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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/04/2025, n. 1912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1912 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15369/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nata il [...] in [...], c.f. Parte_1
; C.F._1
nato il [...] in [...], c.f. Parte_2
in proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale C.F._2
sui figli minori , nato l'[...] in [...], c.f. Persona_1
e , nata l'[...] in [...], c.f. C.F._3 Parte_3
; C.F._4
, nato il [...] in [...], c.f. ; Controparte_1 C.F._5
, nato il [...] in [...], c.f. Parte_4
; C.F._6
, nata il [...] in [...], c.f. Parte_5
, in proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale C.F._7
sulla figlia minore , nata il [...] in [...], c.f. Persona_2
; C.F._8
nato il [...] in [...], c.f. CP_2 Parte_6
; C.F._9
nata il [...] in [...], c.f. Parte_7
C.F._10
1 rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo De Simone e dall'Avv. Valeria Saitta, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_3
PARTE CONVENUTA
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la cittadinanza italiana iure sanguinis;
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI IN FATTO
Premesso che:
- gli odierni ricorrenti sono discendenti diretti del sig. , Persona_3
nato a [...], il [...] (cfr. doc. 1), cittadino italiano emigrato in Perù, mai naturalizzatosi peruviano (cfr. doc. 3);
- il sig. , in data 10.5.1882, ha contratto matrimonio con la Persona_3
sig.ra (cfr. doc. 2) e dalla loro unione è nato il sig. Parte_8 Parte_2
, nato il [...] (cfr. doc. 4);
[...]
- il sig. , in data 31.5.1937, ha contratto matrimonio con la Parte_2
sig.ra (cfr. doc. 5) e dalla loro unione sono nati il sig. Parte_9 [...]
, nato (già prima del matrimonio) il 27.8.1936 (cfr. doc. 6) e il sig. Persona_4
, nato il [...] (cfr. doc. 7); Parte_10
- il sig. , in data 22.6.1965, ha contratto matrimonio con la Persona_4
sig.ra (cfr. doc. 8) e dalla loro unione sono nati Controparte_4
la sig.ra nata il [...] (cfr. doc. 9) e il sig. Parte_1
nato il [...] (cfr. doc. 10) entrambi odierni Parte_2
ricorrenti;
- la sig.ra, in data 18.11.1988, ha contratto matrimonio Parte_1
con il sig. (cfr. doc. 10) e dalla loro unione è Controparte_5
nato il sig. , nato il [...] (cfr. doc. 12), odierno ricorrente; Controparte_1
2 - il sig. in data 4.5.2007, ha contratto matrimonio con Parte_2
la sig.ra (cfr. doc. 13), e dalla loro unione sono nati Controparte_6 il sig. , nato l'[...] (cfr. doc. 15) e la sig.ra Persona_1 [...]
, nata l'[...] (cfr. doc. 14), entrambi odierni ricorrenti; Parte_3
- il sig. , in data 8.7.1976, ha contratto matrimonio con Parte_10
la sig.ra (cfr. doc. 16), e dalla loro unione sono nati il sig. Pt_5 Parte_11
, nato il [...] (cfr. doc. 17), e la sig.ra Parte_4
, nata il [...] (cfr. doc. 18), entrambi odierni Parte_5
ricorrenti;
- il sig. , in data 17.4.1999, ha contratto Parte_4
matrimonio con la sig.ra (cfr. doc. 19), e Persona_5
dalla loro unione sono nati il sig. , nato il [...] Persona_6
(cfr. doc. 20) e la sig.ra nata il [...] (cfr. Parte_7
doc.21), entrambi odierni ricorrenti;
- dall'unione tra la sig.ra e il sig. Parte_5 [...]
è nata la sig.ra , nata il Controparte_7 Persona_2
12.9.2009 (cfr. doc. 22), odierna ricorrente;
Tutti questi eventi sono stati provati con documentazione legittima, apostillata e tradotta in lingua italiana.
** **
I ricorrenti hanno adito codesto Tribunale al fine di vedersi riconoscere il diritto alla cittadinanza italiana.
Il non si è costituito in giudizio, seppur ritualmente citato. CP_3
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 13.3.2025 la difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti.
MOTIVI IN DIRITTO
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di
3 conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto- legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che il dante causa è nato a [...] (attuale provincia di Biella), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Perù, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Pt_12
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, che fissa in due Pt_13
anni -730 giorni - il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
Per tale motivo, dopo aver provato infruttuosamente ad adire la via consolare (cfr.doc. 24), i ricorrenti hanno adito questo Tribunale.
** **
4 In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma
1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
* * *
Nel caso di specie, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Perù.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano, sig. , Persona_3
non essendo mai stato naturalizzato cittadino peruviano, non avesse perso la cittadinanza italiana, potendola dunque trasmettere, iure sanguinis, ai propri discendenti (cfr. doc. n. 3, certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla Repubblica del Perù – Ministero degli Affari Esteri, in Perù).
5 La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge il passaggio per linea maschile fra Persona_3
ed .
[...] Parte_2
ha trasmesso la cittadinanza, per linea maschile, ai figli Parte_2
e . Persona_4 Parte_10
ha trasmesso la cittadinanza, per linea maschile, ai figli Persona_4
ed Parte_1 Parte_2
entrambi odierni ricorrenti. ha trasmesso la cittadinanza, per linea femminile, al Parte_1
figlio , odierno ricorrente. Controparte_1
ha trasmesso la cittadinanza, per linea maschile, ai Parte_2
figli e , entrambi odierni Persona_1 Parte_3
ricorrenti.
ha trasmesso la cittadinanza, per linea maschile, ai Parte_10
figli e Parte_4 Parte_5
, entrambi odierni ricorrenti.
[...]
ha trasmesso la cittadinanza, per linea maschile, Parte_4
ai figli e Persona_7 Parte_7
entrambi odierni ricorrenti.
[...]
ha trasmesso la cittadinanza, per linea femminile, Parte_5
alla figlia , odierna ricorrente. Persona_2
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile e femminile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione
6 della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto del richiedente ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda va accolta.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
nata il [...] in [...] Parte_1 Parte_1
, nato il [...] in [...] Parte_2
, nato l'[...] in [...] Persona_1
, nata l'[...] in [...] Parte_3
, nato il [...] in [...] Controparte_1
, nato il [...] in [...], Parte_4 Parte_4
, nata il [...] in [...], Parte_5
, nata il [...] in [...], Persona_2
nato il [...] in [...], Persona_7
nata il [...] in [...], Parte_7
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_3
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino 13.3.2025
7 Il Giudice
Andrea Natale
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nata il [...] in [...], c.f. Parte_1
; C.F._1
nato il [...] in [...], c.f. Parte_2
in proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale C.F._2
sui figli minori , nato l'[...] in [...], c.f. Persona_1
e , nata l'[...] in [...], c.f. C.F._3 Parte_3
; C.F._4
, nato il [...] in [...], c.f. ; Controparte_1 C.F._5
, nato il [...] in [...], c.f. Parte_4
; C.F._6
, nata il [...] in [...], c.f. Parte_5
, in proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale C.F._7
sulla figlia minore , nata il [...] in [...], c.f. Persona_2
; C.F._8
nato il [...] in [...], c.f. CP_2 Parte_6
; C.F._9
nata il [...] in [...], c.f. Parte_7
C.F._10
1 rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo De Simone e dall'Avv. Valeria Saitta, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_3
PARTE CONVENUTA
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la cittadinanza italiana iure sanguinis;
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI IN FATTO
Premesso che:
- gli odierni ricorrenti sono discendenti diretti del sig. , Persona_3
nato a [...], il [...] (cfr. doc. 1), cittadino italiano emigrato in Perù, mai naturalizzatosi peruviano (cfr. doc. 3);
- il sig. , in data 10.5.1882, ha contratto matrimonio con la Persona_3
sig.ra (cfr. doc. 2) e dalla loro unione è nato il sig. Parte_8 Parte_2
, nato il [...] (cfr. doc. 4);
[...]
- il sig. , in data 31.5.1937, ha contratto matrimonio con la Parte_2
sig.ra (cfr. doc. 5) e dalla loro unione sono nati il sig. Parte_9 [...]
, nato (già prima del matrimonio) il 27.8.1936 (cfr. doc. 6) e il sig. Persona_4
, nato il [...] (cfr. doc. 7); Parte_10
- il sig. , in data 22.6.1965, ha contratto matrimonio con la Persona_4
sig.ra (cfr. doc. 8) e dalla loro unione sono nati Controparte_4
la sig.ra nata il [...] (cfr. doc. 9) e il sig. Parte_1
nato il [...] (cfr. doc. 10) entrambi odierni Parte_2
ricorrenti;
- la sig.ra, in data 18.11.1988, ha contratto matrimonio Parte_1
con il sig. (cfr. doc. 10) e dalla loro unione è Controparte_5
nato il sig. , nato il [...] (cfr. doc. 12), odierno ricorrente; Controparte_1
2 - il sig. in data 4.5.2007, ha contratto matrimonio con Parte_2
la sig.ra (cfr. doc. 13), e dalla loro unione sono nati Controparte_6 il sig. , nato l'[...] (cfr. doc. 15) e la sig.ra Persona_1 [...]
, nata l'[...] (cfr. doc. 14), entrambi odierni ricorrenti; Parte_3
- il sig. , in data 8.7.1976, ha contratto matrimonio con Parte_10
la sig.ra (cfr. doc. 16), e dalla loro unione sono nati il sig. Pt_5 Parte_11
, nato il [...] (cfr. doc. 17), e la sig.ra Parte_4
, nata il [...] (cfr. doc. 18), entrambi odierni Parte_5
ricorrenti;
- il sig. , in data 17.4.1999, ha contratto Parte_4
matrimonio con la sig.ra (cfr. doc. 19), e Persona_5
dalla loro unione sono nati il sig. , nato il [...] Persona_6
(cfr. doc. 20) e la sig.ra nata il [...] (cfr. Parte_7
doc.21), entrambi odierni ricorrenti;
- dall'unione tra la sig.ra e il sig. Parte_5 [...]
è nata la sig.ra , nata il Controparte_7 Persona_2
12.9.2009 (cfr. doc. 22), odierna ricorrente;
Tutti questi eventi sono stati provati con documentazione legittima, apostillata e tradotta in lingua italiana.
** **
I ricorrenti hanno adito codesto Tribunale al fine di vedersi riconoscere il diritto alla cittadinanza italiana.
Il non si è costituito in giudizio, seppur ritualmente citato. CP_3
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 13.3.2025 la difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti.
MOTIVI IN DIRITTO
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di
3 conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto- legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che il dante causa è nato a [...] (attuale provincia di Biella), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Perù, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Pt_12
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, che fissa in due Pt_13
anni -730 giorni - il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
Per tale motivo, dopo aver provato infruttuosamente ad adire la via consolare (cfr.doc. 24), i ricorrenti hanno adito questo Tribunale.
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4 In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma
1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
* * *
Nel caso di specie, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Perù.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano, sig. , Persona_3
non essendo mai stato naturalizzato cittadino peruviano, non avesse perso la cittadinanza italiana, potendola dunque trasmettere, iure sanguinis, ai propri discendenti (cfr. doc. n. 3, certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla Repubblica del Perù – Ministero degli Affari Esteri, in Perù).
5 La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge il passaggio per linea maschile fra Persona_3
ed .
[...] Parte_2
ha trasmesso la cittadinanza, per linea maschile, ai figli Parte_2
e . Persona_4 Parte_10
ha trasmesso la cittadinanza, per linea maschile, ai figli Persona_4
ed Parte_1 Parte_2
entrambi odierni ricorrenti. ha trasmesso la cittadinanza, per linea femminile, al Parte_1
figlio , odierno ricorrente. Controparte_1
ha trasmesso la cittadinanza, per linea maschile, ai Parte_2
figli e , entrambi odierni Persona_1 Parte_3
ricorrenti.
ha trasmesso la cittadinanza, per linea maschile, ai Parte_10
figli e Parte_4 Parte_5
, entrambi odierni ricorrenti.
[...]
ha trasmesso la cittadinanza, per linea maschile, Parte_4
ai figli e Persona_7 Parte_7
entrambi odierni ricorrenti.
[...]
ha trasmesso la cittadinanza, per linea femminile, Parte_5
alla figlia , odierna ricorrente. Persona_2
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile e femminile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione
6 della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto del richiedente ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda va accolta.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
nata il [...] in [...] Parte_1 Parte_1
, nato il [...] in [...] Parte_2
, nato l'[...] in [...] Persona_1
, nata l'[...] in [...] Parte_3
, nato il [...] in [...] Controparte_1
, nato il [...] in [...], Parte_4 Parte_4
, nata il [...] in [...], Parte_5
, nata il [...] in [...], Persona_2
nato il [...] in [...], Persona_7
nata il [...] in [...], Parte_7
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_3
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino 13.3.2025
7 Il Giudice
Andrea Natale
8