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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/11/2025, n. 4013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4013 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino
SA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1602 dell'anno 2022
Tra
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Frabasile ed elettivamente domiciliato presso indirizzo telematico
Attore
Contro
) in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Sinesi ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Convenuta
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 19.07.2024 che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 04.02.2022 conveniva in Parte_1
giudizio la per sentirla condannare al pagamento della Controparte_2
somma di € 13.000,00 oltre interessi a titolo di rimborso di quanto corrisposto con la propria carta di credito ed oggetto di contestazione con due moduli di chargeback del
14.01.2019.
L'attore concludeva chiedendo:
“a) accertare e dichiarare il diritto dell'attore al rimborso da Intesa San Paolo
dell'importo complessivo di €13.000,00 corrisposto con la pro pria carta di credito/debito ed oggetto di contestazione con i due moduli di chargeback presentati il
14.1.2019; b) per l'effetto condannare la convenuta al paga mento Controparte_1
in favore dell'attore del detto importo di €13.000,00, ovvero di quello anche minore che sarà determinato secondo giustizia, oltre interessi al saggio previsti dall'art.1284 co.4
c.c. c) condannare la stessa Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre alle spese di €48,80 per la mediazione obbligatoria espletata ante causam. Con
riserva di ogni ulteriore deduzione difensiva e richiesta istruttoria nei limiti di rito, in esito al contegno difensivo della controparte”.
Si costituiva in giudizio la convenuta che contestava le avverse richieste e CP_2
chiedeva il rigetto della domanda.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.07.2024.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 6 La domanda attrice è infondata.
L'attore fonda la propria domanda sulla pretesa inadempienza Parte_1
della alla richiesta avanzata tramite due moduli di Controparte_2
disconoscimento di operazioni effettuate con carte di pagamento n. 516795020522308 e n. 5398320202436490, agganciate al conto corrente n. 00013503 in essere presso la
Banca convenuta.
In citazione, l'attore lamenta la violazione della normativa relativa al chargeback ed in particolare dell'art. 17 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n.11, che a detta dell'attore, nel comma 7 prevede “l'irrevocabilità di un ordine di pagamento non pregiudica il rimborso al pagatore del relativo importo in caso di controversia tra il pagatore stesso e il beneficiario”.
L'attore sosteneva che a seguito di alcune operazioni avvenute con la società di investimento Goldmancfd Ltd, con sede a Londra, aveva effettuato pagamenti con carta di credito Mastercard, emessa da , nel periodo tra il 18 ottobre e l'11 Controparte_2
dicembre 2018. Ritenendo essere stato vittima di truffa, l'attore presentava denuncia-
querela presso la Polizia di Stato in data 14.01.2029 e di essersi poi recato presso la
Banca per la sottoscrizione di due moduli di disconoscimento di operazioni.
La provvedeva alla restituzione della somma di € 13.000,00 e poi CP_2
successivamente effettuava il riaddebito della somma con la motivazione che “non ci è
stato possibile intraprendere alcuna azione nei confronti dei circuiti internazionali per il recupero delle operazioni disconosciute, che risultano comunque regolarmente autorizzate con l'utilizzo della sua carta di pagamento”.
Pag. 3 di 6 La fonte del preteso inadempimento della risiede, come sostiene lo stesso attore, CP_2
nei due moduli di disconoscimento del 14.01.2019.
In realtà, come eccepito dalla convenuta, il comma 7 dell'art. 17 del decreto CP_2
legislativo n. 11/2010 è stato abrogato dal 13 gennaio 2018 e quindi non è applicabile alla fattispecie che ci occupa che, invece, riguarda fatti avvenuti dal 15 ottobre al 12
dicembre 2018.
Non è applicabile, pertanto, la regolamentazione richiamata dall'attore sul chargeback.
Il disconoscimento di operazioni, invece, a cui si richiamano i due moduli è la procedura con cui il cliente, titolare di un conto corrente o di una carta di pagamento,
può richiedere il rimborso o la rettifica di un'operazione non autorizzata o non correttamente eseguita.
Un'operazione di pagamento è “non autorizzata” quando il cliente non ha dato il proprio consenso alla sua esecuzione. Si definisce, invece, operazione “non correttamente eseguita” quando la sua esecuzione non è conforme all'ordine di pagamento o alle istruzioni impartite dal cliente.
Il diritto al rimborso è escluso se il cliente ha dato l'autorizzazione di pagamento.
La ha il diritto di ottenere la restituzione dell'importo rimborsato, provvedendo al CP_2
riaddebito delle somme sul conto del cliente qualora, successivamente al rimborso,
abbia accertato che le operazioni erano state invece correttamente autorizzate.
Nel caso di specie, le operazioni disconosciute sono state autorizzate dall'attore e la legittimamente ha prima riaccreditato la somma di € 13.000,00 e poi operato il CP_2
riaddebito.
Pag. 4 di 6 Si deve anche osservare che l'attore ha sottoscritto il contratto del 30.03.2018 che all'art. 21 punto 5 statuisce che il consenso all'esecuzione di un'operazione, una volta dato, è irrevocabile.
L'attore con le memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. ha modificato la domanda facendo riferimento alla violazione dell'art. 1362 e 1370 c.c. e alla violazione dell'art. 62 comma 2 del codice del consumo.
Su queste domande la convenuta non ha accettato il contraddittorio ritenendole CP_2
inammissibili.
In ogni caso, il fatto posto a base dell'azione giudiziale dell'attore riguarda i due modelli di disconoscimento di operazioni del 14.01.2019. Qualsiasi contestazione del comportamento della Banca convenuta deve fare riferimento alla normativa specifica attinente al disconoscimento e, come detto sopra, l'accredito delle somme contestate e poi il successivo riaddebito è avvenuto in base alla normativa di cui al D.lgs 11/2010.
Non avendo l'attore dimostrato la responsabilità o inadempimento della la CP_2
domanda è infondata e viene rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo lo scaglione di riferimento applicando i parametri medi e minimi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1 Controparte_2
disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta la domanda attrice;
Pag. 5 di 6 2) Condanna l'attore, verso la convenuta, al pagamento delle spese del giudizio,
che si liquidano complessivamente, in euro 4.237,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge,
Così deciso in Bari il 04.11.2025
Il Giudice
Savino SA
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino
SA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1602 dell'anno 2022
Tra
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Frabasile ed elettivamente domiciliato presso indirizzo telematico
Attore
Contro
) in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Sinesi ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Convenuta
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 19.07.2024 che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 04.02.2022 conveniva in Parte_1
giudizio la per sentirla condannare al pagamento della Controparte_2
somma di € 13.000,00 oltre interessi a titolo di rimborso di quanto corrisposto con la propria carta di credito ed oggetto di contestazione con due moduli di chargeback del
14.01.2019.
L'attore concludeva chiedendo:
“a) accertare e dichiarare il diritto dell'attore al rimborso da Intesa San Paolo
dell'importo complessivo di €13.000,00 corrisposto con la pro pria carta di credito/debito ed oggetto di contestazione con i due moduli di chargeback presentati il
14.1.2019; b) per l'effetto condannare la convenuta al paga mento Controparte_1
in favore dell'attore del detto importo di €13.000,00, ovvero di quello anche minore che sarà determinato secondo giustizia, oltre interessi al saggio previsti dall'art.1284 co.4
c.c. c) condannare la stessa Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre alle spese di €48,80 per la mediazione obbligatoria espletata ante causam. Con
riserva di ogni ulteriore deduzione difensiva e richiesta istruttoria nei limiti di rito, in esito al contegno difensivo della controparte”.
Si costituiva in giudizio la convenuta che contestava le avverse richieste e CP_2
chiedeva il rigetto della domanda.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.07.2024.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 6 La domanda attrice è infondata.
L'attore fonda la propria domanda sulla pretesa inadempienza Parte_1
della alla richiesta avanzata tramite due moduli di Controparte_2
disconoscimento di operazioni effettuate con carte di pagamento n. 516795020522308 e n. 5398320202436490, agganciate al conto corrente n. 00013503 in essere presso la
Banca convenuta.
In citazione, l'attore lamenta la violazione della normativa relativa al chargeback ed in particolare dell'art. 17 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n.11, che a detta dell'attore, nel comma 7 prevede “l'irrevocabilità di un ordine di pagamento non pregiudica il rimborso al pagatore del relativo importo in caso di controversia tra il pagatore stesso e il beneficiario”.
L'attore sosteneva che a seguito di alcune operazioni avvenute con la società di investimento Goldmancfd Ltd, con sede a Londra, aveva effettuato pagamenti con carta di credito Mastercard, emessa da , nel periodo tra il 18 ottobre e l'11 Controparte_2
dicembre 2018. Ritenendo essere stato vittima di truffa, l'attore presentava denuncia-
querela presso la Polizia di Stato in data 14.01.2029 e di essersi poi recato presso la
Banca per la sottoscrizione di due moduli di disconoscimento di operazioni.
La provvedeva alla restituzione della somma di € 13.000,00 e poi CP_2
successivamente effettuava il riaddebito della somma con la motivazione che “non ci è
stato possibile intraprendere alcuna azione nei confronti dei circuiti internazionali per il recupero delle operazioni disconosciute, che risultano comunque regolarmente autorizzate con l'utilizzo della sua carta di pagamento”.
Pag. 3 di 6 La fonte del preteso inadempimento della risiede, come sostiene lo stesso attore, CP_2
nei due moduli di disconoscimento del 14.01.2019.
In realtà, come eccepito dalla convenuta, il comma 7 dell'art. 17 del decreto CP_2
legislativo n. 11/2010 è stato abrogato dal 13 gennaio 2018 e quindi non è applicabile alla fattispecie che ci occupa che, invece, riguarda fatti avvenuti dal 15 ottobre al 12
dicembre 2018.
Non è applicabile, pertanto, la regolamentazione richiamata dall'attore sul chargeback.
Il disconoscimento di operazioni, invece, a cui si richiamano i due moduli è la procedura con cui il cliente, titolare di un conto corrente o di una carta di pagamento,
può richiedere il rimborso o la rettifica di un'operazione non autorizzata o non correttamente eseguita.
Un'operazione di pagamento è “non autorizzata” quando il cliente non ha dato il proprio consenso alla sua esecuzione. Si definisce, invece, operazione “non correttamente eseguita” quando la sua esecuzione non è conforme all'ordine di pagamento o alle istruzioni impartite dal cliente.
Il diritto al rimborso è escluso se il cliente ha dato l'autorizzazione di pagamento.
La ha il diritto di ottenere la restituzione dell'importo rimborsato, provvedendo al CP_2
riaddebito delle somme sul conto del cliente qualora, successivamente al rimborso,
abbia accertato che le operazioni erano state invece correttamente autorizzate.
Nel caso di specie, le operazioni disconosciute sono state autorizzate dall'attore e la legittimamente ha prima riaccreditato la somma di € 13.000,00 e poi operato il CP_2
riaddebito.
Pag. 4 di 6 Si deve anche osservare che l'attore ha sottoscritto il contratto del 30.03.2018 che all'art. 21 punto 5 statuisce che il consenso all'esecuzione di un'operazione, una volta dato, è irrevocabile.
L'attore con le memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. ha modificato la domanda facendo riferimento alla violazione dell'art. 1362 e 1370 c.c. e alla violazione dell'art. 62 comma 2 del codice del consumo.
Su queste domande la convenuta non ha accettato il contraddittorio ritenendole CP_2
inammissibili.
In ogni caso, il fatto posto a base dell'azione giudiziale dell'attore riguarda i due modelli di disconoscimento di operazioni del 14.01.2019. Qualsiasi contestazione del comportamento della Banca convenuta deve fare riferimento alla normativa specifica attinente al disconoscimento e, come detto sopra, l'accredito delle somme contestate e poi il successivo riaddebito è avvenuto in base alla normativa di cui al D.lgs 11/2010.
Non avendo l'attore dimostrato la responsabilità o inadempimento della la CP_2
domanda è infondata e viene rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo lo scaglione di riferimento applicando i parametri medi e minimi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1 Controparte_2
disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta la domanda attrice;
Pag. 5 di 6 2) Condanna l'attore, verso la convenuta, al pagamento delle spese del giudizio,
che si liquidano complessivamente, in euro 4.237,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge,
Così deciso in Bari il 04.11.2025
Il Giudice
Savino SA
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