TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 14/03/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2566 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA I coniugi:
1. nato a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. GUERRINI SARA matrimonio celebrato in FORLI' il 01/09/2001 hanno proposto ricorso per separazione consensuale. Il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza. I coniugi hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso Il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa. Le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle stesse condizioni della separazione, come precisato nelle note scritte, allegate alla dichiarazione di non volersi riconciliare ed insistere nel ricorso. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche
1 confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
visto l'intervento del p.m.1; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate: 1) ASSEGNARE la casa coniugale ubicata in Forlì (FC), Via Mondina n. 13, con i mobili e gli arredi ivi contenuti, alla moglie che ne è proprietaria in via Parte_1 esclusiva e che la abiterà unitamente ai figli, con espresso impegno di CP_1
a trasferire la propria residenza altrove asportando i suoi beni personali
[...] entro e non oltre il 28/02/2025;
2) AFFIDARE il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocazione prevalente dello stesso presso la madre, stabilendo che le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte di comune accordo tra i predetti e quelle su questioni di ordinaria amministrazione siano assunte da ciascun genitore nel periodo di permanenza dei figli presso di sé, tenendo sempre nella massima considerazione le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio;
3) DISPORRE che il padre, possa incontrare liberamente il figlio, rispettando gli impegni scolastici ed extra-scolastici del minore e la sua volontà; 5) DARE ATTO che l'assegno unico universale per il figlio viene Persona_1 percepito integralmente dalla madre, con la quale il figlio convive e che ogni genitore provvederà direttamente al mantenimento del figlio nei periodi di rispettiva permanenza presso di essi, senza erogazione di contributi al mantenimento da parte dell'uno e/o dell'altro coniuge;
2 6) DARE ATTO che i genitori si impegnano a contribuire in misura pari al 50% ciascuno alle spese mediche, scolastiche e straordinarie per il figlio minore, come da Protocollo del Tribunale di Forlì da intendersi quivi integralmente richiamato, con conseguente diritto al rimborso da parte del coniuge che le anticipate;
7) DARE ATTO che i coniugi hanno risolto ogni questione patrimoniale tra gli stessi esistente e che null'altro hanno a pretendere l'uno dall'altro ed altresì che entrambi sono economicamente autosufficienti e non hanno pretese da rivolgersi per il loro mantenimento. Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FORLI' (Atto N. 125, P. 2, Serie A anno 2001). PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del relatore. Forlì, 14/03/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
3 N. R.G. 2566/2024 V.G.
TRIBUNALE DI FORLI'
Il Tribunale composto da: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice visti gli atti della causa n. r.g. 2566/2024 V.G., pendente tra
Controparte_1
Assistito e difeso dall'avv. GUERRINI SARA e
Parte_1
Assistito e difeso dall'avv. GUERRINI SARA
che in data odierna è stata emessa sentenza di separazione consensuale;
che le parti hanno congiuntamente formulato richiesta di divorzio;
che la relativa domanda è procedibile alla scadenza del termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, sicché la causa deve essere rimessa sul molo del Presidente-Relatore per i provvedimenti di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo del Relatore per la causa di divorzio;
DISPONE
che l'udienza di comparizione venga sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA alle parti il termine perentorio del 12/11/2025 ore 9.00 per il deposito delle note;
DESIGNA relatore se stesso;
AVVERTE
- che il giudice provvederà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
- che, se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza;
4 - che, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
- che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui sopra è considerato data di udienza a tutti gli effetti. RISERVA ogni ulteriore decisione all'esito. Forlì, 14/03/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA I coniugi:
1. nato a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. GUERRINI SARA matrimonio celebrato in FORLI' il 01/09/2001 hanno proposto ricorso per separazione consensuale. Il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza. I coniugi hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso Il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa. Le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle stesse condizioni della separazione, come precisato nelle note scritte, allegate alla dichiarazione di non volersi riconciliare ed insistere nel ricorso. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche
1 confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
visto l'intervento del p.m.1; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate: 1) ASSEGNARE la casa coniugale ubicata in Forlì (FC), Via Mondina n. 13, con i mobili e gli arredi ivi contenuti, alla moglie che ne è proprietaria in via Parte_1 esclusiva e che la abiterà unitamente ai figli, con espresso impegno di CP_1
a trasferire la propria residenza altrove asportando i suoi beni personali
[...] entro e non oltre il 28/02/2025;
2) AFFIDARE il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocazione prevalente dello stesso presso la madre, stabilendo che le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte di comune accordo tra i predetti e quelle su questioni di ordinaria amministrazione siano assunte da ciascun genitore nel periodo di permanenza dei figli presso di sé, tenendo sempre nella massima considerazione le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio;
3) DISPORRE che il padre, possa incontrare liberamente il figlio, rispettando gli impegni scolastici ed extra-scolastici del minore e la sua volontà; 5) DARE ATTO che l'assegno unico universale per il figlio viene Persona_1 percepito integralmente dalla madre, con la quale il figlio convive e che ogni genitore provvederà direttamente al mantenimento del figlio nei periodi di rispettiva permanenza presso di essi, senza erogazione di contributi al mantenimento da parte dell'uno e/o dell'altro coniuge;
2 6) DARE ATTO che i genitori si impegnano a contribuire in misura pari al 50% ciascuno alle spese mediche, scolastiche e straordinarie per il figlio minore, come da Protocollo del Tribunale di Forlì da intendersi quivi integralmente richiamato, con conseguente diritto al rimborso da parte del coniuge che le anticipate;
7) DARE ATTO che i coniugi hanno risolto ogni questione patrimoniale tra gli stessi esistente e che null'altro hanno a pretendere l'uno dall'altro ed altresì che entrambi sono economicamente autosufficienti e non hanno pretese da rivolgersi per il loro mantenimento. Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FORLI' (Atto N. 125, P. 2, Serie A anno 2001). PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del relatore. Forlì, 14/03/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
3 N. R.G. 2566/2024 V.G.
TRIBUNALE DI FORLI'
Il Tribunale composto da: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice visti gli atti della causa n. r.g. 2566/2024 V.G., pendente tra
Controparte_1
Assistito e difeso dall'avv. GUERRINI SARA e
Parte_1
Assistito e difeso dall'avv. GUERRINI SARA
che in data odierna è stata emessa sentenza di separazione consensuale;
che le parti hanno congiuntamente formulato richiesta di divorzio;
che la relativa domanda è procedibile alla scadenza del termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, sicché la causa deve essere rimessa sul molo del Presidente-Relatore per i provvedimenti di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo del Relatore per la causa di divorzio;
DISPONE
che l'udienza di comparizione venga sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA alle parti il termine perentorio del 12/11/2025 ore 9.00 per il deposito delle note;
DESIGNA relatore se stesso;
AVVERTE
- che il giudice provvederà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
- che, se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza;
4 - che, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
- che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui sopra è considerato data di udienza a tutti gli effetti. RISERVA ogni ulteriore decisione all'esito. Forlì, 14/03/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)