Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 03/03/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 90/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente
2. dr. Arturo Pizzella Consigliere
3. avv. Mauro Casale Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato in grado di appello ex art. 127 Ter Cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 368/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Fiordelisa Leone con Parte_1
domicilio eletto in Siano alla Piazza Municipio n. 7,
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Francesco Bove con domicilio eletto in CP_1
Corso Garibaldi n. 34 presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente,
APPELLATO
E
Controparte_2
APPELLATA
E
rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Luigi Anziano con domicilio eletto in CP_3
Salerno alla via A. De Leo n. 12
APPELLATO
Oggetto: opposizione ad intimazioni di pagamento.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con sentenza n. 2106/2022 pronunciata in data 22.12.2022 il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di G.L., ha rigettato con condanna al pagamento delle spese di lite, l'opposizione CP_ proposta da nei confronti dell' dell' e dell' Parte_1 CP_3 Controparte_2
con ricorso depositato il 24.02.2022 avverso l'intimazione di pagamento n.
[...]
10020219000976272000 notificata il 19.01.2022 per il mancato pagamento di somme dovute
CP_ in virtù di n. 2 avvisi di addebito emessi dall' e n. 5 cartelle di pagamento aventi ad oggetto rate premio CP_3
2. A sostegno del proprio convincimento, il Tribunale ha osservato, in particolare, che era stata fornita prova della regolarità della notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento e che ogni eccezione relativa al decorso prescrizionale era da ritenersi infondato in quanto in quanto i termini non erano stati interrotti dalla notifica di una precedente intimazione.
3. Avverso tale sentenza il sig. ha proposto appello con ricorso depositato Parte_1 nella Cancelleria di questa Corte il 21.06.2023, dolendosi del rigetto dell'opposizione e concludendo pertanto come in atti per l'accoglimento della stessa, in totale riforma della gravata sentenza e con vittoria delle spese di lite.
CP_
4. Si costituivano con memorie ritualmente depositate l' e l' con le quali hanno CP_3 richiesto il rigetto dell'appello proposto con vittoria di spese.
5. Dopo il mutamento dell'originario relatore, all'esito dell'odierna udienza fissata ai sensi dell'art. 127 Ter Cpc e lette le conclusioni scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti in conformità dell'invito formulato con precedente decreto, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
6. L'appello nel complesso ammissibilmente proposto in riferimento a quanto “pro tempore” prescritto ex art. 434 c.p.c., è nel merito infondato e va quindi rigettato.
7. Tanto premesso e allo scopo di delineare in ragione delle doglianze formulate dall'appellante e dagli appellati la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione.
Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
8. Nella specie l'opponente ha eccepito l'estinzione per prescrizione per effetto del decorso del termine previsto attenendo anche ad un difetto sopravvenuto del titolo esecutivo per cui non può che essere qualificata come opposizione all'esecuzione.
9. Circa l'eccezione di tardività dell'opposizione va rilevato che la S.C. ha recentemente implicitamente affermato (Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397) che lo strumento idoneo a far valere l'intervenuta prescrizione può essere l'impugnazione ex art. 24, comma 5,
d.lgs. n. 46/1999, se esperita nei termini ma anche e soprattutto l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. (in combinato disposto con l'art. 618-bis c.p.c. per via della competenza del Giudice del lavoro in materia di previdenza), che tende a contestare l'an dell'esecuzione e, come è noto, uno dei « vizi » che giustificano il ricorso all'art. 615 c.p.c. è proprio l'intervenuta prescrizione del credito successiva alla formazione del titolo.
L'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui all'art. 24, comma 5,
d.lgs. n. 46/1999, precisa, la S.C. non rende incontrovertibile (come avviene per i provvedimenti giurisdizionali a seguito della mancata impugnazione)la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo
(i.e. cartella esattoriale), lasciando al destinatario della cartella la possibilità, ove vi siano i presupposti di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione, per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo.
Infatti la sentenza afferma che: « il Giudice delle leggi (ndr. Corte cost. ord. n. 111/2007), nel considerare centrale la possibilità dell'instaurazione del giudizio di opposizione, non ha mai neppure ipotizzato che la semplice scadenza del relativo (ndr. art. 24, comma 1, d.lgs. n.
46/1999) termine potesse dare luogo alla applicazione dell'art. 2953 c.c. (.....). Al riguardo va ricordato che la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 280/2005, ha ribadito il proprio costante indirizzo secondo cui è conforme a Costituzione, e va dall'interprete ricercata, soltanto una ricostruzione del sistema tributario che “non lasci il contribuente esposto, senza limiti temporali, all'azione esecutiva del fisco” ed ha osservato che l'esigenza, pur costituzionalmente inderogabile, di rinvenire termini decadenziali nella materia non può essere soddisfatta facendo riferimento a termini fissati per attività interne all'Amministrazione » (nello stesso senso anche
Corte cost. ord. n. 352/2004, ivi richiamata).
La pronuncia conferma, pertanto, il principio della indisponibilità del debito/credito contributivo che si tradurrebbe nella «irrinunciabilità» della prescrizione (ex multis, cfr. Cass. civ., 15 ottobre 2014, n. 21830; Cass. civ., 24 marzo 2005, n. 6340). Come è noto infatti, l'art. 2937 c.c. prevede l'ipotesi della rinuncia alla prescrizione quando questa è già decorsa.
10. L'opponente ha posto a fondamento della spiegata opposizione l'assunto che le pretese fatte valere si sarebbero estinte per prescrizione tanto per il caso di omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi alle intimazioni di pagamento, quanto per l'ipotesi che la notifica abbia, invece, avuto luogo.
11. Muovendo, per la sua eventuale portata assorbente, dall'esame della eccezione di prescrizione integrante motivo di opposizione, reputa la Corte che la decisione del giudice di primo grado sia condivisibile. Alcun rilievo merita l'eccezione in ordine alla circostanza che l'attività esercitata dal fosse cessata nel 2012 perché detta eccezione è inammissibile CP_4
in quanto andava proposta al momento della notifica degli atti presupposti.
12. Va, in primo luogo, confermato quanto statuito con la sentenza impugnata circa la validità delle notifiche, da ritenersi del tutto corretto e condivisibile alla luce della documentazione in atti e nemmeno adeguatamente confutato dall'appellante, considerato che, quanto ai rilievi di questi, la prova della ricezione della raccomandata fa presumere, ex art. 1335 cod. civ., la conoscenza dell'atto, spettando al destinatario l'onere eventuale di provare che l'atto notificato mancasse delle notizie previste dall'art. 145 Cpc nella formulazione vigente all'epoca della notifica laddove non possono in questa sede affrontarsi questioni relative a mere irregolarità procedurali qualificabili come di opposizione ad atti esecutivi e che comunque avrebbero dovuto essere appropriatamente proposte avverso gli atti asseritamente irregolari (cfr. Cass., sez. III, sent. n. 10326/2014). Tra l'altro va evidenziato a conforto di quanto esposto innanzi che gli avvisi di ricevimento attestanti la ricezione degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento provano incontrovertibilmente la notifica degli stessi.
13. Risulta pertanto la prova della rituale notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle di CP_ pagamento in questione ( ed . Né rileva che tale prova sia stata offerta in fotocopia e CP_3 che l'avviso di ricevimento postale non rechi l'indicazione della qualità del consegnatario sottoscrittore, atteso: - che è del tutto escluso, alla luce dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della
S.C. (cfr. Cass., SS.UU. n. 14917 del 2016; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06/06/2012;
Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16949 del 24/07/2014; Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12083 del
13/06/2016, cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza
n. 4567 del 06/03/2015), che possa farsi riferimento ad una inesistenza delle notifiche legittimamente eseguite a mezzo posta dal concessionario;
- che, alla luce del pure condiviso orientamento della S.C. (cfr., in motivazione, Cass. Sez. V, sent. n. 5397/2016 del 18.03.2016), ove, come nella specie, “il Concessionario si avvalga della facoltà, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1913, n. 602, art. 26, di provvedere alla notifica della cartella esattoriale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini del perfezionamento della notificazione è sufficiente - anche alla luce della disciplina dettata dal
D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 - che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento a carico dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente”;
- che non è nemmeno necessario, come innanzi argomentato, “che l'agente della riscossione dia la prova anche del contenuto del plico spedito con lettera raccomandata, dal momento che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo in forza della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se lo stesso destinatario dia prova di essersi incolpevolmente trovato nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 15315/2014, n. 9111/2012, n. 20027/2011)”;
- che, “in altri termini, la prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere l'invio e la conoscenza dell'atto, mentre l'onere di provare eventualmente che il plico non conteneva l'atto spetta non già al mittente…bensì al destinatario”, con richiamo a Cass. sez. I, 22 maggio 2015,
n. 10630; conf. Cass. n. 24322/2014, n. 15315/2014, n.23920/2013, n. 16155/2010, n.
17417/2007, n. 20144/2005, n. 15802/2005, n. 22133/2004, n. 771/2004, n. 11528/2003, n.
12135/2003, n. 12078/2003, n. 10536/2003, n. 4878/1992, 4083/1978;
- che non vi è un disconoscimento del documento sufficientemente specifico, e comunque il documento deve presumersi conforme all'originale in quanto formato da soggetto esercente funzione pubblica, senza alcuna prova contraria (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28096 del
30/12/2009; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014; Cass. n. 2419/06; Cass. n.
11269/04; Cass. n. 9439/10; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10326 del 13/05/2014); - che gli atti sono legittimamente notificati a mezzo della posta (cfr. Cass. n. 1091/2013 e C.
App. Torino n. 1266/2013 R.G. qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c.) se consegnati come nella specie regolarmente, del resto dovendo ricordarsi che la relazione tra la persona cui l'atto
è destinato e quella cui l'atto è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11708 del
27/05/2011; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 270 del 12/01/2012; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 9111 del
06/06/2012 pure qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c.);
- che, secondo il consolidato e condiviso orientamento della S.C., quando, come nella specie, la parte destinataria di una cartella di pagamento o di un avviso di addebito contesti di averne CP_ ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione o l' o l' dia prova della regolare CP_3
esecuzione della stessa, resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella di pagamento che non siano stati fatti valere opponendosi tempestivamente e correlativamente non vi è alcun onere probatorio in capo all'Agente o chi per esso di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento o avviso di addebito di che trattasi (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10326 del
13/05/2014; cfr. anche Cass., Sez. 2, Sentenza n. 22398 del 22/10/2009 e Cass., Sez. 3, Sentenza
n. 24235 del 27/11/2015);
--- che l'inesistenza della notificazione è configurabile “nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione” e che tali elementi consistono: “a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (Cass., SS.UU.
n. 14917 del 2016), ipotesi nella specie non ricorrenti;
--- che la notificazione può essere eseguita anche mediante diretto invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento - cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06/06/2012;
Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16949 del 24/07/2014 - , nel qual caso trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario - cfr. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12083 del
13/06/2016 -, senza necessità di un'apposita relata - cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4567 del 06/03/2015, né “che l'agente della riscossione dia la prova anche del contenuto del plico spedito con lettera raccomandata, dal momento che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo in forza della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se lo stesso destinatario dia prova di essersi incolpevolmente trovato nell'impossibilità di prenderne cognizione“ - cfr. Cass. n. 15315/2014, n. 9111/2012, n.
20027/2011 e, da ultimo, Cass. Sez. V, sent. n. 5397/2016 del 18.03.2016);
--- che, in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo, eseguita direttamente, si applicano le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 concernono esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 cod. proc. civ., con la conseguenza che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass., Sez. 5,
Sentenza n. 15315 del 04/07/2014; cfr. anche, a sostegno del rilievo della ritualità della notifica in questione: Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11708 del 27/05/2011; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06/06/2012; Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16949 del 24/07/2014; Cass., Sez. 5, Sentenza
n. 6395 del 19/03/2014; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4567 del 06/03/2015; Cass. n. 10326/2016).
14. Peraltro, e questo in aggiunta alle determinazioni finali del Tribunale, deve ritenersi comunque che i crediti per i quali è atto di gravame non si siano nemmeno successivamente alla notifica degli avvisi di addebito o cartelle di pagamento estinti per prescrizione.
Infatti va affermato, a seguito del recente nuovo orientamento assunto delle SS.UU. con la sentenza n. 2339/2016 del 17.11.2016, che detto termine è quinquennale in quanto “…è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti, comunque denominati, di riscossione mediante ruolo e comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello stato, tributarie ed extratributarie….”.
15. Va pertanto rigettato l'appello anche in merito alla decorrenza del termine di prescrizione successivo alla notificazione degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento in quanto interrotto tempestivamente dalla notifica delle intimazioni di pagamento avvenute il 13.11.2017
e quella di cui è causa il 19.01.2022, come tra l'altro nemmeno contestato da parte opponente.
16. Alla soccombenza nella lite segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del grado con declaratoria ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis. (Cass.civile sez. VI, 03/04/2018, n.8170)
P. Q. M.
La Corte così provvede:
a) rigetta l'appello, dando atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto;
CP_ b) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dall' e dall' CP_3 nel presente grado, liquidate in € 1.984,00 cadauno, oltre maggiorazione spese generali in misura del 15% di detta somma, IVA e CPA come per legge.
Salerno, 03.03.3025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Avv. Mauro Casale Dr. Maura Stassano