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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/03/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 388/2020 R.G., tra:
con sede in Palermo, Via Florio n 130 (p. iva ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Gitto (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
appellante,
e
(c.f. ), in persona del Sindaco in carica, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Saetta, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale in Palermo, Piazza Marina n. 39 (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
convenuto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 aprile 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
avv. Giuseppe Gitto per Parte_1
“L'odierna parte appellante contesta quanto ex adverso dedotto ed eccepito ed insiste nell'atto di appello depositato. In particolare nella richiesta di risarcimento del danno ingiusto sofferto da parte appellante a seguito del comportamento pregiudizievole del In Controparte_1 via istruttoria, si insiste nella richiesta di ammissione CTU. In via subordinata, ove il Collegio non ritenesse di riesaminare le richieste istruttorie formulate, si precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa e si chiede che la causa venga posta in decisione con assegnazione dei termini.”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 3626/2019 Reg. Sent., del 26 giugno 2019, pubblicata il 23 luglio 2019, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 7522/2019 R.G..
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 aprile 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
evocava in giudizio il dinanzi al Tribunale Parte_2 Controparte_1 di Marsala esponendo:
- di essersi aggiudicata l'appalto per l'affidamento del servizio di installazione, manutenzione e rifornimento di distributori automatici per la somministrazione di bevande calde e fredde e di altri prodotti alimentari, giusta procedura bandita dal con Controparte_1
2 determina dirigenziale n. 577 del 03 giugno 2010, e di avere sottoscritto il relativo contratto;
- che, stante il contenuto degli allegati A e B del Capitolato Speciale di appalto, avrebbe dovuto installare n. 696 distributori, presso diverse sedi di competenza dell'ente territoriale;
- che, per una serie di cause imputabili al aveva potuto installare CP_1 solo 415 distributori;
- che, inoltre, era stata costretta ad eseguire l'installazione in maniera estremamente dilazionata rispetto alla decorrenza del contratto per cause imputabili al convenuto, tra cui la presenza senza titolo nei vari siti di distributori appartenenti ad aziende concorrenti;
- che, ancora, i propri distributori erano stati oggetto di numerosi atti di vandalismo, che avevano imposto elevate spese di manutenzione,
e chiedendo al giudice adito di:
- accertare e dichiarare l'inadempimento e del nella persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, in relazione alle obbligazioni assunte nei confronti di parte attrice in considerazione di quanto esposto sopra;
- per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità del nella persona Controparte_1 del Sindaco rappresentante pro-tempore, per i danni patiti dalla Società attrice, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- e conseguentemente, condannare il nella persona del Sindaco Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti nella misura pari ad euro 2.601.750,86 o nella minore o maggiore somma che verrà determinata a mezzo di espletanda CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- con consequenziale statuizione in ordine alle spese, competenze ed onorari di giudizio.
Costituitosi in giudizio il , che proponeva anche domanda Controparte_1 riconvenzionale, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Palermo così statuiva:
• Rigetta le domande proposte dalla nei confronti del Parte_3 Controparte_1
• Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda riconvenzionale formulata dal comune di Palermo, di pagamento dei canoni di cui all'art.3 del capitolato.
• In accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal accerta Controparte_1
e dichiara che la è tenuta in base all'art. 4 del capitolato sottoscritto il 1.03.2011, Parte_1
3 alla rimozione dei distributori, dai siti ove risultano ancora collocati, al ripristino dello stato dei luoghi, al ritiro delle chiavette e alla consegna della cauzione in favore degli aventi diritto.
• Rigetta ogni altra domanda.
• Condanna la al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro Parte_1
3.600,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali come per legge.
In sintesi, il primo giudice rileva l'insussistenza di un inadempimento da parte del , posto che l'indicazione di 291 siti nel capitolato Controparte_1 speciale era soltanto indicativa, restando espressamente subordinata alle esigenze dell'amministrazione comunale, la quale doveva valutare la necessità di installare un numero inferiore o superiore di apparecchiature.
Evidenzia, inoltre, la totale carenza di prova in ordine alle condotte illecite dell'amministrazione, che avrebbero ritardato la allocazione dei macchinari, ed agli atti di vandalismo ai distributori, di cui in ogni caso il non avrebbe CP_1 dovuto rispondere secondo l'espressa previsione contenuta nell'art. 4 del capitolato.
Accoglie la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto (di condanna alla rimozione dei mobili dai siti ove erano allocati, di ripristino dei luoghi, di ritiro delle chiavette e di consegna della cauzione in favore degli aventi diritto), avendo questo dato prova della mancata proroga del contratto, scaduto naturalmente il 30 maggio 2016, e non potendosi configurare un tacito rinnovo, come invece preteso dalla società attrice, in conseguenza della richiesta dell'ente di fornitura di un nuovo distributore automatico presso un suo sito, non valendo il documento di trasporto, datato 26 ottobre 2016, in atti a dimostrare che l'impulso alla installazione provenisse dal CP_1
*****
Proponendo impugnazione, l'appellante censura l'interpretazione del capitolato speciale fatta propria dal primo giudice, deducendo che, in base al combinato disposto degli artt. 3 e 4, il numero di 291 indicato negli allegati A e B si riferisse solo ai siti in cui installare le apparecchiature e che, invece, il numero previsto per queste fosse pari a 690. Deduce che ogni eventuale determinazione della pubblica amministrazione in ordine al numero ed alla collocazione dei distributori, comportando la modifica
4 del contratto, sarebbe dovuta avvenire per iscritto o, addirittura, mediante una nuova procedura di aggiudicazione, circostanza non verificatasi.
Insiste nell'addebitare al il ritardo nella installazione di molte CP_1 macchine, la possibilità concessa a ditte concorrenti di far collocare i propri apparecchi in spregio alle regole di evidenza pubblica e la verificazione di atti di vandalismo.
Reitera la richiesta di c.t.u., ai fini della quantificazione dei danni, già rigettata in primo grado.
Il motivo è privo di fondamento.
Secondo l'interpretazione che ne fa l'appellante, gli artt. 3 e 4 del capitolato speciale di appalto avrebbero consentito, o addirittura imposto, la collocazione di 690 apparecchiature nei 291 siti individuati negli allegati A e B.
Premesso che la stessa difesa della non chiarisce come pervenga al Parte_1 numero richiesto, l'assunto non trova, però, fondamento nelle due clausole.
L'art. 3 disciplina l'importo del canone dovuto dall'aggiudicatario a seconda della tipologia del distributore utilizzato, distinguendo fra: 1), Distributore alimenti solidi preconfezionati, bevande fredde, calde (n. 3 apparecchiature distinte) €300,00, e 2) Distributore combinato (snack, caldo e freddo) €150,00.
Prevede, quindi, che “la scelta della tipologia del distributore deriverà dal prevedibile numero di utenti in ogni sito”.
L'art. 4, poi, così recita, per quanto di interesse:
“I distributori dovranno essere installati nelle sedi indicate nei predetti Allegati A e B entro 120 giorni solari dalla stipula. Il numero e collocazione dei distributori descritti negli allegati A e B sono puramente indicativi, potendo subire incrementi/decrementi in base alle esigenze valutate dall'Amministrazione comunale…. Nuove installazioni/rimozioni saranno evase nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta da parte del servizio competente, salvo diverse disposizioni concordate tra la ditta e il servizio stesso”.
5 Dunque, l'art. 3 non prevede alcun obbligo per la pubblica amministrazione di consentire l'installazione di un certo numero di macchinette, ma si limita ad individuare le tipologie ammesse ed il relativo canone gravante sulla ditta aggiudicataria.
L'art. 4, invece, risulta chiarissimo nell'affermare che non vi è alcun numero minimo di distributori (siano essi dell'una o dell'altra tipologia) la cui collocazione è assicurata alla restando in ogni caso riservata al Parte_1
Comune (ferma l'indicazione dei siti interessati) la valutazione delle esigenze di impiegati ed utenti da soddisfare e della conseguente entità dei presidi a tal fine necessari.
L'odierna appellante ha, dunque, sottoscritto un contratto le cui condizioni non potevano prestarsi ad equivoco in ordine alla tematica oggetto di giudizio.
L'esercizio della discrezionalità riservata alla pubblica amministrazione, d'altro canto, contrariamente a quanto opinato dall'attrice, non determina affatto una modifica delle condizioni contrattuali, bisognevole della forma scritta, trattandosi, invece, della mera attuazione delle previsioni contrattuali, che demandano ad uno dei contraenti la valutazione riguardo al numero delle installazioni.
Le ulteriori allegazioni, in ordine al comportamento permissivo della p.a. nei confronti di ditte concorrenti ed alla verificazione di episodi di vandalismo a danno dei macchinari, già di per sè estremamente generiche nell'allegazione, risultano del tutto sprovviste di prova.
Va, in ogni caso, evidenziato che il richiamato art. 4 del capitolato speciale, all'ultimo comma, esonera espressamente l'Amministrazione Comunale da
“responsabilità per furti, manomissioni, incendi dei predetti distributori”.
In tale contesto, non vi è spazio né ragione per disporre la consulenza tecnica di ufficio sollecitata dall'attrice ai fini della quantificazione di un inesistente danno. Con il secondo motivo, la sentenza viene censurata nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale proposta dal CP_1
6 L'appellante ribadisce la tesi della perdurante efficacia del contratto, comprovata dalla richiesta dell'ente di fornitura di un nuovo distributore automatico presso un sito comunale, comprovata da un documento di trasporto del 26 ottobre 2016.
Il motivo non merita accoglimento.
Si condivide, in proposito, la motivazione addotta dal giudice di primo grado.
L'art. 2 del capitolato speciale prevedeva che il contratto avesse durata di cinque anni dalla data di stipula, con facoltà per il Comune di prorogare il servizio per un periodo non superiore a tre mesi, previo avviso da comunicarsi per iscritto alla ditta aggiudicataria almeno 15 giorni prima della scadenza.
Nella fattispecie, come già rimarcato, lungi dall'aver esercitato la facoltà di proroga, il , con nota del 13 aprile 2016, ha rammentato alla CP_1 CP_1 la scadenza del 30 maggio 2016, invitando l'impresa alle rimozioni, ai Parte_1 ripristini ed alle restituzioni del caso.
Per contro, il documento di trasporto non vale da surrogato ad una differente, opposta, volontà dell'ente, non emergendo peraltro da esso se e quale soggetto avesse commissionato l'installazione di un singolo distributore in uno dei plessi comunali, né alcuna allegazione essendo stata fornita dall'attrice al fine chiarire i contorni della vicenda.
*****
In conseguenza del rigetto integrale dell'appello, la soccombente, va Parte_1 condannata al pagamento, in favore del , delle spese del Controparte_1 presente grado di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €24.500,00 per compensi (scaglione valore da €2.000.000,01 a €2.000.000,00; €6.000,00 per la fase di studio della controversia, €3.500,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€6.500,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €8.500,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
7 A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: “Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 3626/2019 Reg. Sent., del 26 Parte_1 giugno 2019, pubblicata il 23 luglio 2019, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 7522/2019 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la al pagamento, in favore del , Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi
€24.500,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
8 Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
9
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 388/2020 R.G., tra:
con sede in Palermo, Via Florio n 130 (p. iva ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Gitto (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
appellante,
e
(c.f. ), in persona del Sindaco in carica, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Saetta, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale in Palermo, Piazza Marina n. 39 (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
convenuto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 aprile 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
avv. Giuseppe Gitto per Parte_1
“L'odierna parte appellante contesta quanto ex adverso dedotto ed eccepito ed insiste nell'atto di appello depositato. In particolare nella richiesta di risarcimento del danno ingiusto sofferto da parte appellante a seguito del comportamento pregiudizievole del In Controparte_1 via istruttoria, si insiste nella richiesta di ammissione CTU. In via subordinata, ove il Collegio non ritenesse di riesaminare le richieste istruttorie formulate, si precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa e si chiede che la causa venga posta in decisione con assegnazione dei termini.”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 3626/2019 Reg. Sent., del 26 giugno 2019, pubblicata il 23 luglio 2019, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 7522/2019 R.G..
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 aprile 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
evocava in giudizio il dinanzi al Tribunale Parte_2 Controparte_1 di Marsala esponendo:
- di essersi aggiudicata l'appalto per l'affidamento del servizio di installazione, manutenzione e rifornimento di distributori automatici per la somministrazione di bevande calde e fredde e di altri prodotti alimentari, giusta procedura bandita dal con Controparte_1
2 determina dirigenziale n. 577 del 03 giugno 2010, e di avere sottoscritto il relativo contratto;
- che, stante il contenuto degli allegati A e B del Capitolato Speciale di appalto, avrebbe dovuto installare n. 696 distributori, presso diverse sedi di competenza dell'ente territoriale;
- che, per una serie di cause imputabili al aveva potuto installare CP_1 solo 415 distributori;
- che, inoltre, era stata costretta ad eseguire l'installazione in maniera estremamente dilazionata rispetto alla decorrenza del contratto per cause imputabili al convenuto, tra cui la presenza senza titolo nei vari siti di distributori appartenenti ad aziende concorrenti;
- che, ancora, i propri distributori erano stati oggetto di numerosi atti di vandalismo, che avevano imposto elevate spese di manutenzione,
e chiedendo al giudice adito di:
- accertare e dichiarare l'inadempimento e del nella persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, in relazione alle obbligazioni assunte nei confronti di parte attrice in considerazione di quanto esposto sopra;
- per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità del nella persona Controparte_1 del Sindaco rappresentante pro-tempore, per i danni patiti dalla Società attrice, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- e conseguentemente, condannare il nella persona del Sindaco Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti nella misura pari ad euro 2.601.750,86 o nella minore o maggiore somma che verrà determinata a mezzo di espletanda CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- con consequenziale statuizione in ordine alle spese, competenze ed onorari di giudizio.
Costituitosi in giudizio il , che proponeva anche domanda Controparte_1 riconvenzionale, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Palermo così statuiva:
• Rigetta le domande proposte dalla nei confronti del Parte_3 Controparte_1
• Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda riconvenzionale formulata dal comune di Palermo, di pagamento dei canoni di cui all'art.3 del capitolato.
• In accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal accerta Controparte_1
e dichiara che la è tenuta in base all'art. 4 del capitolato sottoscritto il 1.03.2011, Parte_1
3 alla rimozione dei distributori, dai siti ove risultano ancora collocati, al ripristino dello stato dei luoghi, al ritiro delle chiavette e alla consegna della cauzione in favore degli aventi diritto.
• Rigetta ogni altra domanda.
• Condanna la al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro Parte_1
3.600,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali come per legge.
In sintesi, il primo giudice rileva l'insussistenza di un inadempimento da parte del , posto che l'indicazione di 291 siti nel capitolato Controparte_1 speciale era soltanto indicativa, restando espressamente subordinata alle esigenze dell'amministrazione comunale, la quale doveva valutare la necessità di installare un numero inferiore o superiore di apparecchiature.
Evidenzia, inoltre, la totale carenza di prova in ordine alle condotte illecite dell'amministrazione, che avrebbero ritardato la allocazione dei macchinari, ed agli atti di vandalismo ai distributori, di cui in ogni caso il non avrebbe CP_1 dovuto rispondere secondo l'espressa previsione contenuta nell'art. 4 del capitolato.
Accoglie la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto (di condanna alla rimozione dei mobili dai siti ove erano allocati, di ripristino dei luoghi, di ritiro delle chiavette e di consegna della cauzione in favore degli aventi diritto), avendo questo dato prova della mancata proroga del contratto, scaduto naturalmente il 30 maggio 2016, e non potendosi configurare un tacito rinnovo, come invece preteso dalla società attrice, in conseguenza della richiesta dell'ente di fornitura di un nuovo distributore automatico presso un suo sito, non valendo il documento di trasporto, datato 26 ottobre 2016, in atti a dimostrare che l'impulso alla installazione provenisse dal CP_1
*****
Proponendo impugnazione, l'appellante censura l'interpretazione del capitolato speciale fatta propria dal primo giudice, deducendo che, in base al combinato disposto degli artt. 3 e 4, il numero di 291 indicato negli allegati A e B si riferisse solo ai siti in cui installare le apparecchiature e che, invece, il numero previsto per queste fosse pari a 690. Deduce che ogni eventuale determinazione della pubblica amministrazione in ordine al numero ed alla collocazione dei distributori, comportando la modifica
4 del contratto, sarebbe dovuta avvenire per iscritto o, addirittura, mediante una nuova procedura di aggiudicazione, circostanza non verificatasi.
Insiste nell'addebitare al il ritardo nella installazione di molte CP_1 macchine, la possibilità concessa a ditte concorrenti di far collocare i propri apparecchi in spregio alle regole di evidenza pubblica e la verificazione di atti di vandalismo.
Reitera la richiesta di c.t.u., ai fini della quantificazione dei danni, già rigettata in primo grado.
Il motivo è privo di fondamento.
Secondo l'interpretazione che ne fa l'appellante, gli artt. 3 e 4 del capitolato speciale di appalto avrebbero consentito, o addirittura imposto, la collocazione di 690 apparecchiature nei 291 siti individuati negli allegati A e B.
Premesso che la stessa difesa della non chiarisce come pervenga al Parte_1 numero richiesto, l'assunto non trova, però, fondamento nelle due clausole.
L'art. 3 disciplina l'importo del canone dovuto dall'aggiudicatario a seconda della tipologia del distributore utilizzato, distinguendo fra: 1), Distributore alimenti solidi preconfezionati, bevande fredde, calde (n. 3 apparecchiature distinte) €300,00, e 2) Distributore combinato (snack, caldo e freddo) €150,00.
Prevede, quindi, che “la scelta della tipologia del distributore deriverà dal prevedibile numero di utenti in ogni sito”.
L'art. 4, poi, così recita, per quanto di interesse:
“I distributori dovranno essere installati nelle sedi indicate nei predetti Allegati A e B entro 120 giorni solari dalla stipula. Il numero e collocazione dei distributori descritti negli allegati A e B sono puramente indicativi, potendo subire incrementi/decrementi in base alle esigenze valutate dall'Amministrazione comunale…. Nuove installazioni/rimozioni saranno evase nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta da parte del servizio competente, salvo diverse disposizioni concordate tra la ditta e il servizio stesso”.
5 Dunque, l'art. 3 non prevede alcun obbligo per la pubblica amministrazione di consentire l'installazione di un certo numero di macchinette, ma si limita ad individuare le tipologie ammesse ed il relativo canone gravante sulla ditta aggiudicataria.
L'art. 4, invece, risulta chiarissimo nell'affermare che non vi è alcun numero minimo di distributori (siano essi dell'una o dell'altra tipologia) la cui collocazione è assicurata alla restando in ogni caso riservata al Parte_1
Comune (ferma l'indicazione dei siti interessati) la valutazione delle esigenze di impiegati ed utenti da soddisfare e della conseguente entità dei presidi a tal fine necessari.
L'odierna appellante ha, dunque, sottoscritto un contratto le cui condizioni non potevano prestarsi ad equivoco in ordine alla tematica oggetto di giudizio.
L'esercizio della discrezionalità riservata alla pubblica amministrazione, d'altro canto, contrariamente a quanto opinato dall'attrice, non determina affatto una modifica delle condizioni contrattuali, bisognevole della forma scritta, trattandosi, invece, della mera attuazione delle previsioni contrattuali, che demandano ad uno dei contraenti la valutazione riguardo al numero delle installazioni.
Le ulteriori allegazioni, in ordine al comportamento permissivo della p.a. nei confronti di ditte concorrenti ed alla verificazione di episodi di vandalismo a danno dei macchinari, già di per sè estremamente generiche nell'allegazione, risultano del tutto sprovviste di prova.
Va, in ogni caso, evidenziato che il richiamato art. 4 del capitolato speciale, all'ultimo comma, esonera espressamente l'Amministrazione Comunale da
“responsabilità per furti, manomissioni, incendi dei predetti distributori”.
In tale contesto, non vi è spazio né ragione per disporre la consulenza tecnica di ufficio sollecitata dall'attrice ai fini della quantificazione di un inesistente danno. Con il secondo motivo, la sentenza viene censurata nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale proposta dal CP_1
6 L'appellante ribadisce la tesi della perdurante efficacia del contratto, comprovata dalla richiesta dell'ente di fornitura di un nuovo distributore automatico presso un sito comunale, comprovata da un documento di trasporto del 26 ottobre 2016.
Il motivo non merita accoglimento.
Si condivide, in proposito, la motivazione addotta dal giudice di primo grado.
L'art. 2 del capitolato speciale prevedeva che il contratto avesse durata di cinque anni dalla data di stipula, con facoltà per il Comune di prorogare il servizio per un periodo non superiore a tre mesi, previo avviso da comunicarsi per iscritto alla ditta aggiudicataria almeno 15 giorni prima della scadenza.
Nella fattispecie, come già rimarcato, lungi dall'aver esercitato la facoltà di proroga, il , con nota del 13 aprile 2016, ha rammentato alla CP_1 CP_1 la scadenza del 30 maggio 2016, invitando l'impresa alle rimozioni, ai Parte_1 ripristini ed alle restituzioni del caso.
Per contro, il documento di trasporto non vale da surrogato ad una differente, opposta, volontà dell'ente, non emergendo peraltro da esso se e quale soggetto avesse commissionato l'installazione di un singolo distributore in uno dei plessi comunali, né alcuna allegazione essendo stata fornita dall'attrice al fine chiarire i contorni della vicenda.
*****
In conseguenza del rigetto integrale dell'appello, la soccombente, va Parte_1 condannata al pagamento, in favore del , delle spese del Controparte_1 presente grado di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €24.500,00 per compensi (scaglione valore da €2.000.000,01 a €2.000.000,00; €6.000,00 per la fase di studio della controversia, €3.500,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€6.500,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €8.500,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
7 A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: “Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 3626/2019 Reg. Sent., del 26 Parte_1 giugno 2019, pubblicata il 23 luglio 2019, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 7522/2019 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la al pagamento, in favore del , Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi
€24.500,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
8 Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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