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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 10/07/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 741/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabio Rivellini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 741/2025 promossa da:
Avv. (C.F. ), difeso in proprio e domiciliato Parte_1 C.F._1 presso il proprio studio legale sito in Milano Porta Vittoria 54
RICORRENTE contro Contr
(C.F. ) CP_2 P.IVA_1
CONVENUTA contumace
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: -accertare e dichiarare Cont che l'Avv. ha svolto su mandato di l'attività giudiziale avanti il Parte_1 CP_2 Tribunale di Varese RG 986/22 e RG 1755/22 indicata nel presente ricorso e risultante dalla Cont documentazione allegata allo stesso;
-e per l'effetto condannare in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, con sede in Cardano al Campo, Via E. De Amicis n. 14, a corrispondere all'Avv. la somma di € 592,80 (€ 570,00 + 4% cpa) a saldo dei compensi Parte_1 maturati per l'attività di decreto ingiuntivo Tribunale di Varese RG 986/22 e la somma di € 3.343,60 (€ 3.215,00 + 4% cpa) a titolo di compensi maturati per l'attività prestata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo Tribunale di Varese RG 1755/22, per un totale di € 3.936,40, o la diversa maggiore
o minore somma che risulterà di giustizia. Con vittoria di esborsi e compensi del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario, cpa e iva. – per il ricorrente -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. l'avv. ha chiesto la Parte_1 Con condanna di al pagamento del proprio compenso professionale come descritto e CP_2 documentato, maturato per aver prestato la propria opera di difensore a favore della società convenuta,
pagina 1 di 3 sulla base di apposita procura ad litem, nel giudizio civile svolto avanti il tribunale di Varese con RG n. 1755/2022, instaurato a seguito dell'opposizione da parte di al decreto ingiuntivo n. CP_3 Con 410/22 ottenuto da con il quale il tribunale aveva ingiunto all'opponente il pagamento CP_2 della somma di € 6473,50 in favore della ricorrente, quale corrispettivo per l'esecuzione di alcune opere edili da parte della società (docc. 3,4 e 5).
A seguito dell'opposizione e della comparsa di costituzione, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione da parte del giudice, all'esito della prima udienza di trattazione, depositate le memorie ex art. 183 co VI c.p.c. il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo è stato definito con accordo conciliativo, in base al quale la controparte ( si era obbligato a corrispondere CP_3 in favore di la somma complessiva di 3700 euro con rinuncia alle ulteriori pretese da Parte_2 parte della società e compensazione integrale delle spese di lite (doc. 16: verbale udienza del 7 giugno 2023). Con Ciò premesso, nonostante i reiterati solleciti da parte dell'avv. non ha mai Parte_1 CP_2 provveduto a saldare il corrispettivo dovuto.
Notificato quindi il ricorso nei termini assegnati con decreto, dato atto della mancata costituzione della società convenuta, della mancata richiesta di termini e di mezzi di prova ulteriori rispetto alla documentazione allegata al ricorso, previa dichiarazione della contumacia di la causa è Parte_2 stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. III c.p.c.
La domanda è fondata e deve essere accolta. Ampiamente documentato lo svolgimento dell'incarico professionale da parte dell'avv. dapprima il ricorrente ha proposto il ricorso monitorio, Parte_1 ottenuto il decreto ingiuntivo ha assistito la società convenuta nella fase di opposizione che si è conclusa mediante accordo conciliativo raggiunto in udienza, a seguito del deposito delle memorie nei termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c.
In base all'art. 2233 c.c., il compenso per la prestazione professionale se non è convenuto dalle parti, come nel caso di specie, deve essere determinato dal giudice secondo le tariffe o gli usi. In particolare, in base all'art. 13 comma sesto della legge 247 del 2012 i parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della stessa legge, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale e in caso di liquidazione giudiziale dei compensi.
Occorre pertanto fare riferimento ai parametri previsti dal d.m. n. 55/2014 ai fini della liquidazione dei compensi spettanti all'attore per il patrocinio nella causa civile svolta avanti il Tribunale di Varese sub. R.G. n. 1755/2022.
Il valore che deve essere assunto a parametro è quello dell'importo oggetto dell'accordo giudiziale (€ 3700) e pertanto occorre fare riferimento al valore della causa compreso tra 1100 euro e 5200 euro. Non si ritiene di liquidare un importo autonomo quale compenso per la fase monitoria, in quanto il decreto ingiuntivo, al quale la parte ha rinunciato in sede di conciliazione, è stato sostituito dal verbale dell'accordo quale titolo esecutivo. Appare più corretto, pertanto, liquidare un importo globale per il giudizio civile di opposizione, nell'ambito del quale i compensi della fase monitoria vengono ricompresi nella liquidazione dei compensi per la fase introduttiva del giudizio ordinario.
Si reputa pertanto opportuno liquidare i compensi medi per la fase di studio (€ 425), i compensi massimi previsti per la fase introduttiva del giudizio (€ 638); i compensi minimi per la fase istruttoria (€ 426) e per la fase decisionale (€ 426) in considerazione della definizione del procedimento mediante un accordo dal contenuto semplice e della minima importanza della fase di trattazione ai fini della conclusione del giudizio. L'importo previsto per la fase decisionale deve essere aumentato di un quarto per la conciliazione giudiziale (art. 4 comma sesto del decreto ministeriale). Alla somma complessiva di € 2021,50 devono aggiungersi le spese generali al 15% sul compenso totale e la maggiorazione del pagina 2 di 3 4% oltre IVA. L'importo complessivo ammonta pertanto ad € 2949,62, comprensivo degli accessori di legge. In mancanza di esplicita domanda non sono riconosciuti sulla predetta somma anche gli interessi moratori., potendosi attribuire ai sensi dell'art. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda di parte. (Corte di Cass. sez. II sent. 18292 del 2016).
Quanto alle spese di questo giudizio, la circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionale dell'attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, gli onorari stabiliti per la prestazione resa (Corte di Cass. ord. n. 31141/2023).
La parte convenuta soccombente deve essere pertanto condannata al pagamento delle spese legali per il giudizio in epigrafe a favore della parte ricorrente, che sono liquidate secondo i valori minimi previsti dal d.m. 55/2014 per le varie fasi del giudizio, in considerazione della natura del procedimento e dell'assenza di questioni di fatto o di diritto, oltre che della contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna la convenuta FA. al pagamento nei confronti del ricorrente avv. CP_2 [...]
della somma di € 2949,62; Parte_1
- condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 125 per spese, € 1278 per compensi, oltre i.v.a., se dovuta, c.p.a. e 15 % per spese generali.
Varese, 10 luglio 2025
Il Giudice
dott. Fabio Rivellini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabio Rivellini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 741/2025 promossa da:
Avv. (C.F. ), difeso in proprio e domiciliato Parte_1 C.F._1 presso il proprio studio legale sito in Milano Porta Vittoria 54
RICORRENTE contro Contr
(C.F. ) CP_2 P.IVA_1
CONVENUTA contumace
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: -accertare e dichiarare Cont che l'Avv. ha svolto su mandato di l'attività giudiziale avanti il Parte_1 CP_2 Tribunale di Varese RG 986/22 e RG 1755/22 indicata nel presente ricorso e risultante dalla Cont documentazione allegata allo stesso;
-e per l'effetto condannare in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, con sede in Cardano al Campo, Via E. De Amicis n. 14, a corrispondere all'Avv. la somma di € 592,80 (€ 570,00 + 4% cpa) a saldo dei compensi Parte_1 maturati per l'attività di decreto ingiuntivo Tribunale di Varese RG 986/22 e la somma di € 3.343,60 (€ 3.215,00 + 4% cpa) a titolo di compensi maturati per l'attività prestata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo Tribunale di Varese RG 1755/22, per un totale di € 3.936,40, o la diversa maggiore
o minore somma che risulterà di giustizia. Con vittoria di esborsi e compensi del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario, cpa e iva. – per il ricorrente -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. l'avv. ha chiesto la Parte_1 Con condanna di al pagamento del proprio compenso professionale come descritto e CP_2 documentato, maturato per aver prestato la propria opera di difensore a favore della società convenuta,
pagina 1 di 3 sulla base di apposita procura ad litem, nel giudizio civile svolto avanti il tribunale di Varese con RG n. 1755/2022, instaurato a seguito dell'opposizione da parte di al decreto ingiuntivo n. CP_3 Con 410/22 ottenuto da con il quale il tribunale aveva ingiunto all'opponente il pagamento CP_2 della somma di € 6473,50 in favore della ricorrente, quale corrispettivo per l'esecuzione di alcune opere edili da parte della società (docc. 3,4 e 5).
A seguito dell'opposizione e della comparsa di costituzione, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione da parte del giudice, all'esito della prima udienza di trattazione, depositate le memorie ex art. 183 co VI c.p.c. il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo è stato definito con accordo conciliativo, in base al quale la controparte ( si era obbligato a corrispondere CP_3 in favore di la somma complessiva di 3700 euro con rinuncia alle ulteriori pretese da Parte_2 parte della società e compensazione integrale delle spese di lite (doc. 16: verbale udienza del 7 giugno 2023). Con Ciò premesso, nonostante i reiterati solleciti da parte dell'avv. non ha mai Parte_1 CP_2 provveduto a saldare il corrispettivo dovuto.
Notificato quindi il ricorso nei termini assegnati con decreto, dato atto della mancata costituzione della società convenuta, della mancata richiesta di termini e di mezzi di prova ulteriori rispetto alla documentazione allegata al ricorso, previa dichiarazione della contumacia di la causa è Parte_2 stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. III c.p.c.
La domanda è fondata e deve essere accolta. Ampiamente documentato lo svolgimento dell'incarico professionale da parte dell'avv. dapprima il ricorrente ha proposto il ricorso monitorio, Parte_1 ottenuto il decreto ingiuntivo ha assistito la società convenuta nella fase di opposizione che si è conclusa mediante accordo conciliativo raggiunto in udienza, a seguito del deposito delle memorie nei termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c.
In base all'art. 2233 c.c., il compenso per la prestazione professionale se non è convenuto dalle parti, come nel caso di specie, deve essere determinato dal giudice secondo le tariffe o gli usi. In particolare, in base all'art. 13 comma sesto della legge 247 del 2012 i parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della stessa legge, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale e in caso di liquidazione giudiziale dei compensi.
Occorre pertanto fare riferimento ai parametri previsti dal d.m. n. 55/2014 ai fini della liquidazione dei compensi spettanti all'attore per il patrocinio nella causa civile svolta avanti il Tribunale di Varese sub. R.G. n. 1755/2022.
Il valore che deve essere assunto a parametro è quello dell'importo oggetto dell'accordo giudiziale (€ 3700) e pertanto occorre fare riferimento al valore della causa compreso tra 1100 euro e 5200 euro. Non si ritiene di liquidare un importo autonomo quale compenso per la fase monitoria, in quanto il decreto ingiuntivo, al quale la parte ha rinunciato in sede di conciliazione, è stato sostituito dal verbale dell'accordo quale titolo esecutivo. Appare più corretto, pertanto, liquidare un importo globale per il giudizio civile di opposizione, nell'ambito del quale i compensi della fase monitoria vengono ricompresi nella liquidazione dei compensi per la fase introduttiva del giudizio ordinario.
Si reputa pertanto opportuno liquidare i compensi medi per la fase di studio (€ 425), i compensi massimi previsti per la fase introduttiva del giudizio (€ 638); i compensi minimi per la fase istruttoria (€ 426) e per la fase decisionale (€ 426) in considerazione della definizione del procedimento mediante un accordo dal contenuto semplice e della minima importanza della fase di trattazione ai fini della conclusione del giudizio. L'importo previsto per la fase decisionale deve essere aumentato di un quarto per la conciliazione giudiziale (art. 4 comma sesto del decreto ministeriale). Alla somma complessiva di € 2021,50 devono aggiungersi le spese generali al 15% sul compenso totale e la maggiorazione del pagina 2 di 3 4% oltre IVA. L'importo complessivo ammonta pertanto ad € 2949,62, comprensivo degli accessori di legge. In mancanza di esplicita domanda non sono riconosciuti sulla predetta somma anche gli interessi moratori., potendosi attribuire ai sensi dell'art. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda di parte. (Corte di Cass. sez. II sent. 18292 del 2016).
Quanto alle spese di questo giudizio, la circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionale dell'attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, gli onorari stabiliti per la prestazione resa (Corte di Cass. ord. n. 31141/2023).
La parte convenuta soccombente deve essere pertanto condannata al pagamento delle spese legali per il giudizio in epigrafe a favore della parte ricorrente, che sono liquidate secondo i valori minimi previsti dal d.m. 55/2014 per le varie fasi del giudizio, in considerazione della natura del procedimento e dell'assenza di questioni di fatto o di diritto, oltre che della contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna la convenuta FA. al pagamento nei confronti del ricorrente avv. CP_2 [...]
della somma di € 2949,62; Parte_1
- condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 125 per spese, € 1278 per compensi, oltre i.v.a., se dovuta, c.p.a. e 15 % per spese generali.
Varese, 10 luglio 2025
Il Giudice
dott. Fabio Rivellini
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