Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 695/2022
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
***
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 695/2022 R.G., promossa da
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Pierpaolo Petruzzelli Parte_1
- Appellante principale-Appellato incidentale -
nei confronti di e rappresentati e difesi come in atti dagli avv.ti _1 Controparte_2
Tito Florio e Fabio Bux
- Appellati principali-Appellanti incidentali -
*******
OGGETTO: “Opposizione all'esecuzione (art. 615 2° comma c.p.c.) immobiliare”.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 24.9.2024 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc.
1
1. – Tra il 20.8.2007 ed il 18.11.2009 ha corrisposto ad a Parte_1 _1
titolo di prestito amichevole, somme per complessivi € 24.609,59.
2. – Il 4.9.2009 entrambi hanno costituito , prevedendo il versamento Parte_2
del 25% del capitale sociale di € 10.000,00, eseguito per intero (€ 2.500,00) da , che, Pt_1
pertanto, ha versato anche la quota del socio pari ad € 1.250,00. _1
3. – In data 11.12.2009 ha trasferito ad coniuge di la Pt_1 Controparte_2 _1
quota di partecipazione al capitale sociale di . La cessione è stata convenuta Parte_2
per il prezzo complessivo di € 37.319,11, composto da € 5.000,00 pari al valore nominale della quota ed € 32.319,11, quale credito vantato dal cedente per finanziamento infruttifero in favore dell'anzidetta società.
4. – Il 14.1.2010 ha rilasciato fideiussione “omnibus” limitata alla concorrenza di € Pt_1
13.000,00 in favore di “Unicredit Banca di Roma S.p.A.” nell'interesse di Parte_2
per l'apertura di un conto corrente.
4.1. – Il 19.4.2010 ha comunicato alla predetta Banca di voler recedere dalla Pt_1
garanzia fideiussoria prestata in favore di , provvedendo, poi, ad effettuare, Parte_2
in data 24.11.2010, nella veste di garante, il versamento della somma di € 11.425,29.
5. – Deterioratisi frattanto i rapporti di amicizia fra i coniugi e , Parte_3 Pt_1
quest'ultimo ha ottenuto dal giudice del Tribunale di Bari il decreto ingiuntivo n. 1490/2010 del
28.6-5.7.2010, emesso nei confronti di per la somma complessiva di 24.609,59, oltre _1
spese del procedimento monitorio.
5.1. – Con atto di precetto notificato il 30.7-5.8.2010 ha intimato al debitore il pagamento della somma complessiva di € 26.052,81.
6. – Inoltre, ha ottenuto dal GdP di Bari il decreto ingiuntivo n. 3163/2010 del 18- Pt_1
23.11.2010, emesso sempre nei confronti di per la somma di € 1.250,00, oltre spese della _1
procedura monitoria.
2 6.1. – Con atto di precetto notificato il 19.1.2011 ha intimato al debitore il pagamento della somma complessiva di € 2.161,41.
7. – Con atto del 15.10.2010, notificato il 28.10.2010, è stato richiesto ed eseguito il pignoramento dell'immobile in (com)proprietà di situato a Bari-Palese, Lungomare _1
Massaro n. 125, con ogni accessorio, cui è seguita l'istanza di vendita e l'instaurazione della relativa procedura esecutiva n. 887/2010 R.G.
8. – Nel maggio 2011 i coniugi , al fine di risanare la loro posizione Parte_3
debitoria verso , hanno proposto a quest'ultimo il versamento della somma complessiva di Pt_1
€ 70.000,00, a definizione dell'intera debitoria, per capitale, interessi e spese legali, incluso il debito di , nei cui confronti il creditore non aveva ancora richiesto l'ingiunzione di CP_2
pagamento delle somme dovute.
8.1. – Il 17.5.2011 si è dichiarato disponibile a transigere la lite “con la Pt_1
corresponsione, da parte dei coniugi dell'importo complessivo di € 70.000,00, in luogo _1
della maggiore somma ammontante ad € 80.000,00 ca, da corrispondere secondo le sottoindicate
modalità: - € 25.000,00 a mezzo assegno bancario o circolare entro e non oltre il 20 maggio 2011;
- pagamento del residuo importo maggiorato degli interessi legali entro il 31.12.2011, con la
concessione, in caso di saldo parziale, di un ulteriore termine dilatorio pari a tre mesi. Le
procedure instaurate saranno sospese al pagamento dell'importo pari € 25.0000,00 e saranno
riprese nell'ipotesi di inadempimento agli accordi presi. La presente accettazione non comporta
novazione dell'obbligazione già assunta e deve intendersi formulata esclusivamente a titolo
transattivo…”.
8.2. – I coniugi hanno aderito all'anzidetta proposta del creditore ed il Parte_3
19.5.2011 il difensore di ha dichiarato di aver ricevuto, per suo conto, dai predetti Pt_1
consorti, un assegno postale dell'importo di € 25.000,00 “quale acconto sul credito del Sig.
, quantificato in complessivi € 70.000,00. Il saldo di € 45.000,00 verrà corrisposto Pt_1
secondo gli accordi presi”.
3 9. – Con istanza del 19.5.2011 ha chiesto al GE del Tribunale di Bari di sospendere Pt_1
il processo esecutivo n. 887/2010 RG per la durata di dodici mesi. Con provvedimento del
10.10.2011 il giudicante ha disposto in conformità.
10. – I debitori non hanno onorato il pagamento del saldo, di talché il 28.5.2012 ha Pt_1
depositato istanza per la prosecuzione della procedura esecutiva sospesa.
10.1. – Nell'ambito del processo esecutivo è stata espletata ctu e sono state svolte le operazioni a cura del professionista delegato, con fissazione della vendita dell'immobile.
10.2. – Tuttavia, ha sottoposto a pignoramento l'intero immobile, ritenendolo di Pt_1
proprietà esclusiva di mentre il cespite è, in realtà, in comproprietà con il coniuge _1
, la quale ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 619 cpc ed ha ottenuto un CP_2
provvedimento di sospensione dell'esecuzione, cui non ha fatto seguito l'introduzione della fase di merito, cosicché nel maggio 2015 la procedura si è estinta.
11. – Il 17-19.11.2015 ha notificato a atto di precetto in rinnovazione, sulla Pt_1 _1
scorta del d.i. del Tribunale di Bari n. 1490/2010, intimandogli il pagamento della somma complessiva di € 28.642,33, nonché atto di precetto in rinnovazione, sulla base del d.i. del GdP di
Bari n. 3163/2010, intimando sempre a il pagamento della somma totale di € 2.086,89. _1
Infine, ha chiesto ed ottenuto dal giudice del Tribunale di Bari il decreto monitorio n. Pt_1
4829/2015 del 23.11.2015, con il quale è stato ingiunto ad il pagamento della Controparte_2
somma complessiva di € 37.660,23, oltre interessi e spese della procedura sommaria. Il relativo atto di precetto, con il quale le ha intimato il pagamento della somma complessiva di € Pt_1
43.244,78, è stato notificato alla debitrice il 14.1.2016.
12. – Il 29.1.2016 ha notificato ai coniugi atto di pignoramento Pt_1 Parte_3
dell'immobile sito a Bari-Palese, Lungomare Lorusso n. 125, in loro proprietà in regime di comunione legale, dichiarando di agire nella qualità di creditore della somma complessiva di €
74.144,03, oltre interessi e rivalutazione monetaria e spese.
4 13. – I debitori esecutati hanno proposto opposizione ex art. 615 co. 2 cpc, con contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione, deducendo l'erronea quantificazione della sorte capitale e dei conseguenti interessi, non avendo il pignorante detratto dal credito la somma di € 25.000,00
corrisposta con l'assegno postale del 19.5.2011.
13.1. – Con ordinanza del 1°.
2.2017 il GE ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione ed ha condannato gli opponenti in solido al pagamento delle spese della fase sommaria in favore del creditore procedente, liquidate in € 3.000,00 per compenso professionale,
oltre Rsf ed accessori di legge.
13.2. – Indi, gli stessi opponenti hanno introdotto la fase di merito ai sensi dell'art. 616 cpc,
precisando – nella resistenza di – che l'acconto di € 25.000,00 versato nel 2011 Parte_1
dev'essere defalcato dalla somma di € 28.642,33, il cui pagamento è stato intimato con il precetto in rinnovazione relativo al d.i. n. 1490/2010. Con la conseguenza che le somme ancora effettivamente dovute all'opposto sono le seguenti: € 1.988,22, quale residuo credito riveniente proprio da quest'ultimo decreto monitorio;
€ 2.086,89, derivanti dal d.i. n. 3163/2010; € 44.675,78,
aventi titolo nel d.i. 4827/2015. Inoltre, i debitori esecutati hanno contestato la pretesa della controparte di voler compensare l'acconto di € 25.000,00 con la somma di € 11.425,20 (pari a quanto versato da ad “Unicredit SpA” per il recesso dal contratto di fideiussione) e con la Pt_1
somma di € 17.078,09, di cui € 15.012,09 a titolo di spese sostenute nella procedura esecutiva immobiliare n. 887/2010 estintasi nel 2015 ed € 2.066,00 a titolo di rimborso delle imposte di registrazione dei decreti ingiuntivi. Pertanto, gli opponenti hanno chiesto conclusivamente di accertare la nullità/inefficacia del pignoramento per la parte eccedente l'importo di € 48.750,89 e di dichiarare non dovute le spese ed il compenso legale liquidati con l'ordinanza pronunciata dal
GE il 1°.
2.2017 a chiusura della fase sommaria.
14. – Con sentenza n. 3945/2021, pubblicata il 5.11.2021, il Tribunale di Bari ha accolto l'opposizione, ha conseguentemente dichiarato la nullità e l'inefficacia del pignoramento
5 immobiliare per la misura eccedente l'importo suddetto ed ha condannato l'opposto a rifondere le spese del giudizio in favore degli attori.
15. – Avverso tale pronunzia ha proposto appello, notificato il 5.5.2022, Parte_1
sulla scorta di quattro (identificabili) motivi, chiedendo la riforma della decisione impugnata e di dichiarare legittimo ed efficace il pignoramento eseguito nei confronti di e per _1 CP_2
l'importo di € 25.393,14 (ossia la parte eccedente rispetto al valore di € 48.750,89 dell'intero importo pignorato), nonché di riconoscere la compensazione totale o parziale delle spese processuali del primo grado.
16. – Al gravame hanno resistito i predetti coniugi, i quali hanno concluso per l'inammissibilità od il rigetto dello stesso, proponendo appello incidentale finalizzato ad ottenere la revoca dell'ordinanza di liquidazione delle spese nella misura di € 3.000,00 disposta al termine della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione e di condannare l'appellante principale alla restituzione della somma di € 4.574,34, oltre interessi dal pagamento eseguito (9.9.2017) al saldo,
corrisposta in esecuzione della predetta statuizione condannatoria del GE.
17. – In assenza di attività istruttoria, all'udienza di precisazione delle conclusioni del
2.4.2024, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc.
18. – Tuttavia, con ordinanza del 9.7.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo per le ragioni appresso indicate: “rileva il Collegio che gli appellati, sia nella comparsa di costituzione e
risposta e appello incidentale (pag. 11), sia nella comparsa conclusionale ex art. 190 cpc (pag. 2)
e sia nella memoria di replica ex art. 190 cpc (pag. 2) hanno dedotto che le parti ed i rispettivi
difensori il 9.9.2017 hanno sottoscritto una scrittura privata con la quale hanno definito le loro
posizioni di debito e credito, attraverso la corresponsione, da parte dei coniugi
, della somma complessiva di € 90.819,34, mediante l'emissione di due vaglia Parte_3
postali rispettivamente degli importi di € 86.245,00 e di € 4.574,34, in favore di , Parte_1
il quale, in base a quanto emerge dal testo dell'accordo transattivo, “accetta il pagamento tramite
i n. 2 vaglia postali predetti e con la sottoscrizione del presente atto ne rilascia ampia e
6 liberatoria quietanza dichiarando che per i suddetti titoli e per qualunque ulteriore credito o titolo
non ha più nulla a pretendere dai coniugi ”. Orbene, poiché l'appellante Parte_3
principale, né nella comparsa conclusionale e né nella memoria di replica ex art. 190 cpc, ha
preso posizione ed interloquito in ordine alla suddetta scrittura privata e al pagamento della
somma complessiva di € 90.819,34 che sarebbe stata corrisposta dagli appellati, appare
necessario disporre la rimessione della causa sul ruolo al fine di acquisire dalle parti chiarimenti
circa l'intervenuto (o meno) soddisfacimento integrale del diritto di credito per cui Pt_1
ha agito in via esecutiva, l'eventuale transazione dell'oggetto della lite e la persistenza di
[...]
un interesse concreto ad ottenere la pronunzia giurisdizionale.
P.Q.M.
1) Rimette la causa sul
ruolo. 2) Fissa la nuova udienza, “in presenza”, del 24 settembre 2024, ore 10,45, per acquisire,
nel contraddittorio delle parti, i necessari chiarimenti indicati in motivazione…”.
19. – Alla predetta udienza del 24.9.2024, a seguito della discussione delle parti, la causa è
stata definitivamente riservata in decisione ex art. 190 cpc, con la concessione dei relativi termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo l'appellante principale ha eccepito violazione degli artt. 115 e 116
cpc, omessa valutazione delle prove documentali, illogicità e contraddittorietà della motivazione.
A suo dire, il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere che l'accordo transattivo “inter
partes” del maggio 2011 abbia portata estintiva parziale dei crediti precettati, laddove lo stesso,
invece, non ha natura novativa;
dimodoché, con la risoluzione della transazione, si sarebbe ricostituito il preesistente debito originario di complessivi € 80.000,00, il quale comprende i due crediti monitoriamente azionati nei confronti di nel 2010 (con le ulteriori spese di _1
precetto), nonché il credito vantato verso la moglie (ammontante ad € 37.660,23), l'importo della garanzia fideiussoria di € 11.425,29 e le spese per l'introduzione della procedura esecutiva immobiliare n. 887/2010 R.G. pari ad € 2.725,42. Pertanto, stante l'intervenuta estinzione del debito oggetto di transazione (€ 70.000,00) e la ricostituzione della situazione debitoria originaria,
l'acconto di € 25.000,00 è stato imputato in parte al debito di € 11.425,29 relativo alla fideiussione
7 prestata in qualità di garante di e la restante parte di € 13.574,71 è stata Parte_2
imputata alle spese sostenute per il prosieguo della procedura esecutiva e a quelle occorse per la registrazione del d.i. n. 4829/2015.
2. – Con una seconda censura ha lamentato la mancata considerazione dei crediti sopravvenuti all'omesso pagamento del saldo stabilito nell'accordo transattivo (spese sostenute per la prosecuzione della procedura esecutiva, per il pagamento dei compensi del Ctu e del professionista delegato alla vendita e per la registrazione del d.i. n. 4829/2015), pur legittimamente pretendibili a titolo di risarcimento del danno derivante dall'inadempienza della transazione, ma in concreto non conteggiati e richiesti.
3. – Con una terza doglianza ha dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado (secondo cui il creditore opposto non ha specificamente contestato l'erroneo computo degli interessi dell'atto di precetto relativo al d.i. n. 1490/2010), rivivendo il debito originario degli opponenti, egli ha legittimamente calcolato gli interessi per i soli debiti riferibili a dalla _1
data della domanda fino al saldo.
4. – Infine, con l'ultimo motivo di gravame ha eccepito la manifesta erronea applicazione dell'art. 92 co. 2 cpc perché il Tribunale di Bari, non avendo accolto la richiesta dei coniugi di restituzione della somma di € 3.000,00 liquidata a titolo di competenze legali della fase sommaria,
avrebbe dovuto ravvisare una situazione di soccombenza reciproca fra le parti, con conseguente compensazione totale o parziale delle spese di lite del giudizio di merito.
5. – L'appello principale – i cui primi tre motivi possono essere scrutinati congiuntamente alla luce dei, funzionalmente unitari, rilievi che seguono – è privo di fondamento.
5.1. – Invero, con riferimento alla pretesa imputazione dell'acconto di € 25.000,00 in parte al debito fideiussorio di € 11.425,29 ed in parte alle spese sostenute per la prosecuzione della procedura esecutiva poi “perenta”, l'impugnante prioritario mostra di non confrontarsi con la motivazione posta a base della sentenza appellata: il primo giudice ha correttamente ritenuto che il controcredito da regresso per l'importo versato in favore di “Unicredit S.p.A.”, a titolo di
8 escussione della fideiussione rilasciata a beneficio di , avrebbe potuto essere Parte_2
fatto valere non verso i debitori-persone fisiche, bensì nei soli confronti della predetta società,
quale titolare del rapporto accessorio di garanzia;
inoltre, le spese derivanti dalla procedura esecutiva estinta sono sprovviste di prova adeguata circa la loro certezza e liquidità in quanto l'opposto non ha allegato le ragioni dell'estinzione avvenuta nel maggio 2015, nonostante gli adempimenti compiuti dai professionisti incaricati di seguire la procedura di vendita forzosa. A tali argomentazioni del primo giudice può ulteriormente aggiungersi che le norme di cui agli artt. 632
co. 3 e 310 co. 4 cpc, nel disciplinare gli effetti che il processo estinto determina sul regime delle spese, prevedono che le stesse restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
5.2. – Ma al di là di quanto testé rilevato, è dirimente osservare come l'appellante principale trascuri di considerare decisivamente le conseguenze giuridiche che scaturiscono dalla scrittura privata del 9.9.2017, la quale si risolve in un regolamento pattizio fonte di nuovi diritti ed obblighi per le parti, tali da dar vita ad una situazione oggettivamente incompatibile con il preesistente rapporto e con l'impianto deduttivo sul quale lo stesso impugnante ha costruito la propria posizione processuale, ed il cui intero contenuto negoziale è, perciò, idoneo ad assorbire e a sostituire le clausole racchiuse nella proposta di accordo transattivo del maggio 2011 (peraltro sottoscritta soltanto da e non anche personalmente dal coniuge , Controparte_2 _1
del quale continua a predicare, improduttivamente, l'attitudine “conservativa” del Pt_1
primigenio rapporto obbligatorio.
5.3. – Al riguardo, occorre rimarcare che , dopo la richiesta di chiarimenti formulata Pt_1
dal Collegio, nella seconda comparsa conclusionale del 22.11.2024 ha ammesso che “vero è che in
data 9/09/2017 le odierne Parti in causa hanno sottoscritto fra loro una scrittura privata di
transazione, in esecuzione della quale l'appellante ha ricevuto dagli appellati la somma Pt_1
di € 90.819,34, ripartita in € 86.245,00, per sorte capitale, interessi e spese legali per la
procedura esecutiva immobiliare, e € 4.574,34, per spese e competenze liquidate dal G.E. dr.
9 Ruffino nella fase sommaria della opposizione all'esecuzione (queste ultime sono oggetto della
domanda incidentale proposta dagli appellati)…”.
5.4. – Orbene, se si pone mente al contenuto della ridetta scrittura privata del 9.9.2017,
emerge evidente come abbia espressamente riconosciuto che il suo credito, vantato in virtù Pt_1
dei tre titoli esecutivi di formazione giudiziale posti a base della procedura di espropriazione immobiliare n. 131/2016 R.G., ammonta a complessivi € 86.245,00, per sorte capitale, interessi e spese legali, e ad € 4.574,34, per spese e competenze legali liquidate all'esito della fase “cautelare”
dell'opposizione all'esecuzione. Inoltre, percependo l'importo totale di € 90.819,34, corrisposto dagli odierni appellati all'unico scopo di scongiurare la vendita all'asta del loro immobile pignorato, e dichiarando “che per i suddetti titoli e per qualunque ulteriore credito o titolo non ha
più nulla a pretendere dai coniugi ”, l'appellante ha con ciò manifestato Parte_3
un'inequivoca volontà abdicativa rispetto ad ogni pretesa creditoria derivante da precedenti accordi conclusi con i suoi debitori, ai quali, tuttavia, ha consentito, di far “salvo il diritto alla ripetizione
delle somme versate in eccesso rispetto all'ammontare del credito del Sig. così come Pt_1
accertato dal Giudice all'esito del pendente giudizio di opposizione all'esecuzione Trib. Bari R.G.
n. 4252/2017, anche con riferimento alle spese e competenze relative alla fase sommaria della
ridetta opposizione…”.
5.5. – Proprio in conseguenza di tanto, i suddetti coniugi hanno legittimamente richiesto ed ottenuto, in via “coattiva”, la restituzione della somma di € 25.000,00 versata a Pt_1
all'indomani della proposta transattiva del maggio 2011 alla quale ha personalmente prestato adesione ed hanno, inoltre, riproposto con l'appello incidentale l'originaria Controparte_2
domanda di ripetizione della somma pagata a titolo di spese legali liquidate dal giudice della fase sommaria, la quale domanda è stata del tutto negletta dal giudice che ha definito la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione (che ha così omesso di pronunciare sulla stessa domanda di rimborso, dovendosi, quindi, escludere, in assenza di indici testuali e presuntivi desumibili dalla motivazione, che il giudicante ne abbia disposto soltanto l'implicito rigetto), il cui esito finale e
10 globale li ha visti vittoriosi e perciò meritevoli della statuizione di accoglimento dell'istanza di revoca dell'ordinanza di condanna al pagamento degli oneri economici della prima fase dell'opposizione all'esecuzione, una volta fornita la prova dell'avvenuto pagamento, a tale titolo,
della somma di € 3.000,00, oltre accessori di legge, liquidata dal GE.
6. – Dai suesposti rilievi discende, pertanto, l'accoglimento dell'appello incidentale (e l'implicita reiezione del quarto motivo dell'appello principale), tenuto conto che, come si è già
detto, si sono susseguite una prima pronuncia sull'istanza di sospensione dell'esecuzione da parte del GE ed una successiva decisione da parte del giudice di merito, le quali sono la naturale evoluzione di un giudizio bifasico, in cui la fase del merito è solo eventuale e dipende dalla scelta discrezionale della parte che vi ha interesse a dare corso alla cognizione piena. Solo in mancanza di tale fase discrezionale (ciò che non si è verificato nel caso di che trattasi), le statuizioni del GE
in punto di spese processuali diventano definitive, laddove le stesse sono, invece, riesaminabili ove si faccia luogo all'instaurazione del giudizio di merito, dal cui epilogo dipende il loro definitivo regolamento “inter partes”. Nella specie, gli appellanti incidentali, la cui opposizione è stata accolta all'esito della fase di merito del giudizio oppositivo, hanno documentalmente dimostrato il versamento della somma complessiva di € 4.574,34 in favore dell'appellante principale, mediante allegazione di vaglia postale non trasferibile emesso il 9.9.2017.
7. – La regolamentazione delle spese del giudizio soggiace al criterio della soccombenza dell'appellante principale. I compensi professionali sono liquidati in base al valore della controversia secondo gli importi parametrici medi, in ragione della non trascurabile complessità
delle questioni trattate dai contendenti, con il riconoscimento dell'aumento previsto dall'art. 4 co.
1-bis Dm n. 55/2014 nella misura del 10% limitatamente alla fase decisionale giacché
l'inserimento di “link” ipertestuali ha riguardato gli ultimi scritti defensionali depositati dagli appellanti incidentali nonché atti e documenti in precedenza già valutati dal Collegio.
8. – Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza, a carico dell'appellante principale, dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1-quater Tusg.
11
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Bari n. 3945/2021, pubblicata il 5.11.2021, nei confronti di _1
e con atto di citazione notificato il 5.5.2022, nonché sull'appello
[...] Controparte_2
incidentale proposto da e nei confronti di , con _1 Controparte_2 Parte_1
comparsa di costituzione e risposta del 20.7.2022, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,
previa revoca del terzo capo del dispositivo dell'ordinanza emessa il 1°.
2.2017 dal GE del
Tribunale di Bari avente ad oggetto la statuizione sulle spese della fase sommaria del giudizio di opposizione all'esecuzione forzata, condanna alla restituzione in favore degli Parte_1
appellanti incidentali della somma di € 4.574,34, oltre interessi al tasso legale da settembre 2017 al saldo;
3) condanna al pagamento in favore degli appellanti incidentali delle spese Parte_1
del giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.997,10, a titolo di compenso professionale, oltre esborsi documentati “ex actis” nonché Rsf, Cpa ed Iva come per legge;
4) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo Parte_1
unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
12