TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 29/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Giulia Simoni Giudice
dott. Francesco Delù Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 30/2023 promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. IUNIO Parte_1 C.F._1
SPADAFORA
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
contro
(CF ), con il patrocinio dell'avv. STEFANIA LOGLI Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate nel termine ex art. 127 ter c.p.c. del 24.9.24:
Il procuratore di con nota del 28.7.24 ha chiesto: «Voglia la giustizia adita, Parte_1 respinta ogni altra difesa, eccezione o istanza: A) Disporre preliminarmente il sequestro, ai sensi dell'art. 224 c.p.c., dell'originale del documento impugnato di falso, relazione di notifica del verbale ex art 142 comma 8 cds n 5229338/v del 18 novembre 2021 e della relativa cartolina CAD il quale si trova presso;
B) Accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione della relazione di notifica del verbale ex art 142 comma 8 cds n
5229338/v del 18 novembre 2021; C) Dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nulla e/o inesistente e/o annullabile la sottoscrizione della relazione di notifica del verbale ex art
142 comma 8 cds n 5229338/v del 18 novembre 2021; D) Con vittoria di spese, competenze ed accessori in favore dello scrivente distrattario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.».
pagina 1 di 5 Il procuratore del con nota del 18.9.24 ha chiesto: «Voglia l'Ecc.mo Tribunale Controparte_1 adito, per tutte le suesposte causali, disattesa ogni contraria istanza, respingere la domanda avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto querela di falso Parte_1 avverso la relazione di notifica del verbale ex art 142 comma 8 cds n 5229338/v del 18 novembre 2021
e della relativa cartolina CAD.
A fondamento della propria pretesa ha allegato e dedotto:
- di aver impugnato innanzi al Giudice di Pace di (proc. RG 994/22) verbale n 1092811/p del CP_1
, recante applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 126 bis Codice Controparte_1 della Strada deducendo la mancata notifica del verbale ex art 142 comma 8 CdS n 5229338/v del
18 novembre 2021, recante l'invito a fornire i dati del conducente del veicolo;
- che il verbale notificato indicava la consegna a mani, pur menzionando l'invio della CAD;
- che la relazione di notifica recava una sottoscrizione non riconducibile all'attrice perché ella, al momento della notifica, si trovava a Torino per espletare la propria attività lavorativa;
- che non risultava l'esecuzione di ricerche.
Con provvedimento del 13.1.23 la prima udienza è stata differita ex art. 168 bis, co. 5, c.p.c., disponendo l'interrogatorio libero delle parti.
Si è costituito in giudizio il convenuto che ha eccepito che: Controparte_1
- la notifica era stata effettuata a mezzo posta, con affidamento all'ufficio postale il 9.11.21;
- che dalla ricevuta di notifica risultava che il verbale era stato ricevuto a mani da Parte_1
;
[...]
- che non risultava indicato l'invio di alcuna CAD;
- che non erano necessarie ricerche, essendo stato notificato l'atto alla residenza;
- che la documentazione prodotta dalla controparte non provava che ella non si trovasse in Pistoia al momento della notifica.
All'udienza del 9.5.23, non comparendo personalmente la parte attrice, è stata fissata nuova udienza.
Il 10 maggio 2023 il Pubblico Ministero ha apposto il visto per l'intervento.
All'udienza del 20.6.23 è stato prodotto l'originale del documento impugnato per falso, con acquisizione di rappresentazione fotografica del documento, acclusa al verbale di udienza.
Concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante
CTU sul seguente quesito «fatti eseguire gli opportuni saggi grafici, acquisiti presso il Comune di residenza la carta di identità e il cartellino anagrafico, fatti esibire dalla parte la patente di guida e il passaporto, accerti il CTU se la sottoscrizione apposta sull'originale dell'avviso di ricevimento (doc. 1 fasc. , ultima pagina), sia riferibile a e con quale grado di Controparte_1 Parte_1
pagina 2 di 5 certezza» e rinviata per la precisazione delle conclusioni, è stata rimessa al collegio con ordinanza ex art. 172 ter c.p.c. del 3 ottobre 2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
1. In accoglimento della querela di falso proposta da , deve dichiararsi la falsità Parte_1 della relazione di notifica postale registro cronologico n. 2021/V/5229348 dell'atto n. 78544790433-3 spedito dall'ufficio in data 9/11/ 2021 e indirizzato a . CP_2 Parte_1
Premesso che la querela di falso è stata introdotta innanzi al Tribunale a seguito di remissione delle parti ad opera del Giudice di Pace di nel procedimento RG 994/2022, con contestuale sospensione del CP_1 giudizio ex art. 313 c.p.c., deve segnalarsi che l'istruttoria espletata, principalmente mediante CTU, ha consentito di accertare la falsità del documento impugnato, non essendo la sottoscrizione apposta riconducibile alla mano di . Parte_1
Sul punto occorre far riferimento alle risultanze della perizia grafologia completa ed esaustiva, ampiamente motivata, scevra di aporie e contraddizioni, che le cui conclusioni, in difetto peraltro di nomina di CTP e di contraddittorio tecnico endoperitale, appaiono pienamente condivisibili. Il consulente, acquisite le scritture di comparazione indicate in quesito e fatti eseguire saggi grafici, ha concluso che «sulla base della documentazione acquisita e sulla base dell'analisi eseguita, e dei risultati ottenuti e verificati, si può affermare che la firma a nome apparente di “ ” apposta Parte_1 sull'originale dell'avviso di ricevimento in oggetto NON è con altissimo grado di certezza tecnica riferibile all'autografia della sig.ra ». Parte_1
Poiché l'agente postale ha dichiarato l'avvenuta consegna al destinatario persona fisica il Per_1
18.11.21 in sue mani, ma la firma del ricevente, come accertato dal CTU non risulta vergata da
[...]
, deve concludersi che non corrisponda al vero l'affermazione che la persona che ha Parte_1 ricevuto l'atto, sottoscrivendolo, fosse . In tale senso depongono gli elementi Parte_1 indiziari introdotti dalla querelante, che ha prodotto “cartellino orologio” del mese di novembre 2021 dal quale risulterebbe “presente” sul luogo di lavoro, nonché l'attestazione di , indicato Testimone_1 come responsabile dei Servizi Amministrativi del Personale di Intesa SanPaolo, che ha dichiarato che
«la Signora […] è attualmente dipendente di on Parte_1 Parte_2 contratto a TEMPO INDETERMINATO e presta servizio presso
[...]
[...]
Controparte_3
con possibilità di svolgimento dell'attività lavorativa anche
[...] presso gli hub aziendali presenti sul territorio, nell'ambito della regione di residenza». Invero, pur non trattandosi di piena prova dell'assenza dalla residenza al momento della notificazione, appare meramente ipotetica la prospettazione del che, il 18.11.21 la querelante si trovasse presso il domicilio, CP_1 tenuto conto che la possibilità di svolgere l'attività presso gli hub aziendali, secondo l'ordinario orario lavorativo (indicato nel “cartellino orologio” in 8:30-17:00) parrebbe comunque difficilmente compatibile con la ricezione di una notificazione postale, negli orari ordinari delle notificazioni.
Si tratta, come si vede, di valutazioni convergenti con il (dirimente) esito della CTU espletata, che, come sopra argomentato, si è espressa in senso inequivoco nella direzione della non genuinità della sottoscrizione apposta dalla (pseudo) . Parte_1
pagina 3 di 5 Deve, pertanto, dichiararsi la falsità del documento impugnato per falso.
2. All'accertamento della falsità del documento consegue, ex art. 226, co. 2, c.p.c. l'assunzione dei provvedimenti ex art. 480 (ora 537) c.p.c., ai sensi del comma 2 del quale «con lo stesso dispositivo è ordinata la cancellazione totale o parziale, secondo le circostanze e, se è il caso, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma dell'atto o del documento, con la prescrizione del modo con cui deve essere eseguita. La cancellazione, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma non è ordinata quando possono essere pregiudicati interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento». Ritiene, al riguardo, il Collegio che essendo dichiarata la falsità integrare le documento, risulti sufficiente far menzione sull'atto, secondo le forme previste dall'art. 226, co. 1, c.p.c., della pronuncia della sentenza, adempimento da porre in essere, rappresentando esecuzione della presente decisione, a seguito del passaggio in giudicato, ex art. 227 c.p.c.
3. In ragione della soccombenza, le spese di lite debbono porsi a carico del . Si Controparte_1 procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del
DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore della indeterminabile della causa — giacché in materia di querela di falso in via incidentale, ed ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, il valore della causa di falso deve ritenersi indeterminabile, in quanto connaturato sia allo scopo del giudizio (che
è quello di eliminare la verità del documento, anche al di là dell'utilizzo nella controversia in cui la querela è incidentalmente insorta), sia alle possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell'accertamento della falsità (v. Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 15642 del 23/06/2017) dei valori minimi per tutte le fasi, tenuto conto della semplicità della istruttoria, del limitato respiro degli atti di parte, della mancata comparizione ingiustificata della parte vittoriosa a rendere l'interrogatorio libero, del mancato deposito delle memorie di replica.
4. In ragione della soccombenza le spese di CTU, già liquidate in favore di , Parte_3 debbono essere poste definitivamente a carico del . Controparte_1
5. Quanto, infine, alla richiesta ex art. 96 c.p.c., deve osservarsi che «agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa infatti azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione» (Cass. civ., Sez. 3 , ord.
n. 4430 del 11/02/2022).
Nel caso di specie alcun addebito di dolo o colpa grave può muoversi al , che non Controparte_1 solo non ha formato il documento tramite i suoi funzionari, ma, sulla scorta della documentazione prodotta in atti da non è stato posto nelle condizioni di verificare Parte_1 autonomamente, in maniera univoca, la fondatezza delle difese di questa, non risultando dai documenti prodotti, come sopra argomentato, con un grado di evidenza tale da fondare un addebito di colpa grave, che la controparte non avesse sottoscritto la cartolini da notifica.
L'istanza ex art. 96 c.p.c. deve, pertanto, essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 4 di 5 - dichiara la falsità della relazione di notifica postale registro cronologico n. 2021/V/5229348 dell'atto n. 78544790433-3 spedito dall'ufficio in data 9/11/ 2021 e CP_2 indirizzato a;
Parte_1
- dispone che, a cura del Cancelliere, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, ne sia fatta menzione sull'originale dell'atto, da restituirsi alla parte depositante;
- condanna il a rimborsare alla parte le spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che si liquidano in € 545,00 per spese, € 3.809,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. IUNIO SPADAFORA;
- pone le spese di CTU, già liquidate in favore del consulente in € 1.721,00, definitivamente a carico del;
Controparte_1
- rigetta l'istanza ex art. 96 c.p.c. formulata da . Parte_1
Così deciso in Prato nella camera di consiglio della Sezione civile il 29 gennaio 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Francesco Delù dott. Michele Sirgiovanni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Giulia Simoni Giudice
dott. Francesco Delù Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 30/2023 promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. IUNIO Parte_1 C.F._1
SPADAFORA
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
contro
(CF ), con il patrocinio dell'avv. STEFANIA LOGLI Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate nel termine ex art. 127 ter c.p.c. del 24.9.24:
Il procuratore di con nota del 28.7.24 ha chiesto: «Voglia la giustizia adita, Parte_1 respinta ogni altra difesa, eccezione o istanza: A) Disporre preliminarmente il sequestro, ai sensi dell'art. 224 c.p.c., dell'originale del documento impugnato di falso, relazione di notifica del verbale ex art 142 comma 8 cds n 5229338/v del 18 novembre 2021 e della relativa cartolina CAD il quale si trova presso;
B) Accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione della relazione di notifica del verbale ex art 142 comma 8 cds n
5229338/v del 18 novembre 2021; C) Dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nulla e/o inesistente e/o annullabile la sottoscrizione della relazione di notifica del verbale ex art
142 comma 8 cds n 5229338/v del 18 novembre 2021; D) Con vittoria di spese, competenze ed accessori in favore dello scrivente distrattario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.».
pagina 1 di 5 Il procuratore del con nota del 18.9.24 ha chiesto: «Voglia l'Ecc.mo Tribunale Controparte_1 adito, per tutte le suesposte causali, disattesa ogni contraria istanza, respingere la domanda avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto querela di falso Parte_1 avverso la relazione di notifica del verbale ex art 142 comma 8 cds n 5229338/v del 18 novembre 2021
e della relativa cartolina CAD.
A fondamento della propria pretesa ha allegato e dedotto:
- di aver impugnato innanzi al Giudice di Pace di (proc. RG 994/22) verbale n 1092811/p del CP_1
, recante applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 126 bis Codice Controparte_1 della Strada deducendo la mancata notifica del verbale ex art 142 comma 8 CdS n 5229338/v del
18 novembre 2021, recante l'invito a fornire i dati del conducente del veicolo;
- che il verbale notificato indicava la consegna a mani, pur menzionando l'invio della CAD;
- che la relazione di notifica recava una sottoscrizione non riconducibile all'attrice perché ella, al momento della notifica, si trovava a Torino per espletare la propria attività lavorativa;
- che non risultava l'esecuzione di ricerche.
Con provvedimento del 13.1.23 la prima udienza è stata differita ex art. 168 bis, co. 5, c.p.c., disponendo l'interrogatorio libero delle parti.
Si è costituito in giudizio il convenuto che ha eccepito che: Controparte_1
- la notifica era stata effettuata a mezzo posta, con affidamento all'ufficio postale il 9.11.21;
- che dalla ricevuta di notifica risultava che il verbale era stato ricevuto a mani da Parte_1
;
[...]
- che non risultava indicato l'invio di alcuna CAD;
- che non erano necessarie ricerche, essendo stato notificato l'atto alla residenza;
- che la documentazione prodotta dalla controparte non provava che ella non si trovasse in Pistoia al momento della notifica.
All'udienza del 9.5.23, non comparendo personalmente la parte attrice, è stata fissata nuova udienza.
Il 10 maggio 2023 il Pubblico Ministero ha apposto il visto per l'intervento.
All'udienza del 20.6.23 è stato prodotto l'originale del documento impugnato per falso, con acquisizione di rappresentazione fotografica del documento, acclusa al verbale di udienza.
Concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante
CTU sul seguente quesito «fatti eseguire gli opportuni saggi grafici, acquisiti presso il Comune di residenza la carta di identità e il cartellino anagrafico, fatti esibire dalla parte la patente di guida e il passaporto, accerti il CTU se la sottoscrizione apposta sull'originale dell'avviso di ricevimento (doc. 1 fasc. , ultima pagina), sia riferibile a e con quale grado di Controparte_1 Parte_1
pagina 2 di 5 certezza» e rinviata per la precisazione delle conclusioni, è stata rimessa al collegio con ordinanza ex art. 172 ter c.p.c. del 3 ottobre 2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
1. In accoglimento della querela di falso proposta da , deve dichiararsi la falsità Parte_1 della relazione di notifica postale registro cronologico n. 2021/V/5229348 dell'atto n. 78544790433-3 spedito dall'ufficio in data 9/11/ 2021 e indirizzato a . CP_2 Parte_1
Premesso che la querela di falso è stata introdotta innanzi al Tribunale a seguito di remissione delle parti ad opera del Giudice di Pace di nel procedimento RG 994/2022, con contestuale sospensione del CP_1 giudizio ex art. 313 c.p.c., deve segnalarsi che l'istruttoria espletata, principalmente mediante CTU, ha consentito di accertare la falsità del documento impugnato, non essendo la sottoscrizione apposta riconducibile alla mano di . Parte_1
Sul punto occorre far riferimento alle risultanze della perizia grafologia completa ed esaustiva, ampiamente motivata, scevra di aporie e contraddizioni, che le cui conclusioni, in difetto peraltro di nomina di CTP e di contraddittorio tecnico endoperitale, appaiono pienamente condivisibili. Il consulente, acquisite le scritture di comparazione indicate in quesito e fatti eseguire saggi grafici, ha concluso che «sulla base della documentazione acquisita e sulla base dell'analisi eseguita, e dei risultati ottenuti e verificati, si può affermare che la firma a nome apparente di “ ” apposta Parte_1 sull'originale dell'avviso di ricevimento in oggetto NON è con altissimo grado di certezza tecnica riferibile all'autografia della sig.ra ». Parte_1
Poiché l'agente postale ha dichiarato l'avvenuta consegna al destinatario persona fisica il Per_1
18.11.21 in sue mani, ma la firma del ricevente, come accertato dal CTU non risulta vergata da
[...]
, deve concludersi che non corrisponda al vero l'affermazione che la persona che ha Parte_1 ricevuto l'atto, sottoscrivendolo, fosse . In tale senso depongono gli elementi Parte_1 indiziari introdotti dalla querelante, che ha prodotto “cartellino orologio” del mese di novembre 2021 dal quale risulterebbe “presente” sul luogo di lavoro, nonché l'attestazione di , indicato Testimone_1 come responsabile dei Servizi Amministrativi del Personale di Intesa SanPaolo, che ha dichiarato che
«la Signora […] è attualmente dipendente di on Parte_1 Parte_2 contratto a TEMPO INDETERMINATO e presta servizio presso
[...]
[...]
Controparte_3
con possibilità di svolgimento dell'attività lavorativa anche
[...] presso gli hub aziendali presenti sul territorio, nell'ambito della regione di residenza». Invero, pur non trattandosi di piena prova dell'assenza dalla residenza al momento della notificazione, appare meramente ipotetica la prospettazione del che, il 18.11.21 la querelante si trovasse presso il domicilio, CP_1 tenuto conto che la possibilità di svolgere l'attività presso gli hub aziendali, secondo l'ordinario orario lavorativo (indicato nel “cartellino orologio” in 8:30-17:00) parrebbe comunque difficilmente compatibile con la ricezione di una notificazione postale, negli orari ordinari delle notificazioni.
Si tratta, come si vede, di valutazioni convergenti con il (dirimente) esito della CTU espletata, che, come sopra argomentato, si è espressa in senso inequivoco nella direzione della non genuinità della sottoscrizione apposta dalla (pseudo) . Parte_1
pagina 3 di 5 Deve, pertanto, dichiararsi la falsità del documento impugnato per falso.
2. All'accertamento della falsità del documento consegue, ex art. 226, co. 2, c.p.c. l'assunzione dei provvedimenti ex art. 480 (ora 537) c.p.c., ai sensi del comma 2 del quale «con lo stesso dispositivo è ordinata la cancellazione totale o parziale, secondo le circostanze e, se è il caso, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma dell'atto o del documento, con la prescrizione del modo con cui deve essere eseguita. La cancellazione, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma non è ordinata quando possono essere pregiudicati interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento». Ritiene, al riguardo, il Collegio che essendo dichiarata la falsità integrare le documento, risulti sufficiente far menzione sull'atto, secondo le forme previste dall'art. 226, co. 1, c.p.c., della pronuncia della sentenza, adempimento da porre in essere, rappresentando esecuzione della presente decisione, a seguito del passaggio in giudicato, ex art. 227 c.p.c.
3. In ragione della soccombenza, le spese di lite debbono porsi a carico del . Si Controparte_1 procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del
DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore della indeterminabile della causa — giacché in materia di querela di falso in via incidentale, ed ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, il valore della causa di falso deve ritenersi indeterminabile, in quanto connaturato sia allo scopo del giudizio (che
è quello di eliminare la verità del documento, anche al di là dell'utilizzo nella controversia in cui la querela è incidentalmente insorta), sia alle possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell'accertamento della falsità (v. Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 15642 del 23/06/2017) dei valori minimi per tutte le fasi, tenuto conto della semplicità della istruttoria, del limitato respiro degli atti di parte, della mancata comparizione ingiustificata della parte vittoriosa a rendere l'interrogatorio libero, del mancato deposito delle memorie di replica.
4. In ragione della soccombenza le spese di CTU, già liquidate in favore di , Parte_3 debbono essere poste definitivamente a carico del . Controparte_1
5. Quanto, infine, alla richiesta ex art. 96 c.p.c., deve osservarsi che «agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa infatti azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione» (Cass. civ., Sez. 3 , ord.
n. 4430 del 11/02/2022).
Nel caso di specie alcun addebito di dolo o colpa grave può muoversi al , che non Controparte_1 solo non ha formato il documento tramite i suoi funzionari, ma, sulla scorta della documentazione prodotta in atti da non è stato posto nelle condizioni di verificare Parte_1 autonomamente, in maniera univoca, la fondatezza delle difese di questa, non risultando dai documenti prodotti, come sopra argomentato, con un grado di evidenza tale da fondare un addebito di colpa grave, che la controparte non avesse sottoscritto la cartolini da notifica.
L'istanza ex art. 96 c.p.c. deve, pertanto, essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 4 di 5 - dichiara la falsità della relazione di notifica postale registro cronologico n. 2021/V/5229348 dell'atto n. 78544790433-3 spedito dall'ufficio in data 9/11/ 2021 e CP_2 indirizzato a;
Parte_1
- dispone che, a cura del Cancelliere, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, ne sia fatta menzione sull'originale dell'atto, da restituirsi alla parte depositante;
- condanna il a rimborsare alla parte le spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che si liquidano in € 545,00 per spese, € 3.809,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. IUNIO SPADAFORA;
- pone le spese di CTU, già liquidate in favore del consulente in € 1.721,00, definitivamente a carico del;
Controparte_1
- rigetta l'istanza ex art. 96 c.p.c. formulata da . Parte_1
Così deciso in Prato nella camera di consiglio della Sezione civile il 29 gennaio 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Francesco Delù dott. Michele Sirgiovanni
pagina 5 di 5