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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 31/10/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. NG FU Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in unico grado iscritta al n. 436/2024 del R.G.V.G. promossa da nato a [...] il [...] CF: rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso come in atti dall'avv. Sabrina Sbaraglia del Foro di Pescara
ATTORE
Contro
nata ad [...] il [...] CF: e residente in Controparte_1 C.F._2
Pescara Strada Colle Pineta n. 14 rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Maria Teresa Pierfelice,
CONVENUTA
P.G., in sede.
OGGETTO
dichiarazione di efficacia in Italia della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'attore:
Voglia la Corte di Appello di L'Aquila così provvedere:
1) Emettere sentenza con la quale si dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza resa in prima istanza ed in via definitiva dal Tribunale Ecclesiastico Diocesano della Diocesi di Pt_2
Penne in data 27.02.2024, decretata esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica in data 24.06.2024;
2) Conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Francavilla al Mare (CH) di trascrivere negli archivi dello stato civile, ai sensi dell'art. 63.2, lett. h) del D.P.R. nr. 396 del 2000,
l'emananda sentenza, ex art.
8.2 della L. 121/1985, di efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico, nonché quest'ultima sentenza;
3) Spese di lite compensate.
Per la convenuta
Voglia l'On. Corte d'Appello dichiarare l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza del 27 febbraio 2024 ruolo n. 4/2023 del Tribunale Ecclesiastico Metropolitano e di Appello della Diocesi di resa esecutiva;
per l'effetto ordinare l'annotazione della sentenza di delibazione a CP_2 margine all'atto di matrimonio registrato presso il Comune di Francavilla al Mare (CH).
Liquidare le spese di lite in favore della sig.ra ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai CP_1 sensi degli artt. art. 80 e 130 TU Spese di Giustizia.
Per il P.G:
Si chiede, in accoglimento dell'atto di citazione dell'ex coniuge , che la Corte Parte_1 di Appello sede, ricorrendo i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 8 legge n.121/85, voglia dichiarare l'efficacia nella Repubblica italiana della sentenza di nullità del matrimonio concordatario pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Metropolitano della Diocesi di Pescara (in data 27/02/24) divenuta definitiva e resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 24/06/24.
Fatto e diritto
1. ha convenuto dinanzi all'intestata Corte ai fini della Parte_1 Controparte_1 dichiarazione di efficacia in Italia della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale emessa dal Tribunale Ecclesiastico Metropolitano della Diocesi di Pescara (in data 27/02/24) divenuta definitiva e resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 24/06/24, che dichiarava la nullità del matrimonio contratto con rito concordatario in Francavilla al Mare in data
23/04/2017 con trascrizione del relativo atto nei registri dello Stato civile di detto comune dell'anno
2017 atto numero 18 parte 2 serie B .
Ha rappresentato:
-che con decreto numero 693/2022 del 09/03/2022 il Tribunale di Pescara aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
Parte_3
- che con libello del 16/01/2023 il aveva chiesto al Tribunale Ecclesiastico Metropolitano Parte_1
e di Appello della Diocesi di Pescara -Penne la dichiarazione di nullità del matrimonio contratto con la signora per grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti ai doveri matrimoniali CP_1 essenziali nell'uomo attore, a norma del canone 1095 numero 2 del C.I.C. , nonché per incapacità ad assumere gli oneri coniugali per le cause di natura psichica nella donna convenuta, a norma del canone
1095 numero 3 del C.I.C., giudizio in cui la parte convenuta si costituiva;
-che con sentenza emessa il 27/02/2024 il Tribunale Ecclesiastico dichiarava nullo il matrimonio contratto dalle parti per il solo capo relativo al grave difetto di discrezione di giudizio in capo al
D' e la decisione veniva dichiarata esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Pt_1
Segnatura Apostolica in data 24/06/24;
-che ricorrevano nella specie tutte le condizioni previste dall'art. 8 comma II dell'accordo di modifica del Concordato Lateranense, sottoscritto tra lo Stato italiano e lo Stato Città del Vaticano a Roma in data 12.02.1984, e ratificato con L. n. 121 del 25.03.1985.
- che la sentenza era stata resa da giudice competente ossia il Tribunale Ecclesiastico ed era conforme ai principi fondamentali previsti dall'ordinamento giuridico italiano, essendo stato rispettato nel procedimento il principio del contraddittorio e non contenendo la stessa disposizioni contrarie all'ordine pubblico vigente nello Stato italiano, precisandosi che il vizio di cui al capo di nullità invocato nella statuizione ecclesiastica (grave difetto di discrezione di giudizio ex can. 1095, n.2 CIC) inficiando il matrimonio – atto, trova corrispondenza nell'ipotesi di invalidità contemplata dall'art.120 c.c.;
-che non esisteva tra le medesime parti procedura con il medesimo oggetto.
2. Il P.G., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, ha chiesto di accogliere la domanda attorea.
3. Fissata l'udienza del 23.9.2025 per la trattazione cartolare del procedimento si è costituita la parte convenuta aderendo alla domanda attorea e sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa è stata trattenuta a decisione.
4.Ricorrono i presupposti per la delibazione della sentenza ecclesiastica sussistendo nella specie tutte le condizioni previste dall'art. 8, n. 2, dell'Accordo firmato in Roma il 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121 (Accordo la cui applicazione non è stata pregiudicata dalle disposizioni della legge 31 maggio 1995 n. 218: cfr. art. 2 di tale legge), atteso che:
- i giudici ecclesiastici erano competenti a conoscere della causa, trattandosi di matrimonio concordatario;
- nel relativo procedimento risulta essere stato assicurato alle parti il più ampio diritto di agire e di resistere in giudizio, in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
- tra le stesse parti non è stata pronunciata altra decisione del giudice italiano sul medesimo oggetto, né è pendente analogo giudizio;
- le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.
Infatti, quanto alla corrispondenza dell'evento riconosciuto nella sentenza ecclesiastica (grave difetto di discrezione di giudizio ex can. 1095, n.2 CIC ) di cui si chiede la delibazione, con l'unico motivo di nullità riconosciuto dal nostro ordinamento che è quello della incapacità ai sensi dell'art. 120 c.c, non può che rilevarsi come già nella sentenza della Corte di Cassazione n.16051/2009 si è affermato che "in tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso , le situazioni di vizio psichico assunte dal giudice ecclesiastico come comportanti inettitudine del soggetto al momento della manifestazione del consenso a contrarre il matrimonio, non si discostano sostanzialmente dall'ipotesi di invalidità contemplata dall'art. 120
c.c., sicché è da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo in principi fondamentali dell'ordinamento italiano. In particolare tale contrasto non è ravvisabile sotto il profilo del difetto di tutela dell'affidamento della controparte, essendo a tal fine sufficiente rilevare che, mentre la disciplina generale dell'incapacità naturale, da rilievo, in tema di contratti, alla buona o alla mala fede dell'altra parte (art. 428 secondo comma c.c.), tale aspetto è invece del tutto ignorato nella disciplina dell'incapacità naturale, vista quale causa di invalidità del matrimonio, essendo preminente, in tal caso, l'esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio psichico"( sul punto anche Cass. 2015 n. 6611 e n. 13883)
La convenuta nel costituirsi nel presente giudizio di delibazione, non ha addotto circostanze diverse ed eventualmente apprezzabili ai fini della valutazione della insussistenza del pur dedotto vizio inficiante la volontà, ma ha aderito alla richiesta dell'attore.
Non ricorrono ostacoli, pertanto, alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio.
5.Le spese di lite considerata la natura della decisione e la non opposizione della convenuta, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara efficace ed esecutiva nella Repubblica italiana la sentenza emessa Tribunale Ecclesiastico
Metropolitano della Diocesi di Pescara (in data 27/02/24) divenuta definitiva e resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 24/06/24, che ha dichiarato la nullità del matrimonio contratto tra e con rito concordatario in Parte_1 Controparte_1
Francavilla al Mare in data 23/04/2017, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune dell'anno 2017 atto numero 18 parte 2 serie B .
2) conseguentemente ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Francavilla al Mare di annotare la nullità del matrimonio dichiarata inter partes con la predetta sentenza a margine dell'atto registrato al n. 18, parte 2, serie B dell'anno 2017, procedendo agli incombenti di cui alla legge n.
847 del 1929, ordinando agli Ufficiali di Stato civile di nascita, residenza ed anagrafe dei coniugi suddetti di apportare le prescritte annotazioni a norma di legge.
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di consiglio del 09.10.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE NG FU IL PRESIDENTE Barbara Del Bono