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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/07/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del giorno 16 luglio 2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2546/2024 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Claudia Parte_1
Atzeri, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio NTroparte_1 dell'avv. Renata Ferrari, che con l'avv. Maria Chiara Pinna la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31 luglio 2024, - premesso di essere stato Parte_1
NT assunto dalla società cooperativa in data 20 febbraio 2023 come tecnico di bonifica di
IV livello secondo il C.C.N.L. del settore del Terziario Confcommercio - ha impugnato il licenziamento intimatogli dalla resistente in data 19 dicembre 2023 per superamento del periodo di comporto, sostenendone la nullità ed invocando l'applicazione della tutela reintegratoria piena.
A detta del ricorrente, infatti, il recesso datoriale sarebbe intervenuto prima della scadenza del periodo di comporto previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto, che distinguerebbe i periodi di assenza per malattia da quelli di assenza per infortunio e, inoltre, neutralizzerebbe quelli causati da infortunio sul lavoro;
nel suo caso, egli si sarebbe assentato dal servizio a causa dei postumi invalidanti provocati da un infortunio sul lavoro risalente al 2 maggio 2023, giorno in cui, mentre sollevata manualmente una pesante lastra di marmo, nell'ambito delle ordinarie mansioni assegnategli, aveva sentito un improvviso dolore lombare “che si irradiava nella sede glutea e nella gamba destra, impedendogli la prosecuzione dell'attività lavorativa”.
pagina 1 di 7 NT ha resistito in giudizio, deducendo la piena legittimità della scelta espulsiva, per i periodi di assenza per malattia riportati nella lettera di recesso, compreso quello protrattosi ininterrottamente dal 1° luglio 2023, come d'altronde confermato in sede amministrativa, CP_ dato che proprio dal 1° luglio 2023 il caso era stato trattato dall' e non dall' CP_3
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
2.1. Parte attrice ha dedotto l'illegittimità del licenziamento per mancato rispetto del termine di comporto, imposto ai sensi dell'art. 2110, comma 2, c.c.
Tenuto conto della data di assunzione (20 febbraio 2023), le tutele alle quali egli può ambire sono quelle previste dal d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23.
Il d.lgs. n. 23/2015 riserva la c.d. tutela reale piena ad un numero di casi tassativamente indicati all'art. 2, il cui comma primo così testualmente recita:
“
1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale”.
Nel testo originario la disposizione riconosceva la tutela reintegratoria nei soli casi di nullità, “espressamente” previsti dalla legge, ma la Corte costituzionale ha dichiarato la norma illegittima limitatamente alla parola "espressamente", da ciò conseguendo che il regime del licenziamento nullo è lo stesso, sia che nella disposizione imperativa violata ricorra l'espressa sanzione della nullità, sia che ciò non sia testualmente previsto, sempre che risulti prescritto un divieto di licenziamento al ricorrere di determinati presupposti
(Corte Costituzionale, sentenza 22 febbraio 2024, n. 22).
Quanto al licenziamento per superamento del periodo di comporto, è noto che esso costituisce una fattispecie autonoma di recesso diversa da quelle riconducibili ai concetti di giusta causa o giustificato motivo di cui all'art. 2119 c.c. e alla l. 15 luglio 1966, n. 604, artt.
1 e 3 (Cass. civ., S.U., 22 maggio 2018, n.12568).
pagina 2 di 7 Il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110, comma 2, c.c.
2.2. Nel caso di specie, è pacifico che si sia assentato dal lavoro, a causa di Parte_1 inabilità temporanea assoluta, per 182 giorni non consecutivi, nei periodi analiticamente riportati nella lettera di licenziamento, ossia:
- dal 22 al 23 marzo 2023;
- dal 17 al 21 aprile 2023;
- dal 27 al 30 aprile 2023;
- dal 2 luglio al 19 dicembre 2023.
Per questo è stato licenziato con missiva in data 19 dicembre 2023, comunicata in pari data (copia della lettera di recesso è allegata al ricorso).
Parte ricorrente ha sostenuto l'illegittimità del recesso perché questo sarebbe intervenuto prima della scadenza del periodo di comporto, che il C.C.N.L. Terziario Confcommercio quantifica sì in 180 giorni di calendario nell'arco di un anno solare, ma scindendo i periodi a seconda che si tratti di assenza per malattia comune o di assenza per infortunio sul lavoro/malattia professionale.
La resistente ha, per contro, replicato sostenendo che tutte le assenze considerate sarebbero da considerare alla stregua di malattia comune e di aver invece escluso dal computo quelle per infortunio sul lavoro.
2.3. Per la decisione della lite, occorre partire dalla disciplina sul comporto contenuta nel contratto collettivo applicabile al rapporto.
Dal combinato disposto di cui agli artt. 186 e 188 del C.C.N.L. è dato ricavare che i periodi di comporto per malattia comune e per infortunio (termine impiegato dalle parti sociali per identificare in senso stretto i casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale), “agli effetti del raggiungimento del termine massimo di conservazione del posto sono distinti ed hanno la durata di centottanta giorni cadauno” (così nella
“dichiarazione a verbale” in calce all'art. 188).
Non è quindi previsto, come al contrario sostenuto dal ricorrente, che l'assenza per infortunio sul lavoro o per malattia professionale debba escludersi dal computo del comporto, mentre le parti collettive hanno inteso rafforzare la protezione dei lavoratori colpiti da uno di tali eventi mediante la previsione in forza della quale “nei confronti dei pagina 3 di 7 lavoratori infortunati sul lavoro, assenti per invalidità temporanea assoluta, la conservazione del posto oltre il periodo massimo di 180 giorni fissato dagli artt. 186 e
188, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un periodo di aspettativa non retribuita, per tutta la durata dell'infortunio” (art. 194, comma 1).
Si tratta di una aspettativa aggiuntiva che esige che il lavoratore interessato presenti
“richiesta a mezzo raccomandata A.R. prima della scadenza del 180° giorno di assenza per infortunio” (art. 194, comma 3).
2.4. Attraverso la consulenza tecnica d'ufficio, congruamente motivata, dai cui esiti non v'è motivo di discostarsi, è stato possibile accertare che il periodo di assenza dal lavoro di compreso tra i mesi di luglio e settembre 2023 fosse senz'altro addebitabile ai Parte_1 postumi dell'infortunio sul lavoro del 2 maggio di quello stesso anno.
Più precisamente, l'evento infortunistico, pacifico nei suoi contorni fattuali, ossia l'improvvisa “sintomatologia lombalgia e lombosciatalgica dx” accusata dal ricorrente all'atto del sollevamento di una pesante lastra di marmo, è giustificabile, secondo il noto criterio del “più probabile che non”, a causa dello sforzo lavorativo che “ha favorito lo sviluppo di una focalità erniaria in una verosimile preesistente discopatia degenerativa in
L4L5”.
In particolare, ha evidenziato l'ausiliario che:
- “sicuramente il FOTI soggetto all'epoca di 60 anni presentava le parafisiologiche alterazioni degenerative della colonna, comuni in soggetti sessantenni, del tutto mute prima dell'infortunio”;
- in quel quadro di preesistente discopatia degenerativa in L4-L5, lo sforzo per il sollevamento della lastra di marmo ha “favorito lo sviluppo di una focalità erniaria”, intervenendo come fattore quantomeno concausale dell'evento dannoso e determinando senz'altro quella condizione di inabilità temporanea assoluta che ha giustificato l'assenza lavorativa di fino al settembre 2023. Parte_1
2.5. Alla luce delle risultanze della c.t.u., quindi, il periodo di assenza dal lavoro protrattosi dal luglio al settembre 2023 andava scisso dalle restanti assenze per malattia comune, cosicché alla data del 19 dicembre 2023 non poteva dirsi consumato l'intero periodo di comporto invece considerato dalla cooperativa resistente.
2.6. Alla prima udienza successiva al deposito della relazione peritale, la difesa di parte convenuta ha eccepito la nullità della consulenza, sostenendo che questa si baserebbe su un documento (il CD della risonanza magnetica del 24 maggio 2023) non ritualmente pagina 4 di 7 acquisito al processo, di cui l'ausiliario sarebbe venuto in possesso nel corso delle indagini, senza sottoporlo all'esame delle parti.
All'udienza odierna è stato sentito personalmente il c.t.u., il quale - se da un lato ha riconosciuto di aver ricevuto direttamente dalla parte ricorrente il CD (oggi acquisito d'ufficio agli atti del processo dal Tribunale) contenente le risultanze della risonanza magnetica del 24 maggio 2023, senza sottoporlo all'esame della parte convenuta - dall'altro ha anche chiarito che senza quel documento le sue conclusioni ed argomentazioni non sarebbero state differenti, avendo egli fondato il giudizio medico sul contenuto della restante documentazione medica allegata al ricorso.
Ha anche chiarito che degli esiti di quella risonanza si dà atto in un certificato medico di uno specialista ortopedico, allegato al ricorso: si tratta in particolare del doc. 7, ossia il certificato medico a firma del dott. , datato 13 luglio 2023, in cui Persona_1 effettivamente si richiama l'esito della risonanza magnetica di cui si tratta.
Le dichiarazioni del consulente sono confermate dall'esame della relazione tecnica trasmessa dall'ausiliario alle parti, in cui l'esito della RMN viene riferito sulla base del contenuto di altra documentazione medica regolarmente acquisita al processo: oltre alla certificazione ortopedica del 13 luglio 2023, la certificazione a firma della neurologa dott.ssa del 24 agosto 2023, in cui si legge, tra l'altro: “RMN rachide Persona_2 lombosacrale (24.05.2023): significativa e diffusa spondilo-disco-artrosi con fenomeni degenerativi e protrusioni discali multiple e croniche. I reperti descritti in L4-L5 depongono per una piccola ernia mediana che per caratteristiche di segnale potrebbe essere recente o relativamente recente”. Parte_ Il c.t.u. ha invece richiamato le sequenze del CD della nelle valutazioni espresse a seguito delle osservazioni ricevute dal consulente di parte convenuta, a scopo meramente confermativo delle proprie precedenti valutazioni, che non sono state modificate.
In altri termini, il quadro patologico cagionato dall'infortunio del maggio 2023 risulta sufficientemente comprovato attraverso la documentazione medica allegata al ricorso, mentre l'esame del CD della RMN del 24 maggio 2023 avrebbe solo un valore di riscontro.
Partendo da queste premesse, deve escludersi che la relazione del c.t.u. possa essere considerata nulla.
Laddove, nell'esercizio dei poteri di autonoma investigazione ordinariamente riconoscibili al consulente, questi incorra nella violazione della regola del contraddittorio,
pagina 5 di 7 ciò non sempre produce conseguenze suscettibili di ripercuotersi sul prodotto peritale finale.
Ai sensi dell'art. 159, comma 1, c.p.c. la nullità di un atto non si estende a quelli successivi che ne siano indipendenti.
Ciò è accaduto nel caso di specie, in cui il c.t.u., pur avendo acquisito un documento non prodotto dalle parti nelle forme e tempi di rito e non avendolo sottoposto al loro esame
(in particolare, all'esame del convenuto), ha evitato tuttavia di farne richiamo ai fini di formalizzare il proprio responso, nella sua prima formulazione;
il richiamo al contenuto del
CD è avvenuto invece solo a scopo di confermare il proprio giudizio medico-legale, alla luce delle osservazioni del consulente del convenuto. Parte_ L'esito della consulenza prescinde dalla considerazione del documento (CD della del 24 maggio 2023) e non vede perciò compromessa la sua formazione (cfr. Cass. civ.,
Sez. I, 27 luglio 2011, n. 16441; si veda poi anche Cass. civ., S.U., 1° febbraio 2022, n.
3086, paragrafo 35).
3. Non resta al Tribunale che dichiarare la nullità del licenziamento e condannare la NT società alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo.
La società convenuta deve, inoltre, essere condannata al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.
4. In considerazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la resistente deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto dei parametri per le cause di lavoro di valore indeterminabile.
E' appena il caso di precisare che parte ricorrente ha visto rigettare dal competente consiglio dell'ordine degli avvocati l'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato già presentata il 17 luglio 2024 e la stessa richiesta non è stata riproposta a questo giudice ai sensi dell'art. 126, u.c., d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Non è conseguentemente applicabile la disciplina prevista a norma degli artt. 74 e ss. dello stesso d.P.R. n. 115/2002, e le spese vengono liquidate in favore della parte vittoriosa, con distrazione verso il suo difensore con procura, dichiaratosi antistatario ai pagina 6 di 7 sensi dell'art. 93 c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in euro 450,00 oltre accessori con separato decreto in pari data, devono essere definitivamente poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. dichiara la nullità del licenziamento per cui è causa;
2. condanna la resistente alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, per il periodo corrente dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo;
3. condanna la società convenuta al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
4. condanna la resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 4.800,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Claudia Atzeri;
5. pone definitivamente a carico della resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in euro 450,00 oltre accessori con separato decreto in pari data.
Cagliari, 16 luglio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del giorno 16 luglio 2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2546/2024 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Claudia Parte_1
Atzeri, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio NTroparte_1 dell'avv. Renata Ferrari, che con l'avv. Maria Chiara Pinna la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31 luglio 2024, - premesso di essere stato Parte_1
NT assunto dalla società cooperativa in data 20 febbraio 2023 come tecnico di bonifica di
IV livello secondo il C.C.N.L. del settore del Terziario Confcommercio - ha impugnato il licenziamento intimatogli dalla resistente in data 19 dicembre 2023 per superamento del periodo di comporto, sostenendone la nullità ed invocando l'applicazione della tutela reintegratoria piena.
A detta del ricorrente, infatti, il recesso datoriale sarebbe intervenuto prima della scadenza del periodo di comporto previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto, che distinguerebbe i periodi di assenza per malattia da quelli di assenza per infortunio e, inoltre, neutralizzerebbe quelli causati da infortunio sul lavoro;
nel suo caso, egli si sarebbe assentato dal servizio a causa dei postumi invalidanti provocati da un infortunio sul lavoro risalente al 2 maggio 2023, giorno in cui, mentre sollevata manualmente una pesante lastra di marmo, nell'ambito delle ordinarie mansioni assegnategli, aveva sentito un improvviso dolore lombare “che si irradiava nella sede glutea e nella gamba destra, impedendogli la prosecuzione dell'attività lavorativa”.
pagina 1 di 7 NT ha resistito in giudizio, deducendo la piena legittimità della scelta espulsiva, per i periodi di assenza per malattia riportati nella lettera di recesso, compreso quello protrattosi ininterrottamente dal 1° luglio 2023, come d'altronde confermato in sede amministrativa, CP_ dato che proprio dal 1° luglio 2023 il caso era stato trattato dall' e non dall' CP_3
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
2.1. Parte attrice ha dedotto l'illegittimità del licenziamento per mancato rispetto del termine di comporto, imposto ai sensi dell'art. 2110, comma 2, c.c.
Tenuto conto della data di assunzione (20 febbraio 2023), le tutele alle quali egli può ambire sono quelle previste dal d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23.
Il d.lgs. n. 23/2015 riserva la c.d. tutela reale piena ad un numero di casi tassativamente indicati all'art. 2, il cui comma primo così testualmente recita:
“
1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale”.
Nel testo originario la disposizione riconosceva la tutela reintegratoria nei soli casi di nullità, “espressamente” previsti dalla legge, ma la Corte costituzionale ha dichiarato la norma illegittima limitatamente alla parola "espressamente", da ciò conseguendo che il regime del licenziamento nullo è lo stesso, sia che nella disposizione imperativa violata ricorra l'espressa sanzione della nullità, sia che ciò non sia testualmente previsto, sempre che risulti prescritto un divieto di licenziamento al ricorrere di determinati presupposti
(Corte Costituzionale, sentenza 22 febbraio 2024, n. 22).
Quanto al licenziamento per superamento del periodo di comporto, è noto che esso costituisce una fattispecie autonoma di recesso diversa da quelle riconducibili ai concetti di giusta causa o giustificato motivo di cui all'art. 2119 c.c. e alla l. 15 luglio 1966, n. 604, artt.
1 e 3 (Cass. civ., S.U., 22 maggio 2018, n.12568).
pagina 2 di 7 Il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110, comma 2, c.c.
2.2. Nel caso di specie, è pacifico che si sia assentato dal lavoro, a causa di Parte_1 inabilità temporanea assoluta, per 182 giorni non consecutivi, nei periodi analiticamente riportati nella lettera di licenziamento, ossia:
- dal 22 al 23 marzo 2023;
- dal 17 al 21 aprile 2023;
- dal 27 al 30 aprile 2023;
- dal 2 luglio al 19 dicembre 2023.
Per questo è stato licenziato con missiva in data 19 dicembre 2023, comunicata in pari data (copia della lettera di recesso è allegata al ricorso).
Parte ricorrente ha sostenuto l'illegittimità del recesso perché questo sarebbe intervenuto prima della scadenza del periodo di comporto, che il C.C.N.L. Terziario Confcommercio quantifica sì in 180 giorni di calendario nell'arco di un anno solare, ma scindendo i periodi a seconda che si tratti di assenza per malattia comune o di assenza per infortunio sul lavoro/malattia professionale.
La resistente ha, per contro, replicato sostenendo che tutte le assenze considerate sarebbero da considerare alla stregua di malattia comune e di aver invece escluso dal computo quelle per infortunio sul lavoro.
2.3. Per la decisione della lite, occorre partire dalla disciplina sul comporto contenuta nel contratto collettivo applicabile al rapporto.
Dal combinato disposto di cui agli artt. 186 e 188 del C.C.N.L. è dato ricavare che i periodi di comporto per malattia comune e per infortunio (termine impiegato dalle parti sociali per identificare in senso stretto i casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale), “agli effetti del raggiungimento del termine massimo di conservazione del posto sono distinti ed hanno la durata di centottanta giorni cadauno” (così nella
“dichiarazione a verbale” in calce all'art. 188).
Non è quindi previsto, come al contrario sostenuto dal ricorrente, che l'assenza per infortunio sul lavoro o per malattia professionale debba escludersi dal computo del comporto, mentre le parti collettive hanno inteso rafforzare la protezione dei lavoratori colpiti da uno di tali eventi mediante la previsione in forza della quale “nei confronti dei pagina 3 di 7 lavoratori infortunati sul lavoro, assenti per invalidità temporanea assoluta, la conservazione del posto oltre il periodo massimo di 180 giorni fissato dagli artt. 186 e
188, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un periodo di aspettativa non retribuita, per tutta la durata dell'infortunio” (art. 194, comma 1).
Si tratta di una aspettativa aggiuntiva che esige che il lavoratore interessato presenti
“richiesta a mezzo raccomandata A.R. prima della scadenza del 180° giorno di assenza per infortunio” (art. 194, comma 3).
2.4. Attraverso la consulenza tecnica d'ufficio, congruamente motivata, dai cui esiti non v'è motivo di discostarsi, è stato possibile accertare che il periodo di assenza dal lavoro di compreso tra i mesi di luglio e settembre 2023 fosse senz'altro addebitabile ai Parte_1 postumi dell'infortunio sul lavoro del 2 maggio di quello stesso anno.
Più precisamente, l'evento infortunistico, pacifico nei suoi contorni fattuali, ossia l'improvvisa “sintomatologia lombalgia e lombosciatalgica dx” accusata dal ricorrente all'atto del sollevamento di una pesante lastra di marmo, è giustificabile, secondo il noto criterio del “più probabile che non”, a causa dello sforzo lavorativo che “ha favorito lo sviluppo di una focalità erniaria in una verosimile preesistente discopatia degenerativa in
L4L5”.
In particolare, ha evidenziato l'ausiliario che:
- “sicuramente il FOTI soggetto all'epoca di 60 anni presentava le parafisiologiche alterazioni degenerative della colonna, comuni in soggetti sessantenni, del tutto mute prima dell'infortunio”;
- in quel quadro di preesistente discopatia degenerativa in L4-L5, lo sforzo per il sollevamento della lastra di marmo ha “favorito lo sviluppo di una focalità erniaria”, intervenendo come fattore quantomeno concausale dell'evento dannoso e determinando senz'altro quella condizione di inabilità temporanea assoluta che ha giustificato l'assenza lavorativa di fino al settembre 2023. Parte_1
2.5. Alla luce delle risultanze della c.t.u., quindi, il periodo di assenza dal lavoro protrattosi dal luglio al settembre 2023 andava scisso dalle restanti assenze per malattia comune, cosicché alla data del 19 dicembre 2023 non poteva dirsi consumato l'intero periodo di comporto invece considerato dalla cooperativa resistente.
2.6. Alla prima udienza successiva al deposito della relazione peritale, la difesa di parte convenuta ha eccepito la nullità della consulenza, sostenendo che questa si baserebbe su un documento (il CD della risonanza magnetica del 24 maggio 2023) non ritualmente pagina 4 di 7 acquisito al processo, di cui l'ausiliario sarebbe venuto in possesso nel corso delle indagini, senza sottoporlo all'esame delle parti.
All'udienza odierna è stato sentito personalmente il c.t.u., il quale - se da un lato ha riconosciuto di aver ricevuto direttamente dalla parte ricorrente il CD (oggi acquisito d'ufficio agli atti del processo dal Tribunale) contenente le risultanze della risonanza magnetica del 24 maggio 2023, senza sottoporlo all'esame della parte convenuta - dall'altro ha anche chiarito che senza quel documento le sue conclusioni ed argomentazioni non sarebbero state differenti, avendo egli fondato il giudizio medico sul contenuto della restante documentazione medica allegata al ricorso.
Ha anche chiarito che degli esiti di quella risonanza si dà atto in un certificato medico di uno specialista ortopedico, allegato al ricorso: si tratta in particolare del doc. 7, ossia il certificato medico a firma del dott. , datato 13 luglio 2023, in cui Persona_1 effettivamente si richiama l'esito della risonanza magnetica di cui si tratta.
Le dichiarazioni del consulente sono confermate dall'esame della relazione tecnica trasmessa dall'ausiliario alle parti, in cui l'esito della RMN viene riferito sulla base del contenuto di altra documentazione medica regolarmente acquisita al processo: oltre alla certificazione ortopedica del 13 luglio 2023, la certificazione a firma della neurologa dott.ssa del 24 agosto 2023, in cui si legge, tra l'altro: “RMN rachide Persona_2 lombosacrale (24.05.2023): significativa e diffusa spondilo-disco-artrosi con fenomeni degenerativi e protrusioni discali multiple e croniche. I reperti descritti in L4-L5 depongono per una piccola ernia mediana che per caratteristiche di segnale potrebbe essere recente o relativamente recente”. Parte_ Il c.t.u. ha invece richiamato le sequenze del CD della nelle valutazioni espresse a seguito delle osservazioni ricevute dal consulente di parte convenuta, a scopo meramente confermativo delle proprie precedenti valutazioni, che non sono state modificate.
In altri termini, il quadro patologico cagionato dall'infortunio del maggio 2023 risulta sufficientemente comprovato attraverso la documentazione medica allegata al ricorso, mentre l'esame del CD della RMN del 24 maggio 2023 avrebbe solo un valore di riscontro.
Partendo da queste premesse, deve escludersi che la relazione del c.t.u. possa essere considerata nulla.
Laddove, nell'esercizio dei poteri di autonoma investigazione ordinariamente riconoscibili al consulente, questi incorra nella violazione della regola del contraddittorio,
pagina 5 di 7 ciò non sempre produce conseguenze suscettibili di ripercuotersi sul prodotto peritale finale.
Ai sensi dell'art. 159, comma 1, c.p.c. la nullità di un atto non si estende a quelli successivi che ne siano indipendenti.
Ciò è accaduto nel caso di specie, in cui il c.t.u., pur avendo acquisito un documento non prodotto dalle parti nelle forme e tempi di rito e non avendolo sottoposto al loro esame
(in particolare, all'esame del convenuto), ha evitato tuttavia di farne richiamo ai fini di formalizzare il proprio responso, nella sua prima formulazione;
il richiamo al contenuto del
CD è avvenuto invece solo a scopo di confermare il proprio giudizio medico-legale, alla luce delle osservazioni del consulente del convenuto. Parte_ L'esito della consulenza prescinde dalla considerazione del documento (CD della del 24 maggio 2023) e non vede perciò compromessa la sua formazione (cfr. Cass. civ.,
Sez. I, 27 luglio 2011, n. 16441; si veda poi anche Cass. civ., S.U., 1° febbraio 2022, n.
3086, paragrafo 35).
3. Non resta al Tribunale che dichiarare la nullità del licenziamento e condannare la NT società alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo.
La società convenuta deve, inoltre, essere condannata al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.
4. In considerazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la resistente deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto dei parametri per le cause di lavoro di valore indeterminabile.
E' appena il caso di precisare che parte ricorrente ha visto rigettare dal competente consiglio dell'ordine degli avvocati l'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato già presentata il 17 luglio 2024 e la stessa richiesta non è stata riproposta a questo giudice ai sensi dell'art. 126, u.c., d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Non è conseguentemente applicabile la disciplina prevista a norma degli artt. 74 e ss. dello stesso d.P.R. n. 115/2002, e le spese vengono liquidate in favore della parte vittoriosa, con distrazione verso il suo difensore con procura, dichiaratosi antistatario ai pagina 6 di 7 sensi dell'art. 93 c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in euro 450,00 oltre accessori con separato decreto in pari data, devono essere definitivamente poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. dichiara la nullità del licenziamento per cui è causa;
2. condanna la resistente alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, per il periodo corrente dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo;
3. condanna la società convenuta al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
4. condanna la resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 4.800,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Claudia Atzeri;
5. pone definitivamente a carico della resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in euro 450,00 oltre accessori con separato decreto in pari data.
Cagliari, 16 luglio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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