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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/05/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 20940/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 20940/2024 V.G. promosso da
(c.f.: ), con l'avv. ALBERTI ELENA e l'avv. PALMA Parte_1 C.F._1
DONVITO e
(c.f.: ), con l'avv. ALBERTI ELENA e l'avv. PALMA CP_1 C.F._2
DONVITO
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni consequenziale statuizione di legge e con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
Disporre, in favore della sig.ra l'assegnazione della casa coniugale con gli arredi in essa contenuti. Parte_1
Disporre l'affido condiviso del figlio minore con collocazione prevalente in capo alla madre che abiterà Per_1 con il figlio nell'immobile adibito a casa coniugale.
Nulla disporre in punto di mantenimento dei coniugi essendo i medesimi economicamente indipendenti.
Dalla sottoscrizione del presente accordo, disporre, a carico del padre l'onere di contribuire al mantenimento del figlio minore con il versamento della somma di euro 400,00, rivalutabile secondo indice ISTAT, da Per_1
1 corrispondere alla madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, e della somma di euro 550,00 nei mesi di giugno e dicembre entro il giorno 5 fino a quando lo stesso non sarà economicamente indipendente.
Corresponsione a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie necessarie al figlio come da Linee Guida in uso al Tribunale di Brescia. Per_1
L'Assegno Unico Universale verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno così come le detrazioni fiscali.
I coniugi prestano il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei propri rispettivi passaporti ivi i documenti per l'espatrio del figlio minore . Per_1
I coniugi manifestano l'intenzione di non impugnare l'emananda sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 16/06/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
BRESCIA (atto n. 85, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 22/05/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 20940/2024 V.G. promosso da
(c.f.: ), con l'avv. ALBERTI ELENA e l'avv. PALMA Parte_1 C.F._1
DONVITO e
(c.f.: ), con l'avv. ALBERTI ELENA e l'avv. PALMA CP_1 C.F._2
DONVITO
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni consequenziale statuizione di legge e con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
Disporre, in favore della sig.ra l'assegnazione della casa coniugale con gli arredi in essa contenuti. Parte_1
Disporre l'affido condiviso del figlio minore con collocazione prevalente in capo alla madre che abiterà Per_1 con il figlio nell'immobile adibito a casa coniugale.
Nulla disporre in punto di mantenimento dei coniugi essendo i medesimi economicamente indipendenti.
Dalla sottoscrizione del presente accordo, disporre, a carico del padre l'onere di contribuire al mantenimento del figlio minore con il versamento della somma di euro 400,00, rivalutabile secondo indice ISTAT, da Per_1
1 corrispondere alla madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, e della somma di euro 550,00 nei mesi di giugno e dicembre entro il giorno 5 fino a quando lo stesso non sarà economicamente indipendente.
Corresponsione a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie necessarie al figlio come da Linee Guida in uso al Tribunale di Brescia. Per_1
L'Assegno Unico Universale verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno così come le detrazioni fiscali.
I coniugi prestano il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei propri rispettivi passaporti ivi i documenti per l'espatrio del figlio minore . Per_1
I coniugi manifestano l'intenzione di non impugnare l'emananda sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 16/06/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
BRESCIA (atto n. 85, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 22/05/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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