Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/05/2025, n. 2956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2956 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 23 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 13 maggio 2025 e vertente tra
TRA
(C.F.: ), , (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
); , (C.F.: ), rappresentati, assistiti e difesi dall'Avv.
[...] Parte_3 CodiceFiscale_3
Pietro Signorelli per procura in atti;
APPELLANTI E
(c.f. rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Luca Spadoni per procura in atti;
APPELLATA
Nonché (C.F. ,rappresentata e difesa dall'Avv.Luca Spadoni per procura in Controparte_2 P.IVA_2 atti;
INTERVENUTA EX ART. 111 CPC
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
, e proponevano opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_2 Parte_3 ingiuntivo n. 183/2015 RG n.56/2015 emesso dal Tribunale di Latina in data 4/2 febbraio 2015 con il quale su ricorso di er azioni si ingiungeva loro il Parte_4
A sostegno dell'opposizione si deduceva la pendenza dinanzi al Tribunale di Velletri di giudizio di accertamento del credito nei confronti della Banca opposta, in ragione di applicazione di interessi ultralegali, usurari con capitalizzazione anatocistica con conseguenti illegittime corresponsioni da parte del cliente per almeno € 27.044,69 sul c/c con apertura di credito n. 0230521067 e per € 3.476,37 sul C/C anticipo fatture n. 0230521068 come da perizie econometriche di parte. Parte opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto in considerazione della nullità/inesistenza/inefficacia del titolo posto a fondamento dell'ingiunzione per assenza e/o nullità del contratto di C/C n. 0230521067 e n. 02300521068 delle clausole ivi contenute, applicazione di tassi ultralegali e la sussistenza di interessi usurari, indeterminatezza e variazioni unilaterali peggiorative del rapporto, previsione dei giorni di valuta in danno del correntista, illegittima capitalizzazione di interessi/anatocismo, la sussistenza di commissioni di massimo scoperto. Nelle conclusioni si chiedeva di dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto, in via subordinata di rideterminare l'esatto ammontare del rapporto dare/avere; in via riconvenzionale di accertare l'applicazione di tassi usurari, spese e commissioni non contrattualizzate e per l'effetto di dichiarare la nullità delle pattuizioni e/ la invalidità e gratuità ex art. 1815 comma 2 cc dei contratti azionati, la illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi usurari e ultralegali, della commissione di massimo scoperto applicata, la illegittimità dello ius variandi con conseguente ricalcolo del dovuto senza anatocismo, interessi, spese e commissioni e condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte e la invalidità e/ nullità delle fideiussioni prestate, in ogni caso in accoglimento anche di exceptio doli ovvero ex art. 1956 cc;
in via riconvenzionale subordinata compensare il credito accertato con quanto dovuto.
Si costituiva la parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e deducendo il regolare adempimento dell'istituto bancario alle obbligazioni assunte con i contratti oggetto del DI opposto e l'insussistenza della applicazione di interessi usurari, la capitalizzazione degli interessi con condizioni di reciprocità e l'applicazione di valute, commissioni e spese secondo contratto.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria anche a mezzo di CT LE , ha respinto l'opposizione, condannando gli opponenti alla rifusione delle spese.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[… Com'è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento non soltanto della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente, in ordine alla quale trovano applicazione le regole generali in tema di ripartizione dell'onere della prova;
l'emissione del decreto ingiuntivo non determina infatti alcuna inversione nella posizione processuale delle parti, con la conseguenza che il ricorrente, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, dev'essere considerato attore in senso sostanziale, ed è pertanto tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi del credito fatto valere nel procedimento monitorio. La ha agito monitoriamente per il recupero delle somme risultanti a debito sul c/c n. 0230521067 Controparte_1 stipulato in data 6 aprile 2005 con con apertura di credito del 12 aprile 2005 e sul C/C anticipo fatture n. Parte_1
0230521068 stipulato in data 12 aprile 2005, garantito da fideiussione da e . Parte_3 Parte_2
Risultano prodotti in giudizio i contratti azionati regolarmente sottoscritti, gli estratti conto integrali e le fideiussioni prestate.
La CT espletata dalla Dott. con accertamento esaustivo e congruo adeguatamente motivato cui Persona_1 si ritiene di aderire, ha accertato che la , ha applicato correttamente il tasso debitore del 14,00% Controparte_1
a far data dalla stipula contrattuale, modificandolo, si presume, sulla base di comunicazioni inviate al Sig. . Parte_1
Si è inoltre accertato, analizzando tutti gli estratti conto, che ottemperando a quanto disposto dalla delibera del CICR del
09/02/2000, che gli interessi passivi sono stati addebitati con la stessa periodicità degli accrediti degli interessi attivi.
Dal raffronto tra i tassi applicati con quelli previsti dalla soglia antiusura, è emerso che detta soglia è stata superata per:
3) trimestre 2009 e 4) trimestre 2009, ricostruendo gli scalari ed applicando la sanzione di cui all'articolo 1815 del c.c. nella parte in cui prevede come, in presenza di interessi usurari , nessun interesse debba essere calcolato, rideterminando il “dare/avere” in base a detta norma.
L 'analisi econometrica del conto ha riscontrato quindi la presenza di usura in 2 trimestri su 40 analizzati. Il totale delle competenze rilevate in tali trimestri, è risultato pari a € 2.399,62 oltre la rivalutazione legale alla data del 03/01/2018 per
€ 247,02, per un totale rivalutato di € 2.646,64.
Tuttavia, con riguardo al motivo di opposizione relativo alla verifica del superamento dei tassi usurari in relazione ai contratti di finanziamento per cui è causa dalla loro genesi alla conclusione, va richiamato il principio ( da ultimo Cass.
S.U. 19 ottobre 2017 n. 24675) secondo il quale nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto. La prevalente giurisprudenza ha sancito l'applicabilità della decisione delle Sezioni Unite n. 24675/2017 (non configurabilità dell'usura sopravvenuta) anche al contratto di apertura di credito in conto corrente.
Gli ulteriori motivi di opposizione appaiono frutto di apodittiche affermazioni contrastate dagli elementi documentali acquisiti in giudizio.
Parimenti con riferimenti alla posizione dei garanti, non vi sono eccezioni specifiche ma correlate ai motivi di opposizione che sono risultati infondati.]»
§ 2 — Hanno proposto appello gli originari opponenti – come indicati in epigrafe - contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo ““Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, in riforma della Sentenza n. 2640/2019 emessa dal Tribunale di Latina, in data 31.10.2019, depositata e resa pubblica in data 5.11.2019, e notificata in data 25.11.2019, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e ragione: 1) in via preliminare e nel merito: accertato e dichiarato che il decreto ingiuntivo n. 183/2015 è nullo per i motivi dedotti in narrativa, dichiarare lo stesso nullo e/o inefficace, annullarlo e comunque revocarlo siccome emesso dal Tribunale di Latina, in data
4.02.2015 e notificato in data 24.02.2015 per difetto dei presupposti di cui all'art. 633 e ss. cpc, con ogni pronuncia conseguente, e rigettare per quanto di ragione ogni richiesta di pagamento somme avanzata nei confronti degli opponenti come indicato in narrativa;
2) In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui fosse accertata l'esistenza di un credito in favore della Banca opposta dichiarare nullo e/o inefficace, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 183/2015 e rideterminare comunque l'esatto ammontare del rapporto dare/avere, con accoglimento della presente opposizione nei limiti dell'eccesso individuato e/o di compensazione anche all'esito di CT LE sull'intero rapporto dare/avere con Coop. per azioni e Controparte_3 condanna dell'opposta al pagamento delle spese legali e di giudizio;
3) In via riconvenzionale: 1) accertare e dichiarare l'invalidità (nullità e/o annullabilità) e/o l'illegittimità e/o la inefficacia totale
o parziale del contratto di conto corrente n. 0230521067 e n. 0230521068, come dedotti in narrativa, anche per mancanza di forma scritta ex art. 117 T.U.B. e delle clausole ivi contenute, oggetto del rapporto tra la parte attrice e la Banca convenuta, particolarmente in relazione all'invalidità e/o inefficacia delle clausole contrattuali di pattuizione, ovvero se non concordate, dei giorni valuta, delle CMS, dell'interesse anatocistico trimestrale e del tasso di interesse usurario, ultralegale e comunque per i motivi dedotti in esito alla produzione documentale anche di controparte;
2) rilevare
e dichiarare che la banca ha proceduto ad applicazione di tassi usurari, condizioni non contrattualizzate (per assenza di contratto ex art 1842 c.c.) spese e commissioni non contrattualizzate, e per l'effetto dichiarare: a) la invalidità e gratuità ex art. 1815 comma 2° c.c. del contratto di corrispondenza a regolamentare le linee di credito ad esso appoggiate;
b) la illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la applicazione dei tassi passivi (perché usurari in contratto ex art 1815 secondo comma, c.c.); c) la illegittimità della applicazione di tassi ultralegali non concordati, in costanza di rapporto;
d) la illegittimità della applicazione della commissione di massimo scoperto, altresì non concordata e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati;
e) la illegittimità dello ius variandi (clausola contrattuale ex art.16) dichiarando nulle ed inefficaci le variazioni, avvenute in costanza di rapporto e non concordate;
f) accertare e dichiarare che la banca ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutto il rapporto in tutti i rapporti dedotti;
g) conseguentemente a mezzo nominanda CT, procedere al ricalcolo su base annuale;
senza anatocismo alcuno, spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldoconto (dare ed avere tra le parti) alla data della domanda;
h) con eventuale condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte in costanza di rapporto per i titoli indicati, ripetibili ai sensi dell'art. 2033 c.c.. Interessi dalla domanda. Con vittoria delle spese e compensi di lite dei quali il procuratore si dichiara antistatario”..
Ha resistito parte appellata eccependo preliminarmente ex art. 342 CPC l'inammissibilità dell'appello di cui ha chiesto il rigetto.
Con ordinanza in data 20 aprile 2021 la Corte respingeva l'istanza ex art. 283 CPC proposta dagli appellanti.
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 12 luglio 2023.
In data 18 aprile 2025 è intervenuta ex art. 111 CPC riportandosi alle difese della CP_2 cedente, originaria appellata.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe , come sostituita, le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 28 pagine, è articolato in quattro motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo (pag. 5) – titolato “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 117 TUB, anche in relazione all'art. 118 TUB. Nullità del contratto di conto corrente n. 0230521067
(ordinario) e 0230521068 (tecnico) per difetto di forma scritta/assenza di contratto. Difetto di motivazione in Sentenza” – le parti appellanti lamentano che il Tribunale non avrebbe tenuto conto della “forma epistolare” del contratto, perché non firmato dalla banca e comunque non consegnato al cliente, con tutto quanto ne consegue in punto di inesistenza/nullità del contratto e di illegittimità di tutte le voci economiche applicate.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pag. 9) – titolato “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 117 comma
7 TUB, anche in relazione all'art. 1283 e seguenti c.c.. L'illegittimità dell'anatocismo alla luce della legge di stabilità del 2014. Omessa o insufficiente motivazione in Sentenza” - gli appellanti chiedono lo storno – come indicato dalla perizia di parte – relativamente alla voce di capitalizzazione, dapprima invocando la nullità/inesistenza del contratto e poi ricostruendo la normativa in materia con richiamo alla legge di stabilità à 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2013 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2014, che avrebbe consentito la mera liquidazione in pari periodicità, ma non riproporrebbe più la disciplina precedente di cui alla delibera CICR 2000.
Invocano gli appellanti quanto segue: “Correttamente dunque, aveva dedotto il CTP degli opponenti in sede di osservazioni, che il conteggio della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi con la stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi, non andasse applicato”, citando
Tribunale di Imperia 31.01.2014 -12.06.2015 e così concludendo: “ Ebbene, nel rapporto de quo, fatti salvi gli effetti della eccepita nullità, il TAN creditore (0,050%) è uguale al TAE creditore (
0,050%), mentre il TAN debitore (14,000%) è di gran lunga inferiore al TAE debitore (14,7523%), violando così di fatto la pari periodicità di capitalizzazione”.
§ 3.3 — Col terzo motivo (pag. 11) – titolato “Violazione art. 118 TUB. Omessa motivazione in
Sentenza - Variazioni unilaterali in difetto di comunicazione” – le parti appellanti si dolgono della assenza di motivazione circa le variazioni apportate dalla banca senza comunicazione, proseguono nel ribadire l'esistenza di usura sopravvenuta ma ricollegabile allo ius variandi, in punto di commissione di massimo scoperto indicano l'indeterminatezza della voce citando giurisprudenza di merito sulla nullità della clausola perché indicata la mera percentuale senza altre precisazioni, ribadiscono l'esistenza di usura, invocando le osservazioni alla CT in ragione del principio di onnicomprensività di cui alla sentenza di legittimità n. 350/13 – con conseguente indebito di Euro
5.704,70) e contestando le istruzioni di Banca d'Italia.
Chiedono, quindi, le parti appellanti una nuova CT indicando che dal terzo trimestre 2005 al secondo trimestre 2013 risulta un credito a favore del correntista pari ad Euro 27.044,69.
§3.4 – La Corte, poi, ritiene di qualificare come quarto motivo di gravame le allegazioni che, invero, gli appellanti hanno formulato ai soli fini della istanza ex art. 283 CPC, con riguardo alle sole fideiussioni , denunciandone la nullità per violazione delle norme sulla concorrenza.
§ 4 — L'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
I motivi di doglianza, tutti strettamente connessi tra loro, possono essere unitamente delibati.
La questione principale sulla quale ruota il gravame – connotato indubbiamente da ampie se non integrali ripetizioni di quanto elaborato dagli originari opponenti nella comparsa conclusionale di primo grado – è la nullità/inesistenza dei contratti bancari, segnatamente due. La tesi, invero, è manifestamente infondata, atteso che poggia sul c.d. contratto monofirma e sulla mancata consegna del contratto.
Mentre quest'ultimo profilo – che non mette in dubbio la sua esistenza per iscritto – attiene, semmai, al solo profilo dell'adempimento da parte della banca degli oneri di trasparenza, il principale si scontra manifestamente con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale è irrilevante la sottoscrizione del delegato della banca quando questo è firmato dall'investitore ed una copia gli è stata consegnata ed il contratto ha avuto esecuzione, rimanendo assorbito l'elemento strutturale della sottoscrizione di quella parte che, reso certo il raggiungimento dello scopo normativo con la sottoscrizione del cliente sul modulo contrattuale predisposto dall'intermediario e la consegna dell'esemplare della scrittura in oggetto, non verrebbe a svolgere alcuna specifica funzione (Cass.
SS.UU. 16.1.2018 n. 898).
Nel caso di specie, dalla lettura della documentazione prodotta emerge che copia dei contratti è stata consegnata al cliente che, peraltro, non ha mai negato la circostanza (tanto è vero che non vi è traccia della originaria istanza ex art. 210 CPC alla luce della produzione documentale della banca nel corso del giudizio di primo grado) ed inoltre i contratti hanno avuto regolare esecuzione.
Ne consegue che tutto l'impianto del gravame fondato su questo profilo è privo di fondamento.
Quanto, poi, alle singole voci, è indubbio che nel proporre opposizione al provvedimento monitorio, gli originari opponenti hanno esercitato un'azione di accertamento negativo e di ripetizione di indebito che li onerava, quanto meno, di precise allegazioni circa la assenza di causa di quelle voci indicate come illegittime, con la prova altresì di detta assenza di causa.
Questo principio ha chiaramente applicato il Tribunale – sebbene con motivazione sintetica – evidenziando come , a parte alcune questioni (come l'usura e l'anatocismo), per lo più l'azione di accertamento negativo era stata elaborata in maniera generica ed apodittica, sì da non consentire neppure un intervento d'ufficio per le oggi invocate nullità c.d. di protezione.
L'azione suddetta è stata fondata su una perizia di parte che, pacificamente, è stata elaborata sulla base di dati contabili assolutamente parziali;
dopo il deposito ,da parte della banca, di tutti gli estratti conto del periodo storico completo, non risulta alcuna altra perizia, salvo le osservazioni all'elaborato del CT, invero neppure riportate in modo intellegibile nel gravame, in aperta violazione dell'art. 342 CPC, consistendo nell'indicare piuttosto gli importi rivendicati come indebito.
Esclusa l'omessa motivazione – atteso che il primo giudice, seppur sinteticamente, ha risposto a tutte le questioni, facendo peraltro pieno riferimento all'elaborato peritale – per l'usura “sopravvenuta”
l'unico profilo da esaminare è quello prospettato oggi dagli appellanti, secondo i quali si sarebbe verificata nei trimestri indicati dal CT a causa di “ius variandi”, esercitato appunto in modo unilaterale senza alcuna comunicazione.
Se in astratto la tesi è condivisbile – anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali in materia – in concreto la situazione appare ben diversa e sul punto il Tribunale ha risposto applicando il ragionamento presuntivo a proposito delle comunicazioni di dette variazioni unilaterali, desumibili proprio dalla condotta del correntista. E ciò non solo per la mancata tempestiva contestazione degli estratti conto, ma anche dal fatto che vi è stata (a seguito di diffida per saldo negativo) una richiesta di piano di rientro (v. lettera dell'11.9.13) a dimostrazione che (seppure non si possa parlare di riconoscimento di debito) non vi era alcuna contestazione circa le modalità applicative della banca nell'esecuzione dei due rapporti. Anche per la CMS, la doglianza è del tutto generica, non essendo accompagnata che dall'apodittica affermazione della impossibilità di applicarla, neppure spiegata nella CTP che la Corte si è fatta carico di esaminare, riguardante peraltro un periodo temporale fino al 17.12.13.
Quanto all'usura, si è già detto, salvo doverla valutare – ancora – sotto il profilo della onnicomprensività: ma posto che la sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori (questi ultimi mai applicati) è ormai da escludersi alla luce del granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità e che anche la commissione di massimo scoperto ha un conteggio ed una modalità di calcolo (ai fini del tasso soglia ) a sé stante, sempre per il già ricordato orientamento giurisprudenziale, non è dato comprendere a quali voci (da sommare) si faccia concreto e specifico riferimento ex art. 342 CPC, tenuto conto che la CT espletata in primo grado ha già risposto ai quesiti ivi posti.
Residua, a questo punto, la questione relativa alla capitalizzazione, risolta dal Tribunale sulla base dell'esistenza, comunque, di un accordo tra le parti alla luce della delibera CICR del 2000, tenuto conto che il contratto scritto è ad essa successivo (6.4.05 il contratto di conto corrente;
12.4.05 il contratto di apertura di credito).
Sul punto, in realtà, gli appellanti devolvono la questione relativa alla legge di stabilità, operativa dal gennaio 2014.
Anche a voler, dunque, applicare l'invocato divieto di anatocismo, in verità questo potrebbe operare solo per un periodo decorrente, appunto, dal gennaio 2014.
Ma non vi è alcuna prova che nell'arco temporale in cui il conto è passato a sofferenza (13.10.14) sia stata effettivamente applicata e con quale modalità la capitalizzazione.
La consulenza di parte, infatti, si ferma nei conteggi al 17 dicembre 2013, sicchè – a prescindere dalla parzialità dei documenti contabili sui quali è stata elaborata – in ogni caso non offre alcuna pista probatoria.
La consulenza tecnica d'ufficio ha accertato, con sicurezza, la medesima periodicità, così come era richiesta dalla previgente disciplina operante fino al 31.12.13, operando poi conteggi – è vero – dall'1.4.05 al 30.6.15, ma era onere di parte appellante – anche al fine di ottenere un intervento d'ufficio della Corte – ad offrire indicazioni specifiche sul periodo di circa 9 mesi in cui il fenomeno anatocistico (vietato) si sarebbe effettivamente verificato.
Nulla di tutto ciò è rintracciabile nel gravame che, invece, si sofferma – per il periodo precedente e forse anche successivo al 31.12.13 – sulla differenza dei tassi indicati, profilo del tutto irrilevante rispetto alla detta pari periodicità.
Pertanto, non è dato comprendere neppure se – effettivamente – tale capitalizzazione sia avvenuta in quel breve periodo temporale, con la conseguenza che neppure i poteri d'ufficio possono essere esercitati in assenza di una pista probatoria, tanto meno con l'ammissione di una perizia integrativa.
Infine, nelle note di trattazione cartolare relative alla prima udienza di comparizione – e funzionali al contraddittorio sull'istanza ex art. 283 CPC poi respinta – gli appellanti hanno , in 10 pagine, riproposto la questione della nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, invocando i poteri d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio.
Posto che tale devoluzione, evidentemente, va letta per completezza come ulteriore motivo di gravame (e non solo come allegazione finalizzata alla sospensiva come sembrerebbe volere la stessa parte appellante), del tutto inammissibile ex art. 345 CPC atteso che si tratta di effettuare una indagine su un profilo del tutto nuovo, mai allegato precedentemente, in assenza anche delle allegazioni documentali necessarie e con riferimento, anche , a persone (v. pag. 8 delle note il richiamo al “geom. ”) del tutto estranee alla materia del contendere. In ogni caso, si ripete che il tema d'indagine CP_4
è chiaramente nuovo, non esaminabile “ex actis”, come già affermato più volte da questo Collegio ex Cont art. 118 disp. Att. in situazioni similari.
Deve, poi, sottolinearsi come nelle note finali anticipate – composte di 27 pagine – gli appellanti hanno non solo riprodotto pedissequamente i motivi di appello (in aperta violazione dei principi di sinteticità degli atti), ma hanno anche inserito questioni già sopra indicate come inammissibili e, altresì, ulteriori caratterizzate da novità (basta fare riferimento all'invocata qualità di consumatori, per la quale occorreva una tempestiva allegazione e prova al riguardo), così violando anche il contraddittorio.
Egualmente deve dirsi quanto alla questione della situazione di insolvenza/difficoltà della società garantita.
Ne consegue la non delibabilità di tali questioni per le ragioni già dette, anche ex art. 345 CPC.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto dei parametri medi e del valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali, da riconoscersi anche in favore della parte intervenuta ex art. 111 CPC.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00 Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.809,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L.
n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 2640/19 del tribunale di Latina, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna le parti appellanti, in solido tra loro, alla rifusione , in favore di parte appellata e di parte intervenuta, delle spese del grado che si liquidano in Euro 5.809,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara le parti appellanti tenute, in solido tra loro, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 maggio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore