TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/09/2025, n. 1854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1854 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 7664/2024 avente ad oggetto: indennità di accompagnamento ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa, in virtù di procura allegata al ricorso, dall'avv. Luigi Luca
Rizzi, presso il cui studio in Barletta, alla via Municipio n. 80, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_1
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 15.10.2024, parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, ha proposto giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire
l'indennità di accompagnamento, escluso dal c.t.u. nominato nella fase sommaria.
Costituitosi in giudizio, l' ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità del CP_1 ricorso per genericità delle contestazioni sollevate;
nel merito ha eccepito
l'infondatezza del ricorso.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare, va osservato che il ricorso è ammissibile in quanto risultano formulate contestazioni specifiche alla c.t.u. redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo.
2. Ancora in via preliminare va osservato che il ricorso è tempestivo: dal fascicolo della fase sommaria del procedimento di a.t.p. risulta che il dissenso avverso la c.t.u. depositata in detto procedimento è stato formulato tempestivamente dalla parte ricorrente.
3. Inoltre, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in capo CP_1
a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e
2 all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Il merito
4. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Com'è noto, l'indennità di accompagnamento, istituita con le leggi n. 406/1968 e n. 18/1980, a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 508/1988, è concessa:
a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche ex L. 118/1971 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. L'indennità di accompagnamento spetta anche ai minori degli anni 18 che si trovino delle condizioni su indicate.
Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato nel presente giudizio, dott. Per_1
specializzato in medicina legale, le cui conclusioni appaiono condivisibili
[...] perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico- legali di riferimento, ha ritenuto che parte ricorrente, a causa delle plurime patologie sofferte, si trovava, alla data della domanda amministrativa
(20.10.2023), in una situazione di inabilità totale, che la rende del tutto incapace
(nella misura del 100%) di compiere gli atti della vita quotidiana senza assistenza
(cfr. CTU in atti).
In particolare, il consulente d'ufficio, dopo aver premesso che la ricorrente è affetta da “Cardiopatia ipertensiva. Diabete Mellito tipo 2. Spondilodiscoartrosi con ernie discali multiple. Gonartrosi deformante. Deficit deambulatorio. Insufficienza venosa cronica con linfedema da stasi. Sindrome vertiginosa. Emipostenia destra da minor stroke cerebrale. . Sindrome ansiosa”, ha concluso Controparte_2 osservando che essa non è in grado di compiere gli atti di vita quotidiana senza assistenza con decorrenza dalla domanda amministrativa, evidenziando sul punto che “dal nostro accertamento medico-legale è emerso che la ricorrente è persona in situazione di grave fragilità e non autosufficienza. La stessa appare in condizioni
3 tali da non poter attendere autonomamente alle attività ordinarie e/o tipiche della sua età.
Durante la visita ha presentato instabilità posturale e disabilità motorie e la sua capacità di compiere attività che consentano il soddisfacimento di bisogni fisiologici di base e di sicurezza fondamentali è apparsa compromessa. La deambulazione è risultata difficoltosa, precauzionale e spesso non possibile autonomamente, senza il necessario utilizzo di ausili e/o aiuto di accompagnatori. I test delle competenze utili eseguire nel misurare il grado dell'indipendenza funzionale nelle attività di base della vita quotidiana sono risultati insufficienti. Le capacità residuali nello svolgimento di azioni minimali quali il vestirsi, mangiare, provvedere all'igiene intima personale, fruire di minimi servizi, utilizzare in maniera autonoma il programma terapeutico farmacologico sono risultate compromesse. In generale la persona esaminata è apparsa non in grado di provvedere a sé stessa ed ha necessità dell'aiuto di altre persone, da cui presenta dipendenza funzionale.
Dai nostri accertamenti medico-legali è quindi emerso che le affezioni costituenti la minorazione psico-fisica riscontrata sulla persona della ricorrente comportano alterazioni delle sue dinamiche socio-lavorative e provocano le condizioni sanitarie necessarie per poter usufruire dei benefici dell'invalidità civile totale con indennità di accompagnamento.
Rispetto alla visita medica effettuata dalla Commissione invalidi e successivamente dal primo CTU abbiamo riscontrato sulla persona della sig.ra Parte_1 ravvisabili elementi sanitari patologici, poco o male valutati, tali da far propendere motivatamente verso una condizione clinica invece particolarmente deficitaria dal punto di vista funzionale;
così come rappresentato dalla parte ricorrente, efficienti a modificare sostanzialmente il quadro sanitario colà descritto e tale da giustificare la concessione dei benefici richiesti in ricorso. L'omissione della presa in debito conto degli accertamenti sanitari documentati, datati e già agli atti, che avrebbero potuto consentire, già in quella fase, una corretta diagnosi medico-legale, a nostro avviso ha condotto alla mancata e corretta valutazione della valenza invalidante del complesso patologico in atto sin dalla prima domanda amministrativa”.
Le conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio, peraltro non oggetto di contestazione delle parti, risultano pienamente condivisibili perché puntualmente
4 motivate con riferimento alla documentazione medica prodotta e all'esame diretto della parte che, in questo tipo di accertamento, riveste rilievo decisivo.
Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo alla ricorrente per percepire l'indennità di accompagnamento dall'1.11.2023 (primo giorno successivo alla domanda amministrativa).
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , CP_1 nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento
(fino ad € 26.000,00), tenuto conto della fase sommaria e di merito (cfr. Cass. n.
19482/18), delle ragioni della decisione, della natura della controversia, e dell'attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv. Luigi Luca Rizzi che ne ha fatto richiesta.
Le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 7664/2024, come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo alla ricorrente Parte_1
per percepire l'indennità di accompagnamento dall'1.11.2023 (primo
[...] giorno del mese successivo alla domanda amministrativa);
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore di parte CP_1 ricorrente, che liquida in complessivi € 3.867,00 (di cui € 2.697,00 per la fase di merito ed € 1.170,00 per la fase sommaria) per compenso al difensore, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione al procuratore antistatario avv. Luigi Luca Rizzi;
3. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 24.09.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
5