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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 29/08/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2400/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n.2400/2023 promosso da:
(C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
02/06/1974, rappresentato e difeso dall'Avv. NATOLA MARCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. nato a [...]- Controparte_1 C.F._2
MOMBELLO (VA) il 22/04/1954, rappresentato e difeso dall'Avv. MUSER LIDIA MARIA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
AVV. quale curatrice nominata nell'interesse dei minori Controparte_2 Persona_1
e
[...] Persona_2
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Modifica delle condizioni regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio”.
Le parti, con note conclusive autorizzate depositate telematicamente, hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “A modifica del provvedimento assunto dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data14/7/2014, disporre l'affidamento in via esclusiva alla ricorrente dei minori
[...]
e con collocamento degli stessi presso la abitazione Persona_1 Persona_2
pagina 1 di 9 materna in IN, via Turati n. 106 con ogni conseguente statuizione;
Disporre il diritto di visita paterno con le modalità che verranno ritenute opportune ad esito del percorso tracciato dal Tribunale adito, valutando l'interesse dei minori ed i loro bisogni in accordo con i servizi e la tutela minori;
Disporre a carico del resistente un contributo a titolo di concorso al mantenimento dei figli nella misura di € 400,00 cadauno oltre alla spese straordinarie da ripartire in misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre. Dichiarare dovuto l'assegno universale CP_ erogato dall' alla madre a far tempo dalla data di presentazione del presente ricorso;
Spese e competenze di causa rifuse”.
Per parte resistente: “NEL MERITO: 1) A conferma dei provvedimenti assunti dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data 14.07.2014 e successivamente il 25.11.2022, disporre l'affidamento dei minori e al Comune di IN, territorialmente Persona_1 Persona_2 competente con collocamento dei minori presso la madre. 2) In ogni caso disporre il diritto di visita paterno ai figli secondo il calendario che predisporrà il Servizio sociale – tutela minori competente con le modalità dallo stesso indicate. 3) Disporre un contributo a carico del padre a titolo di concorso al mantenimento dei figli fintanto che saranno collocati presso la madre nella misura di € 400,00 cadauno da corrispondere entro il 10 giorno di ogni mese, oltre alle spese straordinarie da ripartire in misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre purché preventivamente concordate e come da Protocollo del Tribunale di Varese. 4) Respingere ogni altra diversa domanda o pretesa avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto. 5) Spese di lite compensate tra le parti. ”
Per la curatrice nell'interesse dei minori: “Sia confermato l'affidamento dei minori
[...]
(nato il [...]) e (nata il [...]) all'Ente, Persona_3 Persona_2 quanto meno limitatamente alle decisioni relative ai progetti da intraprendere a sostegno dei minori, anche in relazione al percorso di riavvicinamento al padre ovvero di rielaborazione della rottura. Sia confermato il collocamento dei minori presso la madre. Sia confermato l'incarico ai Servizi Sociali competenti al fine di monitorare la ripresa delle frequentazioni dei minori con il padre predisponendo un calendario degli incontri in maniera graduale e secondo modalità protette in spazio neutro, ove ciò sia rispondente all'interesse e al desiderio dei minori, secondo le modalità ritenute opportune, anche in maniera differenziata per l'uno e per l'altra. Siano mantenuti e/o attivati gli interventi di supporto alla genitorialità e/o gli interventi di supporto psicologico/psichiatrico di carattere individuale per la madre/il padre ritenuti necessari nell'interesse dei minori, nonché gli interventi di supporto socio-educativo e/o di supporto psicologico per i minori che si rendano necessari nel loro interesse. Sia mantenuto l'intervento di ADM presso la casa della madre. Quanto all'aspetto economico ci si rimette all'intesa raggiunta dai genitori, recepita anche dal Giudice nel proprio provvedimento”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/10/2023 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere nei confronti di la modifica del Controparte_1 decreto assunto dal TM di Milano in data 14/7/2014 di affidamento dei figli minori Per_3
(28/1/2009) e (17/8/2010) all'Ente - Comune di AV OM, con richiesta di
[...] Per_2 ottenere l'affidamento esclusivo e collocamento presso sé stessa;
la regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità ritenute opportune;
l'obbligo a carico del padre di contribuire al pagina 2 di 9 mantenimento dei figli con il versamento di un importo mensile di €. 400 cadauno, oltre al 70% delle spese straordinarie a carico del padre e del 30% a carico della madre. A fondamento della domanda, la signora ha innazitutto ripercorso il lungo percorso giudiziario avanti il Pt_1
Tribunale per i minorenni di Milano che ha riguardato il nucleo familiare, conclusosi con decreto definitivo del 14/7/2014 che affidava i figli minori e all'ente – Persona_3 Per_2 individuato nel Comune di AV OM – con collocamento presso il padre. La ricorrente ha sottolineato di aver, negli anni, mantenuto un rapporto di intensa vicinanza e confidenza con i figli, di aver dovuto superare innumerevoli situazioni di disagio nella relazione con l'ex compagno e di aver più volte segnalato ai Servizi la situazione di disagio domestico vissuta dai bambini, spesso trascurati e mai assecondati nelle loro esigenze di base. Ciò sino al giorno 07/11/2022 allorquando, a seguito di una telefonata di aiuto ai carabinieri da parte della minore sono intervenute Per_2 presso l'abitazione del signor le Forze dell'Ordine che hanno attivato la procedura ex Persona_1 art. 403 c.c., conclusasi con la convalida del provvedimento che ha collocato i minori presso il domicilio materno essendo emerso che l'episodio che aveva indotto la figlia a chiedere aiuto ai Carabinieri a tutela del fratello che era stato picchiato dal padre non era isolato e che i Per_3 ragazzi avevano espresso di vivere la convivenza con il padre con disagio essendo tale genitore “… assente, poco empatico e disposto all'ascolto, ostile alla madre, eccessivamente reattivo nervoso e svalutante…”. Con comparsa in data 11/12/2023 si è costituito in giudizio Controparte_1 contestando quanto ex adverso dedotto. Sotto il profilo personale, ha chiesto la conferma del provvedimento assunto dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data 14.07.2014 e del successivo in data 25.11.2022, di disporre l'affidamento dei minori e Persona_1 Persona_2 al Comune di AV OM o a quello di IN, territorialmente competente con
[...] collocamento dei minori presso il genitore che risulterà idoneo previa occorrenda eventuale CTU. Con regolamentazione del regime di frequentazioni tra il padre e i figli, con le modalità e tempi che verranno ritenuti opportuni ad esito dall'odierna procedura e CTU avanti al Tribunale ordinario o in subordine dal Tribunale per i Minorenni di Milano e nella misura più ampia possibile. Per quanto riguarda il profilo patrimoniale, ha chiesto di porre a proprio carico un contributo a titolo di concorso al mantenimento dei figli, fintanto che saranno collocati presso la madre, nella misura di € 400,00 cadauno da corrispondere entro il 10 di ogni mese, oltre alle spese straordinarie da ripartire in misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre purchè preventivamente concordate e come da Protocollo del Tribunale di Varese. Mentre, qualora i figli fossero collocati presso il padre, ha domandato di porre a carico della madre un eguale contributo al mantenimento dei figli. Assegno unico come da normativa vigente. Spese vinte. All'udienza in data 16/01/2024, sono comparse le parti personalmente assistite dai rispettivi procuratori. Il Giudice, verificata la regolare costituzione del contraddittorio, ha disposto il libero interrogatorio delle parti, all'esito del quale alla luce di quanto dichiarato e risultante dagli atti di causa e dai documenti prodotti, ha dato atto dell'impossibilità di formulare una proposta conciliativa della controversia, salvo l'aspetto economico sul quale le parti avevano trovato una intesa e salva la domanda del pregresso sul quale invitava le parti a trovare una intesa. I procuratori delle parti hanno insistito nella richiesta di nomina del curatore speciale nell'interesse dei minori, nonché di acquisizione di informativa da parte dei Servizi Sociali. Il procuratore di parte resistente ha chiesto altresì di nominare un CTU al fine di valutare il collocamento dei minori e le facoltà di visita che dovranno essere disposte. Il Giudice si è riservato.
pagina 3 di 9 Con ordinanza del 23/01/2024, a scioglimento di riserva, il Giudice ha disposto quanto qui riportato: “In via temporanea ed urgente:
1. affida i figli minori Persona_3
(nato il [...]) e (nata il [...]) al Comune di IN con Persona_2 limitazione della responsabilità genitoriale per le decisioni in materia di educazione, istruzione, salute e collocamento, disponendo - allo stato e salvo eventuali situazioni di pregiudizio per i minori che dovessero insorgere - il loro collocamento presso la madre;
2. incarica i Servizi Sociali del Comune di IN (luogo di residenza dei minori), in collaborazione con i Servizi sociali di AV OM (luogo di residenza del padre) di: - prendere in carico il nucleo familiare / proseguire l'attività già demandata dal TM in data 25/11/2022 (che viene integralmente recepita e richiamata) e di effettuare una indagine psicosociale, valutando la personalità dei genitori, le loro capacità genitoriali, l'attuale condizione personale dei minori e il loro rapporto con entrambi i genitori;
i servizi dovranno estendere l'indagine anche ad altri familiari per verificare se vi siano eventuali risorse sostitutive o di supporto per i minori;
- verificare se vi siano le condizioni per la ripresa delle frequentazioni dei minori con il padre;
in caso di riscontro positivo, i Servizi dovranno predisporre un calendario degli incontri in maniera graduale e secondo modalità protette in spazio neutro, fatta salva una progressiva liberalizzazione, ove rispondente all'interesse dei minori, secondo le modalità ritenute opportune;
- avviare, in collaborazione con i competenti Servizi Specialistici anche della ASST e con facoltà di acquisirne gli esiti, gli interventi di supporto alla genitorialità e/o gli interventi di supporto psicologico/psichiatrico di carattere individuale per la madre/il padre ritenuti necessari nell'interesse dei minori;
- avviare, in collaborazione con i competenti Servizi Specialistici anche della ATS, gli interventi di supporto socio-educativo e/o di supporto psicologico per i minori che si rendano necessari nel loro interesse, con facoltà di acquisirne gli esiti;
- avviare (oppure dare conto di quanto effettuato a tal proposito a seguito di decreto del TM del 25/11/2022) la minore presso la UONPIA territorialmente competente Per_2 per una valutazione psicodiagnostica/neuropsichiatrica e successiva presa in carico ove ritenuta necessaria nel suo interesse, con facoltà di acquisirne gli esiti;
- attivare / proseguire un intervento di ADM presso la casa della madre;
- segnalare prontamente eventuali situazioni di pregiudizio che dovessero medio tempore verificarsi;
- i Servizi, a conclusione dell'attività espletata, dovranno indicare il regime di affidamento e di collocamento maggiormente idoneo a garantire le principali esigenze di una serena crescita psicofisica dei minori;
3. dispone che i servizi sociali di AV OM e di IN depositino relazioni sull'attività sino a questo momento svolta in adempimento al dettagliato incarico conferito dal TM con provvedimento provvisorio del 25/11/2022, compresa la relazione redatta dall'educatrice che segue in minori, e che aggiornino sulle attività espletate in adempimento del presente nuovo incarico entro il termine del 18/4/2024; 4. dispone che il sig. a titolo di concorso al mantenimento della prole Controparte_1 versi al genitore collocatario, con decorrenza dalla data della presente ordinanza, entro i primi 10 giorni del mese, assegno mensile di €. 800=, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 70 % delle spese extra assegno secondo le linee guida del Tribunale di Varese;
5. dispone di richiedere con cortese urgenza al Tribunale per i Minorenni di Milano lo stato della procedura riguardante i minori (nato a [...] il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nata a [...] il [...]), chiarendo se siano stati assunti ulteriori provvedimenti
[...] successivamente al decreto provvisorio del 25/11/2022 (dep il 5/12/2022); richiede altresì alla Procura presso il Tribunale di Varese e alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, informazioni circa l'eventuale pendenza, ostensibile, di procedimenti inerenti il nucleo familiare in oggetto: padre , nato a [...], il [...], Controparte_1
pagina 4 di 9 madre , nata a [...], il [...], figli minorenni sopra citati, dovendo Pt_1 Parte_1 procedere questo Tribunale a decidere circa il regime di affidamento e collocamento dei minori, nonché di frequentazione con il genitore non collocatario;
6. nomina curatore speciale dei minori
e l'avv. già nominata Persona_3 Persona_2 Controparte_2 dal TM, con termine sino al 18/4/2024 per costituirsi nel presente giudizio;
In via istruttoria: Dispone che le parti provvedano a depositare copia delle ultime 3 dichiarazioni dei redditi / certificazione elvetica entro il termine del 18/4/2024. Riserva al prosieguo ogni valutazione sull'istanza di CTU”. Il Giudice ha quindi fissato l'udienza del 23/04/2024 per la prosecuzione del giudizio e l'esame delle documentazioni/informative/relazioni. Costituitosi il Curatore speciale in data 17/04/2024, acquisite le relazioni della Tutela Minori del Comune di AV OM e della Tutela Minori del Comune di IN, il giudizio proseguiva con le successive udienze (23/04/2024-15/10/2024) in cui le parti si rimettevano alla decisione del Giudice per l'audizione dei figli della coppia, stante l'attività della Tutela minori di prosecuzione dell'educativa domiciliare e il percorso in essere di riavvicinamento dei minori al padre. Disposta l'audizione dei minori e in adempimento del disposto di cui all'art. 473- Per_1 Per_2 bis.4 c.p.c., in data 18/2/2025 veniva espletato l'incombente; quindi, acquisita nuova relazione di aggiornamento, veniva fissata nuova udienza per la discussione orale, con autorizzazione al deposito di una breve memoria riepilogativa contenente anche le conclusioni definitive. Depositate le note conclusive, acquisita l'ultima relazione di aggiornamento in data 24/06/25 da parte dei Servizi incaricati, all'udienza del 2/07/2025, dopo discussione orale della causa, i procuratori delle parti chiedevano l'accoglimento delle domande svolte nelle rispettive memorie conclusive autorizzate. Il Giudice, dato atto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***********
1) La responsabilità genitoriale: affido – collocamento
I minori (nato il [...]) e (nata il Persona_3 Persona_2
17/8/2010) venivano affidati dal Tribunale per i Minorenni, sin dall'anno 2013, al Comune di AV OM con collocamento presso il padre (con decreto provvisorio 12/12/2013, successivamente confermato con decreto definitivo del 14/7/2014); a partire dal mese di novembre 2022 sono stati collocati presso la madre a seguito di intervento ex art. 403 c.c. (sollecitato da una telefonata effettuata da la sera del 7/11/2022 con richiesta di aiuto essendo in corso Per_2 comportamenti violenti da parte del padre ai danni del fratello , situazione che è poi Per_1 risultata non essere stata isolata), provvedimento che è stato convalidato e al quale è seguito nuovo decreto provvisorio del TM del 25/11/2022 con collocamento provvisorio dei figli presso la madre – cfr. doc. 5 (nelle more era stato riaperto il procedimento civile su istanza del PM). Con il presente ricorso, la madre chiede, a modifica del provvedimento Parte_1 assunto dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data 14/7/2014, di disporre l'affidamento in via esclusiva a sè dei figli minori e e il collocamento degli stessi presso la Persona_3 Per_2 propria abitazione. La domanda è fondata e merita accoglimento avendo i Servizi Sociali territorialmente competenti dato atto della riscontrata adeguatezza delle competenze genitoriali della signora (cfr. in particolare relazione datata 24/6/2025 del Sevizio Tutela Minori di Parte_1
pagina 5 di 9 IN) la quale, inizialmente presentatasi ai Servizi con un atteggiamento di chiusura e diffidenza, si è successivamente resa disponibile e collaborante con il Servizio con il quale ha raggiunto “una buona alleanza” e al quale si è fiduciosamente rivolta in caso di bisogni/necessità sia di tipo pratico che emotivo. Nella relazione depositata in data 18/4/2025 il Servizio Tutela Minori di IN ha evidenziato come
“…la signora sembra avere in mente i bisogni dei figli, si occupa di loro nella quotidianità sia da un punto di vista pratico che di condivisione emotiva…”, ciò che ha consentito ai ragazzi di ritrovare la propria serenità (relaziona in data 23/6/2025 l'educatrice domiciliare: “… I minori appaiono sereni nel contesto familiare e hanno un buon rapporto con la madre e con i quattro Per_ fratelli maggiori , e . La signora appare adeguata nel suo ruolo Per_4 Per_6 Per_7 Pt_1 genitoriale e collaborativa…”). Pur avendo i Servizi dato atto che permangono nella figura materna talune fragilità dal momento che la ricorrente mostra “… difficoltà nel favorire l'autonomia dei figli e nel gestire le proprie ansie legate alla separazione e all'esplorazione da parte dei minori…”, tali difficoltà non sono tali da ostacolare il richiesto affido in via esclusiva (piuttosto, come sotto indicato, si sollecita la signora a proseguire gli interventi a supporto proprio e dei figli, facendosi guidare dal Servizi che resta incaricato di mantenere uno stretto monitoraggio sul nucleo familiare) dal momento che la madre, che – lo si ribadisce - ha mostrato adeguate competenze genitoriali, costituisce attualmente la figura di riferimento per i minori stante le significative difficoltà emerse nei ragazzi nei rapporti con il padre (scrive l'educatrice domiciliare: “… Ad oggi C. non mostrò interesse a voler riprendere il rapporto con il signor mentre F. non manifesta con chiarezza la sua volontà a Per_2 riguardo…”); a ciò si deve aggiungere che persiste una accesa distanza e conflittualità nella diade genitoriale, con conseguente impossibilità per le parti di assumere congiuntamente le decisioni di maggiore interesse relative ai minori. In continuità con l'attuale assetto, in assenza di elementi che possano indurre ad alterare le attuali consuetudini di vita e tenuto conto del fatto che la sig.ra “appare adeguata nel suo Pt_1 ruolo materno (…) si mostra sicura nell'accompagnare i figli accogliendoli, ma dandogli i giusti limiti” (cfr. relazione 21/09/2024 del Comune di IN) e risulta avere accolto anche positivamente l'intervento di supporto domiciliare presso la propria abitazione, il Collegio ritiene di confermare il collocamento dei figli presso la madre. Ciò anche alla luce delle affermazioni dei figli in sede di audizione i quali hanno espresso di essersi ben ambientati nel contesto materno, ove stanno bene e ove sono ben accuditi. In particolare, Per_2 ha dichiarato: “… Mi sento un po' ansiosa, vivo dalla mamma da più di 2 anni, quando ero dal PA non stavo molto bene perché non mi dava i miei spazi, non vedevamo quasi mai la mamma, solo il sabato e la domenica e alcune volte con lui. Lei accettava pur di vederci, mi sento più tranquilla da quando sto con la mamma;
il PA mi fa venire un po' di ansia, io qualche volta lo avevo già visto a scuola a AV, un giorno stavamo andando in palestra e lui stava parlando con una professoressa. La sua presenza non mi fa stare bene, ora sono più grande e capisco meglio le cose e mi fa stare male il ricordo di quella volta che PA aveva picchiato la mamma. So che gli assistenti sociali hanno programmato un incontro con PA, io sin dall'inizio ho detto che non me la sentivo di vederlo, l'ultima volta mi hanno chiesto se volevo anche solo fermarmi ad ascoltare, e a quel punto ho accettato. In questo momento me la sento solo di essere presente e vedrò come vanno le cose (…)”, mentre ha dichiarato “Ora che vivo con la mamma sono tranquillo, Per_1 viene un educatore a casa, è una ragazza, mi trovo bene, normale. So che devo incontrare PA e mi viene un po' di ansia, sono un pochino preoccupato. La mamma è un buon punto di riferimento pagina 6 di 9 per me e ho un buon rapporto con lei, si impegna a farci vivere una vita il più possibile normale, ho una bella confidenza con la mamma.” Ritiene il Collegio di dover mantenere l'incarico ai Servizi territorialmente competenti di proseguire il monitoraggio e di curare la prosecuzione/attivazione di ogni percorso di supporto socio-educativo e/o di supporto psicologico ritenuto opportuno nell'interesse dei minori, sollecitando altresì i genitori ad intraprendere i percorsi che si rendono necessari per supportarli psicologicamente e per migliorare le proprie competenze genitoriali. I Servizi Sociali incaricati dovranno altresì proseguire il progetto finalizzato a creare le condizioni per una proficua ripresa degli incontri/frequentazioni tra il padre e i figli, se ed in quanto vi siano le condizioni, nel loro interesse e nel rispetto della loro volontà (i Servizi hanno evidenziato nell'ultima relazione che mentre si è reso disponibile a rivedere il padre, permangono in Per_1 marcate resistenze, ciò che ha imposto per il momento la sospensione degli incontri tra Per_2 ed il padre per non esporre la ragazza ad una situazione emotiva così intensa, con rischio che Per_2 si riveli controproducente rispetto allo scopo del riavvicinamento). Da parte sua, si auspica che il sig. possa essere guidato a superare la rigidità emotiva Persona_1 manifestata nei colloqui con i ragazzi come si evince nella relazione del 18/04/2025 concernente il primo incontro in spazio neutro: “il sig. ha mantenuto una posizione ferma, senza Persona_1 mostrarsi disponibile a un possibile cambiamento del suo approccio relazionale, come richiesto dai minori e ribadendo la sua estraneità alle accuse a lui rivolte” e successivamente confermata nel secondo incontro con il solo figlio in cui emerge che “Per quanto riguarda il padre, gli Per_1 incontri evidenziano un interesse principalmente rivolto agli aspetti materiali, con una comunicazione ancora in fase di sviluppo sul piano emotivo. mostra atteggiamenti di Per_1 riservatezza e distanza nella relazione, mentre , al momento, non partecipa al percorso. Il Per_2 padre sembra avere una comprensione parziale delle dinamiche relazionali attuali e una disponibilità ancora in evoluzione nell'accogliere il vissuto emotivo dei figli. Alla luce di quanto rilevato, si ritiene opportuno proseguire con l'intervento educativo, ricalibrandolo sui bisogni evolutivi dei minori, mantenendo gli incontri presso il servizio scrivente con il signor Per_1
monitorandone la tenuta” (cfr. ultima relazione Tutela Minori di IN del 24/06/2025).
[...]
Si ritiene che il benessere psicologico di non possa attualmente passare attraverso un Per_2 riavvicinamento forzato al padre (i tentativi di riavvicinamento potranno essere ripristinati solo in presenza delle necessarie condizioni), quanto piuttosto, oltre che dall'attivazione/prosecuzione di ogni percorso di sostegno a favore della ragazza, attraverso un preventivo intervento a favore del sig. sul piano della genitorialità (rivisitazione del vissuto e capacità di comprendere Persona_1 le difficoltà altrui, così migliorando l'empatia verso i figli), percorso che il Collegio auspica che il padre possa seriamente decidere di intraprendere e che risulta necessario sia per la ripresa dei rapporti con la figlia, sia per migliorare la relazione, ancora molto fragile e incerta, con . Per_1 Contr Deve essere confermata la prosecuzione dell'intervento presso la casa materna, strumento ritenuto necessario per meglio consolidare la situazione e aiutare i ragazzi e la madre a superare le difficoltà ancora presenti: “La signora risulta accudente e partecipe, pur mostrando Pt_1 difficoltà nel favorire l'autonomia dei figli e nel gestire le proprie ansie legate alla separazione e all'esplorazione da parte dei minori. Si suggerisce pertanto un rafforzamento del sostegno alla genitorialità” mentre per quanto riguarda i minori, in particolare “presentano fragilità sul Per_2 piano scolastico ed emotivo, che richiedono un intervento educativo più mirato al supporto allo studio, alla gestione delle relazioni e alla promozione dell'autostima”.
pagina 7 di 9 2) Le pronunce di carattere economico Nulla quaestio sui provvedimenti di carattere economico avendo le parti di fatto rassegnato le medesime conclusioni sul punto, recependo quanto già disposto dal Giudice con ordinanza in data 23/1/2024. Il contributo al mantenimento dei figli a carico del genitore non collocatario risulta congruo tenuto conto delle rispettive capacità economiche e patrimoniali – per come emerse in corso di causa – che qui si riassumono:
- la sig.ra svolge attività lavorativa come estetista in Svizzera e percepisce Parte_1 una retribuzione mensile di circa 1.300/1.400 €= al mese;
ella ha prodotto la scheda reddituale che riporta un reddito di CHF 9.466,92=per l'anno 2020, di CHF 2.738,00= per l'anno 2021 e di CHF 8.010,00=per l'anno 2022; non percepisce l'AU. Sostiene un canone di locazione di € 450,00 mensile, mentre la rata di € 350,00 per il finanziamento auto è ormai scaduta ad agosto 2024.
- il sig. è pensionato e percepisce una pensione mensile netta di € Controparte_1
1.560,00= per 13 mensilità; egli ha prodotto la certificazione unica che riporta un reddito di €. 6.695,91= per l'anno 2020, di €. 19.356,00= per l'anno 2021 e di € 29.079,14= per l'anno 2022; percepisce l'AU al 100%. Risulta socio di una società immobiliare in liquidazione. Alla prima udienza di comparizione personale delle parti ha dichiarato: “Sono pensionato e ho una pensione mensile netta di €. 1560= per 13 mensilità; ero un libero professionista promotore finanziario. Sono socio della ELE Imm.re che è una società in liquidazione dal 2012; la società ha beni immobili (7 monolocali e 3 appartamenti, attualmente alcuni locati) che dovranno essere venduti per saldare i debiti che ci sono. I canoni di locazione vengono accreditati sul conto della società e servono per pagare i debiti. Io da questa società non percepisco alcun reddito o compenso. E' socia con me mia sorella al 33%. Vivo in casa di mia proprietà e ho altri immobili e qualche immobile è locato. Prendo il 50% del canone di locazione di questi immobili;
complessivamente percepisco circa €. 7000= all'anno, somma che è soggetta a tassazione e che viene inserita nella mia dichiarazione dei redditi”. Considerata la situazione reddituale delle parti come sopra riassunta, alla luce della documentazione in atti e delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti in merito agli aspetti economici, il Collegio ritiene congruo confermare la previsione di cui ai provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. e pertanto dispone che il sig. a titolo di concorso al mantenimento della Controparte_1 prole versi al genitore collocatario, entro i primi 10 giorni del mese, assegno mensile di €. 800=, oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dal momento dell'ordinanza in data 23/1/2024, oltre al 70 % delle spese extra assegno secondo le linee guida del Tribunale di Varese. L'AU verrà corrisposto al 100% alla madre come per legge, quale genitore affidatario in via esclusiva. 3) Le spese di lite Attesa la natura del giudizio, gli interessi dei minori coinvolti, nonché la parziale reciproca soccombenza delle parti, si giustifica ex art. 92 co. 2 c.p.c. l'integrale compensazione delle spese di lite. Per quanto concerne le spese del Curatore Speciale, le stesse resteranno a carico dell'Erario in caso di ammissione in via definitiva al beneficio e a carico dei genitori, nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri di legge, per il 70% a carico del padre e per il 30% a carico della madre (quale spesa straordinaria a favore dei figli) qualora l'ammissione in via provvisoria dovesse essere revocata.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DISPONE l'affido esclusivo alla madre dei minori (nato il Persona_3
28/1/2009) e (nata il [...]) la quale eserciterà in via esclusiva ex art. Persona_2
337-quater, comma 3, c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, alla scelta della residenza e a tutte le questioni anche amministrative che riguardano gli stessi, compreso il rilascio di documenti di identificazione dei minori validi per l'espatrio;
2) DISPONE il collocamento dei figli minori presso la madre;
3) CONFERMA la presa in carica e lo stretto monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti (Comune di IN e di AV OM), secondo quanto meglio specificato in parte motiva;
4) DISPONE che le frequentazioni dei minori con il padre, nel rispetto della loro volontà e accertata la rispondenza all'interesse degli stessi, avvengano per il tramite dei Servizi i quali dovranno predisporre un calendario degli incontri in maniera graduale secondo le tempistiche che saranno ritenute più opportune e con modalità protette in spazio neutro, fatta salva una progressiva liberalizzazione, ove rispondente all'interesse dei minori, secondo le modalità ritenute opportune;
5) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento dei figli versando alla madre, entro i primi 10 giorni del mese, assegno mensile di €. 800=, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a decorrere dal 23/1/2024, oltre al 70 % delle spese extra assegno secondo le linee guida del Tribunale di Varese;
AU al 100% alla madre;
6) COMPENSA tra le parti le spese di lite;
7) Le spese di lite del curatore speciale dei minori devono essere compensate nei rapporti tra le parti, attesa l'attività nell'interesse di entrambi i genitori, in favore dei minori loro figli;
con l'espressa precisazione che le spese del Curatore Speciale resteranno a carico dell'Erario in caso di ammissione in via definitiva al beneficio (con liquidazione da effettuare nell'apposita sede a seguito di richiesta) e a carico dei genitori qualora l'ammissione in via provvisoria dovesse essere revocata (in tal caso in ragione del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, trattandosi di spese straordinarie). In tale ultima ipotesi le spese del curatore speciale si liquidano sin d'ora in complessivi €. 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Si comunichi ai Servizi Sociali di IN e di AV OM.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10/7/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n.2400/2023 promosso da:
(C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
02/06/1974, rappresentato e difeso dall'Avv. NATOLA MARCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. nato a [...]- Controparte_1 C.F._2
MOMBELLO (VA) il 22/04/1954, rappresentato e difeso dall'Avv. MUSER LIDIA MARIA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
AVV. quale curatrice nominata nell'interesse dei minori Controparte_2 Persona_1
e
[...] Persona_2
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Modifica delle condizioni regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio”.
Le parti, con note conclusive autorizzate depositate telematicamente, hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “A modifica del provvedimento assunto dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data14/7/2014, disporre l'affidamento in via esclusiva alla ricorrente dei minori
[...]
e con collocamento degli stessi presso la abitazione Persona_1 Persona_2
pagina 1 di 9 materna in IN, via Turati n. 106 con ogni conseguente statuizione;
Disporre il diritto di visita paterno con le modalità che verranno ritenute opportune ad esito del percorso tracciato dal Tribunale adito, valutando l'interesse dei minori ed i loro bisogni in accordo con i servizi e la tutela minori;
Disporre a carico del resistente un contributo a titolo di concorso al mantenimento dei figli nella misura di € 400,00 cadauno oltre alla spese straordinarie da ripartire in misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre. Dichiarare dovuto l'assegno universale CP_ erogato dall' alla madre a far tempo dalla data di presentazione del presente ricorso;
Spese e competenze di causa rifuse”.
Per parte resistente: “NEL MERITO: 1) A conferma dei provvedimenti assunti dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data 14.07.2014 e successivamente il 25.11.2022, disporre l'affidamento dei minori e al Comune di IN, territorialmente Persona_1 Persona_2 competente con collocamento dei minori presso la madre. 2) In ogni caso disporre il diritto di visita paterno ai figli secondo il calendario che predisporrà il Servizio sociale – tutela minori competente con le modalità dallo stesso indicate. 3) Disporre un contributo a carico del padre a titolo di concorso al mantenimento dei figli fintanto che saranno collocati presso la madre nella misura di € 400,00 cadauno da corrispondere entro il 10 giorno di ogni mese, oltre alle spese straordinarie da ripartire in misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre purché preventivamente concordate e come da Protocollo del Tribunale di Varese. 4) Respingere ogni altra diversa domanda o pretesa avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto. 5) Spese di lite compensate tra le parti. ”
Per la curatrice nell'interesse dei minori: “Sia confermato l'affidamento dei minori
[...]
(nato il [...]) e (nata il [...]) all'Ente, Persona_3 Persona_2 quanto meno limitatamente alle decisioni relative ai progetti da intraprendere a sostegno dei minori, anche in relazione al percorso di riavvicinamento al padre ovvero di rielaborazione della rottura. Sia confermato il collocamento dei minori presso la madre. Sia confermato l'incarico ai Servizi Sociali competenti al fine di monitorare la ripresa delle frequentazioni dei minori con il padre predisponendo un calendario degli incontri in maniera graduale e secondo modalità protette in spazio neutro, ove ciò sia rispondente all'interesse e al desiderio dei minori, secondo le modalità ritenute opportune, anche in maniera differenziata per l'uno e per l'altra. Siano mantenuti e/o attivati gli interventi di supporto alla genitorialità e/o gli interventi di supporto psicologico/psichiatrico di carattere individuale per la madre/il padre ritenuti necessari nell'interesse dei minori, nonché gli interventi di supporto socio-educativo e/o di supporto psicologico per i minori che si rendano necessari nel loro interesse. Sia mantenuto l'intervento di ADM presso la casa della madre. Quanto all'aspetto economico ci si rimette all'intesa raggiunta dai genitori, recepita anche dal Giudice nel proprio provvedimento”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/10/2023 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere nei confronti di la modifica del Controparte_1 decreto assunto dal TM di Milano in data 14/7/2014 di affidamento dei figli minori Per_3
(28/1/2009) e (17/8/2010) all'Ente - Comune di AV OM, con richiesta di
[...] Per_2 ottenere l'affidamento esclusivo e collocamento presso sé stessa;
la regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità ritenute opportune;
l'obbligo a carico del padre di contribuire al pagina 2 di 9 mantenimento dei figli con il versamento di un importo mensile di €. 400 cadauno, oltre al 70% delle spese straordinarie a carico del padre e del 30% a carico della madre. A fondamento della domanda, la signora ha innazitutto ripercorso il lungo percorso giudiziario avanti il Pt_1
Tribunale per i minorenni di Milano che ha riguardato il nucleo familiare, conclusosi con decreto definitivo del 14/7/2014 che affidava i figli minori e all'ente – Persona_3 Per_2 individuato nel Comune di AV OM – con collocamento presso il padre. La ricorrente ha sottolineato di aver, negli anni, mantenuto un rapporto di intensa vicinanza e confidenza con i figli, di aver dovuto superare innumerevoli situazioni di disagio nella relazione con l'ex compagno e di aver più volte segnalato ai Servizi la situazione di disagio domestico vissuta dai bambini, spesso trascurati e mai assecondati nelle loro esigenze di base. Ciò sino al giorno 07/11/2022 allorquando, a seguito di una telefonata di aiuto ai carabinieri da parte della minore sono intervenute Per_2 presso l'abitazione del signor le Forze dell'Ordine che hanno attivato la procedura ex Persona_1 art. 403 c.c., conclusasi con la convalida del provvedimento che ha collocato i minori presso il domicilio materno essendo emerso che l'episodio che aveva indotto la figlia a chiedere aiuto ai Carabinieri a tutela del fratello che era stato picchiato dal padre non era isolato e che i Per_3 ragazzi avevano espresso di vivere la convivenza con il padre con disagio essendo tale genitore “… assente, poco empatico e disposto all'ascolto, ostile alla madre, eccessivamente reattivo nervoso e svalutante…”. Con comparsa in data 11/12/2023 si è costituito in giudizio Controparte_1 contestando quanto ex adverso dedotto. Sotto il profilo personale, ha chiesto la conferma del provvedimento assunto dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data 14.07.2014 e del successivo in data 25.11.2022, di disporre l'affidamento dei minori e Persona_1 Persona_2 al Comune di AV OM o a quello di IN, territorialmente competente con
[...] collocamento dei minori presso il genitore che risulterà idoneo previa occorrenda eventuale CTU. Con regolamentazione del regime di frequentazioni tra il padre e i figli, con le modalità e tempi che verranno ritenuti opportuni ad esito dall'odierna procedura e CTU avanti al Tribunale ordinario o in subordine dal Tribunale per i Minorenni di Milano e nella misura più ampia possibile. Per quanto riguarda il profilo patrimoniale, ha chiesto di porre a proprio carico un contributo a titolo di concorso al mantenimento dei figli, fintanto che saranno collocati presso la madre, nella misura di € 400,00 cadauno da corrispondere entro il 10 di ogni mese, oltre alle spese straordinarie da ripartire in misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre purchè preventivamente concordate e come da Protocollo del Tribunale di Varese. Mentre, qualora i figli fossero collocati presso il padre, ha domandato di porre a carico della madre un eguale contributo al mantenimento dei figli. Assegno unico come da normativa vigente. Spese vinte. All'udienza in data 16/01/2024, sono comparse le parti personalmente assistite dai rispettivi procuratori. Il Giudice, verificata la regolare costituzione del contraddittorio, ha disposto il libero interrogatorio delle parti, all'esito del quale alla luce di quanto dichiarato e risultante dagli atti di causa e dai documenti prodotti, ha dato atto dell'impossibilità di formulare una proposta conciliativa della controversia, salvo l'aspetto economico sul quale le parti avevano trovato una intesa e salva la domanda del pregresso sul quale invitava le parti a trovare una intesa. I procuratori delle parti hanno insistito nella richiesta di nomina del curatore speciale nell'interesse dei minori, nonché di acquisizione di informativa da parte dei Servizi Sociali. Il procuratore di parte resistente ha chiesto altresì di nominare un CTU al fine di valutare il collocamento dei minori e le facoltà di visita che dovranno essere disposte. Il Giudice si è riservato.
pagina 3 di 9 Con ordinanza del 23/01/2024, a scioglimento di riserva, il Giudice ha disposto quanto qui riportato: “In via temporanea ed urgente:
1. affida i figli minori Persona_3
(nato il [...]) e (nata il [...]) al Comune di IN con Persona_2 limitazione della responsabilità genitoriale per le decisioni in materia di educazione, istruzione, salute e collocamento, disponendo - allo stato e salvo eventuali situazioni di pregiudizio per i minori che dovessero insorgere - il loro collocamento presso la madre;
2. incarica i Servizi Sociali del Comune di IN (luogo di residenza dei minori), in collaborazione con i Servizi sociali di AV OM (luogo di residenza del padre) di: - prendere in carico il nucleo familiare / proseguire l'attività già demandata dal TM in data 25/11/2022 (che viene integralmente recepita e richiamata) e di effettuare una indagine psicosociale, valutando la personalità dei genitori, le loro capacità genitoriali, l'attuale condizione personale dei minori e il loro rapporto con entrambi i genitori;
i servizi dovranno estendere l'indagine anche ad altri familiari per verificare se vi siano eventuali risorse sostitutive o di supporto per i minori;
- verificare se vi siano le condizioni per la ripresa delle frequentazioni dei minori con il padre;
in caso di riscontro positivo, i Servizi dovranno predisporre un calendario degli incontri in maniera graduale e secondo modalità protette in spazio neutro, fatta salva una progressiva liberalizzazione, ove rispondente all'interesse dei minori, secondo le modalità ritenute opportune;
- avviare, in collaborazione con i competenti Servizi Specialistici anche della ASST e con facoltà di acquisirne gli esiti, gli interventi di supporto alla genitorialità e/o gli interventi di supporto psicologico/psichiatrico di carattere individuale per la madre/il padre ritenuti necessari nell'interesse dei minori;
- avviare, in collaborazione con i competenti Servizi Specialistici anche della ATS, gli interventi di supporto socio-educativo e/o di supporto psicologico per i minori che si rendano necessari nel loro interesse, con facoltà di acquisirne gli esiti;
- avviare (oppure dare conto di quanto effettuato a tal proposito a seguito di decreto del TM del 25/11/2022) la minore presso la UONPIA territorialmente competente Per_2 per una valutazione psicodiagnostica/neuropsichiatrica e successiva presa in carico ove ritenuta necessaria nel suo interesse, con facoltà di acquisirne gli esiti;
- attivare / proseguire un intervento di ADM presso la casa della madre;
- segnalare prontamente eventuali situazioni di pregiudizio che dovessero medio tempore verificarsi;
- i Servizi, a conclusione dell'attività espletata, dovranno indicare il regime di affidamento e di collocamento maggiormente idoneo a garantire le principali esigenze di una serena crescita psicofisica dei minori;
3. dispone che i servizi sociali di AV OM e di IN depositino relazioni sull'attività sino a questo momento svolta in adempimento al dettagliato incarico conferito dal TM con provvedimento provvisorio del 25/11/2022, compresa la relazione redatta dall'educatrice che segue in minori, e che aggiornino sulle attività espletate in adempimento del presente nuovo incarico entro il termine del 18/4/2024; 4. dispone che il sig. a titolo di concorso al mantenimento della prole Controparte_1 versi al genitore collocatario, con decorrenza dalla data della presente ordinanza, entro i primi 10 giorni del mese, assegno mensile di €. 800=, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 70 % delle spese extra assegno secondo le linee guida del Tribunale di Varese;
5. dispone di richiedere con cortese urgenza al Tribunale per i Minorenni di Milano lo stato della procedura riguardante i minori (nato a [...] il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nata a [...] il [...]), chiarendo se siano stati assunti ulteriori provvedimenti
[...] successivamente al decreto provvisorio del 25/11/2022 (dep il 5/12/2022); richiede altresì alla Procura presso il Tribunale di Varese e alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, informazioni circa l'eventuale pendenza, ostensibile, di procedimenti inerenti il nucleo familiare in oggetto: padre , nato a [...], il [...], Controparte_1
pagina 4 di 9 madre , nata a [...], il [...], figli minorenni sopra citati, dovendo Pt_1 Parte_1 procedere questo Tribunale a decidere circa il regime di affidamento e collocamento dei minori, nonché di frequentazione con il genitore non collocatario;
6. nomina curatore speciale dei minori
e l'avv. già nominata Persona_3 Persona_2 Controparte_2 dal TM, con termine sino al 18/4/2024 per costituirsi nel presente giudizio;
In via istruttoria: Dispone che le parti provvedano a depositare copia delle ultime 3 dichiarazioni dei redditi / certificazione elvetica entro il termine del 18/4/2024. Riserva al prosieguo ogni valutazione sull'istanza di CTU”. Il Giudice ha quindi fissato l'udienza del 23/04/2024 per la prosecuzione del giudizio e l'esame delle documentazioni/informative/relazioni. Costituitosi il Curatore speciale in data 17/04/2024, acquisite le relazioni della Tutela Minori del Comune di AV OM e della Tutela Minori del Comune di IN, il giudizio proseguiva con le successive udienze (23/04/2024-15/10/2024) in cui le parti si rimettevano alla decisione del Giudice per l'audizione dei figli della coppia, stante l'attività della Tutela minori di prosecuzione dell'educativa domiciliare e il percorso in essere di riavvicinamento dei minori al padre. Disposta l'audizione dei minori e in adempimento del disposto di cui all'art. 473- Per_1 Per_2 bis.4 c.p.c., in data 18/2/2025 veniva espletato l'incombente; quindi, acquisita nuova relazione di aggiornamento, veniva fissata nuova udienza per la discussione orale, con autorizzazione al deposito di una breve memoria riepilogativa contenente anche le conclusioni definitive. Depositate le note conclusive, acquisita l'ultima relazione di aggiornamento in data 24/06/25 da parte dei Servizi incaricati, all'udienza del 2/07/2025, dopo discussione orale della causa, i procuratori delle parti chiedevano l'accoglimento delle domande svolte nelle rispettive memorie conclusive autorizzate. Il Giudice, dato atto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***********
1) La responsabilità genitoriale: affido – collocamento
I minori (nato il [...]) e (nata il Persona_3 Persona_2
17/8/2010) venivano affidati dal Tribunale per i Minorenni, sin dall'anno 2013, al Comune di AV OM con collocamento presso il padre (con decreto provvisorio 12/12/2013, successivamente confermato con decreto definitivo del 14/7/2014); a partire dal mese di novembre 2022 sono stati collocati presso la madre a seguito di intervento ex art. 403 c.c. (sollecitato da una telefonata effettuata da la sera del 7/11/2022 con richiesta di aiuto essendo in corso Per_2 comportamenti violenti da parte del padre ai danni del fratello , situazione che è poi Per_1 risultata non essere stata isolata), provvedimento che è stato convalidato e al quale è seguito nuovo decreto provvisorio del TM del 25/11/2022 con collocamento provvisorio dei figli presso la madre – cfr. doc. 5 (nelle more era stato riaperto il procedimento civile su istanza del PM). Con il presente ricorso, la madre chiede, a modifica del provvedimento Parte_1 assunto dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data 14/7/2014, di disporre l'affidamento in via esclusiva a sè dei figli minori e e il collocamento degli stessi presso la Persona_3 Per_2 propria abitazione. La domanda è fondata e merita accoglimento avendo i Servizi Sociali territorialmente competenti dato atto della riscontrata adeguatezza delle competenze genitoriali della signora (cfr. in particolare relazione datata 24/6/2025 del Sevizio Tutela Minori di Parte_1
pagina 5 di 9 IN) la quale, inizialmente presentatasi ai Servizi con un atteggiamento di chiusura e diffidenza, si è successivamente resa disponibile e collaborante con il Servizio con il quale ha raggiunto “una buona alleanza” e al quale si è fiduciosamente rivolta in caso di bisogni/necessità sia di tipo pratico che emotivo. Nella relazione depositata in data 18/4/2025 il Servizio Tutela Minori di IN ha evidenziato come
“…la signora sembra avere in mente i bisogni dei figli, si occupa di loro nella quotidianità sia da un punto di vista pratico che di condivisione emotiva…”, ciò che ha consentito ai ragazzi di ritrovare la propria serenità (relaziona in data 23/6/2025 l'educatrice domiciliare: “… I minori appaiono sereni nel contesto familiare e hanno un buon rapporto con la madre e con i quattro Per_ fratelli maggiori , e . La signora appare adeguata nel suo ruolo Per_4 Per_6 Per_7 Pt_1 genitoriale e collaborativa…”). Pur avendo i Servizi dato atto che permangono nella figura materna talune fragilità dal momento che la ricorrente mostra “… difficoltà nel favorire l'autonomia dei figli e nel gestire le proprie ansie legate alla separazione e all'esplorazione da parte dei minori…”, tali difficoltà non sono tali da ostacolare il richiesto affido in via esclusiva (piuttosto, come sotto indicato, si sollecita la signora a proseguire gli interventi a supporto proprio e dei figli, facendosi guidare dal Servizi che resta incaricato di mantenere uno stretto monitoraggio sul nucleo familiare) dal momento che la madre, che – lo si ribadisce - ha mostrato adeguate competenze genitoriali, costituisce attualmente la figura di riferimento per i minori stante le significative difficoltà emerse nei ragazzi nei rapporti con il padre (scrive l'educatrice domiciliare: “… Ad oggi C. non mostrò interesse a voler riprendere il rapporto con il signor mentre F. non manifesta con chiarezza la sua volontà a Per_2 riguardo…”); a ciò si deve aggiungere che persiste una accesa distanza e conflittualità nella diade genitoriale, con conseguente impossibilità per le parti di assumere congiuntamente le decisioni di maggiore interesse relative ai minori. In continuità con l'attuale assetto, in assenza di elementi che possano indurre ad alterare le attuali consuetudini di vita e tenuto conto del fatto che la sig.ra “appare adeguata nel suo Pt_1 ruolo materno (…) si mostra sicura nell'accompagnare i figli accogliendoli, ma dandogli i giusti limiti” (cfr. relazione 21/09/2024 del Comune di IN) e risulta avere accolto anche positivamente l'intervento di supporto domiciliare presso la propria abitazione, il Collegio ritiene di confermare il collocamento dei figli presso la madre. Ciò anche alla luce delle affermazioni dei figli in sede di audizione i quali hanno espresso di essersi ben ambientati nel contesto materno, ove stanno bene e ove sono ben accuditi. In particolare, Per_2 ha dichiarato: “… Mi sento un po' ansiosa, vivo dalla mamma da più di 2 anni, quando ero dal PA non stavo molto bene perché non mi dava i miei spazi, non vedevamo quasi mai la mamma, solo il sabato e la domenica e alcune volte con lui. Lei accettava pur di vederci, mi sento più tranquilla da quando sto con la mamma;
il PA mi fa venire un po' di ansia, io qualche volta lo avevo già visto a scuola a AV, un giorno stavamo andando in palestra e lui stava parlando con una professoressa. La sua presenza non mi fa stare bene, ora sono più grande e capisco meglio le cose e mi fa stare male il ricordo di quella volta che PA aveva picchiato la mamma. So che gli assistenti sociali hanno programmato un incontro con PA, io sin dall'inizio ho detto che non me la sentivo di vederlo, l'ultima volta mi hanno chiesto se volevo anche solo fermarmi ad ascoltare, e a quel punto ho accettato. In questo momento me la sento solo di essere presente e vedrò come vanno le cose (…)”, mentre ha dichiarato “Ora che vivo con la mamma sono tranquillo, Per_1 viene un educatore a casa, è una ragazza, mi trovo bene, normale. So che devo incontrare PA e mi viene un po' di ansia, sono un pochino preoccupato. La mamma è un buon punto di riferimento pagina 6 di 9 per me e ho un buon rapporto con lei, si impegna a farci vivere una vita il più possibile normale, ho una bella confidenza con la mamma.” Ritiene il Collegio di dover mantenere l'incarico ai Servizi territorialmente competenti di proseguire il monitoraggio e di curare la prosecuzione/attivazione di ogni percorso di supporto socio-educativo e/o di supporto psicologico ritenuto opportuno nell'interesse dei minori, sollecitando altresì i genitori ad intraprendere i percorsi che si rendono necessari per supportarli psicologicamente e per migliorare le proprie competenze genitoriali. I Servizi Sociali incaricati dovranno altresì proseguire il progetto finalizzato a creare le condizioni per una proficua ripresa degli incontri/frequentazioni tra il padre e i figli, se ed in quanto vi siano le condizioni, nel loro interesse e nel rispetto della loro volontà (i Servizi hanno evidenziato nell'ultima relazione che mentre si è reso disponibile a rivedere il padre, permangono in Per_1 marcate resistenze, ciò che ha imposto per il momento la sospensione degli incontri tra Per_2 ed il padre per non esporre la ragazza ad una situazione emotiva così intensa, con rischio che Per_2 si riveli controproducente rispetto allo scopo del riavvicinamento). Da parte sua, si auspica che il sig. possa essere guidato a superare la rigidità emotiva Persona_1 manifestata nei colloqui con i ragazzi come si evince nella relazione del 18/04/2025 concernente il primo incontro in spazio neutro: “il sig. ha mantenuto una posizione ferma, senza Persona_1 mostrarsi disponibile a un possibile cambiamento del suo approccio relazionale, come richiesto dai minori e ribadendo la sua estraneità alle accuse a lui rivolte” e successivamente confermata nel secondo incontro con il solo figlio in cui emerge che “Per quanto riguarda il padre, gli Per_1 incontri evidenziano un interesse principalmente rivolto agli aspetti materiali, con una comunicazione ancora in fase di sviluppo sul piano emotivo. mostra atteggiamenti di Per_1 riservatezza e distanza nella relazione, mentre , al momento, non partecipa al percorso. Il Per_2 padre sembra avere una comprensione parziale delle dinamiche relazionali attuali e una disponibilità ancora in evoluzione nell'accogliere il vissuto emotivo dei figli. Alla luce di quanto rilevato, si ritiene opportuno proseguire con l'intervento educativo, ricalibrandolo sui bisogni evolutivi dei minori, mantenendo gli incontri presso il servizio scrivente con il signor Per_1
monitorandone la tenuta” (cfr. ultima relazione Tutela Minori di IN del 24/06/2025).
[...]
Si ritiene che il benessere psicologico di non possa attualmente passare attraverso un Per_2 riavvicinamento forzato al padre (i tentativi di riavvicinamento potranno essere ripristinati solo in presenza delle necessarie condizioni), quanto piuttosto, oltre che dall'attivazione/prosecuzione di ogni percorso di sostegno a favore della ragazza, attraverso un preventivo intervento a favore del sig. sul piano della genitorialità (rivisitazione del vissuto e capacità di comprendere Persona_1 le difficoltà altrui, così migliorando l'empatia verso i figli), percorso che il Collegio auspica che il padre possa seriamente decidere di intraprendere e che risulta necessario sia per la ripresa dei rapporti con la figlia, sia per migliorare la relazione, ancora molto fragile e incerta, con . Per_1 Contr Deve essere confermata la prosecuzione dell'intervento presso la casa materna, strumento ritenuto necessario per meglio consolidare la situazione e aiutare i ragazzi e la madre a superare le difficoltà ancora presenti: “La signora risulta accudente e partecipe, pur mostrando Pt_1 difficoltà nel favorire l'autonomia dei figli e nel gestire le proprie ansie legate alla separazione e all'esplorazione da parte dei minori. Si suggerisce pertanto un rafforzamento del sostegno alla genitorialità” mentre per quanto riguarda i minori, in particolare “presentano fragilità sul Per_2 piano scolastico ed emotivo, che richiedono un intervento educativo più mirato al supporto allo studio, alla gestione delle relazioni e alla promozione dell'autostima”.
pagina 7 di 9 2) Le pronunce di carattere economico Nulla quaestio sui provvedimenti di carattere economico avendo le parti di fatto rassegnato le medesime conclusioni sul punto, recependo quanto già disposto dal Giudice con ordinanza in data 23/1/2024. Il contributo al mantenimento dei figli a carico del genitore non collocatario risulta congruo tenuto conto delle rispettive capacità economiche e patrimoniali – per come emerse in corso di causa – che qui si riassumono:
- la sig.ra svolge attività lavorativa come estetista in Svizzera e percepisce Parte_1 una retribuzione mensile di circa 1.300/1.400 €= al mese;
ella ha prodotto la scheda reddituale che riporta un reddito di CHF 9.466,92=per l'anno 2020, di CHF 2.738,00= per l'anno 2021 e di CHF 8.010,00=per l'anno 2022; non percepisce l'AU. Sostiene un canone di locazione di € 450,00 mensile, mentre la rata di € 350,00 per il finanziamento auto è ormai scaduta ad agosto 2024.
- il sig. è pensionato e percepisce una pensione mensile netta di € Controparte_1
1.560,00= per 13 mensilità; egli ha prodotto la certificazione unica che riporta un reddito di €. 6.695,91= per l'anno 2020, di €. 19.356,00= per l'anno 2021 e di € 29.079,14= per l'anno 2022; percepisce l'AU al 100%. Risulta socio di una società immobiliare in liquidazione. Alla prima udienza di comparizione personale delle parti ha dichiarato: “Sono pensionato e ho una pensione mensile netta di €. 1560= per 13 mensilità; ero un libero professionista promotore finanziario. Sono socio della ELE Imm.re che è una società in liquidazione dal 2012; la società ha beni immobili (7 monolocali e 3 appartamenti, attualmente alcuni locati) che dovranno essere venduti per saldare i debiti che ci sono. I canoni di locazione vengono accreditati sul conto della società e servono per pagare i debiti. Io da questa società non percepisco alcun reddito o compenso. E' socia con me mia sorella al 33%. Vivo in casa di mia proprietà e ho altri immobili e qualche immobile è locato. Prendo il 50% del canone di locazione di questi immobili;
complessivamente percepisco circa €. 7000= all'anno, somma che è soggetta a tassazione e che viene inserita nella mia dichiarazione dei redditi”. Considerata la situazione reddituale delle parti come sopra riassunta, alla luce della documentazione in atti e delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti in merito agli aspetti economici, il Collegio ritiene congruo confermare la previsione di cui ai provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. e pertanto dispone che il sig. a titolo di concorso al mantenimento della Controparte_1 prole versi al genitore collocatario, entro i primi 10 giorni del mese, assegno mensile di €. 800=, oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dal momento dell'ordinanza in data 23/1/2024, oltre al 70 % delle spese extra assegno secondo le linee guida del Tribunale di Varese. L'AU verrà corrisposto al 100% alla madre come per legge, quale genitore affidatario in via esclusiva. 3) Le spese di lite Attesa la natura del giudizio, gli interessi dei minori coinvolti, nonché la parziale reciproca soccombenza delle parti, si giustifica ex art. 92 co. 2 c.p.c. l'integrale compensazione delle spese di lite. Per quanto concerne le spese del Curatore Speciale, le stesse resteranno a carico dell'Erario in caso di ammissione in via definitiva al beneficio e a carico dei genitori, nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri di legge, per il 70% a carico del padre e per il 30% a carico della madre (quale spesa straordinaria a favore dei figli) qualora l'ammissione in via provvisoria dovesse essere revocata.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DISPONE l'affido esclusivo alla madre dei minori (nato il Persona_3
28/1/2009) e (nata il [...]) la quale eserciterà in via esclusiva ex art. Persona_2
337-quater, comma 3, c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, alla scelta della residenza e a tutte le questioni anche amministrative che riguardano gli stessi, compreso il rilascio di documenti di identificazione dei minori validi per l'espatrio;
2) DISPONE il collocamento dei figli minori presso la madre;
3) CONFERMA la presa in carica e lo stretto monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti (Comune di IN e di AV OM), secondo quanto meglio specificato in parte motiva;
4) DISPONE che le frequentazioni dei minori con il padre, nel rispetto della loro volontà e accertata la rispondenza all'interesse degli stessi, avvengano per il tramite dei Servizi i quali dovranno predisporre un calendario degli incontri in maniera graduale secondo le tempistiche che saranno ritenute più opportune e con modalità protette in spazio neutro, fatta salva una progressiva liberalizzazione, ove rispondente all'interesse dei minori, secondo le modalità ritenute opportune;
5) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento dei figli versando alla madre, entro i primi 10 giorni del mese, assegno mensile di €. 800=, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a decorrere dal 23/1/2024, oltre al 70 % delle spese extra assegno secondo le linee guida del Tribunale di Varese;
AU al 100% alla madre;
6) COMPENSA tra le parti le spese di lite;
7) Le spese di lite del curatore speciale dei minori devono essere compensate nei rapporti tra le parti, attesa l'attività nell'interesse di entrambi i genitori, in favore dei minori loro figli;
con l'espressa precisazione che le spese del Curatore Speciale resteranno a carico dell'Erario in caso di ammissione in via definitiva al beneficio (con liquidazione da effettuare nell'apposita sede a seguito di richiesta) e a carico dei genitori qualora l'ammissione in via provvisoria dovesse essere revocata (in tal caso in ragione del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, trattandosi di spese straordinarie). In tale ultima ipotesi le spese del curatore speciale si liquidano sin d'ora in complessivi €. 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Si comunichi ai Servizi Sociali di IN e di AV OM.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10/7/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
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