Ordinanza cautelare 12 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 12 giugno 2025
Parere sospensivo 30 dicembre 2025
Commentario • 1
- 1. Superbonus, CILAS, stato legittimo e cambio d’uso: il Consiglio di stato fa chiarezzaEwelina Melnarowicz · https://iusletter.com/ · 24 luglio 2025
Con la sentenza n. 5142/2025, il Consiglio di stato ha affermato che lo stato legittimo rimane vincolante anche per gli interventi edilizi coperti dal Superbonus: per il cambio d'uso è necessario il titolo edilizio corretto. Superbonus e masserie rurali: il caso di Salerno In particolare, il Collegio ha confermato la legittimità dei provvedimenti repressivi adottati dal Comune di Salerno nei confronti del proprietario di una masseria storica situata in zona agricola (E2) del PRG, oggetto di interventi edilizi comunicati tramite CILA e SCIA. L'immobile, costituito da due fabbricati rurali di inizio ‘900, era stato oggetto di lavori di ristrutturazione, efficientamento energetico e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/06/2025, n. 5142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5142 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 05142/2025REG.PROV.COLL.
N. 00909/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 909 del 2025, proposto da RD TA, rappresentato e difeso dagli avvocati Lodovico Visone e Tiziana Tortora, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Comune di AL, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Attanasio e Roberto Malzone, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione staccata di AL (sezione seconda) n. 191/2025
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di AL;
Vista l’ordinanza cautelare del 12 marzo 2025, n. 928;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Lodovico Visone e Roberto Malzone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante indicato in intestazione agisce per l’annullamento dei provvedimenti repressivi in materia edilizia emessi nei suoi confronti dal Comune di AL in relazione al compendio immobiliare di sua proprietà, ubicato in via Pastore 10, in zona agricola di piano regolatore generale (E2). Il compendio immobiliare consiste in due fabbricati di originaria destinazione rurale, componenti una masseria gentilizia risalente ai primi del ‘900, uno destinato ad abitazione e l’altro a deposito di attrezzi agricoli, rispettivamente censiti a catasto al foglio 51, particelle 760 e 791.
2. Per esso, in data 21 novembre 2022 l’appellante presentava all’amministrazione comunale una CILA “superbonus”, acquisita al prot. n. 291566 dell’ente, per la realizzazione di lavori di « efficientamento energetico dell’edificio esistente e (…) suo miglioramento sotto l’aspetto sismico ». Comunicata la fine lavori (prot. n. 229683 del 23 settembre 2024), l’amministrazione svolgeva di carattere documentale sui titoli edilizi precedentemente chiesti e/o rilasciati, dalle quali emergevano discrasie tra quanto rappresentato nella CILA e lo stato legittimo dell’immobile, ai sensi dell’art. 9- bis del testo unico dell’edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380. Era conseguentemente ordinato il ripristino di quest’ultimo (ordinanza comunale del 29 ottobre 2024, n. 89). Come risultante dalle successive rettifiche (ordinanze del 30 ottobre 2024, n. 91, e del 26 novembre 2024, n. 102), per il fabbricato principale era più precisamente ingiunta la riapertura sui tre lati della tettoia ivi presente (c.d. pennatone, ossia: « tipico deposito agricolo dei vecchi fabbricati rurali »); la rimozione del soppalco al piano terra; per il deposito era ordinato il ripristino della sua originaria destinazione, anch’essa rappresentata nella medesima istanza di condono.
3. In seguito, all’esito di un sopralluogo, in data 7 novembre 2024, veniva accertata l’inottemperanza agli ordini di ripristino precedentemente emessi e inoltre che l’« abitazione posta al piano terra non prevista nella CILAS è completamente ultimata, arredata e abitata dal nucleo familiare » dell’odierno appellante. Con ordinanza del 28 novembre 2024, n. 103, era conseguentemente ingiunto il ripristino della « legittima destinazione d’uso del piano terra del fabbricato », con conferma di quanto precedentemente « circa il ripristino del “pennatone” - tettoia aperta su tre lati », di cui ai provvedimenti precedentemente emessi.
4. Nel frattempo, con CILA prot. n. 248235 del 15 ottobre 2024 e SCIA prot. n. 250639 del 17 ottobre 2024, l’odierno appellante aveva rispettivamente comunicato l’esecuzione di lavori di « adeguamento funzionale di impianti idrici, elettrici e di climatizzazione » e di « completamento finiture e rifacimento bagni »»; e domandato un « doppio cambio di destinazione d’uso » del fabbricato principale senza opere: da residenziale a deposito al primo piano e viceversa al piano terra. In relazione agli atti del privato in questione l’amministrazione comunale attivava i propri poteri inibitori: con atto di prot. n. 261997 del 31 ottobre 2024 in relazione alla SCIA prot. n. 250639 del 17 ottobre 2024; e con atti di prot. nn. 278488 del 20 novembre 2024 e 279840 del 21 novembre 2024 dichiarativi dell’inefficacia delle segnalazioni certificate di agibilità - SCA prot. nn. 252980 del 21 ottobre 2024 e 255041 del 23 ottobre 2024.
5. Da parte sua, con nota prot. n. 287316 del 29 novembre 2024 l’appellante chiedeva l’archiviazione dell’istanza di condono a suo tempo presentata per incrementi volumetrici al piano primo del fabbricato principale (istanza presentata in data 23 settembre 1986, prot. n. 82514). Ad essa seguivano il conforme provvedimento del Comune di AL (n. 4 del 11 dicembre 2024) e un’ulteriore ingiunzione a rimuovere gli abusi, di cui all’ordinanza del 18 dicembre 2024, n. 176.
6. L’impugnazione contro i provvedimenti repressivi complessivamente adottati dall’amministrazione comunale, proposta con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione staccata di AL, era da questo respinta con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione.
7. Erano innanzitutto giudicate infondate le censure relative alla mancata partecipazione procedimentale, sul rilievo del carattere vincolato dei provvedimenti repressivi « in ragione dell’abusività del manufatto ». Nel merito delle contestazioni di ordine sostanziale erano invece accolte le deduzioni difensive dell’amministrazione comunale e si affermava, quindi, che la demolizione solaio del sottotetto con conseguente fusione con la sottostante superficie abitativa nel fabbricato principale aveva comportato un incremento volumetrico; lo stesso effetto era inoltre da ritenersi realizzato con la chiusura del “pennatone”, ovvero della tettoia aperta su tre lati, con relativo mutamento della destinazione d’uso, comportante la creazione di una nuova costruzione; per quanto concerne invece la non conformità urbanistico-edilizia degli abusi relativi alla domanda di condono rinunciata, la stessa era ricavabile dal valore ammissivo di quest’ultima.
9. La sentenza i cui contenuti sono così sintetizzabili è appellata dall’originario ricorrente.
10. Resiste il Comune di AL.
DIRITTO
1. Con i primi due motivi d’appello la sentenza è censurata per motivazione carente e infrapetizione. Gli errori di giudizio prospettati sarebbero derivati per un verso dall’esame congiunto dei motivi di impugnazione svolti in primo grado, che avrebbero invece richiesto una trattazione autonoma, poiché recanti « temi distinti e (…) autonomi argomenti »; e per altro verso dall’appiattimento sulle difese dell’amministrazione comunale resistente. Si sarebbero inoltre travisate le deduzioni svolte da quest’ultima a sostegno dei provvedimenti repressivi impugnati, con il risultato di dare luogo ad una non consentita integrazione in giudizio della relativa motivazione. A questo specifico riguardo viene sottolineato che mentre l’azione repressiva comunale si fonda sul presupposto che la “rifunzionalizzazione” di volumi preesistenti, in tesi neutri dal punto di vista urbanistico per il loro carattere risalente, ne avrebbe determinato un mutamento della preesistente destinazione d’uso, da deposito a residenziale, la sentenza avrebbe invece aderito in modo dichiarato alle difese in giudizio dell’amministrazione comunale, senza esaminare la documentazione di parte ricorrente agli atti di causa; avrebbe quindi erroneamente supposto che i provvedimenti impugnati si siano basati sull’accertata realizzazione di nuove costruzioni in assenza di titolo a costruire. Su questo profilo viene quindi ribadito, a confutazione delle ragioni dell’intervento repressivo, che gli interventi hanno riguardato « volumi di inizio novecento », realizzati quando non era necessario alcun titolo edilizio, la cui consistenza è rimasta immutata e la cui funzionalizzazione a scopi abitativi sarebbe neutra dal punto di vista urbanistico. Del pari si sarebbe supposta l’intervenuta chiusura di una tettoia aperta su tre lati al piano terreno del fabbricato principale, quando invece dalla documentazione anche di carattere fotografico agli atti di causa sarebbe evincibile che si tratta di « una porzione dello stesso fabbricato originario, variamente utilizzato », già computabile nella sua volumetria complessiva. Si insiste quindi nell’assunto secondo cui « un fabbricato di fine ottocento non ha destinazioni d’uso imposte e immodificabili », ai sensi dell’art. 23- ter del testo unico dell’edilizia, e che i lavori di rigenerazione del fabbricato a saldo zero di volumi e di consumo di suolo, come nel caso di specie (mc 2158,80 dell’edificio principale e mc 308,18 dell’edificio secondario, sia a inizio che a fine lavori), sono agevolati dalla normativa regionale (art. 27, della legge regionale della Campania 28 dicembre 2021, n. 31 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2022 ).
3. Con il terzo motivo d’appello sono riproposte le censure relative alle contestazioni inerenti alle singole unità immobiliari oggetto degli interventi di risanamento eco-sismico del fabbricato, e cioè: a) il mutamento di destinazione d’uso del fabbricato secondario, da deposito ad abitazione; b) l’accorpamento del volume del sottotetto del fabbricato principale mediante eliminazione del solaio di calpestio dello stesso al sottostante appartamento del primo piano; c) sempre in relazione al fabbricato principale, il mutamento della destinazione d’uso del piano terra, da deposito ad abitazione, ivi compresa la porzione definita “pennatone”, che l’amministrazione suppone avere avuto originarie caratteristiche di tettoia aperta su tre lati.
4. In relazione all’intervento sub a) si contesta che il carattere abusivo possa ricavarsi dalla domanda di condono, secondo la disciplina del primo condono di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, a suo tempo presentata (nel 1986) dall’allora proprietaria dell’immobile, cui il ricorrente ha rinunciato; e da una licenza edilizia rilasciata nel 1977 a favore di un terzo proprietario confinante, dai cui grafici si intravede la consistenza della porzione del fabbricato di cui è causa. In contrario si oppone la formazione in via tacita della sanatoria, ai sensi dell’art. 31, comma 5, della citata legge sul primo condono, quali opere realizzate in epoca antecedente al 1° settembre 1967. A questo specifico riguardo si deduce non essere in contestazione l’avvenuto versamento dell’oblazione, necessaria per il perfezionamento della sanatoria tacita, in relazione alla quale si disconosce inoltre la possibilità per l’avente causa di rinunciarvi. A ciò si aggiunge l’ulteriore circostanza, dimostrata dalla consulenza tecnica di parte depositata nel giudizio di primo grado, che nel 1972 la stessa amministrazione comunale ne aveva riconosciuto la legittimità dal punto di vista edilizio « allorquando ne inibiva la sopraelevazione ».
5. Con riguardo all’intervento sub b), se ne afferma la sua rispondenza ad un’« esigenza architettonica », consistente nel « mettere a vista le travi di ordito di sostegno del tetto », in conformità all’art. 1 della legge regionale 11 novembre 2019, n. 19 ( Legge per la promozione della qualità dell’architettura ). Viene inoltre ribadita la neutralità dal punto di vista urbanistico del volume sottotetto accorpato alla superficie abitativa del sottostante piano primo del fabbricato ex rurale, in ragione del carattere risalente di quest’ultimo.
6. Contestazioni analoghe vengono svolte con riguardo all’intervento sub c), in relazione al quale si sottolinea che il c.d. pennatone non costituiva in origine una tettoia aperta su tre lati, ma in un volume chiuso compreso in quello originario dell’edificio.
7. Per tutte le contestazioni si ribadisce che non vi sarebbe stato alcun mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante ai sensi del sopra citato art. 23- ter del testo unico dell’edilizia, posto che tutti i volumi preesistenti, oggetto di « mera rifunzionalizzazione », erano riconducibili alla lettera a). L’amministrazione avrebbe invece erroneamente attribuito rilievo decisivo in senso contrario alle risultanze catastali, in relazione alle quali si oppone la loro utilizzabilità a scopi unicamente di imposizione tributaria « ma giammai per la destinazione d’uso rilevante per gli aspetti urbanistico – edilizi ».
8. Con il quarto e il quinto motivo d’appello sono riproposte le censure di violazione delle garanzie partecipative e di carente istruttoria a fondamento delle ordinanze di ripristino.
9. Quindi, sono riproposti i motivi di ricorso non esaminati dalla sentenza.
10. Le censure sono infondate.
11. Non sono innanzitutto ravvisabili i profili di infrapetizione e motivazione carente della sentenza di primo grado prospettati con il primo ordine di censure. L’esame congiunto dei motivi di ricorso va ascritto ad una tecnica redazionale rispondente ad esigenze di concisione della motivazione, che oltre ad essere imposto dalla legge, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., afferisce ad incensurabili apprezzamenti del giudice sull’unitarietà del fondamento sostanziale delle questioni controverse e dell’idoneità di queste ad essere pertanto esaminate congiuntamente. Eventuali carenze motivazionali o omissioni di pronuncia, quando non tali da impedire di individuare il ragionamento logico-giuridico a base della decisione, sono peraltro assorbite dall’effetto devolutivo dell’appello nel processo amministrativo, in ragione del quale le questioni che in ipotesi non siano state esaminate dalla sentenza di primo grado sono riproponibili nel conseguente giudizio di impugnazione a mezzo di rituali motivi d’appello ( ex multis , in questo senso: Cons. Stato, Ad. plen., 30 luglio 2018, n. 11; V, 10 febbraio 2025, n. 1038; 8 novembre 2023, n. 9605; 3 novembre 2023, n. 9532; 15 settembre 2022, n. 7997; VI, 15 marzo 2024, n. 2515; 14 dicembre 2023, n. 10778; 7 dicembre 2023, n. 10635; 27 novembre 2023, n. 10155; VII, 30 gennaio 2025, n. 735; 26 ottobre 2023, n. 9268).
12. Lungi poi dal dare luogo ai vizi di motivazione prospettati, il fatto che nel risolvere le questioni poste dai motivi di impugnazione la sentenza abbia aderito alle difese dell’amministrazione resistente si sostanzia in una modalità consentita di esplicitazione del convincimento a base della decisione, attraverso un vaglio critico sulla relativa fondatezza e idoneità a sostenere quest’ultima. L’unitarietà delle questioni dedotte in giudizio è peraltro ricavabile dal fatto che gli ordini di ripristino impugnati si fondano in effetti su un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante rispetto al preesistente stato legittimo dell’immobile, non consentito sulla base degli atti presentati dal ricorrente, consistenti in comunicazioni di inizio lavori (CILA). Il fatto poi che nella sentenza di primo grado si sia fatto riferimento alla diversa ipotesi della realizzazione una nuova costruzione, in modo certamente avulso dai fatti di causa, non comporta alcuna integrazione della motivazione dei provvedimenti impugnati, quando questi siano fondati su presupposti autonomi la cui legittimità sia stata comunque vagliata, né tanto meno si traduce in un errore non automaticamente incidente sulla pronuncia di primo grado.
13. Il punto controverso è quindi oggetto delle censure nei confronti della pronuncia di primo grado, che possono dunque essere esaminate. Come finora esposto, rispetto all’ipotesi della realizzazione di opere comportanti una destinazione d’uso urbanisticamente rilevante diversa da quella consentita in base allo stato legittimo dell’immobile, la tesi contraria di parte ricorrente è che in luogo di questa fattispecie si sarebbe dato luogo ad una « mera rifunzionalizzazione » di volumi non rilevanti dal punto di vista urbanistico, perché realizzati in epoca in cui non era necessario alcun titolo edilizio.
14. Il pur suggestivo assunto non è fondato.
15. Si può convenire al riguardo sul fatto che ai fini della risoluzione delle questioni controverse non assume rilievo la destinazione delle unità immobiliari risultante dal relativo accatastamento, la cui funzione è essenzialmente di carattere tributario. Ma per escludere il mutamento di destinazione d’uso ai sensi della disposizione del testo unico dell’edilizia poc’anzi richiamata occorre dimostrare che la destinazione abitativa alla quale i locali della masseria sono stati rifunzionalizzati era comunque quella originaria. Quod non evidentemente nel caso di specie, posto che è pacifico innanzitutto che il compendio immobiliare era situato in zona agricola in base allo strumento urbanistico generale, e tale è tuttora la disciplina di piano.
16. In secondo luogo, ai sensi dell’art. 23- ter , comma 2, del testo unico dell’edilizia la destinazione d’uso dell’immobile « è quella stabilita dalla documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis », relativo allo stato legittimo degli immobili. La disposizione richiamata distingue a questo fine gli immobili realizzati in epoca per la quale era richiesto il titolo ad edificare, in relazione al quale lo stato legittimo è ricavabile « dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello, rilasciato o assentito, che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o l’intera unità immobiliare, a condizione che l’amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali »; dagli immobili « realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio », per i quali, invece, lo stato legittimo « è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali ».
17. Sulla base della previsione da ultimo richiamata cadono gli assunti di parte ricorrente sull’irrilevanza urbanistica del suo compendio immobiliare in ragione dell’epoca in cui esso è stato edificato. Peraltro, portata alle estreme conseguenze, la tesi dell’irrilevanza urbanistica di immobili edificati in epoca in cui non era necessario alcun titolo edilizio condurrebbe all’aporia di consentire un incremento generalizzato del carico urbanistico per effetto della “rifunzionalizzazione” a scopi abitativi di superfici e volumi realizzati in epoche remote, quando non era richiesto alcun titolo a costruire. Al contrario, la disposizione sullo stato legittimo degli immobili in questione impone comunque di individuarne la destinazione d’uso anche in assenza della documentazione tipica di quelli assentiti.
18. Tutto ciò precisato, come risulta dagli atti impugnati e dalle difese svolte in giudizio l’amministrazione comunale ha esercitato il proprio potere repressivo sulla base della verifica dello stato legittimo del compendio immobiliare ai sensi del più volte citato art. 9- bis del testo unico dell’edilizia. A questo scopo, come risulta dagli atti impugnati, ha utilizzato la seguente documentazione di carattere catastale e/o edilizia ad esso relativa: canapina catastale di primo impianto di inizio ‘900; istanza di concessione edilizia del 1972; concessione edilizia del 1977; istanza di condono del 1986; planimetrie catastali del 2011; CILA n. 1542 del 30 settembre 2021. Dai documenti in questione emerge in modo inequivoco la natura di fabbricato rurale degli immobili componenti la masseria, espressamente dichiarata, tra l’altro, nella relazione tecnica allegata alla domanda di sanatoria; ed in particolare che i locali ubicati al piano terra del fabbricato principale erano destinati a deposito e cantina; del pari risulta in modo altrettanto evidente che il c.d. pennatone consisteva in una tettoia aperta, sorretta da quattro pilastri. Del pari emerge in modo altrettanto inequivoco che il fabbricato secondario costituiva un deposito attrezzi agricoli.
19. Per tutte le ragioni finora esposte deve concludersi nel senso che la “rifunzionalizzazione” a scopi abitativi comunicata dall’odierno appellante a mezzo di CILA ha comportato il passaggio dalla destinazione rurale ex art. 23- ter , comma 1, lett. e), del DPR 6 giugno 2001, n. 380, a quella residenziale prevista alla lett. a) della medesima disposizione di legge, con conseguente sua rilevanza dal punto di vista urbanistico, per il maggior carico insediativo così determinatosi. A questo specifico riguardo va posto in rilevo che ai sensi del medesimo art. 23- ter , comma 1, del testo unico dell’edilizia costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie. I contestati interventi repressivi dell’amministrazione comunale oggetto di impugnazione sono quindi legittimi, perché diretti a ripristinare mutamenti di carattere funzionale della destinazione d’uso a scopi residenziali senza il necessario titolo ad edificare, in presenza di un aumento del carico urbanistico rispetto al preesistente stato dell’immobile.
20. Così è innanzitutto per l’aumento di volume del locale al primo piano del fabbricato principale attraverso la rimozione del solaio sottotetto, che peraltro il ricorrente deduce di avere ripristinato. Come accertato dall’amministrazione comunale, l’intervento ha comportato un incremento volumetrico di carattere residenziale avente rilievo urbanistico.
21. Pacifico è lo stesso effetto realizzatosi per la rifunzionalizzazione del fabbricato secondario, in passato adibito a deposito di attrezzi agricoli.
22. A conclusioni analoghe deve infine pervenirsi per quanto riguarda la tettoia (c.d. pennatone), posto che contrariamente a quanto assume il ricorrente dalla documentazione fotografica agli atti di causa emerge in modo palese che il volume in questione era a servizio di un immobile con destinazione rurale ed era inidoneo a quello residenziale.
23. Devono conseguentemente essere respinte le censure con le quali si lamenta l’omessa partecipazione procedimentale, per le quali in ragione di quanto in precedenza esposto in ordine alla legittimità sul piano sostanziale degli interventi repressivi impugnati, può essere fatta applicazione dell’art. 21- octies , comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
24. Del pari infondate sono le censure di carente istruttoria e difetto di motivazione dei medesimi provvedimenti, dal momento che questi ultimi sono risultati essere stati emessi in presenza dei presupposti di legge.
25. Quanto ai motivi di impugnazione riproposti in appello, non è innanzitutto ravvisabile alcuna violazione del principio di legalità, né emergono sintomi di sviamento di potere e di sproporzione dei mezzi per il fine, dedotti con un primo ordine di censure sul presupposto - erroneo alla luce di quanto sopra esposto - che l’azione repressiva comunale si sarebbe illegittimamente diretta a lavori di manutenzione straordinaria.
26. Quanto all’asserita eccessività del numero di provvedimenti repressivi, questi in realtà sono in numero di tre, e cioè le ordinanze del 29 ottobre 2024, n. 89, del 28 novembre 2024, n. 103, e del 18 dicembre 2024, n. 176, mentre le ulteriori determinazioni assunte consistono in rettifiche di questi o provvedimenti inibitori di SCIA o segnalazioni certificate di agibilità (SCA). I provvedimenti repressivi si fondano a loro volta su autonomi presupposti: il primo è stato emesso sulla base di difformità riscontrate in via documentale sulla base dei titoli edilizi riferiti al compendio edilizio in possesso dell’amministrazione comunale; il secondo è invece conseguito ad un sopralluogo; ed il terzo all’archiviazione dell’istanza di condono risalente al 1986 (prot. n. 82514 del 23 settembre 1986), su istanza dello stesso odierno appellante.
27. In ragione delle considerazioni svolte in precedenza con riguardo alle censure nei confronti della sentenza di primo grado va respinto anche il secondo motivo di ricorso riproposto, con il quale si sostiene che sarebbe infondata l’ipotesi del mutamento di destinazione d’uso posta a base dei provvedimenti impugnati, « in ragione dell’evidenza fattuale della vetustà dell’immobile e così della rilevanza dell’intera sua volumetria ». Come infatti sopra chiarito, gli ordini di ripristino si fondano legittimamente sulla difformità dei lavori realizzati rispetto allo stato legittimo dell’immobile e, inoltre, sull’abusività di quelli precedentemente realizzati al primo piano del fabbricato principale, consistenti in « tre locali realizzati su logge esistenti con una superficie complessiva di mq 24.52 », per i quali era stato a suo tempo domandato il condono (in particolare l’ordinanza di ripristino del 18 dicembre 2024, n. 176).
28. Con riguardo a quest’ultimo provvedimento, con un ulteriore motivo riproposto si sostiene che rispetto alla rinuncia poi presentata dall’odierno appellante si sarebbe formato in epoca antecedente il titolo in sanatoria prevista per « le opere ultimate anteriormente al 1° settembre 1967 », dall’art. 31, comma 5, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Sennonché, in contrario va osservato che la rinuncia alla domanda di condono, per qualsiasi ragione essa stata resa - nel caso di specie sull’assunto della sua superfluità - priva di base giuridica il titolo eventualmente formatosi per TI . L’intervento repressivo conseguenzialmente adottato dall’amministrazione comunale si fonda pertanto legittimamente sull’abusività delle opere in allora riconosciuta con la domanda medesima.
29. Con riguardo alle logge oggetto del condono rinunciato si sostiene ulteriormente che secondo il vigente regolamento edilizio comunale esse, poiché di profondità superiore a 2 metri, concorrerebbero alla formazione della superficie lorda di solaio e conseguentemente del volume dell’edificio, e così quelli creati sulla base di esse. Se così fosse non risulta spiegabile il fatto che sia stata nondimeno chiesta la sanatoria di volumi in tesi preesistenti, che tuttavia, come controdedotto dall’amministrazione comunale, sono definibili come accessori e sono stati abusivamente trasformati in residenziali.
30. Per quanto concerne le restanti opere oggetto degli interventi repressivi, si deduce ulteriormente che il Comune di AL non avrebbe dato la prova della loro illegittimità, posta per legge a suo carico. In contrario è sufficiente rinviare sul punto a quanto finora esposto.
31. Del pari vanno richiamate le precedenti considerazioni per la contestazione di illegittimità del complessivo operato dell’amministrazione comunale per il fatto di avere adottato nella vicenda controversa « numerosi e ridondanti diversi provvedimenti sanzionatori ».
32. Il ripristino con essi ordinato è poi legittimo, perché quand’anche non vi sia stata la creazione di volumi consiste comunque in un abuso edilizio il mutamento di destinazione d’uso rilevante dal punto di vista urbanistico rispetto a quello risultante dallo stato legittimo dell’immobile ai sensi dell’art. 9- bis del testo unico dell’edilizia, come accertato dall’amministrazione comunale resistente con i provvedimenti impugnati.
33. Infine, a confutazione delle ultime censure riproposte, gli atti di dichiarazione di inefficacia delle segnalazioni certificate di agibilità prot. nn. 252980 del 21 ottobre 2024 e 255041 del 23 ottobre 2024 sono tempestivi. Per la prima l’intervento inibitorio è dato dall’atto comunale di prot. nn. 278488 del 20 novembre 2024; per la seconda è dall’atto di prot. n. 279840 del 21 novembre 2024. In entrambi i casi risulta quindi rispettato il termine, che contrariamente a quanto supposto non è quello di 30 giorni in origine previsto dall’art. 25 del testo unico dell’edilizia, ora abrogato (dall’art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 ( Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ), ma quello di 60 giorni derivante dal combinato disposto degli artt. 24, comma 6, del medesimo DPR 6 giugno 2001, n. 380, con il richiamato art. 19, comma 3, della legge generale sul procedimento amministrativo 7 agosto 1990, n. 241. Gli atti inibitori in questione fanno inoltre riferimento al cambio di destinazione d’uso non consentito, come sopra accertato, per cui anche in questo caso la mancata partecipazione dell’interessato, ulteriormente dedotta, degrada ad irregolarità non invalidante ai sensi del già richiamato art. 21- octies , comma 2, della medesima legge da ultimo menzionata.
34. L’appello deve quindi essere respinto. La peculiarità e complessità delle questioni controverse giustifica nondimeno la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Franconiero | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO