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Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/02/2024, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Caterina Mangano Giudice dott. Viviana Cusolito Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3089 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA
, nato in [...] il Parte_1
04.03.1975, ivi residente in [...] p.1, cod. fisc.
[...]
elettivamente domiciliato a S. Teresa di Riva, via R. C.F._1
Margherita 66, presso e nello studio dell'Avv. Letteria Parisi, pec: fax 0942 794703, cod. fisc. Email_1 C.F._2
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
[...]
E nata in [...] il [...], Controparte_1
residente in S. AL IC (ME), C.da Lacco, 17, C.F.:
[...]
, elettivamente domiciliata in Furci IC (ME), via Caio C.F._3
Duilio, 21, presso lo studio dell'Avv. Vincenza Prestipino (
[...]
) che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti, la C.F._4
quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: Email_2
RESISTENTE
1 E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili cui è stato riunito il procedimento n. 195/2022 R.G. avente il medesimo oggetto tra le medesime parti
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 25.06.2021, nato a [...] Parte_1
(ME) il 04/03/1975, premesso di avere contratto in data 30.09.2006, nel
Comune di Pagliara (ME), matrimonio concordatario con
[...]
nata a [...] il [...]; che Controparte_1
dall'unione erano nate due figlie, nata a [...] il [...] e Per_1
nata a [...] il [...]; che tra le parti era intervenuta Per_2
separazione consensuale omologata con provvedimento del Tribunale di
Messina depositato il 23.12.2013; che la separazione si era protratta ininterrottamente, a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento, il tempo necessario per la proponibilità della domanda di divorzio;
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
tutto ciò premesso, chiedeva che venisse pronunciata sentenza di divorzio. Chiedeva, altresì, che fossero confermate le statuizioni contenute nell'accordo di separazione omologato con riferimento all'affidamento delle figlie minori. Osservava, nondimeno, che egli aveva necessità di recuperare il godimento della casa coniugale, la quale, in base agli accordi di separazione, avrebbe dovuto essere restituita dalla ai proprietari dell'immobile, vale a dire allo Controparte_1
stesso deducente ed alla sorella non Parte_2
appena la resistente avesse reperito altro immobile dove trasferirsi con la prole, anche in considerazione del fatto che egli viveva in un'abitazione in
2 locazione e, a seguito della situazione derivante dalla pandemia, aveva subito i provvedimenti restrittivi del governo per contenere la diffusione del virus Covid 19, con conseguente riduzione dei redditi derivanti dall'attività di ristorazione. Dichiarava, infine, di essere disponibile ad aumentare l'assegno complessivo a suo carico a titolo di contributo al mantenimento delle figlie sino ad € 400,00 mensili (anziché € 350,00 come previsto nell'accordo di separazione omologato a far data dal rilascio della casa coniugale).
Instaurato il contraddittorio, si costituiva Controparte_1
, la quale non si opponeva alla pronuncia di divorzio,
[...]
evidenziando che ella stessa aveva depositato autonomo ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedeva l'aumento dell'assegno stabilito quale contributo di mantenimento delle figlie, in misura non inferiore ad € 300,00 per ciascuna figlia, oltre al 70 % delle spese straordinarie, nonché la corresponsione in favore della deducente di un assegno divorzile, dell'importo mensile di € 300,00, posto che il EO era titolare di un rinomato ristorante nella località turistica di Letojanni e che le esigenze delle figlie erano aumentate, sia per motivi di studio sia in relazione alle attività sportive intraprese. Quanto all'assegno divorzile, deduceva che era cessata l'indennità di disoccupazione della quale in passato aveva beneficiato, e non era riuscita a reperire altra occupazione, sicché versava in situazione economica assai precaria;
rilevava, inoltre, che lei aveva contribuito alla costituzione del patrimonio comune, sia aiutando il marito nella attività di ristorazione, sia occupandosi delle figlie, così consentendo al marito di dedicarsi interamente al lavoro. Quanto, infine, alla casa coniugale chiedeva che la stessa fosse a lei assegnata, tenuto conto del fatto che lei continuava a vivere in detto immobile insieme alle figlie e
3 che la proprietà di detta casa era stata assegnata, a seguito di divisione, per metà in via esclusiva del ricorrente e per metà alla di lui sorella.
All'udienza presidenziale del 02.03.2022, diretta all'espletamento del tentativo di conciliazione, i coniugi confermavano la volontà di divorziare e dichiaravano di non essersi riconciliati dalla data della Parte separazione. In tale sede il affermava che le proprie condizioni economiche erano rimaste pressoché immutate dal tempo della separazione ed egli aveva solamente conseguito per donazione la proprietà della metà della casa coniugale occupata dalla moglie;
riferiva, inoltre, che aveva recentemente stipulato un contratto a tempo determinato con una scuola di formazione e che viveva in una casa in locazione per la quale pagava un canone mensile di € 300,00. Controparte_1
evidenziava, invece, che dopo la separazione era stata licenziata dalla Casa di Cura presso la quale lavorava, che aveva, quindi, percepito per circa due anni l'indennità di disoccupazione e che, successivamente, era riuscita a reperire solamente dei lavori saltuari come collaboratrice domestica ed in agricoltura.
Con ordinanza depositata il 12.03.2022 il Presidente delegato provvedeva in via d'urgenza nell'interesse dei coniugi e della prole, ponendo a carico di l'obbligo di corrispondere alla Parte_1
un assegno provvisorio pari ad € 250,00 mensili Controparte_1
per il di lei mantenimento;
rideterminava, inoltre, l'assegno a carico del Parte
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie in € 400,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici , ponendo a carico del Org_1
padre anche il pagamento del 70% delle spese straordinarie;
assegnava, infine, il godimento della casa coniugale a Controparte_1
e dava le disposizioni necessarie per la prosecuzione del giudizio
[...]
davanti al Giudice Istruttore. Nella suddetta ordinanza il Presidente
4 delegato sottolineava che il reddito complessivo in atto concretamente goduto dal EO era certamente superiore al reddito imponibile desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi prodotta, riferibile ad un periodo in cui vi ea stata una riduzione delle entrate dovuta alla crisi pandemica
(manifestatasi nel periodo di imposta 2019) e che non dava neppure conto dei proventi derivanti da una successiva attività di insegnamento;
osservava, poi, che tale reddito effettivo era superiore a quello conseguito dal EO nel 2013, in forza del quale egli si era obbligato, nell'accordo di separazione, al pagamento di euro 300,00 a favore della prole e alla copertura delle spese (per un massimo di euro 250,00 mensili) dovute alla locazione di un immobile una volta che la moglie avesse lasciato la casa coniugale;
rilevava, infine, che la casa coniugale, in atto occupata dal genitore collocatario della prole e da due figlie minorenni, andava senz'altro assegnata alla , in ossequio a fondamentali esigenze CP
di tutela della prole alla stabilità del proprio riferimento domestico, benché
i genitori non avessero espressamente provveduto in tal senso in sede di separazione consensuale, in quanto le statuizioni concernenti la prole potevano essere adottate d'ufficio essendo volte alla tutela di situazioni soggettive sottratte alla disponibilità delle parti.
Con separata ordinanza resa sempre in data 12.03.2022 il Presidente delegato disponeva, poi, la riunione al presente procedimento di quello portante il numero 195/2022, tra le medesime parti ed avente il medesimo oggetto per l'evidente connessione esistente tra i due procedimenti.
Con sentenza non definitiva n. 1749/2022 pubblicata il 21.10.2022 il
Tribunale pronunciava, ai sensi dell'art. 4 comma 12 legge 898/70, il divorzio dei coniugi, rimettendo la causa davanti al Giudice Istruttore per la prosecuzione con riferimento alle altre domande.
5 Espletato l'interrogatorio formale delle parti ed esaurita la prova testimoniale ammessa, all'udienza del 09.11.2023, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., il Giudice Istruttore, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., concedendo i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica e disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Avendo il collegio già pronunciato sentenza non definitiva con riferimento alla domanda relativa allo stato coniugale, occorre esaminare le altre domande concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole,
l'assegnazione della casa coniugale e la richiesta avanzata da CP
di un assegno divorzile.
[...]
Quanto ai provvedimenti relativi alla prole occorre tenere presente che quando, come nel caso in esame, vi sia già un provvedimento giurisdizionale definitivo che disciplina i rapporti tra genitori e figli, la modifica delle precedenti statuizioni è consentita solamente nel caso in cui vi siano fatti sopravvenuti che giustifichino una revisione delle disposizioni vigenti. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, infatti, che la disposizione contenuta nell'art. 337 quinquies c.c., secondo cui la revisione dei provvedimenti relativi alla prole è ammessa “in ogni tempo”, non incide sui presupposti della revisione stessa e l'esistenza di circostanze nuove costituisce, per principio generale, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ.
08.05.2013 n. 10720).
Nel caso in esame, entrambe le parti non hanno allegato circostanze idonee a giustificare una revisione delle statuizioni vigenti relative ai rapporti di natura personale tra i genitori e le figlie e , così Per_1 Per_2
come stabiliti negli accordi di separazione omologati, che vanno sul punto
6 confermati. Riguardo al mantenimento della prole, va osservato che l'importo a suo tempo stabilito in sede di separazione, pari ad € 300,00 mensili, corrisponde alla somma rivalutata di € 356,00; nondimeno, tale somma non si può certamente ritenere adeguata alle esigenze delle figlie, tenuto conto che all'epoca della separazione, risalente alla fine del 2013 una bambina era in età prescolare e l'altra aveva appena iniziato la scuola elementare, mentre oggi sono entrambe adolescenti, con i bisogni tipici di tale età, sia sotto il profilo scolastico e sociale, certamente enormemente superiori rispetto a quelli che le due bambine potevano avere all'epoca della separazione. Peraltro, risulta che la figlia pratica atletica con Per_1
ottimi risultati, mentre la figlia l'attività di motocross ed è evidente Per_2
che per coltivare tali attività sportive si devono sostenere spese apprezzabili. In ogni caso, la Suprema Corte (Cass. Civ. 17055/2007; Cass.
Civ. 8927/2012; Cass. civ. 4 maggio 2023, n. 11724) ha ripetutamente rilevato che l'aumento delle esigenze economiche della prole è notoriamente legata alla crescita, sicché, in qualche misura, non ha bisogno di specifica dimostrazione, quando, come nel caso in esame, trascorra un tempo piuttosto ampio, tale da determinare il passaggio del figlio minore ad una fase di vita caratterizzata da nuovi e maggiori bisogni.
Di conseguenza, la misura dell'assegno a carico del EO per il mantenimento delle figlie va aumentato, così da raggiungere la misura minima complessiva di € 400,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici , oltre al 70% delle spese straordinarie, come già stabilito Org_1
in sede di ordinanza presidenziale, somma che appare certamente compatibile con il redito dichiarato dal EO derivante dalla sua attività di ristorazione, pari, nell'anno 2019, alla somma lorda € 20.840,00 con una imposta netta di € 1.603,00, a fronte di un fatturato pari a € 227.277,00.
Peraltro, il reddito attuale è verosimilmente superiore avendo il EO
7 dimostrato di essere apprezzato anche come formatore, tanto che per qualche tempo, nell'anno 2022, ha svolto l'attività di docente di
Ristorazione nel percorso formativo Operatore della Ristorazione presso il di S. Teresa di Riva. Va, infine, osservato che non può attribuirsi Org_2
grande rilievo alla circostanza che il EO abbia fatto ricorso alle misure di sostegno per gli operatori della ristorazione per un importo di € 25.000,00,
e, nel mese di luglio 2022, anche ad un mutuo chirografario a favore delle
PMI – decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 DL “Liquidità” art. 13 lett. C e D
“Emergenza Covid 19”, ottenendo un finanziamento di euro 100.000,00 con un piano di ammortamento che va dal 13 agosto 2022 al 13 luglio 2032
e per il quale rimborsa mensilmente la somma di euro 950,00 circa, poiché
l'obbligo restitutorio connesso a tali provvidente appare collegato alle difficoltà cui sono andate incontro le imprese di ristorazione a seguito delle epidemia da Covid 19, ma ormai la situazione epidemiologica è stata superata e non vi sono elementi di alcun tipo per ritenere che la redditività dell'impresa ne sia rimasta pregiudicata ed anzi si può presumere che le somme da ultimo mutuate siano state destinate ad investimenti produttivi.
Al fine di ridurre ragioni di contenzioso con riferimento alla individuazione delle spese straordinarie, ritiene, poi, il collegio che le stesse vadano Contro individuate sulla base delle Linee Guida del
Quanto alla casa coniugale, le parti in sede di accordo di separazione avevano stabilito che la vi permanesse Controparte_1
precariamente insieme alle figlie, mentre avevano escluso un provvedimento di assegnazione in favore della moglie, che non poteva, pertanto, contare sula stabilità di tale godimento. Tale situazione, che espone la prole al possibile pregiudizio di dovere lasciare l'immobile, non appare, però, rispondente alle esigenze delle figlie, specie nella situazione attuale in cui la permanenza delle minori nella casa coniugale si è ormai
8 consolidata. Invero, l'art. 337 sexies c.c. considera prioritario ai fini del godimento del bene casa familiare l'interesse dei figli a non interrompere, a causa della separazione dei genitori, quel vincolo intimo con l'habitat dell'ambiente domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare
(Cass., n. 14348/2012) e la relativa pronuncia, in quanto finalizzata alla tutela dell'interesse della prole, di rilevanza pubblicistica, non richiede neppure una specifica domanda di parte (Cass. civ. 11.04.2000 n. 4558).
Nel caso in esame, pertanto, la casa coniugale va assegnata alla CP
, quale genitore con il padre vivono i figli, a nulla rilevando la
[...]
circostanza che l'immobile risulti solo pro quota di proprietà del EO, mentre in questa sede non occorre esaminare la diversa questione della opponibilità al terzo del provvedimento di assegnazione.
Va, infine, accolta, per quanto di ragione, la domanda avanzata dalla diretta ad ottenere la corresponsione di un assegno Controparte_1
divorzile.
In proposito va evidenziato che la decisione in ordine alla richiesta di assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra la parti o in forza di decisione giudiziale, nel regime di separazione dei coniugi, in quanto diverse sono le rispettive discipline sostanziali così come diverse sono la natura, la struttura e la finalità dei relativi trattamenti. Mentre l'assegno di separazione ha funzione conservativa della precedente situazione economica, l'assegno di divorzio, quale effetto diretto della pronuncia di divorzio, deve essere determinato sulla base di criteri propri ed autonomi rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato, anche se l'assetto economico relativo alla separazione può costituire un indice di riferimento nella regolazione del regime patrimoniale del divorzio, nella misura in cui appaia
9 idoneo a fornire elementi utili per la valutazione della condizioni dei coniugi e dell'entità dei loro redditi (Cass. 28 giugno 2007 n. 14921; Cass.
27 luglio 2005, n. 15728; Cass. 11 settembre 2001, n. 11575). La normativa applicabile con riferimento all'assegno divorzile è quella contenuta nell'art. 5 legge 898/1970, così come modificato dalla legge 74/1987, il quale pone le condizioni richieste per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno.
Ciò premesso, secondo il testo dell'articolo citato, l'attribuzione dell'assegno è subordinata alla specifica circostanza di fatto della mancanza in capo all'istante di mezzi adeguati e della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Le Sezioni Unite della Suprema Corte nella recente pronuncia n. 18287 dell'11.07.2018, hanno interpretato il suddetto requisito nel senso che la mancanza di mezzi adeguati va esaminata alla luce degli altri criteri indicati nel medesimo articolo (durata del matrimonio, ragioni della separazione, contributo dato alla conduzione familiare ed al patrimonio comune), destinati a conferire rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale, in applicazione del principio di solidarietà che deve informare la funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno e che trova fondamento costituzionale nel principio della pari dignità dei coniugi (art. 2, 3, 29
Cost.). In particolare, le Sezioni Unite hanno chiarito che l'assegno divorzile può svolgere due funzioni, una funzione assistenziale, di modo che sia assicurato ad entrambi gli ex coniugi il raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, ed una funzione perequativa - compensativa, volta ad assicurare ad entrambi i coniugi un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente, senza
10 che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge (Cass., n. 21234 del 09/08/2019).
Naturalmente, il punto di partenza, anche nella nuova prospettiva ermeneutica indicata dalle Sezioni Unite continua ad essere la sussistenza di un apprezzabile divario nei redditi delle parti al momento della pronuncia di divorzio, quali risultano dalla documentazione fiscale prodotta
(Cass. 12 luglio 2007, n. 15610; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19446; Cass. 16 luglio 2004, n. 13169; Cass. 7 maggio 2002, n. 6541; Cass. 3 luglio 1997 n.
5986), ma l'adeguatezza dei redditi percepiti dalla parte richiedente l'assegno divorzile prescinde, a differenza dell'assegno di separazione, dal tenore di vita coniugale, dovendo essere valutata alla luce del principio costituzionale della parità sostanziale tra i coniugi, così come declinato negli artt. 2, 3 e 29 Cost., e della duplice funzione, come sopra delineata, dell'assegno divorzile.
Sennonché, proprio sulla base di tali presupposti la Suprema Corte ha sottolineato che, pur essendo la decisione in ordine alla richiesta di assegno di divorzio indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti nel regime di separazione dei coniugi, non è possibile di regola riconoscere un assegno divorzile con funzione assistenziale pur in mancanza dei presupposti per un assegno di mantenimento nel regime della separazione o, comunque, un assegno divorzile di importo superiore all'assegno di mantenimento previsto nel regime della separazione, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, in quanto ciò non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, mentre tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile (Cass. civ. 28.02.2020 n. 5605), mentre
11 non può escludersi un assegno divorzile di natura compensativa e perequativa.
Nondimeno, nel caso in esame la ha allegato Parte_3
un peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto al tempo della separazione, quando aveva rinunciato alla percezione di un assegno di mantenimento, poiché all'epoca lavorava in una Casa mentre in Org_3
seguito era stata licenziata ed era ormai disoccupata. Il EO non ha contestato la circostanza che la moglie svolgesse attività lavorativa all'epoca della separazione, ma ha sostenuto che la stessa continuava a percepire dei redditi attraverso lo svolgimento di attività estetica di ricostruzione unghie e di trattamento mani. Nondimeno, ciò non ha trovato riscontro nella istruttoria compiuta, avendo la resistente negato di essere impegnata professionalmente in tale attività mentre la teste Tes_1
pur avendo affermato che la aveva
[...] Parte_3
conseguito un attestato in onicotecnica, ha escluso che stessa svolgesse tale attività lavorativa.
Si può, pertanto, presumere che la resistente tragga occasionalmente dei piccoli guadagni svolgendo l'attività di onicotecnica, avendo acquisito una specifica competenza, ma non vi sono elementi per affermare che la stessa riesca a trarre da tale attività redditi apprezzabili e costanti analoghi a quelli sui quali poteva contare all'epoca della separazione, sicché nessuna preclusione può derivare dalla circostanza che nell'accordo di separazione consensuale non fosse previsto un assegno di mantenimento per il coniuge.
Dagli elementi di conoscenza sopra esposti emerge, poi, l'esistenza di un evidente divario nelle condizioni economiche delle parti, disparità reddituale che persiste anche considerando il valore economico del godimento della casa coniugale, e non occorrendo, in ogni caso, effettuare un accertamento dei redditi rispettivi nel loro esatto ammontare, attraverso
12 l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle situazioni patrimoniali complessive di entrambi gli ex coniugi (Cass. Sez. I, 19.03.2002 n. 3974;
Cass. sez. I 5.11.2007 n. 23051).
Fatta questa necessaria premessa sul nuovo orientamento della
Cassazione, al quale questo Tribunale aderisce, passando al caso concreto, ritiene il collegio che sussistano i presupposti per riconoscere alla un assegno divorzile sia con funzione assistenziale Parte_3
sia con funzione compensativa.
La resistente è priva, infatti, di redditi da lavoro da lavoro, pur potendo svolgere occasionalmente qualche prestazione lavorativa, e non può certamente condurre una esistenza dignitosa senza un aiuto economico da parte del ricorrente. Inoltre, va osservato che tale situazione di squilibrio reddituale è anche la conseguenza dei ruoli endo-familiari che hanno caratterizzato l'unione coniugale fra le parti, ruoli che si presume siano stati condivisi dal marito o comunque da lui accettati. Va, infatti, osservato che lo stesso ricorrente ha ammesso in sede di interrogatorio formale che durante il matrimonio la lo aiutava nella Parte_3
conduzione dell'attività di ristorazione occupandosi, in base alle necessità della serata, del servizio ai tavoli o del servizio di sala o di quello alla Parte cassa, sicché da un lato il ha potuto avvalersi della moglie per affermarsi nel settore della ristorazione e, dall'altro lato, la Pt_3
, per tutto il tempo in cui è stata con il marito, non ha percorso
[...]
diverse strade che avrebbero potuto favorire un più stabile inserimento nel mondo del lavoro. Evidentemente il costituito nuovo nucleo familiare contava di vivere grazie al reddito derivante dall'attività di ristorazione del marito, che dopo la cessazione della convivenza matrimoniale è rimasta nella gestione di quest'ultimo, sicché si può affermare che proprio le scelte
13 compiute durante l'unione coniugale abbiano condizionato i successivi percorsi lavorativi, contribuendo a determinare lo squilibrio economico oggi esistente.
Per i motivi esposti, ritiene il Tribunale che debba essere riconosciuto alla un assegno divorzile che può Parte_3
essere quantificato, in considerazione dei presumibili redditi delle parti e delle altre circostanze sopra indicate, nella somma mensile di € 250,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, come già stabilito nella ordinanza presidenziale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di , rimasto soccombente sulle Parte_1
domane maggiormente qualificanti. Le stesse, avuto riguardo alla entità della causa ed alla modesta complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, in base ai valori minimi dei parametri di cui al D.M. 147/2022, in complessivi € 3.809,00, di cui € 851,00 per la fase “studio”, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase “istruttoria” ed € 1.453,00 per fase
“decisoria”, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A.
e c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 3089/2021 R.G., così provvede:
1) Conferma le statuizioni contenute nell'accordo di separazione omologato con riferimento all'affidamento della prole ed ai tempi di permanenza delle figlie con entrambi i genitori;
2) Assegna a la casa coniugale Controparte_1
completa di erredi;
14 3) Pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1
la somma mensile di € Controparte_1
400,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie;
dispone, altresì che partecipi alle spese straordinarie Parte_1
nell'interesse delle figlie, da individuare sulla base delle Linee Guida del CNF, in misura pari al 70%;
4) Pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1
un assegno divorzile di Controparte_1
importo mensile pari ad € 250,00 da rivalutare annualmente in base agli indici;
Org_1
5) Condanna al pagamento delle spese Parte_1
processuali, che liquida in complessivi € 3.809,00, di cui € 851,00 per la fase “studio”, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase
“istruttoria” ed € 1.453,00 per fase “decisoria”, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e c.p.a..
6) Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 09/02/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Caterina Mangano Giudice dott. Viviana Cusolito Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3089 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA
, nato in [...] il Parte_1
04.03.1975, ivi residente in [...] p.1, cod. fisc.
[...]
elettivamente domiciliato a S. Teresa di Riva, via R. C.F._1
Margherita 66, presso e nello studio dell'Avv. Letteria Parisi, pec: fax 0942 794703, cod. fisc. Email_1 C.F._2
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
[...]
E nata in [...] il [...], Controparte_1
residente in S. AL IC (ME), C.da Lacco, 17, C.F.:
[...]
, elettivamente domiciliata in Furci IC (ME), via Caio C.F._3
Duilio, 21, presso lo studio dell'Avv. Vincenza Prestipino (
[...]
) che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti, la C.F._4
quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: Email_2
RESISTENTE
1 E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili cui è stato riunito il procedimento n. 195/2022 R.G. avente il medesimo oggetto tra le medesime parti
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 25.06.2021, nato a [...] Parte_1
(ME) il 04/03/1975, premesso di avere contratto in data 30.09.2006, nel
Comune di Pagliara (ME), matrimonio concordatario con
[...]
nata a [...] il [...]; che Controparte_1
dall'unione erano nate due figlie, nata a [...] il [...] e Per_1
nata a [...] il [...]; che tra le parti era intervenuta Per_2
separazione consensuale omologata con provvedimento del Tribunale di
Messina depositato il 23.12.2013; che la separazione si era protratta ininterrottamente, a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento, il tempo necessario per la proponibilità della domanda di divorzio;
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
tutto ciò premesso, chiedeva che venisse pronunciata sentenza di divorzio. Chiedeva, altresì, che fossero confermate le statuizioni contenute nell'accordo di separazione omologato con riferimento all'affidamento delle figlie minori. Osservava, nondimeno, che egli aveva necessità di recuperare il godimento della casa coniugale, la quale, in base agli accordi di separazione, avrebbe dovuto essere restituita dalla ai proprietari dell'immobile, vale a dire allo Controparte_1
stesso deducente ed alla sorella non Parte_2
appena la resistente avesse reperito altro immobile dove trasferirsi con la prole, anche in considerazione del fatto che egli viveva in un'abitazione in
2 locazione e, a seguito della situazione derivante dalla pandemia, aveva subito i provvedimenti restrittivi del governo per contenere la diffusione del virus Covid 19, con conseguente riduzione dei redditi derivanti dall'attività di ristorazione. Dichiarava, infine, di essere disponibile ad aumentare l'assegno complessivo a suo carico a titolo di contributo al mantenimento delle figlie sino ad € 400,00 mensili (anziché € 350,00 come previsto nell'accordo di separazione omologato a far data dal rilascio della casa coniugale).
Instaurato il contraddittorio, si costituiva Controparte_1
, la quale non si opponeva alla pronuncia di divorzio,
[...]
evidenziando che ella stessa aveva depositato autonomo ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedeva l'aumento dell'assegno stabilito quale contributo di mantenimento delle figlie, in misura non inferiore ad € 300,00 per ciascuna figlia, oltre al 70 % delle spese straordinarie, nonché la corresponsione in favore della deducente di un assegno divorzile, dell'importo mensile di € 300,00, posto che il EO era titolare di un rinomato ristorante nella località turistica di Letojanni e che le esigenze delle figlie erano aumentate, sia per motivi di studio sia in relazione alle attività sportive intraprese. Quanto all'assegno divorzile, deduceva che era cessata l'indennità di disoccupazione della quale in passato aveva beneficiato, e non era riuscita a reperire altra occupazione, sicché versava in situazione economica assai precaria;
rilevava, inoltre, che lei aveva contribuito alla costituzione del patrimonio comune, sia aiutando il marito nella attività di ristorazione, sia occupandosi delle figlie, così consentendo al marito di dedicarsi interamente al lavoro. Quanto, infine, alla casa coniugale chiedeva che la stessa fosse a lei assegnata, tenuto conto del fatto che lei continuava a vivere in detto immobile insieme alle figlie e
3 che la proprietà di detta casa era stata assegnata, a seguito di divisione, per metà in via esclusiva del ricorrente e per metà alla di lui sorella.
All'udienza presidenziale del 02.03.2022, diretta all'espletamento del tentativo di conciliazione, i coniugi confermavano la volontà di divorziare e dichiaravano di non essersi riconciliati dalla data della Parte separazione. In tale sede il affermava che le proprie condizioni economiche erano rimaste pressoché immutate dal tempo della separazione ed egli aveva solamente conseguito per donazione la proprietà della metà della casa coniugale occupata dalla moglie;
riferiva, inoltre, che aveva recentemente stipulato un contratto a tempo determinato con una scuola di formazione e che viveva in una casa in locazione per la quale pagava un canone mensile di € 300,00. Controparte_1
evidenziava, invece, che dopo la separazione era stata licenziata dalla Casa di Cura presso la quale lavorava, che aveva, quindi, percepito per circa due anni l'indennità di disoccupazione e che, successivamente, era riuscita a reperire solamente dei lavori saltuari come collaboratrice domestica ed in agricoltura.
Con ordinanza depositata il 12.03.2022 il Presidente delegato provvedeva in via d'urgenza nell'interesse dei coniugi e della prole, ponendo a carico di l'obbligo di corrispondere alla Parte_1
un assegno provvisorio pari ad € 250,00 mensili Controparte_1
per il di lei mantenimento;
rideterminava, inoltre, l'assegno a carico del Parte
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie in € 400,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici , ponendo a carico del Org_1
padre anche il pagamento del 70% delle spese straordinarie;
assegnava, infine, il godimento della casa coniugale a Controparte_1
e dava le disposizioni necessarie per la prosecuzione del giudizio
[...]
davanti al Giudice Istruttore. Nella suddetta ordinanza il Presidente
4 delegato sottolineava che il reddito complessivo in atto concretamente goduto dal EO era certamente superiore al reddito imponibile desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi prodotta, riferibile ad un periodo in cui vi ea stata una riduzione delle entrate dovuta alla crisi pandemica
(manifestatasi nel periodo di imposta 2019) e che non dava neppure conto dei proventi derivanti da una successiva attività di insegnamento;
osservava, poi, che tale reddito effettivo era superiore a quello conseguito dal EO nel 2013, in forza del quale egli si era obbligato, nell'accordo di separazione, al pagamento di euro 300,00 a favore della prole e alla copertura delle spese (per un massimo di euro 250,00 mensili) dovute alla locazione di un immobile una volta che la moglie avesse lasciato la casa coniugale;
rilevava, infine, che la casa coniugale, in atto occupata dal genitore collocatario della prole e da due figlie minorenni, andava senz'altro assegnata alla , in ossequio a fondamentali esigenze CP
di tutela della prole alla stabilità del proprio riferimento domestico, benché
i genitori non avessero espressamente provveduto in tal senso in sede di separazione consensuale, in quanto le statuizioni concernenti la prole potevano essere adottate d'ufficio essendo volte alla tutela di situazioni soggettive sottratte alla disponibilità delle parti.
Con separata ordinanza resa sempre in data 12.03.2022 il Presidente delegato disponeva, poi, la riunione al presente procedimento di quello portante il numero 195/2022, tra le medesime parti ed avente il medesimo oggetto per l'evidente connessione esistente tra i due procedimenti.
Con sentenza non definitiva n. 1749/2022 pubblicata il 21.10.2022 il
Tribunale pronunciava, ai sensi dell'art. 4 comma 12 legge 898/70, il divorzio dei coniugi, rimettendo la causa davanti al Giudice Istruttore per la prosecuzione con riferimento alle altre domande.
5 Espletato l'interrogatorio formale delle parti ed esaurita la prova testimoniale ammessa, all'udienza del 09.11.2023, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., il Giudice Istruttore, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., concedendo i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica e disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Avendo il collegio già pronunciato sentenza non definitiva con riferimento alla domanda relativa allo stato coniugale, occorre esaminare le altre domande concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole,
l'assegnazione della casa coniugale e la richiesta avanzata da CP
di un assegno divorzile.
[...]
Quanto ai provvedimenti relativi alla prole occorre tenere presente che quando, come nel caso in esame, vi sia già un provvedimento giurisdizionale definitivo che disciplina i rapporti tra genitori e figli, la modifica delle precedenti statuizioni è consentita solamente nel caso in cui vi siano fatti sopravvenuti che giustifichino una revisione delle disposizioni vigenti. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, infatti, che la disposizione contenuta nell'art. 337 quinquies c.c., secondo cui la revisione dei provvedimenti relativi alla prole è ammessa “in ogni tempo”, non incide sui presupposti della revisione stessa e l'esistenza di circostanze nuove costituisce, per principio generale, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ.
08.05.2013 n. 10720).
Nel caso in esame, entrambe le parti non hanno allegato circostanze idonee a giustificare una revisione delle statuizioni vigenti relative ai rapporti di natura personale tra i genitori e le figlie e , così Per_1 Per_2
come stabiliti negli accordi di separazione omologati, che vanno sul punto
6 confermati. Riguardo al mantenimento della prole, va osservato che l'importo a suo tempo stabilito in sede di separazione, pari ad € 300,00 mensili, corrisponde alla somma rivalutata di € 356,00; nondimeno, tale somma non si può certamente ritenere adeguata alle esigenze delle figlie, tenuto conto che all'epoca della separazione, risalente alla fine del 2013 una bambina era in età prescolare e l'altra aveva appena iniziato la scuola elementare, mentre oggi sono entrambe adolescenti, con i bisogni tipici di tale età, sia sotto il profilo scolastico e sociale, certamente enormemente superiori rispetto a quelli che le due bambine potevano avere all'epoca della separazione. Peraltro, risulta che la figlia pratica atletica con Per_1
ottimi risultati, mentre la figlia l'attività di motocross ed è evidente Per_2
che per coltivare tali attività sportive si devono sostenere spese apprezzabili. In ogni caso, la Suprema Corte (Cass. Civ. 17055/2007; Cass.
Civ. 8927/2012; Cass. civ. 4 maggio 2023, n. 11724) ha ripetutamente rilevato che l'aumento delle esigenze economiche della prole è notoriamente legata alla crescita, sicché, in qualche misura, non ha bisogno di specifica dimostrazione, quando, come nel caso in esame, trascorra un tempo piuttosto ampio, tale da determinare il passaggio del figlio minore ad una fase di vita caratterizzata da nuovi e maggiori bisogni.
Di conseguenza, la misura dell'assegno a carico del EO per il mantenimento delle figlie va aumentato, così da raggiungere la misura minima complessiva di € 400,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici , oltre al 70% delle spese straordinarie, come già stabilito Org_1
in sede di ordinanza presidenziale, somma che appare certamente compatibile con il redito dichiarato dal EO derivante dalla sua attività di ristorazione, pari, nell'anno 2019, alla somma lorda € 20.840,00 con una imposta netta di € 1.603,00, a fronte di un fatturato pari a € 227.277,00.
Peraltro, il reddito attuale è verosimilmente superiore avendo il EO
7 dimostrato di essere apprezzato anche come formatore, tanto che per qualche tempo, nell'anno 2022, ha svolto l'attività di docente di
Ristorazione nel percorso formativo Operatore della Ristorazione presso il di S. Teresa di Riva. Va, infine, osservato che non può attribuirsi Org_2
grande rilievo alla circostanza che il EO abbia fatto ricorso alle misure di sostegno per gli operatori della ristorazione per un importo di € 25.000,00,
e, nel mese di luglio 2022, anche ad un mutuo chirografario a favore delle
PMI – decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 DL “Liquidità” art. 13 lett. C e D
“Emergenza Covid 19”, ottenendo un finanziamento di euro 100.000,00 con un piano di ammortamento che va dal 13 agosto 2022 al 13 luglio 2032
e per il quale rimborsa mensilmente la somma di euro 950,00 circa, poiché
l'obbligo restitutorio connesso a tali provvidente appare collegato alle difficoltà cui sono andate incontro le imprese di ristorazione a seguito delle epidemia da Covid 19, ma ormai la situazione epidemiologica è stata superata e non vi sono elementi di alcun tipo per ritenere che la redditività dell'impresa ne sia rimasta pregiudicata ed anzi si può presumere che le somme da ultimo mutuate siano state destinate ad investimenti produttivi.
Al fine di ridurre ragioni di contenzioso con riferimento alla individuazione delle spese straordinarie, ritiene, poi, il collegio che le stesse vadano Contro individuate sulla base delle Linee Guida del
Quanto alla casa coniugale, le parti in sede di accordo di separazione avevano stabilito che la vi permanesse Controparte_1
precariamente insieme alle figlie, mentre avevano escluso un provvedimento di assegnazione in favore della moglie, che non poteva, pertanto, contare sula stabilità di tale godimento. Tale situazione, che espone la prole al possibile pregiudizio di dovere lasciare l'immobile, non appare, però, rispondente alle esigenze delle figlie, specie nella situazione attuale in cui la permanenza delle minori nella casa coniugale si è ormai
8 consolidata. Invero, l'art. 337 sexies c.c. considera prioritario ai fini del godimento del bene casa familiare l'interesse dei figli a non interrompere, a causa della separazione dei genitori, quel vincolo intimo con l'habitat dell'ambiente domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare
(Cass., n. 14348/2012) e la relativa pronuncia, in quanto finalizzata alla tutela dell'interesse della prole, di rilevanza pubblicistica, non richiede neppure una specifica domanda di parte (Cass. civ. 11.04.2000 n. 4558).
Nel caso in esame, pertanto, la casa coniugale va assegnata alla CP
, quale genitore con il padre vivono i figli, a nulla rilevando la
[...]
circostanza che l'immobile risulti solo pro quota di proprietà del EO, mentre in questa sede non occorre esaminare la diversa questione della opponibilità al terzo del provvedimento di assegnazione.
Va, infine, accolta, per quanto di ragione, la domanda avanzata dalla diretta ad ottenere la corresponsione di un assegno Controparte_1
divorzile.
In proposito va evidenziato che la decisione in ordine alla richiesta di assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra la parti o in forza di decisione giudiziale, nel regime di separazione dei coniugi, in quanto diverse sono le rispettive discipline sostanziali così come diverse sono la natura, la struttura e la finalità dei relativi trattamenti. Mentre l'assegno di separazione ha funzione conservativa della precedente situazione economica, l'assegno di divorzio, quale effetto diretto della pronuncia di divorzio, deve essere determinato sulla base di criteri propri ed autonomi rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato, anche se l'assetto economico relativo alla separazione può costituire un indice di riferimento nella regolazione del regime patrimoniale del divorzio, nella misura in cui appaia
9 idoneo a fornire elementi utili per la valutazione della condizioni dei coniugi e dell'entità dei loro redditi (Cass. 28 giugno 2007 n. 14921; Cass.
27 luglio 2005, n. 15728; Cass. 11 settembre 2001, n. 11575). La normativa applicabile con riferimento all'assegno divorzile è quella contenuta nell'art. 5 legge 898/1970, così come modificato dalla legge 74/1987, il quale pone le condizioni richieste per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno.
Ciò premesso, secondo il testo dell'articolo citato, l'attribuzione dell'assegno è subordinata alla specifica circostanza di fatto della mancanza in capo all'istante di mezzi adeguati e della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Le Sezioni Unite della Suprema Corte nella recente pronuncia n. 18287 dell'11.07.2018, hanno interpretato il suddetto requisito nel senso che la mancanza di mezzi adeguati va esaminata alla luce degli altri criteri indicati nel medesimo articolo (durata del matrimonio, ragioni della separazione, contributo dato alla conduzione familiare ed al patrimonio comune), destinati a conferire rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale, in applicazione del principio di solidarietà che deve informare la funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno e che trova fondamento costituzionale nel principio della pari dignità dei coniugi (art. 2, 3, 29
Cost.). In particolare, le Sezioni Unite hanno chiarito che l'assegno divorzile può svolgere due funzioni, una funzione assistenziale, di modo che sia assicurato ad entrambi gli ex coniugi il raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, ed una funzione perequativa - compensativa, volta ad assicurare ad entrambi i coniugi un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente, senza
10 che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge (Cass., n. 21234 del 09/08/2019).
Naturalmente, il punto di partenza, anche nella nuova prospettiva ermeneutica indicata dalle Sezioni Unite continua ad essere la sussistenza di un apprezzabile divario nei redditi delle parti al momento della pronuncia di divorzio, quali risultano dalla documentazione fiscale prodotta
(Cass. 12 luglio 2007, n. 15610; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19446; Cass. 16 luglio 2004, n. 13169; Cass. 7 maggio 2002, n. 6541; Cass. 3 luglio 1997 n.
5986), ma l'adeguatezza dei redditi percepiti dalla parte richiedente l'assegno divorzile prescinde, a differenza dell'assegno di separazione, dal tenore di vita coniugale, dovendo essere valutata alla luce del principio costituzionale della parità sostanziale tra i coniugi, così come declinato negli artt. 2, 3 e 29 Cost., e della duplice funzione, come sopra delineata, dell'assegno divorzile.
Sennonché, proprio sulla base di tali presupposti la Suprema Corte ha sottolineato che, pur essendo la decisione in ordine alla richiesta di assegno di divorzio indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti nel regime di separazione dei coniugi, non è possibile di regola riconoscere un assegno divorzile con funzione assistenziale pur in mancanza dei presupposti per un assegno di mantenimento nel regime della separazione o, comunque, un assegno divorzile di importo superiore all'assegno di mantenimento previsto nel regime della separazione, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, in quanto ciò non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, mentre tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile (Cass. civ. 28.02.2020 n. 5605), mentre
11 non può escludersi un assegno divorzile di natura compensativa e perequativa.
Nondimeno, nel caso in esame la ha allegato Parte_3
un peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto al tempo della separazione, quando aveva rinunciato alla percezione di un assegno di mantenimento, poiché all'epoca lavorava in una Casa mentre in Org_3
seguito era stata licenziata ed era ormai disoccupata. Il EO non ha contestato la circostanza che la moglie svolgesse attività lavorativa all'epoca della separazione, ma ha sostenuto che la stessa continuava a percepire dei redditi attraverso lo svolgimento di attività estetica di ricostruzione unghie e di trattamento mani. Nondimeno, ciò non ha trovato riscontro nella istruttoria compiuta, avendo la resistente negato di essere impegnata professionalmente in tale attività mentre la teste Tes_1
pur avendo affermato che la aveva
[...] Parte_3
conseguito un attestato in onicotecnica, ha escluso che stessa svolgesse tale attività lavorativa.
Si può, pertanto, presumere che la resistente tragga occasionalmente dei piccoli guadagni svolgendo l'attività di onicotecnica, avendo acquisito una specifica competenza, ma non vi sono elementi per affermare che la stessa riesca a trarre da tale attività redditi apprezzabili e costanti analoghi a quelli sui quali poteva contare all'epoca della separazione, sicché nessuna preclusione può derivare dalla circostanza che nell'accordo di separazione consensuale non fosse previsto un assegno di mantenimento per il coniuge.
Dagli elementi di conoscenza sopra esposti emerge, poi, l'esistenza di un evidente divario nelle condizioni economiche delle parti, disparità reddituale che persiste anche considerando il valore economico del godimento della casa coniugale, e non occorrendo, in ogni caso, effettuare un accertamento dei redditi rispettivi nel loro esatto ammontare, attraverso
12 l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle situazioni patrimoniali complessive di entrambi gli ex coniugi (Cass. Sez. I, 19.03.2002 n. 3974;
Cass. sez. I 5.11.2007 n. 23051).
Fatta questa necessaria premessa sul nuovo orientamento della
Cassazione, al quale questo Tribunale aderisce, passando al caso concreto, ritiene il collegio che sussistano i presupposti per riconoscere alla un assegno divorzile sia con funzione assistenziale Parte_3
sia con funzione compensativa.
La resistente è priva, infatti, di redditi da lavoro da lavoro, pur potendo svolgere occasionalmente qualche prestazione lavorativa, e non può certamente condurre una esistenza dignitosa senza un aiuto economico da parte del ricorrente. Inoltre, va osservato che tale situazione di squilibrio reddituale è anche la conseguenza dei ruoli endo-familiari che hanno caratterizzato l'unione coniugale fra le parti, ruoli che si presume siano stati condivisi dal marito o comunque da lui accettati. Va, infatti, osservato che lo stesso ricorrente ha ammesso in sede di interrogatorio formale che durante il matrimonio la lo aiutava nella Parte_3
conduzione dell'attività di ristorazione occupandosi, in base alle necessità della serata, del servizio ai tavoli o del servizio di sala o di quello alla Parte cassa, sicché da un lato il ha potuto avvalersi della moglie per affermarsi nel settore della ristorazione e, dall'altro lato, la Pt_3
, per tutto il tempo in cui è stata con il marito, non ha percorso
[...]
diverse strade che avrebbero potuto favorire un più stabile inserimento nel mondo del lavoro. Evidentemente il costituito nuovo nucleo familiare contava di vivere grazie al reddito derivante dall'attività di ristorazione del marito, che dopo la cessazione della convivenza matrimoniale è rimasta nella gestione di quest'ultimo, sicché si può affermare che proprio le scelte
13 compiute durante l'unione coniugale abbiano condizionato i successivi percorsi lavorativi, contribuendo a determinare lo squilibrio economico oggi esistente.
Per i motivi esposti, ritiene il Tribunale che debba essere riconosciuto alla un assegno divorzile che può Parte_3
essere quantificato, in considerazione dei presumibili redditi delle parti e delle altre circostanze sopra indicate, nella somma mensile di € 250,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, come già stabilito nella ordinanza presidenziale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di , rimasto soccombente sulle Parte_1
domane maggiormente qualificanti. Le stesse, avuto riguardo alla entità della causa ed alla modesta complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, in base ai valori minimi dei parametri di cui al D.M. 147/2022, in complessivi € 3.809,00, di cui € 851,00 per la fase “studio”, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase “istruttoria” ed € 1.453,00 per fase
“decisoria”, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A.
e c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 3089/2021 R.G., così provvede:
1) Conferma le statuizioni contenute nell'accordo di separazione omologato con riferimento all'affidamento della prole ed ai tempi di permanenza delle figlie con entrambi i genitori;
2) Assegna a la casa coniugale Controparte_1
completa di erredi;
14 3) Pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1
la somma mensile di € Controparte_1
400,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie;
dispone, altresì che partecipi alle spese straordinarie Parte_1
nell'interesse delle figlie, da individuare sulla base delle Linee Guida del CNF, in misura pari al 70%;
4) Pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1
un assegno divorzile di Controparte_1
importo mensile pari ad € 250,00 da rivalutare annualmente in base agli indici;
Org_1
5) Condanna al pagamento delle spese Parte_1
processuali, che liquida in complessivi € 3.809,00, di cui € 851,00 per la fase “studio”, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase
“istruttoria” ed € 1.453,00 per fase “decisoria”, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e c.p.a..
6) Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 09/02/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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