Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 26/03/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Marcello Bruno Presidente relatore
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 774/2024 R.G. tra
Parte_1
Appellante – Avv. Luca Esposito
e
, in persona del Sindaco in carica pro tempore Controparte_1
Appellato – Avv. Ettore Guazzoni
CONCLUSIONI
Per parte appellante: ”Parte attrice dà atto che l'accordo transattivo si è puntualmente definito e che, allo stato, può pertanto ritenersi cessata la materia del contendere. Alla luce di ciò si CHIEDE l'estinzione dell'odierno procedimento, a spese compensate”.
Per parte appellata: “Il sottoscritto difensore, nell'interesse del proprio assistito, da atto che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, perfezionatosi nelle more, dovendosi ritenere cessata la materia del contendere e, pertanto, chiede che venga dichiarata l'estinzione del procedimento a spese compensate”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato:
Impregiudicato ogni diverso provvedimento;
dato atto, che le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 21.1.2025 attestavano la cessazione della materia del contendere per adesione alla proposta conciliativa dell'Ufficio, che le parti appellate chiedevano comunque rinvio per l'esecuzione dell'accordo e pertanto la procedura era rinviata all'udienza del 25.2.2025; che con le note scritte sostitutive dell'udienza del 25.2.2025 le parti chiedevano un ulteriore rinvio in attesa della pubblicazione della delibera della Giunta Comunale e pertanto la procedura era rinviata all'udienza del 25.03.2025; viste le note scritte sostitutive dell'udienza del 25.3.2025, con le quali le parti concordemente chiedevano pronunciarsi la cessazione della materia del contendere,
Ritenuto che, in conformità alle suddette dichiarazioni in ordine al fatto che sia intervenuto tra le parti accordo che priva le parti di interesse alla prosecuzione del giudizio, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, dandosi atto dell'integrale esecuzione della proposta dell'Ufficio, anche con riferimento alla contribuzione alle spese di lite da parte dell'appellato;
P.Q.M.
La Corte di Appello
Definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio in epigrafe.
Genova, 26.03.2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Marcello Bruno