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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/06/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2228/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2228/2019 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
, (C.F. C.F._5 Parte_6
), (C.F. ) e C.F._6 Parte_6 C.F._7
(C.F. ), tutti nella qualità Parte_7 C.F._8
di eredi di (C.F. , rappresentati e difesi Parte_7 C.F._9 dall'avv. RAFFAELLA ROMEO
ATTORI
e
(C.F. ), nella qualità di erede di Controparte_1 C.F._10
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_7 C.F._9
RAFFAELLA ROMEO
INTERVENUTA
contro pagina 1 di 7 , nata a [...] il [...], , Controparte_2 Parte_7
nata a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], Controparte_3
rappresentate e difese dall'avv. FABIO LORENZINI
CONVENUTE
OGGETTO
Usucapione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 02.04.2025, parte attrice ha precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_7 [...]
e , nella qualità di eredi di , CP_2 Controparte_3 Parte_7 Persona_1 chiedendo che fosse dichiarato in favore di esso attore l'acquisto, per intervenuta usucapione ordinaria, della proprietà esclusiva del fondo sito in Ortì di Reggio Calabria, identificato al
Catasto Terreni del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 11, particelle 75, 76, 77, 78,
80, 85, 86, 99 e 100, formalmente intestato per 1/2 ad esso istante e per 1/2 a , Persona_1
deceduto nel 2012, al quale sono succedute le odierne convenute.
A sostegno della domanda, l'attore ha allegato di possedere, da oltre vent'anni, l'immobile indicato in modo esclusivo, pacifico, ininterrotto e pubblico.
Con comparsa ex art. 302 c.p.c. depositata in data 07.01.2020, si sono costituiti in giudizio
, , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, e , nella Parte_6 Parte_6 Parte_7
qualità di eredi di , dunque «in sostituzione del loro de cuius Parte_7 Parte_7
odierno attore, deceduto il 8.09.2019 avendo gli stessi interesse a proseguire nella
[...]
causa di usucapione per 50% del fondo sito in Ortì di Reggio Calabria riportato al catasto
Terreni del Comune di Reggio Calabria alla partita 6086, foglio di mappa 11, particelle 75, 76,
77, 78, 80, 85, 86, 99, 100, riportandosi integralmente all'atto introduttivo».
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.02.2022, si sono costituite in giudizio e , senza contestare quanto Controparte_2 Controparte_3 Parte_7
pagina 2 di 7 dedotto da parte attrice e dichiarando di non avere «interesse alla procedura di usucapione oggetto della presente causa, così come anche indicato nella procura alle liti».
All'udienza del 23.11.2022, è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
. Controparte_1
Con comparsa di intervento ex art. 105 c.p.c. depositata in data 09.12.2022, si è costituita in giudizio , nella qualità di erede di , rappresentando Controparte_1 Parte_7
l'interesse «a proseguire la causa di usucapione promossa dal comune dante causa in relazione al 50% del fondo sito in Ortì di Reggio Calabria riportato al Catasto Terreni del Comune di
Reggio Calabria alla partita 6086, foglio di mappa 11, particelle 75,76,77,78,80,85,86,99,100 riportandosi integralmente a tutte le difese richieste, deduzioni ed eccezioni sin qui svolte in tutti
i precedenti scritti difensivi dagli eredi già costituiti».
La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testimoni indicati da parte attrice.
All'udienza del 02.04.2025, parte attrice ha precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
1. , , , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Parte_3 [...]
, , , e Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_6
, tutti nella qualità di eredi di , hanno agito in Parte_7 Parte_7
giudizio al fine di essere dichiarati proprietari, per intervenuta usucapione ordinaria, della quota di 1/2 della proprietà del terreno sito in Ortì di Reggio Calabria, identificato al Catasto Terreni del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 11, particelle 75, 76, 77, 78, 80, 85, 86, 99 e
100, formalmente intestata a . Persona_1
Com'è noto, l'acquisto della proprietà per usucapione ordinaria di beni immobili ai sensi dell'art. 1158 c.c. presuppone un comportamento umano – c.d. corpus possessionis – continuo, non interrotto, pacifico e pubblico, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla res, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge – cioè 20 anni –, un potere corrispondente a quello del proprietario, che sia rivelatore anche all'esterno di una indiscussa, esclusiva e piena signoria sulla pagina 3 di 7 cosa, a cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del titolare formale del bene, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore;
il corpus possessionis deve inoltre essere accompagnato, per tutto il periodo di tempo richiesto dalla legge, dall'animo di tenere la cosa come propria – c.d. animus rem sibi habendi –, cioè dalla volontà di escludere gli altri dalle facoltà di godimento e di disposizione del bene.
Ciò premesso in termini generali, nell'odierno giudizio parte attrice ha reso dimostrazione della continuativa ultraventennale disponibilità dell'immobile oggetto di causa in capo a
, che si è concretizzata nell'utilizzazione, nella manutenzione e nella Parte_7
realizzazione di opere sul bene – condotte, queste, costituenti tipico atto di esercizio del diritto dominicale –.
In questo senso si sono infatti concordemente espressi i testimoni escussi nel corso del giudizio, della cui attendibilità e connessa veridicità del narrato non vi è motivo di dubitare.
Il testimone ha riferito: «conosco i fatti di causa in quanto conoscevo il sig. Testimone_1 dal 1973, anno in cui si è sposato con mia sorella . […] Parte_7 Parte_1
Posso affermare che mio cognato e mia sorella si sono sempre occupati di tale terreno, coltivandolo con orti irrigo: cerali, fagioli, patate zucchine, pomodori e altro. Inoltre, insistevano piante di ulivo, qualche castagno e ghiandaia. A tal fine preciso che i prodotti realizzati dalla coltivazione del terreno venivano utilizzati dai familiari di Parte_7
Mi consta, altresì, che gli stessi hanno realizzato una strada interpoderale per poter scendere con i mezzi meccanici e per consentire il trasporto dei prodotti e del letame che serviva agli animali, ricoverati in una casa colonica, sita sullo stesso terreno. Io lo ho aiutati a piantare altri alberi di ulivo, circa cento. Aggiungo che mio cognato comprò un motocoltivatore per lavorare il terreno […] Confermo che il germano nell'anno 1990 si è trasferito in Belgio Persona_1
e non si mai occupato del fondo per cui è causa. Mi consta che lo stesso è venuto a mancare circa cinque anni fa;
e non ho mai visto nessuno dei suoi familiari. Di ciò ne ho contezza in quanto mi recavo sui luoghi di causa tutte le volte che mio cognato me chiedeva, circa due volte al mese. Dato che sono un tecnico, ho ristrutturato il tetto, ampliandolo per coprire il forno, sempre su richiesta di mio cognato. So che mio cognato ha comprato una pompa di sollevamento acqua per irrigare terreni a livello superiore rispetto a quello della vasca già esistente, che poi lui stesso ha bonificato» (cfr. verbale dell'udienza del 03.05.2024).
pagina 4 di 7 Il testimone ha dichiarato: «conosco i fatti di causa in quanto frequento i Testimone_2
luoghi dal 2001, perché invitato dai miei suoceri per la raccolta delle ciliegie. Il terreno è coltivato ad ortaggi, vi sono anche alberi di ulivo, castagno e da frutto. In tutti questi anni ho sempre visto i miei suoceri occuparsi e coltivare l'appezzamento di terreno;
so che gli stessi hanno realizzato delle migliorie: modifica dell'impianto di irrigazione, sistemazione del tetto di un rudere posto all'interno del terreno, adibito a deposito di attrezzi agricoli, dove insiste una porta in metallo, provvista di chiusura. Inoltre, vi erano anche degli animali: qualche ovino […] tutte le volte che mi sono recato sul terreno non ho mai visto né lo zio di mia moglie né i suoi familiari. Mi consta che i miei suoceri hanno effettuato dei lavori di manutenzione sia sul fondo che sulla strada di accesso allo stesso» (cfr. verbale dell'udienza del 03.05.2024).
Infine, il testimone ha riferito: «frequento i luoghi di causa dal 1996, anno in Testimone_3
cui ero già fidanzato con e posso affermare che ho sempre visto i miei Controparte_1
suoceri occuparsi e coltivare il fondo ubicato ad Ortì, che è coltivato ad ortaggi e dimorano degli alberi di ciliegio, noci e per lo più ulivi, messi a dimora da mio suocero. Per circa 10 anni ho lavorato alle dipendenze di mio suocero per la raccolta delle olive, Parte_7 manutenzione del terreno con l'utilizzo del trattore;
e posso affermare che non ho mai visto altri parenti diversi dalla famiglia di mio suocero occuparsi del fondo. Sul terreno insiste un casolare, dove al piano terra si trova un bagno e una stanza, e poi attraverso una scala in legno si accede al piano superiore dove ci sono altre due stanze, fornite di finestre. Mio suocero ha dotato la casetta sia di acqua che di energia elettrica. Per accadere alla stessa occorrono delle chiavi che sono in possesso solo dei miei suoceri. Vi è anche un'altra costruzione realizzata con delle lamiere, la cui porta è formata da rette metallica, dove mio suocero teneva degli di animali. Oggi non so se dimorano ancora. Mio suocero, poiché ha posto altre piante di ulivo, ha modificato
l'impianto di irrigazione esistente;
ha ampliato la strada che porta al terreno per consentire
l'accesso anche con i mezzi» (cfr. verbale udienza del 03.05.2024).
I testi escussi nel corso del giudizio hanno dunque confermato quanto dedotto nell'atto di citazione da parte attrice, sicché può ritenersi provato che , da più di venti Parte_7
anni, possiede il terreno in controversia pubblicamente, pacificamente, ininterrottamente, in modo indiscusso e in via esclusiva, tanto da essere l'unico (insieme alla moglie ) Parte_1
a detenere le chiavi di accesso al casolare ivi presente.
pagina 5 di 7 Si deve inoltre evidenziare che le convenute e Controparte_2 Controparte_3 [...]
, costituitesi in giudizio in data 21.02.2022, non hanno contestato il possesso in via Parte_7
esclusiva del bene da parte di e hanno dichiarato di non avere alcun Parte_7
«interesse alla procedura di usucapione».
Infine, non è emerso che le convenute o altri soggetti abbiano, nel corso degli anni, avanzato pretese sul bene dedotto in lite, compiuto atti di possesso sullo stesso o, infine, intrapreso azioni legali.
Ritiene questo Giudice che la prova per testimoni raccolta nel corso del giudizio, da valutarsi unitamente alla mancata contestazione delle convenute, sia altamente indicativa dell'esistenza di un possesso ultraventennale esercitato in via esclusiva sul terreno oggetto di causa da
[...]
, non già in nome e per conto anche degli altri comproprietari, esclusi dal godimento Parte_7
del bene, ma uti dominus.
Tutto ciò considerato, , , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 [...]
, , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e , quali eredi di , devono Parte_6 Parte_7 Parte_7
essere dichiarati proprietari, per intervenuta usucapione ordinaria, della quota di 1/2 della proprietà del terreno sito in Ortì di Reggio Calabria, identificato al Catasto Terreni del Comune di
Reggio Calabria al foglio di mappa 11, particelle 75, 76, 77, 78, 80, 85, 86, 99 e 100, formalmente intestata a . Persona_1
2. In considerazione della condotta delle convenute, le quali non si sono opposte all'accoglimento della domanda di usucapione avanzata da parte attrice, appare equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
3. Si deve infine evidenziare che la presente sentenza è titolo che l' è Controparte_4 tenuto a trascrivere ai sensi dell'art. 2651 c.c., senza necessità di uno specifico ordine o di una specifica autorizzazione da parte del Giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara che , , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 [...]
, , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
pagina 6 di 7 e sono proprietari, per intervenuta Parte_6 Parte_7
usucapione ordinaria, della quota di 1/2 della proprietà del terreno sito in Ortì di Reggio
Calabria, identificato al Catasto Terreni del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 11, particelle 75, 76, 77, 78, 80, 85, 86, 99 e 100, formalmente intestata a
[...]
, Per_1
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza soggetta a trascrizione ex art. 2651 c.c.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 09/06/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2228/2019 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
, (C.F. C.F._5 Parte_6
), (C.F. ) e C.F._6 Parte_6 C.F._7
(C.F. ), tutti nella qualità Parte_7 C.F._8
di eredi di (C.F. , rappresentati e difesi Parte_7 C.F._9 dall'avv. RAFFAELLA ROMEO
ATTORI
e
(C.F. ), nella qualità di erede di Controparte_1 C.F._10
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_7 C.F._9
RAFFAELLA ROMEO
INTERVENUTA
contro pagina 1 di 7 , nata a [...] il [...], , Controparte_2 Parte_7
nata a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], Controparte_3
rappresentate e difese dall'avv. FABIO LORENZINI
CONVENUTE
OGGETTO
Usucapione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 02.04.2025, parte attrice ha precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_7 [...]
e , nella qualità di eredi di , CP_2 Controparte_3 Parte_7 Persona_1 chiedendo che fosse dichiarato in favore di esso attore l'acquisto, per intervenuta usucapione ordinaria, della proprietà esclusiva del fondo sito in Ortì di Reggio Calabria, identificato al
Catasto Terreni del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 11, particelle 75, 76, 77, 78,
80, 85, 86, 99 e 100, formalmente intestato per 1/2 ad esso istante e per 1/2 a , Persona_1
deceduto nel 2012, al quale sono succedute le odierne convenute.
A sostegno della domanda, l'attore ha allegato di possedere, da oltre vent'anni, l'immobile indicato in modo esclusivo, pacifico, ininterrotto e pubblico.
Con comparsa ex art. 302 c.p.c. depositata in data 07.01.2020, si sono costituiti in giudizio
, , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, e , nella Parte_6 Parte_6 Parte_7
qualità di eredi di , dunque «in sostituzione del loro de cuius Parte_7 Parte_7
odierno attore, deceduto il 8.09.2019 avendo gli stessi interesse a proseguire nella
[...]
causa di usucapione per 50% del fondo sito in Ortì di Reggio Calabria riportato al catasto
Terreni del Comune di Reggio Calabria alla partita 6086, foglio di mappa 11, particelle 75, 76,
77, 78, 80, 85, 86, 99, 100, riportandosi integralmente all'atto introduttivo».
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.02.2022, si sono costituite in giudizio e , senza contestare quanto Controparte_2 Controparte_3 Parte_7
pagina 2 di 7 dedotto da parte attrice e dichiarando di non avere «interesse alla procedura di usucapione oggetto della presente causa, così come anche indicato nella procura alle liti».
All'udienza del 23.11.2022, è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
. Controparte_1
Con comparsa di intervento ex art. 105 c.p.c. depositata in data 09.12.2022, si è costituita in giudizio , nella qualità di erede di , rappresentando Controparte_1 Parte_7
l'interesse «a proseguire la causa di usucapione promossa dal comune dante causa in relazione al 50% del fondo sito in Ortì di Reggio Calabria riportato al Catasto Terreni del Comune di
Reggio Calabria alla partita 6086, foglio di mappa 11, particelle 75,76,77,78,80,85,86,99,100 riportandosi integralmente a tutte le difese richieste, deduzioni ed eccezioni sin qui svolte in tutti
i precedenti scritti difensivi dagli eredi già costituiti».
La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testimoni indicati da parte attrice.
All'udienza del 02.04.2025, parte attrice ha precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
1. , , , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Parte_3 [...]
, , , e Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_6
, tutti nella qualità di eredi di , hanno agito in Parte_7 Parte_7
giudizio al fine di essere dichiarati proprietari, per intervenuta usucapione ordinaria, della quota di 1/2 della proprietà del terreno sito in Ortì di Reggio Calabria, identificato al Catasto Terreni del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 11, particelle 75, 76, 77, 78, 80, 85, 86, 99 e
100, formalmente intestata a . Persona_1
Com'è noto, l'acquisto della proprietà per usucapione ordinaria di beni immobili ai sensi dell'art. 1158 c.c. presuppone un comportamento umano – c.d. corpus possessionis – continuo, non interrotto, pacifico e pubblico, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla res, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge – cioè 20 anni –, un potere corrispondente a quello del proprietario, che sia rivelatore anche all'esterno di una indiscussa, esclusiva e piena signoria sulla pagina 3 di 7 cosa, a cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del titolare formale del bene, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore;
il corpus possessionis deve inoltre essere accompagnato, per tutto il periodo di tempo richiesto dalla legge, dall'animo di tenere la cosa come propria – c.d. animus rem sibi habendi –, cioè dalla volontà di escludere gli altri dalle facoltà di godimento e di disposizione del bene.
Ciò premesso in termini generali, nell'odierno giudizio parte attrice ha reso dimostrazione della continuativa ultraventennale disponibilità dell'immobile oggetto di causa in capo a
, che si è concretizzata nell'utilizzazione, nella manutenzione e nella Parte_7
realizzazione di opere sul bene – condotte, queste, costituenti tipico atto di esercizio del diritto dominicale –.
In questo senso si sono infatti concordemente espressi i testimoni escussi nel corso del giudizio, della cui attendibilità e connessa veridicità del narrato non vi è motivo di dubitare.
Il testimone ha riferito: «conosco i fatti di causa in quanto conoscevo il sig. Testimone_1 dal 1973, anno in cui si è sposato con mia sorella . […] Parte_7 Parte_1
Posso affermare che mio cognato e mia sorella si sono sempre occupati di tale terreno, coltivandolo con orti irrigo: cerali, fagioli, patate zucchine, pomodori e altro. Inoltre, insistevano piante di ulivo, qualche castagno e ghiandaia. A tal fine preciso che i prodotti realizzati dalla coltivazione del terreno venivano utilizzati dai familiari di Parte_7
Mi consta, altresì, che gli stessi hanno realizzato una strada interpoderale per poter scendere con i mezzi meccanici e per consentire il trasporto dei prodotti e del letame che serviva agli animali, ricoverati in una casa colonica, sita sullo stesso terreno. Io lo ho aiutati a piantare altri alberi di ulivo, circa cento. Aggiungo che mio cognato comprò un motocoltivatore per lavorare il terreno […] Confermo che il germano nell'anno 1990 si è trasferito in Belgio Persona_1
e non si mai occupato del fondo per cui è causa. Mi consta che lo stesso è venuto a mancare circa cinque anni fa;
e non ho mai visto nessuno dei suoi familiari. Di ciò ne ho contezza in quanto mi recavo sui luoghi di causa tutte le volte che mio cognato me chiedeva, circa due volte al mese. Dato che sono un tecnico, ho ristrutturato il tetto, ampliandolo per coprire il forno, sempre su richiesta di mio cognato. So che mio cognato ha comprato una pompa di sollevamento acqua per irrigare terreni a livello superiore rispetto a quello della vasca già esistente, che poi lui stesso ha bonificato» (cfr. verbale dell'udienza del 03.05.2024).
pagina 4 di 7 Il testimone ha dichiarato: «conosco i fatti di causa in quanto frequento i Testimone_2
luoghi dal 2001, perché invitato dai miei suoceri per la raccolta delle ciliegie. Il terreno è coltivato ad ortaggi, vi sono anche alberi di ulivo, castagno e da frutto. In tutti questi anni ho sempre visto i miei suoceri occuparsi e coltivare l'appezzamento di terreno;
so che gli stessi hanno realizzato delle migliorie: modifica dell'impianto di irrigazione, sistemazione del tetto di un rudere posto all'interno del terreno, adibito a deposito di attrezzi agricoli, dove insiste una porta in metallo, provvista di chiusura. Inoltre, vi erano anche degli animali: qualche ovino […] tutte le volte che mi sono recato sul terreno non ho mai visto né lo zio di mia moglie né i suoi familiari. Mi consta che i miei suoceri hanno effettuato dei lavori di manutenzione sia sul fondo che sulla strada di accesso allo stesso» (cfr. verbale dell'udienza del 03.05.2024).
Infine, il testimone ha riferito: «frequento i luoghi di causa dal 1996, anno in Testimone_3
cui ero già fidanzato con e posso affermare che ho sempre visto i miei Controparte_1
suoceri occuparsi e coltivare il fondo ubicato ad Ortì, che è coltivato ad ortaggi e dimorano degli alberi di ciliegio, noci e per lo più ulivi, messi a dimora da mio suocero. Per circa 10 anni ho lavorato alle dipendenze di mio suocero per la raccolta delle olive, Parte_7 manutenzione del terreno con l'utilizzo del trattore;
e posso affermare che non ho mai visto altri parenti diversi dalla famiglia di mio suocero occuparsi del fondo. Sul terreno insiste un casolare, dove al piano terra si trova un bagno e una stanza, e poi attraverso una scala in legno si accede al piano superiore dove ci sono altre due stanze, fornite di finestre. Mio suocero ha dotato la casetta sia di acqua che di energia elettrica. Per accadere alla stessa occorrono delle chiavi che sono in possesso solo dei miei suoceri. Vi è anche un'altra costruzione realizzata con delle lamiere, la cui porta è formata da rette metallica, dove mio suocero teneva degli di animali. Oggi non so se dimorano ancora. Mio suocero, poiché ha posto altre piante di ulivo, ha modificato
l'impianto di irrigazione esistente;
ha ampliato la strada che porta al terreno per consentire
l'accesso anche con i mezzi» (cfr. verbale udienza del 03.05.2024).
I testi escussi nel corso del giudizio hanno dunque confermato quanto dedotto nell'atto di citazione da parte attrice, sicché può ritenersi provato che , da più di venti Parte_7
anni, possiede il terreno in controversia pubblicamente, pacificamente, ininterrottamente, in modo indiscusso e in via esclusiva, tanto da essere l'unico (insieme alla moglie ) Parte_1
a detenere le chiavi di accesso al casolare ivi presente.
pagina 5 di 7 Si deve inoltre evidenziare che le convenute e Controparte_2 Controparte_3 [...]
, costituitesi in giudizio in data 21.02.2022, non hanno contestato il possesso in via Parte_7
esclusiva del bene da parte di e hanno dichiarato di non avere alcun Parte_7
«interesse alla procedura di usucapione».
Infine, non è emerso che le convenute o altri soggetti abbiano, nel corso degli anni, avanzato pretese sul bene dedotto in lite, compiuto atti di possesso sullo stesso o, infine, intrapreso azioni legali.
Ritiene questo Giudice che la prova per testimoni raccolta nel corso del giudizio, da valutarsi unitamente alla mancata contestazione delle convenute, sia altamente indicativa dell'esistenza di un possesso ultraventennale esercitato in via esclusiva sul terreno oggetto di causa da
[...]
, non già in nome e per conto anche degli altri comproprietari, esclusi dal godimento Parte_7
del bene, ma uti dominus.
Tutto ciò considerato, , , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 [...]
, , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e , quali eredi di , devono Parte_6 Parte_7 Parte_7
essere dichiarati proprietari, per intervenuta usucapione ordinaria, della quota di 1/2 della proprietà del terreno sito in Ortì di Reggio Calabria, identificato al Catasto Terreni del Comune di
Reggio Calabria al foglio di mappa 11, particelle 75, 76, 77, 78, 80, 85, 86, 99 e 100, formalmente intestata a . Persona_1
2. In considerazione della condotta delle convenute, le quali non si sono opposte all'accoglimento della domanda di usucapione avanzata da parte attrice, appare equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
3. Si deve infine evidenziare che la presente sentenza è titolo che l' è Controparte_4 tenuto a trascrivere ai sensi dell'art. 2651 c.c., senza necessità di uno specifico ordine o di una specifica autorizzazione da parte del Giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara che , , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 [...]
, , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
pagina 6 di 7 e sono proprietari, per intervenuta Parte_6 Parte_7
usucapione ordinaria, della quota di 1/2 della proprietà del terreno sito in Ortì di Reggio
Calabria, identificato al Catasto Terreni del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 11, particelle 75, 76, 77, 78, 80, 85, 86, 99 e 100, formalmente intestata a
[...]
, Per_1
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza soggetta a trascrizione ex art. 2651 c.c.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 09/06/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
pagina 7 di 7