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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/10/2025, n. 2122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2122 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O.
Avv. Leonardo Macchitella, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6683 del Ruolo Generale dell'anno 2022, promossa da:
( , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Grazia CHIARELLI e dall'Avv. Anna Maria BORGIA, come da mandato in atti,
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Misserini come da mandato in atti,
CONVENUTO
Avente per oggetto: responsabilità extracontrattuale.
All'udienza del 19 novembre 2024 le parti avevano precisato le rispettive conclusioni, da aversi qui siccome riportate e trascritte;
all'udienza odierna dopo discussione a termini dell'art. 281sexiexs c.p.c., il procedimento veniva riservato per la decisione.
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione datato 17.11.2022, la sig.ra conveniva Parte_1
in giudizio il per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“1) Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del , Controparte_1
in persona del Sindaco legale rappresentante pro tepore, del sinistro occorso alla sig.ra il giorno 16 aprile 2013 alle ore 18.40 circa in Parte_1
Mottola (TA) alla Via Palagianello sul marciapiede che costeggia la Pizzeria
“La Fontana” e la Farmacia “Lasalvia”; 2) Condannare, per l'effetto, il
, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
al risarcimento dei danni subiti dallasig.ra pari ad € Parte_1
25.958,42 di cui Euro 4.320,00 per inabilità temporanea totale (Euro 96,00 X
45 giorni), Euro 4.320,00 per inabilità temporanea parziale al 50%(Euro 48,00
X 90giorni) Euro 8.640,00 per danno biologico, Euro 6.700,00 per danno non patrimoniale e morale, Euro 1.978,42 per spese Ticket e per spese mediche, oltre interessi come per Legge dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, o a quell'altra somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa
e/o determinata e liquidata dal Giudice ex artt. 2056 e 1226 c.c.; 3) Con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi a favore dei sottoscritti Avvocati anticipatari”.
Assumeva l'attrice che “il giorno 16 aprile 2013, alle ore 18.40 circa, mentre camminava, in compagnia di un'amica, in Mottola (TA) alla Via Palagianello sul marciapiede che costeggia la Pizzeria “La Fontana”e la Farmacia
“Lasalvia”, incappava improvvisamente, prendendo una storta, in un, a suo dire, imprevedibile ed inaspettato rialzo trabocchetto della chianca del marciapiede, contorniato da insidiosi mattoni sconnessi, non segnalato e non visibile, e cadeva rovinosamente per terra”; di essere stata trasportata dapprima al nosocomio di quindi a quello di Castellaneta;
che le era stata CP_1
refertata la “frattura collo chirurgico e trochite omero sinistro”; di aver subito
2 un intervento per “osteosintesi con chiodo endomidollare ”; aveva CP_2
seguito cicli di rieducazione funzionale motoria;
che le erano residuati postumi invalidanti.
Si costituiva in giudizio il impugnano e contestando Controparte_1
l'avverso dedotto sia nell'an che nel quantum.
La causa è stata istruita attraverso la produzione documentale rassegnata dalle parti e le prove orali, indi poi veniva disposta la consulenza medico legale per appurare la durata della malattia complessivamente sofferta dall'attore ed eventuali postumi residuatigli;
all'esito ritenuta la causa matura per la decisione le parti sono state, dapprima, invitate alla precisazione delle conclusioni e, poi, alla discussione orale.
La domanda attorea non è risultata adeguatamente provata e pertanto non può essere accolta.
In materia di risarcimento danni derivanti da insidia della sede stradale e delle sue pertinenze (ea sunt i marciapiedi che perimetrano la sede stradale),
l'orientamento vigente ed ormai consolidato dalla Suprema Corte ritiene sussista una responsabilità oggettiva della Pubblica Amministrazione, ex art. 2051 c.c., certamente quando il luogo dell'evento sia ubicato all'interno del perimetro urbano dello stesso CP_1
In punto di diritto, l'azione proposta, relativa ad un sinistro avvenuto sul marciapiedi, dunque, va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051
c.c., anche in forza della prospettazione attorea volta ad invocare, a sostegno dell'affermazione di responsabilità della controparte, tale forma di responsabilità.
Né potrebbe rilevare, ai fini di una diversa configurabilità della responsabilità denunciata, il fatto che l'attrice abbia fatto riferimento nella sua citazione introduttiva anche al concetto d'insidia.
3 La denunciata insidia, infatti, non necessariamente evoca la diversa responsabilità sancita dall'art. 2043 cc: l'insidia è semplicemente una situazione di fatto che può realizzarsi anche con riferimento ad una fattispecie inquadrabile nell'art. 2051 cc e che in siffatta ipotesi ha solo l'effetto di caratterizzare in fatto l'oggetto concreto dell'onere probatorio a carico del custode, nel senso che questi per potere andare esente da responsabilità deve dimostrare l'insussistenza del nesso eziologico tra la custodia della cosa che ha prodotto l'insidia ed il danno (Cass. 19 novembre 2009 n. 24428).
D'altronde proprio perché l'insidia è una situazione di fatto che non è riconducibile esclusivamente alla responsabilità di cui all'art. 2043 cc, anche ad incentrare l'attenzione sul profilo dell'insidia, ovvero dello stato asseritamente anomalo del manto stradale, l'inquadramento del fatto nell'ambito della responsabilità da cosa in custodia è non solo consentito, anche alla luce dell'espresso riferimento fatto dall'attrice all'art. 2051 cc, ma anche doveroso avendo la giurisprudenza più recente della Suprema Corte individuato proprio in tale disposizione la disciplina applicabile agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito.
Al riguardo giova ricordare i seguenti principi recentemente affermati dalla
Suprema Corte:
1. la responsabilità contemplata dall'art. 2051 cc
(responsabilità da cose in custodia) presuppone che il soggetto al quale la si imputa sia in grado di esplicare riguardo alla cosa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche (ex plurimis:
Cass. 20 novembre 2009 n. 24529);
2. anche agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 cc, in riferimento a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (ex plurimis: Cass. 12 aprile 2013 n. 8935; Cass. 25 maggio 2010 n. 1210; Cass. 3
4 aprile 2009 n. 8157; Cass. 29 marzo 2007 n. 7763);
3. Il bene pubblico versa in una situazione di potenziale responsabilità una volta accertato che il fatto dannoso si sia verificato a causa di un'anomalia della strada (Cass. 24529/09 cit.);
4. La prova di tale anomalia incombe sul danneggiato il quale dovrà provare l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa alterata o anomala
(Cass. 24529/09 cit.);
5. La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano, in particolare quello dello stesso danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte;
6. in questi casi spetta al danneggiato, proprio per assolvere l'onere probatorio, dimostrare che la strada che stava percorrendo presentasse una situazione obiettiva di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la sua caduta
(Cass. 5 febbraio 2013 n. 2660; Cass. 13 marzo 2013 n. 6306);
7. L'utente di una strada è tenuto a preservare la propria incolumità: lo impone il generale principio di auto responsabilità - affermato dalla Corte costituzionale proprio in materia di insidie stradali - per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno l'onere di prestare particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità
(Corte cost. 159/99); tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta;
8. In particolare, in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della
5 P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso
(Cass. 22 ottobre 2013 n. 23919; Cass. 16 maggio 2013 n. 11946);
9. Anche nella fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 c.c. (Cass. 20 gennaio 2014 n. 999).
In ragione della ricostruzione del sinistro effettuata nell'atto introduttivo,
l'attrice avrebbe dovuto provare che “il giorno 16 aprile 2013, alle ore 18.40 circa, mentre camminava, in compagnia di un'amica, in Mottola (TA) alla Via
Palagianello sul marciapiede che costeggia la Pizzeria “La Fontana”e la
Farmacia “Lasalvia”, incappava improvvisamente, prendendo una storta, in un … rialzo trabocchetto della chianca del marciapiede”.
Se non che le emergenze istruttorie, come detto innanzi, non hanno confermato esattamente quella ricostruzione.
Il teste , lontano parente della attrice, ha riferito: “ricordo che la sig.ra Tes_1
è improvvisamente caduta al suolo sul suo financo sinistro. Pt_1
Successivamente sono accorso fuori dell'ingresso della farmacia per soccorrerla. Non so dire che tipo di calzatura indossasse la sig.ra , se Pt_1
facesse uso di occhiali o avesse qualcosa nelle mani. Il giorno in cui è avvenuto
l'infortunio alla sig.ra era in primavera, nel pomeriggio, non pioveva Pt_1
6 e vi era illuminazione naturale. Il marciapiedi in cui è inciampata la sig.ra
nella parte dinanzi la farmacia è dissestato in più punti. Io ho visto Pt_1
cadere la sig.ra ma non ho visto se abbia messo il piede della Pt_1
disconnessione del marciapiede”.
In sostanza, dunque, il teste non ha assistito alla singolare dinamica Tes_1
dell'infortunio occorsi alla se effettivamente questa fosse incorsa Parte_2
nella disconnessione del marciapiedi- ma l'ha semplicemente vista cadere su un fianco, neppure protesa in avanti (come sarebbe stato logico attendersi se avesse urtato il rialzo nell'incedere); il teste ha comunque precisato che l'infortunio è occorso in situazione di piena illuminazione in un luogo diffusamente dissestato (come è confermato dalla riproduzione fotografica prodotta dall'attrice che ha indicato la disconnessione nel basolato che contorna il marciapiedi).
Nessun altro teste ha riferito della dinamica dell'infortunio, né la teste Tes_2
(“Non ero presente all'accaduto…”), né l'altra teste alla quale
[...] Tes_3
non è stato neppure chiesto di deporre sul capitolo a) della prova testimoniale di cui alla IIa memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. di parte attrice, relativo proprio alla dinamica dell'infortunio.
Semmai è rimasto dimostrato: - che i luoghi di causa erano frequentati settimanalmente almeno due o tre volte dalla attrice (cfr. interrogatorio formale di costei), e con cadenza quindicinale per raggiungere la farmacia dove lavorava l'altro teste;
- che i luoghi erano perfettamente illuminati Tes_1
nella circostanza di tempo in cui avvenne l'infortunio della;
- che il Pt_1
marciapiede che questa stava percorrendo era diffusamente dissestato com'ha attendibilmente riferito il teste che nelle immediate vicinanze vi Tes_1
lavora.
7 Il punto centrale della vicenda è rappresentato dal fatto che la circostanza della presenza del dislivello nel basolato del cordolo del marciapiedi è ictuo oculi percepibile nelle riproduzioni fotografiche prodotte dalla stessa attrice e da questa riconosciute, e parimenti la situazione di dissesto della pavimentazione del marciapiedi, situazioni queste che si giudicano bastevoli a esigere dall'utente una particolare attenzione nella circolazione. Non constano dimostrate circostanze idonee ad integrare il requisito del trabocchetto.
Tutti questi elementi a parere di questo Magistrato non consentono di ritenere raggiunta la dimostrazione degli assunti dell'attrice, non potendosi neppure escludere che questa abbia decisivamente contribuito con la propria condotta colposa al determinismo dell'evento posto che, per le peculiari circostanze di tempo e di luogo che ha rappresentato al Magistrato, era bastevole che nell'incedere avesse prestato la minima diligenza. Or dunque la concreta possibilità per l'utente di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto, vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quella situazione di pericolo era pre-vedibile dalla e questa avrebbe potuto superarla con normali cautele (evitando di Pt_1
percorrere il cordolo prospicente la zona di sosta dei veicoli spostandosi di fianco), di guisa che il comportamento imprudente della è, a parere di Pt_1
questo Magistrato, intervento nel dinamismo causale del danno di fatto interrompendo il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
L'assenza di adeguata prova nell'an è ragione liquida (ex multis Cass. Sez.
Unite 26242/2014) che esime dallo scrutinare il quantum della pretesa risarcitoria, in quanto che risponde al “principio di economia processuale e ad esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette e risponde ad una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come
8 espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli”, ed infatti “la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore”.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 2.000,00 per compensi oltre al rimborso delle spese generali e gli accessori come per legge.
Le spese della espletata CTU rimangono definitivamente a carico della parte attrice.
Ogni altra domanda, eccezione e richiesta devono intendersi disattese e respinte.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
ogni diversa eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede:
1.Rigetta la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 CP_1
siccome infondata e comunque non provata;
CP_1
2. condanna a rifondere al in persona Parte_1 Controparte_1
del suo legale rappresentante pro tempore, le spese del presente procedimento che liquida siccome in parte motiva nell'importo complessivo di € 2.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali e gli accessori come per legge;
3. Pone le spese della espletata consulenza definitivamente a carico della
Parte_1
Così deciso in Taranto oggi 8 ottobre 2025.
9 Il Giudice Unico
G.O.T. Dott. Leonardo Macchitella
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