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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/01/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice (est.) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 10500 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. CARUSO Parte_1
FLAVIO GIROLAMO);
– ricorrente –
CONTRO
[...]
[...]
Controparte_1
[...]
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 02/12/2024 in sostituzione dell'udienza del 17/12/2024 alle quali si rinvia. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 13/08/2023,
ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Parte_1 CP_1
del 21/04/2023, notificato all'interessato in data 14/07/2023, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 17/10/2022, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di deducendo, tra l'altro: di vivere in Italia da due anni;
di essersi CP_1 sempre adoperato per integrarsi nel territorio nazionale e di aver lavorato con regolare contratto di lavoro a tempo determinato
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n.
25/2008, così come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 130 del 21 ottobre 2020, conv. con legge n. 173 del 18 dicembre 2020, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio e ha chiesto “dichiarare l'infondatezza della pretesa azionata ex adverso, siccome destituita di alcun fondamento in fatto e diritto”.
3. Scaduto il termine del 17/12/2024 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Nel merito deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali.
Preliminarmente, deve osservarsi che va applicata la normativa anteriore all'entrata in vigore del decreto legge 10 MARZO 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, dato che la domanda di protezione internazionale è stata formalizzata il 17 ottobre 2022. Orbene, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento.
Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” al comma 1.1 prevede i casi in cui sono vietati il respingimento, l'espulsione o l'estradizione:
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine).
Il comma 1.2, aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la CP_1
trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per
[...]
protezione speciale;
in caso di mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo n.
25/2008 è prevista l'impugnazione ai sensi dell'art. 35 bis dello stesso decreto legislativo.
Nel caso in esame, alla luce della legislativa esaminata e considerate le emergenze processuali, può ritenersi che il ricorrente sia meritevole della tutela prevista ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale: la documentazione in atti vale ad attestare, invero, come il ricorrente durante la sua permanenza nel territorio dello Stato italiano sia stato protagonista di un positivo percorso di integrazione, concretizzatosi nello svolgimento di regolare attività lavorativa.
Ed infatti, il ricorrente ha documentato di avere svolto regolare attività lavorativa alle dipendenze della ditta “ , con sede legale a Campobello di Mazara, C.da CP_2 Bosco SN – B521, con la qualifica di manovale di officina, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato dal 04/07/2022 al 29/07/2022 e dal 24/08/2022 al 30/09/2022, come risulta dalle comunicazioni Unilav e dalle buste paga relative ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022 (cfr. all. alle note del 02/12/2024); alle dipendenze di “
[...]
, con sede legale a Carini, via Linosa 5, con la qualifica di bracciante agricolo, CP_3 in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 16/02/2023 al 31/12/2023, come risulta dalla comunicazione Unilav e dalle buste paga relative ai mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio 2023 (cfr. all. alle note del 02/12/2024); alle dipendenze di
“ ”, con sede legale a Campobello di Mazara, via San Giovanni Controparte_4
68, con la qualifica di bracciante agricolo, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 21/10/2023 al 15/11/2023, come risulta dalla comunicazione Unilav
e dalle buste paga relative ai mesi di ottobre e di novembre 2023 (cfr. all. alle note del
02/12/2024); alle dipendenze di “ , con sede legale a Campobello di Parte_2
Mazara, via San Giovanni 131, con la qualifica di bracciante agricolo, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 11/10/2023 al 11/11/2023, come risulta dalla comunicazione Unilav e dalla busta paga relative al mesi di ottobre 2023; alle dipendenze della “Edil AN di AN UD & C SAS”, via Bedosco 2, con la qualifica di operaio, come si evince dalle buste paga relative ai mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio 2024 depositate in atti (cfr. all. alle note del 02/12/2024); alle dipendenze di “ ” , con sede a Porto Mantovano, Parte_3
Strada Statale Cisa 35, con la qualifica di addetto alle pulizie negli uffici, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 01/08/2024 al 31/10/2024 come si evice dalla “Lettera di assunzione a tempo parziale e determinato senza obbligo di causale” e dalla busta paga relativa al mese di agosto 2024 (cfr. all. alle note del 02/12/2024); alle dipendenze della ditta “ , con sede a Terzorio, Parte_4
con la qualifica di garzone di officina, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 06/11/2024 al 05/02/2025, come risulta dalla “lettera di assunzione a tempo pieno e determinato senza obbligo di causale” depositata in atti (cfr. all. alle note del
02/12/2024).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese di origine da diversi anni con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno, sussistendone i relativi presupposti, nelle forme del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5. Avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di , sopra Parte_1
meglio generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (riguardato nella formulazione introdotta dal D.L. n. 130/20, come convertito nella legge n.
173/2020, che ha abrogato il d.l. 138/2018), disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 14/01/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Michele Guarnotta
Francesco Micela
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice (est.) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 10500 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. CARUSO Parte_1
FLAVIO GIROLAMO);
– ricorrente –
CONTRO
[...]
[...]
Controparte_1
[...]
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 02/12/2024 in sostituzione dell'udienza del 17/12/2024 alle quali si rinvia. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 13/08/2023,
ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Parte_1 CP_1
del 21/04/2023, notificato all'interessato in data 14/07/2023, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 17/10/2022, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di deducendo, tra l'altro: di vivere in Italia da due anni;
di essersi CP_1 sempre adoperato per integrarsi nel territorio nazionale e di aver lavorato con regolare contratto di lavoro a tempo determinato
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n.
25/2008, così come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 130 del 21 ottobre 2020, conv. con legge n. 173 del 18 dicembre 2020, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio e ha chiesto “dichiarare l'infondatezza della pretesa azionata ex adverso, siccome destituita di alcun fondamento in fatto e diritto”.
3. Scaduto il termine del 17/12/2024 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Nel merito deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali.
Preliminarmente, deve osservarsi che va applicata la normativa anteriore all'entrata in vigore del decreto legge 10 MARZO 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, dato che la domanda di protezione internazionale è stata formalizzata il 17 ottobre 2022. Orbene, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento.
Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” al comma 1.1 prevede i casi in cui sono vietati il respingimento, l'espulsione o l'estradizione:
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine).
Il comma 1.2, aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la CP_1
trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per
[...]
protezione speciale;
in caso di mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo n.
25/2008 è prevista l'impugnazione ai sensi dell'art. 35 bis dello stesso decreto legislativo.
Nel caso in esame, alla luce della legislativa esaminata e considerate le emergenze processuali, può ritenersi che il ricorrente sia meritevole della tutela prevista ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale: la documentazione in atti vale ad attestare, invero, come il ricorrente durante la sua permanenza nel territorio dello Stato italiano sia stato protagonista di un positivo percorso di integrazione, concretizzatosi nello svolgimento di regolare attività lavorativa.
Ed infatti, il ricorrente ha documentato di avere svolto regolare attività lavorativa alle dipendenze della ditta “ , con sede legale a Campobello di Mazara, C.da CP_2 Bosco SN – B521, con la qualifica di manovale di officina, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato dal 04/07/2022 al 29/07/2022 e dal 24/08/2022 al 30/09/2022, come risulta dalle comunicazioni Unilav e dalle buste paga relative ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022 (cfr. all. alle note del 02/12/2024); alle dipendenze di “
[...]
, con sede legale a Carini, via Linosa 5, con la qualifica di bracciante agricolo, CP_3 in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 16/02/2023 al 31/12/2023, come risulta dalla comunicazione Unilav e dalle buste paga relative ai mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio 2023 (cfr. all. alle note del 02/12/2024); alle dipendenze di
“ ”, con sede legale a Campobello di Mazara, via San Giovanni Controparte_4
68, con la qualifica di bracciante agricolo, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 21/10/2023 al 15/11/2023, come risulta dalla comunicazione Unilav
e dalle buste paga relative ai mesi di ottobre e di novembre 2023 (cfr. all. alle note del
02/12/2024); alle dipendenze di “ , con sede legale a Campobello di Parte_2
Mazara, via San Giovanni 131, con la qualifica di bracciante agricolo, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 11/10/2023 al 11/11/2023, come risulta dalla comunicazione Unilav e dalla busta paga relative al mesi di ottobre 2023; alle dipendenze della “Edil AN di AN UD & C SAS”, via Bedosco 2, con la qualifica di operaio, come si evince dalle buste paga relative ai mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio 2024 depositate in atti (cfr. all. alle note del 02/12/2024); alle dipendenze di “ ” , con sede a Porto Mantovano, Parte_3
Strada Statale Cisa 35, con la qualifica di addetto alle pulizie negli uffici, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 01/08/2024 al 31/10/2024 come si evice dalla “Lettera di assunzione a tempo parziale e determinato senza obbligo di causale” e dalla busta paga relativa al mese di agosto 2024 (cfr. all. alle note del 02/12/2024); alle dipendenze della ditta “ , con sede a Terzorio, Parte_4
con la qualifica di garzone di officina, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 06/11/2024 al 05/02/2025, come risulta dalla “lettera di assunzione a tempo pieno e determinato senza obbligo di causale” depositata in atti (cfr. all. alle note del
02/12/2024).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese di origine da diversi anni con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno, sussistendone i relativi presupposti, nelle forme del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5. Avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di , sopra Parte_1
meglio generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (riguardato nella formulazione introdotta dal D.L. n. 130/20, come convertito nella legge n.
173/2020, che ha abrogato il d.l. 138/2018), disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 14/01/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Michele Guarnotta
Francesco Micela