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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 12/06/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MATERA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott.
Sabino Digregorio, all'udienza del 10 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al NRG. 450/2025 vertente
TRA
(C.F. ) nato il [...] a Parte_1 C.F._1
PI (MT) ed ivi residente, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo
Pagano in virtù di procura in atti;
-RICORRENTE -
E in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_1
-RESISTENTE n.c. -
OGGETTO: Post atp.
FATTO E DIRITTO
I - Con ricorso depositato il primo aprile 2025, Parte_1
agiva in giudizio nei confronti dell ex art. 445 bis, comma 6, CP_1
c.p.c., rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare il ricorrente invalido nella misura del 100% con il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
2) Riconoscere ed assegnarle i ratei relativi al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal giorno della prima istanza amministrativa, oltre interessi legali e svalutazione;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio (fase dell'accertamento tecnico di ufficio nonché quelle del presente giudizio), da riconoscere all'avv. Paolo Pagano, in quanto antistatario”.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio e all'odierna udienza nessuna delle parti è comparsa. La causa veniva decisa con emissione di dispositivo.
II - Osserva il giudicante che parte ricorrente, non comparendo all'odierna udienza ex art. 420 c.p.c. (richiamato dall'art. 442 c.p.c.), non ha dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alla parte convenuta, la quale non si è peraltro costituita in giudizio;
nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte (Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003 n. 3251: "la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato
l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte");
2 Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
pertanto, tale omissione è qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. 30 luglio 2008 n. 20604) hanno espresso il seguente principio di diritto:
"Nel rito del lavoro l'appello pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost., comma 2) - al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.. Principio questo che deve ritenersi applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo - per identità di ratio rispetto alle sopraindicate disposizioni di legge ed ancorchè detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anzichè un mezzo di impugnazione".
Tale conclusione non può mutare neppure alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte secondo la quale nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1483 del 27/01/2015), in quanto l'applicazione di tale principio presuppone pur sempre un
3 Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
impulso di parte, situazione preclusa nel presente procedimento non essendo parte ricorrente neppure comparsa all'udienza al fine di chiedere la concessione di un nuovo termine per eseguire la notifica.
III - Ne consegue che il processo deve essere dichiarato improcedibile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott.
Sabino Digregorio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibile il ricorso;
2) nulla per le spese;
3) giorni sessanta per la motivazione.
Matera, lì 10 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Sabino Digregorio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott.
Sabino Digregorio, all'udienza del 10 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al NRG. 450/2025 vertente
TRA
(C.F. ) nato il [...] a Parte_1 C.F._1
PI (MT) ed ivi residente, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo
Pagano in virtù di procura in atti;
-RICORRENTE -
E in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_1
-RESISTENTE n.c. -
OGGETTO: Post atp.
FATTO E DIRITTO
I - Con ricorso depositato il primo aprile 2025, Parte_1
agiva in giudizio nei confronti dell ex art. 445 bis, comma 6, CP_1
c.p.c., rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare il ricorrente invalido nella misura del 100% con il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
2) Riconoscere ed assegnarle i ratei relativi al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal giorno della prima istanza amministrativa, oltre interessi legali e svalutazione;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio (fase dell'accertamento tecnico di ufficio nonché quelle del presente giudizio), da riconoscere all'avv. Paolo Pagano, in quanto antistatario”.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio e all'odierna udienza nessuna delle parti è comparsa. La causa veniva decisa con emissione di dispositivo.
II - Osserva il giudicante che parte ricorrente, non comparendo all'odierna udienza ex art. 420 c.p.c. (richiamato dall'art. 442 c.p.c.), non ha dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alla parte convenuta, la quale non si è peraltro costituita in giudizio;
nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte (Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003 n. 3251: "la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato
l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte");
2 Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
pertanto, tale omissione è qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. 30 luglio 2008 n. 20604) hanno espresso il seguente principio di diritto:
"Nel rito del lavoro l'appello pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost., comma 2) - al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.. Principio questo che deve ritenersi applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo - per identità di ratio rispetto alle sopraindicate disposizioni di legge ed ancorchè detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anzichè un mezzo di impugnazione".
Tale conclusione non può mutare neppure alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte secondo la quale nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1483 del 27/01/2015), in quanto l'applicazione di tale principio presuppone pur sempre un
3 Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
impulso di parte, situazione preclusa nel presente procedimento non essendo parte ricorrente neppure comparsa all'udienza al fine di chiedere la concessione di un nuovo termine per eseguire la notifica.
III - Ne consegue che il processo deve essere dichiarato improcedibile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott.
Sabino Digregorio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibile il ricorso;
2) nulla per le spese;
3) giorni sessanta per la motivazione.
Matera, lì 10 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Sabino Digregorio
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