Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BENEVENTO
In nome del popolo italiano il Giudice dott. Rocco Abbondandolo ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n.2852 del 2019 promosso da con Avv. Parte_1
Raffaele Scarinzi opponente contro con Avv. Mario Caliendo CP_1 opposta
Oggetto: Appalto, altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la
[...]
proponeva opposizione al Parte_1 decreto n. 687/2019 (proc. reg. n. 1634/2019) con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della
[...] della somma di €. 29.401,44, oltre interessi e spese CP_1 di procedura e ne chiedeva la revoca ed anzi proponeva domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni subiti per gli inadempimenti della CP_1
Instauratosi il contraddittorio l'opposta contestava ogni avverso dedotto e chiedeva la conferma del decreto, nonché l'accoglimento della proposta riconvenzionale, con vittoria di spese di lite.
1
La controversia oggetto di esame è relativa ai lavori di realizzazione degli interventi di mitigazione acustica dell'interconnessione di Brescia Ovest e Nodi di Brescia, Contr appaltati da alla Car Segnaletica s.r.l. (ATI) e da questa subappaltati alla relativamente alle Parte_2
“operazioni di ricerca, localizzazione ed eventuale bonifica da ordigni esplosivi residuali bellici”. Con riferimento a questi lavori l'opposta chiedeva il pagamento delle fatture n. 14 e n. 15 del 29.03.2019 di importo rispettivamente di €. 7.830,00 e di €. 21.571,44.
Va premesso che nell'ambito del rapporto tra le parti veniva redatta una scrittura in data 12.10.2018, dalla quale emergeva che a quella data la CC aveva Controp realizzato la bonifica delle parti dell'opera dalla
BAO1 alla BA20 compreso BAO7A, mentre doveva ancora realizzare la bonifica superficiale e profonda delle WBS
B07, BA07A, BA02, BA0,3, BA04, BA05, BA06, BA18 e Parte BAN20 (parziale). La si impegnava a trasmettere alla
CC la documentazione relativa alla variante interessante l'area denominata BAO7A ed a liquidare la differenza di euro 22.945,12 all'avvenuta certificazione di collaudo da parte del Genio competente.
Le altre pattuizioni relative ai corrispettivi non rilevano in questa sede perché non oggetto del giudizio e
2 comunque in assenza di contestazioni, controvertendosi solo dei lavori di cui alle predette fatture.
Dalla lettura della scrittura si rileva che la somma si riferiva ad opere già eseguite ma che dovevano essere ancora collaudate ovvero sottoposte a constatazione da parte del Genio militare. Ora dagli attestati relativi alle opere eseguite, invocati e posti a fondamento del ricorso monitorio dalla CM, nn. 10 e 11, si rileva che essi si riferiscono al periodo antecedente alla scrittura del
12.10.2028 e segnatamente trattasi di opere già eseguite e collaudate alla data del 23.3.2018, per cui non sono e non possono essere le opere ancora da collaudare di cui alla detta scrittura. Sicch é la parte attrice-ricorrente in monitorio, non ha provato il buon fondamento della propria domanda.
Per quanto riguarda, invece, il verbale di constatazione relativo ai lavori di cui alla fattura n. 14 del 23.3.2019
(solo scavo) dell'importo di euro 7.830,00 si rileva che essa si riferisce a lavori eseguiti dal 9 al 15.11.2018
(come da attestato di bonifica della CM ) e il relativo collaudo, richiesto già nel novembre 2018, veniva rilasciato solo in data 9.1.2019. Trattandosi di lavori eseguiti e collaudati successivamente alla scrittura la Contr
ha certamente diritto al pagamento.
Sta di fatto che le ulteriori opere di bonifica previste in Contr contratto non venivano eseguite dalla nel termine previsto di novembre 2018 e tantomeno successivamente;
infatti, come constatato dai funzionari del ministero della difesa, alla data del la certificazione o
3 collaudo, le opere erano sospese. Ciò rende irrilevante l'accertamento della natura essenziale o meno del termine. Le stesse opere venivano affidate in sub appalto ad altra ditta, che le eseguiva e venivano collaudate.
A fronte della prova del contratto e dell'obbligo della Contr
di eseguire i lavori dal medesimo previsti, la stessa avrebbe dovuto provare di essere stata impossibilitata o, così come pure ha allegato, di non averli potuti eseguire per colpa dell'appaltante ma tale prova non ha dato.
Sicché, pur essendo stata accertata e non essendo stata contestata la intervenuta rescissione del contratto in Contr danno della , la stessa, ha comunque diritto al pagamento dei lavori eseguiti e collaudati come innanzi indicati (fattura n. 14).
Sulla riconvenzionale di risarcimento danni osserva il
Tribunale che la parte che propone una domanda deve allegare e provare i fatti posti a fondamento della domanda che, in mancanza, va disattesa.
L'inadempimento di per sé non attribuisce il diritto al risarcimento dei danni. La parte deve provare se, quali e quanti danni abbia subito. Parte Ha allegato la una relazione tecnica di parte che dopo aver ricostruito, correttamente e con pregevole sintesi, i rapporti tra le parti, ha eseguito una stima dei danni, quantificandoli in circa 300.000,00 euro. Ora, anzitutto i danni risarcibili potrebbero essere quelli successivi alla scrittura privata e non anche quelli antecedenti, avendovi l'appaltante rinunziato
4 concedendo nuovi termini per cui la valutazione va limitata al periodo successivo al 12.10.2018.
Relativamente a questi il tecnico fa una valutazione puramente teorica, dei possibili danni ( materiali e mezzi presenti da impiegare sul cantiere e non utilizzati, Parte indisponibilità delle aree da parte di essa per la esecuzione della mitigazione acustica, rispetto alla quale erano necessariamente preliminari le opere di bonifica che doveva eseguire la CC, ma di tali danni non ha dato prova, tant'è che lo stesso tecnico nulla riferisce circa i mezzi presenti sul cantiere e non impiegati, né di un fermo dell'impresa. Tantomeno è stata allegata l'irrogazione di sanzioni da parte della committente RFI, né la stipula del successivo contratto di sub appalto a condizioni deteriori rispetto a quelle concordate con la Contr
.
Può riconoscersi, pur tuttavia, un danno da “costo d'impresa” derivante dalle attività di stipula del nuovo contratto di sub appalto e costi connessi alla riorganizzazione del cantiere ed in tal senso si può ritenere provato il danno, in via presuntiva che, in assenza di prova sul quantum, può essere liquidato equitativamente in euro 27.830,00, da cui va detratta, per compensazione, la somma di euro 7.830,00 dovuta Contr alla per le ragioni innanzi esposte.
Per gli esposti motivi va accolta l'opposizione e per quanto di ragione la proposta riconvenzionale e, revocato il decreto ingiuntivo , va condannata la CC al Parte risarcimento dei danni in favore della liquidati in
5 euro 20.000,00, già compensato i minor credito della
CC.
Spese come per legge, liquidate in considerazione del valore della causa per come proposta la domanda principale ed accolta la riconvenzionale.
PQM
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattese, definitivamente pronunziando, così provvede: accoglie l'opposizione e per l''effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 687/2019 e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna la a risarcire i danni CP_1
in favore della liquidati in Parte_1 euro 20.000,00. Contr Condanna la al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Benevento il 10/01/2025
Il Giudice
( dott. Rocco Abbondandolo )
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