CGT2
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 13/02/2026, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1341/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1800/2024 depositato il 15/04/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6211/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
7 e pubblicata il 12/10/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160045936142 REGISTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2282/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso spedito per la notifica il 27.04.2017, il sig. Resistente_1 conveniva in giudizio IO IC S.p.a. e l'Agenzia delle Entrate di Catania per l'impugnazione della cartella di pagamento n. 29320160045936142 relativa a bollo auto 2011 – recante importo complessivo di euro 352,18 – notificatagli il 20.03.2017.
Di seguito i motivi di censura cui la difesa del ricorrente affidava l'avanzata istanza di dichiarazione giudiziale di nullità del provvedimento impugnato (oltre che, sub specie del fumus boni juris, la coeva istanza di sospensione cautelare presentata ex art. 47 d. lgs. n. 546/1992):
a) intervenuta prescrizione del diritto di riscossione della tassa automobilistica de qua;
b) nullità della cartella per ritenuta violazione dell'art. 6, comma 1, L. n. 212/2000.
L'Agenzia delle Entrate di Catania si è costituita in giudizio depositando apposite controdeduzioni alla data del 5 settembre 2017 nelle quali si
contro
-eccepiva ad entrambe le censure dichiarando: a) che la cartella de qua fosse dovuta a seguito dell'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2011 relativamente al veicolo con targa Targa_1; b) che con riguardo alla detta pretesa, l'Amministrazione aveva provveduto ad effettuare notifica del processo verbale di accertamento n. 11041228 (prodromico all'iscrizione a ruolo) in data 9 maggio 2014, e, dunque, entro i termini di prescrizione valevoli a mente dell'art. 5 D.L. n.
953/1982. A corredo della riferita affermazione l'Amministrazione produceva agli atti del processo copia della relata di notifica del p.v. avvenuta a mezzo posta, rilevando, altresì, la tempestiva iscrizione a ruolo del carico non pagato (ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di notifica dell'avviso di accertamento), e che, quanto alla notifica della cartella e degli eventuali atti interruttivi successivi, essi costituissero attività propria dell'Agente della riscossione, onerato della prova dei relativi adempimenti.
IO IC non si è costituita in giudizio.
La causa è stata rinviata all'udienza del 18.11.2022 per la trattazione della domanda cautelare. Alla detta udienza il Collegio ha deliberato il rigetto dell'istanza, rendendo apposita ordinanza n. 4056/2022, ove si motivava in considerazione della carente prova agli atti del periculum in mora.
Con avviso di trattazione del 04/10/2022 la causa è stata rinviata alla udienza camerale del 06.10.2023 e, quivi, decisa.
Affermava la Corte adita:
“Ritiene il Collegio che il primo motivo di ricorso – attinente alla contestata prescrizione del credito tributario per cui è causa – sia fondato, e che il relativo accoglimento assorbe la valutazione della censura di cui al secondo motivo.
A fondamento dell'annunciata fondatezza del primo motivo di ricorso è la mancata prova in giudizio della valida notifica dell'avviso prodromico alla cartella, sì da far ritenere tardiva, quale primo atto interruttivo della prescrizione di cui sia prova agli atti, la notifica della cartella del 20 marzo 2017 (scadendo il termine di prescrizione valevole nella specie alla data del 31 dicembre 2014). A motivazione di ciò è la circostanza secondo cui la notifica del sopra citato verbale ebbe luogo a mezzo posta, e, che, per come risultante dalla fotocopia della relata prodotta agli atti dalla Agenzia delle Entrate, la raccomandata fu consegnata a persona diversa dal destinatario, presso la residenza del medesimo, la quale lo ricevette in quanto familiare
“convivente”.
A fronte di tale evenienza, in ossequio a quanto disposto dall'art. art. 7, co. 6, L. 890/82, come introdotto dall'art. 36 comma 2-quater della legge n. 31 del 28 febbraio 2008, di conversione del d.l. n. 248 del 31 dicembre 2007 (nella versione ratione temporis valevole), “… se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata”. La disposizione richiamata rende manifesto che la spedizione della detta lettera informativa mediante raccomandata costituisce requisito perfezionativo della fattispecie legale di valida notifica dell'atto, di modo che la mancata prova agli atti del suo compimento rende la notifica medesima nulla.
In tale direzione milita, altresì, la giurisprudenza del Supremo collegio, secondo il quale «dopo la legge n.
31 del 2008 [...] la notificazione a mezzo posta non coincide con la consegna dell'atto a persona, pur abilitata, ma diversa dal destinatario: il procedimento notificatorio attende, per il suo completamento, l'ulteriore elemento della fattispecie a formazione progressiva, costituito dall'invio al destinatario medesimo, a cura dell'agente postale, della prescritta lettera raccomandata con cui si dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto» (cfr. Cass. civ., ord. 03/10/2016, n. 19730).
Nel caso di specie è carente la prova dell'invio della raccomandata informativa, sì da doversi ritenere il procedimento notificatorio de quo nullo .
Alla luce dei superiori rilievi, il credito portato dalla cartella avversata ha da dichiararsi estinto per prescrizione, con accoglimento del primo motivo di ricorso, il quale, in ragione del suo assorbente contenuto, rende superflua, come detto, la valutazione del secondo.
L'esiguità dell'importo ed il previo rigetto per difetto di periculum dell'istanza cautelare, le cui spese si era disposto regolarsi contestuamente a quelle per il merito, inducono la Corte a compensare interamente le spese processuali fra le parti costituite.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania con atto del 15 Aprile 2024 deducendo i seguenti motivi.
Occorre innanzitutto premettere che quando l'Ufficio finanziario utilizza la notifica “diretta” semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme riguardanti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n.
890/1982 (vd. Cassazione nn. 9832/2023, nn. 12083/2016; 10232/2016; 7184/2016; 3254/2016;
14501/2016; v. anche Cassazione n. 17598/2010 e n. 704/2017).
Nel caso in esame il piego contenente l'atto è stato consegnato a persona autorizzata a riceverlo in quanto dichiaratasi “convivente”.
Si evidenzia che, in linea generale, relativamente agli atti tributari, la notificazione postale è effettuata con invio dell'atto in busta chiusa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, secondo tre modalità:
1) con l'intermediazione di un agente notificatore, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., integrato dalle disposizioni di cui alla Legge 20 novembre 1982, n. 890, tramite la c.d. raccomandata atti giudiziari - AG, con avviso di ricevimento dal caratteristico colore verde;
2) ai sensi dell'art. 14 della stessa Legge n. 890, “in via diretta”
(cioe' senza intermediazione di un agente notificatore) da parte degli Uffici finanziari, a mezzo raccomandata
AG; 3) sempre in via “diretta”, ma mediante raccomandata c.d. ordinaria, con AR di colore bianco.
In caso di notifica postale diretta non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico. L'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata informativa dell'avvenuta notifica (“CAN”) al destinatario.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 6211/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 7 e depositata il 12
Ottobre 2023.
Il sig. Resistente_1, chiamato in causa, non risulta costituito in giudizio di appello. All'udienza del 9 Settembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della IC, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
L'appello investe la ratio decidendi della sentenza di primo grado, fondata sulla ritenuta nullità della notifica dell'atto prodromico per mancanza della raccomandata informativa, con conseguente declaratoria di prescrizione del credito.
La questione decisiva è, dunque, stabilire se, nel caso concreto, la notifica dell'atto prodromico effettuata dall'Ufficio a mezzo posta in via diretta richiedesse, per la sua validità, l'invio della raccomandata informativa di cui all'art.7, comma 6, L.890/1982, laddove il plico risulti consegnato a persona diversa dal destinatario ma presso il suo indirizzo.
La notificazione degli atti tributari può avvenire anche mediante spedizione postale effettuata direttamente dall'Amministrazione, secondo le regole del servizio postale ordinario, senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario/agente notificatore. In tale modalità: la prova della notifica è ordinariamente assicurata dall'avviso di ricevimento (o documentazione equivalente) che attesta consegna, data e luogo;
la consegna presso l'indirizzo del destinatario a soggetto che si qualifichi come abilitato alla ricezione (es. familiare/convivente/ addetto) integra, in linea generale, la regolare esecuzione della notifica, salvo prova contraria del destinatario circa l'impossibilità incolpevole di prendere cognizione dell'atto. Ne discende che la disciplina speciale della
L.890/1982 (ivi compresa la raccomandata informativa ex art.7, comma 6) opera tipicamente nelle ipotesi di notifica postale con intermediazione dell'agente notificatore secondo lo schema della “notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta”, mentre non si estende automaticamente alla spedizione diretta eseguita dall'Ufficio secondo le regole del servizio postale ordinario.
Nel caso in esame, dagli atti come richiamati dall'appellante risulta che l'atto prodromico è stato spedito e consegnato a mezzo posta in data 09.05.2014, presso l'indirizzo del destinatario, con consegna a soggetto qualificatosi come familiare convivente. La sentenza di primo grado ha ritenuto la notifica nulla per mancata prova dell'invio della CAN;
tuttavia tale conclusione non è condivisibile poiché: presuppone l'applicabilità automatica dell'art.7, comma 6, L.890/1982 alla notificazione diretta dell'Ufficio; trascura che, nel modello della spedizione diretta, la ritualità della consegna presso l'indirizzo del destinatario, con attestazione nell'avviso di ricevimento della consegna e della persona ricevente, è idonea a perfezionare la notifica, senza che sia necessario un ulteriore adempimento di “secondo invio” informativo. Pertanto, deve ritenersi valida la notifica dell'atto prodromico (09.05.2014) e, per conseguenza, esso esplica efficacia interruttiva del termine prescrizionale.
Una volta riconosciuta la validità della notifica dell'atto prodromico nel 2014, viene meno la premessa logica che aveva condotto la Corte di primo grado a considerare la cartella del 20.03.2017 quale primo atto interruttivo “utile” e a dichiarare la prescrizione maturata al 31.12.2014.
Quanto al motivo residuo (asserita nullità per violazione dell'art.6, comma 1, L.212/2000), esso risulta: assorbito in primo grado;
non risulta, allo stato degli atti e delle deduzioni riportate, idoneo a condurre all'annullamento della cartella in presenza di valido titolo prodromico e di regolare notificazione, dovendosi pertanto rigettare il ricorso nel suo complesso.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della IC, Sezione Staccata di Catania n. 13, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado. Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di Catania, che liquida in euro 300,00 (trecento/00) per il primo grado ed euro 350,00 (trecentocinquanta/00) per il secondo grado. Così deciso in Catania, nella Camera di
Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della IC il 9 Dicembre
2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Vincenzo Brancato)
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1800/2024 depositato il 15/04/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6211/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
7 e pubblicata il 12/10/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160045936142 REGISTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2282/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso spedito per la notifica il 27.04.2017, il sig. Resistente_1 conveniva in giudizio IO IC S.p.a. e l'Agenzia delle Entrate di Catania per l'impugnazione della cartella di pagamento n. 29320160045936142 relativa a bollo auto 2011 – recante importo complessivo di euro 352,18 – notificatagli il 20.03.2017.
Di seguito i motivi di censura cui la difesa del ricorrente affidava l'avanzata istanza di dichiarazione giudiziale di nullità del provvedimento impugnato (oltre che, sub specie del fumus boni juris, la coeva istanza di sospensione cautelare presentata ex art. 47 d. lgs. n. 546/1992):
a) intervenuta prescrizione del diritto di riscossione della tassa automobilistica de qua;
b) nullità della cartella per ritenuta violazione dell'art. 6, comma 1, L. n. 212/2000.
L'Agenzia delle Entrate di Catania si è costituita in giudizio depositando apposite controdeduzioni alla data del 5 settembre 2017 nelle quali si
contro
-eccepiva ad entrambe le censure dichiarando: a) che la cartella de qua fosse dovuta a seguito dell'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2011 relativamente al veicolo con targa Targa_1; b) che con riguardo alla detta pretesa, l'Amministrazione aveva provveduto ad effettuare notifica del processo verbale di accertamento n. 11041228 (prodromico all'iscrizione a ruolo) in data 9 maggio 2014, e, dunque, entro i termini di prescrizione valevoli a mente dell'art. 5 D.L. n.
953/1982. A corredo della riferita affermazione l'Amministrazione produceva agli atti del processo copia della relata di notifica del p.v. avvenuta a mezzo posta, rilevando, altresì, la tempestiva iscrizione a ruolo del carico non pagato (ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di notifica dell'avviso di accertamento), e che, quanto alla notifica della cartella e degli eventuali atti interruttivi successivi, essi costituissero attività propria dell'Agente della riscossione, onerato della prova dei relativi adempimenti.
IO IC non si è costituita in giudizio.
La causa è stata rinviata all'udienza del 18.11.2022 per la trattazione della domanda cautelare. Alla detta udienza il Collegio ha deliberato il rigetto dell'istanza, rendendo apposita ordinanza n. 4056/2022, ove si motivava in considerazione della carente prova agli atti del periculum in mora.
Con avviso di trattazione del 04/10/2022 la causa è stata rinviata alla udienza camerale del 06.10.2023 e, quivi, decisa.
Affermava la Corte adita:
“Ritiene il Collegio che il primo motivo di ricorso – attinente alla contestata prescrizione del credito tributario per cui è causa – sia fondato, e che il relativo accoglimento assorbe la valutazione della censura di cui al secondo motivo.
A fondamento dell'annunciata fondatezza del primo motivo di ricorso è la mancata prova in giudizio della valida notifica dell'avviso prodromico alla cartella, sì da far ritenere tardiva, quale primo atto interruttivo della prescrizione di cui sia prova agli atti, la notifica della cartella del 20 marzo 2017 (scadendo il termine di prescrizione valevole nella specie alla data del 31 dicembre 2014). A motivazione di ciò è la circostanza secondo cui la notifica del sopra citato verbale ebbe luogo a mezzo posta, e, che, per come risultante dalla fotocopia della relata prodotta agli atti dalla Agenzia delle Entrate, la raccomandata fu consegnata a persona diversa dal destinatario, presso la residenza del medesimo, la quale lo ricevette in quanto familiare
“convivente”.
A fronte di tale evenienza, in ossequio a quanto disposto dall'art. art. 7, co. 6, L. 890/82, come introdotto dall'art. 36 comma 2-quater della legge n. 31 del 28 febbraio 2008, di conversione del d.l. n. 248 del 31 dicembre 2007 (nella versione ratione temporis valevole), “… se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata”. La disposizione richiamata rende manifesto che la spedizione della detta lettera informativa mediante raccomandata costituisce requisito perfezionativo della fattispecie legale di valida notifica dell'atto, di modo che la mancata prova agli atti del suo compimento rende la notifica medesima nulla.
In tale direzione milita, altresì, la giurisprudenza del Supremo collegio, secondo il quale «dopo la legge n.
31 del 2008 [...] la notificazione a mezzo posta non coincide con la consegna dell'atto a persona, pur abilitata, ma diversa dal destinatario: il procedimento notificatorio attende, per il suo completamento, l'ulteriore elemento della fattispecie a formazione progressiva, costituito dall'invio al destinatario medesimo, a cura dell'agente postale, della prescritta lettera raccomandata con cui si dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto» (cfr. Cass. civ., ord. 03/10/2016, n. 19730).
Nel caso di specie è carente la prova dell'invio della raccomandata informativa, sì da doversi ritenere il procedimento notificatorio de quo nullo .
Alla luce dei superiori rilievi, il credito portato dalla cartella avversata ha da dichiararsi estinto per prescrizione, con accoglimento del primo motivo di ricorso, il quale, in ragione del suo assorbente contenuto, rende superflua, come detto, la valutazione del secondo.
L'esiguità dell'importo ed il previo rigetto per difetto di periculum dell'istanza cautelare, le cui spese si era disposto regolarsi contestuamente a quelle per il merito, inducono la Corte a compensare interamente le spese processuali fra le parti costituite.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania con atto del 15 Aprile 2024 deducendo i seguenti motivi.
Occorre innanzitutto premettere che quando l'Ufficio finanziario utilizza la notifica “diretta” semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme riguardanti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n.
890/1982 (vd. Cassazione nn. 9832/2023, nn. 12083/2016; 10232/2016; 7184/2016; 3254/2016;
14501/2016; v. anche Cassazione n. 17598/2010 e n. 704/2017).
Nel caso in esame il piego contenente l'atto è stato consegnato a persona autorizzata a riceverlo in quanto dichiaratasi “convivente”.
Si evidenzia che, in linea generale, relativamente agli atti tributari, la notificazione postale è effettuata con invio dell'atto in busta chiusa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, secondo tre modalità:
1) con l'intermediazione di un agente notificatore, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., integrato dalle disposizioni di cui alla Legge 20 novembre 1982, n. 890, tramite la c.d. raccomandata atti giudiziari - AG, con avviso di ricevimento dal caratteristico colore verde;
2) ai sensi dell'art. 14 della stessa Legge n. 890, “in via diretta”
(cioe' senza intermediazione di un agente notificatore) da parte degli Uffici finanziari, a mezzo raccomandata
AG; 3) sempre in via “diretta”, ma mediante raccomandata c.d. ordinaria, con AR di colore bianco.
In caso di notifica postale diretta non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico. L'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata informativa dell'avvenuta notifica (“CAN”) al destinatario.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 6211/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 7 e depositata il 12
Ottobre 2023.
Il sig. Resistente_1, chiamato in causa, non risulta costituito in giudizio di appello. All'udienza del 9 Settembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della IC, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
L'appello investe la ratio decidendi della sentenza di primo grado, fondata sulla ritenuta nullità della notifica dell'atto prodromico per mancanza della raccomandata informativa, con conseguente declaratoria di prescrizione del credito.
La questione decisiva è, dunque, stabilire se, nel caso concreto, la notifica dell'atto prodromico effettuata dall'Ufficio a mezzo posta in via diretta richiedesse, per la sua validità, l'invio della raccomandata informativa di cui all'art.7, comma 6, L.890/1982, laddove il plico risulti consegnato a persona diversa dal destinatario ma presso il suo indirizzo.
La notificazione degli atti tributari può avvenire anche mediante spedizione postale effettuata direttamente dall'Amministrazione, secondo le regole del servizio postale ordinario, senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario/agente notificatore. In tale modalità: la prova della notifica è ordinariamente assicurata dall'avviso di ricevimento (o documentazione equivalente) che attesta consegna, data e luogo;
la consegna presso l'indirizzo del destinatario a soggetto che si qualifichi come abilitato alla ricezione (es. familiare/convivente/ addetto) integra, in linea generale, la regolare esecuzione della notifica, salvo prova contraria del destinatario circa l'impossibilità incolpevole di prendere cognizione dell'atto. Ne discende che la disciplina speciale della
L.890/1982 (ivi compresa la raccomandata informativa ex art.7, comma 6) opera tipicamente nelle ipotesi di notifica postale con intermediazione dell'agente notificatore secondo lo schema della “notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta”, mentre non si estende automaticamente alla spedizione diretta eseguita dall'Ufficio secondo le regole del servizio postale ordinario.
Nel caso in esame, dagli atti come richiamati dall'appellante risulta che l'atto prodromico è stato spedito e consegnato a mezzo posta in data 09.05.2014, presso l'indirizzo del destinatario, con consegna a soggetto qualificatosi come familiare convivente. La sentenza di primo grado ha ritenuto la notifica nulla per mancata prova dell'invio della CAN;
tuttavia tale conclusione non è condivisibile poiché: presuppone l'applicabilità automatica dell'art.7, comma 6, L.890/1982 alla notificazione diretta dell'Ufficio; trascura che, nel modello della spedizione diretta, la ritualità della consegna presso l'indirizzo del destinatario, con attestazione nell'avviso di ricevimento della consegna e della persona ricevente, è idonea a perfezionare la notifica, senza che sia necessario un ulteriore adempimento di “secondo invio” informativo. Pertanto, deve ritenersi valida la notifica dell'atto prodromico (09.05.2014) e, per conseguenza, esso esplica efficacia interruttiva del termine prescrizionale.
Una volta riconosciuta la validità della notifica dell'atto prodromico nel 2014, viene meno la premessa logica che aveva condotto la Corte di primo grado a considerare la cartella del 20.03.2017 quale primo atto interruttivo “utile” e a dichiarare la prescrizione maturata al 31.12.2014.
Quanto al motivo residuo (asserita nullità per violazione dell'art.6, comma 1, L.212/2000), esso risulta: assorbito in primo grado;
non risulta, allo stato degli atti e delle deduzioni riportate, idoneo a condurre all'annullamento della cartella in presenza di valido titolo prodromico e di regolare notificazione, dovendosi pertanto rigettare il ricorso nel suo complesso.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della IC, Sezione Staccata di Catania n. 13, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado. Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di Catania, che liquida in euro 300,00 (trecento/00) per il primo grado ed euro 350,00 (trecentocinquanta/00) per il secondo grado. Così deciso in Catania, nella Camera di
Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della IC il 9 Dicembre
2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Vincenzo Brancato)