TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/06/2025, n. 4795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4795 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45099/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 18/12/2024, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione del
15.05.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 28/05/2025 promossa
DA
c.f. nata in [...] il Parte_1 C.F._1
16/10/1979, rappresentata e difesa dall' avv. SATTA LAURA ROBERTA con studio in Busto Arsizio
(VA), Via Novara, 44/B, presso la quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nato in [...] [...], già CP_1 C.F._2
residente nel comune di UG (MI), VIA Magenta n. 15 – detenuto presso la CC di Cremona
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 27.01.2025
OGGETTO: Divorzio contenzioso pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Per Parte_1
“1. PRONUNCIARE SENTENZA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO, contratto dai coniugi in Romania in data 8 Maggio 1999, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Cuggiono;
2. ASSEGNARE in proprietà alla moglie l'autovettura FORD KUGA targata FM 095XR, intestata al marito;
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 16 dicembre 2024, Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio con con rito civile in ROMANIA in CP_1
data 8 maggio 1999 (matrimonio non trascritto in Italia) e che dalla loro unione erano nate le due figlie e (oggi entrambe maggiorenni); che i coniugi si erano separati Persona_1 Persona_2
giudizialmente giusta sentenza resa da questo Tribunale n. 1069/2022 del 26 gennaio 2022, pubblicata in data 8 febbraio 2022 e passata in giudicato, chiedeva di pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
All'udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 15/05/2025, il Giudice
Delegato, verificata la regolarità della notifica eseguita ex art . 139 c.p.c. presso la CC di Cremona e cui parte resistente non compariva, ne dichiarava la contumacia;
preso atto dell'assenza della ricorrente, non comparsa ai sensi di quanto previsto dall'art. 473 bis. 42 c.p.c., a fronte dei fatti di violenza allegati in ricorso e per cui il resistente è stato condannato alla pena di anni tre e mesi due di reclusione.
Il Giudice Delegato, sentito il difensore, non adottava provvedimenti provvisori ed urgenti in assenza di prole minorenne e di altre domande delle parti;
quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, con riferimento all'unica domanda ammissibile relativa alla pronuncia di divorzio, invitava il difensore di parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni ed alla discussione orale della causa.
Il difensore precisava le conclusioni come da ricorso ed insisteva per il loro accoglimento.
Il G.D. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 28/05/2025.
pagina 2 di 4 Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n.
1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti e hanno celebrato matrimonio Parte_1 CP_1
con rito civile in ROMANIA, in data il 8 maggio 1999 (matrimonio non trascritto in Italia).
Si sono in seguito separati giudizialmente con sentenza resa dal Tribunale di Milano n.
1069/2022 del 26 gennaio 2022, pubblicata in data 8 febbraio 2022 e passata in giudicato.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo il ricorrente dato atto che da allora non
è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, devono essere dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
che hanno celebrato matrimonio civile in ROMANIA in data 8 maggio CP_1
1999 (matrimonio non trascritto in Italia),
pagina 3 di 4 2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di UG (Mi) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
3. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 28 maggio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 18/12/2024, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione del
15.05.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 28/05/2025 promossa
DA
c.f. nata in [...] il Parte_1 C.F._1
16/10/1979, rappresentata e difesa dall' avv. SATTA LAURA ROBERTA con studio in Busto Arsizio
(VA), Via Novara, 44/B, presso la quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nato in [...] [...], già CP_1 C.F._2
residente nel comune di UG (MI), VIA Magenta n. 15 – detenuto presso la CC di Cremona
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 27.01.2025
OGGETTO: Divorzio contenzioso pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Per Parte_1
“1. PRONUNCIARE SENTENZA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO, contratto dai coniugi in Romania in data 8 Maggio 1999, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Cuggiono;
2. ASSEGNARE in proprietà alla moglie l'autovettura FORD KUGA targata FM 095XR, intestata al marito;
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 16 dicembre 2024, Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio con con rito civile in ROMANIA in CP_1
data 8 maggio 1999 (matrimonio non trascritto in Italia) e che dalla loro unione erano nate le due figlie e (oggi entrambe maggiorenni); che i coniugi si erano separati Persona_1 Persona_2
giudizialmente giusta sentenza resa da questo Tribunale n. 1069/2022 del 26 gennaio 2022, pubblicata in data 8 febbraio 2022 e passata in giudicato, chiedeva di pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
All'udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 15/05/2025, il Giudice
Delegato, verificata la regolarità della notifica eseguita ex art . 139 c.p.c. presso la CC di Cremona e cui parte resistente non compariva, ne dichiarava la contumacia;
preso atto dell'assenza della ricorrente, non comparsa ai sensi di quanto previsto dall'art. 473 bis. 42 c.p.c., a fronte dei fatti di violenza allegati in ricorso e per cui il resistente è stato condannato alla pena di anni tre e mesi due di reclusione.
Il Giudice Delegato, sentito il difensore, non adottava provvedimenti provvisori ed urgenti in assenza di prole minorenne e di altre domande delle parti;
quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, con riferimento all'unica domanda ammissibile relativa alla pronuncia di divorzio, invitava il difensore di parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni ed alla discussione orale della causa.
Il difensore precisava le conclusioni come da ricorso ed insisteva per il loro accoglimento.
Il G.D. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 28/05/2025.
pagina 2 di 4 Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n.
1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti e hanno celebrato matrimonio Parte_1 CP_1
con rito civile in ROMANIA, in data il 8 maggio 1999 (matrimonio non trascritto in Italia).
Si sono in seguito separati giudizialmente con sentenza resa dal Tribunale di Milano n.
1069/2022 del 26 gennaio 2022, pubblicata in data 8 febbraio 2022 e passata in giudicato.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo il ricorrente dato atto che da allora non
è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, devono essere dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
che hanno celebrato matrimonio civile in ROMANIA in data 8 maggio CP_1
1999 (matrimonio non trascritto in Italia),
pagina 3 di 4 2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di UG (Mi) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
3. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 28 maggio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 4 di 4