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Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 26/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2172 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2020, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, riservata in decisione mercè ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. dell'8 giugno 2024, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 più 20, e vertente
TRA
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Raffaelli, Domenico Segreti e Micaela Ortensi, come da incarico in atti.
OPPONENTE nonché CHIAMANTE
E
(C.F. e P.I. ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona del curatore p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Boscarato, come da investitura in atti.
OPPOSTA
NONCHE'
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Pesenti e Bruno Mandrelli, come da investitura in atti.
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludevano come da note sostitutive ex art. 127-ter c.p.c., da intendersi nella presente sede integralmente richiamate.
FATTO E DIRITTO
In capite, deve ritenersi fondata l'eccezione, levata dalla di difetto di Parte_1
titolarità, in capo alla Curatela del Fallimento del credito Controparte_1
da questa azionato in via monitoria.
Di vero, ha l'opposta dichiaratamente agito per il soddisfacimento delle seguenti ragioni di credito sì come asseritamente vantate nei confronti di (olim, Parte_1 CP_3
1 : i) relativamente ad € 77.417,54 di cui € 70.379,59 per Controparte_4 imponibile ed € 7.037,96 per IVA, quale importo residuo della fattura n.93 del 30/09/2016 dell'importo di € 154.835,09 emessa in relazione al certificato di pagamento – SAL n.8, maturato dalla in bonis, al 30/09/2016; ii) quanto ad € Controparte_1
84.635,20 di cui € 76.941,09 per imponibile ed € 7.694,11 per IVA, relativamente alla fattura n.101 del 31/10/2016, emessa dalla detta GPL in relazione al certificato di pagamento – SAL n.9 maturato al 31/10/16 e non pagato.
Ora, sia la opponente che la terza chiamata su suo impulso hanno energicamente dedotto la intervenuta cessione dei crediti appena enunciati, prima della declaratoria della decisione della Circostanza, quella della intervenuta cessione, che la Controparte_1
opposta curatela non perviene a contestare seriamente, avendo, invece e piuttosto, escluso che il duplice trasferimento avesse data certa anteriore al fallimento al quale sarebbe, tanto si assume, inopponibile.
Sennonché, a fondamento della eccezione di difetto di legittimazione (o, meglio, titolarità) attiva, depone anzitutto - anche se non solo - l'esame della copia della “notifica di cessione del credito” del 29 dicembre 2016 (v. doc. n. 3 allegato alla citazione in opposizione), con cui la banca cessionaria del credito (l'allora Banca delle Marche S.p.A.), mediante raccomandata, era a notiziare la debitrice ceduta (vale a dire la odierna parte opponente,
quale committente dei lavori), dell'intervenuta cessione del credito, ad Parte_1
opera della creditrice, la appaltatrice cedente Nel corpo Controparte_1 dell'or ora indicato documento intitolato “notifica di cessione del credito”, del 29 dicembre
2016, emerge infatti un riferimento alla intervenuta cessione “in data 13.10.2016 e
11.11.2016”, relativamente, e rispettivamente, ai crediti relativi alle fatture surrichiamate nn. 93/16 e 101/16.
Una copia della già detta “notifica di cessione del credito” del 29 dicembre 2016 affiora anche dall'incarto versato dalla terza chiamata in causa dalla opponente, che l'ha prodotta in sede di prima risposta difensiva nel presente procedimento (v. all. n. 4).
Dal confronto dei due documenti, emerge che esso è senz'altro stato spedito all'attuale opponente (debitrice ceduta) a cura della cessionaria Banca delle Marche S.p.A., prima della data della declaratoria del fallimento della cedente, rimontante al 28 febbraio 2027.
Del che si ha una seria evidenza documentale attraverso l'esame dell'allegato n. 4, pag. 7, che immediatamente oltre si riporta:
2 I dati relativi al numero della spedizione sono coincidenti con quelli riportati sulla copia del documento calato dalla opponente (v. all. n. 3, cit.):
Serve immediatamente aggiungere, a convergente elemento di giudizio utile a supportare la anteriorità della cessione e della sua notifica rispetto alla data di decozione della cedente creditrice, che il riferimento, che si trova incistato nella ridetta “notifica di cessione del credito” del 29 dicembre 2016, alla cessione pro solvendo intervenuta “in data 13.10.2016
e 11.11.2016”, trova un punto di riscontro estrinseco e a sua volta andato esente da una persuasiva contestazione (solo generica) della opposta.
Si intende fare riferimento, tra gli altri e in particolare, al doc. n 5, pag. 27, produzione terza chiamata, che si riporta:
3 Dunque, stando al contenuto della copia analogica del documento informatico appena riportato, la creditrice in bonis, per mezzo di tal - la cui estraneità o Persona_1 inappartenenza all'organigramma aziendale della compagine appaltatrice, la curatela, che
4 pur aveva a disposizione gli elementi per una fondata contestazione, non ha mai additato -, ha manifestato la volontà di cessione dei crediti oggetto di ingiunzione. Sicchè, la
“richiesta ulteriore anticipo ft. Ist. ”, di cui alla e-mail del 27 ottobre 2016, Per_2
unitamente a quanto si riferirà infra, rende non solo credibile (ma anche certamente e anteriormente databile) il contenuto dichiarativo della ridetta “notifica di cessione del credito” del 29 dicembre 2016, nella parte in cui allude a una cessione pro solvendo “in data 13.10.2016” (la detta e-mail del 27 ottobre fa riferimento ad un “ulteriore” anticipo, sul presupposto che ne fosse stato erogato uno in precedenza (ecco dunque una prima ragione per predicare la veridicità della “data 13.10.2016”).
Qui giunti, vi è da registrare che giammai l'opposta ha solo addotto che, nella corrispondenza e-mail aziendale, non figurasse una tale missiva elettronica, contestandone la veridicità né mai ha contestato la eventuale difformità tra la copia analogica del documento e il documento nativo.
Come noto, le date apposte sui documenti attestanti l'avvenuta comunicazione o consegna a distanza di un determinato atto (si pensi al rapporto di trasmissione di una e-mail) rilevano ai fini della data certa ex art. 2704 c.c.. Si tenga inoltre conto che l'imprenditore è tenuto a conservare per 10 anni, ordinatamente per ciascun affare, gli originali delle lettere e dei telegrammi ricevuti e le copie di quelli spediti (artt. 2214, comma 2, 2220, comma 2, c.c.); inoltre, in ogni momento nel corso della verifica dello stato passivo, il g.d., se necessario, può ordinare l'esibizione della corrispondenza dei telegrammi concernenti l'accertamento di un credito (art. 2711 c.c.).
Del resto, la anteriorità della cessione rispetto alla data del fallimento prende ulteriormente ragione dalla documentazione contabile prodotta dalla banca, dalla quale emergono tracce che inequivocabilmente presuppongono la previa cessione dei crediti nel quadro di un rapporto di sconto.
Se ne trae evidenza dall'analisi della copia degli estratti conto relativi al conto corrente ordinario n. 3469 e al conto anticipi n. 3471, innegabilmente intercorsi tra la
[...]
in bonis, e la Banca delle Marche S.p.A.. In particolare, a pagina Controparte_1
16 del conto anticipi n. 3471 è annotata una operazione del 23 gennaio 2017, di giroconto dal conto corrente ordinario n. 3469 di importo pari ad € 77.417,55 (quello di cui all'importo residuo di cui alla fattura n. 93/16, richiamata nella “notifica di cessione”).
Ancora una volta, la opposta, anche di fronte alla analitica descrizione delle operazioni offerta dalla banca chiamata, da questa compiuta sulla scorta e in corrispondenza della
5 documentazione versata, avrebbe potuto contrapporre a detta documentazione e descrizione, ove mai difformi sia pur solo dal punto di vista della data di registrazione in conto corrente delle poste attive e passive, una ulteriore documentazione o modello di spiegazione di diverso tenore;
né tantomeno ha mai dedotto la inesistenza di alcun rapporto regolato in conto corrente tra la e Banca Marche S.p.A. Controparte_1
Serve ulteriormente richiamare il principio per cui l'art. 2710 cod. civ. - il quale dispone che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa - trova applicazione anche nel caso in cui una delle parti sia stata dichiarata fallita, quando si tratta di provare un rapporto obbligatorio sorto in periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento, riguardando la prova, anche in tale caso, un rapporto sorto tra imprenditori e non tra il curatore e l'imprenditore "in bonis" (Cass. n. 28299/2005 e Cass. n. 7285/2013).
Correlativamente alla fattura n. 101/2016 dell'importo complessivo di € 84.635,20, dalla medesima documentazione ne affiora l'avvenuto sconto, mediante anticipo del relativo importo per € 33.000,11 (v. pagina 17 estratto conto ordinario n. 3469 tra i movimenti in avere, con data valuta 11 novembre 2016, ancora una volta collimante con la indicazione relativa alla avvenuta cessione “in data 11.11.2016”, che si trova nella “notifica di cessione di crediti” di cui la opposta ha inutilmente contestato la data certa anteriore al fallimento).
Appurato quindi che il credito di cui al ricorso per decreto ingiuntivo è stato trasferito con atti inter vivos dalla in personale del legale rappresentante Controparte_1
p.t., alla Banca delle Marche S.p.A., prima della data del conclamarsi della decozione della ne discende che la curatela non aveva alcun titolo per Controparte_1 validazione promuovere (e poi coltivare) un'azione nei confronti della debitrice ceduta, la quale è obbligata, nei limiti di cui appresso, unicamente nei confronti della cessionaria.
Onde, non resta che revocare il decreto ingiuntivo opposto.
D'altro canto, neppure può trovare accoglimento la domanda di risoluzione del contratto, con agglutinata istanza di risarcimento del danno oggetto di un credito che la opponente intende, sub specie di compensazione, portare a deconto rispetto ad un eventuale maggior dare di cui il creditore (una volta questo rettamente individuato) possa validamente professarsi titolare.
In senso contrario, vi è da rilevare che, ad evasione di un incarico espletato nell'ambito di un ormai esaurito procedimento di A.T.P., e nel contraddittorio con la odierna opponente,
l'Ing. , colà investito dell'incarico di c.t.u., appurava “la correttezza delle Controparte_5
6 cifre indicate nelle lettere A. e B. riferite all'importo residuo della fattura n. 93 del
30.09.2016 (€ 70.379,59 + IVA) e all'intero importo della fattura n. 101 del 31.10.2016 (€
76.941,09 + IVA). si conferma che gli importi indicati nelle citate fatture sono quelli conseguenti, rispettivamente, all'emissione degli stati di avanzamento dei lavori n° 8 e n°
9; dalla lettura della documentazione allegata agli atti della causa si attesta la correttezza della consistenza delle cifre da pagare da parte resistente così come indicate, e non contestate dai contendenti neanche nelle osservazioni alla bozza di relazione peritale”.
A fronte di tanto, non si ravvisano seri elementi di giudizio, per vero neppure addotti nella presente sede su iniziativa della società opponente, per poter asseverare la risoluzione del rapporto di scambio derivante dall'appalto, per un inadempimento, che la legge pretende
“di non scarsa importanza” (art. 1455 c.c.), o tale da comportate la totale inidoneità dell'opera (art. 1668 c.c.). Profili, questi, che, per vero, esulano dalle deduzioni dell'opponente.
Ancora, neppure risaltano dalla documentazione versata gli estremi di un danno (da intendersi in senso consequenzialista) derivante dal dedotto (e indimostrato) abbandono del cantiere, profili questi, peraltro, esclusi da una diversa (e, a quel che risulta, mai gravata) pronuncia di questo Tribunale di Macerata intercorsa tra le medesime parti (opponente e opposta) del presente giudizio.
Una volta revocato il decreto ingiuntivo n. 663/2020 del 6 luglio 2020, la eventualmente già avvenuta corresponsione - in via spontanea o tramite espropriazione forzata - dell'importo oggetto di ingiunzione immediatamente esecutiva comporta la applicazione, ad opera del giusto soglio, dell'art. 113, u.c., L.F. (senza che la esecuzione della relativa pronuncia possa condizionare quella di condanna della opponente nei confronti della terza chiamata).
Qui giunti, deve darsi atto che la UBI Banca S.p.A., terza chiamata in causa su impulso della chiamante ha a sua volta domandato la pronuncia di questa ultima al Parte_1 pagamento in proprio favore dei residui importi di € 24.583,96, correlativamente alla fattura n. 93 del 30 settembre 2016 e di € 33.000,01, quanto alla fattura n. 101 del 31 ottobre 2016, che ancora non le sono state corrisposte dalla opponente debitrice.
Orbene, in senso favorevole alla domanda in esame depone anche il rilievo che, ricondotta la fattispecie al rapporto di sconto bancario, questa, secondo la opzione preferibile, si esaurisce con la cessione del credito;
onde, il soggetto scontatario fallito dopo aver ottenuto l'anticipazione non è da considerarsi obbligato alla restituzione della somma anticipata nei confronti del soggetto scontante, dovendo detta obbligazione ricadere solo ed
7 esclusivamente in capo al terzo ceduto, secondo le normali regole dettate in tema di cessione del credito.
Ne deriva che la debitrice ceduta, odierna opponente, deve essere condannata al pagamento, in favore della terza chiamata, del complessivo importo di euro 57.893,96, oltre interessi nella misura legale dal 5 gennaio 2017.
Le spese seguono la soccombenza (parziale, in ragione della metà, della Curatela quanto ai rapporti con la opponente e, totale, di questa ultima, in relazione alla domanda spiegata nei suoi confronti dalla terza chiamata) e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2172 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) accertata e dichiarata la titolarità del credito in capo alla Unione
[...]
in accoglimento della opposizione intentata dalla Controparte_6 Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 633/2020 del 6 luglio 2020;
[...]
2) in accoglimento della azione intentata dalla UBI Banca S.p.A. nei confronti della
[...]
condanna questa ultima al pagamento, in favore della UBI Banca S.p.A., del Parte_1
complessivo importo di euro 57.893,96, oltre interessi nella misura legale, dal 5 gennaio
2017 al soddisfo;
3) condanna la al pagamento, in favore Parte_2
della delle spese di lite, che, già operata la compensazione della metà, Parte_1
liquida in euro 7.000,00 per compensi, 203,25 per esborsi, oltre IVA e CPA, nonché rimborso spese forfetario come per legge;
4) condanna la al pagamento, in favore della UBI Banca S.p.A., delle spese Parte_1
di lite, che liquida in euro 14.000,00 per compensi, oltre IVA e CPA, nonché rimborso spese forfetario come per legge.
Macerata, 25 gennaio 2025.
Il Giudice
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2172 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2020, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, riservata in decisione mercè ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. dell'8 giugno 2024, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 più 20, e vertente
TRA
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Raffaelli, Domenico Segreti e Micaela Ortensi, come da incarico in atti.
OPPONENTE nonché CHIAMANTE
E
(C.F. e P.I. ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona del curatore p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Boscarato, come da investitura in atti.
OPPOSTA
NONCHE'
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Pesenti e Bruno Mandrelli, come da investitura in atti.
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludevano come da note sostitutive ex art. 127-ter c.p.c., da intendersi nella presente sede integralmente richiamate.
FATTO E DIRITTO
In capite, deve ritenersi fondata l'eccezione, levata dalla di difetto di Parte_1
titolarità, in capo alla Curatela del Fallimento del credito Controparte_1
da questa azionato in via monitoria.
Di vero, ha l'opposta dichiaratamente agito per il soddisfacimento delle seguenti ragioni di credito sì come asseritamente vantate nei confronti di (olim, Parte_1 CP_3
1 : i) relativamente ad € 77.417,54 di cui € 70.379,59 per Controparte_4 imponibile ed € 7.037,96 per IVA, quale importo residuo della fattura n.93 del 30/09/2016 dell'importo di € 154.835,09 emessa in relazione al certificato di pagamento – SAL n.8, maturato dalla in bonis, al 30/09/2016; ii) quanto ad € Controparte_1
84.635,20 di cui € 76.941,09 per imponibile ed € 7.694,11 per IVA, relativamente alla fattura n.101 del 31/10/2016, emessa dalla detta GPL in relazione al certificato di pagamento – SAL n.9 maturato al 31/10/16 e non pagato.
Ora, sia la opponente che la terza chiamata su suo impulso hanno energicamente dedotto la intervenuta cessione dei crediti appena enunciati, prima della declaratoria della decisione della Circostanza, quella della intervenuta cessione, che la Controparte_1
opposta curatela non perviene a contestare seriamente, avendo, invece e piuttosto, escluso che il duplice trasferimento avesse data certa anteriore al fallimento al quale sarebbe, tanto si assume, inopponibile.
Sennonché, a fondamento della eccezione di difetto di legittimazione (o, meglio, titolarità) attiva, depone anzitutto - anche se non solo - l'esame della copia della “notifica di cessione del credito” del 29 dicembre 2016 (v. doc. n. 3 allegato alla citazione in opposizione), con cui la banca cessionaria del credito (l'allora Banca delle Marche S.p.A.), mediante raccomandata, era a notiziare la debitrice ceduta (vale a dire la odierna parte opponente,
quale committente dei lavori), dell'intervenuta cessione del credito, ad Parte_1
opera della creditrice, la appaltatrice cedente Nel corpo Controparte_1 dell'or ora indicato documento intitolato “notifica di cessione del credito”, del 29 dicembre
2016, emerge infatti un riferimento alla intervenuta cessione “in data 13.10.2016 e
11.11.2016”, relativamente, e rispettivamente, ai crediti relativi alle fatture surrichiamate nn. 93/16 e 101/16.
Una copia della già detta “notifica di cessione del credito” del 29 dicembre 2016 affiora anche dall'incarto versato dalla terza chiamata in causa dalla opponente, che l'ha prodotta in sede di prima risposta difensiva nel presente procedimento (v. all. n. 4).
Dal confronto dei due documenti, emerge che esso è senz'altro stato spedito all'attuale opponente (debitrice ceduta) a cura della cessionaria Banca delle Marche S.p.A., prima della data della declaratoria del fallimento della cedente, rimontante al 28 febbraio 2027.
Del che si ha una seria evidenza documentale attraverso l'esame dell'allegato n. 4, pag. 7, che immediatamente oltre si riporta:
2 I dati relativi al numero della spedizione sono coincidenti con quelli riportati sulla copia del documento calato dalla opponente (v. all. n. 3, cit.):
Serve immediatamente aggiungere, a convergente elemento di giudizio utile a supportare la anteriorità della cessione e della sua notifica rispetto alla data di decozione della cedente creditrice, che il riferimento, che si trova incistato nella ridetta “notifica di cessione del credito” del 29 dicembre 2016, alla cessione pro solvendo intervenuta “in data 13.10.2016
e 11.11.2016”, trova un punto di riscontro estrinseco e a sua volta andato esente da una persuasiva contestazione (solo generica) della opposta.
Si intende fare riferimento, tra gli altri e in particolare, al doc. n 5, pag. 27, produzione terza chiamata, che si riporta:
3 Dunque, stando al contenuto della copia analogica del documento informatico appena riportato, la creditrice in bonis, per mezzo di tal - la cui estraneità o Persona_1 inappartenenza all'organigramma aziendale della compagine appaltatrice, la curatela, che
4 pur aveva a disposizione gli elementi per una fondata contestazione, non ha mai additato -, ha manifestato la volontà di cessione dei crediti oggetto di ingiunzione. Sicchè, la
“richiesta ulteriore anticipo ft. Ist. ”, di cui alla e-mail del 27 ottobre 2016, Per_2
unitamente a quanto si riferirà infra, rende non solo credibile (ma anche certamente e anteriormente databile) il contenuto dichiarativo della ridetta “notifica di cessione del credito” del 29 dicembre 2016, nella parte in cui allude a una cessione pro solvendo “in data 13.10.2016” (la detta e-mail del 27 ottobre fa riferimento ad un “ulteriore” anticipo, sul presupposto che ne fosse stato erogato uno in precedenza (ecco dunque una prima ragione per predicare la veridicità della “data 13.10.2016”).
Qui giunti, vi è da registrare che giammai l'opposta ha solo addotto che, nella corrispondenza e-mail aziendale, non figurasse una tale missiva elettronica, contestandone la veridicità né mai ha contestato la eventuale difformità tra la copia analogica del documento e il documento nativo.
Come noto, le date apposte sui documenti attestanti l'avvenuta comunicazione o consegna a distanza di un determinato atto (si pensi al rapporto di trasmissione di una e-mail) rilevano ai fini della data certa ex art. 2704 c.c.. Si tenga inoltre conto che l'imprenditore è tenuto a conservare per 10 anni, ordinatamente per ciascun affare, gli originali delle lettere e dei telegrammi ricevuti e le copie di quelli spediti (artt. 2214, comma 2, 2220, comma 2, c.c.); inoltre, in ogni momento nel corso della verifica dello stato passivo, il g.d., se necessario, può ordinare l'esibizione della corrispondenza dei telegrammi concernenti l'accertamento di un credito (art. 2711 c.c.).
Del resto, la anteriorità della cessione rispetto alla data del fallimento prende ulteriormente ragione dalla documentazione contabile prodotta dalla banca, dalla quale emergono tracce che inequivocabilmente presuppongono la previa cessione dei crediti nel quadro di un rapporto di sconto.
Se ne trae evidenza dall'analisi della copia degli estratti conto relativi al conto corrente ordinario n. 3469 e al conto anticipi n. 3471, innegabilmente intercorsi tra la
[...]
in bonis, e la Banca delle Marche S.p.A.. In particolare, a pagina Controparte_1
16 del conto anticipi n. 3471 è annotata una operazione del 23 gennaio 2017, di giroconto dal conto corrente ordinario n. 3469 di importo pari ad € 77.417,55 (quello di cui all'importo residuo di cui alla fattura n. 93/16, richiamata nella “notifica di cessione”).
Ancora una volta, la opposta, anche di fronte alla analitica descrizione delle operazioni offerta dalla banca chiamata, da questa compiuta sulla scorta e in corrispondenza della
5 documentazione versata, avrebbe potuto contrapporre a detta documentazione e descrizione, ove mai difformi sia pur solo dal punto di vista della data di registrazione in conto corrente delle poste attive e passive, una ulteriore documentazione o modello di spiegazione di diverso tenore;
né tantomeno ha mai dedotto la inesistenza di alcun rapporto regolato in conto corrente tra la e Banca Marche S.p.A. Controparte_1
Serve ulteriormente richiamare il principio per cui l'art. 2710 cod. civ. - il quale dispone che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa - trova applicazione anche nel caso in cui una delle parti sia stata dichiarata fallita, quando si tratta di provare un rapporto obbligatorio sorto in periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento, riguardando la prova, anche in tale caso, un rapporto sorto tra imprenditori e non tra il curatore e l'imprenditore "in bonis" (Cass. n. 28299/2005 e Cass. n. 7285/2013).
Correlativamente alla fattura n. 101/2016 dell'importo complessivo di € 84.635,20, dalla medesima documentazione ne affiora l'avvenuto sconto, mediante anticipo del relativo importo per € 33.000,11 (v. pagina 17 estratto conto ordinario n. 3469 tra i movimenti in avere, con data valuta 11 novembre 2016, ancora una volta collimante con la indicazione relativa alla avvenuta cessione “in data 11.11.2016”, che si trova nella “notifica di cessione di crediti” di cui la opposta ha inutilmente contestato la data certa anteriore al fallimento).
Appurato quindi che il credito di cui al ricorso per decreto ingiuntivo è stato trasferito con atti inter vivos dalla in personale del legale rappresentante Controparte_1
p.t., alla Banca delle Marche S.p.A., prima della data del conclamarsi della decozione della ne discende che la curatela non aveva alcun titolo per Controparte_1 validazione promuovere (e poi coltivare) un'azione nei confronti della debitrice ceduta, la quale è obbligata, nei limiti di cui appresso, unicamente nei confronti della cessionaria.
Onde, non resta che revocare il decreto ingiuntivo opposto.
D'altro canto, neppure può trovare accoglimento la domanda di risoluzione del contratto, con agglutinata istanza di risarcimento del danno oggetto di un credito che la opponente intende, sub specie di compensazione, portare a deconto rispetto ad un eventuale maggior dare di cui il creditore (una volta questo rettamente individuato) possa validamente professarsi titolare.
In senso contrario, vi è da rilevare che, ad evasione di un incarico espletato nell'ambito di un ormai esaurito procedimento di A.T.P., e nel contraddittorio con la odierna opponente,
l'Ing. , colà investito dell'incarico di c.t.u., appurava “la correttezza delle Controparte_5
6 cifre indicate nelle lettere A. e B. riferite all'importo residuo della fattura n. 93 del
30.09.2016 (€ 70.379,59 + IVA) e all'intero importo della fattura n. 101 del 31.10.2016 (€
76.941,09 + IVA). si conferma che gli importi indicati nelle citate fatture sono quelli conseguenti, rispettivamente, all'emissione degli stati di avanzamento dei lavori n° 8 e n°
9; dalla lettura della documentazione allegata agli atti della causa si attesta la correttezza della consistenza delle cifre da pagare da parte resistente così come indicate, e non contestate dai contendenti neanche nelle osservazioni alla bozza di relazione peritale”.
A fronte di tanto, non si ravvisano seri elementi di giudizio, per vero neppure addotti nella presente sede su iniziativa della società opponente, per poter asseverare la risoluzione del rapporto di scambio derivante dall'appalto, per un inadempimento, che la legge pretende
“di non scarsa importanza” (art. 1455 c.c.), o tale da comportate la totale inidoneità dell'opera (art. 1668 c.c.). Profili, questi, che, per vero, esulano dalle deduzioni dell'opponente.
Ancora, neppure risaltano dalla documentazione versata gli estremi di un danno (da intendersi in senso consequenzialista) derivante dal dedotto (e indimostrato) abbandono del cantiere, profili questi, peraltro, esclusi da una diversa (e, a quel che risulta, mai gravata) pronuncia di questo Tribunale di Macerata intercorsa tra le medesime parti (opponente e opposta) del presente giudizio.
Una volta revocato il decreto ingiuntivo n. 663/2020 del 6 luglio 2020, la eventualmente già avvenuta corresponsione - in via spontanea o tramite espropriazione forzata - dell'importo oggetto di ingiunzione immediatamente esecutiva comporta la applicazione, ad opera del giusto soglio, dell'art. 113, u.c., L.F. (senza che la esecuzione della relativa pronuncia possa condizionare quella di condanna della opponente nei confronti della terza chiamata).
Qui giunti, deve darsi atto che la UBI Banca S.p.A., terza chiamata in causa su impulso della chiamante ha a sua volta domandato la pronuncia di questa ultima al Parte_1 pagamento in proprio favore dei residui importi di € 24.583,96, correlativamente alla fattura n. 93 del 30 settembre 2016 e di € 33.000,01, quanto alla fattura n. 101 del 31 ottobre 2016, che ancora non le sono state corrisposte dalla opponente debitrice.
Orbene, in senso favorevole alla domanda in esame depone anche il rilievo che, ricondotta la fattispecie al rapporto di sconto bancario, questa, secondo la opzione preferibile, si esaurisce con la cessione del credito;
onde, il soggetto scontatario fallito dopo aver ottenuto l'anticipazione non è da considerarsi obbligato alla restituzione della somma anticipata nei confronti del soggetto scontante, dovendo detta obbligazione ricadere solo ed
7 esclusivamente in capo al terzo ceduto, secondo le normali regole dettate in tema di cessione del credito.
Ne deriva che la debitrice ceduta, odierna opponente, deve essere condannata al pagamento, in favore della terza chiamata, del complessivo importo di euro 57.893,96, oltre interessi nella misura legale dal 5 gennaio 2017.
Le spese seguono la soccombenza (parziale, in ragione della metà, della Curatela quanto ai rapporti con la opponente e, totale, di questa ultima, in relazione alla domanda spiegata nei suoi confronti dalla terza chiamata) e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2172 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) accertata e dichiarata la titolarità del credito in capo alla Unione
[...]
in accoglimento della opposizione intentata dalla Controparte_6 Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 633/2020 del 6 luglio 2020;
[...]
2) in accoglimento della azione intentata dalla UBI Banca S.p.A. nei confronti della
[...]
condanna questa ultima al pagamento, in favore della UBI Banca S.p.A., del Parte_1
complessivo importo di euro 57.893,96, oltre interessi nella misura legale, dal 5 gennaio
2017 al soddisfo;
3) condanna la al pagamento, in favore Parte_2
della delle spese di lite, che, già operata la compensazione della metà, Parte_1
liquida in euro 7.000,00 per compensi, 203,25 per esborsi, oltre IVA e CPA, nonché rimborso spese forfetario come per legge;
4) condanna la al pagamento, in favore della UBI Banca S.p.A., delle spese Parte_1
di lite, che liquida in euro 14.000,00 per compensi, oltre IVA e CPA, nonché rimborso spese forfetario come per legge.
Macerata, 25 gennaio 2025.
Il Giudice
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