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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 09/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 3086/2024 e N. R.G. 3086-1/2024
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Günter Morandell - Giudice relatore
Morris Recla - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa per separazione giudiziale dei coniugi di primo grado iscritta al n. R.G.
3086/2024 promossa:
da pagina 1 di 10
LE M'ME (MAROCCO), con l'Avv. REITERER KARL, giusta delega in atti,
- parte ricorrente -;
contro
, codice fiscale , nato il [...] a [...] C.F._2
AR LE FA (MAROCCO), con l'Avv. BIASI FRANCO, giusta delega in atti,
- parte resistente -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30/10/2024 la parte ricorrente ha RT
adito il Tribunale di Bolzano chiedendo ordini di protezione, da adottare inaudita altera parte, e la separazione giudiziale.
2. Con decreto del 04.11.2024 (nel subprocedimento n. R.G. 3086 – 1/2024) il Giudice
delegato ha provveduto inaudita altera parte come segue:
“1. Dispone, ai sensi dell'art. 342ter c.c. e dell'art.473bis.70 c.p.c., l'allontanamento del sig. , nato il [...] in [...], dalla casa familiare sita in CP
Bolzano (BZ), Viale Europa 59, entro 15 giorni dalla notifica di questo provvedimento,
pagina 2 di 10 prescrivendogli altresì di non avvicinarsi alla casa familiare, alla sig.ra Pt_1
e al figlio nonché ai luoghi abitualmente frequentati dagli stessi,
[...] R_
in particolare all'asilo nido frequentato dal minorenne , mantenendo R_
dagli stessi (moglie e figlio), ovunque loro si trovino, una distanza di almeno 500 metri,
e ordinandogli l'immediata cessazione del comportamento pregiudizievole nei cfr. di moglie e figlio minorenne.
2. Stabilisce la durata dell'ordine di protezione di cui al precedente punto 1, con otto mesi, decorrenti dal giorno dell'avvenuta esecuzione dell'ordine.
3. Dispone, inoltre, l'affidamento del figlio minorenne , nato il R_
30/11/2022 in Bolzano, in via super - esclusiva alla madre nata RT
l'01/10/1989 a Marocco, che conseguentemente ne assumerà la responsabilità
genitoriale, con collocamento presso la sua residenza, attribuendo alla stessa anche la competenza per le decisioni di maggiori interessi del figlio di cui all'art. 337quater,
comma 3, c.c.
4. Assegna la casa coniugale, condotta in locazione e sita a Bolzano, Viale Europa, alla sig.ra la quale vi abiterà con il figlio minore , RT R_
prescrivendo al resistente sig. di spostare la propria residenza CP
presso altro luogo.
5. Sospendo per la durata dell'ordine di protezione stabilita al punto 2 ogni diritto di visita del padre nato il [...] in Marocco, a [...] figlio CP
, nato il [...] in [...]. Stabilisce che dopo il periodo di R_
durata dell'ordine di protezione le visite possono riprendere soltanto in modo protetto pagina 3 di 10 sotto la diretta vigilanza dei Servizi sociali e dopo accurata valutazione degli stessi e secondo le loro determinazioni.
6. Dispone che il resistente sig. corrisponderà alla ricorrente CP
sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento del minore RT R_
, a partire dal mese di novembre 2024 e sino al raggiungimento
[...]
dell'indipendenza economica dello stesso, un importo mensile pari ad € 300,00; tale importo dovrà essere versato anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, con annuale rivalutazione secondo gli indici Astat della Provincia di Bolzano, con prima rivalutazione novembre 2025 (base ottobre 2024). La signora RT
provvederà a comunicare le coordinate bancarie del conto dove effettuare il versamento.
7. Dispone che il resistente sig. pagherà metà delle spese CP
straordinarie ai sensi del protocollo d'intesa tra Tribunale, Procura della Repubblica,
Ordine degli avvocati e Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia di data
06/09/2018 che si ritiene integralmente richiamato da questo provvedimento.
8. Dispone che gli assegni familiari e ogni eventuale contribuzione o sovvenzione pubblica (compreso l'Assegno Unico) andranno a beneficio esclusivo della sig.ra
RT
9. Autorizza la sig.ra a richiedere, senza la sottoscrizione del sig. RT
, il rilascio di documenti, permesso di soggiorno, passaporto, carta CP
d'identità e documenti equivalenti per il figlio minore , nato il [...] R_
in Bolzano.
pagina 4 di 10 10. Dispone il divieto al padre sig. di condurre il figlio minore CP
, nato il [...] in [...], all'estero senza il preventivo consenso R_
scritto della madre nata l'[...] a [...], con incarico alle RT
Forze dell'Ordine di vigilare sull'osservanza di detto divieto e la Questura di Bolzano
di mantenere il relativo inserimento allo S.D.I.”.
3. All'udienza del 14/11/2024, alla presenza personale delle parti con i loro procuratori,
il Giudice relatore ha confermato i provvedimenti emessi inaudita altera parte “fatta eccezione
- del punto 5, che viene modificato nel senso che il sig. è CP
autorizzato a incontrare suo figlio nell'ambito di incontri protetti, Per_2
organizzati dai competenti servizi sociali alla cui scelta discrezionale è rimessa la durata e la frequenza degli stessi;
- del punto 6, che viene modificato nel senso che il sig. deve CP
contribuire al mantenimento di suo figlio versando i 200 Euro mensili R_
che riceve come contributo provinciale per suo figlio e, inoltre, 50 Euro mensile di tasca propria”;
4. Con comparsa di costituzione, depositata in data 04/12/2024, si è costituito il sig.
nella causa di merito;
CP
5. All'udienza del 20/12/2024, tenutasi per trattazione scritta, le parti hanno dichiarato
“di non volersi riconciliare e di non voler proseguire la convivenza matrimoniale”,
manifestando così seria e meditata volontà di separarsi. Inoltre, hanno formulato le conclusioni congiunte riportate nella parte dispositiva della presente sentenza;
il pagina 5 di 10 pubblico ministero ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti.
6. Le parti concordano nel ritenere fallito il loro matrimonio e nel chiedere quindi la pronuncia di separazione. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza risulta dagli atti e fa ritenere altamente improbabile una ripresa della comunione di vita.
Sussistono quindi i presupposti dell'art. 151 c.c. e deve essere di conseguenza pronunciata la separazione personale dei coniugi giusta richiesta delle parti in atti.
7. Alle condizioni di separazione proposte dalle parti nelle conclusioni congiuntamente formulate non osta alcuna norma cogente, né l'interesse del comune figlio;
il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale. Non è stato sentito il figlio in quanto troppo giovane (nato il [...]).
8. Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti come da loro richiesta.
Le conclusioni delle parti vanno quindi integralmente accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, visti gli articoli 150 ss. cc, 337 bis. ss. cc e 473 bis.47. ss.
cpc e ritenuta la propria competenza pronuncia
la separazione personale dei coniugi:
nato a [...] il [...]; RT
pagina 6 di 10 e nata a [...] il [...]; CP
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
dispone che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni formulate dalle parti in modo congiunto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disporre:
1. Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi nata in Marocco a [...]
Ouled M'Hamed il 01.10.1989 e , nato inMarocco a Douar Ouled Fahd CP
il 02.09.1961, coniugati a Bolzano in data 16.06.2022 con atto n. 101, Parte I;
2. Confermare l'ordine di protezione di non avvicinamento alla casa famigliare, alla
Sig.ra ed al figlio (salvo quanto successivamente disposto al RT R_
punto 6), nonché ai luoghi abitualmente frequentati dagli stessi, mantenendo - ovunque loro si trovino- una distanza di almeno 500 metri e di cessazione del comportamento pregiudizievole nei confronti di moglie e figlio maggiorenne, per la durata di mesi otto decorrenti dal 08.11.2024, così come stabilito con il decreto del 04.11.2024 emesso nel presente procedimento e confermato in data 14.11.2024;
pagina 7 di 10 3. Disporre l'affidamento del figlio nato a [...] il [...], congiuntamente R_
ad entrambi i genitori, che ne manterranno la responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente presso la residenza della madre RT
4. Disporre che, sino al termine della misura di cui al punto 2, le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e cura del figlio minore saranno adottate dalla sola signora successivamente verranno adottate congiuntamente RT
da entrambi i genitori;
5. Assegnare la casa coniugale, condotta in locazione e sita in viale Europa 59 a
Bolzano, alla Sig.ra la quale vi abiterà con il figlio minore sino al RT
raggiungimento dell'indipendenza economica delle stesse, prescrivendo al Sig. di CP
spostare la propria residenza presso altro luogo;
6. Disporre che il Sig. è autorizzato ad incontrare il figlio e, quindi, ad CP R_
esercitare il proprio diritto-dovere di visita in favore del figlio, in modalità protetta ed alla presenza dei Servizi Sociali, cui viene demandata la relativa organizzazione;
7. Disporre che corrisponderà alla signora a titolo di CP RT
contributo per il mantenimento del minore , e sino al raggiungimento R_
dell'indipendenza economica dello stesso, un importo mensile pari ad € 250, di cui €
200,00 corrispondenti all'assegno provinciale percepito dal Sig. Tale importo CP
dovrà essere versato anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, con annuale rivalutazione secondo gli indici Astat della Provincia di Bolzano, con prima rivalutazione ottobre 2025. La signora provvederà a comunicare le Pt_1
coordinate bancarie del conto dove effettuare il versamento;
pagina 8 di 10 8. Disporre che contribuirà alla metà delle spese sanitarie non coperte CP
dal S.S.N. (visite specialistiche, eventuali ricoveri, plantari, apparecchi per i denti,
occhiali, tickets), delle spese di istruzione (retta dell'asilo nido e/o scolastiche, libri di testo, lezioni private, corsi integrativi, cancelleria, materiale scolastico, gite, mensa),
delle spese per attività sportive e/o ricreative, con relativa attrezzatura per il figlio minore. Le parti fanno riferimento al vigente protocollo adottato dal Tribunale di
Bolzano in data 06.09.2018. Dette spese dovranno essere rimborsate al genitore che le avrà anticipate entro la fine di ciascun mese dietro esibizione della relativa documentazione.
9. Disporre che gli assegni familiari e ogni eventuale contribuzione o sovvenzione pubblica (compreso l'Assegno Unico) andranno a beneficio esclusivo della signora
RT
10. Disporre che le detrazioni fiscali per il figlio a carico saranno richieste e percepite nella misura del 50% da parte di ciascun genitore.
11. I genitori dichiarano sin da ora ad acconsentire reciprocamente all'emissione di documenti (carta di identità e passaporti) per sé e per la prole, impegnandosi a chiedere congiuntamente il rilascio dei documenti e ad apporre la necessaria sottoscrizione, a partire dal momento in cui la vigente misura di protezione sarà cessata;
sino ad allora,
per la richiesta ed emissione di qualsiasi documento personale necessario per il figlio minore comune è sufficiente la sottoscrizione della madre RT
pagina 9 di 10 12. La signora rinuncia a presentare opposizione avverso la richiesta di RT
archiviazione nel procedimento sub RGNR 5994/2024, nonché a costituirsi parte civile laddove il Sig. enisse rinviato a giudizio;
CP
13. Spese compensate”.
Così deciso in Bolzano (BZ), in Camera di consiglio l'08/01/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
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