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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 16/06/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente relatore/estensore dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 748 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024
TRA
( , nato a [...], in data [...], residente Parte_1 C.F._1 in Via Montevirginio, 36, in Canale Monterano (RM), con l'Avv. Rossella Costantino
( ) del Foro di Roma, con studio in Roma, Largo di Villa Bianca, 9 (Pec: C.F._2
) Email_1 attore
CONTRO
( ), nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._3
(BA), residente a [...], con l'Avv. Antonio De Nisco
(CF: del foro di Roma, con studio in Bracciano (RM), Via Principe di C.F._4
Napoli, 23 (Pec. ) Email_2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.3.24 il sig. premetteva che con la Parte_1
sentenza n. 4846 del 20/03/2007, il Tribunale di Civitavecchia, a definizione del procedimento di separazione consensuale promosso congiuntamente dai coniugi, e , aveva omologato la separazione, statuendo in particolare Parte_1 CP_1
che la casa coniugale, di proprietà al 50% di entrambi i coniugi in comunione dei beni, sita in Bracciano, in Via Salvatore Negretti, 21, fosse assegnata alla Sig.ra CP_1
in qualità di genitore presso il quale veniva collocata la figlia minorenne ,
[...] Per_1
in regime di affidamento condiviso;
che il Sig. era obbligato alla Parte_1
corresponsione della somma mensile di Euro 300,00 per il mantenimento personale della
Sig.ra e di Euro 300,00 per il mantenimento della figlia all'epoca Controparte_1
minorenne , nata il [...], oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, Per_1
e al pagamento del 50% della rata mensile del mutuo residuo sull'immobile; che successivamente su ricorso del sig. il Tribunale di Civitavecchia, accertata la Pt_1
sopravvenienza della convivenza more uxorio della controparte aveva statuito, con la sentenza 404/2011, la revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti della medesima, rideterminando il mantenimento dovuto dal padre per la figlia nella misura di Euro 450,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
che, infine, con la sentenza di divorzio n. 735 del 09/05/2019, il Tribunale Civile di Civitavecchia aveva statuito la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in Turi (BA), il 18/02/1995, alle condizioni concordate tra i coniugi, confermando il diritto della figlia, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, ad abitare con la madre fino al raggiungimento dell'indipendenza economica con conferma dell'obbligo di mantenimento del padre in favore della figlia nella misura di Euro 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il ricorrente prospettata la intervenuta modifica della situazione fattuale chiedeva al
Tribunale che : confermata la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e accertata la sopravvenuta indipendenza ed autosufficienza economica della figlia , Per_1
fosse revocato l'obbligo in capo al padre di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia e contestualmente disposta la revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale sita in Via Negretti, 21, in Bracciano, statuendo la reintegrazione nel possesso del predetto immobile, in misura della quota di proprietà del
50% del Sig. ordinare la messa in vendita dell'immobile al prezzo di mercato, con Pt_1
divisione del ricavato tra gli ex coniugi in misura del 50% cadauno e, in via subordinata, ove la controparte avesse optato per la permanenza della propria abitazione nell'immobile con il proprio convivente ed il nucleo familiare fino alla stipula della vendita dell'appartamento, stabilire l'insorgenza in capo alla medesima dell'obbligo di corresponsione in favore del comproprietario, di un canone di locazione pari ad Pt_1
almeno il 50% del prezzo locatizio di mercato dell'immobile, oltre all'obbligo di pagamento in capo alla medesima delle spese di ordinaria manutenzione dell'appartamento, delle utenze e degli oneri condominiali ordinari fino alla data del rilascio.
Si costituiva la sig. opponendosi, in subordine chiedendo Controparte_1
una mera riduzione dell'assegno di mantenimento per la figlia e la inammisisbilità delle ulteriori richieste avanzate.
In corso di causa le parti addivenivano ad un accordo.
Il Tribunale, esaminata la documentazione allegata e ritenuto che nulla osta al recepimento delle condizioni congiuntamente indicate dalle parti;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto, infine, che le spese possono essere compensate in ragione dell'accorso raggiunto provvede come in dispositivo in conformità delle condizioni concordate dalle parti.
Ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Civitavecchia, come sopra composto, pronunciando sul ricorso iscritto al n.
748/2024 R.G., dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 735 del
09/05/2019/ tra i sigg. ( e Parte_1 C.F._1 [...]
( ) alle condizioni che seguono previa riconferma CP_1 C.F._3
della declaratoria di scioglimento degli effetti civili del matrimonio celebrato in Turi (BA), il 18/02/1995;
1) le parti continueranno a vivere separati e a provvedere in via autonoma ognuno al proprio sostentamento, con obbligo di reciproco rispetto;
2) cessa, a far data dal corrente mese di Maggio 2025, qualsivoglia obbligo di corresponsione del mantenimento mensile in capo al Sig. in favore Parte_1 della figlia;
Persona_2
3) la Sig.ra non ha più nulla a pretendere per il periodo Controparte_1
pregresso relativamente al mantenimento;
4) la Sig.ra si obbliga ad acquistare dal sig. Controparte_1 Parte_1
che dal canto suo si impegna a vendere, la quota indivisa del 50% di proprietà dell'immobile sito in Bracciano, Via Salvatore Negretti, 21, scala A, int, 4, di cui lo stesso è attualmente titolare, comprese le pertinenze, cantina e posto auto coperto e quant'altro, al prezzo onnicomprensivo di Euro 73.000,00, onde acquisirne la titolarità della proprietà al 100% in esito alla cessione;
5) il Sig. è liberato da qualsivoglia obbligo di corresponsione delle Parte_1
spese ed oneri condominiali straordinari, sia previamente deliberati ma non ancora ripartiti sia in deliberazione e/o in ripartizione nell'intervallo di tempo tra la sottoscrizione dell'accordo di causa ed il rogito, con accollo integrale degli stessi in capo alla Sig.ra Controparte_1
6) saranno ad esclusivo carico di quest'ultima altresì le incombenze burocratiche, la richiesta di qualsivoglia tipologia di certificazione/attestazione urbanistico-catastale eventualmente necessaria e relativi oneri, le spese notarili, le imposte ed ogni altra spesa correlata in via diretta e/o indiretta alla stipula dell'atto di compravendita avente ad oggetto l'acquisto in capo alla Sig.ra della quota Controparte_1
del 50% del predetto immobile ad oggi nella titolarità del Sig. Parte_1
7) il predetto rogito dovrà avvenire indicativamente entro il 30/06/2025;
8) Il sig. con la vendita della quota di sua proprietà dell'immobile in oggetto, Pt_1 rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa, nessuna esclusa, comunque collegata e/o connessa all'immobile in questione ed all'uso dello stesso;
9) il trasferimento dell'immobile costituisce condizione essenziale dell'accordo intervenuto tra le parti;
10) il diritto della figlia, , di continuare a risiedere nell'immobile oggetto di Persona_2
cessione sarà oggetto di accordo con la madre che in seguito all'acquisto della quota del sig. ne diventerà unica proprietaria. Parte_1
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Civitavecchia, 14/06/2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Roberta Nardone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente relatore/estensore dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 748 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024
TRA
( , nato a [...], in data [...], residente Parte_1 C.F._1 in Via Montevirginio, 36, in Canale Monterano (RM), con l'Avv. Rossella Costantino
( ) del Foro di Roma, con studio in Roma, Largo di Villa Bianca, 9 (Pec: C.F._2
) Email_1 attore
CONTRO
( ), nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._3
(BA), residente a [...], con l'Avv. Antonio De Nisco
(CF: del foro di Roma, con studio in Bracciano (RM), Via Principe di C.F._4
Napoli, 23 (Pec. ) Email_2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.3.24 il sig. premetteva che con la Parte_1
sentenza n. 4846 del 20/03/2007, il Tribunale di Civitavecchia, a definizione del procedimento di separazione consensuale promosso congiuntamente dai coniugi, e , aveva omologato la separazione, statuendo in particolare Parte_1 CP_1
che la casa coniugale, di proprietà al 50% di entrambi i coniugi in comunione dei beni, sita in Bracciano, in Via Salvatore Negretti, 21, fosse assegnata alla Sig.ra CP_1
in qualità di genitore presso il quale veniva collocata la figlia minorenne ,
[...] Per_1
in regime di affidamento condiviso;
che il Sig. era obbligato alla Parte_1
corresponsione della somma mensile di Euro 300,00 per il mantenimento personale della
Sig.ra e di Euro 300,00 per il mantenimento della figlia all'epoca Controparte_1
minorenne , nata il [...], oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, Per_1
e al pagamento del 50% della rata mensile del mutuo residuo sull'immobile; che successivamente su ricorso del sig. il Tribunale di Civitavecchia, accertata la Pt_1
sopravvenienza della convivenza more uxorio della controparte aveva statuito, con la sentenza 404/2011, la revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti della medesima, rideterminando il mantenimento dovuto dal padre per la figlia nella misura di Euro 450,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
che, infine, con la sentenza di divorzio n. 735 del 09/05/2019, il Tribunale Civile di Civitavecchia aveva statuito la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in Turi (BA), il 18/02/1995, alle condizioni concordate tra i coniugi, confermando il diritto della figlia, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, ad abitare con la madre fino al raggiungimento dell'indipendenza economica con conferma dell'obbligo di mantenimento del padre in favore della figlia nella misura di Euro 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il ricorrente prospettata la intervenuta modifica della situazione fattuale chiedeva al
Tribunale che : confermata la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e accertata la sopravvenuta indipendenza ed autosufficienza economica della figlia , Per_1
fosse revocato l'obbligo in capo al padre di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia e contestualmente disposta la revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale sita in Via Negretti, 21, in Bracciano, statuendo la reintegrazione nel possesso del predetto immobile, in misura della quota di proprietà del
50% del Sig. ordinare la messa in vendita dell'immobile al prezzo di mercato, con Pt_1
divisione del ricavato tra gli ex coniugi in misura del 50% cadauno e, in via subordinata, ove la controparte avesse optato per la permanenza della propria abitazione nell'immobile con il proprio convivente ed il nucleo familiare fino alla stipula della vendita dell'appartamento, stabilire l'insorgenza in capo alla medesima dell'obbligo di corresponsione in favore del comproprietario, di un canone di locazione pari ad Pt_1
almeno il 50% del prezzo locatizio di mercato dell'immobile, oltre all'obbligo di pagamento in capo alla medesima delle spese di ordinaria manutenzione dell'appartamento, delle utenze e degli oneri condominiali ordinari fino alla data del rilascio.
Si costituiva la sig. opponendosi, in subordine chiedendo Controparte_1
una mera riduzione dell'assegno di mantenimento per la figlia e la inammisisbilità delle ulteriori richieste avanzate.
In corso di causa le parti addivenivano ad un accordo.
Il Tribunale, esaminata la documentazione allegata e ritenuto che nulla osta al recepimento delle condizioni congiuntamente indicate dalle parti;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto, infine, che le spese possono essere compensate in ragione dell'accorso raggiunto provvede come in dispositivo in conformità delle condizioni concordate dalle parti.
Ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Civitavecchia, come sopra composto, pronunciando sul ricorso iscritto al n.
748/2024 R.G., dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 735 del
09/05/2019/ tra i sigg. ( e Parte_1 C.F._1 [...]
( ) alle condizioni che seguono previa riconferma CP_1 C.F._3
della declaratoria di scioglimento degli effetti civili del matrimonio celebrato in Turi (BA), il 18/02/1995;
1) le parti continueranno a vivere separati e a provvedere in via autonoma ognuno al proprio sostentamento, con obbligo di reciproco rispetto;
2) cessa, a far data dal corrente mese di Maggio 2025, qualsivoglia obbligo di corresponsione del mantenimento mensile in capo al Sig. in favore Parte_1 della figlia;
Persona_2
3) la Sig.ra non ha più nulla a pretendere per il periodo Controparte_1
pregresso relativamente al mantenimento;
4) la Sig.ra si obbliga ad acquistare dal sig. Controparte_1 Parte_1
che dal canto suo si impegna a vendere, la quota indivisa del 50% di proprietà dell'immobile sito in Bracciano, Via Salvatore Negretti, 21, scala A, int, 4, di cui lo stesso è attualmente titolare, comprese le pertinenze, cantina e posto auto coperto e quant'altro, al prezzo onnicomprensivo di Euro 73.000,00, onde acquisirne la titolarità della proprietà al 100% in esito alla cessione;
5) il Sig. è liberato da qualsivoglia obbligo di corresponsione delle Parte_1
spese ed oneri condominiali straordinari, sia previamente deliberati ma non ancora ripartiti sia in deliberazione e/o in ripartizione nell'intervallo di tempo tra la sottoscrizione dell'accordo di causa ed il rogito, con accollo integrale degli stessi in capo alla Sig.ra Controparte_1
6) saranno ad esclusivo carico di quest'ultima altresì le incombenze burocratiche, la richiesta di qualsivoglia tipologia di certificazione/attestazione urbanistico-catastale eventualmente necessaria e relativi oneri, le spese notarili, le imposte ed ogni altra spesa correlata in via diretta e/o indiretta alla stipula dell'atto di compravendita avente ad oggetto l'acquisto in capo alla Sig.ra della quota Controparte_1
del 50% del predetto immobile ad oggi nella titolarità del Sig. Parte_1
7) il predetto rogito dovrà avvenire indicativamente entro il 30/06/2025;
8) Il sig. con la vendita della quota di sua proprietà dell'immobile in oggetto, Pt_1 rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa, nessuna esclusa, comunque collegata e/o connessa all'immobile in questione ed all'uso dello stesso;
9) il trasferimento dell'immobile costituisce condizione essenziale dell'accordo intervenuto tra le parti;
10) il diritto della figlia, , di continuare a risiedere nell'immobile oggetto di Persona_2
cessione sarà oggetto di accordo con la madre che in seguito all'acquisto della quota del sig. ne diventerà unica proprietaria. Parte_1
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Civitavecchia, 14/06/2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Roberta Nardone