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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 21/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 951/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Alfredo GROSSO Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel.
Dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 951/2022 R.G. promossa da:
(P. IVA ), con sede in Moncrivello (VC), SS 593 snc, Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Vercelli, via Feliciano di
Gattinara n. 21, presso lo studio dell'avv. Alessandro Scheda, che la rappresenta e difende per procura allegata alla busta informatica contenente l'atto di citazione in appello
APPELLANTE PRINCIPALE contro
(C.F. , elettivamente domiciliato in Torino, Controparte_1 CodiceFiscale_1
Corso Luigi Einaudi n. 20, presso lo studio dell'avv. Stefano Fiore, che lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Giorgio Razeto, Giuseppe Greppi e Massimo Conti per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
e contro
, (C.F. ), in persona dell'amministratore pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Crescentino, via C. Colombo n. 5, presso lo studio dell'avv.
Pierpaolo Chiorazzo, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Claudia Tonda per procura allegata alla busta informatica contenente la comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
pagina 1 di 18
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli del 10/5/2022
– Contratto di appalto – Responsabilità ex art. 1669 c.c.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Nel merito
- confermare il decreto ingiuntivo n. 617/2019, emesso dal Tribunale di Vercelli il 19.08.2029 nella causa RGN 1618/2019 e, per l'effetto, condannare il , in Controparte_2 persona dell'Amministratore pro tempore, al pagamento, in proprio favore, della somma capitale di €
6.372,44=, oltre ad interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo, oltre alle spese della fase monitoria liquidate in € 350,00= per compensi ed € 145,00 per esborsi, oltre rimb. 15%, IVA e
CPA ex lege e alle successive occorrende;
-in ogni caso, dichiarare tenuto e condannare il , in persona Controparte_2 dell'Amministratore pro tempore, al pagamento, in proprio favore, della somma capitale di €
6.372,44=, o diversa somma ritenuta dovuta, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
-ritenere l'Ing. esclusivo responsabile degli eventuali, accertandi danni, nei Controparte_1
confronti del , per i motivi di cui in narrativa, con ogni Controparte_2
connessa pronuncia anche in punto a spese del giudizio di ATP, come liquidate con provvedimento del
11.04.2020;
- respingersi le domande tutte avanzate dalle parti appellate Ing. e CP_1 Controparte_2
, dichiarandole inammissibili, e, quanto a quest'ultima, respingere le domande che eccedono
[...]
la mera conferma della sentenza impugnata e la riedizione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado, stante l'assenza di proposizione di appello incidentale, poiché infondate in fatto e in diritto;
In via istruttoria:
-si rinnovano le istanze dedotte, come formulate in sede di memoria, ex art. 183, co. 6, c.p.c. in primo grado e non ammesse, che ivi si intendono integralmente richiamate.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del primo e del presente grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA ex lege.”
Per parte appellata e appellante incidentale Controparte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma,
Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- respingere l'appello proposto dalla Parte_1
pagina 2 di 18 - in via incidentale, in riforma della sentenza n. 1054 del 10 maggio 2022 del Tribunale di Vercelli, mai notificata:
a) in via principale, accertare la mancanza di responsabilità in capo all'Ing. e CP_1
conseguentemente respingere le domande del;
Controparte_2
b) in via subordinata, ridurre l'entità della condanna al risarcimento dei danni imputati all'Ing.
alla somma di € 15.300,00 oltre IVA, o alla diversa somma corrispondente agli effettivi CP_1
danni patiti dal CO che dovesse ritenere la Corte di Appello.
c) in via istruttoria, disporre una specifica integrazione peritale diretta a determinare se la copertura così come realizzata era conforme alle prescrizioni della normativa tecnica in merito al rispetto della pressione causata dall'azione dei venti.
Con vittoria, in tutto o in parte, delle spese e degli onorari sia di primo che di secondo grado.”
Per parte appellata : Controparte_2
“Contrariis reiectis, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino,
- dichiarare, in ogni caso e visto l'art. 345 c.p.c., l'inammissibilità dei nuovi motivi, argomenti ed eccezioni introdotti dall'appellante principale e appello notificato;
nel merito
- rigettare integralmente l'appello proposto da e l'appello Parte_1 incidentale promosso dall'Ing. , nonché le domande ed eccezioni con essi proposte Controparte_1
e, per l'effetto,
- confermare integralmente la sentenza impugnata n. 1054/2022 pubblicata il 10 maggio 2022 dal Tribunale di Vercelli – Dott.ssa E. Trotta all'esito del procedimento r.g. n. 2017/2019 (e riunito
r.g. 1405/2020).
Ove ritenuto necessario, per il caso di approfondimento istruttorio ovvero accoglimento parziale delle domande di riforma, si richiamano le conclusioni precisate all'udienza figurata del 10 maggio 2022 nel giudizio di primo grado e, quindi, rispettivamente
RELATIVAMENTE AL RUOLO R.G. 1405/2020 Tribunale di Vercelli
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
preliminarmente, in via istruttoria, ove ritenuto e ove necessario,
✓ disporre l'ammissione di prova per interpello dell'Ing. e del legale Controparte_1
rappresentante di oltre che per testi sui capi da intendersi preceduti dal rituale Parte_1
“vero che” dedotti nelle memorie istruttorie de-positate ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2 e n. 3, c.p.c. depositate, rispettivamente, in data 10 e 30 maggio 2021 e in data 1 giugno 2021
pagina 3 di 18 ✓ ferma la disposta acquisizione dell'elaborato finale c.t.u. Ing. r.g. 2002/2019, come Per_1
domandata e accolta, ovvero, in subordine, nella non creduta ipotesi in cui si ritenesse violato il contraddittorio in relazione alla quantificazione dei danni subiti alle unità abitative del CP_2
individuate (importi che peraltro incidono in modo poco significativo nel complesso dei danni lamentati, dedotti e provati), disporre integrazione di perizia – limitatamente al predetto punto – sulla base di tutti gli atti e documenti già acquisiti in contraddittorio tra le parti,
nel merito
accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 1669, 1218, 1710 e 1176, co. 2, c.c. dell'Ing.
e della in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 Parte_1 rispettivamente l'uno in qualità di progettista, direttore dei lavori e amministratore, e l'altra in qualità di impresa appaltatrice, in ragione dei gravi vizi dell'opera appaltata conseguenti alle accertate inadempienze dei convenuti;
conseguentemente
condannare i Convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dall'attore, in misura non inferiore agli individuati costi di ripristino pari ad € 99.836,00 (compresivi di i.v.a. come per legge), nonché e ai costi documentati sostenuti dal per gli interventi CP_2
susseguitisi, successivi al primo, in quanto non risolutivi e del tutto ingiustificati e, pertanto, costituenti somme in eccesso versate pari ad € 28.197,36, e così per complessivi € 128.033,36;
inoltre
condannare l'Ing. alla restituzione dei compensi ver-sati in relazione Controparte_1 all'attività espletata per l'ammontare sinora documentato pari ad € 4.775,20, fatta salva ogni azione e verifica
nonché, ancora nel merito in via principale,
RELATIVAMENTE AL RUOLO R.G. 2017/2019 Tribunale di Vercelli
accertato e dichiarato l'inadempimento della in accoglimento Parte_1 dell'eccezione di inadempimento formulata, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 617/2019 emesso dal Tribunale di Vercelli, ovvero, in ogni caso, accertare e dichiarare che null'altro è dovuto dal
in favore della respingendo le domande Controparte_2 Parte_1
avversarie in quanto infondate.
In ogni caso con il favore delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, compreso il procedimento di accertamento tecnico preventivo.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 4 di 18 Con atto di citazione, notificato in data 21/10/2019 il Controparte_2
proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Vercelli, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n.
617/2019, con il quale gli era stato ingiunto di pagare in favore di la Parte_1
somma di € 6.372,44, a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti in forza del contratto di appalto, avente ad oggetto il rifacimento del manto di copertura del , dando atto, altresì, di aver CP_2
depositato ricorso ex art. 696 bis c.p.c., notificato il 24/10/2019, per l'accertamento dei vizi e dei danni derivati dall'esecuzione di quelle opere.
A sostegno dell'opposizione, il deduceva che le opere eseguite dall'appaltatore erano CP_2
affette da gravi difetti, rilevanti ai sensi dell'art. 1669 c.c., ed imputabili alla fase di progettazione e direzione dei lavori, affidata a il quale rivestiva all'epoca sia la carica di Controparte_1
amministratore del CO, che il ruolo di ingegnere progettista dell'opera.
Nelle more del giudizio di opposizione e, depositata la relazione peritale nell'ambito dell'ATP, il
, con atto di citazione notificato il 17/9/2020, introduceva Controparte_2
un altro giudizio dinanzi al Tribunale di Vercelli, chiedendo accertarsi la responsabilità, ex art. 1669
c.c., di nella qualità di appaltatrice, e di nella Parte_1 Controparte_1
sua qualità di progettista dell'opera, chiedendo la condanna dei medesimi, in via solidale, al risarcimento del danno, quantificato nella misura di € 128.033,36, nonché la condanna di CP_1
alla restituzione delle somme versategli a titolo di compenso professionale.
[...]
costituitasi con comparsa sia nel giudizio di opposizione (R.G. Parte_1
2017/2019), sia nel giudizio seguito al deposito dell'ATP (R.G. 1405/2020), contestava la fondatezza delle domande attoree, deducendo che i vizi riscontrati erano diretta conseguenza di sopravvenuti gravi eventi atmosferici.
Parimenti costituitosi con comparsa nel giudizio iscritto al n. R.G. 1405/2020, Controparte_1
contestava le domande proposte da parte attrice, evidenziando di non aver ricevuto alcun incarico relativo alla direzione dei lavori e di aver redatto il progetto relativo alla sola sostituzione della copertura in eternit.
Il Presidente del Tribunale di Vercelli, con ordinanza in data 01/02/2021, disponeva la riunione dei predetti due giudizi.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il Tribunale in data 10/05/2022 pronunciava sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., con la quale, revocava il decreto ingiuntivo n. 617/2019, condannava i convenuti a corrispondere, in solido tra loro, in favore del la somma di € 80.760,00, CP_2
a titolo di risarcimento del danno, pari ai costi necessari al rifacimento della copertura;
nonché condannava a restituire a parte attrice la somma di € 4.775,20, ricevuta a titolo Controparte_1
pagina 5 di 18 di compensi per l'opera professionale svolta;
quanto alle spese, condannava i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese di lite e di quelle di ATP.
Avverso la predetta sentenza, non notificata, ha proposto appello con Parte_1
atto notificato in data 08/07/2022, al fine di ottenere, in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna del al pagamento del saldo dei lavori eseguiti, già oggetto della domanda proposta in CP_2
via monitoria, con assoluzione dalle domande proposte nei suoi confronti dal , CP_2 dovendosi ritenere l'ing. nico responsabile. Controparte_1
costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 26/10/2022, contrastava i Controparte_1 motivi d'appello principale e, in via di appello incidentale, chiedeva escludersi la sua responsabilità, o, in ogni caso, ridursi l'entità del risarcimento per i danni a lui imputabili ad € 15.300,00.
Si è costituto in giudizio l'appellato, , eccependo Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello pricnipale e di quello incidentale nella parte in cui introducono argomenti ed eccezioni nuove, ed in ogni caso chiedendone la reiezione nel merito;
in via istruttoria, parte appellata ha reiterato la richiesta di prova per interpello di e del legale Controparte_1
rappresentante di oltre che prova per testi sui capi di cui alle memorie ex Parte_1
art. 183, co. 6, n. 2 e 3 c.p.c.
Alla prima udienza, tenutasi in data 07/12/2022 nelle forme della trattazione scritta, questa Corte ha rigettato l'istanza sospensiva proposta dall'appellante principale, fissando udienza di precisazione delle conclusioni al 08/11/2023.
All'udienza del 08/11/2023, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in epigrafe trascritte e la causa è stata trattenuta a decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata
Preliminarmente, al fine di delimitare il thema decidendum del presente giudizio d'impugnazione, va precisato che il paragrafo 2) della motivazione della sentenza di primo grado, avente ad oggetto il rigetto dell'eccezione di nullità della relazione di ATP, ed il capo che ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire del , relativamente ai danni verificatisi all'interno delle proprietà CP_2
dei singoli condomini, non hanno formato oggetto d'impugnazione, pertanto, su tali statuizioni si è formato il giudicato.
Ciò premesso, con la sentenza impugnata il Tribunale di Vercelli ha ricostruito come, prima dell'intervento eseguito nel 2014 dalla la copertura del Parte_1 CP_2
pagina 6 di 18 fosse costituita da lastre in eternit vincolate all'orditura primaria e secondaria in Controparte_2
legno.
Dopo l'intervento di sostituzione della copertura ultimato nel 2014, nell'agosto del 2015, in conseguenza di un evento atmosferico di particolare intensità, si rendevano necessari dei lavori di manutenzione straordinaria, con sostituzione totale dell'orditura secondaria;
altri lavori di manutenzione sul manto di copertura venivano eseguiti nel 2017, a seguito di altro evento atmosferico di particolare intensità. In entrambe le occasioni l'impresa incaricata era la e Parte_1
l'ing. - all'epoca amministratore del CO - manteneva la qualifica di progettista CP_1 dell'opera ed anche di direttore dei lavori, secondo quanto risultante dai docc. 3, 4, 5 e 6 prodotti dal
CO, avendo anche l'incarico di attestare la conformità delle opere eseguite.
Il Tribunale ha pertanto ritenuto infondata la tesi sostenuta dall'ing. e diretta ad escludere una CP_1
sua responsabilità nella verifica della corretta esecuzione delle opere appaltate.
Quindi, sulla scorta degli accertamenti peritali espletati in sede di ATP, che avevano evidenziato gravi inadempienze, tanto alla fase progettuale, quanto alla fase di esecuzione dell'opera, il Tribunale ha ravvisato una responsabilità solidale, sia dell'ing. che dell'appaltatrice, Controparte_1 [...]
ex art. 1669 c.c., richiamando al riguardo l'orientamento della giurisprudenza di Parte_1
legittimità, secondo il quale l'art. 1669 c.c. è applicabile anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, qualora presentino evidente pericolo di rovina o gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo (Cass., S.U., n. 7756/2017).
Nello specifico, nella fase di progettazione - di competenza di - tali gravi omissioni Controparte_1
erano consistite, per un verso, nella mancata pianificazione di un idoneo sistema di ancoraggio del manto di copertura alla struttura portante dell'immobile, per altro verso, nella mancata sostituzione dei canali di gronda;
quanto all'impresa appaltatrice, veniva richiamato il principio secondo il quale l'obbligo di diligenza qualificata gravante sull'appaltatore, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, comprese le competenze tecniche funzionali al controllo ed alla correzione degli eventuali errori del progetto fornitogli dal committente (Cass. n. 15732/2018), sicché la responsabilità della Parte_1
era da rinvenirsi nel fatto di non aver opposto il proprio dissenso alla realizzazione di un'opera
[...]
basata su un progetto inidoneo.
In ordine alla natura solidale della responsabilità, ex art. 2055 c.c., del progettista e dell'appaltatrice, precisa la sentenza come la stessa emerga in modo chiaro dalle conclusioni del CTU, alla stregua delle pagina 7 di 18 quali “risultavano imputabili al progettista le scelte iniziali sulla natura delle opere da realizzare e all'impresa in funzione della conoscenza e dell'esperienza del suo responsabile tecnico, il Parte_1
non aver segnalato nei modi opportuni la non corretta esecuzione delle opere che stava eseguendo.”
Inoltre ha sottolineato il Tribunale come le cause dei vizi e difetti, al momento della consegna delle opere nel 2014, fossero occulte, poiché non immediatamente percepibili, sicché, il termine di un anno, previsto a pena di decadenza dall'art. 1669 c.c., aveva iniziato a decorrere dal giorno in cui il committente aveva conseguito una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, conoscenza questa raggiunta al momento del deposito della relazione nel procedimento ex art. 696 c.p.c., e cioè il
07/04/2020, sicché dovevano essere rigettate sia l'eccezione di decadenza, che quella di prescrizione, visto che l'azione risarcitoria era stata promossa dal a settembre del 2020. CP_2
Il Tribunale, proprio in considerazione della sussistenza di gravi vizi imputabili all'appaltatore, ha quindi escluso il diritto della ad ottenere il saldo dei compensi ancora dovuti Parte_1
dal per l'esecuzione delle opere, oggetto della domanda in via monitoria, così revocando il CP_2
decreto ingiuntivo opposto;
quindi, considerata la quantificazione operata dal CTU dei costi di ripristino necessari a rendere le opere conformi alle regole dell'arte, ha condannato i convenuti, in solido. alla corresponsione in favore del dell'importo di € 80.760,00, oltre IVA, ed oltre CP_2 interessi;
infine ha condannato l'ing. , stante il suo inadempimento nell'esecuzione CP_1 dell'incarico di progettazione, alla restituzione dei compensi ricevuti dal a quel titolo, e CP_2 pari ad € 4.775,20.
L'appello principale
1. Con il primo motivo d'appello lamenta la “violazione e/o falsa Parte_1 applicazione degli artt. 1667 e 1669 c.c.”, censurando la sentenza nella parte in cui, tenuto conto della natura dei vizi e difetti riscontrati, ha ritenuto non sussistere dubbi in ordine al ricorrere dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1669 c.c.
Assume l'appellante che, essendo l'ing. al momento della stipula del contratto d'appalto CP_1
l'amministratore del , quella qualifica gli avrebbe imposto di Controparte_2 denunciare i vizi ed esercitare l'azione di garanzia, ex art. 1669 c.c., dal momento che l'art. 1130 n. 4
c.c. attribuisce all'amministratore il potere di compiere gli atti conservativi, tra i quali rientra l'azione ex art. 1669 c.c.
“Il sistema normativo impone, invero, al committente tempestività e diligenza nello svolgimento delle indagini concernenti la presenza di eventuali difetti palesi nell'opera realizzata e nella denuncia dei medesimi.
pagina 8 di 18 Ove questi non vengano rilevati e denunciati in sede conclusiva del contratto, non potrà essere invocata la responsabilità dell'appaltatore (neppure quella di cui all'articolo 1669 c.c.)." (v. pag. 15 atto di citazione in appello).
Pertanto, secondo l'appellante, essendo l'ing. in possesso delle competenze Controparte_1
tecniche adeguate per rilevare la presenza dei eventuali vizi dell'opera, avrebbe dovuto tempestivamente denunciare i vizi, che erano conosciuti o conoscibili, poiché, sia per l'operare della disciplina dell'art. 1667 c.c., che per l'operare di quella di cui all'art. 1669 c.c., i vizi o difetti debbono essere occulti. Ricorrerebbe quindi l'esclusiva responsabilità dell'allora amministratore nei confronti del per i danni da questo subiti a causa dell'inerzia dell'amministratore, i cui effetti non CP_2 potrebbero quindi riverberarsi sull'impresa appaltatrice.
L'appellato , oltre a dedurre l'infondatezza di tale motivo di Controparte_2
appello, preliminarmente ne eccepisce l'inammissibilità (v. pag. 5 comparsa di costituzione in appello) per la novità della prospettazione ad esso sottesa, osservando come parte appellante abbia, per la prima volta in appello, ammesso la sussistenza dei vizi, prima sempre contestati, affermando che tuttavia quelli erano “non occulti”, attribuendo all'ing. l'onere di diligenza della loro denuncia, CP_1
tentando così di spogliarsi di ogni responsabilità.
Il motivo non è tanto inammissibile, per avere e abbandonato parte delle Parte_1 Parte_1
argomentazioni difensive svolte in primo grado, e dirette a contestare che le opere realizzate fossero viziate, quanto perché pare porre a fondamento dell'eccezione di decadenza dall'esercizio delle azioni di garanzia circostanze diverse da quelle dedotte in primo grado, e cioè la conoscenza e conoscibilità da parte dell'amministratore, ing. , viste le sue competenze tecniche e la sua partecipazione CP_1 all'opera in qualità di progettista, dei vizi della copertura poi accertati, sicché il termine per la denuncia sarebbe iniziato a decorrere dall'ultimazione delle opere.
Nel giudizio di primo grado ha sostenuto invece, dal punto di vista fattuale, Parte_1
con riferimento alla prospettata – e contestata- responsabilità ex art. 1669 c.c., che il termine annuale di decadenza sarebbe iniziato a decorrere da agosto 2015, epoca in cui si erano già verificati i fenomeni di
“scoperchiamento” del tetto (v. pag. 8 comparsa di costituzione nel giudizio iscritto al n. 2017/2019), o, quanto meno dal mese di luglio 2017 (v. pag. 18 comparsa di costituzione nel giudizio iscritto al n.
1405/2002 R.G.).
Non può quindi l'eccezione di tardività della denuncia ora fondarsi su una diversa ricostruzione, e cioè sulla conoscenza della difettosità dell'opera da parte dell'amministratore del conoscenza CP_2
che sarebbe stata posseduta sin dall'origine, al di là di essere tale prospettazione anche infondata nel merito.
pagina 9 di 18 L'ing. - che nella vicenda oggetto di causa ha assommato in sé plurime vesti, alcune delle CP_1
quali tra loro anche scarsamente compatibili - è stato ritenuto corresponsabile dell'esecuzione di opere di copertura dello stabile secondo modalità non conformi alle norme tecniche e alle regole dell'arte; egli non rappresentava il CO secondo un rapporto di immedesimazione organica, ma in forza di un rapporto di mandato, quale è quello che intercorre tra il CO e il suo amministratore, sicché la circostanza che egli non abbia denunciato i vizi, da lui conosciuti per avervi dato causa, non priva certo il committente, e cioè il CO, della facoltà di far valere la responsabilità ex art. 1669
c.c., a mezzo del diverso soggetto che nel frattempo era divenuto amministratore del CO, nel momento in cui ha conseguito la conoscenza della gravità dei vizi e della loro origine causale.
2. Con il secondo motivo d'impugnazione denuncia la contraddittorietà della Parte_1
sentenza di primo grado nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo, che aveva ad oggetto il saldo delle fatture n. 361/2015 e n. 399/2017, relative ai due interventi eseguiti successivamente al rifacimento del manto di copertura del tetto, sebbene abbia dato atto, sulla quale base di quanto ritenuto anche dal CTU, che quei lavori, salve le omissioni progettuali, “sono conformi alle regole dell'arte”.
L'appellante chiede pertanto il riconoscimento del compenso maturato in ragione dei lavori eseguiti e per i quali sono state emesse le due fatture, già oggetto di pagamenti in acconto.
La sentenza non è sul punto del tutto precisa, ma il motivo di gravame risulta comunque infondato.
Anzitutto la sentenza pare imputare il credito oggetto di domanda in via monitoria “al saldo del corrispettivo dell'appalto in relazione ai lavori eseguiti” (v. pag. 4 sentenza impugnata), sicché la ragione della revoca del decreto ingiuntivo - se pure non espressamente indicata – pare doversi ricollegare all'accertato all'inadempimento e all'eccezione, ex art. 1460 c.c., sollevata dal CP_2
È invece incontroverso che le fatture, per la data in cui sono state emesse e per i lavori in esse descritti, si riferiscano agli interventi eseguiti dall'odierna appellante sul manto copertura, a seguito degli eventi atmosferici verificatisi nell'agosto del 2015 e nel luglio del 2017.
Con riferimento a quei lavori di ripristino, il Tribunale, da un lato, escludeva che potesse tenersi conto di quanto ricevuto dal da parte della propria compagnia assicuratrice, ai fini della CP_2
riduzione del risarcimento del danno, in quanto si trattava di somme impiegate per gli interventi di manutenzione conseguenti agli eventi atmosferici, che dunque non erano state trattenute dal
, e comunque perché “detti lavori di ripristino sono risultati inidonei ad emendare le CP_2 carenze progettuali ed esecutive dell'appalto del 2013” (v. pag. 16 sentenza impugnata); dall'altro, negava il diritto del ad ottenere la restituzione di quanto versato per i lavori di ripristino CP_2
eseguiti dopo il 2015 “perché il CTU ha confermato che i lavori, per la parte eseguita nel 2015 e 2017
(e salvo le omissioni progettuali) sono conformi alle regole dell'arte.” (cfr. ibidem).
pagina 10 di 18 Orbene i lavori di ripristino del manto di copertura eseguiti nell'estate del 2015 e del 2017, consistiti nella sostituzione di pannelli di copertura e di parte della lattoneria, nelle parti divelte o danneggiate dagli eventi atmosferici, sono risultati del tutto inutili a causa dell'inadempimento originario, di carattere progettuale ed esecutivo, verificatosi nell'esecuzione delle opere appaltate nel 2013, poiché sono state riparate delle opere, che, per essere rese conformi alle norme tecniche in materia e alle regole dell'arte, necessitano di un sostanziale integrale rifacimento, secondo quanto indicato dal CTU alle pagg. da 16 a 18 della relazione depositata nel corso dell'ATP.
Il CTU ha inoltre ritenuto che vi fosse – al di là degli eventi atmosferici occorsi – anche un preciso e diretto nesso di causa tra le scelte di progettazione, direzione lavori ed esecuzione dei lavori ed i danni da “scoperchiamento dovuti alla mancanza di una adeguata verifica e pianificazione dei lavori di ancoraggio della copertura” (v. pag. 19 relazione ATP).
Rispetto a tali valutazioni tecniche, operate dal CTU, la società appellante non svolge alcun tipo di censura, sicché l'eccezione di inadempimento sollevata dal in relazione a tutte le opere CP_2
eseguite sul manto di copertura, osta al riconoscimento di un credito della Parte_1
per il saldo degli interventi di ripristino eseguiti, non avendo il ricevuto in dipendenza di CP_2 quelli alcuna prestazione, che conservi un'utilità.
L'appello principale deve pertanto essere integralmente respinto.
L'appello incidentale
a sua volta, censura l'impugnata sentenza, proponendo appello incidentale, Controparte_1
articolato attraverso tre motivi di gravame, tutti diretti a censurare la pronuncia nella parte in cui ha ritenuto sussistente una sua responsabilità ex art. 1669 c.c., per omissioni progettuali e di direzione lavori, tali da incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera.
1.Con il primo motivo d'appello ensura la pronuncia nella parte in cui l'ha Controparte_1
ritenuto responsabile per i vizi dell'opera e, in particolare, per il mancato ancoraggio dell'orditura principale del tetto alla struttura muraria del fabbricato e per la mancata sostituzione della grondaia lato strada.
Sostiene l'appellante incidentale che “le suddette opere sono quelle originarie della costruzione che risale agli anni '70. Di conseguenza, se c'è grave difetto (ciò che si contesterà) questo è sorto al momento della costruzione dell'edificio e dunque non può essere imputato dopo oltre quarant'anni al progettista intervenuto successivamente per un diverso intervento” (v. pag. 7 comparsa di costituzione in appello).
Rileva ancora l'appellante incidentale come dai documenti prodotti nel giudizio di primo grado, nonché dalle prime due voci del preventivo, emerga chiaramente come il contratto di appalto avesse ad oggetto pagina 11 di 18 unicamente la sostituzione della copertura in eternit con lastre in lamiera grecata e la sostituzione parziale delle gronde, funzionalmente connessa alla copertura da sostituire, senza che fosse previsto alcun intervento sull'orditura principale del tetto, mentre lo stesso CTU ha accertato che le lastre erano state fissate all'orditura secondaria.
Ad avviso di la sentenza sarebbe quindi erronea nella parte in cui ha affermato Controparte_1
essersi trattato di omissioni progettuali, le quali sarebbero configurabili solo in caso di integrale rifacimento del tetto e non della semplice copertura;
né i due scoperchiamenti del 2015 e del 2017 sono stati ricondotti, dalla sentenza o dal CTU, al mancato ancoraggio dell'orditura principale.
Partendo da quest'ultimo rilievo, è sufficiente osservare come si sia stata poc'anzi richiamata la parte della relazione del CTU, in cui il medesimo afferma l'esistenza di “un preciso e diretto nesso di causa” fra la progettazione e l'esecuzione dell'opera ed i danni da scoperchiamento.
Per il resto il motivo è destituito di fondamento e muove da una lettura parziale e distorta sia dei documenti di causa, che delle risultanze dell'ATP.
Per quanto concerne l'oggetto del contratto d'appalto, si trattava infatti di sostituire la copertura del fabbricato, realizzata con lastre in cemento- amianto con lastre di lamiera grecata.
Al riguardo, per quanto rileva nel presente giudizio, la delibera dell'assemblea condominiale assunta in data 17/9/2013 prendeva in esame il preventivo della che, tra le varie Parte_1
lavorazioni, prevedeva: la bonifica amianto, con incapsulamento delle lastre e trasporto in discarica;
la fornitura e posa in opera di lastre grecate coibentate dello spessore di 5 cm;
e, quanto alla lattoneria, la fornitura e posa in opera di canali di gronda, frontespizi, discesa e relativi accessori.
Parimenti tali opere erano previste nel successivo contratto d'appalto datato 25/11/2013.
Non è quindi rispondente al vero che la sostituzione delle gronde riguardasse solo quelle funzionalmente connesse alla copertura da sostituire, dato che una tale precisazione non è contenuta né nella delibera assembleare, né tanto meno nel contratto d'appalto, che indica invece “la fornitura e posa di pluviali in lamiera verniciata con diametro di mm. 80; la fornitura e posa di paragoccia;
la fornitura e posa di scossaline tra paramenti verticali e manti di copertura".
Dopodiché la circostanza che per la tipologia di copertura prima esistente (lastre in cemento-amianto) non fosse necessario l'ancoraggio dell'orditura principale del tetto alla struttura muraria del fabbricato, non toglie che la realizzazione di una diversa tipologia di copertura rendesse invece necessario quell'ancoraggio, secondo quanto chiaramente indicato dal CTU.
Il CTU, ing. ha infatti precisato come l'originaria copertura dell'edificio fosse stata Persona_2
realizzata mediante lastre in eternit, vincolante all'orditura primaria e secondaria in legno, a costituire falde a capanna disposte su due livelli;
al momento in cui si è resa necessaria la sostituzione della pagina 12 di 18 copertura, non è stata pianificata, né eseguita, alcuna attività sulla struttura portante, mentre ciò avrebbe dovuto essere fatto, essendo la struttura portante interessata dalla sostituzione di una componente di trasmissione dei carichi, quale è il manto di copertura, per cui la struttura avrebbe dovuto essere verificata, facendo applicazione delle norme tecniche valide nel periodo di redazione del progetto, e cioè le Norme Tecniche per le Costruzioni, pubblicate con il D.M. 14 gennaio 2008, le quali risultano applicabili - diversamente da quanto opinato dall'appellante incidentale - non solo nel caso di progettazione di nuove costruzioni, ma anche nel caso di interventi sulle costruzioni esistenti, secondo quanto chiaramente desumibile dal paragrafo 8 delle NTC, che riportano appunto indicazioni relative agli interventi su edifici esistenti.
Ha precisato il CTU come per “struttura” debba intendersi, in base alla letteratura tecnica e ai pareri degli ordini professionali, qualunque parte della costruzione atta a trasferire carichi e azioni su altre strutture collegate, per cui ciascuna componente strutturale è oggetto di progettazione per verificarne l'idoneità alla funzione preposta, ovvero resistere alle azioni sollecitanti. Gli elementi di tamponatura e completamento di una struttura sono universalmente considerati componenti strutturali, oggetto di progettazione, al pari delle strutture secondarie e principali cui sono collegate, il che implica anche l'obbligo di redigere una relazione di calcolo statico.
Nel caso specifico il CTU ha ritenuto che l'intervento rientrasse nella previsione di cui al paragrafo
8.4.3 delle NTC del 2008 e nel paragrafo C 8.4.3 della Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009, per cui, seppure non erano aumentati i carichi verticali, era necessaria una verifica sulla base delle norme indicate.
L'analisi statica della struttura si sarebbe dovuta basare sul dato rappresentato dall'alleggerimento della stessa, rispetto a quella iniziale (15 Kg/mq. dell'eternit, rispetto ai 9,20 Kg/mq. della lamiera grecata) e sulla conseguente maggiore esposizione all'effetto vela, determinato anche dalla maggiore omogeneità delle lastre in lamiera, continue dal colmo alla gronda, rispetto a quelle sostituite, aventi stessa larghezza, ma lunghezza unitaria di circa 2 mt.
Pertanto, ha concluso il CTU, in ciò smentendo la lettura che dell'elaborato peritale viene proposta dall'appellante incidentale, che lo scoperchiamento della struttura, seppure causato da eventi metereologici di elevata intensità, che probabilmente avrebbero in ogni modo danneggiato tetto, è stato amplificato dall'assenza totale di ancoraggio dell'orditura principale.
Le verifiche in loco, eseguite nel corso delle operazioni svolte nell'ambito dell'ATP, hanno così consentito di accertare che i problemi d'infiltrazione sono da ricondursi alla perdita dei canali perimetrali di gronda, incassati nella veletta in calcestruzzo del tetto, che non sono stati sostituiti nel corso dei lavori di rifacimento del tetto, e che, a causa della vetustà, risultano corrosi e non più a tenuta,
pagina 13 di 18 con conseguente gocciolamento, in alcuni casi molto consistente, sulla soletta del sottotetto e in più punti della facciata;
le lastre in lamiera coibentata sono state fissate all'orditura secondaria, mentre quella primaria risulta esclusivamente appoggiata e non ancorata alla struttura muraria del tetto, benché questa avrebbe dovuto essere oggetto di verifica secondo le NTC del 2008, con l'analisi dei carichi, da effettuarsi tenendo conto dell'azione del vento esercitata su un tipo di copertura diversa, sia per peso, sia per dimensioni delle lastre, rispetto alla copertura originaria dell'edificio.
A tale ultimo riguardo il CTU ha evidenziato come le tre pratiche presentate dall'ing. , in CP_1
qualità di progettista, e cioè la prima e originaria SCIA del 16/01/2014, avente ad oggetto la rimozione delle lastre di cemento-amianto e sostituzione con lamiera grecata, nonché le due successive CILA, redatte in occasione degli interventi eseguiti nell'agosto 2015 e nel luglio 2017, si presentino estremamente generiche e prive di qualsiasi approfondimento di tipo strutturale o costruttivo.
In particolare, per quanto riguarda la SCIA, e dunque i lavori di rifacimento della copertura, gli elaborati principali sono rappresentati da una relazione tecnica, composta da una stringata descrizione delle lavorazioni, corredata da alcune fotografie dello stato dei luoghi, oltre che da un generico elaborato grafico, riportante una planimetria di massima delle superfici interessate dai lavori, in assenza totale di elaborati relativi a verifiche o analisi statiche della struttura.
Le considerazioni sin qui svolte dimostrano quindi l'infondatezza dell'assunto in cui si compendia il motivo di censura, e cioè quello dell'erroneità della decisione di primo grado in tutti i punti in cui ha affermato che le opere commissionate avessero “ad oggetto sostanzialmente il rifacimento integrale del tetto o che quella era l'intenzione dei condomini" (v. pag. 11 comparsa di costituzione), visto che si trattava proprio dell'integrale sostituzione del manto di copertura con una copertura di diversa tipologia, che dunque avrebbe interagito con le strutture portanti dell'edificio secondo modalità differenti, che avrebbero dovuto essere oggetto di analisi in sede di progettazione, per individuare come quell'intervento dovesse essere raccordato da un punto di vista strutturale.
Parimenti infondata è la tesi secondo cui, considerato il danno provocato dalle infiltrazioni agli appartamenti sottostanti (per un totale di € 7.000,00), la mancata sostituzione della grondaia non potrebbe integrare un grave difetto dell'opera rilevante ai sensi dell'art. 1669 c.c.
L'esistenza di gravi difetti, idonei ad incidere sulla struttura e funzionalità dell'opera, compromettendo in modo apprezzabile la nomale fruizione dell'edificio, tra cui tipicamente rientrano le infiltrazioni d'acqua per difetti della copertura, non va infatti valutata in relazione alla rilevanza economica del danno manifestatosi, il quale potrebbe anche essere stato rilevato nelle prime fasi del suo manifestarsi.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità: “i gravi difetti di costruzione, che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c., non si identificano con i fenomeni che influiscono sulla staticità,
pagina 14 di 18 durata e conservazione dell'edificio, ma possono consistere in tutte le alterazioni che, pur riguardando direttamente una parte dell'opera, incidano sulla struttura e funzionalità globale, menomando apprezzabilmente il godimento dell'opera medesima.” (v. Cass. 09/09/2013 n. 20644; in senso conforme Cass. 03/01/2013 n. 84; Cass. 04711/2005 n. 21351) e ciò “indipendentemente dall'entità della somma di denaro occorrente per la loro eliminazione.” (v. Cass. 09/09/2013 n. 20644; in senso conforme Cass. 06/02/1998 n. 1203).
Peraltro, nel caso di specie è inconferente il riferimento ai danni verificatisi nelle unità immobiliari di proprietà dei singoli condomini, essendo quelle delle voci rimaste estranee al presente giudizio, per non essere stati i danni fatti valere dai soggetti che ne sarebbero stati legittimati.
2. Con il secondo motivo di appello incidentale, si duole della “carenza di Controparte_1 prove in ordine alla presunta mancata resistenza al vento della copertura”, richiamando il contenuto della relazione prodotta in appello (doc. 3), dalla quale si evincerebbe che la copertura rispettava i parametri sull'azione dei venti, previsti dalle norme tecniche sulle costruzioni allora vigenti.
Sostiene l'appellante incidentale che le conclusioni del CTU, sul punto, appaiono contraddittorie ed insostenibili logicamente, in quanto, per un verso, si è limitato ad affermare le carenze del progetto, senza eseguire alcuna verifica tecnica in ordine all'idoneità della copertura, per altro verso, ha sostenuto che i due scoperchiamenti erano stati provocati da eventi meteorologici di particolare gravità.
Su tale ultimo punto già ci si è soffermati in precedenza, per cui non può che essere richiamato quanto esposto, al fine di evidenziare la fuorviante e non sistematica lettura, da parte dell'appellante incidentale, delle conclusioni cui il CTU è pervenuto.
Per il resto il motivo risulta inammissibile, in quanto mira ad introdurre, attraverso una relazione tecnica di parte, argomentazioni di fatto e tecniche del tutto nuove, che non sono mai state prospettate, né nel corso dell'ATP, né nel corso del giudizio di merito, che è seguito a quello, e cioè nella sede propria del contraddittorio tecnico tra il CTU e i CTTPP, sicché la conseguente istanza istruttoria formulata nel presente grado di giudizio non ha ad oggetto la mera integrazione o l'approfondimento di temi già esaminati nel primo grado di giudizio, che non abbiano trovato in quella sede un'adeguata ed esaustiva valutazione, ma allegazioni nuove, in contrasto con il disposto dell'art. 345 c.p.c.
3. Da ultimo, con il terzo motivo d'appello incidentale, censura la sentenza di Controparte_1
primo grado nella parte in cui, nel determinare il quantum del danno risarcibile ha considerato delle lavorazioni, che avrebbero - asseritamente – dovuto essere eseguite sin dal 2014, ma che non erano invece state previste.
Assume in sostanza l'appellante che quelle non costituiscono un danno patito dal , ma CP_2
lavori che avrebbero dovuto essere eseguiti allora come oggi e che quindi non possono essere pagina 15 di 18 addebitati al . L'appellante si riferisce, in particolare, ai lavori di ancoraggio dell'orditura CP_1 principale alla muratura dell'edificio e alla sostituzione della grondaia ammalorata, con le relative opere accessorie.
Pertanto, secondo l'assunto del , questi potrebbe essere condannato soltanto a risarcire i danni CP_1
conseguenti al suo inadempimento, quali lo smontaggio e il riposizionamento delle lastre, per un costo pari a € 15.300,00.
Il Tribunale non avrebbe dunque fatto corretta applicazione di tali principi – salvo che per i costi di progettazione, originariamente non previsti, e non conteggiati ai fini del risarcimento del danno – poiché ha considerato anche la sostituzione della lattoneria ammalorata, il fissaggio della struttura lignea e il costo per il ponteggio perimetrale, che nel 2014 non era stato realizzato, utilizzando due castelli di ponte e dei parapetti ancorati alla struttura.
Il motivo è infondato sia in fatto, che in diritto.
In fatto, l'appellante incidentale continua a sostenere, in contrasto con le risultanze documentali, già in precedenza richiamate, che i lavori appaltati dal alla CP_2 Parte_1
avessero un oggetto limitato, mentre è inequivoco che sia il preventivo approvato dall'assemblea condominiale del 17/09/2013, che il contratto, prevedessero, tra le diverse voci, la sostituzione di tutta la lattoneria ammalorata, nonché per quanto riguardava le opere provvisionali il “nolo, montaggio, impiego e smontaggio di ponteggio”. Il prezzo dell'appalto veniva stabilito “a misura e a corpo”, presuntivamente, in € 98.838,05, oltre IVA, importo nel quale erano espressamente ricompresi tutti gli oneri e spese e “tutte le opere provvisionali per la formazione del cantiere.”
Tale importo contrattualmente indicato è, peraltro, del tutto coerente con gli importi versati dal all'impresa appaltatrice nel corso 2014 (v. punto 13 dell'atto di citazione in opposizione), CP_2
e cioè € 99.000,00.
In diritto, la censura trascura di considerare la natura extracontrattuale della responsabilità ex art. 1669
c.c., sicché nel caso in cui sia stata realizzata un'opera non idonea allo scopo cui era destinata, il risarcimento deve consistere nella rifusione di tutti i costi necessari a rendere l'opera conforme alla sua funzione
Ha precisato la Suprema Corte come: “l'ambito della responsabilità, posta dall'art. 1669 c.c….., in mancanza di limitazioni legali, deve ritenersi coincidere con quello generale della responsabilità extracontrattuale e, come tale, include tutte le spese necessarie per eliminare, definitivamente e radicalmente, i difetti medesimi, anche mediante la realizzazione di opere diverse e più onerose di quelle originariamente progettate, purché utili a che l'opera possa fornire la normale utilità propria della sua destinazione (Cass. Sez. 2, 04/03/2016, n. 4319).
pagina 16 di 18 Costituisce principio generale quello per cui la misura del danno risarcibile non deve essere necessariamente contenuta nei limiti di valore del bene danneggiato, ma deve avere per oggetto
l'intero pregiudizio subito dal soggetto danneggiato, essendo il risarcimento diretto alla completa
"restitutio in integrum" - per equivalente o in forma specifica - del patrimonio leso. Di tal che, accertata la responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 c.c., il risarcimento del danno riconosciuto al committente per l'eliminazione dei difetti di costruzione dell'immobile ben può essere tale da consentirgli la completa sua ristrutturazione, comportando essa un'obbligazione risarcitoria per equivalente finalizzata al completo ripristino dell'edificio, e non una reintegrazione in forma specifica ex art. 2058 c.c. (Cass. Sez. 2, 22/01/1985, n. 241).” (v. Cass. 26/06/2017 n. 15846).
Ancora di recente la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che: “in tema di responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 c.c., il risarcimento del danno riconosciuto al committente per
l'eliminazione dei difetti di costruzione dell'immobile può giungere a consentire la completa ristrutturazione di quest'ultimo, comportando tale responsabilità un'obbligazione risarcitoria per equivalente finalizzata al totale ripristino dell'edificio, e non una reintegrazione in forma specifica ex art. 2058 c.c.” (v. Cass. 30/04/2021 n. 11438).
Anche la doglianza relativa alla determinazione del quantum del risarcimento oggetto di condanna deve essere respinta.
Le spese del giudizio
Considerata l'integrale reiezione dell'appello principale e di quello incidentale, gli appellanti debbono essere condannati a rifondere al appellato le spese anche del presente grado di CP_2
giudizio, che vengono liquidate separatamente, avendo il dovuto difendersi rispetto a due CP_2
distinti atti d'appello, contenendo tuttavia la liquidazione dei compensi entro i minimi previsti per lo scaglione di valore riferimento (da € 52.001,00 a € 260.000,00), attesa la parziale comunanza dei temi trattati con i due appelli, e quindi in complessivi € 5.141,00 ciascuno (di cui € 1.489,00 per la fase di studio, € 1.100,00 per la fase introduttiva e € 2.552,00 per la fase decisionale).
Tenuto conto della reiezione degli appelli, si deve dare atto dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi
17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2013) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio, a carico dell'appellante principale e di quello incidentale.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile,
pagina 17 di 18 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e e da Parte_1 Parte_1
vverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Vercelli in data 10/05/2022, Controparte_1 respinge entrambi gli appelli, confermando l'impugnata sentenza;
condanna alla rifusione in favore del Parte_1 Parte_1 Controparte_2
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.141,00 per compensi,
[...]
oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
condanna alla rifusione in favore del Controparte_1 Controparte_2
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.141,00 per compensi,
[...]
oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante principale,
[...]
e dell'appellante incidentale, del versamento di un ulteriore Parte_1 Controparte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 23/10/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Alfredo GROSSO Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel.
Dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 951/2022 R.G. promossa da:
(P. IVA ), con sede in Moncrivello (VC), SS 593 snc, Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Vercelli, via Feliciano di
Gattinara n. 21, presso lo studio dell'avv. Alessandro Scheda, che la rappresenta e difende per procura allegata alla busta informatica contenente l'atto di citazione in appello
APPELLANTE PRINCIPALE contro
(C.F. , elettivamente domiciliato in Torino, Controparte_1 CodiceFiscale_1
Corso Luigi Einaudi n. 20, presso lo studio dell'avv. Stefano Fiore, che lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Giorgio Razeto, Giuseppe Greppi e Massimo Conti per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
e contro
, (C.F. ), in persona dell'amministratore pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Crescentino, via C. Colombo n. 5, presso lo studio dell'avv.
Pierpaolo Chiorazzo, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Claudia Tonda per procura allegata alla busta informatica contenente la comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
pagina 1 di 18
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli del 10/5/2022
– Contratto di appalto – Responsabilità ex art. 1669 c.c.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Nel merito
- confermare il decreto ingiuntivo n. 617/2019, emesso dal Tribunale di Vercelli il 19.08.2029 nella causa RGN 1618/2019 e, per l'effetto, condannare il , in Controparte_2 persona dell'Amministratore pro tempore, al pagamento, in proprio favore, della somma capitale di €
6.372,44=, oltre ad interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo, oltre alle spese della fase monitoria liquidate in € 350,00= per compensi ed € 145,00 per esborsi, oltre rimb. 15%, IVA e
CPA ex lege e alle successive occorrende;
-in ogni caso, dichiarare tenuto e condannare il , in persona Controparte_2 dell'Amministratore pro tempore, al pagamento, in proprio favore, della somma capitale di €
6.372,44=, o diversa somma ritenuta dovuta, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
-ritenere l'Ing. esclusivo responsabile degli eventuali, accertandi danni, nei Controparte_1
confronti del , per i motivi di cui in narrativa, con ogni Controparte_2
connessa pronuncia anche in punto a spese del giudizio di ATP, come liquidate con provvedimento del
11.04.2020;
- respingersi le domande tutte avanzate dalle parti appellate Ing. e CP_1 Controparte_2
, dichiarandole inammissibili, e, quanto a quest'ultima, respingere le domande che eccedono
[...]
la mera conferma della sentenza impugnata e la riedizione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado, stante l'assenza di proposizione di appello incidentale, poiché infondate in fatto e in diritto;
In via istruttoria:
-si rinnovano le istanze dedotte, come formulate in sede di memoria, ex art. 183, co. 6, c.p.c. in primo grado e non ammesse, che ivi si intendono integralmente richiamate.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del primo e del presente grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA ex lege.”
Per parte appellata e appellante incidentale Controparte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma,
Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- respingere l'appello proposto dalla Parte_1
pagina 2 di 18 - in via incidentale, in riforma della sentenza n. 1054 del 10 maggio 2022 del Tribunale di Vercelli, mai notificata:
a) in via principale, accertare la mancanza di responsabilità in capo all'Ing. e CP_1
conseguentemente respingere le domande del;
Controparte_2
b) in via subordinata, ridurre l'entità della condanna al risarcimento dei danni imputati all'Ing.
alla somma di € 15.300,00 oltre IVA, o alla diversa somma corrispondente agli effettivi CP_1
danni patiti dal CO che dovesse ritenere la Corte di Appello.
c) in via istruttoria, disporre una specifica integrazione peritale diretta a determinare se la copertura così come realizzata era conforme alle prescrizioni della normativa tecnica in merito al rispetto della pressione causata dall'azione dei venti.
Con vittoria, in tutto o in parte, delle spese e degli onorari sia di primo che di secondo grado.”
Per parte appellata : Controparte_2
“Contrariis reiectis, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino,
- dichiarare, in ogni caso e visto l'art. 345 c.p.c., l'inammissibilità dei nuovi motivi, argomenti ed eccezioni introdotti dall'appellante principale e appello notificato;
nel merito
- rigettare integralmente l'appello proposto da e l'appello Parte_1 incidentale promosso dall'Ing. , nonché le domande ed eccezioni con essi proposte Controparte_1
e, per l'effetto,
- confermare integralmente la sentenza impugnata n. 1054/2022 pubblicata il 10 maggio 2022 dal Tribunale di Vercelli – Dott.ssa E. Trotta all'esito del procedimento r.g. n. 2017/2019 (e riunito
r.g. 1405/2020).
Ove ritenuto necessario, per il caso di approfondimento istruttorio ovvero accoglimento parziale delle domande di riforma, si richiamano le conclusioni precisate all'udienza figurata del 10 maggio 2022 nel giudizio di primo grado e, quindi, rispettivamente
RELATIVAMENTE AL RUOLO R.G. 1405/2020 Tribunale di Vercelli
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
preliminarmente, in via istruttoria, ove ritenuto e ove necessario,
✓ disporre l'ammissione di prova per interpello dell'Ing. e del legale Controparte_1
rappresentante di oltre che per testi sui capi da intendersi preceduti dal rituale Parte_1
“vero che” dedotti nelle memorie istruttorie de-positate ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2 e n. 3, c.p.c. depositate, rispettivamente, in data 10 e 30 maggio 2021 e in data 1 giugno 2021
pagina 3 di 18 ✓ ferma la disposta acquisizione dell'elaborato finale c.t.u. Ing. r.g. 2002/2019, come Per_1
domandata e accolta, ovvero, in subordine, nella non creduta ipotesi in cui si ritenesse violato il contraddittorio in relazione alla quantificazione dei danni subiti alle unità abitative del CP_2
individuate (importi che peraltro incidono in modo poco significativo nel complesso dei danni lamentati, dedotti e provati), disporre integrazione di perizia – limitatamente al predetto punto – sulla base di tutti gli atti e documenti già acquisiti in contraddittorio tra le parti,
nel merito
accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 1669, 1218, 1710 e 1176, co. 2, c.c. dell'Ing.
e della in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 Parte_1 rispettivamente l'uno in qualità di progettista, direttore dei lavori e amministratore, e l'altra in qualità di impresa appaltatrice, in ragione dei gravi vizi dell'opera appaltata conseguenti alle accertate inadempienze dei convenuti;
conseguentemente
condannare i Convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dall'attore, in misura non inferiore agli individuati costi di ripristino pari ad € 99.836,00 (compresivi di i.v.a. come per legge), nonché e ai costi documentati sostenuti dal per gli interventi CP_2
susseguitisi, successivi al primo, in quanto non risolutivi e del tutto ingiustificati e, pertanto, costituenti somme in eccesso versate pari ad € 28.197,36, e così per complessivi € 128.033,36;
inoltre
condannare l'Ing. alla restituzione dei compensi ver-sati in relazione Controparte_1 all'attività espletata per l'ammontare sinora documentato pari ad € 4.775,20, fatta salva ogni azione e verifica
nonché, ancora nel merito in via principale,
RELATIVAMENTE AL RUOLO R.G. 2017/2019 Tribunale di Vercelli
accertato e dichiarato l'inadempimento della in accoglimento Parte_1 dell'eccezione di inadempimento formulata, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 617/2019 emesso dal Tribunale di Vercelli, ovvero, in ogni caso, accertare e dichiarare che null'altro è dovuto dal
in favore della respingendo le domande Controparte_2 Parte_1
avversarie in quanto infondate.
In ogni caso con il favore delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, compreso il procedimento di accertamento tecnico preventivo.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 4 di 18 Con atto di citazione, notificato in data 21/10/2019 il Controparte_2
proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Vercelli, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n.
617/2019, con il quale gli era stato ingiunto di pagare in favore di la Parte_1
somma di € 6.372,44, a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti in forza del contratto di appalto, avente ad oggetto il rifacimento del manto di copertura del , dando atto, altresì, di aver CP_2
depositato ricorso ex art. 696 bis c.p.c., notificato il 24/10/2019, per l'accertamento dei vizi e dei danni derivati dall'esecuzione di quelle opere.
A sostegno dell'opposizione, il deduceva che le opere eseguite dall'appaltatore erano CP_2
affette da gravi difetti, rilevanti ai sensi dell'art. 1669 c.c., ed imputabili alla fase di progettazione e direzione dei lavori, affidata a il quale rivestiva all'epoca sia la carica di Controparte_1
amministratore del CO, che il ruolo di ingegnere progettista dell'opera.
Nelle more del giudizio di opposizione e, depositata la relazione peritale nell'ambito dell'ATP, il
, con atto di citazione notificato il 17/9/2020, introduceva Controparte_2
un altro giudizio dinanzi al Tribunale di Vercelli, chiedendo accertarsi la responsabilità, ex art. 1669
c.c., di nella qualità di appaltatrice, e di nella Parte_1 Controparte_1
sua qualità di progettista dell'opera, chiedendo la condanna dei medesimi, in via solidale, al risarcimento del danno, quantificato nella misura di € 128.033,36, nonché la condanna di CP_1
alla restituzione delle somme versategli a titolo di compenso professionale.
[...]
costituitasi con comparsa sia nel giudizio di opposizione (R.G. Parte_1
2017/2019), sia nel giudizio seguito al deposito dell'ATP (R.G. 1405/2020), contestava la fondatezza delle domande attoree, deducendo che i vizi riscontrati erano diretta conseguenza di sopravvenuti gravi eventi atmosferici.
Parimenti costituitosi con comparsa nel giudizio iscritto al n. R.G. 1405/2020, Controparte_1
contestava le domande proposte da parte attrice, evidenziando di non aver ricevuto alcun incarico relativo alla direzione dei lavori e di aver redatto il progetto relativo alla sola sostituzione della copertura in eternit.
Il Presidente del Tribunale di Vercelli, con ordinanza in data 01/02/2021, disponeva la riunione dei predetti due giudizi.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il Tribunale in data 10/05/2022 pronunciava sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., con la quale, revocava il decreto ingiuntivo n. 617/2019, condannava i convenuti a corrispondere, in solido tra loro, in favore del la somma di € 80.760,00, CP_2
a titolo di risarcimento del danno, pari ai costi necessari al rifacimento della copertura;
nonché condannava a restituire a parte attrice la somma di € 4.775,20, ricevuta a titolo Controparte_1
pagina 5 di 18 di compensi per l'opera professionale svolta;
quanto alle spese, condannava i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese di lite e di quelle di ATP.
Avverso la predetta sentenza, non notificata, ha proposto appello con Parte_1
atto notificato in data 08/07/2022, al fine di ottenere, in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna del al pagamento del saldo dei lavori eseguiti, già oggetto della domanda proposta in CP_2
via monitoria, con assoluzione dalle domande proposte nei suoi confronti dal , CP_2 dovendosi ritenere l'ing. nico responsabile. Controparte_1
costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 26/10/2022, contrastava i Controparte_1 motivi d'appello principale e, in via di appello incidentale, chiedeva escludersi la sua responsabilità, o, in ogni caso, ridursi l'entità del risarcimento per i danni a lui imputabili ad € 15.300,00.
Si è costituto in giudizio l'appellato, , eccependo Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello pricnipale e di quello incidentale nella parte in cui introducono argomenti ed eccezioni nuove, ed in ogni caso chiedendone la reiezione nel merito;
in via istruttoria, parte appellata ha reiterato la richiesta di prova per interpello di e del legale Controparte_1
rappresentante di oltre che prova per testi sui capi di cui alle memorie ex Parte_1
art. 183, co. 6, n. 2 e 3 c.p.c.
Alla prima udienza, tenutasi in data 07/12/2022 nelle forme della trattazione scritta, questa Corte ha rigettato l'istanza sospensiva proposta dall'appellante principale, fissando udienza di precisazione delle conclusioni al 08/11/2023.
All'udienza del 08/11/2023, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in epigrafe trascritte e la causa è stata trattenuta a decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata
Preliminarmente, al fine di delimitare il thema decidendum del presente giudizio d'impugnazione, va precisato che il paragrafo 2) della motivazione della sentenza di primo grado, avente ad oggetto il rigetto dell'eccezione di nullità della relazione di ATP, ed il capo che ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire del , relativamente ai danni verificatisi all'interno delle proprietà CP_2
dei singoli condomini, non hanno formato oggetto d'impugnazione, pertanto, su tali statuizioni si è formato il giudicato.
Ciò premesso, con la sentenza impugnata il Tribunale di Vercelli ha ricostruito come, prima dell'intervento eseguito nel 2014 dalla la copertura del Parte_1 CP_2
pagina 6 di 18 fosse costituita da lastre in eternit vincolate all'orditura primaria e secondaria in Controparte_2
legno.
Dopo l'intervento di sostituzione della copertura ultimato nel 2014, nell'agosto del 2015, in conseguenza di un evento atmosferico di particolare intensità, si rendevano necessari dei lavori di manutenzione straordinaria, con sostituzione totale dell'orditura secondaria;
altri lavori di manutenzione sul manto di copertura venivano eseguiti nel 2017, a seguito di altro evento atmosferico di particolare intensità. In entrambe le occasioni l'impresa incaricata era la e Parte_1
l'ing. - all'epoca amministratore del CO - manteneva la qualifica di progettista CP_1 dell'opera ed anche di direttore dei lavori, secondo quanto risultante dai docc. 3, 4, 5 e 6 prodotti dal
CO, avendo anche l'incarico di attestare la conformità delle opere eseguite.
Il Tribunale ha pertanto ritenuto infondata la tesi sostenuta dall'ing. e diretta ad escludere una CP_1
sua responsabilità nella verifica della corretta esecuzione delle opere appaltate.
Quindi, sulla scorta degli accertamenti peritali espletati in sede di ATP, che avevano evidenziato gravi inadempienze, tanto alla fase progettuale, quanto alla fase di esecuzione dell'opera, il Tribunale ha ravvisato una responsabilità solidale, sia dell'ing. che dell'appaltatrice, Controparte_1 [...]
ex art. 1669 c.c., richiamando al riguardo l'orientamento della giurisprudenza di Parte_1
legittimità, secondo il quale l'art. 1669 c.c. è applicabile anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, qualora presentino evidente pericolo di rovina o gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo (Cass., S.U., n. 7756/2017).
Nello specifico, nella fase di progettazione - di competenza di - tali gravi omissioni Controparte_1
erano consistite, per un verso, nella mancata pianificazione di un idoneo sistema di ancoraggio del manto di copertura alla struttura portante dell'immobile, per altro verso, nella mancata sostituzione dei canali di gronda;
quanto all'impresa appaltatrice, veniva richiamato il principio secondo il quale l'obbligo di diligenza qualificata gravante sull'appaltatore, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, comprese le competenze tecniche funzionali al controllo ed alla correzione degli eventuali errori del progetto fornitogli dal committente (Cass. n. 15732/2018), sicché la responsabilità della Parte_1
era da rinvenirsi nel fatto di non aver opposto il proprio dissenso alla realizzazione di un'opera
[...]
basata su un progetto inidoneo.
In ordine alla natura solidale della responsabilità, ex art. 2055 c.c., del progettista e dell'appaltatrice, precisa la sentenza come la stessa emerga in modo chiaro dalle conclusioni del CTU, alla stregua delle pagina 7 di 18 quali “risultavano imputabili al progettista le scelte iniziali sulla natura delle opere da realizzare e all'impresa in funzione della conoscenza e dell'esperienza del suo responsabile tecnico, il Parte_1
non aver segnalato nei modi opportuni la non corretta esecuzione delle opere che stava eseguendo.”
Inoltre ha sottolineato il Tribunale come le cause dei vizi e difetti, al momento della consegna delle opere nel 2014, fossero occulte, poiché non immediatamente percepibili, sicché, il termine di un anno, previsto a pena di decadenza dall'art. 1669 c.c., aveva iniziato a decorrere dal giorno in cui il committente aveva conseguito una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, conoscenza questa raggiunta al momento del deposito della relazione nel procedimento ex art. 696 c.p.c., e cioè il
07/04/2020, sicché dovevano essere rigettate sia l'eccezione di decadenza, che quella di prescrizione, visto che l'azione risarcitoria era stata promossa dal a settembre del 2020. CP_2
Il Tribunale, proprio in considerazione della sussistenza di gravi vizi imputabili all'appaltatore, ha quindi escluso il diritto della ad ottenere il saldo dei compensi ancora dovuti Parte_1
dal per l'esecuzione delle opere, oggetto della domanda in via monitoria, così revocando il CP_2
decreto ingiuntivo opposto;
quindi, considerata la quantificazione operata dal CTU dei costi di ripristino necessari a rendere le opere conformi alle regole dell'arte, ha condannato i convenuti, in solido. alla corresponsione in favore del dell'importo di € 80.760,00, oltre IVA, ed oltre CP_2 interessi;
infine ha condannato l'ing. , stante il suo inadempimento nell'esecuzione CP_1 dell'incarico di progettazione, alla restituzione dei compensi ricevuti dal a quel titolo, e CP_2 pari ad € 4.775,20.
L'appello principale
1. Con il primo motivo d'appello lamenta la “violazione e/o falsa Parte_1 applicazione degli artt. 1667 e 1669 c.c.”, censurando la sentenza nella parte in cui, tenuto conto della natura dei vizi e difetti riscontrati, ha ritenuto non sussistere dubbi in ordine al ricorrere dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1669 c.c.
Assume l'appellante che, essendo l'ing. al momento della stipula del contratto d'appalto CP_1
l'amministratore del , quella qualifica gli avrebbe imposto di Controparte_2 denunciare i vizi ed esercitare l'azione di garanzia, ex art. 1669 c.c., dal momento che l'art. 1130 n. 4
c.c. attribuisce all'amministratore il potere di compiere gli atti conservativi, tra i quali rientra l'azione ex art. 1669 c.c.
“Il sistema normativo impone, invero, al committente tempestività e diligenza nello svolgimento delle indagini concernenti la presenza di eventuali difetti palesi nell'opera realizzata e nella denuncia dei medesimi.
pagina 8 di 18 Ove questi non vengano rilevati e denunciati in sede conclusiva del contratto, non potrà essere invocata la responsabilità dell'appaltatore (neppure quella di cui all'articolo 1669 c.c.)." (v. pag. 15 atto di citazione in appello).
Pertanto, secondo l'appellante, essendo l'ing. in possesso delle competenze Controparte_1
tecniche adeguate per rilevare la presenza dei eventuali vizi dell'opera, avrebbe dovuto tempestivamente denunciare i vizi, che erano conosciuti o conoscibili, poiché, sia per l'operare della disciplina dell'art. 1667 c.c., che per l'operare di quella di cui all'art. 1669 c.c., i vizi o difetti debbono essere occulti. Ricorrerebbe quindi l'esclusiva responsabilità dell'allora amministratore nei confronti del per i danni da questo subiti a causa dell'inerzia dell'amministratore, i cui effetti non CP_2 potrebbero quindi riverberarsi sull'impresa appaltatrice.
L'appellato , oltre a dedurre l'infondatezza di tale motivo di Controparte_2
appello, preliminarmente ne eccepisce l'inammissibilità (v. pag. 5 comparsa di costituzione in appello) per la novità della prospettazione ad esso sottesa, osservando come parte appellante abbia, per la prima volta in appello, ammesso la sussistenza dei vizi, prima sempre contestati, affermando che tuttavia quelli erano “non occulti”, attribuendo all'ing. l'onere di diligenza della loro denuncia, CP_1
tentando così di spogliarsi di ogni responsabilità.
Il motivo non è tanto inammissibile, per avere e abbandonato parte delle Parte_1 Parte_1
argomentazioni difensive svolte in primo grado, e dirette a contestare che le opere realizzate fossero viziate, quanto perché pare porre a fondamento dell'eccezione di decadenza dall'esercizio delle azioni di garanzia circostanze diverse da quelle dedotte in primo grado, e cioè la conoscenza e conoscibilità da parte dell'amministratore, ing. , viste le sue competenze tecniche e la sua partecipazione CP_1 all'opera in qualità di progettista, dei vizi della copertura poi accertati, sicché il termine per la denuncia sarebbe iniziato a decorrere dall'ultimazione delle opere.
Nel giudizio di primo grado ha sostenuto invece, dal punto di vista fattuale, Parte_1
con riferimento alla prospettata – e contestata- responsabilità ex art. 1669 c.c., che il termine annuale di decadenza sarebbe iniziato a decorrere da agosto 2015, epoca in cui si erano già verificati i fenomeni di
“scoperchiamento” del tetto (v. pag. 8 comparsa di costituzione nel giudizio iscritto al n. 2017/2019), o, quanto meno dal mese di luglio 2017 (v. pag. 18 comparsa di costituzione nel giudizio iscritto al n.
1405/2002 R.G.).
Non può quindi l'eccezione di tardività della denuncia ora fondarsi su una diversa ricostruzione, e cioè sulla conoscenza della difettosità dell'opera da parte dell'amministratore del conoscenza CP_2
che sarebbe stata posseduta sin dall'origine, al di là di essere tale prospettazione anche infondata nel merito.
pagina 9 di 18 L'ing. - che nella vicenda oggetto di causa ha assommato in sé plurime vesti, alcune delle CP_1
quali tra loro anche scarsamente compatibili - è stato ritenuto corresponsabile dell'esecuzione di opere di copertura dello stabile secondo modalità non conformi alle norme tecniche e alle regole dell'arte; egli non rappresentava il CO secondo un rapporto di immedesimazione organica, ma in forza di un rapporto di mandato, quale è quello che intercorre tra il CO e il suo amministratore, sicché la circostanza che egli non abbia denunciato i vizi, da lui conosciuti per avervi dato causa, non priva certo il committente, e cioè il CO, della facoltà di far valere la responsabilità ex art. 1669
c.c., a mezzo del diverso soggetto che nel frattempo era divenuto amministratore del CO, nel momento in cui ha conseguito la conoscenza della gravità dei vizi e della loro origine causale.
2. Con il secondo motivo d'impugnazione denuncia la contraddittorietà della Parte_1
sentenza di primo grado nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo, che aveva ad oggetto il saldo delle fatture n. 361/2015 e n. 399/2017, relative ai due interventi eseguiti successivamente al rifacimento del manto di copertura del tetto, sebbene abbia dato atto, sulla quale base di quanto ritenuto anche dal CTU, che quei lavori, salve le omissioni progettuali, “sono conformi alle regole dell'arte”.
L'appellante chiede pertanto il riconoscimento del compenso maturato in ragione dei lavori eseguiti e per i quali sono state emesse le due fatture, già oggetto di pagamenti in acconto.
La sentenza non è sul punto del tutto precisa, ma il motivo di gravame risulta comunque infondato.
Anzitutto la sentenza pare imputare il credito oggetto di domanda in via monitoria “al saldo del corrispettivo dell'appalto in relazione ai lavori eseguiti” (v. pag. 4 sentenza impugnata), sicché la ragione della revoca del decreto ingiuntivo - se pure non espressamente indicata – pare doversi ricollegare all'accertato all'inadempimento e all'eccezione, ex art. 1460 c.c., sollevata dal CP_2
È invece incontroverso che le fatture, per la data in cui sono state emesse e per i lavori in esse descritti, si riferiscano agli interventi eseguiti dall'odierna appellante sul manto copertura, a seguito degli eventi atmosferici verificatisi nell'agosto del 2015 e nel luglio del 2017.
Con riferimento a quei lavori di ripristino, il Tribunale, da un lato, escludeva che potesse tenersi conto di quanto ricevuto dal da parte della propria compagnia assicuratrice, ai fini della CP_2
riduzione del risarcimento del danno, in quanto si trattava di somme impiegate per gli interventi di manutenzione conseguenti agli eventi atmosferici, che dunque non erano state trattenute dal
, e comunque perché “detti lavori di ripristino sono risultati inidonei ad emendare le CP_2 carenze progettuali ed esecutive dell'appalto del 2013” (v. pag. 16 sentenza impugnata); dall'altro, negava il diritto del ad ottenere la restituzione di quanto versato per i lavori di ripristino CP_2
eseguiti dopo il 2015 “perché il CTU ha confermato che i lavori, per la parte eseguita nel 2015 e 2017
(e salvo le omissioni progettuali) sono conformi alle regole dell'arte.” (cfr. ibidem).
pagina 10 di 18 Orbene i lavori di ripristino del manto di copertura eseguiti nell'estate del 2015 e del 2017, consistiti nella sostituzione di pannelli di copertura e di parte della lattoneria, nelle parti divelte o danneggiate dagli eventi atmosferici, sono risultati del tutto inutili a causa dell'inadempimento originario, di carattere progettuale ed esecutivo, verificatosi nell'esecuzione delle opere appaltate nel 2013, poiché sono state riparate delle opere, che, per essere rese conformi alle norme tecniche in materia e alle regole dell'arte, necessitano di un sostanziale integrale rifacimento, secondo quanto indicato dal CTU alle pagg. da 16 a 18 della relazione depositata nel corso dell'ATP.
Il CTU ha inoltre ritenuto che vi fosse – al di là degli eventi atmosferici occorsi – anche un preciso e diretto nesso di causa tra le scelte di progettazione, direzione lavori ed esecuzione dei lavori ed i danni da “scoperchiamento dovuti alla mancanza di una adeguata verifica e pianificazione dei lavori di ancoraggio della copertura” (v. pag. 19 relazione ATP).
Rispetto a tali valutazioni tecniche, operate dal CTU, la società appellante non svolge alcun tipo di censura, sicché l'eccezione di inadempimento sollevata dal in relazione a tutte le opere CP_2
eseguite sul manto di copertura, osta al riconoscimento di un credito della Parte_1
per il saldo degli interventi di ripristino eseguiti, non avendo il ricevuto in dipendenza di CP_2 quelli alcuna prestazione, che conservi un'utilità.
L'appello principale deve pertanto essere integralmente respinto.
L'appello incidentale
a sua volta, censura l'impugnata sentenza, proponendo appello incidentale, Controparte_1
articolato attraverso tre motivi di gravame, tutti diretti a censurare la pronuncia nella parte in cui ha ritenuto sussistente una sua responsabilità ex art. 1669 c.c., per omissioni progettuali e di direzione lavori, tali da incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera.
1.Con il primo motivo d'appello ensura la pronuncia nella parte in cui l'ha Controparte_1
ritenuto responsabile per i vizi dell'opera e, in particolare, per il mancato ancoraggio dell'orditura principale del tetto alla struttura muraria del fabbricato e per la mancata sostituzione della grondaia lato strada.
Sostiene l'appellante incidentale che “le suddette opere sono quelle originarie della costruzione che risale agli anni '70. Di conseguenza, se c'è grave difetto (ciò che si contesterà) questo è sorto al momento della costruzione dell'edificio e dunque non può essere imputato dopo oltre quarant'anni al progettista intervenuto successivamente per un diverso intervento” (v. pag. 7 comparsa di costituzione in appello).
Rileva ancora l'appellante incidentale come dai documenti prodotti nel giudizio di primo grado, nonché dalle prime due voci del preventivo, emerga chiaramente come il contratto di appalto avesse ad oggetto pagina 11 di 18 unicamente la sostituzione della copertura in eternit con lastre in lamiera grecata e la sostituzione parziale delle gronde, funzionalmente connessa alla copertura da sostituire, senza che fosse previsto alcun intervento sull'orditura principale del tetto, mentre lo stesso CTU ha accertato che le lastre erano state fissate all'orditura secondaria.
Ad avviso di la sentenza sarebbe quindi erronea nella parte in cui ha affermato Controparte_1
essersi trattato di omissioni progettuali, le quali sarebbero configurabili solo in caso di integrale rifacimento del tetto e non della semplice copertura;
né i due scoperchiamenti del 2015 e del 2017 sono stati ricondotti, dalla sentenza o dal CTU, al mancato ancoraggio dell'orditura principale.
Partendo da quest'ultimo rilievo, è sufficiente osservare come si sia stata poc'anzi richiamata la parte della relazione del CTU, in cui il medesimo afferma l'esistenza di “un preciso e diretto nesso di causa” fra la progettazione e l'esecuzione dell'opera ed i danni da scoperchiamento.
Per il resto il motivo è destituito di fondamento e muove da una lettura parziale e distorta sia dei documenti di causa, che delle risultanze dell'ATP.
Per quanto concerne l'oggetto del contratto d'appalto, si trattava infatti di sostituire la copertura del fabbricato, realizzata con lastre in cemento- amianto con lastre di lamiera grecata.
Al riguardo, per quanto rileva nel presente giudizio, la delibera dell'assemblea condominiale assunta in data 17/9/2013 prendeva in esame il preventivo della che, tra le varie Parte_1
lavorazioni, prevedeva: la bonifica amianto, con incapsulamento delle lastre e trasporto in discarica;
la fornitura e posa in opera di lastre grecate coibentate dello spessore di 5 cm;
e, quanto alla lattoneria, la fornitura e posa in opera di canali di gronda, frontespizi, discesa e relativi accessori.
Parimenti tali opere erano previste nel successivo contratto d'appalto datato 25/11/2013.
Non è quindi rispondente al vero che la sostituzione delle gronde riguardasse solo quelle funzionalmente connesse alla copertura da sostituire, dato che una tale precisazione non è contenuta né nella delibera assembleare, né tanto meno nel contratto d'appalto, che indica invece “la fornitura e posa di pluviali in lamiera verniciata con diametro di mm. 80; la fornitura e posa di paragoccia;
la fornitura e posa di scossaline tra paramenti verticali e manti di copertura".
Dopodiché la circostanza che per la tipologia di copertura prima esistente (lastre in cemento-amianto) non fosse necessario l'ancoraggio dell'orditura principale del tetto alla struttura muraria del fabbricato, non toglie che la realizzazione di una diversa tipologia di copertura rendesse invece necessario quell'ancoraggio, secondo quanto chiaramente indicato dal CTU.
Il CTU, ing. ha infatti precisato come l'originaria copertura dell'edificio fosse stata Persona_2
realizzata mediante lastre in eternit, vincolante all'orditura primaria e secondaria in legno, a costituire falde a capanna disposte su due livelli;
al momento in cui si è resa necessaria la sostituzione della pagina 12 di 18 copertura, non è stata pianificata, né eseguita, alcuna attività sulla struttura portante, mentre ciò avrebbe dovuto essere fatto, essendo la struttura portante interessata dalla sostituzione di una componente di trasmissione dei carichi, quale è il manto di copertura, per cui la struttura avrebbe dovuto essere verificata, facendo applicazione delle norme tecniche valide nel periodo di redazione del progetto, e cioè le Norme Tecniche per le Costruzioni, pubblicate con il D.M. 14 gennaio 2008, le quali risultano applicabili - diversamente da quanto opinato dall'appellante incidentale - non solo nel caso di progettazione di nuove costruzioni, ma anche nel caso di interventi sulle costruzioni esistenti, secondo quanto chiaramente desumibile dal paragrafo 8 delle NTC, che riportano appunto indicazioni relative agli interventi su edifici esistenti.
Ha precisato il CTU come per “struttura” debba intendersi, in base alla letteratura tecnica e ai pareri degli ordini professionali, qualunque parte della costruzione atta a trasferire carichi e azioni su altre strutture collegate, per cui ciascuna componente strutturale è oggetto di progettazione per verificarne l'idoneità alla funzione preposta, ovvero resistere alle azioni sollecitanti. Gli elementi di tamponatura e completamento di una struttura sono universalmente considerati componenti strutturali, oggetto di progettazione, al pari delle strutture secondarie e principali cui sono collegate, il che implica anche l'obbligo di redigere una relazione di calcolo statico.
Nel caso specifico il CTU ha ritenuto che l'intervento rientrasse nella previsione di cui al paragrafo
8.4.3 delle NTC del 2008 e nel paragrafo C 8.4.3 della Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009, per cui, seppure non erano aumentati i carichi verticali, era necessaria una verifica sulla base delle norme indicate.
L'analisi statica della struttura si sarebbe dovuta basare sul dato rappresentato dall'alleggerimento della stessa, rispetto a quella iniziale (15 Kg/mq. dell'eternit, rispetto ai 9,20 Kg/mq. della lamiera grecata) e sulla conseguente maggiore esposizione all'effetto vela, determinato anche dalla maggiore omogeneità delle lastre in lamiera, continue dal colmo alla gronda, rispetto a quelle sostituite, aventi stessa larghezza, ma lunghezza unitaria di circa 2 mt.
Pertanto, ha concluso il CTU, in ciò smentendo la lettura che dell'elaborato peritale viene proposta dall'appellante incidentale, che lo scoperchiamento della struttura, seppure causato da eventi metereologici di elevata intensità, che probabilmente avrebbero in ogni modo danneggiato tetto, è stato amplificato dall'assenza totale di ancoraggio dell'orditura principale.
Le verifiche in loco, eseguite nel corso delle operazioni svolte nell'ambito dell'ATP, hanno così consentito di accertare che i problemi d'infiltrazione sono da ricondursi alla perdita dei canali perimetrali di gronda, incassati nella veletta in calcestruzzo del tetto, che non sono stati sostituiti nel corso dei lavori di rifacimento del tetto, e che, a causa della vetustà, risultano corrosi e non più a tenuta,
pagina 13 di 18 con conseguente gocciolamento, in alcuni casi molto consistente, sulla soletta del sottotetto e in più punti della facciata;
le lastre in lamiera coibentata sono state fissate all'orditura secondaria, mentre quella primaria risulta esclusivamente appoggiata e non ancorata alla struttura muraria del tetto, benché questa avrebbe dovuto essere oggetto di verifica secondo le NTC del 2008, con l'analisi dei carichi, da effettuarsi tenendo conto dell'azione del vento esercitata su un tipo di copertura diversa, sia per peso, sia per dimensioni delle lastre, rispetto alla copertura originaria dell'edificio.
A tale ultimo riguardo il CTU ha evidenziato come le tre pratiche presentate dall'ing. , in CP_1
qualità di progettista, e cioè la prima e originaria SCIA del 16/01/2014, avente ad oggetto la rimozione delle lastre di cemento-amianto e sostituzione con lamiera grecata, nonché le due successive CILA, redatte in occasione degli interventi eseguiti nell'agosto 2015 e nel luglio 2017, si presentino estremamente generiche e prive di qualsiasi approfondimento di tipo strutturale o costruttivo.
In particolare, per quanto riguarda la SCIA, e dunque i lavori di rifacimento della copertura, gli elaborati principali sono rappresentati da una relazione tecnica, composta da una stringata descrizione delle lavorazioni, corredata da alcune fotografie dello stato dei luoghi, oltre che da un generico elaborato grafico, riportante una planimetria di massima delle superfici interessate dai lavori, in assenza totale di elaborati relativi a verifiche o analisi statiche della struttura.
Le considerazioni sin qui svolte dimostrano quindi l'infondatezza dell'assunto in cui si compendia il motivo di censura, e cioè quello dell'erroneità della decisione di primo grado in tutti i punti in cui ha affermato che le opere commissionate avessero “ad oggetto sostanzialmente il rifacimento integrale del tetto o che quella era l'intenzione dei condomini" (v. pag. 11 comparsa di costituzione), visto che si trattava proprio dell'integrale sostituzione del manto di copertura con una copertura di diversa tipologia, che dunque avrebbe interagito con le strutture portanti dell'edificio secondo modalità differenti, che avrebbero dovuto essere oggetto di analisi in sede di progettazione, per individuare come quell'intervento dovesse essere raccordato da un punto di vista strutturale.
Parimenti infondata è la tesi secondo cui, considerato il danno provocato dalle infiltrazioni agli appartamenti sottostanti (per un totale di € 7.000,00), la mancata sostituzione della grondaia non potrebbe integrare un grave difetto dell'opera rilevante ai sensi dell'art. 1669 c.c.
L'esistenza di gravi difetti, idonei ad incidere sulla struttura e funzionalità dell'opera, compromettendo in modo apprezzabile la nomale fruizione dell'edificio, tra cui tipicamente rientrano le infiltrazioni d'acqua per difetti della copertura, non va infatti valutata in relazione alla rilevanza economica del danno manifestatosi, il quale potrebbe anche essere stato rilevato nelle prime fasi del suo manifestarsi.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità: “i gravi difetti di costruzione, che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c., non si identificano con i fenomeni che influiscono sulla staticità,
pagina 14 di 18 durata e conservazione dell'edificio, ma possono consistere in tutte le alterazioni che, pur riguardando direttamente una parte dell'opera, incidano sulla struttura e funzionalità globale, menomando apprezzabilmente il godimento dell'opera medesima.” (v. Cass. 09/09/2013 n. 20644; in senso conforme Cass. 03/01/2013 n. 84; Cass. 04711/2005 n. 21351) e ciò “indipendentemente dall'entità della somma di denaro occorrente per la loro eliminazione.” (v. Cass. 09/09/2013 n. 20644; in senso conforme Cass. 06/02/1998 n. 1203).
Peraltro, nel caso di specie è inconferente il riferimento ai danni verificatisi nelle unità immobiliari di proprietà dei singoli condomini, essendo quelle delle voci rimaste estranee al presente giudizio, per non essere stati i danni fatti valere dai soggetti che ne sarebbero stati legittimati.
2. Con il secondo motivo di appello incidentale, si duole della “carenza di Controparte_1 prove in ordine alla presunta mancata resistenza al vento della copertura”, richiamando il contenuto della relazione prodotta in appello (doc. 3), dalla quale si evincerebbe che la copertura rispettava i parametri sull'azione dei venti, previsti dalle norme tecniche sulle costruzioni allora vigenti.
Sostiene l'appellante incidentale che le conclusioni del CTU, sul punto, appaiono contraddittorie ed insostenibili logicamente, in quanto, per un verso, si è limitato ad affermare le carenze del progetto, senza eseguire alcuna verifica tecnica in ordine all'idoneità della copertura, per altro verso, ha sostenuto che i due scoperchiamenti erano stati provocati da eventi meteorologici di particolare gravità.
Su tale ultimo punto già ci si è soffermati in precedenza, per cui non può che essere richiamato quanto esposto, al fine di evidenziare la fuorviante e non sistematica lettura, da parte dell'appellante incidentale, delle conclusioni cui il CTU è pervenuto.
Per il resto il motivo risulta inammissibile, in quanto mira ad introdurre, attraverso una relazione tecnica di parte, argomentazioni di fatto e tecniche del tutto nuove, che non sono mai state prospettate, né nel corso dell'ATP, né nel corso del giudizio di merito, che è seguito a quello, e cioè nella sede propria del contraddittorio tecnico tra il CTU e i CTTPP, sicché la conseguente istanza istruttoria formulata nel presente grado di giudizio non ha ad oggetto la mera integrazione o l'approfondimento di temi già esaminati nel primo grado di giudizio, che non abbiano trovato in quella sede un'adeguata ed esaustiva valutazione, ma allegazioni nuove, in contrasto con il disposto dell'art. 345 c.p.c.
3. Da ultimo, con il terzo motivo d'appello incidentale, censura la sentenza di Controparte_1
primo grado nella parte in cui, nel determinare il quantum del danno risarcibile ha considerato delle lavorazioni, che avrebbero - asseritamente – dovuto essere eseguite sin dal 2014, ma che non erano invece state previste.
Assume in sostanza l'appellante che quelle non costituiscono un danno patito dal , ma CP_2
lavori che avrebbero dovuto essere eseguiti allora come oggi e che quindi non possono essere pagina 15 di 18 addebitati al . L'appellante si riferisce, in particolare, ai lavori di ancoraggio dell'orditura CP_1 principale alla muratura dell'edificio e alla sostituzione della grondaia ammalorata, con le relative opere accessorie.
Pertanto, secondo l'assunto del , questi potrebbe essere condannato soltanto a risarcire i danni CP_1
conseguenti al suo inadempimento, quali lo smontaggio e il riposizionamento delle lastre, per un costo pari a € 15.300,00.
Il Tribunale non avrebbe dunque fatto corretta applicazione di tali principi – salvo che per i costi di progettazione, originariamente non previsti, e non conteggiati ai fini del risarcimento del danno – poiché ha considerato anche la sostituzione della lattoneria ammalorata, il fissaggio della struttura lignea e il costo per il ponteggio perimetrale, che nel 2014 non era stato realizzato, utilizzando due castelli di ponte e dei parapetti ancorati alla struttura.
Il motivo è infondato sia in fatto, che in diritto.
In fatto, l'appellante incidentale continua a sostenere, in contrasto con le risultanze documentali, già in precedenza richiamate, che i lavori appaltati dal alla CP_2 Parte_1
avessero un oggetto limitato, mentre è inequivoco che sia il preventivo approvato dall'assemblea condominiale del 17/09/2013, che il contratto, prevedessero, tra le diverse voci, la sostituzione di tutta la lattoneria ammalorata, nonché per quanto riguardava le opere provvisionali il “nolo, montaggio, impiego e smontaggio di ponteggio”. Il prezzo dell'appalto veniva stabilito “a misura e a corpo”, presuntivamente, in € 98.838,05, oltre IVA, importo nel quale erano espressamente ricompresi tutti gli oneri e spese e “tutte le opere provvisionali per la formazione del cantiere.”
Tale importo contrattualmente indicato è, peraltro, del tutto coerente con gli importi versati dal all'impresa appaltatrice nel corso 2014 (v. punto 13 dell'atto di citazione in opposizione), CP_2
e cioè € 99.000,00.
In diritto, la censura trascura di considerare la natura extracontrattuale della responsabilità ex art. 1669
c.c., sicché nel caso in cui sia stata realizzata un'opera non idonea allo scopo cui era destinata, il risarcimento deve consistere nella rifusione di tutti i costi necessari a rendere l'opera conforme alla sua funzione
Ha precisato la Suprema Corte come: “l'ambito della responsabilità, posta dall'art. 1669 c.c….., in mancanza di limitazioni legali, deve ritenersi coincidere con quello generale della responsabilità extracontrattuale e, come tale, include tutte le spese necessarie per eliminare, definitivamente e radicalmente, i difetti medesimi, anche mediante la realizzazione di opere diverse e più onerose di quelle originariamente progettate, purché utili a che l'opera possa fornire la normale utilità propria della sua destinazione (Cass. Sez. 2, 04/03/2016, n. 4319).
pagina 16 di 18 Costituisce principio generale quello per cui la misura del danno risarcibile non deve essere necessariamente contenuta nei limiti di valore del bene danneggiato, ma deve avere per oggetto
l'intero pregiudizio subito dal soggetto danneggiato, essendo il risarcimento diretto alla completa
"restitutio in integrum" - per equivalente o in forma specifica - del patrimonio leso. Di tal che, accertata la responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 c.c., il risarcimento del danno riconosciuto al committente per l'eliminazione dei difetti di costruzione dell'immobile ben può essere tale da consentirgli la completa sua ristrutturazione, comportando essa un'obbligazione risarcitoria per equivalente finalizzata al completo ripristino dell'edificio, e non una reintegrazione in forma specifica ex art. 2058 c.c. (Cass. Sez. 2, 22/01/1985, n. 241).” (v. Cass. 26/06/2017 n. 15846).
Ancora di recente la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che: “in tema di responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 c.c., il risarcimento del danno riconosciuto al committente per
l'eliminazione dei difetti di costruzione dell'immobile può giungere a consentire la completa ristrutturazione di quest'ultimo, comportando tale responsabilità un'obbligazione risarcitoria per equivalente finalizzata al totale ripristino dell'edificio, e non una reintegrazione in forma specifica ex art. 2058 c.c.” (v. Cass. 30/04/2021 n. 11438).
Anche la doglianza relativa alla determinazione del quantum del risarcimento oggetto di condanna deve essere respinta.
Le spese del giudizio
Considerata l'integrale reiezione dell'appello principale e di quello incidentale, gli appellanti debbono essere condannati a rifondere al appellato le spese anche del presente grado di CP_2
giudizio, che vengono liquidate separatamente, avendo il dovuto difendersi rispetto a due CP_2
distinti atti d'appello, contenendo tuttavia la liquidazione dei compensi entro i minimi previsti per lo scaglione di valore riferimento (da € 52.001,00 a € 260.000,00), attesa la parziale comunanza dei temi trattati con i due appelli, e quindi in complessivi € 5.141,00 ciascuno (di cui € 1.489,00 per la fase di studio, € 1.100,00 per la fase introduttiva e € 2.552,00 per la fase decisionale).
Tenuto conto della reiezione degli appelli, si deve dare atto dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi
17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2013) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio, a carico dell'appellante principale e di quello incidentale.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile,
pagina 17 di 18 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e e da Parte_1 Parte_1
vverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Vercelli in data 10/05/2022, Controparte_1 respinge entrambi gli appelli, confermando l'impugnata sentenza;
condanna alla rifusione in favore del Parte_1 Parte_1 Controparte_2
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.141,00 per compensi,
[...]
oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
condanna alla rifusione in favore del Controparte_1 Controparte_2
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.141,00 per compensi,
[...]
oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante principale,
[...]
e dell'appellante incidentale, del versamento di un ulteriore Parte_1 Controparte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 23/10/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
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