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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/11/2025, n. 8371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8371 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.
AR Brizzi, a seguito dell'udienza del 15 ottobre, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2930/2025 R.G. vertente
TRA
, in persona del rapp.te legale pro Parte_1 tempore sig. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
AI HE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE E
, con sede legale in Controparte_1
Roma alla Via Grezar, 14,
in persona del suo responsabile contenzioso Dott. CP_2 Per_1
, in virtù dei poteri conferitigli con procura speciale per Notar Dott.
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. BIASUCCI Persona_2
AN , in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
Nonché
(cf. ), in Controparte_3 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
1 presso l'Ufficio Legale della Direzione Provinciale di Napoli, Via CP_3
DE De ER 55, rappresentata e difesa dall'avv. MOSCARIELLO
CARMEN, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 7.02.2025, la società ricorrente ha impugnato l'intimazione n. 071/2025/90016464/80/000, notificata il 21/01/2025, fondata sui seguenti avvisi di addebito nn. 371/2021/0010817060000,
371/2023/0005292119000 e 371/2024/0000156272000, finalizzai al pagamento dei contributi dovuti alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per gli anni dal 2020 al 2023, per un totale di €.107.800,00, eccependo di non aver mai ricevuto tali avvisi e l'insussistenza del credito.
L si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione, CP_4
relativamente alla prova della notifica degli Ava, concludendo per il rigetto del ricorso.
L' si è costituito eccependo di aver ritualmente notificato gli avvisi di CP_3
addebito, non impugnati, a mezzo pec, concludendo per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'odierna udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai
2 sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi di seguito precisati.
Preliminarmente deve affermarsi la sussistenza dell'interesse ad agire.
Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, infatti, perché sorga l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa avanzata dall' previdenziale con le forme della riscossione esattoriale, è CP_3
necessaria la esistenza di un atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato la pretesa medesima (così Cass. Sez. Un. n. 11087 del
7.5.2010 e, da ultimo Cass. Sez. Trib. n. 6610 del 15/03/2013) un atto, cioè, con il quale si porta a conoscenza del debitore una pretesa ormai definita ancorché tale comunicazione si concluda non con una formale intimazione di pagamento (Sez. Un. n. 16293/07 e n. 16429/07) né il debitore può proporre astrattamente in ogni tempo azione di accertamento negativo del credito dell'Amministrazione per sottrarsi alla preannunciata esecuzione della cartella esattoriale, impugnabile
(eventualmente in via recuperatoria) con le forme, i tempi e il rito specificamente dipendenti dalla sua origine e dal tipo di vizi fatti valere (così Cass. Sez. II n. 8890 del 14.4.2009).
Nel caso di specie, l' ha Controparte_1
comunicato con l'atto di intimazione la pretesa dell' (cfr. Cass. CP_3
Sez. V n. 4513 del 25.2.2009).
Tale comunicazione va qualificata come intimazione di pagamento, in quanto si avvisa il ricorrente che in assenza di pagamento si
3 procederà all'esecuzione forzata sulla base dei titoli portati dalla cartella di pagamento.
Siamo, all'evidenza, in presenza di un atto che radica in capo al preteso debitore un interesse concreto ed attuale alla impugnativa.
Nel merito, si rileva che gli avvisi di addebito richiamati nell'atto impugnato sono stati ritualmente notificati, come emerge dalla prova delle notifiche prodotta dall' . CP_3
Gli Ava richiamati nell'intimazione impugnata sono stati ritualmente consegnati al destinatario a mezzo posta elettronica certificata (PEC) inviata all'indirizzo risultante da visura camerale Email_1
prodotta dall' e non opposti nel termine perentorio di 40 giorni, CP_3
per cui i relativi crediti sono divenuti incontestabili e definitivi. Par La parte opponente nelle note di non ha contestato in maniera precisa tali prove delle notifiche a mezzo pec. Ne consegue che va ritenuta infondata l'eccezione formulata dal ricorrente. L'ader ha anche prodotto degli ulteriori pignoramenti presso terzi.
Il ricorso per tali motivi va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in ragione della diversa posizione processuale delle parti resistenti e dell'approfondimento istruttorio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. AR Brizzi- così provvede
- Rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore di entrambe le parti resistenti, liquidate in € 1000,00, in favore dell' oltre spese forfettarie, iva e cpa;
nonché in € CP_4
2000,00 in favore dell' oltre spese forfettarie, iva e cpa. CP_3
Si comunichi.
4 Napoli, il 15/10/2025 – 14/11/2025
Il Giudice
AR IZ
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il
15/11/2025 in Cancelleria
5
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.
AR Brizzi, a seguito dell'udienza del 15 ottobre, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2930/2025 R.G. vertente
TRA
, in persona del rapp.te legale pro Parte_1 tempore sig. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
AI HE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE E
, con sede legale in Controparte_1
Roma alla Via Grezar, 14,
in persona del suo responsabile contenzioso Dott. CP_2 Per_1
, in virtù dei poteri conferitigli con procura speciale per Notar Dott.
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. BIASUCCI Persona_2
AN , in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
Nonché
(cf. ), in Controparte_3 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
1 presso l'Ufficio Legale della Direzione Provinciale di Napoli, Via CP_3
DE De ER 55, rappresentata e difesa dall'avv. MOSCARIELLO
CARMEN, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 7.02.2025, la società ricorrente ha impugnato l'intimazione n. 071/2025/90016464/80/000, notificata il 21/01/2025, fondata sui seguenti avvisi di addebito nn. 371/2021/0010817060000,
371/2023/0005292119000 e 371/2024/0000156272000, finalizzai al pagamento dei contributi dovuti alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per gli anni dal 2020 al 2023, per un totale di €.107.800,00, eccependo di non aver mai ricevuto tali avvisi e l'insussistenza del credito.
L si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione, CP_4
relativamente alla prova della notifica degli Ava, concludendo per il rigetto del ricorso.
L' si è costituito eccependo di aver ritualmente notificato gli avvisi di CP_3
addebito, non impugnati, a mezzo pec, concludendo per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'odierna udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai
2 sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi di seguito precisati.
Preliminarmente deve affermarsi la sussistenza dell'interesse ad agire.
Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, infatti, perché sorga l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa avanzata dall' previdenziale con le forme della riscossione esattoriale, è CP_3
necessaria la esistenza di un atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato la pretesa medesima (così Cass. Sez. Un. n. 11087 del
7.5.2010 e, da ultimo Cass. Sez. Trib. n. 6610 del 15/03/2013) un atto, cioè, con il quale si porta a conoscenza del debitore una pretesa ormai definita ancorché tale comunicazione si concluda non con una formale intimazione di pagamento (Sez. Un. n. 16293/07 e n. 16429/07) né il debitore può proporre astrattamente in ogni tempo azione di accertamento negativo del credito dell'Amministrazione per sottrarsi alla preannunciata esecuzione della cartella esattoriale, impugnabile
(eventualmente in via recuperatoria) con le forme, i tempi e il rito specificamente dipendenti dalla sua origine e dal tipo di vizi fatti valere (così Cass. Sez. II n. 8890 del 14.4.2009).
Nel caso di specie, l' ha Controparte_1
comunicato con l'atto di intimazione la pretesa dell' (cfr. Cass. CP_3
Sez. V n. 4513 del 25.2.2009).
Tale comunicazione va qualificata come intimazione di pagamento, in quanto si avvisa il ricorrente che in assenza di pagamento si
3 procederà all'esecuzione forzata sulla base dei titoli portati dalla cartella di pagamento.
Siamo, all'evidenza, in presenza di un atto che radica in capo al preteso debitore un interesse concreto ed attuale alla impugnativa.
Nel merito, si rileva che gli avvisi di addebito richiamati nell'atto impugnato sono stati ritualmente notificati, come emerge dalla prova delle notifiche prodotta dall' . CP_3
Gli Ava richiamati nell'intimazione impugnata sono stati ritualmente consegnati al destinatario a mezzo posta elettronica certificata (PEC) inviata all'indirizzo risultante da visura camerale Email_1
prodotta dall' e non opposti nel termine perentorio di 40 giorni, CP_3
per cui i relativi crediti sono divenuti incontestabili e definitivi. Par La parte opponente nelle note di non ha contestato in maniera precisa tali prove delle notifiche a mezzo pec. Ne consegue che va ritenuta infondata l'eccezione formulata dal ricorrente. L'ader ha anche prodotto degli ulteriori pignoramenti presso terzi.
Il ricorso per tali motivi va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in ragione della diversa posizione processuale delle parti resistenti e dell'approfondimento istruttorio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. AR Brizzi- così provvede
- Rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore di entrambe le parti resistenti, liquidate in € 1000,00, in favore dell' oltre spese forfettarie, iva e cpa;
nonché in € CP_4
2000,00 in favore dell' oltre spese forfettarie, iva e cpa. CP_3
Si comunichi.
4 Napoli, il 15/10/2025 – 14/11/2025
Il Giudice
AR IZ
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il
15/11/2025 in Cancelleria
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