l'individuazione dei responsabili, coinvolgendo anche la stessa ricorrente, così amplificando, se possibile, un dolore già enorme, dovuto al vuoto spalancato dalla morte del padre di sua figlia e proprio caro, con cui aveva condiviso, per una parte della vita, l'impegno sociale.
Tutto ciò può portare ad avvicinarsi alla comprensione dell'entità della perdita subita dalla ricorrente, imponendo un incremento significativo del danno risarcibile anche di molto oltre i valori tabellari indicati.
7. Così, muovendo dalle tabelle milanesi, ai fini della liquidazione del danno, ogni punto attribuito alla convivente more uxorio equivale ad €
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3.911,00: e così ad quale convivente vanno attribuiti Parte_1
punti 72, precisandosi che, in relazione al parametro “E”, si è attribuito un punteggio pari al massimo di 30, in considerazione della condivisione di vita e impegno sociale da parte della vittima e della convivente,
dimostrata sia dalle sentenze penali che hanno accertato le responsabilità
dell'odierno resistente (cfr. doc. 4, 5 e 6 al ricorso), sia dalla sentenza che ha statuito sulla dichiarazione di paternità naturale di Persona_2
nei confronti della giovane anche sul presupposto di una Per_3
convivenza more uxorio tra e di oltre 17 Parte_1 Persona_2
anni (cfr. doc. 1 al ricorso).
E, quindi, in concreto possono essere riconosciuti i seguenti punti:
- 22 (parametro “A” età del congiunto);
- 20 (parametro “B” età della vittima);
- 16 (parametro “C” convivenza);
-14 (parametro “D” sopravvivenza di congiunti del nucleo familiare primario);
- 30 (parametro “E” qualità e intensità della relazione affettiva).
Da ciò, il risarcimento del danno dovuto per punti risulterebbe pari ad
€ 398.922,00, già oltre il valore massimo previsto per tabella, e quindi da contenere entro il limite di € 391.103,00.
Tale somma, per l'assoluta eccezionalità dell'evento, per come già
delineata in precedenza, deve essere notevolmente aumentata, per la immancabile personalizzazione del risarcimento, di tal che si perviene a quantificare l'ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale, in valori attuali, in € 700.000,00 (si veda, ad esempio, per il caso
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dell'omicidio del prof. il risarcimento pari al doppio dei Persona_4
valori tabellari riconosciuto ai familiari da CDA di Palermo nn. 571 e
572/2024).
8. Infine, vanno equalizzati i calcoli, sia al fine di individuare la somma risarcitoria concreta al momento della decisione, sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che, secondo l'insegnamento della Suprema
Corte, debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione, atteso che i danni sopra liquidati sono espressi per il danno non patrimoniale in valuta attuale.
Per questa ragione, va tenuto presente che è necessaria una
“devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale a titolo di danno non patrimoniale, rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno, seguita quindi dalla rivalutazione in conformità al principio già enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995.
La somma devalutata al dì del fatto risulta pari ad € 273.437,00, i giorni totali per computo di interessi quantificati in n. 13396, il totale degli interessi dovuti pari ad € 576.204,27.
Si perviene, dunque, alla conclusione per cui la somma complessivamente dovuta alla ricorrente, a titolo di danno non patrimoniale, comprensiva di rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, previa devalutazione al dì del fatto del capitale riconosciuto in valori attuali, è pari ad € 1.276.202,99 (somma da intendersi al lordo della provvisionale già disposta in favore della ricorrente con la sentenza
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penale).
Su detto importo graveranno gli interessi al tasso legale dalla decisione sino al soddisfo.
10. Risulta rispettato, peraltro, il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la somma di € 1.000.000,00 indicata in ricorso deve considerarsi orientativa e riferita al solo capitale in valori attuali, in ragione della formula utilizzata dalla ricorrente “o in quell'altra
misura che il Tribunale vorrà equitativamente determinare ex art. 1226 cod.
civ., oltre rivalutazione e interessi, tenuto conto del danno parentale patito”.
11. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra il ricorrente e il resistente e si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri di cui al
D.M. 55/14, per le fasi di giudizio effettivamente svolte, sulla base della natura delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta.
Devono ritenersi, viceversa, sussistere i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali nei confronti del Fondo
di rotazione, tenuto conto della peculiare posizione processuale da questo rivestita nel presente giudizio, in virtù della mancata proposizione di domande nei riguardi dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e/o assorbita, così provvede:
condanna , rappresentato dal tutore p.t., CP_1 [...]
n.q., al pagamento in favore di della Per_1 Parte_1
complessiva somma di € 1.276.202,99, oltre interessi legali dalla decisione fino al soddisfo.
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Condanna , rappresentato dal tutore p.t., CP_1 [...]
n.q., alla rifusione in favore del ricorrente, delle spese del Per_1
giudizio che si liquidano in complessivi € 11.866,00, di cui € 10.180,00
per compensi ed € 1.686,00 per esborsi, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Spese compensate nei rapporti tra la ricorrente e il
[...]
. Controparte_2
Indica in , rappresentato dal tutore p.t., CP_1 [...]
, il soggetto nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta Per_1
prenotata a debito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59 e 60 T.U.
imposta di registro.
Così deciso in Trapani, in data 14.7.2025.
Il Giudice
Carlo Salvatore Hamel
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