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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/05/2025, n. 1832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1832 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5627/2023 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo;
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 5627 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2023, avente ad oggetto opposizione ex artt. 615, primo comma c.p.c. e 617, primo comma, c.p.c.;
TRA
, elettivamente domiciliata in Casoria (NA) alla via Salvator Rosa n.6, Parte_1
presso lo studio degli Avv. Giovanni Lauro, dal quale è rappresentata e difesa giusta di procura in atti;
OPPONENTE
E
in persona del l.r.p.t., elettivamente Controparte_1
domiciliata in Caserta in Piazza Andolfato n. 1, preso lo studio dell'Avv. Michele Zarrillo, dal quale
è rappresentato e difeso giusta di procura in atti;
OPPOSTA
E
; in persona del Controparte_2
l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma al Viale delle Milizie n. 34, preso lo studio dell'Avv.
Luce De Filippis, dal quale è rappresentata e difesa giusta di procura in atti;
OPPOSTO
E
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Santa Maria Controparte_3
Capua Vetere (CE) alla via Melorio Parco Piga, preso lo studio dell'Avv. Maria De Chiara, dalla quale è rappresentata e difesa giusta di procura in atti;
TERZO INTERVENUTO
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso la Parte_1
cartella di pagamento n. 02820220033599036001, avente ad oggetto il pagamento della somma equivalente ad euro 11.004,62, dovuta in qualità di fideiussore della in Controparte_4 conseguenza dell'intervenuta revoca di un contributo concesso ex L. 662 del 1996.
L'opponente lamentava: 1) l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo disposta dalla società
[...]
per la riscossione esattoriale delle somme dovute, in Controparte_2 assenza di un titolo esecutivo;
2) l'inesistenza del diritto di credito conseguente all'invalidità dei contratti di fideiussione costituenti fonte del diritto, stipulati nel 2014 e nel 2017.
L si costituiva, eccependo: 1) la carenza di legittimazione passiva;
2) Controparte_1
l'infondatezza delle eccezioni circa l'illegittimità della cartella in conseguenza dell'iscrizione a ruolo del diritto di credito vantato.
Si costituiva aderendo alle eccezioni Controparte_2 sollevate dall'altra parte opposta, peraltro, la società avanzava istanza per la chiamata del terzo nei confronti di e lamentava l'inammissibilità della domanda concernente la Controparte_3
nullità dei contratti di fideiussione.
A sua volta, si costituiva, aderendo alle eccezioni sollevate dalle parti opposte Controparte_3 ed eccependo l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento del procedimento di mediazione.
In primo luogo, è opportuno soffermarsi sul motivo di improcedibilità della presente opposizione per mancato espletamento della procedura di mediazione.
Sul punto, si evidenzia che l'oggetto del presente giudizio è rappresentato dalla cartella di pagamento n. 02820220033599036001, di cui si contesta la validità o esistenza mediante azione di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615, comma primo, c.p.c.; ne consegue che l'oggetto del giudizio è estraneo all'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs 28/2010.
L'eccezione va, dunque, respinta.
In secondo luogo, la parte opposta ha lamentato l'inammissibilità della doglianza relativa alla validità dei contratti di garanzia fideiussoria, trattandosi di una nuova domanda formulata nel corso del giudizio.
A tal proposito, si rileva che l'eccezione, di fatto, è stata formulata nell'ambito delle memorie di cui all'art. 171-ter, comma primo, c.p.c., norma che disciplina le c.d. memorie integrative che le parti possono depositare successivamente alle verifiche preventive condotte dal giudice, prima dell'udienza stessa. In questa sede, si consente alla parte di precisare e modificare quanto già chiesto, purchè non si innovi del tutto il thema decidendum, limite non violato nel caso di specie.
Tanto premesso, l'opposizione va rigettata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Si premette che la parte opponente ha contestato la facoltà dell'Istituto che agisce per conto del
Fondo di Garanzia, odierno opposto, di richiedere la restituzione di quanto pagato a seguito di escussione della garanzia prestata, rivalendosi sull'impresa inadempiente e/o sui garanti della stessa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, comma 4, del D.M.
20.6.2005.
Si rammenta che in virtù di Controparte_5 convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico, svolge l'attività di gestione del
Fondo di Garanzia istituito ai sensi dell'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23.12.1996 n. 662, con lo scopo di garantire, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento, i crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese, al fine di favorirne l'accesso alle fonti finanziarie.
Fatte queste dovute premesse, si osserva come la difesa opponente sostenga l'inapplicabilità del procedimento di riscossione esattoriale stante la natura privatistica del rapporto, sicché l'ente avrebbe dovuto precostituirsi, al pari di ogni altro privato, un titolo esecutivo propedeutico alla successiva iscrizione a ruolo. La difesa opponente evidenzia, infatti, che non venendo in rilievo un'ipotesi di revoca del finanziamento ma di semplice inadempimento del beneficiario, seguita da azione di recupero in surroga ex articolo 1203 c.c., non sarebbe pienamente applicabile la procedura di riscossione esattoriale prevista dall'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999. In particolare, avendo il rapporto intercorso tra l'istituto di credito ed il beneficiario natura privatistica, necessariamente dovrà riconoscersi medesima natura anche al rapporto di , subentrato all'istituto di CP_2 credito concedente, con conseguente necessaria applicazione dell'art. 21 del D. Lgs. n. 46/1999, il quale, appunto, dispone “Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, […] le entrate previste dall'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”.
Tuttavia, la tesi paventata dalla parte opponente, benché sostenuta in alcune pronunce giurisprudenziali (invero numericamente assai recessive rispetto alle plurime decisioni, anche di legittimità, di segno contrario), non è condivisibile.
Nel caso di specie, ben è possibile attribuire natura pubblicistica alle entrate che CP_2
intende recuperare.
[...]
Ciò sembra trovare conferma all'art. 9, co. 6, del D. Lgs. 31.03.1998, n. 123 . L'articolo stabilisce che: “Le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art.10, comma 2”.
Dalla norma si desume che le somme di cui si chiede la restituzione all'impresa beneficiaria o, come in questo caso, al fideiussore, non confluiscono tra le entrate proprie di , Controparte_2
ma sono destinate a ricostituire la consistenza del Fondo di Garanzia, al fine di poter reimpiegare le medesime somme per agevolare altre imprese nell'accesso ai finanziamenti. Dunque, tali entrate non possono che avere natura di diritto pubblico;
d'altro canto, lo stesso intervento di , CP_2 in qualità di gestore del fondo, è finalizzato, sin dall'origine, ad assolvere ad un interesse generale, peraltro, facendo uso di risorse pubbliche.
In tal senso, si è espressa anche la Corte di Cassazione, la quale ha affermato che: “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di Controparte_2 detto garante nella posizione del garantito, con l'attribuzione di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n.
46/1999” (cfr. Cassazione, ord. 1005/2023).
In ragione di quanto evidenziato, si deve concludere che ha recuperato tali somme dal CP_2 fideiussore in forza di un rapporto pubblicistico, con conseguente infondatezza dell'eccezione promossa da parte opponente.
L'opponente ha, altresì, sostenuto l'invalidità degli atti di imposizione per carenza originaria del diritto di credito, stante: 1) l'invalidità dei contratti di fideiussione per violazione del divieto della cosiddetta “doppia garanzia” di cui all'art.
4.4. dell'Allegato
Regolamento Ministeriale del 23 settembre 2005; 2) la nullità parziaria delle c.d. clausole ABI presenti nei contratti di garanzia, paventando l'eventuale nullità in estensione, ai sensi dell'art. 1419, comma primo, c.c. dei due atti negoziali. Per ciò che concerne la prima obiezione mossa, si osserva che l'art. 4 dell'Allegato Regolamento
Ministeriale espressamente vieta la costituzione di garanzie reali, bancarie o assicurative, rese sulla parte del finanziamento già garantita mediante il Fondo di Garanzia gestito da CP_2
.
[...]
La disposizione, dunque, nulla dispone circa le garanzie personali concesse da garanti diversi da istituti bancari o enti assicurativi. Dunque, si ritiene che l'eccezione mossa sia pretestuosa e priva di fondamento normativo.
Con riferimento all'ulteriore obiezione mossa, l'opponente chiede di accertare la nullità della fideiussione perché riprodurrebbe le medesime clausole contenute nello schema ABI censurato dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, e che, secondo l'insegnamento della Corte di cassazione a Sez. Unite n. 41994/2021, sarebbero sempre affette da nullità.
Queste osservazioni non sono condivisibili.
Va subito fatto notare che l'opponente ha sottoscritto i due contratti di garanzia rispettivamente nel
2014 e nel 2017, quindi a ben nove e dodici anni di distanza rispetto all'emanazione del provvedimento 55/2005.
Detto provvedimento è stato emanato all'esito di un procedimento che ha avuto ad oggetto i contratti di fideiussione omnibus conclusi tra il 2002 ed il 2005, ed è a quell'arco temporale che devono ritenersi limitate le sue statuizioni. Per queste ragioni è stato costantemente affermato in giurisprudenza che il provvedimento n. 55/2005 non costituisce prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alle fideiussioni stipulate in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza.
È la parte che ha proposto domanda di accertamento della nullità ad essere onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, compresa la diffusione delle clausole censurate presso gli istituti di credito, qualora la fideiussione sia stata conclusa in un periodo successivo o precedente a quello tenuto in considerazione dal provvedimento n. 55/2005.
È evidente che, tanto più la fideiussione è lontana nel tempo rispetto al 2005, tanto meno il provvedimento della Banca d'Italia potrà costituire piena prova dell'esistenza di una intesa anticoncorrenziale. L'opponente, nel caso di specie, dato il lungo lasso di tempo trascorso rispetto dal periodo d'indagine, avrebbe certamente dovuto dimostrare la persistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza.
In particolare, per avvalersi dei principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione a
Sez. Unite n. 41994/2021, e per provare la nullità della fideiussione, l'opponente avrebbe dovuto provare che anche nel 2014 e nel 2017, data di sottoscrizione delle fideiussioni, un numero significativo di istituti di credito hanno coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla propria clientela dei modelli uniformi di fideiussione omnibus, in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Questa prova, tuttavia, non è stata fornita;
pertanto, la doglianza avente ad oggetto la validità dei contratti di fideiussione non può essere accolta.
Alla luce di quanto osservato, l'opposizione va rigettata.
Le spese del presente grado di giudizio sono regolate secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014, tenendo conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 5627/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell' Parte_1 Controparte_6
nella misura di euro 5.164,00 oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
[...]
IVA e CPA, se dovute come per legge;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
nella misura di euro 5.164,00 oltre rimborso delle spese generali Controparte_5
nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di nella Parte_1 Controparte_3
misura di euro 5.164,00 oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge.
Così deciso in Aversa, il 14.05.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Monica Marrazzo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo;
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 5627 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2023, avente ad oggetto opposizione ex artt. 615, primo comma c.p.c. e 617, primo comma, c.p.c.;
TRA
, elettivamente domiciliata in Casoria (NA) alla via Salvator Rosa n.6, Parte_1
presso lo studio degli Avv. Giovanni Lauro, dal quale è rappresentata e difesa giusta di procura in atti;
OPPONENTE
E
in persona del l.r.p.t., elettivamente Controparte_1
domiciliata in Caserta in Piazza Andolfato n. 1, preso lo studio dell'Avv. Michele Zarrillo, dal quale
è rappresentato e difeso giusta di procura in atti;
OPPOSTA
E
; in persona del Controparte_2
l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma al Viale delle Milizie n. 34, preso lo studio dell'Avv.
Luce De Filippis, dal quale è rappresentata e difesa giusta di procura in atti;
OPPOSTO
E
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Santa Maria Controparte_3
Capua Vetere (CE) alla via Melorio Parco Piga, preso lo studio dell'Avv. Maria De Chiara, dalla quale è rappresentata e difesa giusta di procura in atti;
TERZO INTERVENUTO
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso la Parte_1
cartella di pagamento n. 02820220033599036001, avente ad oggetto il pagamento della somma equivalente ad euro 11.004,62, dovuta in qualità di fideiussore della in Controparte_4 conseguenza dell'intervenuta revoca di un contributo concesso ex L. 662 del 1996.
L'opponente lamentava: 1) l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo disposta dalla società
[...]
per la riscossione esattoriale delle somme dovute, in Controparte_2 assenza di un titolo esecutivo;
2) l'inesistenza del diritto di credito conseguente all'invalidità dei contratti di fideiussione costituenti fonte del diritto, stipulati nel 2014 e nel 2017.
L si costituiva, eccependo: 1) la carenza di legittimazione passiva;
2) Controparte_1
l'infondatezza delle eccezioni circa l'illegittimità della cartella in conseguenza dell'iscrizione a ruolo del diritto di credito vantato.
Si costituiva aderendo alle eccezioni Controparte_2 sollevate dall'altra parte opposta, peraltro, la società avanzava istanza per la chiamata del terzo nei confronti di e lamentava l'inammissibilità della domanda concernente la Controparte_3
nullità dei contratti di fideiussione.
A sua volta, si costituiva, aderendo alle eccezioni sollevate dalle parti opposte Controparte_3 ed eccependo l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento del procedimento di mediazione.
In primo luogo, è opportuno soffermarsi sul motivo di improcedibilità della presente opposizione per mancato espletamento della procedura di mediazione.
Sul punto, si evidenzia che l'oggetto del presente giudizio è rappresentato dalla cartella di pagamento n. 02820220033599036001, di cui si contesta la validità o esistenza mediante azione di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615, comma primo, c.p.c.; ne consegue che l'oggetto del giudizio è estraneo all'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs 28/2010.
L'eccezione va, dunque, respinta.
In secondo luogo, la parte opposta ha lamentato l'inammissibilità della doglianza relativa alla validità dei contratti di garanzia fideiussoria, trattandosi di una nuova domanda formulata nel corso del giudizio.
A tal proposito, si rileva che l'eccezione, di fatto, è stata formulata nell'ambito delle memorie di cui all'art. 171-ter, comma primo, c.p.c., norma che disciplina le c.d. memorie integrative che le parti possono depositare successivamente alle verifiche preventive condotte dal giudice, prima dell'udienza stessa. In questa sede, si consente alla parte di precisare e modificare quanto già chiesto, purchè non si innovi del tutto il thema decidendum, limite non violato nel caso di specie.
Tanto premesso, l'opposizione va rigettata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Si premette che la parte opponente ha contestato la facoltà dell'Istituto che agisce per conto del
Fondo di Garanzia, odierno opposto, di richiedere la restituzione di quanto pagato a seguito di escussione della garanzia prestata, rivalendosi sull'impresa inadempiente e/o sui garanti della stessa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, comma 4, del D.M.
20.6.2005.
Si rammenta che in virtù di Controparte_5 convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico, svolge l'attività di gestione del
Fondo di Garanzia istituito ai sensi dell'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23.12.1996 n. 662, con lo scopo di garantire, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento, i crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese, al fine di favorirne l'accesso alle fonti finanziarie.
Fatte queste dovute premesse, si osserva come la difesa opponente sostenga l'inapplicabilità del procedimento di riscossione esattoriale stante la natura privatistica del rapporto, sicché l'ente avrebbe dovuto precostituirsi, al pari di ogni altro privato, un titolo esecutivo propedeutico alla successiva iscrizione a ruolo. La difesa opponente evidenzia, infatti, che non venendo in rilievo un'ipotesi di revoca del finanziamento ma di semplice inadempimento del beneficiario, seguita da azione di recupero in surroga ex articolo 1203 c.c., non sarebbe pienamente applicabile la procedura di riscossione esattoriale prevista dall'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999. In particolare, avendo il rapporto intercorso tra l'istituto di credito ed il beneficiario natura privatistica, necessariamente dovrà riconoscersi medesima natura anche al rapporto di , subentrato all'istituto di CP_2 credito concedente, con conseguente necessaria applicazione dell'art. 21 del D. Lgs. n. 46/1999, il quale, appunto, dispone “Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, […] le entrate previste dall'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”.
Tuttavia, la tesi paventata dalla parte opponente, benché sostenuta in alcune pronunce giurisprudenziali (invero numericamente assai recessive rispetto alle plurime decisioni, anche di legittimità, di segno contrario), non è condivisibile.
Nel caso di specie, ben è possibile attribuire natura pubblicistica alle entrate che CP_2
intende recuperare.
[...]
Ciò sembra trovare conferma all'art. 9, co. 6, del D. Lgs. 31.03.1998, n. 123 . L'articolo stabilisce che: “Le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art.10, comma 2”.
Dalla norma si desume che le somme di cui si chiede la restituzione all'impresa beneficiaria o, come in questo caso, al fideiussore, non confluiscono tra le entrate proprie di , Controparte_2
ma sono destinate a ricostituire la consistenza del Fondo di Garanzia, al fine di poter reimpiegare le medesime somme per agevolare altre imprese nell'accesso ai finanziamenti. Dunque, tali entrate non possono che avere natura di diritto pubblico;
d'altro canto, lo stesso intervento di , CP_2 in qualità di gestore del fondo, è finalizzato, sin dall'origine, ad assolvere ad un interesse generale, peraltro, facendo uso di risorse pubbliche.
In tal senso, si è espressa anche la Corte di Cassazione, la quale ha affermato che: “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di Controparte_2 detto garante nella posizione del garantito, con l'attribuzione di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n.
46/1999” (cfr. Cassazione, ord. 1005/2023).
In ragione di quanto evidenziato, si deve concludere che ha recuperato tali somme dal CP_2 fideiussore in forza di un rapporto pubblicistico, con conseguente infondatezza dell'eccezione promossa da parte opponente.
L'opponente ha, altresì, sostenuto l'invalidità degli atti di imposizione per carenza originaria del diritto di credito, stante: 1) l'invalidità dei contratti di fideiussione per violazione del divieto della cosiddetta “doppia garanzia” di cui all'art.
4.4. dell'Allegato
Regolamento Ministeriale del 23 settembre 2005; 2) la nullità parziaria delle c.d. clausole ABI presenti nei contratti di garanzia, paventando l'eventuale nullità in estensione, ai sensi dell'art. 1419, comma primo, c.c. dei due atti negoziali. Per ciò che concerne la prima obiezione mossa, si osserva che l'art. 4 dell'Allegato Regolamento
Ministeriale espressamente vieta la costituzione di garanzie reali, bancarie o assicurative, rese sulla parte del finanziamento già garantita mediante il Fondo di Garanzia gestito da CP_2
.
[...]
La disposizione, dunque, nulla dispone circa le garanzie personali concesse da garanti diversi da istituti bancari o enti assicurativi. Dunque, si ritiene che l'eccezione mossa sia pretestuosa e priva di fondamento normativo.
Con riferimento all'ulteriore obiezione mossa, l'opponente chiede di accertare la nullità della fideiussione perché riprodurrebbe le medesime clausole contenute nello schema ABI censurato dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, e che, secondo l'insegnamento della Corte di cassazione a Sez. Unite n. 41994/2021, sarebbero sempre affette da nullità.
Queste osservazioni non sono condivisibili.
Va subito fatto notare che l'opponente ha sottoscritto i due contratti di garanzia rispettivamente nel
2014 e nel 2017, quindi a ben nove e dodici anni di distanza rispetto all'emanazione del provvedimento 55/2005.
Detto provvedimento è stato emanato all'esito di un procedimento che ha avuto ad oggetto i contratti di fideiussione omnibus conclusi tra il 2002 ed il 2005, ed è a quell'arco temporale che devono ritenersi limitate le sue statuizioni. Per queste ragioni è stato costantemente affermato in giurisprudenza che il provvedimento n. 55/2005 non costituisce prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alle fideiussioni stipulate in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza.
È la parte che ha proposto domanda di accertamento della nullità ad essere onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, compresa la diffusione delle clausole censurate presso gli istituti di credito, qualora la fideiussione sia stata conclusa in un periodo successivo o precedente a quello tenuto in considerazione dal provvedimento n. 55/2005.
È evidente che, tanto più la fideiussione è lontana nel tempo rispetto al 2005, tanto meno il provvedimento della Banca d'Italia potrà costituire piena prova dell'esistenza di una intesa anticoncorrenziale. L'opponente, nel caso di specie, dato il lungo lasso di tempo trascorso rispetto dal periodo d'indagine, avrebbe certamente dovuto dimostrare la persistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza.
In particolare, per avvalersi dei principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione a
Sez. Unite n. 41994/2021, e per provare la nullità della fideiussione, l'opponente avrebbe dovuto provare che anche nel 2014 e nel 2017, data di sottoscrizione delle fideiussioni, un numero significativo di istituti di credito hanno coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla propria clientela dei modelli uniformi di fideiussione omnibus, in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Questa prova, tuttavia, non è stata fornita;
pertanto, la doglianza avente ad oggetto la validità dei contratti di fideiussione non può essere accolta.
Alla luce di quanto osservato, l'opposizione va rigettata.
Le spese del presente grado di giudizio sono regolate secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014, tenendo conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 5627/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell' Parte_1 Controparte_6
nella misura di euro 5.164,00 oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
[...]
IVA e CPA, se dovute come per legge;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
nella misura di euro 5.164,00 oltre rimborso delle spese generali Controparte_5
nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di nella Parte_1 Controparte_3
misura di euro 5.164,00 oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge.
Così deciso in Aversa, il 14.05.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Monica Marrazzo