Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 13/02/2026, n. 1341
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Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del diritto di riscossione

    La Corte di primo grado ha accolto il motivo, ritenendo fondata la prescrizione per la mancata prova della valida notifica dell'avviso prodromico alla cartella. La Corte di secondo grado ha riformato la decisione, ritenendo valida la notifica dell'avviso prodromico effettuata in via diretta dall'Ufficio a mezzo posta, consegnata a familiare convivente, senza necessità di raccomandata informativa, e quindi ha rigettato la domanda di prescrizione.

  • Rigettato
    Nullità della cartella per violazione dell'art. 6, comma 1, L. n. 212/2000

    La Corte di secondo grado ha ritenuto questo motivo assorbito in primo grado e, in presenza di un valido titolo prodromico e di una regolare notificazione, non idoneo a condurre all'annullamento della cartella, rigettando quindi il ricorso nel suo complesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 13/02/2026, n. 1341
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1341
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo