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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/09/2025, n. 8789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8789 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 16073/2025
Il Giudice Rossella Masi, a seguito dell'udienza del 10.09.2025 sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall' Avv. ACHILLE RECCIA
ricorrente contro
(CF: ) Controparte_1 P.IVA_1
– Controparte_2
(CF: ) P.IVA_2
resistente contumace
OGGETTO: carta elettronica del docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge
107/2015
Conclusioni : per la parte ricorrente: “Voglia l'On.le Autorità Giudiziaria adita, previo gli incombenti di rito, nel merito, Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un totale di euro 500,00 oltre interessi legali e per l'effetto condannare il del Controparte_1
merito alla refusione della stessa nei modi statuiti per i docenti con contratto a tempo indeterminato;
In ogni caso con condanna dei resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, iva, cpa e rimb. forf. spese gen., con attribuzione ai procuratori che si dichiarano antistatari.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.La vicenda processuale
Con ricorso depositato in data 02/05/2025, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha svolto le conclusioni sopra riportate.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
All'esito dell'udienza del 10.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, non essendo state depositate note scritte né documentazione relativa alla notifica del ricorso, è stata emesso il seguente provvedimento : “… a seguito di trattazione della causa secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, all'esito dell'esame degli atti processuali e delle note di trattazione scritta, rilevato che non sono state depositato note scritte né documentazione relativa alla notifica del ricorso
RINVIA ex art. 127-ter co. 4 e 309 c.p.c. all'udienza del 10.9.2025 e dispone che la predetta udienza sia sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c contenenti le sole istanze e conclusioni;
la parte ricorrente dovrà provvedere al deposito telematico della documentazione attestante la notificazione del ricorso introduttivo e del presente provvedimento entro la data dell' 1.9.2025”.
Pag. 2 di 4 Nemmeno all'udienza del 10.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, sono state depositate le note scritte e la documentazione relativa alla notifica del ricorso.
2. L'improcedibilità del ricorso.
Va osservato che, nel rito del lavoro, la pendenza del giudizio è determinata dal deposito di un valido ricorso, mentre la notificazione attiene al diverso piano dell'instaurazione del contraddittorio, la cui mancanza impedisce che si possa decidere sul merito della domanda.
Nella fattispecie, la parte ricorrente non ha effettuato alcuna deduzione né offerto elementi probatori attestante l'effettivo e rituale espletamento delle operazioni di notifica;
neppure è stata richiesta la concessione di un ulteriore termine per effettuare la notificazione prima della scadenza del termine già indicato;
sia all'udienza del 10.7.2025, sia all'odierna udienza, sostituite dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, le note non sono state depositate e non è stata depositata alcuna documentazione relativa alle operazioni di notificazione.
In mancanza di elementi probatori univocamente indicativi del rituale espletamento delle operazioni di notifica del ricorso nei confronti della parte resistente, ed in assenza di puntuali deduzioni e prove concernenti l'eventuale esistenza di una causa impeditiva dell'attuazione dell'onere di notifica, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
3. Le spese processuali
Atteso l'esito del giudizio e tenuto conto della mancata costituzione della parte resistente, non è luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
- dichiara improcedibile il ricorso;
Pag. 3 di 4 - nulla sulle spese;
11.09.2025 Il Giudice
Rossella Masi
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo – Dott.ssa Mariacarla Marini Misterioso)
Pag. 4 di 4
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 16073/2025
Il Giudice Rossella Masi, a seguito dell'udienza del 10.09.2025 sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall' Avv. ACHILLE RECCIA
ricorrente contro
(CF: ) Controparte_1 P.IVA_1
– Controparte_2
(CF: ) P.IVA_2
resistente contumace
OGGETTO: carta elettronica del docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge
107/2015
Conclusioni : per la parte ricorrente: “Voglia l'On.le Autorità Giudiziaria adita, previo gli incombenti di rito, nel merito, Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un totale di euro 500,00 oltre interessi legali e per l'effetto condannare il del Controparte_1
merito alla refusione della stessa nei modi statuiti per i docenti con contratto a tempo indeterminato;
In ogni caso con condanna dei resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, iva, cpa e rimb. forf. spese gen., con attribuzione ai procuratori che si dichiarano antistatari.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.La vicenda processuale
Con ricorso depositato in data 02/05/2025, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha svolto le conclusioni sopra riportate.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
All'esito dell'udienza del 10.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, non essendo state depositate note scritte né documentazione relativa alla notifica del ricorso, è stata emesso il seguente provvedimento : “… a seguito di trattazione della causa secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, all'esito dell'esame degli atti processuali e delle note di trattazione scritta, rilevato che non sono state depositato note scritte né documentazione relativa alla notifica del ricorso
RINVIA ex art. 127-ter co. 4 e 309 c.p.c. all'udienza del 10.9.2025 e dispone che la predetta udienza sia sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c contenenti le sole istanze e conclusioni;
la parte ricorrente dovrà provvedere al deposito telematico della documentazione attestante la notificazione del ricorso introduttivo e del presente provvedimento entro la data dell' 1.9.2025”.
Pag. 2 di 4 Nemmeno all'udienza del 10.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, sono state depositate le note scritte e la documentazione relativa alla notifica del ricorso.
2. L'improcedibilità del ricorso.
Va osservato che, nel rito del lavoro, la pendenza del giudizio è determinata dal deposito di un valido ricorso, mentre la notificazione attiene al diverso piano dell'instaurazione del contraddittorio, la cui mancanza impedisce che si possa decidere sul merito della domanda.
Nella fattispecie, la parte ricorrente non ha effettuato alcuna deduzione né offerto elementi probatori attestante l'effettivo e rituale espletamento delle operazioni di notifica;
neppure è stata richiesta la concessione di un ulteriore termine per effettuare la notificazione prima della scadenza del termine già indicato;
sia all'udienza del 10.7.2025, sia all'odierna udienza, sostituite dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, le note non sono state depositate e non è stata depositata alcuna documentazione relativa alle operazioni di notificazione.
In mancanza di elementi probatori univocamente indicativi del rituale espletamento delle operazioni di notifica del ricorso nei confronti della parte resistente, ed in assenza di puntuali deduzioni e prove concernenti l'eventuale esistenza di una causa impeditiva dell'attuazione dell'onere di notifica, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
3. Le spese processuali
Atteso l'esito del giudizio e tenuto conto della mancata costituzione della parte resistente, non è luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
- dichiara improcedibile il ricorso;
Pag. 3 di 4 - nulla sulle spese;
11.09.2025 Il Giudice
Rossella Masi
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo – Dott.ssa Mariacarla Marini Misterioso)
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