Art. 10. Decorrenza dei nuovi benefici
Le nuove maggiori misure degli assegni di indennita' di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge e l'adeguamento automatico di cui all'articolo 5 hanno decorrenza dal 1 gennaio 1984.
Gli aumenti sono corrisposti d'ufficio dalle direzioni provinciali del tesoro.
Le nuove maggiori misure degli assegni di indennita' di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge e l'adeguamento automatico di cui all'articolo 5 hanno decorrenza dal 1 gennaio 1984.
Gli aumenti sono corrisposti d'ufficio dalle direzioni provinciali del tesoro.