Articolo 79 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 78Articolo 80
Versione
20 settembre 1975
Art. 79.

L' articolo 210 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 210 - Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni.
- I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, modificare il regime della comunione legale dei beni purche' i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'articolo 161.
I beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale.
Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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