TRIB
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/05/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1344/2025
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro SENTENZA
e in q. di esercenti la potestà genitoriale di Parte_1 Parte_2 [...]
Persona_1 con l'Avv. ANTONIO CRUCITTI
RICORRENTE contro
CP_1 con il dott. e la dott.ssa Loredana Massanova Controparte_2
RESISTENTE
I ricorrenti hanno chiesto in nome del figlio minore l'accertamento tecnico preventivo ai fini del riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile grave al
100% e il beneficio dell'indennità di accompagnamento di cui alla L. , oltre alla conferma Nume_1 del riconoscimento dell'handicap grave, a far data dalla domanda amministrativa. Si è costituito l' chiedendo dichiararsi inammissibile la domanda relativa all'handicap CP_1 grave, in quanto status già riconosciuto in sede amministrativa, e resistendo sulla domanda relativa all'indennità di accompagnamento.
Successivamente l' ha depositato il verbale in autotutela del 13.05.2025, con il quale l'Ente CP_1 ha riconosciuto al minore l'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa, con richiesta di dichiarare la cessazione della materia del contendere su tale domanda, a spese compensate.
All'udienza odierna la difesa dei ricorrenti si è riportata al ricorso e ha dichiarato di rinuncia alla domanda relativa all'accertamento dell'handicap grave, insistendo per la condanna alle spese;
l' ha dato atto del riconoscimento del requisito sanitario utile ai fini dell'indennità di CP_1 accompagnamento a favore del minore, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa dell'11.11.2024, e, attesa la rinuncia alla richiesta in punto alla legge 104, ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, a spese compensate.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto al regolamento delle spese di lite, parte ricorrente ha insistito per la condanna al pagamento delle spese nei confronti dell' in virtù del principio della soccombenza virtuale. CP_1
Alla luce della coincidenza tra l'oggetto della domanda e quanto riconosciuto in sede di autotutela dall' poiché tale esito è successivo e consequenziale alla tutela svolta in sede giudiziale, si CP_1 ritiene che per il principio della soccombenza virtuale l' debba essere condannato al CP_1 pagamento delle spese di lite, sulla base delle voci di tariffa per l'attività ridotta effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata definitivamente la materia del contendere fra le parti.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di € 640,00, oltre CP_1 rimborso spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore del procuratore.
Sentenza resa ex articolo 429 cpc, pubblicata con lettura ed allegazione al verbale.
Firenze 19/05/2025
Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri
Ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro SENTENZA
e in q. di esercenti la potestà genitoriale di Parte_1 Parte_2 [...]
Persona_1 con l'Avv. ANTONIO CRUCITTI
RICORRENTE contro
CP_1 con il dott. e la dott.ssa Loredana Massanova Controparte_2
RESISTENTE
I ricorrenti hanno chiesto in nome del figlio minore l'accertamento tecnico preventivo ai fini del riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile grave al
100% e il beneficio dell'indennità di accompagnamento di cui alla L. , oltre alla conferma Nume_1 del riconoscimento dell'handicap grave, a far data dalla domanda amministrativa. Si è costituito l' chiedendo dichiararsi inammissibile la domanda relativa all'handicap CP_1 grave, in quanto status già riconosciuto in sede amministrativa, e resistendo sulla domanda relativa all'indennità di accompagnamento.
Successivamente l' ha depositato il verbale in autotutela del 13.05.2025, con il quale l'Ente CP_1 ha riconosciuto al minore l'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa, con richiesta di dichiarare la cessazione della materia del contendere su tale domanda, a spese compensate.
All'udienza odierna la difesa dei ricorrenti si è riportata al ricorso e ha dichiarato di rinuncia alla domanda relativa all'accertamento dell'handicap grave, insistendo per la condanna alle spese;
l' ha dato atto del riconoscimento del requisito sanitario utile ai fini dell'indennità di CP_1 accompagnamento a favore del minore, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa dell'11.11.2024, e, attesa la rinuncia alla richiesta in punto alla legge 104, ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, a spese compensate.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto al regolamento delle spese di lite, parte ricorrente ha insistito per la condanna al pagamento delle spese nei confronti dell' in virtù del principio della soccombenza virtuale. CP_1
Alla luce della coincidenza tra l'oggetto della domanda e quanto riconosciuto in sede di autotutela dall' poiché tale esito è successivo e consequenziale alla tutela svolta in sede giudiziale, si CP_1 ritiene che per il principio della soccombenza virtuale l' debba essere condannato al CP_1 pagamento delle spese di lite, sulla base delle voci di tariffa per l'attività ridotta effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata definitivamente la materia del contendere fra le parti.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di € 640,00, oltre CP_1 rimborso spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore del procuratore.
Sentenza resa ex articolo 429 cpc, pubblicata con lettura ed allegazione al verbale.
Firenze 19/05/2025
Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri
Ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.