CASS
Sentenza 9 dicembre 2021
Sentenza 9 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/2021, n. 45210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45210 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TT NT, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/02/2020 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 45210 Anno 2021 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 15/10/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro confermava la decisione del Tribunale di Vibo Valentia, nella parte in cui NT TT era stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 10, comma 3, legge 5 marzo 1998, n. 40, per avere compiuto, nel corso dell'anno 2009, attività dirette a favorire l'ingresso e/o la permanenza illegale in Italia di sette cittadini cinesi, tramite la presentazione di altrettante domande di emersione, a sanatoria, di lavoro irregolare, basate sul presupposto dell'avvenuta instaurazione, nel nostro Paese, di rapporti di lavoro in realtà inesistenti (a nome della ditta Rita Mazzitelli, di cui l'imputato era consulente del lavoro, ignara dell'occorso e che aveva sporto la denuncia all'origine del procedimento penale). Secondo la Corte di appello era infondato il motivo di gravame incentrato sulla mancata dimostrazione del fine di profitto, nella specie non richiesto dalla legge. Ad integrare il reato, così come contestato, sarebbe infatti sufficiente la condotta di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina realizzata, come nel caso in esame, a beneficio di più di cinque persone. Il fine di lucro sarebbe elemento di fattispecie solo alternativo a quest'ultima condizione. 2. Ricorre l'imputato per cassazione, tramite il difensore di fiducia, mediante unico motivo in cui si deduce vizio di motivazione. La sentenza impugnata non si sarebbe adeguatamente confrontata con i motivi di appello, nei quali non si era solo censurata l'assenza del fine di profitto - assenza che il ricorrente ribadisce - ma si era anche osservato che non era dato sapere se i cittadini stranieri oggetto della procedura di emersione fossero realmente esistenti, o esistiti;
se essi si trovassero già in Italia, o avessero solo intenzione di entrarvi, essendo nelle effettive condizioni per farlo;
se fossero dimostrati loro contatti con l'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2.. Occorre premettere che la qualificazione giuridica della condotta di reato, indicata in imputazione e avallata dalle sentenze di merito, è in tutta evidenza errata. La condotta contestata risale all'anno 2009, allorché era da tempo in vigore il d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero, che ha 2 assorbito le preesistenti fonti legislative regolatrici della materia, tra cui la legge n. 40 del 1998. Il reato astrattamente configurabile, in rapporto alla condotta stessa, è dunque da ricercare all'interno del Testo unico, che, all'art. 12, incrimina, nei commi da 1 a 4, il favoreggiamento dell'ingresso illegale di cittadini non appartenenti all'Unione europea, mentre, nel comma 5, incrimina il favoreggiamento della permanenza illegale dei medesimi cittadini. Si tratta di fattispecie in rapporto di alternatività. In particolare integra il delitto di favoreggiamento dell'ingresso illegale il compimento di atti diretti al trasferimento sul territorio nazionale di soggetti, domiciliati o dimoranti all'estero, non aventi titolo per soggiornare stabilmente • sul predetto territorio, sicché il reato è configurabile anche con riferimento ad un ingresso inizialmente regolare, perché formalmente avvenuto, ad esempio, per motivi turistici (e accompagnato, se del caso, dal relativo visto), ma in realtà finalizzato, ab initio, ad una permanenza illegale (Sez. 1, n. 15531 del 05/02/2020, Gozzoli, Rv. 278979-01; Sez. 1, n. 50895 del 26/11/2013, Martinez Sanchez, Rv. 258349- 01; Sez. 1, n. 42985 del 10/10/2007, Turbatu, Rv. 238120-01). Integra, invece, il delitto di favoreggiamento della permanenza illegale il compimento di atti, solo successivi all'ingresso (regolare o meno che sia stato), volti ad agevolare la presenza irregolare (eventualmente tale, perché protrattasi oltre lo spirare del termine del soggiorno) dello straniero nello Stato. In particolare, dà luogo a quest'ultimo reato la condotta di chi precostituisca, dietro remunerazione, falsa documentazione relativa a fittizi rapporti di lavoro dipendente, al fine di consentire a cittadini extracomunitari, privi dei requisiti, già presenti sul territorio nazionale, di ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno (Sez. 1, n. 12748 del 27/02/2019, Piedimonte, Rv. 274991-01). 3. Come dedotto dal ricorrente, con argomento dalla valenza assorbente, la sentenza di appello non chiarisce - a fronte di una contestazione ambigua in punto di fatto - se la condotta tenuta sia riconducibile all'una o all'altra previsione incriminatrice. Ove si configuri favoreggiamento dell'ingresso, sarebbe corretto affermare che l'affermazione di penale responsabilità - prima e dopo le modifiche apportate al citato art. 12 d.lgs. n. 296 del 1998 dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 - prescinde dal fine di profitto perseguito dall'agente, la cui ricorrenza ne costituisce purtuttavia un'aggravante, potenzialmente rilevante ai fini del calcolo dei termini di prescrizione. Ove si configuri favoreggiamento della mera permanenza, il fine in discorso diviene decisivo, giacché l'elemento soggettivo richiesto per la configurazione del 3 reato previsto dal comma 5 dell'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998 è il dolo specifico, costituito appunto dallo scopo di trarre un ingiusto profitto dallo stato di illegalità dei cittadini stranieri;
situazione questa che si realizza quando l'agente, approfittando di tale stato, imponga condizioni particolarmente onerose ed esorbitanti dal rapporto sinallagmatico (da ultimo, Sez. 1, n. 5093 del 17/01/2012, Abdalah, Rv. 251855-01). 4. La sentenza impugnata, insoddisfacente in punto di ricostruzione storica della condotta, e conseguente sua qualificazione giuridica, dalla quale può dipendere l'esistenza del reato, deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio in ordine a tali aspetti ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così deciso il 15/10/2021
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 45210 Anno 2021 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 15/10/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro confermava la decisione del Tribunale di Vibo Valentia, nella parte in cui NT TT era stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 10, comma 3, legge 5 marzo 1998, n. 40, per avere compiuto, nel corso dell'anno 2009, attività dirette a favorire l'ingresso e/o la permanenza illegale in Italia di sette cittadini cinesi, tramite la presentazione di altrettante domande di emersione, a sanatoria, di lavoro irregolare, basate sul presupposto dell'avvenuta instaurazione, nel nostro Paese, di rapporti di lavoro in realtà inesistenti (a nome della ditta Rita Mazzitelli, di cui l'imputato era consulente del lavoro, ignara dell'occorso e che aveva sporto la denuncia all'origine del procedimento penale). Secondo la Corte di appello era infondato il motivo di gravame incentrato sulla mancata dimostrazione del fine di profitto, nella specie non richiesto dalla legge. Ad integrare il reato, così come contestato, sarebbe infatti sufficiente la condotta di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina realizzata, come nel caso in esame, a beneficio di più di cinque persone. Il fine di lucro sarebbe elemento di fattispecie solo alternativo a quest'ultima condizione. 2. Ricorre l'imputato per cassazione, tramite il difensore di fiducia, mediante unico motivo in cui si deduce vizio di motivazione. La sentenza impugnata non si sarebbe adeguatamente confrontata con i motivi di appello, nei quali non si era solo censurata l'assenza del fine di profitto - assenza che il ricorrente ribadisce - ma si era anche osservato che non era dato sapere se i cittadini stranieri oggetto della procedura di emersione fossero realmente esistenti, o esistiti;
se essi si trovassero già in Italia, o avessero solo intenzione di entrarvi, essendo nelle effettive condizioni per farlo;
se fossero dimostrati loro contatti con l'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2.. Occorre premettere che la qualificazione giuridica della condotta di reato, indicata in imputazione e avallata dalle sentenze di merito, è in tutta evidenza errata. La condotta contestata risale all'anno 2009, allorché era da tempo in vigore il d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero, che ha 2 assorbito le preesistenti fonti legislative regolatrici della materia, tra cui la legge n. 40 del 1998. Il reato astrattamente configurabile, in rapporto alla condotta stessa, è dunque da ricercare all'interno del Testo unico, che, all'art. 12, incrimina, nei commi da 1 a 4, il favoreggiamento dell'ingresso illegale di cittadini non appartenenti all'Unione europea, mentre, nel comma 5, incrimina il favoreggiamento della permanenza illegale dei medesimi cittadini. Si tratta di fattispecie in rapporto di alternatività. In particolare integra il delitto di favoreggiamento dell'ingresso illegale il compimento di atti diretti al trasferimento sul territorio nazionale di soggetti, domiciliati o dimoranti all'estero, non aventi titolo per soggiornare stabilmente • sul predetto territorio, sicché il reato è configurabile anche con riferimento ad un ingresso inizialmente regolare, perché formalmente avvenuto, ad esempio, per motivi turistici (e accompagnato, se del caso, dal relativo visto), ma in realtà finalizzato, ab initio, ad una permanenza illegale (Sez. 1, n. 15531 del 05/02/2020, Gozzoli, Rv. 278979-01; Sez. 1, n. 50895 del 26/11/2013, Martinez Sanchez, Rv. 258349- 01; Sez. 1, n. 42985 del 10/10/2007, Turbatu, Rv. 238120-01). Integra, invece, il delitto di favoreggiamento della permanenza illegale il compimento di atti, solo successivi all'ingresso (regolare o meno che sia stato), volti ad agevolare la presenza irregolare (eventualmente tale, perché protrattasi oltre lo spirare del termine del soggiorno) dello straniero nello Stato. In particolare, dà luogo a quest'ultimo reato la condotta di chi precostituisca, dietro remunerazione, falsa documentazione relativa a fittizi rapporti di lavoro dipendente, al fine di consentire a cittadini extracomunitari, privi dei requisiti, già presenti sul territorio nazionale, di ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno (Sez. 1, n. 12748 del 27/02/2019, Piedimonte, Rv. 274991-01). 3. Come dedotto dal ricorrente, con argomento dalla valenza assorbente, la sentenza di appello non chiarisce - a fronte di una contestazione ambigua in punto di fatto - se la condotta tenuta sia riconducibile all'una o all'altra previsione incriminatrice. Ove si configuri favoreggiamento dell'ingresso, sarebbe corretto affermare che l'affermazione di penale responsabilità - prima e dopo le modifiche apportate al citato art. 12 d.lgs. n. 296 del 1998 dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 - prescinde dal fine di profitto perseguito dall'agente, la cui ricorrenza ne costituisce purtuttavia un'aggravante, potenzialmente rilevante ai fini del calcolo dei termini di prescrizione. Ove si configuri favoreggiamento della mera permanenza, il fine in discorso diviene decisivo, giacché l'elemento soggettivo richiesto per la configurazione del 3 reato previsto dal comma 5 dell'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998 è il dolo specifico, costituito appunto dallo scopo di trarre un ingiusto profitto dallo stato di illegalità dei cittadini stranieri;
situazione questa che si realizza quando l'agente, approfittando di tale stato, imponga condizioni particolarmente onerose ed esorbitanti dal rapporto sinallagmatico (da ultimo, Sez. 1, n. 5093 del 17/01/2012, Abdalah, Rv. 251855-01). 4. La sentenza impugnata, insoddisfacente in punto di ricostruzione storica della condotta, e conseguente sua qualificazione giuridica, dalla quale può dipendere l'esistenza del reato, deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio in ordine a tali aspetti ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così deciso il 15/10/2021