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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 08/07/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
Sezione Unica Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Alberto Princiotta Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1753 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti MUNARI GIACOMO e MAGGIO SIMONA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in VIA NICOLO' BACIGALUPO, 4 5 16122 GENOVA, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
-resistente contumace –
Con l'intervento della Procura della Repubblica - SEDE
Oggetto: disconoscimento di paternità
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente, quale unica parte costituita, ha così rassegnato le proprie conclusioni: “Voglia il Tribunale
Ill.mo, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare che l'esponente Signor
[...]
non è figlio del Signor e conseguentemente ordinare all'Ufficiale dello stato Parte_1 Parte_2
civile del Comune di Genova di eseguire la relativa annotazione nell'atto di nascita. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Parte attrice ha esercitato azione di disconoscimento della paternità nei confronti del proprio genitore allegando di aver appreso a gennaio 2024 di essere, in realtà, figlio dello zio Parte_2 [...]
nato a [...] il [...], il quale gli avrebbe confessato di aver avuto, Per_1
cinquant'anni prima, una relazione con la madre. Poiché entrambi i suoi genitori risultano deceduti (la madre in data 24.3.2019 ed il padre Persona_2 [...]
in data 15.3.2000), ha proposto tale azione nei confronti della sorella Parte_2 Parte_1 [...]
a norma degli art. 246 e 247 c.c. CP_1
non si è costituita in giudizio, ragione per cui ne è stata dichiarata la contumacia. Controparte_1
La causa è stata istruita documentalmente e mediante CTU, finché non è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda attorea sia fondata e debba, pertanto, essere accolta.
Essa, infatti, è stata proposta dal figlio riguardo al quale, a norma dell'art. 244 c.c., l'azione è imprescrittibile.
Il contraddittorio si è ritualmente instaurato, atteso che l'art. 247 c.c. prevede che “il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari nel giudizio di disconoscimento” e che “se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti, l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente”, ossia i discendenti o gli ascendenti, “o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal Giudice”.
Nel caso di specie, il figlio ha convenuto in giudizio appunto la discendente dei genitori deceduti e cioè la sorella Controparte_1
Nel merito, è stata licenziata apposita CTU sul materiale biologico prelevato da Parte_1 [...]
e mediante conferimento di incarico alla Dott.ssa CP_1 Persona_1 Persona_3
Laboratorio di genetica forense, DISSAL, Università degli Studi di Genova.
Detta perizia ha concluso nel senso che: “è escluso che sia padre biologico di Parte_2 [...]
. Parte_1
L'esito di tale indagine costituisce la prova principale nei giudizi di disconoscimento di paternità dato l'elevatissimo grado di affidabilità come ritenuto dalla Corte Costituzionale fin dal 2006: “…È incostituzionale l'art. 235, 1° comma, n. 3, c.c., nella parte in cui, ai fini dell'azione di disconoscimento della paternità, subordina l'esame delle prove tecniche, da cui risulta che il figlio presenta caratteristiche genetiche
o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie. Subordinare infatti l'accesso alle prove tecniche, le quali, alla luce dei progressi della scienza biomedica consentono di accertare l'esistenza o la non esistenza del rapporto di filiazione, alla previa prova dell'adulterio, è, da una parte, irragionevole, attesa l'irrilevanza di tale prova ai fini dell'accoglimento nel merito della domanda e, dall'altra, si risolve in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 Cost. in relazione ad azioni volte alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status
e alla identità biologica” (sentenza n. 266 del 6.7.2006). Va, pertanto, dichiarato che nato a [...] il [...], non è il padre biologico di Parte_2
, nata a [...] il [...]. Parte_1
Riguardo poi al cognome dell'attore, la Suprema Corte di Cassazione ha sì chiarito che “l'accoglimento della domanda di disconoscimento della paternità comporta, in affermazione del favor veritatis che si accompagna all'esercizio delle azioni sullo status, che il soggetto in precedenza riconosciuto perda il cognome del padre e che là dove egli intenda conservarlo tanto debba fare attraverso l'esercizio dell'autonomo diritto al nome, tratto caratterizzante della personalità ex art. 2 Cost., che, come definito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 1994, deve essere introdotto a mezzo di una distinta domanda di attribuzione senza che valga a contrastare l'automatismo insito nel sopra indicato meccanismo - cui segue la rettifica del cognome come atto dovuto - una posizione processuale di mera resistenza all'azione principale sullo status o, ancora, una condotta di non contestazione di colui che abbia proposto domanda di disconoscimento” (Cass. Civ., Sez. I, 06/11/2019, n. 28518).
Tuttavia, rilevata l'assenza di domande sul punto, in conformità all'orientamento giurisprudenziale, da ultimo, ben espresso da Trib. Monza, Sez. IV, 22.1.2020, n. 74 ed anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali espressi in materia dalla Corte Costituzionale, tenuto conto inoltre che, con il crescere dell'età del soggetto il cui cognome muterebbe a seguito della rettifica, non può che crescere l'esigenza di tutela della certezza delle relazioni giuridiche che tale soggetto abbia intrecciato, il Collegio ritiene che, considerata l'età dell'attore, può ragionevolmente ritenersi che il suo attuale cognome rappresenti ormai un elemento essenziale della sua identità, anche e soprattutto nelle relazioni interpersonali dal medesimo intrecciate, di guisa che egli deve conservare il cognome Parte_1
Quanto alle spese, ritiene il Collegio che stante la mancata resistenza di parte convenuta, le stesse debbano essere integralmente compensate. Spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara che nato a [...] il [...], non è il padre biologico di Parte_2
nata a [...] il [...]; Parte_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova ove l'atto di nascita di Parte_1
è stato trascritto al N. 252 Anno 1974 Parte I Serie A Vol. Uff. 3 di procedere alle relative
[...]
annotazioni;
- spese compensate. Spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Manda alla Cancelleria gli adempimenti di competenza. Così deciso in Savona nella camera di consiglio del 7.7.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Alberto Princiotta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
Sezione Unica Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Alberto Princiotta Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1753 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti MUNARI GIACOMO e MAGGIO SIMONA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in VIA NICOLO' BACIGALUPO, 4 5 16122 GENOVA, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
-resistente contumace –
Con l'intervento della Procura della Repubblica - SEDE
Oggetto: disconoscimento di paternità
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente, quale unica parte costituita, ha così rassegnato le proprie conclusioni: “Voglia il Tribunale
Ill.mo, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare che l'esponente Signor
[...]
non è figlio del Signor e conseguentemente ordinare all'Ufficiale dello stato Parte_1 Parte_2
civile del Comune di Genova di eseguire la relativa annotazione nell'atto di nascita. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Parte attrice ha esercitato azione di disconoscimento della paternità nei confronti del proprio genitore allegando di aver appreso a gennaio 2024 di essere, in realtà, figlio dello zio Parte_2 [...]
nato a [...] il [...], il quale gli avrebbe confessato di aver avuto, Per_1
cinquant'anni prima, una relazione con la madre. Poiché entrambi i suoi genitori risultano deceduti (la madre in data 24.3.2019 ed il padre Persona_2 [...]
in data 15.3.2000), ha proposto tale azione nei confronti della sorella Parte_2 Parte_1 [...]
a norma degli art. 246 e 247 c.c. CP_1
non si è costituita in giudizio, ragione per cui ne è stata dichiarata la contumacia. Controparte_1
La causa è stata istruita documentalmente e mediante CTU, finché non è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda attorea sia fondata e debba, pertanto, essere accolta.
Essa, infatti, è stata proposta dal figlio riguardo al quale, a norma dell'art. 244 c.c., l'azione è imprescrittibile.
Il contraddittorio si è ritualmente instaurato, atteso che l'art. 247 c.c. prevede che “il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari nel giudizio di disconoscimento” e che “se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti, l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente”, ossia i discendenti o gli ascendenti, “o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal Giudice”.
Nel caso di specie, il figlio ha convenuto in giudizio appunto la discendente dei genitori deceduti e cioè la sorella Controparte_1
Nel merito, è stata licenziata apposita CTU sul materiale biologico prelevato da Parte_1 [...]
e mediante conferimento di incarico alla Dott.ssa CP_1 Persona_1 Persona_3
Laboratorio di genetica forense, DISSAL, Università degli Studi di Genova.
Detta perizia ha concluso nel senso che: “è escluso che sia padre biologico di Parte_2 [...]
. Parte_1
L'esito di tale indagine costituisce la prova principale nei giudizi di disconoscimento di paternità dato l'elevatissimo grado di affidabilità come ritenuto dalla Corte Costituzionale fin dal 2006: “…È incostituzionale l'art. 235, 1° comma, n. 3, c.c., nella parte in cui, ai fini dell'azione di disconoscimento della paternità, subordina l'esame delle prove tecniche, da cui risulta che il figlio presenta caratteristiche genetiche
o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie. Subordinare infatti l'accesso alle prove tecniche, le quali, alla luce dei progressi della scienza biomedica consentono di accertare l'esistenza o la non esistenza del rapporto di filiazione, alla previa prova dell'adulterio, è, da una parte, irragionevole, attesa l'irrilevanza di tale prova ai fini dell'accoglimento nel merito della domanda e, dall'altra, si risolve in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 Cost. in relazione ad azioni volte alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status
e alla identità biologica” (sentenza n. 266 del 6.7.2006). Va, pertanto, dichiarato che nato a [...] il [...], non è il padre biologico di Parte_2
, nata a [...] il [...]. Parte_1
Riguardo poi al cognome dell'attore, la Suprema Corte di Cassazione ha sì chiarito che “l'accoglimento della domanda di disconoscimento della paternità comporta, in affermazione del favor veritatis che si accompagna all'esercizio delle azioni sullo status, che il soggetto in precedenza riconosciuto perda il cognome del padre e che là dove egli intenda conservarlo tanto debba fare attraverso l'esercizio dell'autonomo diritto al nome, tratto caratterizzante della personalità ex art. 2 Cost., che, come definito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 1994, deve essere introdotto a mezzo di una distinta domanda di attribuzione senza che valga a contrastare l'automatismo insito nel sopra indicato meccanismo - cui segue la rettifica del cognome come atto dovuto - una posizione processuale di mera resistenza all'azione principale sullo status o, ancora, una condotta di non contestazione di colui che abbia proposto domanda di disconoscimento” (Cass. Civ., Sez. I, 06/11/2019, n. 28518).
Tuttavia, rilevata l'assenza di domande sul punto, in conformità all'orientamento giurisprudenziale, da ultimo, ben espresso da Trib. Monza, Sez. IV, 22.1.2020, n. 74 ed anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali espressi in materia dalla Corte Costituzionale, tenuto conto inoltre che, con il crescere dell'età del soggetto il cui cognome muterebbe a seguito della rettifica, non può che crescere l'esigenza di tutela della certezza delle relazioni giuridiche che tale soggetto abbia intrecciato, il Collegio ritiene che, considerata l'età dell'attore, può ragionevolmente ritenersi che il suo attuale cognome rappresenti ormai un elemento essenziale della sua identità, anche e soprattutto nelle relazioni interpersonali dal medesimo intrecciate, di guisa che egli deve conservare il cognome Parte_1
Quanto alle spese, ritiene il Collegio che stante la mancata resistenza di parte convenuta, le stesse debbano essere integralmente compensate. Spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara che nato a [...] il [...], non è il padre biologico di Parte_2
nata a [...] il [...]; Parte_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova ove l'atto di nascita di Parte_1
è stato trascritto al N. 252 Anno 1974 Parte I Serie A Vol. Uff. 3 di procedere alle relative
[...]
annotazioni;
- spese compensate. Spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Manda alla Cancelleria gli adempimenti di competenza. Così deciso in Savona nella camera di consiglio del 7.7.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Alberto Princiotta