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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 04/12/2024, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
1408/24 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1408/24 promossa da:
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. SIMONA Parte_1
SCHIAVONI, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
nato a [...] – Egitto il 20.08.1959, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. MARIA GIULIA CHIAPPA, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis. 12 e dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 14.01.1989 in Terni (TR), precisando che dall'unione sono nati i figli:
e , ad oggi entrambi maggiorenni, il Persona_1 Parte_2 secondogenito non ancora autonomo economicamente.
e che, a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione, non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1. Pronunciare ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 3 punto 2 della lettera b L. 898/70 lo scioglimento del matrimonio contratto in Terni tra i signori e Controparte_1
e trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Terni al n. 5 P. 1 Uff. 1 Parte_1 anno 1989 e, conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Terni di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3
Novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni;
2. Disporre che il sig. verserà direttamente al figlio , a titolo di Controparte_1 Pt_2 contribuzione al mantenimento l'importo di euro 400,00 entro il 05 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT e ciò fintantoché non sia divenuto economicamente autosufficiente;
3. Ciascuno dei ricorrenti rimborserà per la quota del 50% le spese straordinarie afferenti Pt_2 anticipate per l'intero dall'altro, che risultino documentate in linea con il vigente Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati del Tribunale di Terni;
4. Prendere atto che il sig. e la RA , sono economicamente Controparte_1 Parte_1 autosufficienti e che convengono, pertanto, che nessuna somma di denaro è dovuta tra loro quale assegno divorzile dell'altro coniuge;
5. I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica, in materia di divorzio, e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
6. Prendere atto che entrambi i coniugi rinunciano ai termini per l'impugnazione della sentenza di scioglimento del matrimonio;
7. Dichiarare, infine, che la RA perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a Parte_1 seguito del matrimonio;
8. Le spese di assistenza legale e di giudizio relative al presente procedimento verranno compensate tra le parti”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio. L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 14.01.1989 in Terni (TR) tra
[...]
alle condizioni indicate nel ricorso congiunto;
Controparte_1 Parte_1
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Terni (TR)
(atto n. 5, parte I, Uff. 1, anno 1989);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto del 22 novembre 2024
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1408/24 promossa da:
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. SIMONA Parte_1
SCHIAVONI, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
nato a [...] – Egitto il 20.08.1959, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. MARIA GIULIA CHIAPPA, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis. 12 e dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 14.01.1989 in Terni (TR), precisando che dall'unione sono nati i figli:
e , ad oggi entrambi maggiorenni, il Persona_1 Parte_2 secondogenito non ancora autonomo economicamente.
e che, a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione, non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1. Pronunciare ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 3 punto 2 della lettera b L. 898/70 lo scioglimento del matrimonio contratto in Terni tra i signori e Controparte_1
e trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Terni al n. 5 P. 1 Uff. 1 Parte_1 anno 1989 e, conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Terni di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3
Novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni;
2. Disporre che il sig. verserà direttamente al figlio , a titolo di Controparte_1 Pt_2 contribuzione al mantenimento l'importo di euro 400,00 entro il 05 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT e ciò fintantoché non sia divenuto economicamente autosufficiente;
3. Ciascuno dei ricorrenti rimborserà per la quota del 50% le spese straordinarie afferenti Pt_2 anticipate per l'intero dall'altro, che risultino documentate in linea con il vigente Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati del Tribunale di Terni;
4. Prendere atto che il sig. e la RA , sono economicamente Controparte_1 Parte_1 autosufficienti e che convengono, pertanto, che nessuna somma di denaro è dovuta tra loro quale assegno divorzile dell'altro coniuge;
5. I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica, in materia di divorzio, e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
6. Prendere atto che entrambi i coniugi rinunciano ai termini per l'impugnazione della sentenza di scioglimento del matrimonio;
7. Dichiarare, infine, che la RA perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a Parte_1 seguito del matrimonio;
8. Le spese di assistenza legale e di giudizio relative al presente procedimento verranno compensate tra le parti”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio. L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 14.01.1989 in Terni (TR) tra
[...]
alle condizioni indicate nel ricorso congiunto;
Controparte_1 Parte_1
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Terni (TR)
(atto n. 5, parte I, Uff. 1, anno 1989);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto del 22 novembre 2024
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti