Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 123
CGT2
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Vizio di motivazione

    La Corte rileva che il corretto classamento non dipende dall'utilizzo specifico del bene, né dalla destinazione urbanistica, quanto dalle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene rapportate con quelle tipiche di ogni categoria e classe. Nel caso di specie, l'attribuzione della categoria risulta effettuata conformemente a quanto proposto dalla parte nel Do.C.Fa. presentato, in relazione alla natura pregressa dell'immobile, alla mancata dimostrazione di interventi idonei a determinare modifiche alle caratteristiche intrinseche dell'immobile tali da giustificare il richiesto cambio di classamento e alla sovrapponibilità della planimetria del dati _catastali con quella del dati _catastali dello stesso fabbricato, censito in categoria dati _catastali dalla stessa società contribuente.

  • Rigettato
    Disparità di trattamento

    La Corte rileva che il corretto classamento non dipende dall'utilizzo specifico del bene, né dalla destinazione urbanistica, quanto dalle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene rapportate con quelle tipiche di ogni categoria e classe. Nel caso di specie, l'attribuzione della categoria risulta effettuata conformemente a quanto proposto dalla parte nel Do.C.Fa. presentato, in relazione alla natura pregressa dell'immobile, alla mancata dimostrazione di interventi idonei a determinare modifiche alle caratteristiche intrinseche dell'immobile tali da giustificare il richiesto cambio di classamento e alla sovrapponibilità della planimetria del dati _catastali con quella del dati _catastali dello stesso fabbricato, censito in categoria dati _catastali dalla stessa società contribuente.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria

    La Corte rileva che il corretto classamento non dipende dall'utilizzo specifico del bene, né dalla destinazione urbanistica, quanto dalle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene rapportate con quelle tipiche di ogni categoria e classe. Nel caso di specie, l'attribuzione della categoria risulta effettuata conformemente a quanto proposto dalla parte nel Do.C.Fa. presentato, in relazione alla natura pregressa dell'immobile, alla mancata dimostrazione di interventi idonei a determinare modifiche alle caratteristiche intrinseche dell'immobile tali da giustificare il richiesto cambio di classamento e alla sovrapponibilità della planimetria del dati _catastali con quella del dati _catastali dello stesso fabbricato, censito in categoria dati _catastali dalla stessa società contribuente. La Corte attribuisce inoltre rilievo al disposto di cui al d.m. n. 701/1994 che non prevede alcuna obbligatorietà di una visita di sopralluogo, posto che i dati e gli elementi fattuali sulla base dei quali rettificare il classamento, possono essere senz'altro desunti dalle risultanze documentali rese disponibili all'Ufficio attraverso il Do.C.Fa, presentato.

  • Rigettato
    Contraddittorietà e illogicità della sentenza impugnata

    La Corte ritiene che l'appello non sia meritevole di accoglimento, nei termini precisati nella motivazione. L'Ufficio ha posto alla base della propria rettifica gli elementi forniti dalla parte con il proprio atto di aggiornamento catastale, e tutti gli elementi oggettivi di riscontro contenuti nell'atto impugnato al fine di determinare classe e rendita catastale rispondono perfettamente ai dettami normativi vigenti in materia. La Corte rileva inoltre che il corretto classamento non dipende dall'utilizzo specifico del bene, né dalla destinazione urbanistica, quanto dalle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene rapportate con quelle tipiche di ogni categoria e classe. Nel caso di specie, l'attribuzione della categoria risulta effettuata conformemente a quanto proposto dalla parte nel Do.C.Fa. presentato, in relazione alla natura pregressa dell'immobile, alla mancata dimostrazione di interventi idonei a determinare modifiche alle caratteristiche intrinseche dell'immobile tali da giustificare il richiesto cambio di classamento e alla sovrapponibilità della planimetria del dati _catastali con quella del dati _catastali dello stesso fabbricato, censito in categoria dati _catastali dalla stessa società contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 123
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
    Numero : 123
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo