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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/06/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 5.6.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5906/2020 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall' avv.to Gennaro Crispo e Parte_1 domiciliata come in atti
Ricorrente
in persona del lrpt, rapp. e dif. dall'avv.to Rossella Quarta, elett.te CP_1 domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 26.10.2020, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU. Tanto premesso, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento ex l. 18/80 nonché il riconoscimento dello stato di portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92. Il tutto dalla data della domanda amministrativa del 6.3.2016. CP_ Costituitosi, l , con articolate argomentazioni, ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso chiedendone il rigetto.
Disposta l'integrazione della consulenza tecnica e rinviata la causa per la decisione veniva disposta la trattazione scritta ex art. 127 c.p.c.
Nelle more del giudizio, in attuazione del Decreto n. 59/2025 del Presidente del
Tribunale di Nola - avente a oggetto la variazione tabellare immediatamente esecutiva, relativa alla Sezione Lavoro, per la definizione dello smaltimento delle cause ultra-triennali rientranti nel secondo obiettivo del PNNR (cause iscritte a ruolo nel periodo 2017-2022 ancora pendenti) – il fascicolo veniva scardinato allo scrivente dal ruolo della dott.ssa Per_1
All'udienza odierna il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esplicati.
1 Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
Ciò posto, nel merito, l'opponente contesta che il ctu della precedente fase del giudizio avrebbe sottostimato lo stato patologico della sig.ra , giungendo a Pt_1 conclusioni in netto contrasto con il dato obiettivo e documentale. In particolare, la parte lamenta che il ctu non avrebbe debitamente considerato l'incontinenza urinaria e le patologie a carico dell'apparato psichico ed osteo-articolare; deposita, altresì, documentazione medica successiva, dalla quale si evincerebbe un aggravamento dello stato invalidante.
Sicché, proposta opposizione e valutata l'opportunità, il giudice ha disposto un'integrazione dell'elaborato peritale onerando il consulente di rispondere alle censure mosse dalla ricorrente nella presente fase processuale nonché di valutare, alla luce della documentazione medica successivamente prodotta dal ricorrente, se si sia verificato, e con quale decorrenza, un aggravamento delle condizioni dell'istante. L'esperta, dott.ssa , tenuto conto della nuova documentazione medica, _2 ha ritenuto superfluo sottoporre nuovamente a visita medica la ricorrente ritenendo sufficiente una perizia sugli atti.
Al riguarda la ctu ha osservato quanto segue: «Ho preso visione dell'ulteriore documentazione sanitaria esibita e fino a quella del giugno 2022, non descrive elementi patologici nuovi che possano giustificare una diversa valutazione rispetto a quella già precedentemente espressa.
Il cambiamento del quadro clinico risulta documentato dalla cartella clinica di pronto soccorso del 13/06/2024, ricovero effettuato per una caduta accidentale
e nel corso del quale venne effettuata una TC del cranio che evidenziava una areola di netta ipodensità di nuclei della base di destra, compatibile con una lesione vascolare ischemica. Dallo studio della documentazione della stessa epoca emergono, inoltre, episodi fibrillazione atriale parossistica».
Ciò posto, la dott.ssa ha così concluso: «Sulla scorta di tali elementi, _2 credo possa ritenersi documentata la presenza dei requisiti sanitari richiesti per
2 l'indennità di accompagnamento anche in considerazione che tale quadro patologico agiva in un soggetto all'epoca già di 90 anni, essendo nata il
02/01/1934.
Tenuto conto, comunque, che la lesione cerebrale era da interpretare come esito malacico e non come episodio acuto, credo che la stessa e, quindi, i requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento debbano retrodatarsi ad almeno un anno prima di detta indagine e, quindi, al giugno 2023».
Il ctu ha, infine, valutato la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di handicap grave ex art. 3 comma 3 l.104/92. Al riguardo ha così argomentato: «Con riferimento all'inquadramento del caso nel contesto della legge 104/92, si precisa che, per le stesse considerazioni già espresse per
l'indennità di accompagnamento, attualmente esistono anche i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'handicap con connotazione di gravità (ccomma3, art. 3, L. 104/92). Ove rilevante ai fini della causa, anche l'esistenza dei requisiti sanitari in discussione può retrodatarsi al giugno 2023».
Orbene, la ctu, alla luce anche della successiva documentazione medica prodotta, ha concluso per il riconoscimento nei confronti della sig.ra Pt_2 dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap con connotazione di gravità a decorrere dal 1° giugno 2023.
Tali argomentazioni appaiono convincenti e prive di contraddizioni, e pertanto condivisibili anche dall'odierno giudicante. Pertanto, l'opposizione deve essere accolta nei limiti suddetti, riconoscendo in capo all'opponente le condizioni sanitarie per la concessione del diritto all'indennità di accompagnamento ex l. 18/80 e dello status di handicap con connotazione di gravità a far data dal 1° giugno 2023, epoca in cui la ctu ha determinato un significativo peggioramento delle condizioni di salute della ricorrente, tali da giustificare il riconoscimento del beneficio richiesto.
Il riconoscimento per un periodo successivo anche al deposito del ricorso di opposizione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite. CP_ Spese di ctu a carico dell' , stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, dichiara che sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex l.
18/80 e dello status di disabilità con connotazione di gravità, con decorrenza dal
1° giugno 2023;
2) compensa le spese di lite;
CP_
3) pone a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi processuali, liquidate con separato decreto.
Nola, 5.6.2025
Il Giudice del lavoro
3 Dott. Francesco Fucci
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