Art. 51. 1. Agli articoli 123, comma 1, e 163, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , la parola: "566 " e' sostituita dalla seguente: "558".
2. All'articolo, 12-bis, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , la parola: "566" e' sostituita dalla seguente: "558".
2. All'articolo, 12-bis, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , la parola: "566" e' sostituita dalla seguente: "558".