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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/02/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 650/2023 R.G.A.L., alla quale è stata riunita la causa iscritta al n.
652/2023 R.G.A.L., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Rende, Via J.F. Kennedy n. Parte_1
56/D, presso lo studio dell'Avv. Erika Marrese che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Cosenza, Piazza Loreto n. 22/A,
presso l'ufficio legale dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e CP_1
Carmela Filice - resistente
E
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
CP_ domiciliato in Cosenza, Via Isonzo n. 48, presso l'Avvocatura rappresentato e difeso dall'Avv. Ilario Antonio Sorace - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via M. Leporace n. 29, presso lo studio dell'Avv. Claudio De Luca che la rappresenta e difende - resistente
1 Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento e preavviso di fermo.
Conclusioni delle parti: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio, con distinte azioni, in opposizione all'intimazione di pagamento n. 03420229006118262000 ed a comunicazione preventiva di fermo amministrativo, che richiamano anche la cartella di pagamento n.
CP_ 03420120051554415000 afferente a crediti e le cartelle di pagamento nn.
03420060074103785000 (indicata solo nella intimazione di pagamento),
034200700437308770000, 03420080032144676000 e 03420080044873144000 e gli avvisi di addebito nn. 33420120002576861000, 33420120004260969000,
33420130000469279000, 33420130003034261000, 33420140000497869000,
33420140002566113000, 33420140005810492000, 33420150001168260000,
33420160000944942000, 33420160003767084000, 33420170001532946000,
33420180000927823000, 33420980005117974000, 33420180006245504000,
33420190001846175000, 33420190003465587000, 33420190004531350000 e
CP_ 33420210000614089000, afferenti a crediti .
La parte ricorrente ha eccepito complessivamente l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito e dei provvedimenti contestati;
la prescrizione dei crediti e degli interessi;
la decadenza dell'azione; la violazione dell'art. 7 della legge
212/2000; la violazione delle norme sulla notifica delle cartelle;
la duplicazione dei crediti,
oggetto dei due atti impugnati;
la nullità per richiesta di somme aggiuntive;
l'illegittimità del fermo poiché afferente a bene cointestato e non indicato. Ha chiesto declaratoria di illegittimità e nullità degli atti impugnati.
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente e complessivamente la tardività dell'opposizione; la regolarità
della notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito;
l'insussistenza di vizi formali dei provvedimenti impugnati;
l'insussistenza della prescrizione;
la rispettiva carenza di legittimazione passiva per particolari aspetti della controversia;
l'insussistenza
2 dell'illegittimità degli atti impugnati. Hanno chiesto declaratoria di inammissibilità e,
comunque, il rigetto dei ricorsi.
Con ordinanze del 19.10.2023 le due cause sono state riunite ed è stata rigettata l'istanza di sospensiva degli atti impugnati formulata da parte ricorrente.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 24.1.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente e hanno depositato note scritte. Controparte_3
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Le argomentazioni di parte ricorrente in ordine alla ripetizione delle somme nei due atti impugnati, alla decadenza dell'azione, alla violazione dell'art. 7 della legge 212/2000, alla nullità degli atti impugnati per inesistenza della prova circa l'effettiva consegna del ruolo per l'esecuzione ed alla nullità per l'illegittimità della richiesta di somme aggiuntive sono inammissibili ed infondate perché formulate in maniera del tutto incompiuta, non chiarendosi i termini dell'illegittimità per ripetizione delle somme (la parte debitrice non ha corrisposto le somme dovute, sicché si agisce per il recupero nelle forme prescritte), della decadenza dell'azione (con argomentazione che pare riferibile alla prescrizione), della violazione della motivazione degli atti impugnati, non indicandosi quale ulteriore motivazione fosse necessaria rispetto al richiamo alle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito indicati.
Per il resto, la contestazione dell'effettiva consegna dei ruoli è incompiuta in fatto ed in diritto, così come la contestazione delle somme aggiuntive è priva di concreti riferimenti fattuali.
Restando alle eccezioni validamente formulate da parte ricorrente, occorre considerare che per le cartelle di pagamento nn. 03420120051554415000, 03420060074103785000,
034200700437308770000, 03420080032144676000 e 03420080044873144000 e per gli avvisi di addebito nn. 33420120002576861000, 33420120004260969000,
3 33420130000469279000, 33420130003034261000, 33420140000497869000,
33420140002566113000, 33420140005810492000, 33420150001168260000,
33420160000944942000 e 33420160003767084000, in relazione alla prescrizione, la parte ricorrente fa valere in maniera ammissibile una fattispecie estintiva del debito successiva alla notifica della cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito - dovendosi l'azione qualificare in termini di accertamento negativo del credito e del diritto di procedere in via esecutiva ed all'iscrizione del fermo - sicché, considerato il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, della legge 335/1995 e richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 23397/2016 secondo cui: “La
scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di
pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la
decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto
sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art.
3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art.
2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga
un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto
amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”, deve dirsi che i crediti sono estinti per intervenuta prescrizione, atteso che l'intimazione di pagamento ed il preavviso di fermo sono stati notificati oltre il termine quinquennale decorrente dalla notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, avvenuta tra il 2006 e l'11.11.2016, anche considerando la sospensione dei termini prescrizionali - disposta dall'art. 37, comma 2, D.L. 18/2020, convertito nella legge 27/2020 e dall'art. 11, comma
9, D.L. 183/2020, convertito nella legge 21/2021 - e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 10.2.2026, non essendo stata dimostrata (in ragione dell'insufficienza della documentazione allegata) da la Controparte_3
valida notificazione degli ulteriori atti interruttivi indicati dall'ente.
4 CP_ CP_ L'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dall e dall in merito, non poteva essere ammessa per l'incompiutezza di allegazione di ulteriori atti interruttivi, trattandosi peraltro di istanza inammissibile perché “ad explorandum”, laddove, anche ex 94 disp. att. c.p.c.,
l'istanza di esibizione di un documento deve contenere la specifica indicazione del documento medesimo e del suo contenuto, anche per permettere al Giudice di valutarne l'indispensabilità ai fini del decidere (cfr. principi affermati da Cass. Sez. Lav. 26943/2007;
Cass. 13072/2003 e Cass. 4504/2017).
Deve conseguentemente dichiararsi l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva ed all'iscrizione del fermo amministrativo per il credito portato dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di addebito indicati.
Per gli avvisi di addebito nn. 33420170001532946000, 334201800009260823000,
CP_ 33420980005117974000, 33420180006245504000 e 33420210000614089000 l ha dato dimostrazione della notifica degli avvisi di addebito (del tutto generiche ed infondate sono le contestazioni di parte ricorrente in merito) e il termine prescrizionale non è
decorso, sicché la domanda è infondata.
Per gli avvisi di addebito nn. 33420190001846175000, 33420190003465587000 e
33420190004531350000 il termine prescrizionale non è decorso e, tuttavia, per essi non
CP_ vi è prova di valida notifica da parte dell , in modo tale che anche per tali avvisi di addebito deve dichiararsi l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva ed all'iscrizione del fermo amministrativo.
Infine, l'argomentazione di parte ricorrente in ordine all'illegittimità del fermo poiché il bene mobile è in comproprietà non è fondata, atteso che il fermo amministrativo è riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, trattandosi di misura puramente afflittiva, volta a indurre il debitore all'adempimento, pur di ottenerne la rimozione (Cass. SS. UU. 15354/2015), in modo tale che la comproprietà non rileva in senso decisivo.
L'accoglimento parziale della domanda determina la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulle cause riunite pendenti tra le parti indicate in epigrafe,
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. accoglie la domanda nei limiti indicati e, per l'effetto, dichiara il credito portato dalle cartelle di pagamento nn. 03420120051554415000, 03420060074103785000,
034200700437308770000, 03420080032144676000 e 03420080044873144000 e dagli avvisi di addebito nn. 33420120002576861000, 33420120004260969000,
33420130000469279000, 33420130003034261000, 33420140000497869000,
33420140002566113000, 33420140005810492000, 33420150001168260000,
33420160000944942000 e 33420160003767084000 estinto per intervenuta prescrizione;
2. dichiara l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva ed all'iscrizione del fermo amministrativo per le cartelle di pagamento e per gli avvisi di addebito indicati al punto 1 e per gli avvisi di addebito nn. 33420190001846175000,
33420190003465587000 e 33420190004531350000;
3. rigetta nel resto la domanda;
4. compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi
Cosenza, 22.2.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
6
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 650/2023 R.G.A.L., alla quale è stata riunita la causa iscritta al n.
652/2023 R.G.A.L., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Rende, Via J.F. Kennedy n. Parte_1
56/D, presso lo studio dell'Avv. Erika Marrese che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Cosenza, Piazza Loreto n. 22/A,
presso l'ufficio legale dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e CP_1
Carmela Filice - resistente
E
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
CP_ domiciliato in Cosenza, Via Isonzo n. 48, presso l'Avvocatura rappresentato e difeso dall'Avv. Ilario Antonio Sorace - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via M. Leporace n. 29, presso lo studio dell'Avv. Claudio De Luca che la rappresenta e difende - resistente
1 Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento e preavviso di fermo.
Conclusioni delle parti: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio, con distinte azioni, in opposizione all'intimazione di pagamento n. 03420229006118262000 ed a comunicazione preventiva di fermo amministrativo, che richiamano anche la cartella di pagamento n.
CP_ 03420120051554415000 afferente a crediti e le cartelle di pagamento nn.
03420060074103785000 (indicata solo nella intimazione di pagamento),
034200700437308770000, 03420080032144676000 e 03420080044873144000 e gli avvisi di addebito nn. 33420120002576861000, 33420120004260969000,
33420130000469279000, 33420130003034261000, 33420140000497869000,
33420140002566113000, 33420140005810492000, 33420150001168260000,
33420160000944942000, 33420160003767084000, 33420170001532946000,
33420180000927823000, 33420980005117974000, 33420180006245504000,
33420190001846175000, 33420190003465587000, 33420190004531350000 e
CP_ 33420210000614089000, afferenti a crediti .
La parte ricorrente ha eccepito complessivamente l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito e dei provvedimenti contestati;
la prescrizione dei crediti e degli interessi;
la decadenza dell'azione; la violazione dell'art. 7 della legge
212/2000; la violazione delle norme sulla notifica delle cartelle;
la duplicazione dei crediti,
oggetto dei due atti impugnati;
la nullità per richiesta di somme aggiuntive;
l'illegittimità del fermo poiché afferente a bene cointestato e non indicato. Ha chiesto declaratoria di illegittimità e nullità degli atti impugnati.
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente e complessivamente la tardività dell'opposizione; la regolarità
della notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito;
l'insussistenza di vizi formali dei provvedimenti impugnati;
l'insussistenza della prescrizione;
la rispettiva carenza di legittimazione passiva per particolari aspetti della controversia;
l'insussistenza
2 dell'illegittimità degli atti impugnati. Hanno chiesto declaratoria di inammissibilità e,
comunque, il rigetto dei ricorsi.
Con ordinanze del 19.10.2023 le due cause sono state riunite ed è stata rigettata l'istanza di sospensiva degli atti impugnati formulata da parte ricorrente.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 24.1.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente e hanno depositato note scritte. Controparte_3
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Le argomentazioni di parte ricorrente in ordine alla ripetizione delle somme nei due atti impugnati, alla decadenza dell'azione, alla violazione dell'art. 7 della legge 212/2000, alla nullità degli atti impugnati per inesistenza della prova circa l'effettiva consegna del ruolo per l'esecuzione ed alla nullità per l'illegittimità della richiesta di somme aggiuntive sono inammissibili ed infondate perché formulate in maniera del tutto incompiuta, non chiarendosi i termini dell'illegittimità per ripetizione delle somme (la parte debitrice non ha corrisposto le somme dovute, sicché si agisce per il recupero nelle forme prescritte), della decadenza dell'azione (con argomentazione che pare riferibile alla prescrizione), della violazione della motivazione degli atti impugnati, non indicandosi quale ulteriore motivazione fosse necessaria rispetto al richiamo alle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito indicati.
Per il resto, la contestazione dell'effettiva consegna dei ruoli è incompiuta in fatto ed in diritto, così come la contestazione delle somme aggiuntive è priva di concreti riferimenti fattuali.
Restando alle eccezioni validamente formulate da parte ricorrente, occorre considerare che per le cartelle di pagamento nn. 03420120051554415000, 03420060074103785000,
034200700437308770000, 03420080032144676000 e 03420080044873144000 e per gli avvisi di addebito nn. 33420120002576861000, 33420120004260969000,
3 33420130000469279000, 33420130003034261000, 33420140000497869000,
33420140002566113000, 33420140005810492000, 33420150001168260000,
33420160000944942000 e 33420160003767084000, in relazione alla prescrizione, la parte ricorrente fa valere in maniera ammissibile una fattispecie estintiva del debito successiva alla notifica della cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito - dovendosi l'azione qualificare in termini di accertamento negativo del credito e del diritto di procedere in via esecutiva ed all'iscrizione del fermo - sicché, considerato il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, della legge 335/1995 e richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 23397/2016 secondo cui: “La
scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di
pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la
decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto
sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art.
3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art.
2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga
un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto
amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”, deve dirsi che i crediti sono estinti per intervenuta prescrizione, atteso che l'intimazione di pagamento ed il preavviso di fermo sono stati notificati oltre il termine quinquennale decorrente dalla notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, avvenuta tra il 2006 e l'11.11.2016, anche considerando la sospensione dei termini prescrizionali - disposta dall'art. 37, comma 2, D.L. 18/2020, convertito nella legge 27/2020 e dall'art. 11, comma
9, D.L. 183/2020, convertito nella legge 21/2021 - e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 10.2.2026, non essendo stata dimostrata (in ragione dell'insufficienza della documentazione allegata) da la Controparte_3
valida notificazione degli ulteriori atti interruttivi indicati dall'ente.
4 CP_ CP_ L'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dall e dall in merito, non poteva essere ammessa per l'incompiutezza di allegazione di ulteriori atti interruttivi, trattandosi peraltro di istanza inammissibile perché “ad explorandum”, laddove, anche ex 94 disp. att. c.p.c.,
l'istanza di esibizione di un documento deve contenere la specifica indicazione del documento medesimo e del suo contenuto, anche per permettere al Giudice di valutarne l'indispensabilità ai fini del decidere (cfr. principi affermati da Cass. Sez. Lav. 26943/2007;
Cass. 13072/2003 e Cass. 4504/2017).
Deve conseguentemente dichiararsi l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva ed all'iscrizione del fermo amministrativo per il credito portato dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di addebito indicati.
Per gli avvisi di addebito nn. 33420170001532946000, 334201800009260823000,
CP_ 33420980005117974000, 33420180006245504000 e 33420210000614089000 l ha dato dimostrazione della notifica degli avvisi di addebito (del tutto generiche ed infondate sono le contestazioni di parte ricorrente in merito) e il termine prescrizionale non è
decorso, sicché la domanda è infondata.
Per gli avvisi di addebito nn. 33420190001846175000, 33420190003465587000 e
33420190004531350000 il termine prescrizionale non è decorso e, tuttavia, per essi non
CP_ vi è prova di valida notifica da parte dell , in modo tale che anche per tali avvisi di addebito deve dichiararsi l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva ed all'iscrizione del fermo amministrativo.
Infine, l'argomentazione di parte ricorrente in ordine all'illegittimità del fermo poiché il bene mobile è in comproprietà non è fondata, atteso che il fermo amministrativo è riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, trattandosi di misura puramente afflittiva, volta a indurre il debitore all'adempimento, pur di ottenerne la rimozione (Cass. SS. UU. 15354/2015), in modo tale che la comproprietà non rileva in senso decisivo.
L'accoglimento parziale della domanda determina la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulle cause riunite pendenti tra le parti indicate in epigrafe,
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. accoglie la domanda nei limiti indicati e, per l'effetto, dichiara il credito portato dalle cartelle di pagamento nn. 03420120051554415000, 03420060074103785000,
034200700437308770000, 03420080032144676000 e 03420080044873144000 e dagli avvisi di addebito nn. 33420120002576861000, 33420120004260969000,
33420130000469279000, 33420130003034261000, 33420140000497869000,
33420140002566113000, 33420140005810492000, 33420150001168260000,
33420160000944942000 e 33420160003767084000 estinto per intervenuta prescrizione;
2. dichiara l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva ed all'iscrizione del fermo amministrativo per le cartelle di pagamento e per gli avvisi di addebito indicati al punto 1 e per gli avvisi di addebito nn. 33420190001846175000,
33420190003465587000 e 33420190004531350000;
3. rigetta nel resto la domanda;
4. compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi
Cosenza, 22.2.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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