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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/09/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di ConIGlio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 3561 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. MANNINO C.F._1
SILVANA, come da procura in atti
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. PANEBIANCO C.F._2
MARIA CINZIA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 29/10/2024 i coniugi Parte_1
1 nato a [...] il [...], e , nata a Parte_2
MESSINA (ME) il 04/09/1992, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 27/10/2015, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 219, parte 1;
- che dall'unione erano nati i figli , nata a [...] il Persona_1
13/07/2013, nato a [...] il [...] e , CP_1 Controparte_2
nato a [...] l'[...];
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile alle medesime condizioni della separazione, ossia:
“1. Autorizzare i coniugi e a vivere separati con l'onere Parte_2 Pt_1
del mutuo rispetto e della reciproca collaborazione nella loro funzione di genitori dei minori.
2. L'attuale abitazione coniugale, sita in Messina via
Crati n. 12, verrà assegnata alla IG , la quale coabiterà con i Parte_2
figli minori, i relativi mobili e suppellettili rimarranno assegnati alla IG.ra
. Resta inteso che tutte le utenze e le spese relative alla gestione e Parte_2
manutenzione della casa coniugale saranno ad esclusivo carico della IG.ra
. Il IGnor ha già lasciato la casa coniugale ed è in cerca di Parte_2 Pt_1
idonea abitazione al cui reperimento procederà, quindi, al cambio di domicilio e residenza comunicandolo alla IG . Qualora la Parte_2
IG.ra dovesse essere costretta a lasciare la casa coniugale, il IG. Parte_2
sarà esonerato da qualsivoglia obbligo abitativo nei confronti della Pt_1
stessa pur manifestando sin d'ora disponibilità ad accogliere i figli presso la propria abitazione.
3. I coniugi, riconoscendo il reciproco diritto/dovere di
2 mantenere un rapporto equilibrato, paritario e continuativo con i figli
, e , fornendo a quest'ultimi pari cura ed Per_1 CP_1 CP_2
educazione, concordano su un affido condiviso dei minori, con uguali diritti anche nei rapporti con i terzi e nell'ambito scolastico, stabilendo che gli stessi siano prevalentemente collocati presso la madre, IG.ra Parte_2
.
4. Quando al diritto di frequentazione del padre con i minori, il IG.
[...]
potrà esercitare il diritto di visita tutte le volte che vorrà, previo accordo Pt_1
con la IG.ra , e comunque nel modo seguente: a settimane alterne Parte_2
i bimbi pernotteranno durante il fine settimana presso l'abitazione del padre
(allorchè questi ne avrà reperito una idonea allo scopo), il padre si recherà alle ore 18:00 a casa della madre per portarli con sé il venerdì, riaccompagnerà i figli la domenica alle ore 18:00 presso l'abitazione della mamma. Quando i figli minori durante il fine settimana coabiteranno con la mamma, il diritto di visita del IGnor sarà: martedì e venerdì dalle ore Pt_1
18:00 alle ore 20:00. Resta inteso che la IG.ra si farà carico Parte_2
esclusivo di accompagnare i figli tutti i giorni a scuola e al doposcuola.
Quanto alle festività più note, ad anni alterni, i minori trascorreranno la
Vigilia di Natale ed il giorno di Natale (25 Dicembre) con un genitore e il 31
Dicembre ed il 1 Gennaio con l'altro, con pernottamento incluso. I minori faranno rientro presso la casa della madre alle ore 18:00. Relativamente alle festività Pasquali il padre potrà frequentare i minori ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle ore 10.00 alle ore 18:00, inoltre il IG. potrà trascorrere il giorno del proprio compleanno e la Festa del Pt_1
Papà con i figli dalle ore 18:00 alle ore 20:00, analoga disposizione varrà per il giorno del compleanno e la Festa della mamma qualora tali ricorrenze coincideranno con i giorni in cui i figli coabiteranno l'intera giornata con la mamma e viceversa. Per quanto riguarda il giorno del compleanno dei figli, al fine di consentire ai minori di vedere entrambi i genitori in tale occasione
3 speciale ed anche in considerazione delle eIGenze degli stessi e in funzione della loro crescita, si potrà disciplinare che tale giornata venga ad anni alterni trascorsa con l'uno o con l'altro genitore, così adeguandosi i coniugi alla volontà dei minori. Salvo diverso accordo delle parti, i quali potranno decidere di festeggiarlo congiuntamente. Durante il periodo estivo i minori potranno coabitare ininterrottamente per 15 giorni con il padre, a tal fine i genitori si impegneranno a concordare il periodo delle ferie, o luglio o agosto. Gli accordi relativi al diritto di visita potranno subire deroghe al regime ordinario sopra descritto in conseguenza di sopravvenute eIGenze lavorative del IG. il quale si impegnerà reciprocamente a comunicare Pt_1
tempestivamente le eventuali variazioni. In ogni caso le decisioni verranno assunte nell'esclusivo e preminente interesse dei minori.
5. E' in ogni caso riconosciuto il diritto del IG. a raggiungere telefonicamente i figli Pt_1
minori tutti i giorni, almeno una volta al giorno, anche in videochiamata. La IG.ra favorirà in ogni modo possibile e con spirito collaborativo Parte_2
tali conversazioni, uguale diritto a telefonate e videochiamate è riconosciuto alla IG.ra tutte le volte in cui i minori pernotteranno con il padre. Parte_2
6. Quanto al contributo al mantenimento per i minori, il IG. si impegna Pt_1
a corrispondere a titolo di contributo di mantenimento dei figli , Per_1
e la somma mensile di € 150,00 euro oltre CP_1 CP_2
aggiornamenti annuali ISTAT, che verranno corrisposte alla IG.ra Parte_2
con bonifico bancario ( [...] ) eseguito subito dopo l'accredito del trattamento economico spettante al e dunque entro Pt_1
e non oltre il giorno 27 (ventisette) di ogni mese. In considerazione del fatto che il IG. paga le rate di un prestito contratto per l'acquisto della cucina, Pt_1
pari ad euro 146,00 mensili, i coniugi concordano che fino al mese di marzo/aprile 2025, data in cui il detto prestito verrà estinto, l'assegno di mantenimento sarà versato dal marito tramite pagamento delle rate di prestito
4 e che allo scadere di tale finanziamento il IG. riprenderà a versare Pt_1
l'assegno di mantenimento per i figli come sopra stabilito. Quanto alle spese straordinarie, esse verranno equamente ripartite tra i coniugi nella misura del
50% che dovranno essere previamente concertate e concordate;
7. I coniugi si impegnano a concordare preventivamente e in comune intesa ogni scelta di vita relativa ai figli che ne coinvolgerà la crescita, l'istruzione, la salute,
l'inclinazione religiosa, artistica, sportiva o qualsivoglia altro aspetto utile al benessere degli stessi, in rispetto reciproco e reciproco ascolto.
8. Nessun richiesta di assegno di mantenimento reciproco viene avanzata da nessuna delle parti.
9. I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica ed altra circostanza e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. 10. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice deIGnato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 4 dicembre 2024.
Con sentenza n. 85/2025 pubbl. il 21/02/2025 nel presente giudizio, il
Tribunale omologava la separazione personale tra le parti alle condizioni contenute nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e, con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio per la pronuncia sulla domanda di divorzio.
Alla udienza del 17/09/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di
5 insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 85/2025 pubbl. il 21/02/2025, e che è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di conIGlio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 29/10/2024, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di Messina il 27/10/2015, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 219, parte 1, tra nato a [...] Parte_1
il 24/09/1964, e , nata a [...] il Parte_2
6 04/09/1992, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di conIGlio del 18/09/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di ConIGlio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 3561 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. MANNINO C.F._1
SILVANA, come da procura in atti
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. PANEBIANCO C.F._2
MARIA CINZIA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 29/10/2024 i coniugi Parte_1
1 nato a [...] il [...], e , nata a Parte_2
MESSINA (ME) il 04/09/1992, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 27/10/2015, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 219, parte 1;
- che dall'unione erano nati i figli , nata a [...] il Persona_1
13/07/2013, nato a [...] il [...] e , CP_1 Controparte_2
nato a [...] l'[...];
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile alle medesime condizioni della separazione, ossia:
“1. Autorizzare i coniugi e a vivere separati con l'onere Parte_2 Pt_1
del mutuo rispetto e della reciproca collaborazione nella loro funzione di genitori dei minori.
2. L'attuale abitazione coniugale, sita in Messina via
Crati n. 12, verrà assegnata alla IG , la quale coabiterà con i Parte_2
figli minori, i relativi mobili e suppellettili rimarranno assegnati alla IG.ra
. Resta inteso che tutte le utenze e le spese relative alla gestione e Parte_2
manutenzione della casa coniugale saranno ad esclusivo carico della IG.ra
. Il IGnor ha già lasciato la casa coniugale ed è in cerca di Parte_2 Pt_1
idonea abitazione al cui reperimento procederà, quindi, al cambio di domicilio e residenza comunicandolo alla IG . Qualora la Parte_2
IG.ra dovesse essere costretta a lasciare la casa coniugale, il IG. Parte_2
sarà esonerato da qualsivoglia obbligo abitativo nei confronti della Pt_1
stessa pur manifestando sin d'ora disponibilità ad accogliere i figli presso la propria abitazione.
3. I coniugi, riconoscendo il reciproco diritto/dovere di
2 mantenere un rapporto equilibrato, paritario e continuativo con i figli
, e , fornendo a quest'ultimi pari cura ed Per_1 CP_1 CP_2
educazione, concordano su un affido condiviso dei minori, con uguali diritti anche nei rapporti con i terzi e nell'ambito scolastico, stabilendo che gli stessi siano prevalentemente collocati presso la madre, IG.ra Parte_2
.
4. Quando al diritto di frequentazione del padre con i minori, il IG.
[...]
potrà esercitare il diritto di visita tutte le volte che vorrà, previo accordo Pt_1
con la IG.ra , e comunque nel modo seguente: a settimane alterne Parte_2
i bimbi pernotteranno durante il fine settimana presso l'abitazione del padre
(allorchè questi ne avrà reperito una idonea allo scopo), il padre si recherà alle ore 18:00 a casa della madre per portarli con sé il venerdì, riaccompagnerà i figli la domenica alle ore 18:00 presso l'abitazione della mamma. Quando i figli minori durante il fine settimana coabiteranno con la mamma, il diritto di visita del IGnor sarà: martedì e venerdì dalle ore Pt_1
18:00 alle ore 20:00. Resta inteso che la IG.ra si farà carico Parte_2
esclusivo di accompagnare i figli tutti i giorni a scuola e al doposcuola.
Quanto alle festività più note, ad anni alterni, i minori trascorreranno la
Vigilia di Natale ed il giorno di Natale (25 Dicembre) con un genitore e il 31
Dicembre ed il 1 Gennaio con l'altro, con pernottamento incluso. I minori faranno rientro presso la casa della madre alle ore 18:00. Relativamente alle festività Pasquali il padre potrà frequentare i minori ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle ore 10.00 alle ore 18:00, inoltre il IG. potrà trascorrere il giorno del proprio compleanno e la Festa del Pt_1
Papà con i figli dalle ore 18:00 alle ore 20:00, analoga disposizione varrà per il giorno del compleanno e la Festa della mamma qualora tali ricorrenze coincideranno con i giorni in cui i figli coabiteranno l'intera giornata con la mamma e viceversa. Per quanto riguarda il giorno del compleanno dei figli, al fine di consentire ai minori di vedere entrambi i genitori in tale occasione
3 speciale ed anche in considerazione delle eIGenze degli stessi e in funzione della loro crescita, si potrà disciplinare che tale giornata venga ad anni alterni trascorsa con l'uno o con l'altro genitore, così adeguandosi i coniugi alla volontà dei minori. Salvo diverso accordo delle parti, i quali potranno decidere di festeggiarlo congiuntamente. Durante il periodo estivo i minori potranno coabitare ininterrottamente per 15 giorni con il padre, a tal fine i genitori si impegneranno a concordare il periodo delle ferie, o luglio o agosto. Gli accordi relativi al diritto di visita potranno subire deroghe al regime ordinario sopra descritto in conseguenza di sopravvenute eIGenze lavorative del IG. il quale si impegnerà reciprocamente a comunicare Pt_1
tempestivamente le eventuali variazioni. In ogni caso le decisioni verranno assunte nell'esclusivo e preminente interesse dei minori.
5. E' in ogni caso riconosciuto il diritto del IG. a raggiungere telefonicamente i figli Pt_1
minori tutti i giorni, almeno una volta al giorno, anche in videochiamata. La IG.ra favorirà in ogni modo possibile e con spirito collaborativo Parte_2
tali conversazioni, uguale diritto a telefonate e videochiamate è riconosciuto alla IG.ra tutte le volte in cui i minori pernotteranno con il padre. Parte_2
6. Quanto al contributo al mantenimento per i minori, il IG. si impegna Pt_1
a corrispondere a titolo di contributo di mantenimento dei figli , Per_1
e la somma mensile di € 150,00 euro oltre CP_1 CP_2
aggiornamenti annuali ISTAT, che verranno corrisposte alla IG.ra Parte_2
con bonifico bancario ( [...] ) eseguito subito dopo l'accredito del trattamento economico spettante al e dunque entro Pt_1
e non oltre il giorno 27 (ventisette) di ogni mese. In considerazione del fatto che il IG. paga le rate di un prestito contratto per l'acquisto della cucina, Pt_1
pari ad euro 146,00 mensili, i coniugi concordano che fino al mese di marzo/aprile 2025, data in cui il detto prestito verrà estinto, l'assegno di mantenimento sarà versato dal marito tramite pagamento delle rate di prestito
4 e che allo scadere di tale finanziamento il IG. riprenderà a versare Pt_1
l'assegno di mantenimento per i figli come sopra stabilito. Quanto alle spese straordinarie, esse verranno equamente ripartite tra i coniugi nella misura del
50% che dovranno essere previamente concertate e concordate;
7. I coniugi si impegnano a concordare preventivamente e in comune intesa ogni scelta di vita relativa ai figli che ne coinvolgerà la crescita, l'istruzione, la salute,
l'inclinazione religiosa, artistica, sportiva o qualsivoglia altro aspetto utile al benessere degli stessi, in rispetto reciproco e reciproco ascolto.
8. Nessun richiesta di assegno di mantenimento reciproco viene avanzata da nessuna delle parti.
9. I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica ed altra circostanza e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. 10. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice deIGnato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 4 dicembre 2024.
Con sentenza n. 85/2025 pubbl. il 21/02/2025 nel presente giudizio, il
Tribunale omologava la separazione personale tra le parti alle condizioni contenute nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e, con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio per la pronuncia sulla domanda di divorzio.
Alla udienza del 17/09/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di
5 insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 85/2025 pubbl. il 21/02/2025, e che è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di conIGlio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 29/10/2024, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di Messina il 27/10/2015, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 219, parte 1, tra nato a [...] Parte_1
il 24/09/1964, e , nata a [...] il Parte_2
6 04/09/1992, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di conIGlio del 18/09/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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