Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 28/05/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 00522/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00498/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' IA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 498 del 2023, proposto da
Italy RG cooperativa sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Rotigliano e Giuseppe Acierno, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Azienda Unità Sanitaria Locale IA 1, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Lorenzo Anelli, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento, di data ed estremi sconosciuti, comunicato il 17 aprile 2023, con il quale l’Amministrazione ha rigettato l’istanza di revisione prezzi avanzata dalla ricorrente;
e per la dichiarazione di nullità della clausola del capitolato speciale, riprodotta nel contratto di appalto, con la quale l’Amministrazione ha disposto l’irretroattività della revisione prezzi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Unità Sanitaria Locale IA 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2025 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Italy RG cooperativa sociale agisce avverso il diniego della revisione dei prezzi espresso da parte dell’Azienda Unità Sanitaria Locale IA 1 in relazione al rapporto contrattuale in essere tra le parti.
2. Secondo quanto risulta agli atti del giudizio, la ricorrente, in qualità di vincitrice della gara appositamente bandita, ha stipulato in data 21 marzo 2013 con l’Azienda USL IA 1 il contratto per l’affidamento del “ Servizio di trasporto di pazienti in trattamento dialitico, da effettuarsi con mezzi diversi dai normali mezzi di trasporto (di norma barellati), dalla propria abitazione alle strutture sanitarie competenti - CIG: 404635127A ”, per la durata di 36 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi.
Il servizio è stato, quindi, avviato dal 1° aprile 2013.
Alla scadenza del contratto, con la delibera del Direttore generale n. 337 del 21 marzo 2016, l’Azienda ha esercitato l’opzione di rinnovo contrattuale per ulteriori 12 mesi, ossia fino al 31 marzo 2017, “ alle condizioni economiche e modalità organizzative del servizio già in essere ”. Il contratto di rinnovo è stato quindi formalizzato il 1° dicembre 2016.
Il rapporto è stato successivamente oggetto di ripetute proroghe tecniche, disposte: (i) con la delibera del Direttore generale n. 492 del 5 aprile 2017, per il periodo dal 1° aprile 2017 al 30 settembre 2017; (ii) con la delibera del Direttore generale n. 1247 del 27 settembre 2017, per il periodo dal 1° ottobre 2017 al 31 gennaio 2018; (ii) con la delibera del Direttore generale n. 443 del 28 marzo 2018, “ in continuità alle condizioni contrattuali in essere, fino all’avvio del servizio da parte dei nuovi soggetti affidatari ”.
Pendente quest’ultima proroga, con nota del 3 marzo 2023, la ricorrente ha domandato all’Azienda sanitaria la revisione dei prezzi e ha poi indicato in una successiva comunicazione del 31 marzo 2023 gli importi che riteneva le fossero dovuti.
É seguita la nota dell’Azienda USL trasmessa all’operatore il 17 aprile 2023, con la quale si evidenziava che l’articolo 24 del contratto stipulato il 21 marzo 2013, riproduttivo del capitolato speciale, ha previsto la revisione soltanto “ su esplicita istanza di parte ” e “ senza efficacia retroattiva ”, e si concludeva, quindi, “ di non poter riconoscere alcuna revisione dei prezzi per il pregresso periodo 01/4/2014 – 31/3/2016 ”.
3. Con ricorso notificato il 16 giugno 2023 e depositato il successivo 22 giugno, Italy RG ha impugnato quest’ultima nota, deducendo che l’articolo 33 del capitolato speciale d’appalto e l’articolo 24 del contratto di appalto (quest’ultimo riproposto anche nel contratto di rinnovo, in forza del rinvio contenuto nel relativo articolo 9), laddove escludono la revisione dei prezzi per i periodi antecedenti all’istanza dell’appaltatore, recherebbero una clausola nulla, perché contrastante con la norma imperativa contenuta all’articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Di conseguenza, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo, per aver negato alla ricorrente la revisione dei prezzi in applicazione della predetta clausola, da considerare tamquam non esset .
In subordine, la parte ha sostenuto che, anche a voler ammettere il riconoscimento della revisione dei prezzi soltanto per il futuro, la nota impugnata sarebbe comunque illegittima, perché l’Amministrazione avrebbe dovuto prendere in considerazione la richiesta dell’operatore per il periodo successivo alla sua presentazione, essendo il rapporto ancora in corso.
Sulla base di queste allegazioni, la ricorrente ha domandato: (i) di annullare l’atto impugnato; (ii) di dichiarare la nullità dell’articolo 33 del capitolato speciale e dell’articolo 24 del contratto di appalto, per contrasto con l’articolo 115 del decreto legislativo n. 163 del 2006; (iii) di condannare l’Amministrazione al pagamento dell’importo dovuto a titolo di revisione prezzi, maggiorato degli interessi ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché della rivalutazione monetaria, fino al soddisfo.
4. L’Azienda USL IA 1, costituitasi in giudizio, ha depositato documenti e una memoria, con la quale ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia.
Nel merito, la parte ha allegato l’infondatezza del ricorso, sostenendo la legittimità della clausola contestata ed evidenziando anche che la stessa sarebbe stata accettata da Italy RG ai sensi dell’articolo 1341 cod. civ.
In subordine, ove si ritenesse che la revisione dei prezzi maturi periodicamente e automaticamente, anche in assenza di un’apposita istanza dell’appaltatore, l’Azienda resistente: (i) ha eccepito la prescrizione, ai sensi dell’articolo 2948, n. 4 cod. civ., delle rate revisionali presuntivamente maturate fino al 3 marzo 2018, ossia prima del quinquennio antecedente all’inoltro dell’istanza di revisione prezzi; (ii) ha rimarcato la necessità di condizionare qualsivoglia riconoscimento revisionale alla previa istruttoria riservata all’Azienda stessa.
5. La ricorrente ha prodotto una replica, con la quale ha preso posizione in ordine alle difese avversarie.
6. All’udienza pubblica del 25 marzo 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
7. Va scrutinata anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Azienda sanitaria resistente.
7.1. Secondo quanto disposto dall’articolo 133, comma 1, lett. e) , n. 2, cod. proc. amm., sono comprese nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie “ (...) relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto ”.
Di conseguenza, l’intera disciplina della revisione dei prezzi rientra nella giurisdizione esclusiva di questo LE ( ex multis , tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. IV, 20 maggio 2024, n. 4476; Id., Sez. V, 2 febbraio 2024, n. 1069; Id., Sez. V, 27 giugno 2023, n. 6257); e ciò con il solo limite dato dal “ (...) caso in cui sia in contestazione esclusivamente l’espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata in ordine all’an ed al quantum del corrispettivo, giacché in tale evenienza la controversia incardinata dall’appaltatore ai fini della percezione del compenso revisionale ha ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale e, quindi, comporta l’accertamento dell’esistenza di un diritto soggettivo, che ricade nell’ambito della giurisdizione ordinaria (Cass. Sez. U., 12/10/2020, n. 21990; Cass., Sez. U., 1/02/2019, n. 3160; Cass. Sez. U., 19/03/2009, n. 6595) ” (Cass. civ., SS. UU., 8 febbraio 2022, n. 3935, che richiama: Id., SS. UU., 12 ottobre 2020, n. 21990; Id., SS. UU., 1° febbraio 2019, n. 3160; Id., SS. UU., 19 marzo 2009, n. 6595).
7.2. Nella fattispecie oggetto della presente controversia, l’articolo 24 del contratto stipulato il 21 marzo 2013 è formulato nei termini seguenti: “ Il contratto, qualora ne ricorrano i presupposti, su esplicita istanza di parte, potrà essere sottoposto a revisione annuale dei prezzi, senza efficacia retroattiva, ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale. La revisione, ove riconosciuta, decorrerà dal mese della pervenuta richiesta, con esclusione del periodo antecedente alla stessa richiesta ”.
Con ogni evidenza, non è prevista una prestazione puntualmente disciplinata nell’ an e nel quantum , atteso che la clausola contrattuale si limita a rinviare all’articolo 115 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e, in questa prospettiva, subordina espressamente la revisione al riconoscimento da parte dell’Azienda e, inoltre, non indica le modalità di determinazione delle somme eventualmente dovute.
Di conseguenza, la controversia ricade nella giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto non ricorre la particolare ipotesi nella quale, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario.
7.3. Non induce a diverse conclusioni il richiamo operato dall’Azienda resistente alla sentenza di questo Tribunale n. 158 del 5 aprile 2023, atteso che in quel giudizio, secondo quanto pianamente risulta dalla motivazione della decisione, veniva in considerazione, per l’appunto, un contratto recante una puntuale disciplina dell’ an e del quantum della revisione dei prezzi, a differenza del caso oggetto della presente controversia.
7.4. Da ciò il rigetto dell’eccezione.
8. Ciò posto, va premesso che, secondo i principi costantemente ribaditi dalla giurisprudenza, “ l’istituto della revisione prezzi si atteggia secondo un modello procedimentale volto al compimento di un’attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale, modello che sottende l’esercizio di un potere autoritativo tecnico-discrezionale dell’amministrazione nei confronti del privato contraente, potendo quest’ultimo collocarsi su un piano di equiordinazione con l’amministrazione solo con riguardo a questioni involgenti l’entità della pretesa ”. Di conseguenza “ la posizione del privato contraente si articolerà nella titolarità di un interesse legittimo con riferimento all’ an della pretesa ed eventualmente in una situazione di diritto soggettivo con riguardo al quantum , ma solo una volta che sarà intervenuto il riconoscimento della spettanza di un compenso revisionale ” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 4476 del 2024, cit., che richiama: Id., Sez. III, 6 agosto 2018, n. 4827; Id., Sez. III, 14 novembre 2018, n. 6421).
Ne deriva che, come correttamente evidenziato dall’Azienda resistente, la cognizione consentita in questa sede è limitata al solo sindacato sulla nota del 17 aprile 2023, con la quale è stato negato l’avvio del procedimento di riconoscimento della revisione dei prezzi. È, invece, esclusa la possibilità di accertare l’ an della pretesa della ricorrente, in quanto vi osta il divieto per il giudice di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati dall’Amministrazione (articolo 34, comma 2, cod. proc. amm.).
9. Venendo al merito della controversia, deve ancora ricordarsi che la finalità dell’istituto della revisione dei prezzi è quella “ (...) di salvaguardare l’interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa, a causa dell’eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni stesse (incidente sulla percentuale di utile considerata in sede di formulazione dell’offerta), e della conseguente incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 maggio 2015 n. 2295; Consiglio di Stato, Sez. V, 20 agosto 2008 n. 3994; Cons. di Stato, Sez. III, 20 agosto 2018, n. 4985); dall’altro di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 aprile 2014 n. 2052; Sez. III 4 marzo 2015 n. 1074; Sez. V 19 giugno 2009 n. 4079). Al contempo essa è posta, a tutela dell’interesse dell’impresa a non subire l’alterazione dell’equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi sopraggiunte durante l’arco del rapporto e che potrebbero indurla ad una surrettizia riduzione degli standards qualitativi delle prestazioni (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 5 marzo 2018, n. 1337; Consiglio di Stato, Sez. III, 4 marzo 2015, n. 1074; in termini: Consiglio di Stato, Sez. III, 19 luglio 2011, n. 4362; Consiglio di Stato, Sez. V, 14 maggio 2010 n. 3019; Consiglio di Stato, Sez. V, 26 agosto 2010 n. 5954; Consiglio di Stato, Sez. V, 6 settembre 2007, n. 4679) ” (Cons. Stato, Sez. V, 16 giugno 2020, n. 3874).
In questa prospettiva, la giurisprudenza ha rimarcato il carattere imperativo della previsione normativa concernente la revisione dei prezzi e la sua prevalenza su eventuali clausole difformi con il meccanismo della sostituzione automatica, ai sensi degli articoli 1419, secondo comma, e 1339 cod. civ. ( ex multis : Ad. plen. n. 14 del 2021; Cons. Stato, Sez. III, 12 agosto 2019, n. 5686; Id., Sez. V, 2 agosto 2019, n. 5504).
10. Facendo applicazione dei predetti principi nel caso oggetto della presente controversia, deve osservarsi che la clausola contenuta all’articolo 33 del capitolato speciale, riprodotta all’articolo 24 del contratto stipulato il 21 marzo 2013, al quale rinvia l’articolo 9 del contratto di rinnovo del 1° dicembre 2016, si pone in contrasto con la previsione dell’articolo 115 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
10.1. Quest’ultima disposizione, infatti, stabilisce che “ Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5 ”. Non è quindi prevista la limitazione della revisione dei prezzi al solo periodo successivo all’istanza presentata.
10.2. Come affermato dalla giurisprudenza, “ Il riferimento normativo alla clausola revisionale non attribuisce (...) alle parti ampi margini di libertà negoziale, ma impone di tradurre sul piano contrattuale l’obbligo legale, definendo anche i criteri e gli essenziali momenti procedimentali per il corretto adeguamento del corrispettivo (Cons. Stato, Sezione V, 2/11/2009 n. 6709) (...) La ratio e lo spirito della legge – che prevede la revisione del prezzo su base periodica - dimostra, infatti, che il legislatore ha inteso munire i contratti di forniture e servizi di un meccanismo di aggiornamento del corrispettivo alla dinamica dei prezzi registrata in un determinato intervallo temporale, secondo cadenze predeterminate, legando dunque l’adeguamento del prezzo al trascorrere di un significativo periodo di tempo (...) ” (Cons. Stato, Sez. III, 9 gennaio 2017, n. 25).
In questa prospettiva, si è affermato che, in considerazione del carattere imperativo della clausola, “ (...) finanche un’eventuale clausola difforme dovrebbe ritenersi nulla ” (Cons. Stato, Sez. III, 25 giugno 2019, n. 4371; Id., 2 maggio 2019, n. 2841).
10.3. Nel caso oggetto della presente controversia, la clausola contenuta nel capitolato speciale e nel contratto non si è limitata a definire le modalità procedimentali per il riconoscimento della revisione, ad esempio introducendo adempimenti operativi al fine della formulazione della relativa richiesta, ma è volta a incidere sul piano sostanziale, in quanto, a fronte di un eventuale incremento dei costi, nega all’operatore la possibilità stessa di ottenere l’adeguamento dei prezzi per il periodo ormai trascorso. L’aggravio economico già maturato viene quindi lasciato definitivamente a carico dell’impresa, limitando, di conseguenza, la portata del riconoscimento previsto dalla norma imperativa di legge.
Deve ritenersi, perciò, che non rientrava tra le facoltà delle parti stipulanti introdurre una clausola di revisione così congegnata, dovendo operare il meccanismo di adeguamento specificamente disciplinato dall’articolo 115 del decreto legislativo n. 163 del 2006. Quest’ultima disposizione, non contenente la predetta limitazione temporale, è informata infatti, come detto, a precise finalità di interesse pubblico, che non possono essere vanificate mediante una diversa disciplina contrattuale.
10.4. Le conclusioni ora esposte trovano riscontro nella giurisprudenza che ha avuto modo di affrontare la medesima questione.
Si è affermato, in particolare, che, “ Stante l’imperatività della disposizione, il meccanismo della revisione prezzi (determinabile attraverso precisi parametri) non può essere “sostituito” con un sistema differente, quale quello previsto nel contratto, che stabilisce una decorrenza dalla sola richiesta, sistema che comunque viola la norma che accorda la revisione ” (TAR Piemonte, 6 febbraio 2015, n. 245; in termini analoghi: TRGA, Bolzano, 16 dicembre 2019, n. 297).
10.5. Non conduce a diverse conclusioni la tesi dell’Azienda resistente, secondo la quale la clausola limitativa della revisione dei prezzi sarebbe stata accettata dalla ricorrente quale clausola vessatoria, ai sensi dell’articolo 1341 cod. civ.
Al riguardo, è sufficiente osservare che, nel caso in esame, la clausola contrattuale è nulla per contrasto con una norma imperativa, e non semplicemente in ragione della sua vessatorietà, con la conseguenza che, come detto, opera il meccanismo di sostituzione automatica di cui all’articolo 1339 cod. civ., senza che possa assumere rilievo l’accettazione del contraente potenzialmente svantaggiato, ai sensi dell’articolo 1341 cod. civ.
10.6. In conclusione, sul punto, la clausola sopra richiamata deve essere dichiarata nulla, ai sensi dell’articolo 1419, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui circoscrive la revisione dei prezzi al solo periodo successivo alla presentazione dell’istanza, ed è sostituita di diritto, per questa parte, ai sensi dell’articolo 1339 cod. civ., dalla disciplina imperativa contenuta all’articolo 115 del decreto legislativo n. 163 del 2006, non contenente tale limitazione.
È, conseguentemente, illegittima e deve essere annullata l’impugnata nota del 17 aprile 2023, che ha dato applicazione alla predetta clausola.
11. Occorre, quindi, prendere in considerazione l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Azienda sanitaria resistente.
11.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, al fine di ottenere il compenso revisionale, la parte interessata ha l’onere di attivarsi entro un tempo ragionevole per provocare una decisione dell’amministrazione: tale termine non può essere superiore a quello stabilito per la prescrizione dei diritti di credito; in particolare, considerata la mancanza di un espresso termine normativo entro il quale il diritto possa essere fatto valere, la richiesta può essere effettuata entro il termine di prescrizione quinquennale dettato dall’articolo 2948, n. 4 cod. civ. ( ex multis : Cons. giust. amm. Reg. Sic., 10 settembre 2019, n. 786; TAR Puglia, Bari, Sez. III, 10 giugno 2024, n. 719; TAR Molise, 13 febbraio 2023, n. 45; TAR Lazio, Sez. III Quater, 10 ottobre 2022, n. 12810; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 15 giugno 2022, n. 4047).
11.2. In senso contrario, non coglie nel segno la tesi di parte ricorrente, secondo la quale, poiché fino al riconoscimento da parte dell’Amministrazione la pretesa alla revisione dei prezzi ha natura di interesse legittimo, tale pretesa sarebbe anche imprescrittibile.
Secondo quanto chiarito dall’Adunanza plenaria, infatti, “ (...) non può revocarsi in dubbio che il compenso revisionale costituisca un fattore integrativo del corrispettivo contrattuale, anzi, per meglio dire, che il corrispettivo sia costituito dal prezzo come integrato. La revisione dei prezzi serve, difatti, precipuamente a ragguagliare con pienezza la remunerazione contrattuale dell’appaltatore al valore della prestazione resa dal medesimo all’Amministrazione. (...) Proprio in considerazione della delineata ratio della revisione dei prezzi, è conseguenziale che essa svolga una funzione “integrativa” del prezzo contrattuale, nel senso che definisce l’esatto corrispettivo, rideterminando il prezzo dedotto nel contratto in retrospettiva, cioè con riferimento allo squilibrio che nel tempo si è venuto progressivamente a produrre rispetto alla prestazione oggetto del contratto. Il carattere obbligatorio della revisione dei prezzi negli appalti di servizi, ai sensi dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006 (...) corrobora tale conclusione. La revisione, infatti, opera anche se non espressamente pattuita dalle parti, in virtù di un procedimento amministrativo da attivare obbligatoriamente al verificarsi dei presupposti di legge (Cons. St., sez. III, 2 maggio 2018, n. 2841). Ne deriva che la somma determinata a seguito della revisione dei prezzi altro non è che una parte del prezzo, e, quale parte del tutto, ne ha la stessa natura e conseguentemente deve averne la stessa disciplina giuridica. Pertanto, tutte le norme giuridiche che si riferiscono al “prezzo” contrattuale dovuto devono perciò ritenersi riferite al prezzo legalmente integrato con la somma dovuta a titolo di revisione ” (Ad. plen. n. 14 del 2021).
Nel solco di questa impostazione, ben si comprende la costante affermazione della giurisprudenza, secondo la quale “ il diritto alla revisione prezzi soggiace alla prescrizione quinquennale atteso che non è altro che il diritto ad un diverso e più vantaggioso calcolo del quantum spettante al prestatore del servizio; pertanto esso si prescrive, per ciascun rateo del corrispettivo contrattuale, a decorrere dal termine di pagamento del rateo, se questo non venga pagato, ovvero del diritto alla integrazione, se il rateo venga pagato in un importo inferiore a quello contrattualmente dovuto e, poiché il diritto al pagamento dei singoli ratei è soggetto a prescrizione quinquennale, questo è il termine da applicare anche al diritto di chiedere la revisione (Consiglio di Stato, sez. III, 22 ottobre 2013, n. 5128) ” (Cons. Stato, Sez. V, 24 aprile 2024, n. 3728; Id., Sez. V, 28 febbraio 2023, n. 2095).
11.3. L’eccezione deve essere pertanto accolta.
Ne consegue che, qualora all’esito del procedimento demandato all’Azienda resistente venga riconosciuto l’ an della pretesa di parte ricorrente alla revisione dei prezzi, il riconoscimento potrà coprire solo il quinquennio anteriore alla notifica del primo atto interruttivo della prescrizione, da individuarsi, ai sensi dell’articolo 2943 c.c., nella nota trasmessa mediante posta elettronica certificata in data 3 marzo 2023, recante la richiesta di revisione.
12. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, nei sensi e nei limiti sin qui illustrati, e per l’effetto deve essere disposto l’annullamento dell’impugnata nota del 17 aprile 2023 e dichiarata la nullità e la sostituzione automatica della clausola oggetto di controversia, nella parte in cui circoscrive la revisione dei prezzi al solo periodo successivo alla presentazione dell’istanza, secondo quanto sopra esposto.
Per l’effetto, l’Azienda sanitaria resistente dovrà dare avvio al procedimento per il riconoscimento della revisione dei prezzi e, in caso di esito positivo dello stesso, provvedere al calcolo delle somme dovute alla ricorrente.
Stante la richiesta formulata da Italy RG, sull’importo che risulterà eventualmente dovuto all’esito di tale procedimento l’Azienda dovrà conteggiare gli interessi, in applicazione del decreto legislativo n. 231 del 2002 (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 30 gennaio 2023, n. 1048), dalla data della richiesta di revisione al saldo (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 novembre 2024, n. 8834), mentre non sarà dovuta la rivalutazione monetaria, non essendo stato allegato dalla ricorrente di aver subito un danno maggiore dell’importo corrispondente agli interessi legali (cfr. Cons. Stato n. 1048 del 2023, cit.).
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi, nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’Azienda Unità Sanitaria Locale IA 1 al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nell’importo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere, Estensore
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Floriana Venera Di Mauro | Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO