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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 123/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BORETTI MASSIMO, Presidente
IG NZ, TO
BASCUCCI SANTE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 806/2020 depositato il 24/12/2020
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l.s. L.r. Rappresentante_1 - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 141/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MACERATA sez. 1 e pubblicata il 05/10/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MC0028050/2018 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srls, con atto regolarmente depositato, impugna la sentenza n. 141/02/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di Macerata, pronunciata in data 21 settembre 2020 e depositata il 5 ottobre 2020.
Il presente contenzioso trae origine dall'atto di rettifica catastale prot. MC0028050/2018 dell'Agenzia delle
Entrate, Direzione Provinciale di Macerata – Ufficio Provinciale - Territorio, notificato in data 16 maggio 2018, avente ad oggetto la rettifica del classamento e conseguentemente della rendita catastale dell'unità immobiliare sita in Luogo_1 e censita al Catasto Fabbricati al dati _catastali.
In particolare, la società contribuente presentava un Do.C.Fa per “divisione, diversa distribuzione degli spazi interni” con il quale il dati _catastali veniva frazionato in due parti, identificate con i dati _catastali e dati _catastali.
A fronte della presentazione di tale Do.C.Fa., l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale del Territorio, in data 16 maggio 2018, constatava che le caratteristiche dell'unità immobiliare dati _catastali non erano quelle ordinariamente attribuibili a un laboratorio artigianale, e che la categoria corretta era quella originaria di ufficio (cat. dati _catastali); pertanto, con l'atto in questione, rettificava il classamento e conseguentemente la rendita dell'unità immobiliare.
La società proponeva ricorso deducendo circa il vizio di motivazione dell'atto e il difetto di istruttoria con travisamento dei fatti;
concludeva quindi chiedendo l'annullamento dell'atto di rettifica catastale con condanna alle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate, con propria costituzione in giudizio, rappresentava la correttezza del proprio operato e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con condanna della società alle spese di lite.
Con la sentenza impugnata, la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso con condanna alle spese.
La società contribuente deposita pertanto appello avverso la detta sentenza innanzi a questa Corte eccependo circa
- vizio di motivazione: ristrutturazione edilizia e modifica delle caratteristiche intrinseche al dati _catastali;
- manifesta disparità di trattamento rispetto agli altri centri estetici siti in Recanati;
- dichiarazione del cambio di destinazione d'uso urbanistico;
- difetto di istruttoria: mancato accesso ai luoghi e mancato sopralluogo;
- manifesta contraddittorietà e/o illogicità della sentenza impugnata e mancata acquisizione della documentazione.
Conclude chiedendo la riforma della sentenza impugnata con condanna alle spese di causa.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate che, con proprie controdeduzioni, chiede il rigetto del ricorso in appello con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e i documenti di causa, esaminati i motivi del ricorso, il Collegio ritiene che l'appello non sia meritevole di accoglimento, nei termini qui di seguito precisati. Con l'avviso di accertamento catastale oggetto di originaria impugnazione, l'Ufficio ha posto alla base della propria rettifica gli elementi forniti dalla parte con il proprio atto di aggiornamento catastale e pertanto alcuna lesione del diritto di difesa può essere invocata dal momento che tutti gli elementi oggettivi di riscontro contenuti nell'atto impugnato al fine di determinare classe e rendita catastale rispondono perfettamente ai dettami normativi vigenti in materia. In particolare, l'Ufficio ha provveduto ad emettere l'avviso di accertamento catastale in questione a seguito del Do.C.Fa presentato dalla società contribuente per “divisione, diversa distribuzione degli spazi interni” con il quale il dati _catastali veniva frazionato in due parti, identificate con i dati _catastali . Con il detto atto l'Ufficio ha peraltro rilevato che “L'unità in oggetto deriva da divisione di precedente sub 6 con destinazione Ufficio. Nella variazione si dichiara la causale divisione e diversa distribuzione degli spazi interni senza fornire indicazione relativamente al cambio di destinazione da dati _catastali; dal confronto planimetrico e dai modelli di accatastamento non risultano modifiche alle caratteristiche intrinseche della porzione divisa” e, ancora, “Dal confronto planimetrico si evince solo ed esclusivamente la diversa collocazione di un divisorio e la destinazione nei locali denominati “centro estetico”.
Dato quanto sopra e non ritenendo modificate le caratteristiche intrinseche dell'u.i.u. originaria si rettifica il classamento attribuendo il classamento precedente in atti e data la presenza di altra u.i.u collocata nel fabbricato con medesime caratteristiche e classamento”. Il contribuente asserisce di aver operato delle modifiche distributive degli spazi interni (in luogo di due uffici e un bagno, erano stati realizzati tre diversi locali) con conseguente adeguamento dell'impianto elettrico e modifica dell'impianto idro-sanitario; rappresenta inoltre la disparità di trattamento rispetto ad altri Centri estetici siti in Recanati, nessuno dei quali risulterebbe accatastato in dati _catastali; lamenta quindi la presenza di un vizio di motivazione dell'originario accertamento non valutato correttamente dai Giudici di prime cure.
In proposito, questa Corte osserva che, come correttamente rilevato con la sentenza impugnata, nel caso di specie, l'Ufficio non ha operato un manifesto disconoscimento di elementi fattuali, quanto una disamina di quanto dichiarato dalla parte con il Do.C.Fa. presentato, alla luce della situazione pregressa dell'immobile (accatastato da sempre come dati _catastali) e delle modifiche ad esso apportate (modifiche distributive degli spazi interni con conseguente adeguamento dell'impianto elettrico e modifica dell'impianto idro-sanitario). Questa
Corte rileva inoltre che il corretto classamento non dipende dall'utilizzo specifico del bene, né dalla destinazione urbanistica, quanto dalle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene rapportate con quelle tipiche di ogni categoria e classe come individuate ai sensi delle disposizioni di cui al d.P.R 1142/1949. Nel caso di specie, l'attribuzione della categoria dati _catastali risulta quindi effettuata conformemente a quanto proposto dalla parte nel Do.C.Fa. presentato, in relazione alla natura pregressa dell'immobile (dati _catastali), alla mancata dimostrazione di interventi idonei a determinare modifiche alle caratteristiche intrinseche dell'immobile tali da giustificare il richiesto cambio di classamento e alla sovrapponibilità della planimetria del dati _catastali con quella del dati _catastali dello stesso fabbricato, censito in categoria dati _catastali dalla stessa società contribuente. L'attribuzione contestata risulta inoltre operata conformemente al disposto di cui al d.m. n.
701/1994 che non prevede alcuna obbligatorietà di una visita di sopralluogo, posto che i dati e gli elementi fattuali sulla base dei quali rettificare il classamento, possono essere senz'altro desunti dalle risultanze documentali rese disponibili all'Ufficio attraverso il Do.C.Fa, presentato.
Le questioni come sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento;
gli argomenti di doglianza eventualmente non espressamente esaminati sono stati da questo Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. La decisione, pertanto, assorbe e supera tutte le eventuali ulteriori domande formulate nel giudizio.
Alla luce di tutto quanto sopra, esaminata la documentazione in atti e analizzato quanto dedotto e controdedotto dalle parti, questa Corte rileva sul punto la correttezza dell'operato dell'Ufficio, rigetta pertanto l'appello della società contribuente. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore della controversia e delle difese svolte, come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche respinge l'appello. Condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessive € 2.000,00
(euro duemila/00) oltre spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 26 gennaio 2026.
GIUDICE ESTENSORE PRESIDENTE
dottor Lorenzo Appignani dottor Massimo Boretti
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BORETTI MASSIMO, Presidente
IG NZ, TO
BASCUCCI SANTE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 806/2020 depositato il 24/12/2020
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l.s. L.r. Rappresentante_1 - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 141/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MACERATA sez. 1 e pubblicata il 05/10/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MC0028050/2018 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srls, con atto regolarmente depositato, impugna la sentenza n. 141/02/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di Macerata, pronunciata in data 21 settembre 2020 e depositata il 5 ottobre 2020.
Il presente contenzioso trae origine dall'atto di rettifica catastale prot. MC0028050/2018 dell'Agenzia delle
Entrate, Direzione Provinciale di Macerata – Ufficio Provinciale - Territorio, notificato in data 16 maggio 2018, avente ad oggetto la rettifica del classamento e conseguentemente della rendita catastale dell'unità immobiliare sita in Luogo_1 e censita al Catasto Fabbricati al dati _catastali.
In particolare, la società contribuente presentava un Do.C.Fa per “divisione, diversa distribuzione degli spazi interni” con il quale il dati _catastali veniva frazionato in due parti, identificate con i dati _catastali e dati _catastali.
A fronte della presentazione di tale Do.C.Fa., l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale del Territorio, in data 16 maggio 2018, constatava che le caratteristiche dell'unità immobiliare dati _catastali non erano quelle ordinariamente attribuibili a un laboratorio artigianale, e che la categoria corretta era quella originaria di ufficio (cat. dati _catastali); pertanto, con l'atto in questione, rettificava il classamento e conseguentemente la rendita dell'unità immobiliare.
La società proponeva ricorso deducendo circa il vizio di motivazione dell'atto e il difetto di istruttoria con travisamento dei fatti;
concludeva quindi chiedendo l'annullamento dell'atto di rettifica catastale con condanna alle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate, con propria costituzione in giudizio, rappresentava la correttezza del proprio operato e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con condanna della società alle spese di lite.
Con la sentenza impugnata, la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso con condanna alle spese.
La società contribuente deposita pertanto appello avverso la detta sentenza innanzi a questa Corte eccependo circa
- vizio di motivazione: ristrutturazione edilizia e modifica delle caratteristiche intrinseche al dati _catastali;
- manifesta disparità di trattamento rispetto agli altri centri estetici siti in Recanati;
- dichiarazione del cambio di destinazione d'uso urbanistico;
- difetto di istruttoria: mancato accesso ai luoghi e mancato sopralluogo;
- manifesta contraddittorietà e/o illogicità della sentenza impugnata e mancata acquisizione della documentazione.
Conclude chiedendo la riforma della sentenza impugnata con condanna alle spese di causa.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate che, con proprie controdeduzioni, chiede il rigetto del ricorso in appello con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e i documenti di causa, esaminati i motivi del ricorso, il Collegio ritiene che l'appello non sia meritevole di accoglimento, nei termini qui di seguito precisati. Con l'avviso di accertamento catastale oggetto di originaria impugnazione, l'Ufficio ha posto alla base della propria rettifica gli elementi forniti dalla parte con il proprio atto di aggiornamento catastale e pertanto alcuna lesione del diritto di difesa può essere invocata dal momento che tutti gli elementi oggettivi di riscontro contenuti nell'atto impugnato al fine di determinare classe e rendita catastale rispondono perfettamente ai dettami normativi vigenti in materia. In particolare, l'Ufficio ha provveduto ad emettere l'avviso di accertamento catastale in questione a seguito del Do.C.Fa presentato dalla società contribuente per “divisione, diversa distribuzione degli spazi interni” con il quale il dati _catastali veniva frazionato in due parti, identificate con i dati _catastali . Con il detto atto l'Ufficio ha peraltro rilevato che “L'unità in oggetto deriva da divisione di precedente sub 6 con destinazione Ufficio. Nella variazione si dichiara la causale divisione e diversa distribuzione degli spazi interni senza fornire indicazione relativamente al cambio di destinazione da dati _catastali; dal confronto planimetrico e dai modelli di accatastamento non risultano modifiche alle caratteristiche intrinseche della porzione divisa” e, ancora, “Dal confronto planimetrico si evince solo ed esclusivamente la diversa collocazione di un divisorio e la destinazione nei locali denominati “centro estetico”.
Dato quanto sopra e non ritenendo modificate le caratteristiche intrinseche dell'u.i.u. originaria si rettifica il classamento attribuendo il classamento precedente in atti e data la presenza di altra u.i.u collocata nel fabbricato con medesime caratteristiche e classamento”. Il contribuente asserisce di aver operato delle modifiche distributive degli spazi interni (in luogo di due uffici e un bagno, erano stati realizzati tre diversi locali) con conseguente adeguamento dell'impianto elettrico e modifica dell'impianto idro-sanitario; rappresenta inoltre la disparità di trattamento rispetto ad altri Centri estetici siti in Recanati, nessuno dei quali risulterebbe accatastato in dati _catastali; lamenta quindi la presenza di un vizio di motivazione dell'originario accertamento non valutato correttamente dai Giudici di prime cure.
In proposito, questa Corte osserva che, come correttamente rilevato con la sentenza impugnata, nel caso di specie, l'Ufficio non ha operato un manifesto disconoscimento di elementi fattuali, quanto una disamina di quanto dichiarato dalla parte con il Do.C.Fa. presentato, alla luce della situazione pregressa dell'immobile (accatastato da sempre come dati _catastali) e delle modifiche ad esso apportate (modifiche distributive degli spazi interni con conseguente adeguamento dell'impianto elettrico e modifica dell'impianto idro-sanitario). Questa
Corte rileva inoltre che il corretto classamento non dipende dall'utilizzo specifico del bene, né dalla destinazione urbanistica, quanto dalle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene rapportate con quelle tipiche di ogni categoria e classe come individuate ai sensi delle disposizioni di cui al d.P.R 1142/1949. Nel caso di specie, l'attribuzione della categoria dati _catastali risulta quindi effettuata conformemente a quanto proposto dalla parte nel Do.C.Fa. presentato, in relazione alla natura pregressa dell'immobile (dati _catastali), alla mancata dimostrazione di interventi idonei a determinare modifiche alle caratteristiche intrinseche dell'immobile tali da giustificare il richiesto cambio di classamento e alla sovrapponibilità della planimetria del dati _catastali con quella del dati _catastali dello stesso fabbricato, censito in categoria dati _catastali dalla stessa società contribuente. L'attribuzione contestata risulta inoltre operata conformemente al disposto di cui al d.m. n.
701/1994 che non prevede alcuna obbligatorietà di una visita di sopralluogo, posto che i dati e gli elementi fattuali sulla base dei quali rettificare il classamento, possono essere senz'altro desunti dalle risultanze documentali rese disponibili all'Ufficio attraverso il Do.C.Fa, presentato.
Le questioni come sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento;
gli argomenti di doglianza eventualmente non espressamente esaminati sono stati da questo Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. La decisione, pertanto, assorbe e supera tutte le eventuali ulteriori domande formulate nel giudizio.
Alla luce di tutto quanto sopra, esaminata la documentazione in atti e analizzato quanto dedotto e controdedotto dalle parti, questa Corte rileva sul punto la correttezza dell'operato dell'Ufficio, rigetta pertanto l'appello della società contribuente. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore della controversia e delle difese svolte, come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche respinge l'appello. Condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessive € 2.000,00
(euro duemila/00) oltre spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 26 gennaio 2026.
GIUDICE ESTENSORE PRESIDENTE
dottor Lorenzo Appignani dottor Massimo Boretti